Delibera nr. 1448 del 01/12/2017
Delibera nr. 1448 del 01/12/2017
OGGETTO: VALUTAZIONE E CONSEGUENTE STIPULA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE CON N.2 T.S.R.M. A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI RADIODIAGNOSTICA DEL P.O. DI GAVARDO/XXXX'.
Il sottoscritto dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore del Servizio di Radiodiagnostica del P.O. di Gavardo/Salò, ha segnalato, per le vie brevi, la necessità urgente di supportare i Tecnici Sanitari per garantire il contenimento delle liste d'attesa per esami di tomografia computerizzata e risonanza magnetica e consentire un incremento dell'attività di mammografia di screening come previsto dai recenti accordi con
A.T.S. - Brescia;
PREMESSO altresì che il suddetto Direttore ha redatto a tal fine un progetto, acquisito agli atti a prot.n. 43743 del 26.10.2017, dal titolo “Contenimento liste d'attesa per esami di tomografia computerizzata, risonanza magnetica e mammografia” che prevede una copertura di circa 8 accessi settimanali e circa n.10 turni di reperibilità mensili;
CONSIDERATO che con deliberazione n.1330 del 16.12.2016 è stato indetto un pubblico concorso in forma aggregata per n. 1 posto di TSRM, che alla scadenza della data per la presentazione delle domande (20.2.2017) sono state raccolte n.1532 istanze di partecipazione e che la preselezione è stata effettuatata nei giorni 15 e 16 novembre u.s.;
PRECISATO che in previsione dell’indizione della procedura concorsuale in forma aggregata con ASST del Garda in veste di Capofila, è stata espletata la procedura ex art. 34 bis D. Lgs. 165/2001 -in materia di mobilità del personale della P.A.- senza alcun esito (cfr. prot. 36571 del 29.11.2016);
PRECISATO altresì che con deliberazione n.723 del 8.6.2017 è stato emesso un avviso di mobilità nel rispetto dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che ha portato all'acquisizione di n.1 TSRM che prenderà servizio in data 1.1.2018 presso il Servizio di Radiologia Medica del P.O. di Manerbio;
ACCERTATO che per lo svolgimento delle attività di cui trattasi in Azienda non è attualmente disponibile alcuna risorsa;
ATTESO che l’esercizio delle funzioni sopra descritte, essendo prestazioni qualificate, richiede necessariamente il possesso di requisiti di capacità ed esperienza;
DATO ATTO che con delibera n. 1339 del 2.11.2017 è stato emesso un avviso propedeutico alla stipula di contratto di lavoro autonomo fino al 31.1.2018 con uno o più Tecnici Sanitari di Radiologia medica, in possesso di un'esperienza di almeno 12 mesi, acquisita a seguito di contratto di lavoro presso un Servizio di Radiodiagnostica e con attività svolta nell’ambito della Diagnostica TAC, RM e Mammografia nonché di formazione in mammografia digitale con Tomosintesi, in attesa dell'espletamento della procedura di selezione sopra citata;
VERIFICATO che il bando, pubblicato in data 02.11.2017 ha previsto per motivi d'urgenza, come termine per la presentazione delle domande di partecipazione la data perentoria del 13.11.2017 ore 12,00;
CONSTATATO che alla scadenza dell’avviso pubblico di cui sopra sono pervenute le seguenti candidature:
mentre in data 20.11.2017, pertanto oltre la data perentoria di scadenza, è pervenuta la domanda di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Pagani (SA) il 16.10.1986;
ATTESO che la Commissione, nominata con nota del Direttore Generale Prot. n. 46721 del 14.11.2017, in data 24.11.2017, ha proceduto a :
• esaminare la documentazione prodotta accertando che solo i candidati sotto riportati risultavano in possesso dei requisiti di esperienza e formazione richiesti dall'avviso:
1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Napoli il 28.04.1985;
2) Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Viterbo il 27.07.1987;
3) Xxxxxxxxx Xxxx, nata a Gavardo (Bs) il 10.10.1981;
4) Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a Milazzo (Me) il 07.10.1989;
dando atto conseguentemente che i rimanenti candidati non erano in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso;
• sottoporre a colloquio i candidati presenti all'appello e redarre la seguente graduatoria di merito degli idonei:
Graduatoria | Cognome e nome | titoli Tot.20 | colloquio Tot.20 T | totale tot.40/40 |
1 | XXXXXXXX XXXXXX | 3,063 | 18 | 21,063 |
2 | XXXXXXXXX XXXX | 1,247 | 18 | 19,247 |
RITENUTO, per le ragioni sopra indicate, di stipulare contratto libero professionale sia con il TSRM Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Viterbo il 27.07.1987, sia con la TSRM Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx, nata a Gavardo (Bs) il 10.10.1981;
CONSIDERATO
• che le prestazioni professionali dei suddetti collaboratori, in relazione alle esigenze ordinarie e contingenti del servizio presso cui dovranno svolgere l’attività, saranno richieste entro i limiti predeterminati sopra indicati di comune accordo in funzione della organizzazione del servizio medesimo, a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo erogato sulla base di fatture mensili, salvo verifica della compatibilità della prestazione stessa con le modalità e le condizioni stabilite, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati in relazione al lavoro programmato;
• che in ogni caso il medesimo incarico si svolgerà nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione da parte del professionista, cui viene chiesto esclusivamente di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali;
RITENUTO di convenire che ai suddetti incarichi libero professionali siano applicate le condizioni contrattuali di cui all'allegato schema di disciplinare predisposto dal Servizio Risorse Umane-Ufficio Gestione non dipendenti in ossequio alle condizioni applicate di prassi e di diritto ai rapporti libero professionali per lo svolgimento di funzioni analoghe;
RITENUTO che tali condizioni siano congrue e adeguate all’attività che i suddetti professionisti dovranno svolgere e compatibili con il mandato di questa Direzione Generale;
VISTO l’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in base al quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a professionisti iscritti in ordini o albi in presenza dei presupposti di legittimità indicati, come nel presente caso;
ATTESO che con decreto n. 727 del 3 agosto 2009 (ex A.O. di Desenzano) sono state disciplinate le procedure per gli incarichi di collaborazione esterna, come previsto dall’art 7, comma 0 xxx, xxx Xxxxxxx legislativo 30 marzo 2001 n.165;
VISTA la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 con oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2017”;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Risorse Umane;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto delle risultanze della valutazione, effettuata da idonea Commissione in 24.11.2017, come risulta dal verbale acquisito agli atti a prot. n. 48474 del 24.11.2017;
2. di stipulare contratto libero professionale, come da allegato schema di disciplinare, con il TSRM Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Viterbo il 27.07.1987 sia con la TSRM Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx, nata a Gavardo (Bs) il 10.10.1981, fino al 31.12.2018 per l'effettuazione di massino n. 8 accessi settimanali e n. 10 turni mensili di reperibilità, che verranno assegnati in base alle necessità dell'U.O. dal parte del Direttore della stessa, per la realizzazione del progetto “Contenimento liste d'attesa per esami di tomografia computerizzata, risonanza magnetica e mammografia”
3. di subordinare in ogni caso l’effettiva decorrenza della suddetta collaborazione alla sottoscrizione del relativo contratto da parte del libero professionista;
4. di precisare che l’efficacia del contratto è subordinata agli obblighi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n.33/2013;
5. di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, qui quantificato in euro 13.000,00 (omnicomprensivi) verrà registrato nella contabilità aziendale, anno 2017-2018, al conto 13.20.001.001 “Consulenze personale sanitario” con i seguenti codici:
2017 | 13.20.001.001./PEG/I17 (P1700971) | di € 6.200,00 |
2018 | 13.20.001.001./PEG/I17 (P1800609) | di € 6.800,00 |
6. di precisare che tale costo sarà sostenuto mediante utilizzo dei fondi accantonati per gli anni 2017 e 2018 sulla base del dispositivo della legge n. 189 del 08/11/2012;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i;
8. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) (Dott.ssa Xxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
SI ATTESTA LA LEGITTIMITA' DELL’ATTO PRESENTATO
Responsabile del procedimento amministrativo: Xxxxxx Xxxxxx Responsabile del Servizio Risorse Umane: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce , presso la sede legale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
con sede in Desenzano del Garda (Prov. Brescia )
Codice Fiscale e Partita Iva n. 03775660982
rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante
Il collaboratore
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 dicembre 2015, autorizzato alla sottoscrizione del presente incarico in esecuzione della propria deliberazione n. in data
e
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Viterbo il 27.07.1987 Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxx, nata a Gavardo (Bs) il 10.10.1981,
PREMESSO
quanto riportato nella deliberazione aziendale di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’Azienda è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi ed ai risultati che l’Azienda intende raggiungere mediante il presente incarico e che qui si intendono integralmente riportati
si conviene e stipula quanto segue:
1
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il collaboratore è incaricato di svolgere attività professionale di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica a supporto dell’attività sanitaria di Radiodiagnostica in particolare l’attività sarà finalizzata alla realizzazione del progetto: “Contenimento liste d'attesa per esami di tomografia computerizzata, risonanza magnetica e mammografia”.
Tale attività è da ritenersi riconducibile a prestazioni di natura temporanea e qualificate riferite agli obiettivi specifici perseguiti dall’azienda.
Responsabile Servizio Risorse Umane Il collaboratore
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il collaboratore
Nello svolgimento dell’attività dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Direttore Sanitario / Direttore di Presidio per le responsabilità che per legge agli stessi competono.
Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista
Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell’ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali.
Il collaboratore professionista dovrà essere a conoscenza del codice etico- comportamentale, adottato da questa Azienda (consultabile sul sito www.asst-garda.it- (amministrazione trasparente- disposizioni generali- atti generali) e dovrà attenersi alle procedure anche di prevenzione dei reati previsti dal D.lgs 231/01 in uso presso l’Azienda.
In caso di violazione degli obblighi di condotta ivi previsti si potrà dare luogo a risoluzione o decadenza del rapporto instaurato.
Il collaboratore sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte. In relazione a quanto sopra, l’Azienda ha una copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi che non copre la colpa grave, pertanto il collaboratore dovrà presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, una propria polizza professionale che copra la colpa grave. Il professionista si obbliga altresì a presentare polizza assicurativa personale relativa agli infortuni sul lavoro.
La stipulazione delle polizze di cui sopra ed i successivi rinnovi delle stesse dovranno essere adeguatamente documentate con la consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento. Eventuali variazioni anomale dei parametri assicurativi ( quali,ad esempio, eccessiva sinistrosità, continui cambiamenti di compagnie assicurative) potranno essere considerate al fine di valutare l’operato del collaboratore professionista, sino a poter comportare, in caso di particolare rilevanza, motivo di risoluzione anticipata del rapporto.
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Il Collaboratore professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione
Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare, oltre alla risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell’eventuale danno.
E’ fatto salvo, in ogni caso, ed in particolare nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli emessi dalla Direzione, la possibilità di chiedere al professionista il risarcimento per l’eventuale danno e/o il peggior danno subito.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede di svolgimento della collaborazione professionale è individuata in ambito aziendale, secondo necessità connesse all’espletamento dell’incarico.
Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento
Il presente contratto di collaborazione professionale ha decorrenza dal e termina il 31.01.2018.
In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente contratto.
Il collaboratore
Inoltre le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna di esse, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 5 giorni di anticipo, fatta salva la possibilità di concordare tra le Parti un diverso termine.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante al suddetto preavviso, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.
In particolare le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle Parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle Parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la Parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta causa. In particolare qualora il collaboratore si renda colpevole di gravi negligenze, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti ( di cui rispettivamente ai decreti legislativi 196/03, 81/08 e 231/2001), è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 5 Trattamento economico ed impegno progessionale
Il compenso massimo omnicomprensivo lordo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in
3
€ 150,00 per accesso della durata massima di n.8 ore.
€ 100,00 per turno feriale (comprensivo attività di chiamata in servizio).
€ 150,00 per turno festivo e nella giornata di sabato (comprensivo attività di chiamata in servizio).
Gli accesi, nel numero massimo di 8 settimanali ed i turni reperibilità nel numero massimo di 10 mensili, verranno assegnati dal Direttore dell’U.O. di Radiodiagnostica.
Il compenso forfettario sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi art.10, p.18
D.P.R 633/72, al lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.PE.F.
Il compenso come sopra determinato è dalle parti riconosciuto proporzionato alla attività richiesta al collaboratore e all’utilità conseguente dell’Azienda.
Il collaboratore
La corresponsione del compenso è subordinata alla verifica della compatibilità della prestazione svolta con le presenti condizioni e modalità di svolgimento dell’attività, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati, da effettuarsi a cura del Responsabile della Unità Operativa o suo delegato a sovrintendere all’incarico .
Art. 6 Dichiarazioni del collaboratore
Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per la quale risulta titolare di apposita Partita Iva.
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il collaboratore dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’Azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.
Il collaboratore, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso l’Azienda (consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx nella sezione Struttura Aziendale / Servizi a Direzione Centralizzata / Servizio Prevenzione e Protezione ), si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che l’Azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare i corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda.
Art. 7 Attività di verifica
L’Azienda si riserva di sottoporre il collaboratore a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica al fine di verificare da parte dello stesso il possesso ed il mantenimento dei requisiti di idoneità allo svolgimento delle prestazioni professionali anche con riferimento alle specifiche caratteristiche del servizio presso cui si svolge la propria attività .
Le esigenze aziendali cui il presente incarico è riferito sono soggette ad una verifica periodica in relazione agli obiettivi aziendali ed alle condizioni organizzative, subordinatamente alla quale l’Azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il contratto,
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anche con riferimento ai risultati dell’attività svolta dal collaboratore in rapporto al programma di lavoro ed agli obiettivi aziendali ad esso connessi .
Art. 8 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile
Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell’art. 10,
n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002.
Il collaboratore
All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, l’Azienda opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche (salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista).
In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista provvedere a tutti gli adempimenti iscrittivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità in merito.
Art. 9 Disposizioni finali
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili, nonché alle procedure operative aziendali relative alla gestione dei dipendenti aziendali in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo .
Le Parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 e segg. del c.c., restando esclusa l’applicabilità di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti il rapporto libero professionale dei medici nelle istituzioni sanitarie private accreditate e non.
Al collaboratore si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tenuto conto della natura del presente incarico, oltre che le relative procedure operative aziendali.
Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il collaboratore non fa parte dell’organico dell’Azienda.
Art. 10 Controversie
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare d'incarico ed in genere tutte quelle non definibili in xxx xxxxxxx xxxxxxx deferibili ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno indicato dal collaboratore, uno indicato dall' A.S.S.T. del Garda committente ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia.
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civile.
L’arbitrato dovrà intendersi rituale e di diritto secondo le norme del codice di procedura
In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci
obblighi derivanti dal presente contratto.
***
Il presente contratto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art.
5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista ed uno custodito agli atti della Azienda.
Letto, confermato e sottoscritto Per l’A.S.S.T del Garda
Il Direttore Generale Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Trattamento economico e impegno professionale), 7 (Attività di verifica) e 8 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile).
Responsabile Servizio Risorse Umane
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per l’A.S.S.T. del Garda
Il Direttore Generale f.f. Il collaboratore professionista
Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.
Il collaboratore professionista
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