Contratto di affiliazione al
Contratto di affiliazione al
Organismo di vigilanza (“OV”)
secondo la Legge sugli Istituti Finanziari (“LIsFi”) e la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (“LFINMA”)
tra
Gestore patrimoniale/Trustee
e
AOOS – Società anonima svizzera di vigilanza
OV
Indice
I. Disposizioni introduttive 3
Art. 1 Scopo del contratto di affiliazione 3
II. Obblighi del Gestore patrimoniale/Trustee derivanti dall’affiliazione all’OV 3
Art. 2 Validità del Regolamento OV 3
Art. 3 Pagamento degli emolumenti 4
III. Diritti del Gestore patrimoniale/Trustee derivanti dall’affiliazione all’OV 4
Art. 4 Attività quale gestore patrimoniale/trustee 4
Art. 5 Citazione dell’affiliazione nei rapporti commerciali 4
Art. 6 Utilizzo del marchio «AOOS» 4
IV. Diritti e doveri dell’OV 5
Art. 7 Esercizio dell’attività quale OV 5
Art. 8 Poteri di vigilanza 5
Art. 9 Trattamento dei dati 5
Art. 10 Riscossione degli emolumenti 5
V. Durata e fine del contratto di affiliazione 6
Art. 11 Conclusione del contratto di affiliazione 6
Art. 12 Disdetta da parte del Gestore patrimoniale/Trustee 6
Art. 13 Disdetta da parte dell’OV 6
Art. 14 Notifica alla FINMA 7
Art. 15 Risoluzione senza disdetta 7
VI. Disposizioni finali 7
Art. 16 Modifiche e integrazioni al presente contratto di affiliazione e al Regolamento OV 7
Art. 17 Clausola salvatoria 7
Art. 18 Diritto applicabile e foro 8
I. Disposizioni introduttive
Art. 1 Scopo del contratto di affiliazione
1 Il Gestore patrimoniale/Trustee è attivo quale gestore patrimoniale e/o trustee ai sensi della LIsFi. Questi ha richiesto all’OV l’affiliazione. L’OV, nell’ambito della domanda di autorizzazione sottoposta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (“FINMA”), ha espresso nei confronti della FINMA un preavviso favorevole al Gestore patrimoniale/Trustee.
2 Al Gestore patrimoniale/Trustee è stata rilasciata l’autorizzazione quale gestore patrimoniale e/o trustee.
3 Con la conclusione del presente contratto di affiliazione, il Gestore patrimoniale/Trustee si affilia all’OV e l’OV assume i compiti assegnatigli dalla legge, dalle ordinanze applicabili come pure dal Regolamento OV. Pertanto, il Gestore patrimoniale/Trustee diviene un affiliato ai sensi del Regolamento OV.
II. Obblighi del Gestore patrimoniale/Trustee derivanti dall’affiliazione all’OV
Art. 2 Validità del Regolamento OV
1 Con la sottoscrizione del presente contratto di affiliazione, il Gestore patrimoniale/Trustee si impegna a costantemente rispettare e adempiere gli obblighi derivanti dalle leggi e dalle ordinanze sulla vigilanza a lui applicabili, come pure dal Regolamento OV.
2 Il Gestore patrimoniale/Trustee si impegna segnatamente a:
a. ossequiare in ogni momento, nei tempi e nelle forme richieste, ai comportamenti ed alle condotte a lui applicabili secondo la legge, le ordinanze e il Regolamento OV (nella rispettiva versione di volta in volta in vigore) e contestualmente a rispettare le prescrizioni dell’OV relativamente alla forma e ai termini delle condotte;
b. xxxxxxxsi da comportamenti a lui vietate secondo la legge, le ordinanze e il Regolamento OV;
c. organizzare e gestire la propria azienda in ogni momento conformemente alle disposizioni organizzative previste dalla legge, dalle ordinanze e dal Regolamento OV e quindi comportarsi, anche sotto tutti gli altri aspetti, come un ordinario imprenditore;
d. previa espressa rinuncia all'eventuale applicazione e invocazione del segreto professionale e/o commerciale, riconoscere i poteri di controllo e procedurali dell’OV, adempiere ai suoi obblighi di collaborazione per l’accertamento dei fatti e sostenere i costi di tali accertamenti.
3 Il Gestore patrimoniale/Trustee garantisce incondizionatamente all’OV il rispetto degli obblighi derivanti dai capoversi 1 e 2. In tale contesto, il Gestore patrimoniale/Trustee
solleva l’OV in qualunque momento e integralmente, da ogni e qualsiasi eventuale causa e/o richiesta di indennizzo.
Art. 3 Pagamento degli emolumenti
1 Il Gestore patrimoniale/Trustee si impegna alla corresponsione degli emolumenti conformemente al Regolamento sugli emolumenti definito dal Consiglio di amministrazione dell’OV. A tal fine, egli corrisponde a prima richiesta ed entro i termini di pagamento assegnatigli, gli anticipi richiesti dall’OV.
2 Per le tasse e le spese addebitate secondo il dispendio, il Gestore patrimoniale/Trustee si impegna a riconoscere come determinanti le registrazioni dell'OV.
3 Il Gestore patrimoniale/Trustee si fa carico di eventuali disavanzi derivanti dall'esercizio dell'OV in conformità al Regolamento concernente gli emolumenti.
III. Diritti del Gestore patrimoniale/Trustee derivanti dall’affiliazione all’OV
Art. 4 Attività quale gestore patrimoniale/trustee
1 Per la durata del contratto di affiliazione e subordinatamente all’esistenza di una valida autorizzazione quale gestore patrimoniale/trustee, il Gestore patrimoniale/Trustee è autorizzato, entro i limiti legali e regolamentari, a esercitare l’attività quale gestore patrimoniale/trustee secondo la relativa decisione della FINMA.
2 Il Gestore patrimoniale/Trustee informa senza indugio l’OV in caso di cessazione, di ristrutturazione rilevante o di modifiche materiali rilevanti circa la propria attività quale gestore patrimoniale/trustee o di altre attività commerciali. A tal proposito egli osserva anche l’obbligo di informazione come pure l’obbligo di richiedere un’eventuale ulteriore autorizzazione alla FINMA.
Art. 5 Citazione dell’affiliazione nei rapporti commerciali
1 Il Gestore patrimoniale/Trustee, nei rapporti con terzi, è autorizzato a comunicare:
a. la sua affiliazione all’OV;
b. la facoltà dei terzi di rivolgersi all’OV, al fine di verificare la correttezza delle informazioni di cui alla lettera a.;
c. il fatto che l’OV è sottoposto alla vigilanza della FINMA.
2 Il Gestore patrimoniale/Trustee, nel citare la propria affiliazione all’OV nei rapporti commerciali con terzi, si astiene da ogni e qualsiasi asserzione falsa o fuorviante circa il tipo e la portata della sorveglianza esercitata dall’OV.
Art. 6 Utilizzo del marchio «AOOS»
1 Il Gestore patrimoniale/Trustee è autorizzato ad utilizzare il marchio «AOOS» sulla documentazione commerciale, nella propria corrispondenza e nelle pubblicazioni elettroniche. A tal proposito egli si attiene alle istruzioni dell’OV circa la definizione di tale utilizzo.
2 Tale diritto di utilizzo è limitato alla presentazione commerciale del Gestore patrimoniale/Trustee. Il Gestore patrimoniale/Trustee si astiene da ogni e qualsiasi utilizzo mendace o improprio del marchio «AOOS».
IV. Diritti e doveri dell’OV
Art. 7 Esercizio dell’attività quale OV
1 L’OV è autorizzato e tenuto, per tutta la durata del presente contratto d’affiliazione, ad esercitare nei confronti del Gestore patrimoniale/Trustee le funzioni e i compiti di OV ai sensi della LIsFi e LFINMA.
2 A tal proposito, l’OV esegue le proprie prestazioni con elevata diligenza. Tuttavia, l’OV è responsabile nei confronti del Gestore patrimoniale/Trustee unicamente in caso di colpa grave, nonché errori e omissioni intenzionali.
Art. 8 Poteri di vigilanza
1 Nei confronti del Gestore patrimoniale/Trustee l’OV esercita i compiti ed i poteri assegnatigli dalla legge, dalle ordinanze e dal Regolamento OV. In tale contesto l’OV dispone dei più ampi poteri conferitigli dalla legge, dalle ordinanze, dal Regolamento OV come pure dal presente contratto di affiliazione, in particolare può ordinare ed eseguire verifiche e controlli, come pure ordinare provvedimenti.
2 Di principio l’OV esercita le proprie competenze derivanti dal presente contratto di affiliazione e dal Regolamento OV nei confronti dei vari gestori patrimoniali/trustee affiliati in egual modo. In caso di violazioni della legge, delle ordinanze e del Regolamento OV, l’OV non è tenuto, nel caso concreto, a pronunciare le medesime misure nei confronti di singoli gestori patrimoniali/trustee.
Art. 9 Trattamento dei dati
1 L’OV è autorizzato e tenuto, secondo la legge e il Regolamento OV, a trattare i dati relativi al Gestore patrimoniale/Trustee, alle persone da questi impiegate e incaricate, come pure, in determinate circostanze, i dati relativi a singoli clienti del Gestore patrimoniale/Trustee.
2 Nell’ambito di tale trattamento dei dati, l’OV è anche autorizzato a trattare dati personali degni di particolare protezione e, laddove necessario per l’espletamento dei propri compiti di vigilanza, anche a creare e trattare profili di persone basati su tali dati.
3 L’OV è autorizzato a trasmettere i dati da esso trattati alla FINMA nell’ambito dei rapporti di vigilanza. Con altre autorità amministrative, di perseguimento penale e giudiziali, l’OV potrebbe scambiare dati in conformità a quanto previsto in ambito di assistenza amministrativa.
4 Al Gestore patrimoniale/Trustee spettano i diritti secondo la Legge sulla protezione dei dati, segnatamente il diritto d’accesso e di rettifica. Nell’ambito di correnti procedure di controllo e/o procedure in materia di provvedimenti e/o procedure di vigilanza invasive della FINMA, l’OV può limitare - in casi giustificati - tali diritti.
Art. 10 Riscossione degli emolumenti
1 Per la propria attività, l’OV è autorizzato a riscuotere dal Gestore patrimoniale/Trustee gli emolumenti e le spese conformemente al Regolamento sugli emolumenti nella versione di volta in volta in vigore.
2 L’OV è autorizzato a esigere dal Gestore patrimoniale/Trustee quanto necessario alla copertura di eventuali disavanzi derivanti dall'esercizio dell'OV.
3 L’OV è autorizzato a modificare il Regolamento sugli emolumenti osservando un termine di preavviso di tre mesi. Il regolamento così modificato si ritiene vincolante per
il Gestore patrimoniale/Trustee qualora quest’ultimo non disdica nelle more ordinarie il contratto di affiliazione entro un mese dall’avvenuto annuncio.
V. Durata e fine del contratto di affiliazione
Art. 11 Conclusione del contratto di affiliazione
1 Il presente contratto di affiliazione entra in vigore con la sottoscrizione da ambo le parti. Prima della sua sottoscrizione e relativa comunicazione da parte dell’OV, esso non esplica alcun effetto. In particolare, l’inoltro della domanda di affiliazione all’OV da parte del Gestore patrimoniale/Trustee, così come il preavviso favorevole dato nei confronti della FINMA, non fondano alcun rapporto giuridico nel senso di un’affiliazione all’OV.
2 Con l’entrata in vigore del presente contratto di affiliazione il Gestore patrimoniale/Trustee è soggetto a tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dalle ordinanze applicabili, come pure dal Regolamento OV.
3 Qualora l’OV, al momento della stipula del contratto di affiliazione con un gestore patrimoniale/trustee che si sta trasferendo da un altro organismo di vigilanza, dovesse dichiarare di riprendere le procedure di vigilanza in corso presso tale organismo di vigilanza o altre pendenze correnti in ambito di vigilanza, le disposizioni del Regolamento OV trovano applicazione diretta a tali procedure e all’ulteriore trattazione di altre pendenze in ambito di vigilanza.
Art. 12 Disdetta da parte del Gestore patrimoniale/Trustee
1 Il Gestore patrimoniale/Trustee può porre fine al presente contratto di affiliazione tramite dichiarazione in una forma che ne consenta la prova per testo, osservando un preavviso di tre mesi per la fine dell’anno civile (disdetta ordinaria).
2 La disdetta ordinaria è esclusa:
a. qualora e fintanto che è in corso una procedura da parte dell’OV nei confronti del Gestore patrimoniale/Trustee, alla conclusione della quale potrebbe essere adottato un provvedimento secondo il Regolamento OV;
b. durante una procedura giudiziaria tra l’OV e il Gestore patrimoniale/Trustee relativamente ad un provvedimento di cui alla lettera a.
3 In caso di una procedura ai sensi del capoverso 2 lettera a. avviata dall’OV dopo l’inoltro della disdetta, ma prima dello spirare del preavviso, tale preavviso è sospeso sino alla conclusione della procedura, inclusa un’eventuale procedura giudiziaria ai sensi del capoverso 2 lettera b.
Art. 13 Disdetta da parte dell’OV
1 Di principio, l’OV non ha il diritto di rescindere ordinariamente il presente contratto di affiliazione. Tale diritto gli è riconosciuto unicamente qualora volesse terminare la propria attività quale OV. In tal caso, l’OV può porre fine al presente contratto di affiliazione osservando un preavviso di sei mesi tramite dichiarazione in una forma che consenta la prova per testo.
2 L’OV ha il diritto di terminare con effetto immediato il presente contratto di affiliazione, tramite dichiarazione in una forma che consenta la prova per testo, in caso di crescita in giudicato della decisione di revoca dell’autorizzazione quale Gestore patrimoniale/Trustee da parte della FINMA.
Art. 14 Notifica alla FINMA
1 L’OV informa la FINMA senza indugio nei seguenti casi:
a. in caso di mora da parte del Gestore patrimoniale/Trustee nel pagamento di emolumenti dopo due diffide, laddove una diffida deve avvenire tramite una forma che consenta la prova per testo e l’altra per iscritto;
b. in caso di inadempimento delle misure di cui al Regolamento OV nel termine stabilito dall’OV e conseguente infruttuosa diffida.
Art. 15 Risoluzione senza disdetta
Il presente contratto di affiliazione termina senza disdetta:
a. in caso di cancellazione del Gestore patrimoniale/Trustee dal registro di commercio svizzero;
b. in caso di cancellazione dell’OV dal registro di commercio svizzero.
VI. Disposizioni finali
Art. 16 Modifiche e integrazioni al presente contratto di affiliazione e al Regolamento OV
1 Modifiche e integrazioni al presente contratto di affiliazione richiedono per la loro validità una forma che consenta la prova per testo.
2 Il Gestore patrimoniale/Trustee accetta la facoltà dell’OV di modificare unilateralmente il Regolamento OV e le relative disposizioni esecutive, qualora tale adeguamento si renda necessario in esito a evoluzioni normative o all’evoluzione del diritto. L’OV informa il Gestore patrimoniale/Trustee di tali adeguamenti in una forma che ne consenta la prova per testo.
Art. 17 Clausola salvatoria
1 Qualora singole disposizioni del presente contratto di affiliazione dovessero essere o diventare, nel corso della validità del presente contratto, non valide o inapplicabili, la validità e l’obbligatorietà delle rimanenti disposizioni non saranno pregiudicate. Di conseguenza, le disposizioni non valide o inapplicabili, verranno sostituite dalle disposizioni valide ed applicabili, i cui effetti si avvicinano maggiormente in primo luogo allo scopo dell’OV o in secondo luogo allo scopo delle disposizioni non valide o inapplicabili.
Art. 18 Diritto applicabile e foro
1 Il presente contratto di affiliazione sottostà al diritto svizzero.
2 Per tutte le controversie derivanti dal - o strettamente connesse al - presente contratto, incluse quelle concernenti il perfezionamento, l’efficacia giuridica, la modifica o la risoluzione del medesimo, sono competenti in via esclusiva i tribunali presso le sedi sociali dell’AOOS. L’AOOS ha le proprie sedi sociali a Zurigo, Ginevra e Lugano.
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Allegati:
Regolamento dell’Organismo di vigilanza