Condizioni per la protezione degli pneumatici Mercedes-Benz e smart
Condizioni per la protezione degli pneumatici Mercedes-Benz e smart
- per pneumatici venduti a partire dal 01/01/2022 (data di fatturazione del partner di assistenza autorizzato Mercedes-Benz/smart) -
1 Oggetto della garanzia
1.1 La Mercedes-Benz Svizzera SA (garante) concede una garanzia ai sensi delle seguenti condizioni (protezione degli pneumatici) al proprietario del veicolo o all'acquirente di nuovi pneumatici (beneficiario della garanzia), acquistati presso un partner di assistenza autorizzato della Mercedes- Benz/smart in Svizzera che, a sua volta, le ha acquistate dalla Mercedes-Benz Svizzera SA (ad eccezione degli pneumatici di primo equipaggiamento montati in fabbrica), omologati per un autoveicoli fino a 7,5 tonnellate e destinati all'uso su strade pubbliche a norma SVG (legge sulla circolazione stradale). Se il proprietario del veicolo non è anche l'acquirente degli pneumatici, l'acquirente o il proprietario ha il diritto di presentare reclami nei confronti del garante.
1.2 Il presupposto per la garanzia degli pneumatici è che al momento del verificarsi del caso di copertura in garanzia gli pneumatici siano saldamente collegati al veicolo indicato al punto 1.1 e che gli pneumatici di ricambio vengano montati da un partner di assistenza Mercedes-Benz/smart. Gli pneumatici di camion o taxi non sono coperti dalla garanzia.
1.3 I diritti derivanti dal presente contratto devono essere rivendicati dal beneficiario della garanzia ai sensi del punto 7.
2 Casi di copertura in garanzia
Il garante è tenuto al risarcimento per i danni agli pneumatici indicati nella fattura di acquisto riconducibili a
o oggetti appuntiti (chiodi, viti, ecc.)
o danni da urto causati dai bordi dei marciapiedi
o scoppio dello pneumatico
o vandalismo
o furto.
3 Inizio e fine della garanzia sugli pneumatici
3.1 La garanzia sugli pneumatici inizia con l'acquisto di un pneumatico e termina 36 mesi dalla data di acquisto (data riportata sulla ricevuta d'acquisto).
3.2 La garanzia sugli pneumatici termina in caso di copertura in garanzia con l'erogazione delle prestazioni in garanzia.
3.3 La garanzia sugli pneumatici termina anticipatamente in caso di vendita dello pneumatico all'estero o a un rivenditore al momento della vendita.
4 Area geografica di validità
La garanzia sugli pneumatici è valida solo per i casi di copertura in garanzia che si sono verificati all'interno dell'Europa (secondo il certificato di assicurazione internazionale, "Carta di assicurazione verde").
5 Prestazioni/rimborso delle spese
5.1 Il garante è tenuto a corrispondere l'indennità per gli pneumatici danneggiati in seguito a un caso di copertura in garanzia come specificato al punto 2. A tale scopo, il beneficiario della garanzia deve acquistare lo pneumatico di ricambio presso un partner di assistenza Mercedes-Benz/smart.
Il pagamento della garanzia concordata avviene successivamente, dopo la presentazione della relativa documentazione (vedere punto 5.3), direttamente al concessionario o al beneficiario della garanzia. Il calcolo del valore del danno agli pneumatici avviene sulla base della ricevuta d'acquisto dello pneumatico di ricambio. A partire da una profondità del profilo < 3 mm non è prevista alcuna regolazione.
5.2 I costi di montaggio/smontaggio ed equilibratura sono coperti fino a un massimo di CHF 40.- (lordo) per pneumatico.
5.3 Il beneficiario della garanzia riceve il rimborso dei costi per la sostituzione degli pneumatici difettosi di cui al punto 5.1. A tal fine è necessario che il beneficiario della garanzia invii una copia della ricevuta d'acquisto degli pneumatici coperti dalla garanzia, nonché una copia della fattura (ricevuta) degli pneumatici di ricambio acquistati presso un partner di assistenza Mercedes-Benz/smart (in conformità al punto 4) con il modulo Fatturazione del caso di copertura in garanzia presso l'assicuratore che offre la garanzia sugli pneumatici, CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Xxxxxxxxxxxx 00, XX - 4106 Therwil, come descritto più dettagliatamente nel modulo sopra nominato. Il beneficiario della garanzia può ricevere il modulo di fatturazione del caso di copertura in garanzia dal partner di assistenza Mercedes-Benz o dal sito xxx.xxxxxxxx-xxxx.xx.
6 Esclusioni dalla garanzia
6.1 La copertura della garanzia è esclusa per
6.1.1 danni dovuti alla normale usura degli pneumatici;
6.1.2 pneumatici di camion o taxi;
6.1.3 danni causati da un'errata regolazione dell'assetto o da uno stoccaggio improprio degli pneumatici;
6.1.4 danni causati da cerchi difettosi;
6.1.5 cerchio ruota;
6.1.6 danni causati dalla partecipazione a eventi di guida che richiedono il raggiungimento di una velocità massima. Ciò vale anche per i relativi viaggi di prova e per i viaggi su strade non asfaltate.
6.2 Il garante non risarcisce i danni senza tener conto delle cause concomitanti
6.2.1 dolo o negligenza grave del beneficiario della garanzia, dei suoi ausiliari o rappresentanti, laddove il conducente sia considerato un rappresentante;
6.2.2 guerre, eventi bellici, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, sommosse, disordini interni o cause di forza maggiore;
6.2.3 energia nucleare, radiazioni nucleari o sostanze radioattive;
6.2.4 difetti già presenti al momento della stipula della garanzia e che dovevano essere noti al beneficiario della garanzia;
6.2.5 difetti dei materiali.
7 Obblighi
Al verificarsi del caso di copertura in garanzia, il beneficiario della garanzia deve:
7.1 dopo aver preso conoscenza, far riparare il danno presso un partner assistenza Mercedes- Benz/smart (vedere punto 4) e, se possibile, provvedere alla prevenzione e alla riduzione del danno; le istruzioni del garante o dei suoi assicuratori devono essere impartite per evitare/ridurre il danno - eventualmente anche oralmente o telefonicamente, se le circostanze lo consentono.
7.2 seguire le istruzioni del garante o del suo assicuratore per la prevenzione/riduzione dei danni, nella misura in cui ciò sia ragionevole per lui, o comunque agire nel rispetto degli obblighi;
7.3 denunciare immediatamente alla polizia i danni causati da atti criminali;
7.4 fornire i documenti necessari per l'elaborazione del sinistro, la cui fornitura può essere pretesa in maniera economicamente ragionevole.
Il rimborso è soggetto a un'eventuale verifica degli pneumatici danneggiati da parte del partner di assistenza Mercedes-Benz/smart, della Mercedes-Benz Svizzera SA o dell'assicuratore.
8 Conseguenze delle infrazioni degli obblighi
Se uno di questi obblighi viene violato intenzionalmente e colpevolmente il garante è esonerato dall'obbligo di prestazione. Nel caso di infrazione dell'obbligo per colpa grave, la compagnia assicuratrice è autorizzata a ridurre le sue prestazioni in congruo rapporto alla gravità della colpa dell'assicurato. Il beneficiario della garanzia è tenuto a dimostrare l'inesistenza della colpa grave, a
meno che l'infrazione degli obblighi non influisca sull'accertamento del sinistro o sull'entità della garanzia.
9 Nessun obbligo di prestazione per motivi speciali
Il Garante è esonerato dall'obbligo di indennizzo nel caso in cui il beneficiario della garanzia inganni o cerchi di ingannare in modo fraudolento il garante o il suo assicuratore su fatti rilevanti per il motivo o l'importo dell'indennizzo. Se l'inganno o il tentativo di inganno sono stati accertati da sentenze penali passate in giudicato nei confronti del beneficiario della garanzia per frode o tentativi di frode, si applicano come prova i presupposti del punto 1.
10 Cessione
I diritti derivanti dalla garanzia non possono essere ceduti o dati in pegno prima della risoluzione definitiva, senza l'autorizzazione espressa del beneficiario della garanzia.
11 Diritti verso terzi
La presente garanzia è sussidiaria; non sussiste alcun diritto alla presa in carico dei costi derivanti dalla presente garanzia nella misura in cui il beneficiario della garanzia possa rivendicare il risarcimento in virtù di un altro, proprio o di terzi, contratto di assicurazione concorrente, stipulato prima o dopo la stipula del contratto di garanzia (ad esempio nell'ambito di un'assicurazione totale o parziale del veicolo). Ciò vale anche nel caso in cui tali contratti dovessero, a loro volta, contenere una clausola di sussidiarietà. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione, la garanzia ai sensi del presente contratto è da considerarsi come regolamento speciale. Qualora l'altro debitore contesti per iscritto il proprio obbligo d'ingresso, a tale riguardo si procederà comunque a una prestazione anticipata nell'ambito del contratto.
12 Annunci e dichiarazioni di volontà
Tutti gli annunci e le dichiarazioni di volontà sono considerati pervenuti al garante non appena ricevuti dall'assicuratore.
13 Tutela della privacy
Per la copertura finanziaria della garanzia, il garante può trasmettere i dati a CG Car-Garantie Versicherungs-AG, Filiale Svizzera, Xxxxxxxxxxxx 00, XX - 4106 Therwil, in qualità di assicuratore per l'erogazione della prestazione assicurativa.
Inoltre, i dati per l'erogazione delle prestazioni in garanzia possono essere trasmessi al partner di vendita e assistenza competente del garante.
14 Legge applicabile
Il presente accordo di garanzia è disciplinato dal diritto svizzero.