Contract
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELL’ACCORDO DI ASSOCIAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA GEORGIA, DALL’ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 27 GIUGNO 2014.
R E L A Z I O N E
1.1 Contesto dell’Accordo
Nell’ambito del Partenariato orientale1, l’UE sta sviluppando relazioni sempre più strette con la Georgia, lungo un percorso che - superando l’approccio di mera cooperazione - è avviato verso la realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica. Questi due elementi (integrazione economica ed associazione politica) sono infatti gli obiettivi cardine del Partenariato orientale, che dal maggio 2009 è il quadro di riferimento della dimensione Est della Politica europea di vicinato. Essa annovera fra le sue priorità la stipula con ciascun Partner di nuovi Accordi di Associazione comprensivi di Accordi di Libero scambio ampi ed approfonditi (AA/DCFTA - Association Agreement / Deep and Comprehensive Free Trade Agreement).
Le relazioni UE-Georgia - già disciplinate dall’Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) in vigore dal 01.07.1999 - si sono negli anni vieppiù sviluppate e arricchite diventando oggetto di un’attenzione specifica da parte dell’UE, intenzionata ad incoraggiarne la transizione verso la democrazia e l’economia di mercato ed a favorirne il progressivo avvicinamento agli standard comunitari. Nel maggio 2010 le Parti iniziarono quindi a negoziare un nuovo accordo, destinato a succedere al PCA, formulata secondo le caratteristiche dell’Accordo di associazione, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel quadro del Partenariato orientale.
L’Accordo di associazione oggetto della presente analisi prevede l’approfondimento delle relazioni politiche ed economiche fra UE e Georgia in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell’Unione, la più vasta singola area commerciale al mondo. L’Accordo quindi rappresenta un modo concreto per attivare il potenziale delle relazioni bilaterali, attraverso il sostegno alle riforme interne, al risanamento economico, alla crescita, alla governance ed alla cooperazione settoriale in molteplici ambiti, quali energia, trasporti, ambiente, sanità, educazione, tutela dei consumatori, cultura. Esso fa parte dei cosiddetti Accordi di nuova generazione che l’UE sta stipulando con alcuni Partner del PO e che pongono le basi per relazioni a lungo termine, senza
1 Originato da una proposta polacco-svedese dell’aprile 2008 e formalmente lanciato al Vertice di Praga del 7 maggio 2009, il Partenariato Orientale (PO) è inquadrato nell’ambito della Politica Europea di Vicinato (PEV) e nasce dalla necessità di stimolare nei sei vicini orientali (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia, Georgia ed Azerbaidjan)
processi di avvicinamento all’UE, secondo le ambizioni e le specificità di ognuno. Strumentali al raggiungimento di tali obbiettivi sono la stipula di Accordi di Associazione inclusivi di Aree di Libero Scambio Ampie ed Approfondite
(AA/DCFTA), l’avvio di negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti suscettibili di condurre ad una eventuale liberalizzazione degli stessi in un’ottica caso-per-caso, nonché una cooperazione energetica strutturata, attraverso la quale il PO dovrebbe fornire all’UE maggiori garanzie sulla regolarità dei flussi di approvvigionamento.
peraltro escludere ulteriori futuri sviluppi delle stesse, in linea con il Trattato di Lisbona.
L’approccio innovativo dell’Accordo di associazione, oltre a prevedere forme più strette di cooperazione ed a coprire una gamma di settori molto più estesa del precedente PCA, si spinge fino ad includere, quale parte integrante dello stesso, la creazione di un’Area di Libero scambio ampia e approfondita (DCFTA - Deep and Comprehensive Free Trade Area). L’Accordo va inoltre inteso come una vera e propria agenda per le riforme in Georgia, in quanto basato su di un programma a 360 gradi di adeguamento normativo agli standard europei. Nell’ottica di creare i presupposti e facilitare l’attuazione dell’Accordo, infatti, è stata approntata, d’intesa con l’UE, anche un’agenda di associazione per la Georgia.
Gli elementi chiave dell’Accordo possono essere così riassunti:
- Valori e principi condivisi (democrazia, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, stato di diritto, sviluppo sostenibile, economica di mercato);
- Cooperazione rafforzata in politica estera e di sicurezza (focus su stabilità della regione, armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, gestione delle crisi, ecc.);
- Creazione di una DCFTA (per offrire non solo maggiori opportunità di commercio e di investimento, ma anche la possibilità di fruire dell’assistenza UE nelle riforme collegate al settore economico-commerciale);
- Giustizia, libertà e sicurezza (migrazione, protezione dati, lotta al riciclaggio di denaro, alle droghe e al crimine organizzato);
- Cooperazione in 28 settori chiave (fra cui riforma della pubblica amministrazione, politiche sociali e pari opportunità, gestione della finanza pubblica, tassazione, politiche industriali, politiche marittime e della pesca, agricoltura e sviluppo rurale, energia, trasporti, protezione civile, sanità, ricerca, turismo, società dell’informazione, cultura, società civile, ecc.).
Una volta entrato in vigore, l’Accordo apporterà tangibili benefici alla popolazione locale, quali una maggior protezione dei consumatori attraverso il miglioramento degli standard qualitativi dei prodotti agricoli locali, maggiori opportunità d’affari per piccole e medie imprese attraverso l’accresciuta apertura dei mercati tra le Parti, con conseguente incremento del lavoro e diminuzione dell’emigrazione, diminuzione dei costi energetici domestici e sviluppo di energie rinnovabili, miglior funzionamento del sistema giudiziario ed aumento della trasparenza.
La sezione dell’Accordo concernente l’istituzione di un’Area di Libero scambio ampia e approfondita (DCFTA) prevede l’instaurazione di una relazione commerciale preferenziale basata su trattamenti reciprocamente vantaggiosi nell’accesso ai rispettivi mercati. Ciò si sostanzia nell’eliminazione dei dazi all’importazione, nonché, se presenti, di quelli all’esportazione, sui beni commercializzati, nella rimozione di ostacoli ai servizi e nella facilitazione dell’accesso e dello stabilimento di società nei rispettivi mercati. L’istituzione della DCFTA è stata resa possibile dall’appartenenza della Georgia all’Organizzazione mondiale del Commercio (OMC - di cui è membro dal 2000).
Come noto, le Aree di Libero scambio che l’UE instaura con i Partner includono di norma aspetti che vanno al di là di quelli eminentemente commerciali: si tratta di un approccio ad ampio raggio (da qui la specificazione “ampia” - in inglese comprehensive - nella denominazione DCFTA), che include anche le politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile. Il termine “approfondito” si riferisce invece alle specifiche provvisioni della DCFTA volte ad incidere sulle politiche commerciali della Georgia e sulla modernizzazione della
sua economia: si tratta, ad esempio, delle misure sanitarie e fitosanitarie che - una volta allineate al regime UE - consentiranno alla Georgia di esportare prodotti animali e/o di origine animale nell’Unione; e ciò senza considerare l’effetto dell’allineamento legislativo nel settore dei prodotti industriali che, una volta che sarà stato possibile stipulare il relativo Protocollo sulla conformità e l’accettazione degli standard, consentirà alle Parti di realizzare anche un significativo abbattimento dei rispettivi costi di commercializzazione.
Fra le più ambiziose iniziative in fatto di liberalizzazione commerciale mai concluse dall’UE con un Partner, la DCFTA, attraverso la completa eliminazione dei dazi all’importazione e la proibizione di quelli all’esportazione, darà luogo ad un migliore accesso ed alla progressiva integrazione della Georgia al mercato UE. Su questo sfondo, solo il flusso di taluni generi agricoli (soprattutto inerenti ad animali, zuccheri e cereali) considerati sensibili per l’UE sarà oggetto di specifico monitoraggio. Sulla base dei dati forniti dalla Commissione, i benefici attesi per la Georgia sono quantificabili nell’ordine di in un incremento del 12 per cento delle esportazioni (e del 7,5 per cento delle importazioni) verso l’UE, con una diminuzione dei prezzi delle merci disponibili sul mercato locale, con un conseguente aumento del potere d’acquisto della popolazione. Norme adeguate, infine, miglioreranno la sicurezza dei prodotti al consumo, mentre, una volta che le necessarie riforme saranno completate, è stato stimato un aumento del PNL del Paese nell’ordine del 4,3 per cento su base annua (292 milioni di euro in termini di reddito nazionale).
1.2 Iter procedurale di firma dell’Accordo
Il 10 maggio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con la Georgia per la stipula di un nuovo Accordo che rimpiazzasse quello di Partenariato e Cooperazione (PCA).
I negoziati per l’Accordo di associazione sono iniziati nel luglio 2010, mentre quelli relativi alla parte commerciale - DCFTA, che dell’Accordo è parte integrante - nel febbraio 2012. La parafatura dell’AA/DCFTA è avvenuta il 29 novembre 2013 a Vilnius, in occasione del Vertice del Partenariato orientale, mentre la firma ha avuto luogo il 27 giugno 2014 a Bruxelles.
1.3 Finalità dell’Accordo
L’Accordo è finalizzato all’associazione politica e all’integrazione economica fra UE e Georgia. Esso prevede un impegno delle Parti verso relazioni più profonde e durature, basate sul pieno rispetto dei valori comuni e dei principi democratici.
Quanto sopra si concretizza attraverso:
- una vasta gamma di settori di cooperazione (la sola cooperazione settoriale investe più 28 aree tematiche, con particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito);
- un quadro istituzionale di nuova concezione, con l’istituzione di un Consiglio di associazione deputato all’adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali. Sono previsti anche fori di cooperazione per la società civile e i rispettivi Parlamenti;
- la creazione di un’Area di Libero scambio ampia ed approfondita, per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l’adeguamento tecnico normativo agli standard UE.
In sostanza, l’Accordo intende, da un lato, dare impulso all’approfondimento delle relazioni bilaterali sia a livello politico che economico - con la graduale integrazione del Partner nel mercato unico europeo attraverso la creazione della DCFTA - e, dall’altro lato, costituire quindi una nuova fase nel percorso evolutivo delle relazioni contrattuali fra le Parti. L’Accordo rappresenta pertanto uno strumento per sfruttare a pieno le dinamiche delle relazioni bilaterali: esso si configura per Tbilisi anche quale agenda per le riforme, con cui attuare l’avvicinamento a standard e norme UE. Come sottolineato dal Commissario per l’Allargamento e la Politica di vicinato, Füle, in occasione della cerimonia della firma, la Georgia - usando l’Accordo di associazione quale punto di partenza - sarà in grado di introdurre nella propria vita politico-sociale riforme e valori che la faranno allineare progressivamente alla “corrente” (mainstream), europea garantendole stabilità economica ed istituzionale ed una maggiore prosperità economica.
1.4 Esame delle disposizioni
Il testo si compone di:
- Preambolo, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell’approccio generale dell’Accordo. Consta di un solo articolo, con la menzione degli obiettivi.
- 8 Titoli: 1. Principi generali; 2. Dialogo politico e riforme, cooperazione in materia di politica estera e sicurezza; 3. Libertà Sicurezza e Giustizia; 4. Scambi e questioni commerciali; 5. Cooperazione economica; 6. Altre politiche di cooperazione; 7. Assistenza finanziaria, disposizioni antifrode ed in materia di controllo; 8. Disposizioni istituzionali, generali e finali.
- 34 Allegati, relativi ad aspetti tecnico-legislativi.
- 4 Protocolli, concernenti rispettivamente la collaborazione amministrativa, la cooperazione doganale, la partecipazione della Georgia ai programmi UE nonché le definizioni.
Nello specifico, le varie parti dell’Accordo sono così articolate:
Preambolo: fa riferimento ai valori comuni sui cui è fondata l’UE, che la Georgia condivide. Si citano anche sia l'impegno profuso dalla Georgia per la riconciliazione che i suoi sforzi volti a ripristinare la propria integrità territoriale ed il controllo sulle regioni georgiane dell'Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, perseguendo l'obiettivo di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto sulla base dei principi sanciti dal diritto internazionale; viene inoltre citato l'impegno dell'UE a sostegno di una risoluzione pacifica e duratura del conflitto. Alla Georgia, definita “Paese dell’Europa orientale” vengono riconosciute le aspirazioni e le scelte europee.
Il Preambolo consta di un solo articolo (art. 1) nel quale sono elencati gli obiettivi dell’Accordo: associazione politica ed integrazione economica, dialogo politico rafforzato, rafforzamento di democrazia e stabilità politica, economica e istituzionale della Georgia, rafforzamento dello stato di diritto, adeguamento legislativo, cooperazione per la soluzione pacifica dei conflitti, istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito per un ampio accesso ai rispettivi mercati.
Titolo 1 - Principi Generali (art. 2): fa riferimento al rispetto dei principi democratici, dei diritti umani, delle libertà fondamentali e dello stato di diritto, all’economia di mercato e allo sviluppo sostenibile.
Titolo 2 - Dialogo politico e riforme, cooperazione in politica estera e di sicurezza (artt. 3-12): prevede l’approfondimento del dialogo politico in vista di una graduale convergenza nelle aree della sicurezza e della politica estera, come pure della politica comune di sicurezza e difesa. Vengono individuati i diversi ambiti nei quali si articola il dialogo, con particolare attenzione ai crimini internazionali di competenza della Corte penale internazionale, alla stabilità regionale, alla prevenzione dei conflitti, alla gestione delle crisi, ecc.
Titolo 3 - Libertà Sicurezza e Giustizia (artt. 13-21 ):tratta dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, di migrazioni, asilo, gestione delle frontiere. Le Parti si impegnano a collaborare in materia di circolazione delle persone, di lotta al crimine organizzato, al traffico di droga, al terrorismo, con particolare attenzione alla cooperazione nel settore giudiziario.
Titolo 4 - Scambi e questioni commerciali (artt. 22-276): è la parte cosiddetta DCFTA, tratta di accesso al mercato, soppressione dei dazi doganali, misure non tariffarie, cooperazione amministrativa e coordinamento con altri Paesi, difesa commerciale, misure di salvaguardia ed antidumping, ostacoli al commercio, misure sanitarie e fitosanitarie, dogane, stabilimento, prestazioni transfrontaliere e presenza temporanea delle persone per motivi professionali, commercio elettronico, pagamenti correnti e movimenti di capitali, appalti pubblici, proprietà intellettuale, indicazioni geografiche, concorrenza, trasparenza, commercio e sviluppo sostenibile, risoluzione delle controversie, ravvicinamento normativo, ecc.
Le Parti istituiscono (art. 22) una zona di libero scambio secondo l’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT) del 1994. Vengono soppressi, da entrambe le Parti, i dazi doganali sulle importazioni, ad eccezione delle disposizioni riportate nei paragrafi n. 2, 3 e 4 del citato articolo, vale a dire:
a) i prodotti elencati nell’allegato II-A (agli), che sono esenti da dazi doganali entro i limiti dei quantitativi tariffari, riportati nello stesso allegato;
b) i prodotti elencati nell’allegato II-B (pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, per citarne alcuni) i quali sono, invece, soggetti ad un dazio doganale nell’importazione in UE perché già esenti dall’aliquota ad valorem (aliquota che viene pagata sul valore della merce che entra nell’UE);
c) i prodotti elencati nell’allegato II-C (quali: carcasse o mezzene di specie bovina, quarti di specie bovina, busti e quarti anteriori di specie bovina) che sono soggetti al meccanismo antielusione in caso di importazione nell’UE stessa.
L’allegato II-C del presente Accordo indica poi la quantità annuale che - per ciascuna categoria di prodotto - la Georgia può esportare nell’UE. Se tale volume raggiunge il 70 per cento della quota l’UE notifica alla Georgia tale evenienza. A seguito di tale notifica - ed al raggiungimento dell’80 per cento del volume - la Georgia deve fornire all’Unione una giustificazione all’aumento delle esportazioni verso l’UE. In assenza di tale giustificazione - ed al raggiungimento del 100 per cento della quota indicata nel suddetto allegato - l’UE può sospendere il trattamento preferenziale (art. 27).
Riguardo alle misure di difesa commerciale, le Parti si attengono ai diritti ed agli obblighi riguardanti le misure di salvaguardia contenute nell’art. XIX del GATT 1994 e negli Accordi istituiti dall’OMC (quali l’Accordo sulle misure di salvaguardia e l’Accordo sull’agricoltura). Pertanto, la Parte che apre un’inchiesta di salvaguardia notifica per iscritto all’altra Parte tutte le informazioni utili a spiegare il motivo che l’ha originata, qualora quest’ultima abbia un interesse economico sostanziale - ossia allorché una Parte è stata tra i cinque maggiori fornitori del prodotto
nei tre anni precedenti (art. 37). Una procedura analoga, ovvero una comunicazione per iscritto, deve essere eseguita dalle Parti anche nel caso di applicazione di misure anti-dumping (art. 41).
Titolo 5 - Cooperazione economica (artt. 277-291): disciplina il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche e del controllo finanziario, la fiscalità, le statistiche.
Titolo 6 - Altre politiche di cooperazione (artt. 292-382): vengono trattati molteplici settori di possibile cooperazione bilaterale quali i trasporti, la cooperazione energetica, l’ambiente, il clima, la politica industriale e le attività minerarie, il diritto societario e la relativa governance, i servizi finanziari, la società dell’informazione, il turismo, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la gestione marittima e la pesca, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, i consumi, le politiche occupazionali, la sanità pubblica, l’istruzione e la formazione, la cultura, gli audiovisivi e i media, lo sport, la società civile, lo sviluppo regionale e transfrontaliero, la protezione civile, la partecipazione della Georgia alle agenzie e ai programmi UE.
Titolo 7 - Assistenza finanziaria, disposizioni antifrode e in materia di controllo (artt. 412-402): vi si illustra una serie di misure in tali campi, quali indagini, audit, controlli, prevenzione delle irregolarità, azioni penali.
Titolo 8 - Disposizioni istituzionali, generali e finali (artt. 403-432): illustra una serie di misure ad hoc finalizzate ad inquadrare il nuovo corso delle relazioni UE-Georgia. contempla Viene previsto lo svolgimento di periodici incontri a livello ministeriale e la creazione di Consiglio e Comitato di associazione (ed eventuali Sottocomitati) secondo i criteri tipici previsti in ambito UE per questa fattispecie di Accordi. Tali organismi sono previsti riunirsi su base quanto meno annuale. Si menziona anche la creazione di un Comitato parlamentare di associazione che consentirà scambi di vedute fra membri dei rispettivi Parlamenti, nonché l’istituzione di una piattaforma della società civile.
Vengono esplicitamente abrogati l’Accordo di Partenariato e di Cooperazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1996 ed entrato in vigore il 1° luglio 1999, nonché l’Accordo sulla protezione delle Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, firmato a Bruxelles il 14 luglio 2011 ed entrato in vigore il 1° aprile 2012.
Si specifica inoltre che l'applicazione dell’Accordo - ovvero del suo Titolo IV (Scambi e questioni commerciali) - alle regioni georgiane dell'Abkhazia e dell’Ossezia del Sud, sulle quali il Governo della Georgia non esercita un controllo effettivo, avrà inizio una volta che Tbilisi abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione dell’Accordo stesso - ovvero del suo citato Titolo IV - in tutto il suo territorio. Nelle more della ratifica, è infine è prevista (art. 431), l’applicazione provvisoria delle parti di competenza dell’UE.
I 34 Allegati si riferiscono principalmente ai Titoli 4 e 6 dell’Accordo stesso ed alle tematiche ivi trattate: Scambi e questioni commerciali, nonché Altre politiche di Cooperazione. Gli Allegati si sostanziano nell’inclusione dei documenti normativi e tecnici che formano l’acquis UE a cui la Georgia è chiamata ad uniformarsi. Si tratta, ad esempio, di standard tecnico-amministrativi, nonché della soppressione (con relativa tempistica) di dazi doganali, barriere commerciali e non-tariffarie, ovvero delle principali normative di competenza UE che la Georgia si impegna a recepire.
I 4 Protocolli, infine, si titolano come segue:
1. Protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Su questo documento, l’Agenzia delle dogane - che ha analizzato il testo dell’Accordo nella parti di propria competenza - non rileva criticità in merito alle regole di lista elencate nell’Allegato II che, ad esempio, sono determinate - per i prodotti nazionali sensibili del settore agro alimentare (Capitolo 19) e del settore tessile (Capitoli 60/65) - in analogia ed uniformità a quelle contenute negli Accordi con i Paesi Mediterranei e con quelli dello Spazio economico europeo (SEE).
2. Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Su questo tema l’Agenzia delle dogane ha sottolineato come la cooperazione amministrativa abbia lo scopo di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale attraverso lo scambio di informazioni sulle operazioni in violazione delle norme vigenti. In particolare, si prevede che venga fornita assistenza sia su richiesta di una delle Parti sia in maniera reciproca e spontanea. Il Protocollo disciplina parimenti alcune eccezioni e casi in cui l’Autorità interpellata può essere esonerata da tale obbligo. Vi sono inoltre disposizioni volte a tutelare la riservatezza dei dati scambiati ed a disciplinare l’ipotesi di comparizione, su richiesta, di esperti e testimoni di una Parte in procedimenti giudiziari o amministrativi dell’altra Parte.
3. Protocollo riguardante un Accordo quadro tra l'UE e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell'Unione
Si riferisce alla facoltà accordata alla Georgia di partecipare ai programmi, attuali e futuri, dell'UE che siano aperti alla propria partecipazione, secondo le disposizioni di adozione di tali programmi ed a fronte di un corrispondente contributo finanziario al bilancio generale dell'UE da parte della Georgia, ai programmi specifici cui partecipa.
4. Protocollo sulle definizioni
Vi si specificano i significati e le accezioni di alcuni termini, quali: frode, corruzione attiva e passiva, conflitto d’interessi, nonché le funzioni e basi giuridiche dell’Ufficio europeo per la Lotta antifrode (OLAF), il servizio della Commissione preposto a combattere le frodi ed a condurre le relative indagini amministrative.