CONSIDERATO
ACCORDO DI PROGRAMMA ART. 16 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014 N.° 49 E NEL RISPETTO DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MARZO 2010 N.° 65, TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLA DISTRIBUZIONE, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA, LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA RAPPRESENTATIVE DEI PRODUTTORI ISCRITTI AL CENTRO DI COORDINAMENTO, L’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) E IL CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (CDCRAEE)
CONSIDERATO
A. che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (in seguito “RAEE”) provenienti da nuclei domestici come definiti all’articolo 4 comma 1, lettera l) del d.lgs. 49/14 e s.m.i.; i Produttori sono responsabili della corretta gestione ambientale dei RAEE domestici conferiti dal consumatore con le modalità specificate all’art. 23 del suddetto Decreto Legislativo ed, in particolare, istituendo Sistemi Collettivi di gestione dei RAEE;
B. che i Distributori devono assicurare al momento della fornitura di una nuova AEE il ritiro gratuito in ragione di uno contro uno ed uno contro zero, nei casi stabiliti dalla normativa, nonché il conferimento organizzato sulla base di quanto previsto dagli articoli 11 e 16 del d.lgs. 49/14 e s.m.i., dal D.M. 8 Marzo 2010 n.° 65 e s.m.i. e secondo i Raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 25 Settembre 2007 n° 185, qui richiamati sinteticamente:
- R1 Freddo, Clima
- R2 Altri grandi bianchi
- R3 TV e Monitor
- R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED, giocattoli, Pannelli Fotovoltaici e altro
- R5 Sorgenti Luminose
C. che i Distributori hanno facoltà di provvedere, in conformità alle disposizioni in materia e sulla base dei contenuti dell’Accordo, ad organizzare dei luoghi di raggruppamento (d’ora in poi “Luoghi di Raggruppamento dei RAEE” o “LdR”), adottando i Raggruppamenti specificati nella premessa B con l’organizzazione dei ritiri da parte dei Sistemi Collettivi;
X. xxx, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del d.lgs. 49/14 e s.m.i. le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della distribuzione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta e le associazioni di categoria rappresentative dei produttori iscritti al Centro di Coordinamento, ciascuna tramite un unico delegato, l’Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di Coordinamento RAEE (nel seguito CdC RAEE) hanno il compito di stipulare un accordo di programma (l’“Accordo di Programma”);
E. che l’Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione, l’organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività ai sensi dell’articolo 16 del d.lgs. 49/14 e s.m.i.. Sono definite le modalità di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai Distributori ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 3, e i rispettivi oneri, con particolare riferimento a:
I) i premi di efficienza, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai Distributori al verificarsi di condizioni di buona operatività del raggruppamento, sulla base dei quantitativi di RAEE ritirati dai sistemi collettivi;
II) le modalità di supporto ai Distributori, da parte del CdC RAEE, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
F. che il DM 65/2010 e s.m.i. individua le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza;
G. che il d.lgs. 49/14 e s.m.i. prevede l’emanazione di un decreto recante modalità semplificate per il ritiro “uno contro zero” da parte della Distribuzione;
H. che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale della Distribuzione, le associazioni di categoria rappresentative dei Produttori iscritti al CdC RAEE, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, l’ANCI e il CdC RAEE hanno definitivo la disciplina dei conferimenti di RAEE ritirati da Distributori, Installatori e Centri di Assistenza Tecnica, in allegato al presente Accordo.
CONCORDANO
1. PREMESSE
1.1 I considerata e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente Accordo.
2. DEFINIZIONI
a. Luogo di Raggruppamento dei RAEE: indica il luogo in cui ai sensi del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e s.m.i. e dell’art. 11 del d.lgs.49/14 e s.m.i. il Distributore effettua, anche tramite un soggetto terzo (gestore del Luogo di Raggruppamento), il raggruppamento dei RAEE conferiti dai consumatori ai sensi dell’art. 11 del d.lgs.49/2014; tale luogo può essere presso il punto di vendita e/o presso altro luogo comunicato dal Distributore all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 3 del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 e s.m.i.. Ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE può essere utilizzato da un Distributore per uno o più punti di vendita e/o da più Distributori congiuntamente, per i limiti in peso di RAEE massimi raggruppabili per ciascuno dei Distributori che utilizzano lo stesso Luogo di Raggruppamento dei RAEE.
b. Quantitativo raggruppato di RAEE presso il Luogo di Raggruppamento dei RAEE: in riferimento a quanto previsto dall’art. 11 comma 2 lett. a) del d.lgs.49/14 e s.m.i. si
intende il quantitativo massimo di RAEE raggruppabile presso il punto di vendita o il Luogo di Raggruppamento dei RAEE. Nel caso di Luogo di Raggruppamento dei RAEE utilizzato da più Distributori, per quantitativo massimo di RAEE raggruppato si intende, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. a) del d.lgs.49/14 e s.m.i., la somma dei quantitativi massimi raggruppabili da ciascuno dei Distributori che utilizzano quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.
c. Sottoscrittore: il soggetto che completa l’iscrizione al portale web del CdC RAEE.
3. RUOLO E OPERATIVITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI
3.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei RAEE sono disciplinati dal d.lgs. 49/14 e s.m.i. e dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e, più in generale, dalla Normativa Ambientale applicabile.
3.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al d.lgs. 49/14 e s.m.i., ai Sistemi Collettivi che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo decreto, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Luogo di Raggruppamento della Distribuzione agli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.
3.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli artt. 190 e 193 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., o ogni altra modulistica prevista dalla legge, saranno compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell’operatore logistico quale trasportatore e dell’impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà – mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla Normativa Ambientale in generale.
3.4 Il rapporto intercorrente tra i Sottoscrittori e i Sistemi Collettivi in relazione alle unità di carico posizionate all’interno dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ..
3.5 Il Distributore, Installatore o Centro di Assistenza Tecnica che non conferisca RAEE ai Sistemi Collettivi è comunque responsabile dell’avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell’articolo 18 del d.lgs. 49/14 e s.m.i. in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto.
3.6 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione, con particolare riferimento a:
- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,
sono definite nel presente Accordo di Programma.
4. OBBLIGHI DEI SISTEMI COLLETTIVI DI GESTIONE DEI RAEE
4.1 Il CdC RAEE assicura, attraverso l’operatività dei Sistemi Collettivi che lo costituiscono, il ritiro gratuito dei RAEE presso i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che rispondano ai requisiti di cui al successivo articolo 7.
5. OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI
5.1 I Distributori si obbligano, anche tramite le attività svolte concordemente al presente Accordo, a identificare con il codice CER idoneo tutti RAEE da loro ricevuti e gestiti.
5.2 Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie si impegnano a informare i propri associati sull’obbligo di conferire tutti i RAEE ricevuti dai consumatori al sistema di gestione dei RAEE regolamentato dal presente Accordo di Programma o, in alternativa, presso i Centri di Raccolta messi a disposizione dai Comuni o presso impianti autorizzati al trattamento adeguato.
5.3 I Distributori al fine di usufruire dei servizi di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, devono:
a) disporre di Xxxxxx di Raggruppamento dei RAEE conformi ai requisiti tecnico- organizzativi definiti al successivo articolo 7;
b) iscrivere i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, xxx.xxxxxxx.xx, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente Accordo di Programma;
c) sottoscrivere i documenti di trasporto rifiuti.
6. OBBLIGHI DEI COMUNI, DELL’ANCI E DEI GESTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
6.1 I Comuni si impegnano, anche attraverso l’operato dei gestori, ad assicurare l’ingresso e a garantire un ragionevole numero di giorni e ore di apertura presso i Centri di raccolta da parte dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE che conferiscano RAEE provenienti dai nuclei domestici, al fine di permettere ai detentori finali di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti presso Luoghi di Raggruppamento dei RAEE organizzati dai Distributori nel loro territorio. Possono essere previste azioni sperimentali quali la costituzione di micro aree ecologiche a basso impatto ambientale o similari, da realizzarsi soprattutto nelle aree meno servite o con carenza di infrastrutture logistiche comunali, attraverso l’utilizzo di appositi accordi territoriali.
6.2 L’ANCI e le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, informano i Comuni e i soggetti gestori dei Centri di raccolta delle obbligazioni nei confronti dei Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE.
6.3 Le associazioni di categoria delle imprese che effettuano la raccolta ed i Comuni si impegnano a coinvolgere ed informare i Distributori, Installatori e Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica dei RAEE sulle possibilità di conferire i RAEE presso i Centri di Raccolta comunali anche coinvolgendo gli uffici comunali preposti al controllo e alla regolazione del commercio e delle attività artigiane.
7. REQUISITI DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO DEI RAEE
7.1 Idoneità
Il Luogo di Raggruppamento dei RAEE deve essere idoneo a svolgere le attività ai sensi della normativa vigente in materia e di quanto specificato al successivo punto 7.7.
7.2 Connettività
Per richiedere i servizi di ritiro i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE utilizzano esclusivamente i servizi WEB o MOBILE messi a disposizione dal CdC RAEE. La richiesta non sarà necessaria in caso di ritiri periodici programmati secondo quanto previsto al successivo punto 8.2.
7.3 Accessibilità
All’atto dell’iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro: è previsto che i Luoghi di Raggruppamento siano aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore. Gli orari comunicati faranno fede ai fini del ritiro da parte dei Sistemi Collettivi: qualora i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE risultino chiusi o l’unità di carico risulti non accessibile ai Sistemi Collettivi per il ritiro durante l’orario di apertura indicato, i Sistemi Collettivi segnaleranno al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE un’anomalia ai sensi e per gli effetti del successivo art. 9.
7.4 Suddivisione dei RAEE
I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al considerata B.
Qualora i Sistemi Collettivi accertino un’errata suddivisione dei RAEE (non conforme a quanto sopra), segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE.
7.5 Gestione dei RAEE all’interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE
All’interno dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE deve essere assicurata un’adeguata gestione, al fine di evitare la dispersione nell’ambiente delle sostanze pericolose e di garantire l’integrità dei RAEE, così come conferiti dal consumatore; si ricorda che il Distributore, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del d.lgs.49/2014 e s.m.i., può rifiutare il ritiro di un RAEE “nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE”.
Qualora i Sistemi Collettivi per mezzo dei propri incaricati al ritiro accertino la presenza nelle unità di carico di RAEE fortemente danneggiati o gravemente mancanti di
componenti essenziali, segnaleranno un’anomalia al Luogo di Raggruppamento dei RAEE e al CdC RAEE; la gestione dei RAEE non conformi e che siano impossibili da trasportare e trattare adeguatamente sarà a cura e a carico del Luogo di Raggruppamento dei RAEE.
7.6 Unità di Carico
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare uno spazio idoneo al posizionamento e alla movimentazione delle unità di carico che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi, come di seguito indicato.
Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie. La richiesta di unità di carico coperte sarà effettuata dai gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE ai Sistemi Collettivi; in ogni caso la scelta definitiva della tipologia e quantità di unità di carico è effettuata tenendo in considerazione le richieste di ritiro effettuate e fatta salva l’ottimizzazione degli spazi del Luogo di Raggruppamento dei RAEE e il raggiungimento dei quantitativi di cui al successivo articolo 10.
7.7 Condizioni minime per accesso al servizio
Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, come previsto dal presente Accordo di Programma, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere unità di carico per ciascun Raggruppamento idonee a raggiungere il quantitativo minimo per il ritiro (è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento).
I RAEE a terra sono accettati per i raggruppamenti 1 e 2 solamente in fase di stoccaggio presso il Luogo di Raggruppamento dei RAEE. All’atto del ritiro i RAEE saranno posizionati negli appositi contenitori a cura del soggetto che gestisce il Luogo di Raggruppamento dei RAEE.
7.8 Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):
RAGGRUPPAMENTI | QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.) |
R1 | 400 |
R2 | 400 |
R3 | 300 |
R4 | 300 |
R5 | 25 – 50 (altre forme- lineari) |
Nel caso in cui per un Raggruppamento non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso Raggruppamento presso quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.
7.9 Compilazione Documentazione di trasporto
I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti. Contestualmente al ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE si rendono disponibili a sottoscrivere i documenti previsti dalla normativa vigente.
Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo effettuerà il ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE producendo il Formulario Identificazione Rifiuti o analogo documento previsto dalla normativa vigente.
8. ATTIVITA’ DEI SISTEMI COLLETTIVI
8.1 In conformità all’articolo 33 del d.lgs.49/14 e s.m.i., il CdC RAEE garantisce comuni, omogenee e uniformi condizioni operative, ottimizzando le attività dei Sistemi Collettivi:
• i Sistemi Collettivi servono tutto il territorio nazionale e tutti i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE regolarmente iscritti al portale del CdC RAEE, assicurando adeguati livelli di servizio, come di seguito specificati;
• ciascun Sistema Collettivo serve un numero di Punti di Prelievo dei RAEE tale da generare un flusso di RAEE proporzionale alla propria quota di mercato AEE (calcolata in peso) per ciascun raggruppamento. I Punti di Prelievo di competenza di ciascun Sistema Collettivo saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale ed assegnati esclusivamente dal CdC RAEE.
8.2 I servizi di ritiro sono effettuati su chiamata, tramite l’invio di una Richiesta di Ritiro (RdR) via web o mobile effettuata esclusivamente sul portale del CdC RAEE o, in alternativa, sulla base di ritiri periodici programmati (previo accordo tra ogni singolo Sistema Collettivo ed il Luogo di Raggruppamento dei RAEE); la modalità di effettuazione del servizio di ritiro è scelta dal Sistema Collettivo e comunque orientata al raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 10.
8.3 I Sistemi Collettivi si impegnano a evadere le RdR entro i seguenti Tempi Massimi di Intervento (TMI), calcolati dal giorno seguente all’inserimento della RdR, a condizione che la richiesta pervenga entro le ore 12:00 (se la richiesta avviene dopo le ore 12.00 è considerata evadibile dal 2° giorno lavorativo utile):
TIPOLOGIA RICHIESTA | TEMPO MASSIMO DI RITIRO CONTENITORE DALL’INSERIMENTO DELLA RdR SUL PORTALE DEL CDC RAEE (GIORNI LAVORATIVI di APERTURA del LdR) |
R1, R2, R3 e R4 | 5 |
R5 | 10 |
Detti tempi sono raddoppiati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori.
Farà fede, ai fini del monitoraggio dei tempi di intervento dei Sistemi Collettivi, la data di ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE indicata sul documento di trasporto.
Eventuali Luoghi di Raggruppamento dei RAEE che si trovino all’interno di Zone a Traffico Limitato (ZTL) o comunque soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere gestiti con Livelli di Servizio ad hoc che saranno concordati tra le parti e decisi in ultima istanza dal CdC RAEE.
9. GESTIONE DELLE ANOMALIE
9.1 Le seguenti anomalie generate dai Luoghi di Raggruppamento dei RAEE e segnalate esclusivamente con l’utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a
disposizione da parte del CdC RAEE sul proprio portale danno origine ad una sanzione pari a 150,00 € per ciascuna missione:
a) Luogo di Raggruppamento dei RAEE chiuso (o unità di carico non accessibile) all’interno della fascia oraria prestabilita: nel caso in cui il Luogo di Raggruppamento dei RAEE non sia effettivamente accessibile nel giorno o nella fascia oraria indicata, il tempo massimo di attesa per il carico è di 45 minuti trascorsi i quali al Luogo di Raggruppamento dei RAEE sarà rilevata un’anomalia;
b) presenza di RIFIUTI estranei al Raggruppamento: nel caso in cui nell’unità di carico relativa ad uno specifico Raggruppamento siano presenti rifiuti diversi dai RAEE ovvero RAEE appartenenti ad un diverso Raggruppamento, sarà rilevata un’anomalia;
c) presenza di RAEE fortemente danneggiati o sensibilmente privi di parti e/o componenti: nel caso in cui nell’unità di carico ritirata dai Sistemi Collettivi sia presente una percentuale significativa di RAEE danneggiati o con componenti mancanti, sarà rilevata un’anomalia (percentuale di riferimento maggiore di 30% verificata a destino).
I Sistemi Collettivi, oltre alle anomalie sopra riportate, segnaleranno al CdC RAEE ogni altra anomalia riscontrata nell’espletamento delle attività di ritiro e non sottoposte a sanzione.
9.2 Le seguenti anomalie generate dai Sistemi Collettivi e segnalate esclusivamente con l’utilizzo del Modulo Segnalazione Anomalie (MSA) on line messo a disposizione da parte del CdC RAEE sul proprio portale danno origine ad una penale pari a 150,00 € per ciascuna missione:
a) nel caso in cui l’intervento non avvenga entro i TMI indicati al punto 8.3 (con l’espressa esclusione della gestione a “giro periodico”) il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
b) nel caso in cui un Sistema Collettivo non sostituisca la/e unità di carico contestualmente al ritiro o consegni unità di carico non idonee, il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE;
c) nel caso in cui un Sistema Collettivo non attivi il servizio entro 15 giorni dalla data di assegnazione, il Luogo di Raggruppamento dei RAEE segnalerà una anomalia al CdC RAEE.
Nel caso in cui il ritardo nell’effettuazione del ritiro pregiudichi il rispetto dei termini massimi previsti per l’allontanamento dallo stoccaggio, così come previsto dal d.lgs. 49/14 e s.m.i. al netto dei tempi massimi di intervento (questi devono essere compresi nel periodo massimo di stoccaggio), il Luogo di Raggruppamento dei RAEE dopo aver informato il CdC RAEE del mancato servizio gestirà in proprio il carico, previa notifica scritta al Sistema Collettivo di riferimento nella quale sia documentato il superamento della scadenza; il Distributore o il gestore del Luogo di Raggruppamento dei RAEE addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il CdC RAEE
mette a disposizione l’elenco degli impianti dei quali il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà avvalersi.
10. PREMIALITA’
10.1 I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE (sottoscrittori) ogni trimestre ad una data stabilita dal CdC RAEE vedranno pubblicato l’estratto conto nella loro area riservata sul portale e saranno anche informati via mail della pubblicazione. Le informazioni contenute nell’estratto conto saranno utilizzate dai Sottoscrittori per la fatturazione del premio di efficienza. I premi saranno riconosciuti esclusivamente ai Luoghi di Raggruppamento attivi alla data di generazione dell’estratto conto.
10.2 Il premio sarà erogato solamente per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle seguenti soglie di buona operatività, ad eccezione dei ritiri a giro effettuati dai Sistemi Collettivi per i quali i premi sono sempre erogati:
RAGGRUPPAMENTI | SOGLIA DI BUONA OPERATIVITA’ (Kg.) |
R1 | 1.200 |
R2 | 2.000 |
R3 | 1.300 |
R4 | 800 |
R5 | 50 – 100 (altre forme- lineari) |
Il premio riconosciuto è pari a quanto indicato nella tabella che segue per ogni tonnellata premiabile ritirata in ogni missione.
Raggruppamento | € / ton |
R1, R3 | 50 |
R2, R4 | 105 |
R5 | 250 |
Dal 1 luglio al 31 dicembre 2015 tutti gli LdR riceveranno la seguente premialità, in ragione della decorrenza del presente accordo a partire dal 1 luglio 2015:
Raggruppamento | € / ton |
R1, R3 | 55 |
R2, R4 | 115 |
R5 | 300 |
Per gli LdR che servono almeno 5 punti vendita ed ai nuovi LdR che si registreranno al CdC RAEE nel periodo di vigenza dell’Accordo la premialità sarà la seguente, la verifica di tale condizione avverrà mensilmente:
Raggruppamento | € / ton |
R1, R3 | 55 |
R2, R4 | 115 |
R5 | 300 |
Per tutti i raggruppamenti per ritiri sotto la soglia di buona operatività e sopra la soglia minima di conferimento la premialità sarà pari a 20€/ton per ogni raggruppamento.
10.3 L’invio dei documenti contabili per l’incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’Estratto Conto sul sito del CdC RAEE; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale, gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre e i pagamenti verranno effettuati a 30 giorni data documento fine mese.
10.4 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all’erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l’incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i Luoghi di Raggruppamento gestiti dal Sottoscrittore) reso disponibile dal Centro di Coordinamento, nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale xxx.xxxxxxx.xx. Il documento dovrà essere emesso in coerenza con la normativa fiscale vigente e, in particolare, dovrà tenere conto della natura fiscale degli elementi presenti nell’Estratto Conto.
11. COMUNICAZIONE
11.1 Le organizzazioni della Distribuzione firmatarie del presente Accordo si impegnano attraverso i propri canali di comunicazione a sensibilizzare i propri aderenti affinché promuovano campagne informative che utilizzino anche mezzi elettronici rivolte ai consumatori sul corretto conferimento dei RAEE. Inoltre sensibilizzeranno i propri aderenti sull’obbligo di tracciatura corretta di tutti i RAEE ritirati dal consumatori.
12. AUDIT DEI LUOGHI DI RAGGRUPPAMENTO
12.1 Per dare maggiori garanzie al sistema è prevista la possibilità per il Distributore o per il Gestore di richiedere al CdC RAEE, nel caso di LdR che raccolgono RAEE da più punti vendita, degli specifici audit.
12.2 La verifica sarà condotta da un ente certificatore esterno, con personale formato dal CdC RAEE, competente a verificare aspetti documentali ed operativi. Il superamento dell’audit comporta il riconoscimento della compatibilità del Luogo di Raggruppamento alle condizioni ambientali, normative e specifiche del presente Accordo.
12.3 Le parti indicheranno l’organo designato a individuare le modalità e i parametri di valutazione dell’audit.
13. ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEDICATE AI DISTRIBUTORI
13.1 Ai sensi dell’art. 16 comma 2 lettera b del d.lgs. 49/14 e s.m.i., sono previste modalità di supporto ai Distributori, da parte del CdC RAEE, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13.2 Il Centro di Coordinamento implementerà il proprio portale per offrire ai Distributori maggiori informazioni e una facilitazione nella compilazione dei documenti di trasporto e dell’indicazione dei quantitativi di RAEE raccolti ai sensi dell’art. 34 comma 2 lettera b) del d.lgs. 49/14 e s.m.i.. Le Organizzazioni di rappresentanza della Distribuzione e il CdC
XXXX studieranno assieme il contenuto del portale per fornire ai Distributori un idoneo sistema di rendicontazione.
13.3 Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell’art. 16 comma 2 lett. b del D.Lgs 49/2014, prevede un servizio apposito tramite call center per supportare l’avvio e lo sviluppo degli LdR presso la Distribuzione, per la realizzazione di sinergie tra i vari LdR sul territorio e tra gli LdR ed i Comuni.
14. VALIDITA’ ED OPERATIVITA’ DELL’ACCORDO
14.1Il presente Accordo ha una validità di anni 3 (tre) a decorrere dal 1 luglio 2015 al 1 luglio 2018, ed è rinnovato, ai sensi dell’articolo 16 comma 3 del d.lgs. 49/2014 Le Parti convengono di valutare annualmente l’efficacia del presente Accordo ai fini della sua implementazione e della adozione di eventuali modifiche da introdursi solo all’unanimità.
14.2 Il servizio di ritiro fornito a ciascun Luogo di Raggruppamento dei RAEE iscritto al portale verrà erogato dai Sistemi Collettivi 15 (quindici) giorni dopo l’assegnazione settimanale da parte del CdC RAEE: la data sarà consultabile sul portale del CdC RAEE cui il Luogo di Raggruppamento dei RAEE potrà accedere con le proprie credenziali.
14.3 Le Parti si impegnano a concordare idonei meccanismi per la verifica del rispetto del presente Accordo. Una rappresentanza della Distribuzione potrà essere invitata con ruolo consultivo a partecipare ai lavori del Comitato Guida di cui all’Accordo ex art. 15 D. lgs 49/2014 e s.m.i. sui temi di interesse, con modalità da definirsi nel Regolamento del predetto Comitato Guida.
14.4 Le modifiche normative che dovessero intervenire nel periodo di validità dell’Accordo e che prevedessero l’estensione delle cadenze temporali indicate per l’allontanamento dei RAEE da parte del Distributore, non modificheranno le condizioni di erogazione del servizio previste nel presente Accordo.
14.5 Ai sensi dell’articolo 16 comma 2 del d.lgs. 49/2014, le previsioni del presente Accordo trovano applicazione per i RAEE conferiti dai LdR di cui all’articolo 2 lettera a). Nel caso di conferimento da parte dei Centri di Raccolta comunali, aperti a distributori ed installatori, i premi di efficienza sono erogati in favore del sottoscrittore che gestisce il centro di raccolta comunale iscritto al CdC Raee, ai sensi e per effetto dello specifico Accordo di programma di cui all’ex art. 15 del D.Lgs 49/2014.
Allegati:
Allegato: Disciplina dei conferimenti di RAEE ritirati da Distributori, Installatori e Centri di Assistenza Tecnica, allegato al presente Accordo.
Roma, 17 luglio 2015
Associazioni di categoria dei Produttori Confindustria
ANDEC
Associazioni di categoria della Distribuzione AIRES
ANCC COOP
ANCD CONAD
ANCRA
CONFESERCENTI
FEDERDISTRIBUZIONE
FME
NETCOMM
Associazioni di categoria delle Aziende di raccolta
ASSOFERMET
FISE ASSOMBIENTE
UTILITALIA
ANCO
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Centro di Coordinamento RAEE