REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE INTESA SANPAOLO E BANCHE RETE 2
REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE INTESA SANPAOLO E BANCHE RETE 2
PREMESSA 2
PRINCIPI GENERALI 2
DISPOSIZIONI 4
1. CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA 4
2. LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI 6
3. DEPOSITI AMMINISTRATI 7
4. SERVIZI DIVERSI 8
5. OPERATIVITA’ IN TITOLI 10
6. OPERATIVITÀ IN VALUTA 11
7. APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA 13
8. FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI 14
9. MUTUI AGEVOLATI 18
REGOLE IN MATERIA DI CONDIZIONI AGEVOLATE AL PERSONALE INTESA SANPAOLO E BANCHE RETE
PREMESSA
La presente normativa illustra i contenuti del Nuovo Pacchetto di condizioni agevolate, di seguito “Nuovo pacchetto”, riservate al Personale in servizio e in quiescenza titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso le Aziende più sotto elencate nonché al Personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà ex
D.M. 158/2000 e 226/2006 che, ai soli fini della presente normativa, fruisce delle condizioni riservate al Personale in servizio a tempo indeterminato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso e di quelle previste per il personale in quiescenza successivamente a tale momento.
Tali condizioni si applicano secondo modalità e tempistiche di seguito dettagliate al Personale in servizio e in quiescenza di:
▪ Intesa Sanpaolo
▪ Banca dell’Adriatico
▪ Banco di Napoli
▪ Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
▪ Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
▪ Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
▪ Cassa di Risparmio di Venezia
▪ Cassa di Risparmio in Bologna
Le medesime disposizioni verranno applicate anche al Personale di Banca di Trento e Bolzano solo ed esclusivamente nei tempi e con le modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione di prossima emanazione.
La normativa si applica integralmente a partire dal 1° luglio 2008 per i neoassunti a partire dalla medesima data di tutte le Aziende sopra indicate.
Con riferimento, invece, al Personale già in servizio o in quiescenza alla medesima data, l’applicabilità di detta normativa che contiene degli elementi di novità rispetto alle normative già vigenti presso le singole aziende in materia di condizioni agevolate al personale. potrà essere applicata solo a seguito di apposita richiesta dell’interessato da inoltrare entro il 31 dicembre 2008.
PRINCIPI GENERALI
Nella presente normativa si intende:
Per Ufficio Competente:
Per Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli e Banca dell’Adriatico
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Ufficio Coordinamento Relazioni Sindacali – Xxx Xxxxxx, 00 – Torino Per Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
U.O. Personale – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - Xxxxx' (XX) Per Cassa di Risparmio in Bologna
U.O. Personale – Amministrazione – Relazioni Sindacali – Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxx (XX)
Per Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
U. Personale e Organizzazione – Xxx xxx Xxxxx, 0 - Xxxxx Per Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
U.O. Personale – Amministrazione del Personale – Xxx Xxxxxxxxx, 00-xxx. Xxxxxxxxx - Xxxxxx (XX) Per Cassa di Risparmio di Venezia
U.O. Personale – Xxx Xxxxxx, 000 - Xxxxxx - Xxxxxxx (XX)
Per Ufficio Retribuzioni si intende:
Per tutte le aziende sopra elencate
Intesa Sanpaolo – Ufficio Amministrazione del Personale –Via Lorenteggio 266 – Milano Per Ufficio Concessione a dipendenti per mutui e finanziamenti personali
Per Intesa Sanpaolo S.p.A, Banco di Napoli e Banca dell’Adriatico
Intesa Sanpaolo – Direzione Centrale Decisioni Creditizie – Ufficio concessioni a dipendenti –Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 - Xxxxxx (XX)
Per Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
U.O. Personale – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - Xxxxx' (XX) Per Cassa di Risparmio in Bologna
U.O. Personale – Amministrazione – Relazioni Sindacali – Xxx Xxxxxx, 00 - Xxxxxxx (XX) Per Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
U. Personale e Organizzazione – Xxx xxx Xxxxx, 0 - Xxxxx Per Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
U.O. Personale – Amministrazione del Personale – Xxx Xxxxxxxxx, 00-xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxx (XX) Per Cassa di Risparmio di Venezia
U.O. Personale – Xxx Xxxxxx, 000 - Xxxxxx - Xxxxxxx (XX)
*****
Il nuovo pacchetto è così strutturato:
▪ n.1 conto corrente di accredito dello stipendio/pensione
▪ n.1 conto corrente senza accredito stipendio/pensione
▪ uno o più libretti a risparmio nominativi
▪ uno o più Depositi Amministrati
▪ apertura di credito fiduciaria su c/c accredito dello stipendio/pensione
▪ finanziamenti personali e mutui
▪ altri prodotti e servizi accessori (Carte di credito e di debito, Carta Revolving, Domiciliazioni Utenze, Cassette di sicurezza...)
I finanziamenti personali e i mutui fondiari nonché l’apertura di credito fiduciaria su c/c di accredito dello stipendio spettano al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed al Personale in quiescenza.
Per il Personale assunto con altra tipologia contrattuale (apprendistato, tempo determinato, .....) sono invece previste norme specifiche di seguito meglio dettagliate.
Si precisa che eventuali richieste di finanziamenti personali e/o mutui a condizioni non agevolate effettuate dal personale dovranno essere inoltrate, da parte delle strutture di Rete, all’Ufficio Concessione a dipendenti per mutui e finanziamenti personali che resta competente per le relative delibere.
In caso di perdita di uno o più requisiti richiesti dalla normativa aziendale, tutte le agevolazioni concesse verranno automaticamente revocate e senza necessità di formali ulteriori comunicazioni.
DISPOSIZIONI
1. CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
a) Premessa
Al Personale in servizio ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l’Azienda, sono riservati i conti correnti di corrispondenza alle condizioni e norme di seguito specificate nell’allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”
Per tutto quanto non specificato in allegato si applicano le condizioni economiche previste nei fogli informativi in vigore tempo per tempo per la clientela ordinaria.
Su nessun rapporto di conto acceso al Personale in servizio o in quiescenza sono ammessi sconfinamenti e/o movimentazioni di natura “commerciale”.
La mancata osservanza di tale disposizione può comportare, oltre alle eventuali implicazioni di natura regolamentare secondo la normativa aziendale (cfr. Codice Etico e Codice di Comportamento del Gruppo), revoca delle convenzioni assegni e ritiro delle Carte di debito e credito da parte della Filiale che provvederà ad informare dettagliatamente le competenti Strutture per i provvedimenti che si rendessero necessari.
Eventuali sconfinamenti che dovessero comunque rilevarsi, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia apertura di credito fiduciaria sul conto di accredito dello stipendio/pensione, saranno regolati al tasso dell’Euribor 1 mese/365 2 giorni lavorativi + 3,50 p.p. (attualmente pari a 8,027)
b) Intestazione
Fermo restando che il dipendente/pensionato deve sempre risultarne primo intestatario, i c/c riservati al Personale possono essere cointestati a:
▪ Coniuge, non separato legalmente
▪ Convivente in famiglia di fatto
▪ Figli, anche non conviventi
▪ Altri familiari, purché conviventi (certificato inserimento nella famiglia anagrafica)
c) Regole per l’accensione di nuovi rapporti a condizioni agevolate
All’atto dell’accensione del conto, al dipendente/pensionato deve essere richiesta apposita dichiarazione scritta - modulo accensione conti correnti - in merito all’aderenza alla normativa dei dati comunicati in sede di accensione del conto, con particolare riferimento all’effettiva convivenza dei familiari cointestatari del rapporto, e di impegno a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire.
L’Azienda si riserva in ogni caso la possibilità, ove lo ritenga opportuno, di richiedere idonea documentazione anagrafica in merito.
Il dipendente/pensionato deve disporre direttamente per l’estinzione dei rapporti nel caso vengano a cessare i presupposti per la cointestazione nei termini sopra esposti.
I rapporti di conto corrente potranno essere accesi presso una qualsiasi delle filiali Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio in Bologna, Banco di Napoli, Banca dell’Adriatico, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Venezia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
d) Deleghe ad operare
E’ consentito il rilascio di deleghe ad operare sui conti correnti che beneficiano del Nuovo pacchetto esclusivamente ai familiari per i quali è comunque prevista la possibilità di cointestazione ferma restando la responsabilità del/dei titolari sulla corretta gestione del rapporto da parte di eventuali delegati.
e) Disposizioni tecniche
1. conto corrente di accredito dello stipendio/pensione (Tipo A)
Tale tipologia di c/c è attivabile per tutto il Personale in servizio e in quiescenza:
Le condizioni applicate sono quelle specificate nell’allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”
Il dipendente/pensionato dovrà presentarsi ad un gestore di una qualsiasi filiale Gruppo Intesa Sanpaolo, come sopra meglio specificato, presso la quale intende accendere il rapporto esibendo la lettera di assunzione o il tesserino aziendale per i dipendenti o idoneo documento di identità per il Personale in quiescenza.
Il gestore si atterrà al processo ed alla relativa normativa vigenti per l’apertura di un conto corrente dipendenti con le seguenti particolarità:
I c/c dipendenti/pensionati aperti avranno sempre collegata la convenzione tipo B. Se il dipendente/pensionato intende ricevere l’accredito degli emolumenti su tale c/c dovrà inviare all’Ufficio Retribuzioni l’apposito modulo - accensione/variazione del conto corrente tipo A - con il quale richiedere l’accredito delle competenze.
Lo spostamento procedurale alla convenzione A per il conto con accredito emolumenti avverrà entro la fine del mese di apertura del c/c.
2. conto corrente senza accredito stipendio/pensione (Tipo B)
Si precisa che tale tipologia di conto corrente non è attivabile per il Personale in servizio assunto con contratto a tempo determinato.
Le condizioni applicate sono quelle specificate nell’allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”
Il dipendente/pensionato dovrà presentarsi ad un gestore di una qualsiasi filiale Gruppo Intesa Sanpaolo, come sopra meglio specificato, presso la quale intende accendere il rapporto esibendo la lettera di assunzione o il tesserino aziendale per i dipendenti e idoneo documento di identità per il Personale in quiescenza.
Il gestore si atterrà al processo ed alla relativa normativa attualmente in vigore prevista per l’apertura di un conto corrente dipendenti
Il gestore acquisirà la documentazione suddetta e dovrà fare sottoscrivere, solo per la parte conti correnti Tipo B, l’allegato - dichiarazione per accensione conto tipo B - quale attestazione dell’assenza di altri conti di tipo B su sistemi diversi e si atterrà al processo e alla relativa normativa attualmente in vigore prevista per l’apertura del rapporto.
3. Operatività
▪ Variazione del conto tipo A
La variazione del conto di accredito dello stipendio/pensione deve essere comunicata a cura dell’interessato all’Ufficio Retribuzioni inviando l’apposito modulo allegato – accensione/variazione del conto corrente tipo A - sul quale accreditare le competenze.
Contestualmente alla comunicazione suddetta l’Ufficio Amministrazione del Personale provvederà ad aggiornare l’informazione sul sistema informativo al fine di consentire anche il corretto collegamento dell’apertura di credito fiduciaria spettante ai sensi della presente normativa secondo le modalità e le condizioni di seguito meglio dettagliate.
▪ Prelievi sui conti correnti
I prelievi sui conti correnti devono essere effettuati di massima tramite gli sportelli automatici (ATM), i prelievi possono essere effettuati allo sportello secondo le regole tempo per tempo vigenti, anche presso punti operativi diversi da quello dove è intrattenuto il conto, ferme restando le norme e le misure cautelative in essere sull’argomento.
▪ Estratto conto
La periodicità degli estratti conto è mensile, fermo restando la possibilità di richiederne l’invio con cadenza trimestrale. L’invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del Personale in servizio primo intestatario ovvero al domicilio segnalato in anagrafica per i pensionati.
▪ Richieste movimenti e/o saldo
Le richieste di movimenti e saldi devono essere effettuate tramite gli sportelli automatici (ATM), evitando il più possibile di ricorrere direttamente allo sportello.
2. LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI
Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l’Azienda, sono riservati uno o più libretti a risparmio nominativi in convenzione alle condizioni specificate in allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”
Si precisa che sui libretti sarà possibile effettuare esclusivamente operazioni di:
▪ prelievo e versamento in contanti, con xxxxxxx e vaglia
▪ prelievo in contante tramite carta di prelievo su ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo
▪ accredito di stipendi, pensioni o, in generale, di xxxxxxxx non continuativi disposti da terzi
▪ addebito di ordini di bonifico conferiti alla Banca dal Cliente
3. DEPOSITI AMMINISTRATI
f) Beneficiari
Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l’Azienda, sono riservati uno o più depositi amministrati in convenzione alle condizioni specificate in allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”.
g) Intestazione
Valgono le norme generali di intestazione dei rapporti di conto corrente richiamate al paragrafo Conti correnti, sia per quanto riguarda gli aventi diritto, con particolare riferimento ad eventuali cointestatari , sia per quanto riguarda le responsabilità dei cointestatari. Ai familiari aventi diritto alla cointestazione potrà eventualmente, in alternativa, essere rilasciata delega ad operare sul D.A..
h) Conti di appoggio
Conti riservati al Personale in servizio e in quiescenza. Fanno eccezione i D.A. dati a garanzia, per cui sono previste le condizioni agevolate pur se appoggiati a conti non riservati al Personale in servizio o in quiescenza.
i) Condizioni
Le condizioni sono quelle riportate in allegato alla presente normativa prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”
Per tutto quanto non specificato in allegato si applicano le condizioni previste dai fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.
j) Recupero imposta di bollo
Si precisa che, indipendentemente dal numero di D.A. a condizioni agevolate in essere sarà esentato dall’imposta di bollo un solo deposito amministrato individuato tra quelli, appoggiati su conti correnti riservati al Personale in servizio o in quiescenza secondo i seguenti criteri:
l’applicazione dell’esenzione avviene in modo automatico a cura delle preposte funzioni aziendali, dando priorità all’eventuale D.A. su cui risultano presenti azioni vincolate Intesa Sanpaolo S.p.A.
l’esenzione viene sempre applicata anche al D.A. posto a garanzia
k) Estratto conto
L’invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del Personale in servizio primo intestatario, come previsto per i c/c riservati al Personale in servizio ovvero al domicilio indicato dal Personale in quiescenza.
4. SERVIZI DIVERSI
l) Utenze domestiche
Il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono, acqua e gas) in capo al Personale in servizio od in quiescenza, o ai familiari cointestatari dei conti riservati al Personale, è esente da commissioni solo se domiciliate con addebito su un conto riservato al Personale.
L’esenzione è applicabile alle utenze pagate per cassa o addebitate in conto unicamente se ne viene contestualmente sottoscritta la domiciliazione per le future scadenze.
Le utenze non domestiche o non intestate secondo quanto sopra specificato, non sono domiciliabili sui c/c riservati al Personale e sono assoggettate alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria .
L’esenzione da commissioni può essere eccezionalmente applicata alle utenze domestiche pagate per cassa o con addebito in conto quando relative ad enti non convenzionati per le quali, quindi, non risulta possibile provvedere alla domiciliazione.
In tale ambito rientrano i bollettini R.A.V., allo stato non domiciliabili, per i quali è prevista l’esenzione da commissioni se pagati con addebito in conto ovvero con ATM, Phone Banking o Internet Banking. Il pagamento per cassa deve essere effettuato alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.
m) Carte di pagamento
Le condizioni sono riepilogate nell’allegato alla presente normativa – prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto” .
L’utilizzo delle carte di pagamento, nei termini e con i massimali di seguito riportati per ogni specifica tipologia, deve comunque avvenire nel limite della disponibilità reale del conto dell’interessato.
Nel caso di utilizzo irregolare in tal senso, la Filiale deve provvedere all’immediato recesso dal contratto della carta, segnalando la posizione alle competenti strutture (Direzione Audit/ Servizio Relazioni con il Personale Intesa Sanpaolo/U.O. Personale Banche del Territorio –per la valutazione delle eventuali implicazioni di natura regolamentare (cfr. Codice Etico e Codice di Comportamento del Gruppo) che ne dovessero derivare.
Per ogni altro aspetto non specificatamente previsto per le diverse tipologie di carte devono essere applicate la normativa generale e le modalità procedurali pro tempore vigenti nei fogli informativi in vigore per la clientela ordinaria.
1. Carte di debito
Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo “A” e al Conto Corrente, senza accredito stipendio/pensione tipo “B”
Il dipendente/pensionato e ogni altro cointestatario o delegato dei conti correnti di cui paragrafo conti correnti di corrispondenza potrà ottenere alle condizioni agevolate previste dalla presente normativa di cui all’allegato prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto” un massimo di 2 carte di debito per ciascun conto.
L’eventuale richiesta di una ulteriore carta sarà gestita secondo le procedure e alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.
A tale fine il richiedente dovrà presentarsi nella filiale presso la quale intende accendere ovvero è operativo il rapporto di conto corrente e sottoscrivere la richiesta della carta.
Si precisa che le agevolazioni indicate nell’allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto” - trovano applicazione esclusivamente per massimo 2 carte di debito come sopra enunciato. Eventuali ulteriori carte di
debito richieste dagli interessati saranno concesse alle medesime condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria secondo l’autonomia di filiale.
NB: per il recupero spese previsto in caso di smarrimento/furto devono essere applicate le condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria
2. Carte di credito
Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo “A” e al Conto Corrente,senza accredito stipendio/pensione tipo “B”
Per l’emissione di una carta di credito (intendendosi per tale sia prodotti “Carta Blu” che prodotti “Oro”) a valere su un conto corrente di cui al paragrafo conti correnti di corrispondenza, il richiedente dovrà presentarsi da un gestore della filiale Gruppo Intesa Sanpaolo presso la quale intende accendere ovvero è operativo il rapporto di conto corrente e sottoscrivere la richiesta carta che verrà rilasciata alle condizioni indicate nell’allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”.
Il gestore consentirà, per ciascun conto corrente, il rilascio - secondo le norme in uso - di:
▪ massimo 2 carte di credito per il dipendente/pensionato (1 base più 1 aggiuntiva - diverso circuito - ovvero 1 base più 1 aggregata – diverso nominativo sullo stesso massimale -),
▪ massimo 2 carte di credito (1 o 2 aggregata/e e/o 1 o 2 aggiuntiva/e – diverso circuito) per ogni altro cointestatario o delegato del conto.
La somma dei massimali delle carte rilasciate, intendendosi per tale la somma dei massimali di tutte le Carte di credito emesse da Intesa Sanpaolo su tutti i conti (Tipo A + Tipo B), non deve comunque superare il massimale concesso al dipendente/pensionato di seguito indicato:
Dirigenti | € 10.000 |
Quadri Direttivi | € 5.000 |
Altro Personale | € 3.000 |
Personale in quiescenza | € 3.000 |
Il controllo del rispetto dei limiti sopra esposti è di competenza della Filiale presso la quale viene effettuata la richiesta di emissione della/e Carta/e.
Prelevamento/anticipo contanti: limiti giornalieri e commissioni pro tempore previsti per l’ordinaria clientela.
Si precisa che l’agevolazione sul canone è prevista solo per le Carte di Credito rilasciate da Intesa Sanpaolo e Banche del Gruppo. Le altre carte “Bancarie” (x.xx. CartaSì), eventualmente possedute o richieste successivamente, sono trattate alle condizioni previste da ciascun emittente.
N.B. nel caso in cui a valere sul conto corrente di tipo “B” fosse richiesto il rilascio di carte agevolate esclusivamente intestate al/ai cointestatario/i, si ribadisce che il massimale complessivo di riferimento resta sempre in capo al dipendente/pensionato e non può essere superiore a quelli stabiliti.
3. Carta Revolving
E’ previsto il rilascio di una sola carta revolving collegabile ai conti di tipo A o B.
La carta prevista è la Clessidra CFS per la quale le condizioni sono quelle indicate nell’allegato prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”. E’ prevista l’esenzione del canone annuale e la riduzione del tasso applicato alla clientela ordinaria nella misura del 30%.
n) Contratto via internet, cellulare e telefono
Ai titolari dei conti di tipo A o B è consentita la possibilità di sottoscrivere il contratto via internet, cellulare e telefono alle condizioni meglio specificate in allegato prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”
o) Cassette di sicurezza
Condizioni:
o canone base ridotto al 50%
o recupero delle eventuali spese di assicurazione/riassicurazione
p) Custodia pellicce
Condizioni:
o canone base ridotto al 50%
o maggiorazione del valore dichiarato: 5‰
Le condizioni agevolate sono ammesse per un massimo di 5 capi per dipendente
q) Monte Pegni – Offerte segrete
Fermo restando che devono essere applicate le modalità procedurali di aggiudicazione previste per la normale clientela, il Personale è esentato dal versamento a titolo di caparra per le offerte segrete per l’acquisto di oggetti posti all’incanto dal Monte Pegni.
5. OPERATIVITA’ IN TITOLI
Tutte le operazioni in titoli del Personale in servizio ed in quiescenza, per usufruire delle condizioni agevolate devono essere appoggiate su Depositi Amministrati direttamente intestati o cointestati nei termini previsti dall’attuale normativa, nonché avere regolamento contabile su conto o deposito delle serie riservate al personale.
1. Limiti operativi
Le operazioni del Personale in servizio/in quiescenza e degli eventuali cointestatari e/o delegati devono essere impostate nel rispetto del “Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari”, del “Codice Etico” e del” Codice di comportamento di Gruppo”.
In tale ambito al Personale ed ai cointestatari dei conti e/o depositi è fatto comunque divieto di porre in essere contrattazioni il cui controvalore non sia interamente coperto da disponibilità e comunque di:
▪ effettuare vendite di titoli allo scoperto;
▪ effettuare operazioni in futures/options/covered warrant e altri prodotti c.d. derivati in genere;
▪ trasferire condizioni agevolate a terzi;
▪ effettuare operazioni in associazione con altri (Personale in servizio od in quiescenza, altri cointestatari di conti delle serie riservate al Personale, normale clientela).
E’ ammessa l’operatività per i prodotti denominati “Benchmark” e “Certificates”, in quanto, pur rientrando per assimilazione tra le tipologie dei covered warrant quotati, non evidenziano, per specifiche caratteristiche tecniche, quei contenuti di volatilità e rischiosità proprie dei prodotti puramente speculativi.
L’acquisto di diritti derivanti da aumenti di capitale, comunque denominati deve essere accompagnato dal blocco sul conto del controvalore necessario alla sottoscrizione delle relative azioni, ancorché le istruzioni non siano formalizzate contestualmente all’ordine.
Si precisa che, in ogni caso devono comunque essere rispettati eventuali altre limitazioni operative fissate dalla normativa di legge e/o di contratto e/o aziendale tempo per tempo in vigore.
2. Responsabilità e controlli
E’ fatto espresso obbligo al Personale di disporre ordini in conformità al “Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari” al “Codice Etico” e al “Codice di comportamento di Gruppo” oltre che alle disposizioni ed alle modalità operative pro tempore vigenti e comunque nel rispetto della normativa di legge e/o di contratto e/o aziendale tempo per tempo in vigore.
Nel caso in cui il dipendente sia allo stesso tempo contraente ed operatore, ovvero in caso di unico addetto, l’operazione deve essere sottoposta al Responsabile dell’unità organizzativa competente o alla Direzione della filiale.
L’operatività dei dipendenti è soggetta a livello centrale a periodici controlli a campione.
Ogni anomalia od irregolarità che venisse riscontrata verrà segnalata per le conseguenti valutazioni alle competenti funzioni della Direzione Audit e del Servizio Relazioni con il Personale Intesa Sanpaolo/U.O. Personale Banche del Territorio.
3. Norme tecniche
Tutte le operazioni di compravendita, subordinate alla disponibilità di fondi o titoli bloccate all’atto del conferimento dell’ordine, devono essere effettuate, per il tramite dei canali istituzionali (filiali e Banca Diretta).
È tassativamente esclusa ogni altra forma di operatività. In particolare si ribadisce l’assoluto divieto di effettuare l’incrocio di operazioni tra la clientela ed il Personale.
4. Disponibilità ai fini dell’operatività in titoli
In linea generale è costituita dal saldo disponibile risultante sul conto di appoggio dell’operazione.
Il controvalore degli acquisti di titoli obbligazionari e azionari, nonché delle sottoscrizioni in asta od in pubblica offerta, deve essere sempre interamente disponibile al momento della trasmissione dell’ordine.
Il provento del realizzo di titoli è da considerarsi disponibile solo dalla conferma dell’eseguito dell’operazione, purché la valuta sia pari od antecedente alla valuta dell’operazione di acquisto.
Possono inoltre costituire disponibilità: i fondi rivenienti da scadenza naturale di titoli e da maturazione di cedole in D.A. esclusivamente per le seguenti operazioni:
▪ acquisti di titoli obbligazionari e azionari: quando la valuta di accredito delle partite a scadere sia pari od antecedente al giorno di regolamento dei titoli da acquistare;
▪ sottoscrizione di titoli diversi in asta od in pubblica offerta: quando la valuta di accredito sia antecedente o pari al giorno di pagamento della sottoscrizione.
5. Condizioni
Per quanto riguarda le commissioni di intermediazione da applicare, si rimanda all’allegato - prospetto analitico condizioni “Nuovo Pacchetto”.
Per ogni altra condizione non espressamente specificata nella normativa presente verranno applicate le condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria
6. OPERATIVITÀ IN VALUTA
1. Operazioni di compra/vendita di valuta estera
Le operazioni di compra/vendita di valuta estera - banconote, assegni turistici/travellers chèque -, limitatamente a quanto necessario per soggiorni all’estero a scopo di turismo, studio ed altre motivazioni personali, sono esenti dal percepimento di commissioni e spese, ad esclusione delle eventuali imposte che devono essere percepite nei termini e con le modalità previste dalla normativa a carattere generale pro tempore vigente.
Tali operazioni vengono regolate al cambio risultante dalla media tra il prezzo di acquisto e di vendita della valuta, come giornalmente segnalato dalle competenti funzioni.
Operazioni effettuate per finalità diverse dovranno essere regolate alle condizioni previste nei fogli informativi in vigore per l’ordinaria clientela.
A fronte di emissioni di TCH al Personale, devono comunque essere recuperate le quote di commissione ove retrocesse dall’Azienda, in ordine alle specifiche disposizioni fornite dagli Enti di competenza.
2. Altre operazioni
▪ Bonifico da e sull’estero - negoziazione assegni (escluso quanto ricompreso al punto 1) di cui sopra Condizioni:
cambio: per le operazioni in divisa si applica il “cambio operativo unico” oppure, se in durante, il cambio denaro o lettera senza applicazione di scarti aggiuntivi;
valuta: “compensata”
spese di bonifico: esente per bonifici verso area euro
commissione d’intervento/servizio servizio/trasferimento ed eventuale CVS: esente
spese: devono essere percepite esclusivamente le condizioni standard previste nel capitolo "spese vive e costi indicativi" del - Tariffario – Operatività Estero nonché le spese reclamate/addebitate da banca estera.
Rientrano in tale tipologia le rimesse del Personale assegnato a Punti Operativi all’estero.
Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;
▪ Bonifici transfrontalieri in Euro standardizzati:
Per tali operazioni, entro il limite massimo di 50.000 Euro, a decorrere dal 1/1/2006 in applicazione delle specifiche norme comunitarie dovranno essere regolate alle condizioni pro-tempore previste per i bonifici ordinari Italia.
▪ Compravendita di Xxxxxx Xxxxxx
Condizioni previste: cambio: per le operazioni in divisa applicare il cambio “durante” denaro o lettera. In alternativa applicare il “cambio operativo unico”;
commissione d’intervento/servizio ed eventuale CVS: esente commissioni di intermediazione: per la misura delle commissioni di intermediazione si rimanda alla allegata tabella riepilogativa sull’operatività in titoli esteri, aggiornata a cura delle competenti funzioni aziendali.
▪ Operatività a Termine in Divisa Estera
Possono essere effettuate le seguenti tipologie di operazioni a termine in divisa estera alle condizioni previste pro tempore per l’ordinaria clientela (senza possibilità di deroga sulle spese fisse per operazione e con esenzione della sola “commissione d’intervento/servizio”), e secondo le modalità indicate:
acquisti a termine in divisa estera: operazioni ammesse con contestuale blocco di tutto il controvalore in euro sul conto di appoggio;
vendite a termine in divisa estera: operazioni ammesse quando il possesso della divisa sia liquido e
preesistente all’impostazione dell’operazione. Il saldo della divisa depositata sul conto in valuta dovrà essere reso indisponibile fino alla scadenza dell’operazione.
Sono altresì consentite operazioni collegate a titoli o cedole in divisa estera di prossima scadenza con conseguente blocco sul D.A. dei valori oggetto dell’operazione.
L’utilizzo di domestic currency swap è ammesso a fronte di operazioni pronti contro termine su titoli esteri o di vendita a termine collegata a titoli esteri.
La normativa per il Personale sull’operatività a termine in divisa estera non ammette, quindi, la possibilità di effettuare operazioni di “incrocio” allo scoperto.
Al Personale ed ai cointestatari dei conti e dei depositi titoli è fatto comunque divieto di porre in essere operazioni di natura commerciale e ogni operazione vietata dalla normativa di legge e/o di contratto e/ aziendale tempo per tempo in vigore.
▪ Conti in Divisa estera
Il personale può accendere conti in divisa estera delle serie previste per la normale clientela. Criteri e condizioni di riferimento:
intestazione: secondo i criteri previsti per le serie speciali per il Personale;
tasso creditore: tasso sistema senza limite di scaglione per le divise parametrate. Condizioni previste per l'ordinaria clientela sui conti in divise non parametrate;
Il tasso creditore dei conti estero in Euro accesi in capo a Personale “non residente” dovrà essere allineato a quello pro tempore previsto per i conti della serie riservata al Personale;
valuta: “compensata”
Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;
commissione d’intervento: /servizio: esente
spese: esenti, compresi i diritti di estinzione;
versamenti/prelievi in banconote estere: l’accredito/addebito sul conto viene effettuato al valore nominale della divisa, senza l’applicazione della prevista commissione (attualmente 1,5%), con valuta il giorno dell’operazione;
assegni: non previsti;
recupero imposta di bollo: non è prevista l’esenzione, applicare il recupero pieno nei termini pro tempore previsti per l’ordinaria clientela.
Su tutti i rapporti di conto accesi dal Personale non sono ammessi sconfinamenti né movimentazioni di natura speculativa/commerciale.
L’operatività deve essere di massima ricondotta a necessità per soggiorni all’estero a scopo di turismo, studio o altre movimentazioni personali documentate (ad esempio acquisti immobiliari ed esigenze collegate).
Gli scoperti di conto che venissero comunque a determinarsi, oltre alle eventuali conseguenze di natura disciplinare, verranno regolati al tasso del “top rate divisa”.
▪ Finanziamenti in valuta
Al Personale potranno essere altresì concessi eventuali finanziamenti in valuta, secondo le diverse modalità operative ed alle condizioni previste per l’ordinaria clientela, solo se interamente assistiti da garanzia reale, così come previsto nelle norme di carattere generale sui finanziamenti.
La competenza deliberativa resta in carico all’Ufficio concessione dipendenti mutui e finanziamenti personali.
7. APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA Destinatari:
▪ L’importo è concesso su base fiduciaria e in automatico al Personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova per i seguenti importi:
o Aree Professionali con anzianità di servizio inferiore o uguale a 10 anni – Euro 6.500
o Aree Professionali con anzianità di servizio superiore a 10 anni e Quadri Direttivi – Euro 10.500
o Categoria dei Dirigenti – Euro 15.000
I successivi eventuali adeguamenti allo scaglione successivo, al maturare dell’anzianità prevista o del superiore inquadramento, vengono effettuati automaticamente attraverso un processo di alimentazione da flusso informatico dei sistemi del Personale.
▪ Personale in Quiescenza compresi i soggetti titolari di pensione diretta o di reversibilità – massimo pari al doppio della mensilità di pensione con un minimo di 3.000 euro e un massimo di Euro 5.200
In tal caso l’apertura di credito viene concessa su esplicita richiesta da parte dell’interessato da formalizzare presso la filiale dove è operativo il conto corrente tipo A.
• Personale assunto con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento – Euro 3.000 a partire dalla data di assunzione.
Per il Personale assunto con contratto a tempo determinato o con tipologia contrattuale diversa da quelle sopra specificate non è prevista alcuna apertura di credito fiduciaria.
Condizioni:
xxxxx debitore: pari al 2,75% fino a nuova disposizione dell’Azienda
capitalizzazione interessi: annuale
durata: a tempo indeterminato, salvo revoca
revoche: l’apertura di credito fiduciaria può essere revocata, per il Personale in servizio, su iniziativa della Azienda o su richiesta scritta dell’interessato per l’intero importo.
conto di appoggio: esclusivamente conto di accredito dello stipendio/pensione; nel caso di variazioni del c/c di appoggio, a qualunque titolo effettuate e segnalate dall’interessato con le modalità specificate nel paragrafo conti correnti di corrispondenza, l’apertura di credito fiduciaria spettante verrà trasferita dal vecchio al nuovo c/c attraverso una procedura centralizzata.
8. FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI
r) Tipologie dei finanziamenti personali agevolati
A tutto il Personale che abbia superato il periodo di prova e sia in servizio con contratto a tempo indeterminato nonché al Personale in quiescenza, è possibile concedere finanziamenti personali a tasso agevolato nelle seguenti tipologie:
• Finanziamento personale ordinario agevolato non documentato
• Finanziamento personale straordinario agevolato documentato con le caratteristiche ed alle condizioni di seguito precisate.
Per i dipendenti assunti con altra tipologia contrattuale rispetto a quelle sopra specificate (c. di apprendistato, a tempo determinato, c. di inserimento ecc) non è prevista alcuna agevolazione.
I finanziamenti sono cumulabili in capo al medesimo dipendente/pensionato
s) Intestazione del credito personale
Il finanziamento deve essere intestato al dipendente/pensionato richiedente e può essere cointestato secondo le regole di cointestazione di cui al paragrafo relativo ai conti correnti di corrispondenza
t) Finalità dell’intervento fiduciario
I finanziamenti personali ordinari agevolati non documentati non richiedono la produzione di documentazione, ma occorre indicare, a titolo meramente informativo, la finalità di utilizzo del finanziamento sul modello di richiesta disponibile in filiale: es.: acquisto auto/moto, arredamento, spese personali, ecc....
I finanziamenti personali straordinari agevolati documentati possono invece essere concessi solo ai dipendenti/pensionati che “documentano” esigenze economiche collegate a ben precise “spese personali”, anche relative al proprio nucleo familiare quali:
▪ spese mediche;
▪ acquisto, anche da privati, e/o spese di riparazione di veicoli (compresi camper, roulotte, motocicli, mezzi agricoli), esclusi i veicoli da competizione;
▪ acquisto di mobili, arredi in genere (compresi oggetti di antiquariato) ed apparecchiature di uso domestico;
▪ acquisto di beni immobili (compresi i terreni) destinati ad uso esclusivo proprio e del proprio nucleo familiare;
▪ lavori di ristrutturazione e manutenzione dell’alloggio del richiedente, anche in locazione;
▪ spese per corsi di studio dei figli;
▪ spese generate da eventi straordinari quali infortuni, spese legali e spese funerarie;
▪ spese legate alla categoria del disagio sociale quali acquisto di strumentazione e apparecchiature per lavoratori disabili o per familiari conviventi portatori di handicap;
▪ gravi ed eccezionali motivi di ordine personale e familiare.
Sono escluse le spese per acquisto di abbigliamento e generi di lusso, per collezionismo, per hobbistica, per viaggi e turismo in genere, nonché per finanziamento di attività commerciali e non dei familiari;
La concessione di finanziamenti personali straordinari agevolati documentati non è subordinata alla preventiva concessione dei finanziamenti personali ordinari agevolati non documentati; pertanto, non è necessario, per il dipendente, richiedere in via preventiva il finanziamento ordinario.
Per tutte le causali sopra indicate (tipologia “straordinari agevolati documentati”) le domande devono essere corredate da idonea documentazione giustificativa - preventivi o consuntivi di spesa con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla richiesta - intestata al dipendente/pensionato e/o al coniuge o convivente in famiglia di fatto e/o a familiari conviventi.
In caso di presentazione di preventivi, il richiedente è tenuto a presentare alla Filiale erogante entro e non oltre 6 mesi dall’erogazione, idonea documentazione attestante l’effettiva spesa sostenuta.
u) Prodotti – Condizioni e importi minimi e massimi
Per entrambe le tipologie di finanziamento l’importo massimo concedibile dipende dall’indebitamento complessivo interno ed esterno alla Banca che non può eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento.
Si precisa che per indebitamento complessivo si intende l’onere mensile del finanziamento sommato a quello rinveniente da qualsiasi altro impegno interno ed esterno che permanga in essere dopo l’erogazione del finanziamento richiesto.
Entrambe le tipologie di finanziamento personale hanno le seguenti caratteristiche:
• Tipologia finanziamento: finanziamento erogabile in unica soluzione e rimborsabile a rate mensili secondo un piano d’ammortamento prestabilito.
• Importo massimo concedibile:
o per il finanziamento personale ordinario agevolato non documentato:
▪ Min. 1.000 euro per personale in servizio e in quiescenza;
▪ Max 20.000 euro per personale in servizio e in quiescenza;
o per il finanziamento personale straordinario agevolato documentato:
▪ Min. 1.000 euro per personale in servizio e in quiescenza;
▪ Max 10.000 euro per tutto il personale in servizio e in quiescenza;
Nota: la facilitazione è cumulabile, mediante apertura di più finanziamenti, in capo allo stesso dipendente/pensionato e in caso di cointestatari entrambi dipendenti/pensionati.
• Durata: da 1 a 12 anni
• Tasso: pari al M.R.O. vigente al momento della concessione, fisso per tutta la durata del prestito stesso
• Tasso di mora: M.R.O. come sopra determinato con aggiunta di 2 punti percentuali
• Periodicità delle rate: esclusivamente mensili con scadenza il giorno 27 di ogni mese
• Modalità di rimborso: esclusivamente con addebito automatico sul c/c, che deve essere obbligatoriamente quello di accredito dello stipendio/pensione
• Ammortamento: rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo francese (rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente).
• Preammortamento: E’ previsto esclusivamente il preammortamento tecnico (max 30 gg) e corrisponde al periodo intercorrente dalla data di erogazione (possibile in qualunque giorno) al giorno 27 immediatamente successivo alla stessa; gli interessi di preammortamento sono addebitati con la prima rata fissata il 27 del 2° mese successivo la data di erogazione del finanziamento.
Si chiarisce che la procedura si comporta come segue:
- prestito erogato tra il 1° e il 26° giorno di ogni mese: la prima rata scade il 27 del mese successivo alla data di erogazione del finanziamento (es: erogazione 26 giugno 2008 - scadenza 1° rata: 27 luglio 2008)
- prestito erogato tra il 27 e l'ultimo giorno del mese: la prima rata scade il 27 del 2° mese successivo alla data di erogazione (es: erogazione: 27 giugno 2008 - scadenza 1° rata: 27 agosto 2008.
v) Codici Prodotti – Codici Convenzioni
I codici prodotto e convenzione da applicare sono i seguenti:
APC FIS 00100 : Finanziamento agevolato dipendente in servizio Convenzione : DOCUM : DIP - documentato Convenzione : NODOC : DIP - non documentato
APC FIS 00111 : Finanziamento agevolato personale in quiescenza Convenzione : PDOCUM : PENS - documentato Convenzione : PNODOC : PENS - non documentato
Si allegano alla presente circolare le schede dei prodotti sopra evidenziati.
w) Compensi d’istruttoria – Imposta sostitutiva
Per entrambe le tipologie di finanziamento personale non sono previsti compensi di istruttoria a favore della Banca, ma resta a carico del richiedente il pagamento dell’imposta sostitutiva (0,25% sull’importo erogato) quando prevista (finanziamenti che eccedono la durata di 18 mesi, fatto presente che in tale durata deve essere computato anche il periodo di preammortamento).
Non è inoltre previsto alcun compenso per l’estinzione totale o parziale anticipata del finanziamento personale.
x) Decadenza dei benefici
Le particolari condizioni previste per i finanziamenti personali a favore del Personale in servizio e in quiescenza sono contrattualizzate e restano in vigore per tutta la durata del finanziamento medesimo; tuttavia le condizioni agevolate di cui alla presente decadono nei confronti di coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro senza acquisire il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità o all’eventuale assegno relativo all’adesione al Fondo di solidarietà.
In tale circostanza, per eventuali finanziamenti personali in essere, la variazione delle condizioni del finanziamento sarà effettuata a livello centralizzato e in automatico con applicazione, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, delle condizioni economiche massime pubblicizzate dalla Banca, alla data della suddetta risoluzione del rapporto di lavoro, nel Foglio Informativo relativo alla categoria generale dei finanziamenti personali erogati per soddisfare qualunque esigenza di carattere personale/familiare.
Nel caso invece di rapporto di lavoro risolto con il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità all’eventuale assegno relativo all’adesione al Fondo di solidarietà, le condizioni agevolate sono mantenute fino a naturale scadenza del finanziamento (o a scadenza anticipata a scelta del richiedente).
y) Reiterabilità dell’agevolazione
Nel rispetto del limite massimo sopra evidenziato, è possibile concedere ulteriori finanziamenti personali agevolati nelle seguenti circostanze:
▪ alla scadenza naturale del finanziamento preesistente;
▪ in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del finanziamento preesistente, anche se concesso secondo la normativa precedentemente in essere presso la Banca di provenienza e comunque l’importo
del nuovo finanziamento sommato al residuo finanziamento in essere deve rispettare il limite del plafond massimo concedibile.
z) Norme operative
Richiesta
Il dipendente/pensionato presenta la richiesta di finanziamento personale alla Filiale proprietaria della relazione, utilizzando il modulo CRIF debitamente compilato e corredato della seguente documentazione:
• attestazione della fonte del proprio reddito (Mod. Unico o Mod 730 o cud o copia cedolino stipendio) ed, eventualmente, dei familiari conviventi (oltre a quello dei garanti se presenti);
• documentazione relativa alla spesa da finanziare, nel caso di crediti personali straordinari come sopra specificato.
La domanda deve essere inserita in procedura LOANS con conseguente accensione del prestito.
Istruttoria/delibera
Per entrambe le tipologie di finanziamento personale agevolato l’istruttoria della pratica è effettuata innanzitutto dalla Filiale proprietaria della relazione che ha l’obbligo di:
• effettuare un controllo formale della richiesta e della documentazione allegata;
• accedere al sistema SPRINT di CRIF per le verifiche del caso
• predisporre la proposta di fido secondo le modalità operative vigenti , l'attività dovrà essere effettuata mediante utilizzo della PEF
• inoltrare la stessa (completa di tutti i documenti raccolti) direttamene all’ Ufficio Concessione a Dipendenti mutui e finanziamenti personali rispettivamente competente - senza interessare la Direzione d’Area.
La competenza deliberativa di tali forme di finanziamento appartiene esclusivamente al competente Ufficio Concessione a dipendenti mutui e finanziamenti personali che:
• esamina la meritorietà delle richieste
• richiede il necessario “nulla osta” all’Ufficio Competente per la verifica dei requisiti soggettivi;
• formalizza la delibera secondo le attuali modalità operative.
Si rammenta infine, per quanto ovvio, che è lasciata all’organo deliberante la facoltà di acquisire o meno garanzie a presidio del finanziamento di entrambe le tipologie di finanziamento personale agevolato riservate ai dipendenti in servizio e al personale in quiescenza.
Stipula/Erogazione
• La Filiale perfeziona la linea di credito in procedura LOANS mediante l’erogazione deliberata e procede all’erogazione del finanziamento secondo le modalità operative previste dall’applicazione “LOANS”; il contratto di prestito personale, è, costituito da:
o richiesta di prestito – redatta in duplice copia di cui una per il dipendente/pensionato da stampare su carta intestata della Banca
o modulo CRIF - redatta in unica copia per la Filiale
o concessione del prestito stesso - redatta in duplice copia di cui una per il dipendente/pensionato da stampare su carta intestata della Banca
o copia del codice deontologico da consegnare al dipendente/pensionato
• Il modulo di richiesta, comprensivo del relativo Documento di Sintesi, e il modulo di concessione del prestito sono svolti in più fogli che devono essere uniti inscindibilmente fra loro con l’apposizione di speciale fascetta olografica
• la copia sottoscritta dal dipendente/pensionato deve essere conservata agli atti, mentre la copia indirizzata al dipendente/pensionato deve essergli consegnata debitamente sottoscritta dalla Banca (Si rammenta
altresì che è necessario acquisire dal dipendente/pensionato l’apposita attestazione firmata dallo stesso dell’avvenuta consegna della copia di sua pertinenza e del relativo documento di sintesi;
• il contratto di prestito è comprensivo del relativo piano d’ammortamento;
9. MUTUI AGEVOLATI
aa) Destinatari delle agevolazioni
• Personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova
• Personale in servizio con contratto di apprendistato professionalizzante
• Personale in quiescenza nonché i titolari della pensione di reversibilità.
Il Personale con reddito familiare contenuto potrà altresì beneficiare di una particolare tipologia di mutuo, di seguito definito come “mutuo amico” per acquisto dell’immobile destinato ad abitazione continuativa propria e del proprio nucleo familiare, le cui caratteristiche sono di seguito meglio specificate.
Per i dipendenti assunti con altra tipologia contrattuale rispetto a quelle sopra specificate (c. a tempo determinato, c. di inserimento ecc) non è prevista alcuna agevolazione.
In relazione alla stretta finalità di agevolare i dipendenti nell’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile, è categoricamente esclusa qualsiasi connotazione puramente finanziaria e speculativa del finanziamento la cui ipoteca dovrà essere sempre iscritta sul cespite oggetto di acquisto/ristrutturazione/costruzione (e offerto in garanzia).
Sono escluse pertanto le richieste di mutui finalizzati al ripianamento di posizioni debitorie in essere, all’acquisto di immobili siti fuori dal territorio nazionale, nonché le donazioni e le compravendite con altri componenti del nucleo familiare che permangano conviventi.
A tali fini, si considerano facenti parte del nucleo familiare:
• coniuge;
• convivente in famiglia di fatto;
• figli conviventi;
• tutti gli altri familiari conviventi.
Il coniuge, anche con diversa residenza, si considera facente parte del nucleo familiare a meno che la diversa abitazione derivi da separazione legale (cioè omologata o deliberata dal Tribunale).
Si ricorda che, ai sensi del Codice Civile (art.43), la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
bb) Tipologie dei finanziamenti
I finanziamenti di Credito Fondiario concedibili si distinguono nelle seguenti tipologie:
X. Xxxxxxxx, costruzione o ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione continuativa del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare (1° casa) o dei figli, di seguito “Mutuo 1^ casa”
B. Acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’immobile destinato ad abitazione saltuaria del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare (2° casa), di seguito “Mutuo 2^ casa”
C. mutuo per acquisto dell’immobile destinato ad abitazione continuativa del dipendente a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato che abbia un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, di seguito “Mutuo Amico”
con le caratteristiche e le condizioni precisate di seguito.
cc) Caratteristiche dell’immobile
L’immobile oggetto del finanziamento deve essere:
• destinato a civile abitazione
• libero da ipoteche, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli.
• non locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all’erogazione del finanziamento.
Per tutte le tipologie di mutuo oggetto della presente normativa l’immobile offerto in garanzia deve essere detenuto a titolo di piena proprietà
Per beneficiare delle agevolazioni previste per i mutui sub A e sub C, il dipendente/pensionato dovrà trasferire la residenza nell’immobile oggetto del finanziamento e offerto in garanzia per il medesimo, entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo, pena la revoca del tasso agevolato concesso..
Si precisa che in caso di acquisto della prima casa, l’agevolazione può essere concessa anche se in presenza di atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi.
E’ possibile accedere al finanziamento anche in caso di acquisto di abitazione resosi necessario a seguito di provvedimento di separazione e/o divorzio, purché nell'ambito dell'importo massimo concedibile.
dd) Ubicazione immobile
Qualora l’ubicazione dell’immobile oggetto del mutuo sia diversa da quella della sede di lavoro del dipendente, il mutuo 1ª casa può essere concesso soltanto nei casi in cui l’immobile risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:
• sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro, con mezzi pubblici e/o privati, con spostamenti che non risultino eccessivamente disagevoli e sia comunque adibito ad abitazione continuativa dell’interessato e del suo nucleo familiare;
• sia ubicato nello stesso comune di nascita o di stabile residenza anche prima dell’assunzione, ovvero nella località di origine del dipendente o del coniuge, intendendo per località di origine il comune di residenza del nucleo familiare di origine ed i comuni viciniori o comunque legati ad esso da vincoli comunitari dimostrati dalla reazione di consorzi volti alla gestione dei primari servizi sociali;
• sia situato nella zona per la quale il dipendente ha già inoltrato domanda di trasferimento ovvero sia quotidianamente raggiungibile da essa coi criteri di cui ai precedenti alinea.
ee) Acquisto box
Si precisa inoltre che il “Mutuo 1^ casa” può essere concesso anche per acquisto di box auto, a condizione che quest’ultimo al rogito risulti pertinenza dell’immobile di proprietà del dipendente/pensionato. Per l’acquisto di box non pertinenziale ovvero per l’acquisto di ulteriori box oltre al primo, il dipendente/pensionato potrà fare richiesta di “Mutuo 2^ casa”, fermo restando che l’ipoteca dovrà essere comunque iscritta sul box acquisendo.
Per la concessione del finanziamento valgono le stesse regole dei mutui acquisto casa in tema di indebitamento, intestazione e percentuale massima finanziabile.
ff) Intestazione dell’immobile
L'immobile oggetto dell’investimento ed offerto in garanzia deve essere intestato:
− al dipendente ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente ovvero cointestato al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica, in misura non superiore al 50%.
− nel caso di acquisto/ristrutturazione 1^ casa del figlio, il cespite dovrà essere intestato a quest’ultimo, ovvero cointestato al coniuge dello stesso non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica, nella misura del 50%. Per il caso di acquisto al momento del rogito il figlio/a non deve risultare già proprietario di altro immobile sito nel territorio nazionale destinato a prima abitazione
E’ prevista la possibilità di cointestazione al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall’erogazione finale del mutuo;
Nel caso di mutuo richiesto a fronte di ristrutturazione, l’immobile deve risultare totalmente o, se cointestato con il coniuge/convivente almeno nella misura del 50%, di proprietà del dipendente/pensionato.
gg) Intestazione del finanziamento
Per tutti i tipi di mutuo di cui alla presente normativa, il finanziamento deve comunque essere intestato al dipendente/pensionato richiedente ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.
Qualora l’immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo al solo dipendente/pensionato purché l’altro intestatario intervenga nell’atto notarile quale co-datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.
Nel caso di mutuo richiesto a fronte di ristrutturazione, qualora l’immobile risulti acquistato dopo il matrimonio in regime di comunione dei beni, il finanziamento può essere concesso anche se l’immobile risulta interamente di proprietà del coniuge.
Nel caso di mutuo per acquisto/ristrutturazione 1^ casa del figlio, oltre che al dipendente/pensionato il mutuo potrà essere cointestato al figlio e al coniuge dello stesso non separato legalmente, ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.
E’ prevista la possibilità di cointestazione al futuro coniuge del figlio o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall’erogazione del mutuo.
hh) Altri vincoli
Alla scadenza del contratto di mutuo, l’età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni.
ii) Importo delle agevolazioni
Per i mutui sub lett. A e B l’importo massimo concedibile è di Euro 300.000, utilizzabile cumulativamente od alternativamente per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima e/o della seconda casa limitatamente a dipendenti/pensionati, fermo restando che l’indebitamento complessivo mensile interno ed esterno alla Banca non può eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento.
Per i mutui sub lett. C l’importo massimo concedibile è di 100.000 euro utilizzabile solo per acquisto della 1^ casa.
Si specifica che, relativamente al solo “Mutuo Amico” l’indebitamento complessivo interno ed esterno mensile alla Banca non può eccedere la misura del 40% del reddito netto mensile del nucleo familiare costituendo.
Nel caso di richiesta di mutuo cointestato a più dipendenti/pensionati, l’importo massimo globalmente riconoscibile è comunque quello sopra indicato pari a 300.000 euro senza possibilità di cumulo dell’agevolazione. A titolo esemplificativo due dipendenti coniugati tra di loro non potranno chiedere disgiuntamente l’agevolazione per lo stesso immobile.
I mutui già concessi singolarmente a dipendenti, precedentemente alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, devono essere ricondotti al predetto limite massimo di Euro 300.000. Si precisa altresì che, nel caso di coesistenza di un mutuo intestato singolarmente al dipendente e di mutuo cointestato, le condizioni agevolate sono mantenute solo sul mutuo gravante sull’immobile di effettiva residenza del nucleo familiare del dipendente,
mentre l’eventuale mutuo ulteriore andrà regolato alle condizioni previste per la clientela ordinaria o, se ne ricorrono i presupposti, a quelle previste per la 2^ casa.
“Tutti i mutui già concessi intestati o cointestati a dipendenti, secondo la presente normativa, a prescindere da variazioni del nucleo familiare nel frattempo intervenute, sono conteggiati ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo di Euro 300.000”.
xx) Reiterabilità delle agevolazioni
Il plafond complessivo di 300.000 euro costituisce l’importo massimo concedibile al Personale in servizio o in quiescenza e può essere fruito, oltre che in unica soluzione, in più frazioni in relazione alle varie causali per le quali è prevista la concedibilità; ogni singola concessione e relativa erogazione decurta il plafond complessivo per l’importo originariamente concesso, in caso di mutui estinti anticipatamente viene decurtato dal plafond solo un importo pari al capitale già rimborsato al momento dell’estinzione.
Il dipendente/pensionato già proprietario di 1^ casa oggetto di precedente mutuo agevolato può richiedere un nuovo finanziamento agevolato, purché finalizzato all’acquisto di immobile da destinare a nuova abitazione continuativa del nucleo familiare, previa estinzione anticipata con mezzi propri del primo mutuo, ovvero previa modifica delle condizioni da agevolate alle condizioni previste negli appositi fogli informativi per la clientela ordinaria senza dover necessariamente vendere l’immobile di proprietà. La quota agevolata eventualmente spettante è determinata come specificato nella presente normativa.
Ai fini dell’individuazione della fascia di tasso applicabile in caso di concessioni successive alla prima devono essere prese in considerazione anche tutte le concessioni di mutui a tasso agevolato precedentemente concesse secondo la presente normativa e quelle concesse ai sensi della normativa aziendale previgente, solo ed esclusivamente se rinegoziate alle condizioni del “Nuovo pacchetto” secondo le modalità che saranno comunicate entro la fine del 2008.
Nel caso in cui il dipendente/pensionato passi al “Nuovo pacchetto” senza rinegoziare le condizioni dei mutui in essere concessi con le normative previgenti, il plafond di Euro 300.000 si intende pienamente disponibile, ovviamente fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Nel caso di richieste di mutui fondiari superiori al plafond massimo concedibile pari ad Euro 300.000, si precisa che non è prevista alcuna agevolazione di tasso e pertanto, per la cifra eccedente dovrà essere eventualmente richiesto un ulteriore mutuo, con relativa iscrizione ipotecaria, a condizioni standard della clientela ordinaria.
In tali casi la filiale interessata ha l’obbligo di far pervenire l’ulteriore proposta, secondo il medesimo processo previsto per le pratiche a tasso agevolato del Personale e con l’indicazione del tasso che verrà applicato alla nuova operazione, all’ Ufficio Concessione a Dipendenti mutui e finanziamenti personali per la necessaria delibera.
Relativamente al Mutuo Xxxxx si informa che eventuali richieste di mutuo agevolato successive all’erogazione di tale prodotto dovranno essere valutate in relazione alla compatibilità delle causali e delle agevolazioni previste secondo la normativa vigente. A titolo esemplificativo in caso di richiesta di mutuo per ristrutturazione 1^ casa il plafond complessivamente fissato in 300.000 Euro andrà decurtato degli originari 100.000 Euro concessi quale Mutuo Amico al fine della determinazione del tasso applicabile al nuovo finanziamento.
kk) Percentuale massima finanziabile – Loan to Value (Rapporto tra mutuo e valore dell’immobile)
Finalità Acquisto Prima Casa:
Fino al 100% del minore tra:
▪ il prezzo di acquisto dell’immobile come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ovvero dal rogito notarile di compravendita
e
▪ il valore di perizia
Finalità Acquisto Seconda Casa:
Fino al 80% del minore tra:
▪ il prezzo di acquisto dell’immobile come risultante dal preliminare di vendita (compromesso) o dalla proposta di acquisto accettata dal venditore ovvero dal rogito notarile di compravendita
e
▪ il valore di perizia
Finalità Costruzione, Ristrutturazione (sia prima che seconda casa)
Fino all’80% del costo di costruzione e di ristrutturazione.
ll) Durata
− Per le tipologie di mutuo agevolato: Mutuo 1^ casa e Mutuo 2^ casa sono previste le seguenti durate massime di ammortamento in relazione al rapporto Loan to Value:
• LTV <=80%: 5 - 10 – 15 – 20 – 25 – 30 anni
• LTV >80%: 15 – 20 – 25 – 30 anni (solo per Mutuo 1^ casa)
− Per la tipologie di mutuo agevolato: Xxxxx Xxxxx sono previste le seguenti durate massime di ammortamento, indipendentemente dal rapporto Loan to Value:
• 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 anni indipendentemente dalla percentuale massima finanziabile
mm) Tassi
Mutuo 1^ casa
Tasso FISSO: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della erogazione e, in rapporto all’importo richiesto, pari a
▪ Euroirs pari durata del finanziamento – 1,00% fino a 200.000€
▪ Euroirs pari durata del finanziamento – 0,50% fino a 250.000€
▪ Euroirs pari durata del finanziamento – 0,25% fino a 300.000€
Data di rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello di stipula del mutuo.
A titolo esemplificativo: un mutuo a tasso fisso di euro 220.000,00 assume un tasso pari all’euroirs di pari durata meno 0,50%.
In caso di LTV superiore all’80% i tassi come sopra determinati verranno maggiorati nella misura dello 0,25%
Tasso VARIABILE: determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) pro tempore vigente (ptv) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con le seguenti modalità e maggiorazioni:
▪ 75% MRO ptv fino a 150.000€
▪ MRO flat ptv fino a 200.000€
▪ MRO + 0,10% ptv fino a 250.000€
▪ MRO + 0,20% ptv fino a 300.000€
In caso di LTV superiore all’80% i tassi come sopra determinati verranno maggiorati nella misura dello 0,25%
Mutuo 2^ casa
Tasso FISSO: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente al momento della stipula e pari a Euroirs di corrispondente durata + 0,25%.
Data di rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello di stipula
Tasso VARIABILE determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) pro tempore vigente (ptv) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con maggiorazione di 0,65% fino a 300.000€
Gli importi indicati sono da considerare al netto di precedenti finanziamenti per la prima casa e/o per la seconda casa
Mutuo Amico
Tasso FISSO: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della stipula pari al 75% del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations).
In Caso di LTV superiore all’80% il suddetto tasso sarà aumentato di 0,25%
Data di rilevazione parametro MRO: penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente quello della stipula
nn) Preammortamento
− Durata: dalla data di erogazione alla fine del mese solare successivo.
− Condizioni: sia per il tasso fisso che per il tasso variabile calcolato con le stesse modalità e condizioni dell’ammortamento.
− Regolamento interessi: ricompresi nella prima rata di ammortamento (non è quindi prevista l’emissione di una specifica rata).
oo) Ammortamento
Tasso fisso: francese sull’importo originario erogato
Tasso variabile: francese sul residuo ricalcolato ad ogni rata sulla base del tasso contrattuale pro tempore vigente (ptv) della durata e del capitale residuo.
pp) Periodicità delle rate
Mensile
qq) Addebito delle rate
Le rate dei mutui fondiari di cui alla presente normativa vanno addebitate esclusivamente sul conto corrente di accredito dello stipendio/pensione ad eccezione dei mutui fondiari per acquisto/ristrutturazione 1^ casa figlio per i quali è possibile l’addebito su una qualsiasi delle tipologie di c/c agevolato concesse a dipendenti/pensionati.
rr) Spese di istruttoria
Esenti
ss) Altre spese
▪ Spese incasso rate esenti
▪ Spese perizia esenti
▪ Spese per l’invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite
▪ Spese per l’invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite
▪ Spese estinzione parziale o totale esenti
tt) Opzioni di flessibilità
Le seguenti opzioni sono applicabili solo ed esclusivamente per i mutui concessi sulla base della presente normativa.
▪ Allungamento o riduzione durata
Mutuo 1^ casa a tasso variabile – Mutui 2^ casa a tasso variabile
Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare fino a ulteriori 10 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Con le medesime modalità potrà essere richiesta la riduzione della durata originaria del finanziamento.
Alla nuova scadenza del mutuo, l’età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare i 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).
L’opzione non è esercitabile, altresì, nei periodi di vigenza del periodo di “Sospensione Rate”. Mutuo Amico
Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità, il dipendente potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di
prolungare/accorciare fino a 5 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Pertanto, la facoltà di allungamento non è esercitabile per i finanziamenti di originaria durata quarantennale.
Alla nuova scadenza del mutuo, l’età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).
L’opzione non è esercitabile, altresì, nei periodi di vigenza del periodo di “Sospensione Rate”.
▪ Sospensione rate
Mutuo 1^ casa – Mutui 2^ casa
Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.
Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell’arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 6 rate.
Nei periodi di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale. Il relativo importo sarà successivamente corrisposto dal mutuatario in quote costanti ripartite sul numero, e alle stesse scadenze, delle residue rate di ammortamento del mutuo.
Mutuo Amico
Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità, il dipendente potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.
Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell’arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 3 rate.
Nel periodo di sospensione non matureranno interessi.
Si precisa che le modalità operative relative alle opzioni di flessibilità sono quelle tempo per tempo vigenti per la Clientela ordinaria.
uu) Polizza rischio incendio e scoppio
E’ possibile avvalersi delle coperture offerte dalla polizza Abitazione&Famiglia (sez.I tutela fabbricato), che prevede uno sconto del 25% rispetto al premio previsto per la clientela ordinaria).
Relativamente al complesso delle coperture assicurative correlate ai contratti di mutuo, si rinvia alla specifica normativa in materia, di prossima emanazione.
vv) Decadenza dei benefici
Le particolari condizioni previste per i mutui ipotecari sub. A-B-C a favore del Personale in servizio/quiescenza sono contrattualizzate e restano in vigore per tutta la durata del finanziamento a meno che intervenga la
risoluzione del rapporto di lavoro senza il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità o all’eventuale assegno relativo all’adesione al Fondo di solidarietà.
Per i casi di decadenza del beneficio, l’azienda applicherà,a partire dalla data di pagamento della rata successiva le condizioni economiche massime pubblicizzate dalla Banca, alla data della suddetta risoluzione del rapporto di lavoro, nel Foglio Informativo relativo alla categoria generale dei mutui erogati per analoghe causali.
ww) Voltura/accollo
In caso di accollo del mutuo a terzi si applicheranno le condizioni previste in caso di revoca delle condizioni agevolate.
xx) Accollo mutui di terzi
E’ ammesso l’accollo di un mutuo Gruppo Intesa Sanpaolo che presenti caratteristiche coerenti con quelle dei mutui disciplinati dalla presente normativa limitatamente ai casi di acquisto 1^ casa dipendente/pensionato, con esclusione pertanto dei casi di acquisto casa figlio; in tal caso è necessario presentare preventivamente richiesta di autorizzazione all’Ufficio Concessione a dipendenti mutui e finanziamenti personali corredata dalla seguente documentazione:
▪ domanda di affidamento
▪ copia del compromesso ovvero promessa di vendita ovvero contratto preliminare di compravendita
▪ attestazione del reddito netto di lavoro del dipendente/pensionato, del contestatario/garante Le modalità operative verranno definite con normativa specifica di prossima emanazione.
yy) Apertura di credito fiduciaria a titolo di prefinanziamento
Nel caso in cui non sussistano i presupposti per addivenire ad una erogazione rateale di natura fondiaria, può essere concesso un prefinanziamento sul mutuo in istruttoria.
Le finalità per le quali è possibile richiedere un prefinanziamento sono:
- acquisto casa in costruzione da Impresa con pagamenti dilazionati; con garanzia fidejussoria dell’impresa come da disposizioni legislative.
- acquisto casa in costruzione da Cooperativa con pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell’immobile che non sempre corrisponde alla data del rogito.
- acquisto casa da Asta Giudiziale con pagamento entro 60 gg. dall’assegnazione.
L’erogazione del mutuo può pertanto avvenire in un’unica soluzione, a lavori ultimati, mediante la stipula di contratto unico con erogazione dell’intera somma da utilizzare a chiusura del prefinanziamento
La misura degli interessi da applicare al prefinanziamento è pari al tasso del mutuo tempo per tempo vigente, senza commissione di massimo scoperto (apertura di un tipo conto particolare “026” – liquidazione annuale)
zz) Processo per la concessione
Per tutte le tipologie di mutuo agevolato, l’interessato dovrà recarsi in filiale dove verrà compilato il modulo per la raccolta dei requisiti e l’acquisizione dei dati.
La Filiale provvederà a:
▪ Acquisire la domanda di mutuo e i dati del mutuatario (informazioni anagrafiche / reddituali / relative all’immobile oggetto di acquisto - costruzione - ristrutturazione).
▪ Verificare la documentazione raccolta.
▪ Interrogare le banche dati e calcolare il rating
▪ Valutare gli indicatori di affidabilità
▪ Predisporre la proposta di mutuo e inoltrarla al Centro Domus competente
Il Centro Domus, ricevuta e protocollata la domanda provvederà a sua volta a:
▪ Verificare la completezza della documentazione ricevuta
▪ Completare l’istruttoria economico-finanziaria e tecnico legale
▪ Coordinare le attività peritali
▪ Caricare i dati in procedura CMLT
Inoltrare, al termine dell’istruttoria, la pratica –all’ Ufficio Concessione a Dipendenti mutui e finanziamenti personali che, fatta la valutazione del merito creditizio, invierà la richiesta di parere (nulla osta) all’Ufficio Competente e provvederà, a seguito di detto nulla osta alla delibera del finanziamento da inoltrare al Centro Domus competente per il perfezionamento dell’iter operativo.
Il Centro Domus, dopo la delibera del finanziamento, si occuperà di:
▪ Preparare la bozza del contratto
▪ e inviare la documentazione alla filiale/notaio
Successivamente alla stipula, la Filiale provvederà all’erogazione del mutuo. Infine il Centro Domus si occuperà di:
▪ Verificare la documentazione notarile
▪ Caricare in procedura i dati di registrazione del contratto e i dati di ipoteca.
▪ Archiviare la pratica.
aaa) Documentazione da produrre
Il dipendente/pensionato all’atto della richiesta di mutuo deve produrre la seguente documentazione:
• domanda di affidamento
• copia del compromesso ovvero promessa di vendita ovvero contratto preliminare di compravendita o altro documento equipollente o atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi.
• In caso di acquisto in sede di asta giudiziale atto di aggiudicazione del Tribunale;
• in caso di costruzione in cooperativa dichiarazione della cooperativa ovvero atto di assegnazione provvisoria contenente l’indicazione del prezzo di prenotazione; in caso di ristrutturazione/costruzione preventivi di spesa, computo metrico, estimativo o fatture redatte da un professionista abilitato o da un’impresa da non più di 6 mesi
• documento attestante il reddito netto di lavoro del dipendente/pensionato, del contestatario/garante
• titolo di provenienza dell’immobile
bbb) Codici riferiti alla procedura di gestione dei mutui - CMLT
In allegato alla presente circolare, per consentire l’operatività di quanto sopra riportato da parte delle strutture centrali e di rete competenti, sono stati elencati i codici riferiti alla procedura di gestione dei mutui – CMLT.
ccc) Rinegoziazione mutui concessi ai sensi della normativa aziendale previgente
Per i dipendenti già in servizio alla data del 1° luglio 2008 che richiederanno l’applicazione del “Nuovo Pacchetto” e che avessero già contratto un mutuo a tasso variabile per acquisto 1^ casa sarà possibile chiedere la rinegoziazione del finanziamento secondo la normativa e ai tassi previsti dalla presente circolare.
La rinegoziazione sarà limitata ad un massimo di euro 150.000 con conseguente decurtazione del plafond complessivo di 300.000 euro concedibile.
Sarà facoltà del dipendente scegliere se trasformare il tasso originariamente variabile in un tasso fisso o variabile secondo la presente normativa.
In merito alle modalità specifiche e alle tempistiche entro le quali sarà possibile richiedere la rinegoziazione di cui al presente paragrafo saranno fornite, entro la fine del 2008, tutte le indicazioni di dettaglio con normativa di prossima emanazione.
ddd) Surroga mutui dipendenti/pensionati
Surroga di mutui 1^ casa dipendente/pensionato contratti presso altre Banche.
Le condizioni applicabili sono le seguenti:
- mutuo a tasso fisso
▪ spread derogato del 50% rispetto a quello standard:
▪ durata 5 anni: Euroirs 5 anni + 0,60% (invece di 1,20%)
▪ durata 10 anni: Euroirs 10 anni + 0,60% (invece di 1,20%)
▪ durata 15 anni: Euroirs 15 anni + 0,70% (invece di 1,40%)
▪ durata 20 anni: Euroirs 20 anni + 0,70% (invece di 1,40%)
▪ durata 25 anni: Euroirs 25 anni + 0,75% (invece di 1,50%)
▪ durata 30 anni: Euroirs 30 anni + 0,75% (invece di 1,50%)
- mutuo a tasso variabile
▪ spread derogato del 50% rispetto a quello standard:
▪ durata 5 anni: Euribor 1 mese + 0,60% (invece di 1,20%)
▪ durata 10 anni: Euribor 1 mese + 0,60% (invece di 1,20%)
▪ durata 15 anni: Euribor 1 mese + 0,70% (invece di 1,40%)
▪ durata 20 anni: Euribor 1 mese + 0,70% (invece di 1,40%)
▪ durata 25 anni: Euribor 1 mese + 0,75% (invece di 1,50%)
▪ durata 30 anni: Euribor 1 mese + 0,75% (invece di 1,50%) spese di istruttoria e notarili: esenti.
Per tutte le altre condizioni si dovrà fare riferimento ai Fogli Informativi tempo per tempo in vigore per la
Clientela ordinaria.
eee) Fidejussioni
Rilascio di fidejussioni da parte dell’Azienda
E’ consentito il rilascio di fidejussioni da parte dell’’Azienda a favore di terzi per conto del dipendente; è ovviamente escluso il rilascio di fidejussioni di natura commerciale.
Condizioni: riduzione del 75% della commissione base prevista per la normale clientela, con applicazione del minimo pro-tempore vigente.
Rilascio di fidejussioni da parte del Personale
E’ consentito il rilascio di fidejussioni da parte del Personale per costituire la garanzia di finanziamenti concessi dall’Azienda a favore di terzi; tali fidejussioni devono sempre essere assistite da garanzia reale o da vincolo del trattamento di fine rapporto.
Nel caso di rilascio di fidejussioni garantite da pegno del trattamento di fine rapporto, la richiesta deve essere trasmessa all’Ufficio Competente per la necessaria autorizzazione.
Il rilascio di fidejussioni extracontrattuali a maggior garanzia di operazioni fondiarie (acquisto di immobili di civile abitazione) a favore di terzi legati da vincoli di parentela (moglie e/o figli) non dev’essere assistito da garanzia reale o da vincolo del TFR.
Si rammenta che la concessione della necessaria linea di credito è di esclusiva competenza dell’Ufficio Concessione Dipendenti mutui e finanziamenti personali.