Comune di Padova
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287 Settore Servizi Sportivi Ufficio Impianti
Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via X.Xxxxx, 60 – 00000 Xxxxxx
Pec-email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
N.
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA RIVA DI VILLASANTA N. 27
CIG: 7594054B99
INDICE
Articolo 1 | OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE |
Articolo 2 | LUOGO DI ESECUZIONE |
Articolo 3 | DURATA DELLA CONCESSIONE |
Articolo 4 | VALORE DELLA CONCESSIONE |
Articolo 5 | MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE |
Articolo 6 | ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE |
Articolo 7 | PERSONALE DEL CONCESSIONARIO – NORME APPLICABILI |
Articolo 8 | ONERI A CARICO DEL COMUNE |
Articolo 9 | CORRISPETTIVO DI GESTIONE |
Articolo 10 | OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO |
Articolo 11 | INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL’IMPIANTO |
Articolo 12 | ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
Articolo 13 | CANONE |
Articolo 14 | REFERENTE DEL SERVIZIO |
Articolo 15 | CONTINUITA’ DEL SERVIZIO |
Articolo 16 | ESECUZIONE IN DANNO |
Articolo 17 | OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI |
Articolo 18 | RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE |
Articolo 19 | SICUREZZA |
Articolo 20 | PENALITA’ - CLAUSOLE RISOLUTORIE |
Articolo 21 | GARANZIA DEFINITIVA |
Articolo 22 | REVOCA DELLA CONCESSIONE |
Articolo 23 | RECESSO |
Articolo 24 | CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO |
Articolo 25 | SUB CONCESSIONE - SUBAPPALTO |
Articolo 26 | DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO |
Articolo 27 | CONTROVERSIE |
Articolo 28 | PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DEL 9/09/2015 |
Articolo 29 | DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL’IMPIANTO |
Articolo 30 | INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO 2016/679/UE) |
Articolo 31 | DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI |
Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287 Settore Servizi Sportivi Ufficio Impianti
Stadio Euganeo – Ingr. Tribuna Ovest – Via X.Xxxxx, 60 – 00000 Xxxxxx
Pec-Email: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
L’anno _ _ il giorno del mese di _, presso il Settore Servizi Sportivi in Xxx X. Xxxxx, 00 xx Xxxxxx,
TRA
il Comune di Padova C.F.00644060287, che per brevità sarà denominato “Comune”, rappresentato ai sensi dell’art. 9 dal vigente Regolamento dei contratti, dalla D.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, in qualità di Capo Settore Servizi Sportivi presso la cui Sede è domiciliato per ragioni d’ufficio, il quale interviene in nome, per conto e in rappresentanza del Comune predetto;
E
L’Associazione Sportiva Dilettantistica/Federazione Sportiva Nazionale/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva , con sede a _in via _ n. ,
C.F. n. _ e P.IVA n. _ in seguito denominata “Concessionario” nella persona del Presidente Signor _ nato a _ il _ C.F. .
PREMESSO CHE:
- Il Comune è proprietario dell’impianto sportivo comunale di xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00;
- Con deliberazione di G.C. n.2018/0246 del 22/05/2018 è stata autorizzata l’indizione di un bando per l’attribuzione della gestione dell’impianto sportivo comunale di via Riva di Villasanta n. 27 e stabilito che la partecipazione al bando sia riservata alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate a Federazioni Sportive Nazionali al fine di garantire la massima affidabilità nella gestione, la copertura delle esigenze del territorio, la capacità gestionale, l’economicità del servizio per una durata massima, tenuto conto di eventuali interventi migliorativi, di anni otto, definendo i criteri da porre a base della procedura di selezione;
- Con determinazione dirigenziale n. 2018/03/0076 del 09/08/2018 è stato indetto il bando, stabilite le condizioni per l’aggiudicazione e approvato il testo della convenzione per la gestione dell’impianto sportivo;
- Il Dirigente del Settore Servizi Sportivi con proprio atto di determinazione n. 2018/_ del
/2018 ha approvato gli esiti del bando, aggiudicando la gestione a
.
- Il Dirigente del Settore Servizi Sportivi con proprio atto di determinazione n. 2018/_ del
_ ha chiuso il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’Affidatario;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento della «Gestione per anni _ _ dell’impianto sportivo comunale di via Riva di Villasanta n. 27 per il periodo dal al _»
Tale concessione consiste nella gestione di un pubblico servizio.
Il Comune è proprietario degli immobili e delle loro pertinenze entro l’area in concessione.
Il Concessionario al quale viene trasferito il diritto di gestire l’impianto sportivo comunale assume come proprie le seguenti finalità sociali:
- garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l’attività sportiva;
- promuovere l’uso delle strutture da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta; e garantire la più ampia diffusione dell’Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l’utilizzo gratuito da parte degli istituti scolastici del Comune come disciplinato nella presente convenzione;
- alle Associazioni del territorio dovrà essere assicurata, qualora richiesta, una percentuale di almeno il 20% delle ore disponibili;
- altre attività socialmente rilevanti compatibili con le attività sportive suindicate ed autorizzate dal Comune;
L’utilizzazione dell’impianto sportivo dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari e ricreative e per il tempo libero.
La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
Il Concessionario, nell’espletamento del servizio, dovrà assicurare l’impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere l’attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L’utenza dovrà essere sensibilizzata all’utilizzo rispettoso degli ambienti e all’uso parsimonioso delle risorse idriche ed energetiche.
La presente Convenzione comprende il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, secondo i seguenti contenuti di cui all'art. 27 punto 5 della Legge Regionale 11 maggio 2015, n.8, recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".
Articolo 2
LUOGO DI ESECUZIONE
Il Comune concede al Concessionario la gestione dell’impianto sportivo comunale di xxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx x. 00, come descritto nella cartografia e individuato con campitura rossa nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante dello stesso e come di seguito specificato:
1. Impianto sportivo recintato da muretta su strada e ringhiera e altri lati da reti metalliche su pali in ferro con accessi separati Atleti/pubblico pedonali con cancelli carrabili il tutto come da planimetria allegata e comprendente:
• Campo di calcio principale in erba su terra omologato per calcio a 11
• Campetto irregolare per allenamenti
• Palazzina con spogliatoi per 2 squadre e arbitro, infermeria e segreteria.
2. Area pavimentata quale campo basket
L’impianto è censito presso l’Agenzia del Territorio – Catasto Terreni e Fabbricati come segue: Comune di Padova, NCTR fg. 54 mapp 665 di 15100 mq + 672 di 800 mq (Piastra)
NCEU fg. 54 mapp 665 di 15100 mq + 672 di 800 mq
L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al Concessionario; per la consegna sarà redatto congiuntamente dalle parti apposito verbale di consistenza.
Articolo 3
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata del servizio è fissata in anni 5 (cinque), con decorrenza dalla firma della presente convenzione. Nel caso di aggiudicazione inclusiva di interventi migliorativi aggiuntivi, proposti e valutati positivamente, di cui al successivo articolo 11, punto B), la durata sarà di anni 8 (otto) con decorrenza dalla firma della presente convenzione.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per un massimo di sei mesi per esigenze legate all'espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione al Concessionaria mediante fax o PEC almeno 15 giorni prima della naturale scadenza.
Successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione è prevista altresì la possibilità di rinnovo ai sensi di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015. Lo stesso dovrà essere richiesto almeno 12 mesi prima dalla data di scadenza della convenzione.
Durante i suddetti periodi il Concessionario è tenuto a proseguire nella gestione degli impianti sportivi alle condizioni di cui alla presente convenzione.
Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Concessionario rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
Articolo 4
VALORE DELLA CONCESSIONE
Il Valore ottennale della concessione è pari ad Euro 97.239,34 IVA esclusa. Tale importo è stato determinato in base al prospetto finanziario Allegato E.
L'importo complessivo presunto della concessione, comprendente l'opzione della proroga di sei mesi e il rinnovo di tre anni ai sensi dell'art. 26 comma 3, lett. g) della L.R. n. 8/2015), è pari a € 97.239,34.
Non ci sono oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.
Articolo 5
MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
L’accesso agli impianti sportivi da parte di gruppi o associazioni sportive sarà autorizzato sulla base di criteri trasparenti che garantiscano parità di trattamento e non discriminazione determinando formalmente i dettagli tecnici relativi all’utilizzo. Il Concessionario è tenuto a consentire, in base ad accordi specifici, l’organizzazione di manifestazioni sia a carattere sportivo che ricreativo promosse dall’Amministrazione Comunale.
A - Utilizzo dell’impianto sportivo:
Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare, da parte degli utilizzatori dell’impianto sportivo le seguenti disposizioni e modalità:
1. L’impianto dovrà essere aperto a tutti gli appassionati delle discipline sportive secondo un calendario che concili le esigenze dell’utenza pubblica con quelle delle associazioni/società sportive. Copia del calendario dovrà essere consegnata ogni anno al Settore Servizi Sportivi.
2. Tutte le Associazioni e le Società (sportive e non) potranno utilizzare gli impianti nei giorni e nelle ore previsti dal calendario stabilito dal Concessionario, secondo i criteri individuati. A tale scopo le società sportive interessate dovranno presentare domanda al Concessionario tramite i propri associati, nei modi e nei tempi stabiliti di anno in anno e preventivamente comunicati.
3. Tutte le Società, Associazioni e Gruppi sportivi che utilizzano l’impianto sportivo devono scrupolosamente osservare le giornate e gli orari ad essi assegnati. Negli orari è compreso il tempo necessario per l’eventuale montaggio e smontaggio di attrezzature o per altri preparativi. L’impianto dovrà essere quindi puntualmente lasciato libero affinché coloro che devono utilizzarlo nel periodo immediatamente successivo non siano danneggiati o limitati nel loro utilizzo.
4. Tutti coloro che utilizzano l’impianto devono tenere un comportamento civile tale da non arrecare danno all’impianto stesso e/o ad altre persone.
5. Le Società Sportive, Associazioni, Gruppi sportivi utilizzatori degli impianti, tramite i propri legali rappresentanti, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto dalle persone delle quali debbono rispondere, avendo essi l’obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
6. Gli atleti e gli allenatori accedono all’area di gioco esclusivamente in tenuta adatta a non arrecare danno all’impianto, con particolare cura all’utilizzo di scarpe ginniche pulite, idonee a preservare il fondo del campo di gioco. Al pubblico è vietato calpestare il campo da gioco.
7. Durante le attività gli atleti e i preparatori dovranno rispettare ed impegnarsi a far rispettare le norme di corretto utilizzo degli impianti garantendone il decoro, la pulizia e le condizioni igieniche iniziali al momento della consegna ai successivi fruitori.
8. Prima di utilizzare l’impianto, l’utilizzatore verifica eventuali danni e li comunica tempestivamente, al Concessionario che procederà conseguentemente.
9. Le luci dell’impianto vanno tassativamente spente entro e non oltre 10 minuti dal termine dell’ultima attività.
10. L’utilizzo dell’attrezzatura dovrà avvenire nel modo corretto e specifico in base alle sue caratteristiche. Finita l’attività l’attrezzatura andrà riposta in ordine.
B – Utilizzo degli spogliatoi:
1. L'utilizzo degli spogliatoi dovrà limitarsi ai periodi strettamente necessari all’attività svolta.
2. Prima di utilizzare l’impianto, l’utente è invitato a verificare eventuali danni ed a comunicarli tempestivamente al Concessionario che procederà conseguentemente. Dovranno essere utilizzati gli appositi appendi abiti e le panchine in modo tale da permettere l'uso al maggior numero di utenti.
3. Quando gli spogliatoi non sono usati le luci dovranno essere spente e i rubinetti dell'acqua chiusi.
4. L'uso delle docce dovrà essere rispettoso dei normali tempi di utilizzo e dovranno essere evitati sprechi di acqua potabile.
5. I rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
6. E' vietato lasciare oggetti di valore all'interno degli spogliatoi ed in ogni caso Il Concessionario non è responsabile di eventuali furti.
C – Mancato rispetto delle regole di utilizzo:
Il Concessionario provvederà a pubblicare e divulgare le modalità e le regole di utilizzo degli spazi e degli impianti mediante la pubblicazione del regolamento all'interno degli impianti e mediante avvisi e comunicazioni ai responsabili delle Associazioni, Società e Gruppi utilizzatori e appendendo nei luoghi di svolgimento delle attività un regolamento apposito.
Nel caso di ripetuto mancato rispetto delle regole da parte degli utilizzatori, il Concessionario potrà sospendere l’uso dell’impianto.
D- Tariffe:
Le tariffe sono quelle stabilite ed aggiornate dall'Amministrazione Comunale con un provvedimento del Comune. Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all’ingresso degli impianti, il tariffario per l’utenza stabilito dal Comune. Tutti i proventi e tutti gli incassi derivanti dalla gestione degli impianti sportivi competono al Concessionario.
Articolo 6
ORARI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE
Il Concessionario si impegna a svolgere il servizio di apertura, custodia e chiusura adottando un orario come proposto nel piano di utilizzo e allegati presentato in sede di offerta e che in ogni caso consenta la maggiore fruizione degli impianti da parte delle varie categorie di utenti, tenendo conto delle esigenze che vengono manifestate.
Negli orari di apertura dell’impianto dovrà essere garantito un servizio di controllo delle persone che accedono all’impianto.
Articolo 7
PERSONALE DEL CONCESSIONARIO - NORME APPLICABILI
Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti. L’elenco del personale impiegato nel servizio in Concessione dovrà essere comunicato al Comune entro 7 giorni prima dell'avvio dell'attività.
Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, come previsto dall’art. 18 della presente convenzione.
In particolare, il Concessionario individuerà come previsto all'art.14 il referente responsabile degli impianti e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell’avvio del servizio.
Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità degli impianti.
Il Concessionario dovrà garantire l’immediata sostituzione del proprio referente in caso di assenza o impedimento.
Ai sensi dell’art. 20 comma 3 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto e subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il suddetto cartellino dovrà essere fornito dal Concessionario.
NORME IN MATERIA DI LAVORO
Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.
NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. Il Concessionario deve:
▪ nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
▪ predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
▪ tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
▪ predisporre il piano di evacuazione;
▪ sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
▪ provvedere, in attuazione dell’art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate al Comune con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Articolo 8
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune le spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del Concessionario, da utenti o da terzi stesso o causati di utenti e/o terzi.
Articolo 9
CORRISPETTIVO DI GESTIONE
L'Amministrazione Comunale corrisponde al Concessionario un corrispettivo di gestione annuo il cui importo è annuo pari di Euro + IVA ( _ /00 più IVA).
Tale corrispettivo è concesso in virtù del fatto che le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono fissate tramite provvedimento comunale e pertanto il corrispettivo garantisce un' equilibrio della gestione.
L’importo del corrispettivo annuale sarà erogato in un’unica rata, per singolo anno di durata del presente accordo e dovrà essere fatturato nel mese di Settembre.
Articolo 10
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO A- IMPIANTO SPORTIVO
Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell’impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:
1. L’impianto dovrà essere messo a disposizione del Comune:
• gratuitamente per 10 (dieci) manifestazioni all’anno, compresi i servizi per le iniziative sportive che l’Amministrazione Comunale intenderà promuovere, senza recare pregiudizio all’attività ufficiale del Concessionario;
2. Presenza di personale addetto al pronto intervento durante gli eventi sportivi per eventuali interventi sugli impianti (elettrico, termico, antincendio, ascensore, ecc.);
3. Provvedere all’integrazione degli arredi e delle attrezzature eventualmente mancanti;
4. Mantenere il possesso dei requisiti soggettivi del legale rappresentante del Concessionario, per tutta la durata della concessione.
5. Creazione di casella di posta elettronica certificata (pec) da comunicare al Comune
6. Creazione di apposita partita I.V.A. e obbligo di tenuta di bilancio e rendiconto annuali e pluriennali (nelle forme indicate dalle norme contabili prescelte).
7. Invio al Comune, quando richiesto, degli atti fondamentali contabili:
• Bilancio consuntivo di gestione approvato;
• Rendiconto dettagliato delle entrate derivanti dall’utilizzo dell’impianto da parte di soggetti terzi;
• Bilancio attività commerciali autorizzate;
• Introiti pubblicitari.
8. Al fine di aggiornare ed integrare annualmente il piano di utilizzo degli impianti il Concessionario raccoglierà annualmente le domande delle associazioni/società sportive interessate e redigerà un piano annuale di assegnazione delle ore di utilizzo, seguendo il criterio di una equa ed equilibrata distribuzione tra le Associazioni/Società delle ore destinate alle partite di campionato, agli allenamenti, od ad altra attività sportiva, tenendo in considerazione le esigenze delle varie fasce di età dell’utenza destinataria delle attività sportive. Una copia del piano di utilizzo dovrà essere trasmesso al Comune entro il 10 agosto di ogni anno di gestione. Qualora il Comune ravvisasse il mancato rispetto dei criteri di cui sopra, o comunque una disparità di trattamento delle società/associazioni sportive interessate potrà intimare, previa diffida, la rielaborazione del piano di utilizzo sopracitato. Il rifiuto ad adempiere potrà costituire elemento per la revoca della convenzione.
9. Domiciliazione bancaria con conto corrente bancario intestato all’affidatario e/o al legale rappresentante anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Ove possibile il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla volturazione e al pagamento delle utenze di energie elettrica, acqua, depurazione, smaltimento rifiuti con intestazione al concessionario medesimo dei relativi contratti. Il concessionario dovrà provvedere alla voltura dei contratti entro 20 giorni dalla firma della convenzione. Nelle more della volturazione dei contratti, il Concessionario si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario proprietario. Alla scadenza della concessione il concessionario uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al concessionario entrante. Spetterà al concessionario uscente l’eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione. Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contradditorio tra il concessionario uscente e il concessionario entrate alla presenza di un rappresentante dell’Ufficio Comunale.
11. Obbligo del rispetto di quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» e nel Piano di utilizzo».
12. Obbligo di fornire le prestazioni offerte in sede di gara.
13. Osservanza delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni) e prevenzione incendi relativamente a: formazione, istruzione e presenza della squadra di intervento antincendio, l’organizzazione delle prove di evacuazione, istruzioni e formazione del personale di custodia in merito alla sicurezza degli impianti.
14. Con la presenza di pubblico è altresì necessaria da parte del Concessionario acquisire la “licenza di esercizio di pubblico spettacolo” ai sensi degli artt. 80 e 68 del TULPS.
15. Il Concessionario in base al DM 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi”, deve garantire la gestione della sicurezza (art.19). In particolare deve nominare un responsabile della sicurezza che dovrà essere presente durante l’attività insieme ad un numero adeguato di addetti all’emergenza in possesso di attestato di idoneità tecnica antincendio ai sensi del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio….”. Dovrà predisporre un piano di sicurezza (piano di emergenza) contenente questi elementi di base:
• Le procedure per la corretta gestione della sicurezza antincendio;
• Istruzioni e formazione in materia di sicurezza del personale addetto alla struttura;
• Informazione agli spettatori e agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza;
• Le procedure atte a garantire la fruibilità delle vie di fuga;
• Le procedure necessarie a garantire il rispetto delle norme CONI per l’impiantistica sportiva;
• Le procedure atte a garantire la corretta manutenzione dei presidi antincendio;
• Le procedure atte a garantire la periodica manutenzione e l’efficienza delle strutture fisse o mobili della zona sportiva e della zona spettatori;
• Le procedure atte a garantire la manutenzione e l’efficienza degli impianti tecnologici;
• Le istruzioni necessarie a fornire assistenza e collaborazione ai VVF ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
• La predisposizione dell’idonea segnaletica di sicurezza;
• La predisposizione di un registro dei controlli;
• La redazione del Piano di emergenza.
16. Osservanza delle normative in materia di utilizzo e manutenzione dei defibrillatori in dotazione, anche relativamente a: formazione, istruzione e presenza di personale adeguatamente preparato.
17. Osservanza delle norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente, anche per la prestazione di servizi affidati a terzi.
18. Applicazione delle tariffe indicate dall’Ente. Le tariffe vengono incamerate direttamente dal Concessionario.
19. Obbligo di copertura assicurativa per Responsabilità Civile derivante da danni a terzi (cose e/o persone) per un massimale minimo di € 1.000.000,00 a favore di operatori, utenti e pubblico dell’impianto sportivo.
20. Mantenere in efficienza gli impianti, provvedendo a segnalare con tempestività al Comune ogni disfunzione o guasto riscontrato nel funzionamento degli stessi, se esclusi dalla sua competenza manutentiva.
21. Responsabilità delle eventuali trasgressioni commesse in proprio e/o dai suoi dipendenti/volontari, come pure della mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla sicurezza, di ordine pubblico, ecc.
22. Osservare e far osservare le disposizioni stabilite dal Comune.
23. Comunicazione immediata al Settore competente di tutte le circostanze, i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività negli impianti.
24. Obbligo a presenziare ad almeno un incontro annuale tra le altre Associazioni sportive, i gruppi sportivi non organizzati in associazione e le singole persone fisiche praticanti attività sportive e il Comune, al fine di definire e risolvere le eventuali problematiche in merito all’utilizzo degli impianti.
25. Il servizio di conduzione dell’impianto è rilevante ai fini IVA e troveranno applicazione le vigenti norme in materia.
26. E’ fatto divieto di installare in tutto l’impianto “slot machines” o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d’azzardo.
27. Per ogni anno finanziario, entro il 15/09 dell’anno successivo, il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere al Settore Servizi Sportivi una relazione dettagliata con i seguenti dati:
• Numero ingresso singoli utenti;
• Numero di associazioni che utilizzano l’impianto sportivo;
• Rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dalla società con riferimento anche al Piano di Conduzione Tecnica;
• Relazione sullo stato di manutenzione dell'impianto con rilievi fotografici;
Il mancato adempimento di quanto richiesto costituisce inadempimento contrattuale e potrà essere invocato quale causa di risoluzione del presente atto.
B- PUNTO RISTORO:
Il Concessionario potrà predisporre un locale o un’apposita struttura servizio di bar e ristoro, da realizzarsi all’interno dell’impianto, area destinata anche al pubblico, previa valutazione con gli uffici comunali competenti e previo il rilascio di tutti i pareri preventivi e le necessarie autorizzazioni, incluso l’accatastamento finale, gli allacci fognari e quant’altro necessario. Tutto l’onere sarà esclusivamente in capo al Gestore e la struttura, se rettificata/risistemata alla fine a discrezione dell’Amministrazione Comunale, potrà rimanere in proprietà del Comune oppure il Gestore potrà demolirla ripristinando il tutto.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società concessionaria, il quale sarà tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di concessione e non saranno trasferibili essendo vincolate all’attività dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione. Resteranno a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio. E’ data facoltà alla Concessionario di affidare a terzi la gestione dei punti ristoro.
Nei rapporti tra Concessionario e il sub-Concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.
In alcun modo, l’esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune una volta concluso, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.
Il sub-Gestore ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio. Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, quest’ultimo potrà chiedere al Concessionario l’apertura dei punti ristoro, con oneri e ricavi a carico e a favore del Concessionario.
C- AFFISSIONI PUBBLICITARIE
Il concessionario può gestire la pubblicità all'interno degli impianti assumendosi tutti gli oneri derivanti, previa presentazione al Comune della dichiarazione e del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsti dagli artt.8 e 9 dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 in materia di imposta sulla pubblicità.
Potrà essere autorizzata dal Settore Servizi Sportivi, pubblicità esterna, come prevede il piano generale degli impianti pubblicitari, previo parere favorevole espresso dalla Polizia locale e presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta comunale previsti dagli artt.8 e 9 dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 in materia di imposta sulla pubblicità.
La pubblicità esposta deve essere riferita all'attività propria del Concessionario o dei suoi sponsor, comprese le manifestazioni temporanee che si svolgono all'interno dello stadio.
In entrambi i casi Il contenuto dei messaggi pubblicitari non deve essere contrario alla morale e all’ordine pubblico.
D- PIANO DI CONDUZIONE TECNICA
Il Piano di conduzione tecnica contiene la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, di approvvigionamento, custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo.
Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel «Piano di conduzione tecnica» allegato alla presente convenzione.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste saranno applicate dall’ Amministrazione Comunale le penalità di cui all'art. 20.
E - PIANO DI UTILIZZO
Il Piano di utilizzo stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto.
Il Concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nel Piano di utilizzo presentato in sede di gara, allegato alla presente convenzione.
Il Concessionario può modificare annualmente il Piano di utilizzo previa autorizzazione del Settore Servizi Sportivi.
In caso di aggiudicazione a stagione sportiva avviata, il piano di utilizzo dovrà tenere conto dell’attività in corso.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso previste sarà applicato dall’ Amministrazione Comunale quanto previsto dall'art. 20 e dall'art. 22.
F- RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Il Concessionario si impegna a sostenere le spese relative ai consumi per il riscaldamento, l’acqua e l’energia elettrica, ecc. nella misura del 100%. Le spese telefoniche e le spese di asporto rifiuti (TARI) sono a carico del Concessionario. Il servizio di gestione calore è affidato a SINERGIE S.P.A. E' attualmente vigente un contratto che prevede anche manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il Concessionario dovrà provvedere, con effetto immediato ed entro 20 giorni dalla firma della convenzione sportivo a proprie spese, al cambio di intestazione di tutte le bollette ove tecnicamente possibile.
G- MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Concessionario dovrà provvedere:
• alla pulizia di tutti gli spazi concessionati;
• a mantenere l’attrezzatura sportiva in efficienza ed idonea all’uso;
• al rigoroso rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente convenzione, garantendo la priorità degli interventi atti a migliorare la sicurezza dell’impianto, così come richiamato nel “Piano di Conduzione Tecnica” citato;
Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, garantendo i livelli di confort sicurezza ed igiene necessari, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.
Sono a carico del Concessionario le eventuali modifiche o innovazioni dallo stesso richieste per attività non sportive, che dovessero richiedere nuove autorizzazioni per impiantistica, agibilità ed omologazione dell’impianto. Tali interventi dovranno essere espressamente autorizzati dal Settore competente, effettuati in ottemperanza a tutte le norme di legge e senza alcun costo a carico del Comune.
H- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Premesso che non sono a carico del concedente le manutenzioni straordinarie conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria e/o un non corretto uso di attrezzature, arredi ed impianti, vengono definiti a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicati:
1.riparazione a rottura componenti degli impianti quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature; 2.manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione del campi da calcio, e degli impianti elettrici in generale, quali i danneggiamenti a seguito di eventi atmosferici;
3.sostituzione a seguito di usura / vetustà / danneggiamento per evento meteo di attrezzature sportive primarie quali: le porte e le panchine dei campi da calcio, i sostegni agli impianti di illuminazione esterna, ecc;
4.sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
5.opere murarie su intonaci esterni, tinteggiature esterne (con esclusione della pulizia da graffiti), riparazione coperture o per infiltrazioni di umidità;
6.cambio infissi quali finestre e porte rotti o in condizioni di pericolo, dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio;
7.ripristino rotture di tubazioni di scarico acque e fognature (escluso espurgo); 8.straordinarie manutenzioni per la messa a norma;
9.manutenzione straordinaria delle aree parcheggio antistante l’impianto sportivo;
Nel caso si rendessero necessari lavori di manutenzione di cui sopra, il Concessionario è tenuto ad effettuare immediata segnalazione al Comune. Il Comune provvederà direttamente, con una tempistica
rapportata a necessità ed urgenza del caso, compatibilmente con le risorse disponibili, nel rispetto delle procedure amministrative.
Restano sempre in carico al Comune l’esecuzione di lavori od opere per l’ammodernamento, il completamento e l’esecuzione di nuovi impianti che l’Amministrazione intenda adottare, senza che il Concessionario possa opporre alcuna opposizione. La calendarizzazione di tali interventi verrà preventivamente comunicata dalla Amministrazione.
Non potranno essere apportate modifiche all’impianto, se non a seguito di autorizzazione formale da parte del Comune.
In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria a proprie spese. Il Comune si riserva la facoltà di adottare provvedimenti che potranno portare, in ragione della gravità del fatto, sino alla revoca dell’affidamento.
Art. 11
INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL’IMPIANTO
Il Concessionario, entro 36 mesi dalla consegna, dovrà aver compiutamente realizzato le opere e le prestazioni con oneri e spese a proprio carico, sotto elencate, e inviato il relativo certificato di omologazione
– agibilità al Settore Servizi Sportivi:
Tali interventi sono descritti nella relazione allegata, sottoscritta da tecnico abilitato, contenente l’impegno formale, da parte del legale rappresentante della società a garanzia della loro esecuzione.
Il gestore, sarà tenuto, nella realizzazione degli interventi, all’applicazione delle disposizioni previste del D.Lgs 50/2016 s.m.i.. Per tanto l’affidamento dei lavori dovrà avvenire secondo procedure previste per gli appalti pubblici, in favore delle imprese in possesso dei necessari requisiti e qualificazioni, ed il Concessionario per l’espletamento degli uffici tecnici del comune, ai sensi dell’art. 26 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”.
In caso di inadempimento agli obblighi rilevanti per il Concessionario, per la non esecuzione degli interventi in questione, la convenzione viene risolta per inadempimento.
Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune di Padova.
Articolo 12
ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E' piena facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo, anche con il supporto di personale esperto, al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal Concessionario alle prescrizioni normative e contrattuali, comprese quelle legate alla propria offerta tecnica.
Il Concessionario dovrà garantire l'accesso agli incaricati del controllo in qualsiasi momento e in ogni zona dell’impianto sportivo per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui sopra, i controlli saranno organizzati in modo tale da non recare pregiudizio allo svolgimento del servizio.
Eventuali inadempienze e/o omissioni alle prescrizioni contrattuali rilevate saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.
Il Concessionario deve tenere conto delle indicazione impartite dall' ufficio comunale competente.
Articolo 13
CANONE
Le parti convengono di fissare in + IVA il canone non frazionabile che il concessionario dovrà corrispondere, entro il 30 settembre di ogni anno, al Comune per la concessione in uso e gestione dell’impianto.
Articolo 14
REFERENTE DEL SERVIZIO
La responsabilità della concessione ed i rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dalla Concessionaria, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto all’Amministrazione Comunale prima dell’avvio del servizio.
Il Referente deve essere reperibile tramite telefono mobile (del quale comunicherà il numero agli uffici comunali), dalle 8.00 alle 18.00 e comunque fino all’orario di chiusura delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì, e durante gli orari di utilizzo negli altri giorni. Nel caso non possa rispondere alla chiamata è tenuto a contattare gli uffici comunali tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (salvo il termine ricada di sabato pomeriggio e domenica).
Articolo 15
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto della presente Concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, il Concessionario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 «Principi sull’erogazione dei servizi pubblici» (s.m.i.).
In caso di sciopero programmato del personale, il Concessionario dovrà preavvisare gli utenti degli impianti almeno due giorni prima in merito alla possibile interruzione del servizio a causa dello sciopero.
In tutti i casi di sciopero, qualora siano rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.
In caso di improvvisi inconvenienti tecnici (interruzione di energia elettrica, erogazione del gas o gravi guasti agli impianti, ecc.) o di altri inconvenienti di qualsiasi natura tali da impedire lo svolgimento del servizio, il Concessionario dovrà avvisare tempestivamente il Comune e gli utenti. L’emergenza dovrà essere limitata a 2 giorni al massimo.
Articolo 16
ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sulla fideiussione che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
Trovasi applicazione l'art. 176 del D.lgs 50/2016.
Articolo 17
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ll Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: presso la banca _/la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor _ _, nato a _, il
_codice fiscale _ .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcon- traente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 7594054B99. Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è ADCPL6.
Articolo 18
RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.
E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dovrà stipulare una polizza di R.C.T. (Responsabilità Civile Verso Terzi), avente per oggetto, l'oggetto stesso della concessione (se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante le specifiche della presente concessione), per un massimale minimo unico di Euro 500.000,00 per sinistro. Dovrà essere estesa anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati. Dovrà avere una durata pari alla durata stessa della concessione (è ammesso il rinnovo annuale).
La polizza dovrà essere posta in visione in originale o copia conforme, alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione di servizio, debitamente perfezionata, datata e sottoscritta. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all’ Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
Il Concessionario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
Articolo 19
SICUREZZA
Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi, nonché agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011.
In particolare, entro quindici giorni dalla richiesta e comunque prima della consegna del servizio, Il Concessionario è tenuto a presentare obbligatoriamente tutta la documentazione necessaria e sufficiente per verificare l’adempimento degli obblighi inerenti alla formazione ed alla sorveglianza sanitaria del personale impiegato negli impianti sportivi in materia di prevenzione dei rischi e di sicurezza sul lavoro, nonché in materia di prevenzione incendi (per i lavoratori designati come addetti antincendio) e di primo soccorso (per i lavoratori designati come addetti pronto soccorso). Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune il Documento Valutazione Rischi (D.V.R.) delle proprie attività.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio e di calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il costo relativo alla predisposizione del piano di emergenza e alle relative incombenze è a totale carico del Concessionario
L’attività non comporta rischi di interferenze (art. 26, c. 5, D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione n. 3 del 05/03/2008 «Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture» dell' Autorità Anticorruzione. Si specifica che eventuali interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune saranno effettuati in orario diverso da quello di utilizzo da parte del Concessionario per l’erogazione del servizio.
Articolo 20
PENALITA’ - CLAUSOLE RISOLUTORIE
Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione.
Il Concessionario riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:
1. Per mancato rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente convenzione Euro 300,00 (al trimestre) .
2. Per ogni mancato rispetto del Piano di Utilizzo offerto in sede di gara e allegato alla presente convenzione Euro 500,00 (al trimestre) .
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell' Amministrazione Comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:
• cause di forza maggiore dimostrate.
• cause imputabili all'Amministrazione Comunale.
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.
Scaduto il termine assegnato si procederà ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
Si procederà al recupero della penalità da parte del Concessionario o trattenendo il corrispettivo di gestione di cui all’art. 9, mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 C.C., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nelle seguenti ipotesi:
• nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
• mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
• mancato rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
• perdita del requisito di iscrizione alla camera di commercio se ricorre o iscrizione al Coni.
• inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nella presente convenzione;
• inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
• scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
• per condanne passate in giudicato per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici;
• arbitraria sospensione dell’attività o ingiustificata chiusura dell’impianto per più di sette giorni nel corso di un anno;
• per fatti o eventi contrari all’ordine pubblico;
• destinazione dell’immobile o di parte di esso ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
• qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati;
• violazione al divieto di sub-concessione o di cessione del contratto;
• altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario;
• mancata applicazione di tariffe previste dal Comune;
• ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del C.C.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’ Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 C.C. nonché viene fatta salva la facoltà dell’ amministrazione Comunale di compensare l’eventuale credito della concessionaria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
Sono escluse cause di forza maggiore dimostrate cause imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 21
GARANZIA DEFINITIVA
Il Concessionario ha costituito per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016, pari a Euro _ , mediante
polizza fidejussoria n. rilasciata da .
del , con scadenza
Articolo 22
REVOCA DELLA CONCESSIONE
Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e quindi recedere dal contratto correlato, con preavviso di almeno tre mesi da comunicare al Concessionario con pec , per motivi di pubblico interesse. Il termine del preavviso potrà essere inferiore in presenza di motivi d’urgenza che non consentono indugi.
Il Comune, previa formale contestazione al Concessionario, può procedere alla revoca della concessione, con un preavviso di mesi tre, nei seguenti casi:
a)mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;
b)qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati;
c)per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente capitolato, che siano state oggetto di specifiche contestazioni al momento del loro accertamento, o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio. d)fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario; e)scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;
f)per condanne per le quali sia prevista l’inibizione della possibilità di condurre le attività esercitate nell’immobile, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici;
L'atto di revoca é preceduto da formale contestazione al Concessionario.
La revoca della concessione é disposta con specifico atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. Salvo motivi d'urgenza, la revoca potrà essere disposta dalla scadenza dell'anno sportivo in corso. La revoca
della concessione comporta l’immediato obbligo per il Concessionario di restituire l’impianto nello stato in cui si trova e nessuna richiesta a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura potrà essere avanzata dal Concessionario al Comune.
In caso di revoca il Comune avrà diritto, a titolo di penale, ad una somma pari a cinque volte l’importo del canone annuo, rivalutato, salvo il risarcimento del maggior danno che venisse a subire. Il Comune potrà valersi a questi scopi della cauzione definitiva.
Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell’Impianto.
Il Concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.
Articolo 23
RECESSO
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 30 giorni, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
Articolo 24
CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all’art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l’Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.
L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
Articolo 25
SUB CONCESSIONE
E’ vietato all'aggiudicatario di subconcedere o di cedere a terzi la gestione gli impianti sportivi, in toto o in di uno o più dei plessi facenti parte dell’appalto.
E' consentita la subconcessione limitatamente alla gestione dell’eventuale punto di ristoro di cui all'articolo 10 lettera B).
In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.
Articolo 26
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario a tutti gli effetti di legge e del contratto deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Padova . Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il municipio del Comune di Padova.
Articolo 27
CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa alla presente concessione è competente in via esclusiva il Foro di Padova.
Articolo 28
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DEL 9/09/2015
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere
automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
L’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.
Articolo 29
DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI E CONSEGNA DELL’IMPIANTO
All’inizio della gestione gli impianti e le attrezzature saranno consegnati al Concessionario nello stato di fatto e diritto in cui esse si trovano previa redazione in contraddittorio dello stato di consistenza. Gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Le attrezzature e gli arredi e le migliorie strutturali offerti in sede di gara, diventeranno di proprietà comunale fin dall’inizio della concessione.
All’inizio della gestione il Concessionario ed il Comune, a mezzo dei propri rappresentanti, provvederanno, distinguendo le attrezzature e gli arredi di proprietà comunale da quelli di proprietà del Concessionario, alla:
a) ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature ed arredi;
b) verifica del loro stato d’uso e manutenzione;
c) descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e individuazione di tutti i beni;
d) redazione dell’inventario.
Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale in duplice originale debitamente sottoscritto dalle parti, da conservare a cura rispettivamente del Comune e del Concessionario.
All’atto della riconsegna gli incaricati del Comune potranno far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze tanto nella manutenzione ordinaria quanto nella consistenza e nello stato di conservazione degli impianti e delle cose mobili, a cui il Concessionario dovrà rimediare senza indugio nel termine che gli verrà all’uopo indicato.
In caso di inadempienza il Comune concedente provvederà d’ufficio all’esecuzione dei necessari interventi in danno del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione, salvo ed impregiudicato il recupero dell’eventuale maggiore danno.
I verbali di constatazione faranno fede per la richiesta di risarcimento da parte del Comune per i danni riscontrati.
Entro il termine perentorio stabilito dall’Amministrazione comunale, il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero delle cose di sua proprietà, fermo restando che saranno a suo carico le spese di trasporto, di deposito e custodia.
Articolo 30
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento 679/2016
Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, tel. 0000000000, e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
Responsabile della protezione dei dati:
Il responsabile della protezione dei dati è IPSLab srl, Xxxxxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxxxx, telefono:
+39.333.800.800.8, email: xxxx@xxxxxx.xx, pec: xxx@xxx.xxxxxx.xx;
Finalità e base giuridica del trattamento
il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l’attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti.
Il trattamento dei dati è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte ai sensi dell’articolo 6, comma b del Regolamento UE 679/2016.
Eventuali destinatari
I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.
Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art 43 del D.lgs. 7 marzo 2005;
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di concludere il contratto.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, la invitiamo a prendere contatto con il Titolare del trattamento nelle seguenti modalità:
Articolo 31
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il rapporto tra il Comune di Padova Settore Servizi Sportivi ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio pubblico.
Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:
▪ dalla presente Convenzione;
▪ dal D.Lgs. 50/2016 limitatamente all'art.4 e agli altri articoli espressamente richiamati nella presente convenzione.
▪ dal Codice Civile;
▪ da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia, in particolare L.R. del Veneto n. 8/2015;
▪ dal «Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
La presente convenzione sarà soggetta ad eventuale registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico del Concessionario.
Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.
Per l’A.S.D. _ Per il Comune di Padova
Il Presidente Il Capo Settore Servizi Sportivi Miledi Dalla Pozza
Elenco allegati:
1. Planimetria
2. Piano di Utilizzo
3. Piano di Conduzione Tecnica e funzionamento tecnologico
4. Prospetto finanziario (allegato E)
5. Interventi migliorativi: relazione e impegno formale
6. Scheda rilevazione dati referenti gestione attività
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova n. 32742/96/2T del 06/12/1996.”