Accordo di collaborazione per lo sviluppo di un sistema pubblico di innovation procurement broker
Accordo di collaborazione per lo sviluppo di un sistema pubblico di innovation procurement broker
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale (nel seguito AgID o anche Agenzia), con sede in Roma, via Xxxxx 21, codice fiscale 97735020584, in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
e
la SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.p.A. (nel seguito SOGEI) con sede in Roma, via X. Xxxxxxx
n. 99 codice fiscale/Partita IVA 02327910580/01043931003, in persona dell’Amministratore
Delegato, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx;
di seguito indicate congiuntamente come le “PARTI” o singolarmente come la “PARTE”
PREMESSE:
▪ VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241, che all’articolo 15 prevede che le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ed all’articolo 29 estende l’applicabilità della predetta Legge a società aventi la medesima natura di quella delle Parti;
▪ VISTO il comma 2-bis del medesimo articolo 15 prevede che i suddetti accordi sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi;
▪ CONSIDERATO che la SOGEI è stata interamente acquisita dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 59 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell’azionista in virtù dell’articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, inoltre ai sensi del vigente Statuto della Società il controllo analogo è esercitato dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;
▪ CONSIDERATO che la SOGEI, ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze ha per oggetto prevalente la prestazione “in house” di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali ed ha, tra l’altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale;
▪ CONSIDERATO che la SOGEI ha, tra l’altro, il compito di accrescere l’offerta di ideazione, progettazione e realizzazioni innovative peri i propri clienti istituzionali, anche attraverso scambi di conoscenze ed esperienze con altre PP.AA., instaurando rapporti di collaborazione;
▪ VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale;
▪ VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale all’articolo 31, comma 5, prevede che per assicurare la piena efficacia dei progetti di trasformazione digitale la SOGEI, nell'ambito dei progetti e delle attività da essa gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore delle amministrazioni committenti, in qualità di innovation procurement broker.
▪ VISTO che il medesimo Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 prevede che SOGEI, per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la medesima società non si avvalga di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, in deroga all'ultimo periodo dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
▪ VISTO, in particolare, l’articolo 14-bis del succitato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che individua l’Agenzia per l’Italia Digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l'Agenda digitale europea” e in particolare quanto alla lettera d) del comma 2 in merito alla “predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale”;
▪ VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’art. 47 Agenda digitale italiana;
▪ VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i;
▪ VISTO il decreto 20 aprile 2021 del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 aprile 2021 n. 996, con il quale è confermato l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale all’xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, conferito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134”;
▪ VISTO il Protocollo d’intesa per l’attuazione di una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica, sottoscritto in data 16 aprile 2020 dal Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), dal Ministro dell’Università e della Ricerca (MUR) e dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la
Digitalizzazione (MID) che, tra l’altro, individua nell’Agenzia per l’Italia Digitale il soggetto
attuatore del programma di appalti di innovazione anche noto come “Smarter Italy”;
▪ VISTO il Decreto Interministeriale del 4 ottobre 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, che definisce la composizione e le funzioni del Comitato di indirizzo per una politica di innovazione basata sulla domanda pubblica;
▪ VISTO il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 - approvato con D.P.C.M. 17 luglio 2020 - che, in particolare, individua nel programma “Smarter Italy” e negli appalti di domanda pubblica intelligente strumenti di innovazione sociale, di riduzione delle disuguaglianze e delle diversità;
▪ TENUTO CONTO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha realizzato la piattaforma per gli appalti di innovazione (xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx), prevista dal Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre- commerciali;
▪ TENUTO CONTO che la Piattaforma per gli appalti di innovazione è realizzata attraverso una composizione di soluzioni software sviluppate per conto della pubblica amministrazioni e di software libero a codice sorgente aperto e che pertanto non sussistono limitazioni all’adozione e all’utilizzo della Piattaforma da parte di Sogei;
▪ TENUTO CONTO che nel contesto dei rapporti tra privati fornitori e privati clienti (Business to Business) finalizzati allo sviluppo di prodotti e servizi innovativi si sta diffondendo il paradigma noto come “Open innovation”, e che questo sta dimostrando particolare efficacia;
▪ TENUTO CONTO che l’attuazione del paradigma dell’Open Innovation Business to Business comprende strumenti organizzativi e procedurali di recente adozione, identificati, tra gli altri, con i nomi di “Community Challenges”, “Call4Ideas”, “Call4Solutions”, “Hackathon”, “Proof of Concept”, e che tali strumenti sono abitualmente adottati dagli “Innovation broker” che agiscono in contesti Business to Business;
▪ TENUTO CONTO che SOGEI ed AgID:
a) riconoscono l’efficacia degli strumenti organizzativi-procedurali dell’Open Innovation adottati nel contesto Business to Business e condividono l’esigenza di sperimentare tali strumenti, adeguandoli al contesto in cui la domanda di innovazione è espressa da una amministrazione aggiudicatrice ed in conformità con la regolamentazione dell’appalto pubblico;
b) ritengono che la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione debba cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico per realizzare l’interesse pubblico di migliorare i prodotti ed i servizi offerti rispondendo più efficacemente alla evoluzione della domanda, assicurando la rispondenza ad elevati requisiti di sicurezza e di riservatezza;
c) ritengono che l’innovazione debba svolgere un ruolo significativo nella riduzione dell’impatto ambientale e nel miglioramento in generale delle condizioni di vita;
d) convengono che, affinché l’evoluzione tecnologica produca benefici per la collettività, è necessario valorizzare l’apporto delle persone ai processi di lavoro promuovendo la crescita delle competenze e promuovere la consapevolezza dell’utenza riguardo opportunità e rischi nell’uso della tecnologia;
e) ritengono che per favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, volti ad accrescere l’offerta di ideazione, progettazione e realizzazioni innovative, atta a migliorare la qualità dei servizi erogati, sia essenziale procedere alla condivisione e scambio reciproco di conoscenze ed esperienze.
RITENUTO CHE:
▪ Il presente Accordo viene stipulato tra XxXX e SOGEI, che possiedono le conoscenze, le competenze e le esperienze tecnico-scientifiche ottimali ai fini della sua corretta esecuzione;
▪ il presente Accordo è pienamente condiviso dalle Parti, che lo ritengono opportuno ed utile, anche ai fini dell’individuazione, dell’aggiornamento e dello sviluppo di programmi in grado di favorire le rispettive attività istituzionali.
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - (Premesse, allegati e definizioni)
1. Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:
a) “SOGEI”: Società Generale d'Informatica S.p.A.;
b) “Agenzia”: Agenzia per l’Italia Digitale;
c) “Parti”: SOGEI e l’Agenzia;
d) “Accordo”: il presente Accordo di collaborazione;
e) “Piano Triennale”: Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020- 2022 - approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 17 luglio 2020;
f) “Piattaforma per il procurement di innovazione”: anche piattaforma per gli appalti di innovazione, è la piattaforma individuata alla sezione 10.1 del Piano Triennale 2019-2021 per favorire l’emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali;
g) “Innovation (public) procurement broker”: soggetto giuridico intermediario nell'interazione tra i soggetti pubblici che cercano soluzioni innovative e tutti i possibili operatori di mercato in grado di proporre soluzioni (individui, organizzazioni, ecc.);
h) “Appalto di innovazione“: appalto finalizzato all’acquisto di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne
i) “Open Innovation”: paradigma organizzativo secondo il quale le imprese e i soggetti pubblici possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche;
j) Strumenti attuativi dell’open innovation: prassi organizzative e procedurali di recente adozione, identificati, tra gli altri, con i termini “Community Challenges”, “Call4Ideas”, “Call4Solutions”, “Hackathon”, “Proof of Concept” e finalizzati a individuare e selezionare operatori di mercato che propongono soluzioni ad una domanda di innovazione formulata da un soggetto pubblico
Articolo 2 - (Xxxxxxx e finalità)
1. Il rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Accordo è finalizzato ai seguenti obiettivi:
a) definire e mettere in campo le più opportune sinergie per attuare percorsi di open innovation ed appalti di innovazione per il soddisfacimento dei fabbisogni individuati da Sogei;
b) esercitare funzioni di innovation procurement broker valutando e promuovendo l’aggregazione della domanda di innovazione della Pubblica Amministrazione Centrale per quanto di competenza di ciascuna Parte, o congiuntamente, quando le Parti lo convengono;
c) personalizzare la Piattaforma per gli appalti di innovazione al fine di supportare le iniziative di open innovation brokerage di Sogei e di Agid che le Parti realizzano congiuntamente o disgiuntamente;
d) definire e sperimentare strumenti attuativi dell’Open innovation conformi con la regolamentazione degli appalti pubblici, affinché siano concretamente utilizzabili per la gestione del ciclo di vita della sfida di innovazione, dalla raccolta di domanda o di fabbisogno di innovazione, al dialogo con il mercato, alla qualificazione del fabbisogno d'innovazione,;
e) promuovere la partecipazione delle Parti alle iniziative istituzionali, nazionali e transnazionali in tema di innovation procurement.
2. Le Parti pianificano di volta in volta le modalità di attuazione congiunta dei percorsi di open innovation e degli appalti di innovazione di cui al precedente comma 1 lettera a) e sempre nel rispetto del ruolo attributo a ciascuna delle due parti, anche singolarmente, dalla normativa di riferimento come evidenziata nelle premesse.
Articolo 3 - (Attuazione dell'Accordo ed obblighi delle Parti)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente Accordo le Parti mettono a disposizione:
a) Know how attraverso il coinvolgimento delle proprie risorse professionali;
b) Scenari d’uso e casi concreti di applicazione delle funzioni di innovation procurement broker;
c) Componenti software, anche realizzate prima del perfezionamento del presente Accordo sui quali non sussistano diritti ostativi da parte di Xxxxx;
d) Risorse e/o locali per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
e) Servizi di comunicazione per la promozione delle attività di cui al presente Accordo.
2. L’Agenzia in particolare mette a disposizione risorse e servizi informatici per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, comprendenti, tra l’altro, la piattaforma per gli appalti di innovazione, servizi on line di supporto allo svolgimento delle procedure di gara (e- procurement), servizi per il lavoro collaborativo e a distanza.
3. SOGEI in particolare mette a disposizione competenze sui temi della Digital Experience (UI/UX) e del Software Development per la personalizzazione e lo sviluppo delle componenti della Piattaforma di supporto alle procedure di appalti di innovazione, alla gestione e alla governance del processo di Open Innovation Sogei (Community, Challenges, Call4Ideas, Call4Solutions, Hackathon etc.)
Articolo 4 - (Comitato di gestione e coordinamento)
1. Per l’attuazione del presente Accordo è istituito un Comitato di gestione e coordinamento composto da 3 (tre) rappresentanti per ciascuna Parte.
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla data di perfezionamento del presente Accordo, ciascuna Parte comunicherà all’altra per iscritto, i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato. È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione scritta all’altra Parte.
3. Il Comitato ha il compito di:
a) redigere un Piano per l’attuazione del presente Accordo, in cui definire le attività, le modalità e i tempi;
b) analizzare i fabbisogni di innovazione proposti da Xxxxx e pianificare di volta in volta le modalità di attuazione congiunta dei percorsi di open innovation e degli eventuali appalti di innovazione volti al soddisfacimento di tali fabbisogni;
c) monitorare l’attuazione del Piano di cui alla lettera a), attraverso la verifica della coerenza tra gli obiettivi prefissati e i risultati intermedi e finali conseguiti;
d) individuare le misure da adottare per la risoluzione dei problemi che dovessero evidenziarsi nell’ambito del monitoraggio di cui alla precedente lettera b) eventualmente proponendo modifiche al Piano;
e) proporre ogni iniziativa ritenuta utile ai fini della valorizzazione dei risultati conseguiti
nell’ambito del presente Accordo.
4. Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda. Il Presidente è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i componenti del Comitato. Il primo anno la presidenza è attribuita ad un rappresentante di AGID.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente, a titolo gratuito e in qualità di osservatori, esperti individuati in relazione ai temi in discussione.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri a carico delle Parti. A tal fine le videoconferenze costituiscono lo strumento privilegiato per garantire la presenza di membri del Comitato o di esperti esterni la cui sede di lavoro non sia ubicata nella città in cui si svolgono le riunioni.
Articolo 5 - (Referenti)
1. Le Parti individuano quali referenti per il presente Accordo:
-per AGID, l'xxx Xxxxx Xxxxxx
-per SOGEI la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
2. In qualunque momento le Parti possono sostituire il proprio referente, dandone comunicazione all'altra parte a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 6 - (Oneri)
1. Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico di una Parte verso l’altra.
Articolo 7 - (Durata, rinnovo e recesso)
1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di perfezionamento ed è rinnovabile per uguale periodo su esplicito consenso delle Parti, mediante scambio di lettere tra le Parti.
2. Ciascuna delle Parti ha la facoltà di recedere, previa comunicazione con anticipo di almeno 3 (tre) mesi, inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata.
3. La Parte che si avvale della facoltà di recesso assicura di non recare pregiudizi all’altra Parte. In ogni caso il recesso avrà efficacia dopo l’esaurimento dei vincoli assunti in esecuzione del presente Accordo.
Articolo 8 - (Riservatezza e trattamento dati personali)
1. Le Parti si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, sulle notizie e sui dati, anche se personali o se espressamente indicati come confidenziali, inerenti alle attività svolte nell’ambito del presente Accordo.
2. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo n. 679/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
3. Le Parti si impegnano a far rispettare la presente clausola anche dai rispettivi collaboratori e/o consulenti esterni.
Articolo 9 - (Proprietà e pubblicità dei risultati)
1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Accordo e messo a disposizione per l’attuazione del medesimo.
2. La conoscenza tecnico-scientifica prodotta dalle attività poste in essere dalle Parti nell’ambito del presente Accordo sarà di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, nonché ai fini di promozione dell’Accordo stesso.
3. Sono comunque fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l’attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
4. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, previa condivisione preventiva dell’altra parte, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
Articolo 10 - (Divieto di citazione delle Parti al di fuori dell’Accordo)
1. Ciascuna delle Parti si impegna a non menzionare l’altra Parte in sedi diverse da quelle strettamente collegate al presente Accordo, soprattutto se a scopi pubblicitari, salvo espresso e preventivo accordo.
Articolo 11 - (Foro competente)
1. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 12 - (Registrazione, spese ed oneri fiscali e/o tributari)
1. La registrazione del presente Accordo avverrà unicamente in caso d’uso della stessa ai sensi dell’articolo 4, parte II^, della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della PARTE richiedente.
2. l’assolvimento dell’imposta di bollo avverrà unicamente in caso d’uso specifico della
convenzione, a cura e spese della Parte richiedente, ai sensi dell’art. 16, tabella “B”, del D.P.R.
n. 642/1972 e successive modifiche e dell’articolo 4, parte II, della tariffa del D.P.R. n. 131/1986
e successive modifiche.
Articolo 13 – (Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, trovano applicazione le norme vigenti in materia.
XXXXXXXXX
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX
SOGEI S.P.A. AMMINISTRATORE DELEGATO 09.06.2022 09:41:50 GMT+00:00
PAORICI
Data: 2022.06.09
13:21:36 +02'00'
AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE IL DIRETTORE GENERALE Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXX | SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.p.A. L’AMMINISTRATORE DELEGATO Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx |