Contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III (di tipo unit-linked), a premio unico e a vita intera
ExclusiveInsurance
RE101
Condizioni di Assicurazione
redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari
del Tavolo Tecnico ANIA Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Contratto di assicurazione sulla vita di Xxxx XXX (di tipo unit-linked), a premio unico e a vita intera
Modello RE101-Ed. 05/2021
Data di validità: 15/05/2021
Le presenti Condizioni di Assicurazione contengono l’insieme delle regole che disciplinano il prodotto denominato ExclusiveInsurance (cod. RE101).
ExclusiveInsurance appartiene ai contratti di assicurazione sulla vita a premio unico e a vita interna di tipo unit-linked e consente di allocare il Premio, sulla base delle proprie esigenze, scegliendo fra una delle quattro tipologie di Percorsi di investimento disponibili: i Percorsi Guidati, i Percorsi Liberi, il Percorso Protetto e i Percorsi Opportunità.
Le Condizioni di Assicurazione si articolano in cinque sezioni, il cui contenuto é breve- mente descritto, a titolo esemplificaivo e non esaustivo, nel seguito:
• Sezione I - Il prodotto ExclusiveInsurance (articoli 1 - 11) - che contiene: (i) la descrizione del prodotto e i requisiti per la sua sottoscrizione, (ii) la disciplina della Prestazioni Assicurata, della designazione del Beneficiario ed eventuale Referente terzo, (iv) la disciplina del paga-
mento dei Premi e dell’attribuzione delle Quote, (v) la disciplina sull’inizio e termine del Con- tratto, sulla revoca della Proposta e sul recesso dal Contratto, (vi) la descrizione dei possibili rischi finanziari legati al Contratto e (vii) i Percorsi di investimento.
• Sezione II - Opzioni Contrattuali (articoli 12 - 15) - che contiene: (i) la disciplina del De- cumulo finanziario, (ii) la disciplina del Reset della protezione (iii) la disciplina del Cambio Percorso, (ii) la disciplina dello Switch.
• Sezione III - Diritti, obblighi e comportamento delle Parti (articoli 16 - 26) - che contiene la disciplina sull’attivitá di gestione dei Fondi interni e sulle operazioni che possono inte- ressare gli stessi (es. fusione o estinzione dei fondi), sulla facoltá di riscattare il Contratto, sulle variazioni contrattuali, sui tempi, sulle modalitá e sulla documentazione necessaria per i pagamenti della Compagnia previsti dal Contratto, nonché informazioni sulle conseguenze che derivano qualora il pagamento della Prestazione Assicurata non sia stato chiesto entro i termini previsti dalla legge (prescrizione).
• Sezione IV - Costi (articolo 27) - che contiene la disciplina sui costi a carico del Contraente (i.e. costi diretti, costi indiretti e costi di riscatto)
• Sezione V – Miscellanea o disposizioni generali (articoli 28 - 38) - che contiene la re- stante disciplina del Contratto tra cui (i) l’informativa sui conflitti d’interesse, (ii) la non pigno- rabilità e non sequestrabilità del Contratto, (iii) le imposte e (iv) la legge applicabile e il foro competente.
Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre comprensive del:
• del Regolamento dei Fondi Interni;
• della Lista dei Fondi Esterni/OICR collegabili al Contratto;
• della Tabelle esempi contenente i riquadri esplicativi di consultazione per tutti quegli aspetti delle Condizioni di Assicurazione che richiedono una spiegazione o esemplifica- zione per facilitarne la comprensione;
• Fac-simile esemplicativo del Modulo di Proposta che rappresenta un’esemplificazione del Modulo di Proposta effettivamente sottoscritto dal Contraente, comprensivo a sua volta:
(i) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali del Contraente, (ii) dell’informativa sul trattamento dei dati personali del Beneficiario (ove designato in forma specifica) e, (iii) ove venga nominato il Referente terzo, dell’informativa sul trattamento dei dati personali di quest’ultimo. Tutte le citate informative contengono le informazioni sulla raccolta e l’utiliz- zo dei dati personali da parte della Compagnia e sono utilizzabili dal Contraente secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
• Definizioni/Glossario.
Indice
SEZIONE I – IL PRODOTTO EXCLUSIVEINSURANCE
Art. 1 | Caratteristiche del contratto | pag. 1 |
1.1 | Caratteristiche del prodotto | pag. 1 |
1.2 | Requisiti per la sottoscrizione | pag. 1 |
Art. 2 | Prestazione Assicurata | pag. 1 |
2.1 | Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato | pag. 1 |
2.2 | Periodo di carenza | pag. 1 |
2.3 | Esclusioni | pag. 2 |
Art. 3 | Beneficiario e Referente terzo | pag. 2 |
3.1 | Designazione del Beneficiario | pag. 2 |
3.2 | Revoca e/o modifica della designazione del Beneficiario: | |
modalità e requisiti di validità | pag. 2 | |
3.3 | Diritto proprio del Beneficiario | pag. 3 |
3.4 | Referente Terzo | pag. 3 |
Art. 4 | Pagamento del Premio | pag. 3 |
4.1 | Premio Unico Iniziale | pag. 3 |
4.2 | Premio Aggiuntivo | pag. 3 |
4.3 | Modalità di pagamento del Premio | pag. 3 |
Art. 5 | Attribuzione delle quote | pag. 3 |
5.1 | Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta | pag. 4 |
5.2 | Premio Aggiuntivo | pag. 4 |
5.3 | Posticipazione della valorizzazione delle quote | pag. 4 |
Art. 6 | Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, | |
decorrenza e durata | pag. 4 | |
6.1 | Conclusione del Contratto | pag. 4 |
6.2 | Modalità di sottoscrizione | pag. 4 |
6.3 | Decorrenza delle coperture assicurative | pag. 5 |
6.4 | Durata del Contratto e sua estinzione | pag. 5 |
Art. 7 | Revoca della proposta e recesso del Contratto | pag. 5 |
7.1 | La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005) | pag. 5 |
7.2 | Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005) | pag. 5 |
Art. 8 | Rischi finanziari | pag. 6 |
Art. 9 | Percorsi di investimento | pag. 7 |
9.1 | Percorsi Guidati | pag. 7 |
9.2 | Percorsi Liberi | pag. 7 |
9.3 | Percorso Protetto | pag. 7 |
9.4 | Percorsi Opportunità | pag. 8 |
Art. 10 | Fondi di Investimento | pag. 9 |
10.1 | Fondi Interni | pag. 9 |
10.2 | Fondi Esterni | pag. 9 |
10.3 | Limiti di Investimento | pag. 9 |
Art. 11 | La Protezione Individuale | pag. 10 |
11.1 | Caratteristiche generali della Protezione Individuale | pag. 10 |
11.2 | Caratteristiche specifiche della Protezione Individuale | pag. 10 |
SEZIONE II – OPZIONI CONTRATTUALI
Art. 12 | Decumulo finanziario | pag. 12 |
Art. 13 | Reset della Protezione | pag. 12 |
Art. 14 | Cambio Percorso | pag. 12 |
Art. 15 | Trasferimento di quote tra fondi (Switch) | pag. 13 |
15.1 | Switch Volontario | pag. 13 |
15.2 | Switch Automatico | pag. 13 |
SEZIONE III – DIRITTI, OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DELLE PARTI
Art. 16 | Attività di gestione dei fondi effettuata dalla Compagnia | pag. 14 |
16.1 | Attività di aggiornamento periodico | pag. 14 |
16.2 | Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati | pag. 14 |
16.3 | Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Opportunità | pag. 14 |
16.4 | Attività di Salvaguardia | pag. 14 |
16.5 | Attività di Ribilanciamento | pag. 15 |
Art. 17 | Riscatto | pag. 16 |
17.1 | Termini | pag. 16 |
17.2 | Riscatto Totale | pag. 16 |
17.3 | Riscatto Parziale | pag. 16 |
17.4 | Eccezioni | pag. 17 |
Art. 18 | Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato | pag. 17 |
Art. 19 | Variazioni contrattuali | pag. 17 |
Art. 20 | Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni | pag. 18 |
Art. 21 | Nuovi fondi | pag. 18 |
Art. 22 | Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta | pag. 18 |
22.1 | Pagamenti | pag. 18 |
22.2 | Modalità dei pagamenti | pag. 18 |
22.3 | Documenti | pag. 18 |
22.4 | Gestione dei documenti | pag. 20 |
22.5 | Modalità di invio della documentazione | pag. 20 |
Art. 23 | Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente | pag. 20 |
Art. 24 | Cessione del Contratto | pag. 20 |
24.1 | Facoltà del Contraente | pag. 20 |
24.2 | Efficacia | pag. 20 |
24.3 | Modalità di richiesta della cessione | pag. 20 |
Art. 25 | Pegno e vincolo | pag. 21 |
25.1 | Facoltà del Contraente | pag. 21 |
25.2 | Efficacia | pag. 21 |
25.3 | Assenso scritto | pag. 21 |
Art. 26 | Prescrizione | pag. 21 |
SEZIONE IV – COSTI
Art. 27 | Costi | pag. 21 |
27.1 | Costi diretti | pag. 21 |
27.2 | Costi indiretti | pag. 21 |
27.3 | Costi di riscatto | pag. 23 |
SEZIONE V – MISCELLANEA
Art. 28 | Conflitti di interesse | pag. 23 |
Art. 29 | Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia | pag. 23 |
Art. 30 | Prestito | pag. 23 |
Art. 31 | Non pignorabilità e non sequestrabilità | pag. 23 |
Art. 32 | Imposte | pag. 23 |
Art. 33 | Normativa Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento al terrorismo | pag. 24 |
Art. 34 | Norme di riferimento | pag. 24 |
Art. 35 | Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | pag. 24 |
Art. 36 | FATCA/CRS/DAC2 e DAC/6 | pag. 25 |
Art. 37 | Legge applicabile e foro competente | pag. 25 |
Art. 38 | Semplificazione dei contratti assicurativi | pag. 25 |
ALLEGATI
Allegato 1 - Regolamento dei Fondi Interni pag. 26
Allegato 2 - Lista dei Fondi Esterni/OICR pag. 38
Allegato 3 - Tabelle esempi pag. 41
Allegato 4 - Fac-simile esemplicativo del Modulo di Proposta pag. 42 Allegato 5 - Definizioni/Glossario pag. 56
Art. 1
Caratteristiche del Contratto
1.1 Caratteristiche del prodotto
ExclusiveInsurance è una polizza di assicurazione (di se- guito anche il “Contratto”) a vita intera di tipo unit linked a Premio Unico Iniziale e che prevede la possibilità di effettuare dei premi aggiuntivi, Essa è collegata sia a fondi interni assicurativi, di seguito i “fondi interni”, sia ad OICR, d’ora in poi anche i “fondi esterni”, insieme de- nominati i “fondi”. Le prestazioni previste dal Contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni in cui sono investiti i premi versati dal Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, Intesa Sanpaolo Life dac (Compagnia) si impegna a pagare un capitale al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente, secondo quanto pre- visto all’articolo 2 “Prestazione Assicurata”. Nel presen- te Contratto la figura del Contraente, se persona fisica, coincide con quella dell’Assicurato.
1.2 Requisiti per la sottoscrizione
Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.
Il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente nel caso in cui il Contraente e l’Assicurato abbiano la resi- denza anagrafica, se persona fisica, o sede, se persona giuridica, in Italia. Qualora il Contraente o l’Assicurato se le due figure non coincidono (come nel caso in cui il Con- traente sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza/sede al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elen- chi dell’anagrafe della popolazione residente ovvero dal- la data di efficacia del cambio della sede. La comunica- zione potrà essere resa rivolgendosi all’Intermediario del Contratto o inviata alla Compagnia con lettera raccoman- data scrivendo a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per il Contraente effettuare il pagamento di premi aggiuntivi.
Art. 2
SEZIONE I
Il prodotto ExclusiveInsurance
Prestazione Assicurata
2.1 Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato La Compagnia si impegna a pagare al/ai Beneficiario/i scelti dal Contraente un importo pari al valore delle quote dei fondi collegati al Contratto.
Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del Contratto si rinvia al successivo paragrafo 2.2 “Periodo di carenza”.
Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo 12 mesi dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quo- te collegate al Contratto per il loro valore unitario, rilevato il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rile- vato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo) della settimana successiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunica- zione dell’avvenuto decesso, con allegato il certificato di morte. A tale valore viene sottratto l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni matu- rata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.
Il valore sopra descritto (al netto dei premi aggiuntivi ver- sati da meno di un anno) è aumentato della percentuale riportata nella tabella sottostante.
Età del decesso | Percentuale dell’aumento |
18 – 35 anni | 25% |
36 – 45 anni | 15% |
46 – 55 anni | 10% |
56 – 65 anni | 5% |
oltre 66 anni | 1% |
In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di 50.000 euro per Contratto.
2.2 Periodo di carenza
Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale.
La Compagnia non applica le limitazioni previste nel pe- riodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep-
tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto;
c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:
• il decesso dell’Assicurato si verifica entro i pri- mi 5 anni dalla decorrenza del Contratto a causa della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata, oppure
• il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del Contratto.
2.3 Esclusioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de- cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad ecce- zione dei casi in cui il decesso sia causato da:
• dolo del Contraente e/o dell’Assicurato (se diverso
• dal Contraente) e/o del/dei Beneficiario/i;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italia- no; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni del com- petente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allena- menti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia inqualità di membro dell’equipaggio.
In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza di cui al prece- dente paragrafo 2.2.
claggio, il Contraente è tenuto a fornire le complete generalità del Benefciario e in particolare:
• nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona fsica;
• ragione sociale, partita IVA, numero d’iscrizione nel registro delle imprese ovvero nel registro del- le persone giuridiche o, in alternativa, il numero di codice fiscale data di costituzione, recapito e contatti e il legame tra Beneficiario e Contraente, se la designazione fa riferimento ad una persona giuridica.
Il Contraente è tenuto a indicare le suddette generalità sia alla sottoscrizione della Proposta sia successivamen- te, in corso di Contratto, in caso di revoca e/o modifca del Beneficiario originariamente designato.
Il Contraente può revocare e/o modifcare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
• quando il Contraente e il Benefciario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e di accettare il beneficio. In questo caso, il riscatto totale o parziale, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto dispositivo del Contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Be- neficiario;
• dopo che, verificatosi il sinistro, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto alla Compagnia di voler proftta- re del beneficio.
Inoltre, il Contraente si impegna a consegnare al Be- neficiario designato in forma nominativa copia dell’In- formativa sul trattamento dei dati personali di quest’ulti- mo ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando la Compagnia dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal proprio inadem- pimento. Una copia di tale informativa è allegata al Mo- dulo di Proposta ed è disponibile sul sito internet della Compagnia.
3.2 Revoca e/o modifca della designazione del Bene- ficiario: modalitá e requisiti di validitá
Il Contraente deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo 22.5 o tramite l’Intermediario presso cui ha sottoscritto la Propo- sta e può inoltre effettuare tale variazione per testamen-
to. La variazione non è valida se non è chiaramente e
Art. 3
Beneficiario e Referente Terzo
univocamente riferibile al Contratto interessato. Pertan- to, nel caso di revoca e/o modifica mediante testamento
è indispensabile il richiamo al Contratto in quanto tale. A
3.1. Designazione del Beneficiario
Il Beneficiario è la persona a cui la Compagnia paga la Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il Contraente può indicare nel Modulo di Proposta uno o più Benefciari, preferibilmente mediante designa- zione nominativa.
Nel solo caso di designazione nominativa del Be- nefciario, al fne di consentire alla Compagnia il cor- retto adempimento delle norme in materia di antirici-
titolo meramente esemplificativo, la semplice istituzione di un erede universale ovvero l’utilizzo di frasi generiche del tipo “tutti i miei beni mobili e immobili”, non costituisce revoca del Beneficiario designato nel Contratto.
In caso di ineffcacia della nuova designazione disposta dal Contraente, rimane valida la precedente designazio- ne o, in mancanza, le somme rientrano nel patrimonio ereditario.
3.3 Diritto proprio del Beneficiario
Per effetto di quanto previsto dall’art. 1920 del Codice Civile italiano, il Beneficiario di un contratto di assicura- zione sulla vita acquista, per effetto della designazione effettuata in suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario. In caso di più Beneficiari, comun- que individuati o individuabili, la Compagnia asse- gna loro la prestazione assicurata in parti uguali, sal- vo diversa indicazione del Contraente.
In particolare ció signifca che la designazione attraver- so l’indicazione della qualità di erede (testamentario o legittimo) vale esclusivamente allo scopo di identificare la persona del Benefciario. Sicché la designazione dei terzi Beneficiari del Contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del crite- rio per la individuazione dei Beneficiari medesimi in fun- zione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel Contratto. L’acquisto opera per- tanto autonomamente e indipendentemente dalle norme che regolano la successione.
3.4 Referente terzo
Il Contraente, per specifiche esigenze di riservatezza, puó indicare i dati necessari per l’identificazione di un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, che la Compa- gnia potrá contattare in caso di decesso dell’Assicurato per il pagamento della Prestazione assicurata a favore del Beneficiario, quando non risulti possibile contattare il Beneficario stesso. É ammesso un solo Referente terzo per Contratto.
Il Contraente a tal riguardo si impegna, assumendo- sene ogni conseguente responsabilitá e sollevando la Compagnia da qualsiasi responsabilitá che doves- se derivare a seguito del proprio inadempimento ai seguenti impegni, a:
a) conferire specifico incarico al Referente terzo indivi- duato e a impartire allo stesso tutte le istruzioni ne- cessarie per supportare la Compagnia;
b) consegnare al Referente terzo copia della pertinente informativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola- mento (UE) 2016/679, predisposta e messa a dispo- sizione dalla Compagnia;
c) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia nel caso in cui il Referente terzo rinunciasse all’inca-
modulo presso l’Intermediario ove ha sottoscritto la Pro- posta oppure dandone comunicazione per iscritto alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo 18.5.
Nel caso di nomina di un nuovo Referente terzo, dovran- no essere forniti anche tutti i dati necessari per l’identifi- cazione dello stesso e i relativi dati per contattarlo.
La revoca e la modifica del Referente terzo saranno effi- caci dal momento in cui la Compagnia ne viene a cono- scenza secondo le modalità sopra descritte. Nel caso in cui il (nuovo) Referente terzo cosí designato coinci- da con il Beneficiario, la nuova nomina non sarà effi- cace e l’eventuale Referente terzo precedentemente nominato si considererá implicitamente revocato, senza la necessitá per la Compagnia di effettuare al- cuna comunicazione propedeutica.
Infine, nel caso in cui, a seguito di modifica del Be- neficiario, quest’ultimo dovesse coincidere con il Referente terzo individuato, lo stesso decadrebbe automaticamente dall’incarico per avvenuta revoca implicita senza la necessitá per la Compagnia di ef- fettuare alcuna comunicazione propedeutica.
Art. 4
Pagamento del Premio
4.1 Premio Unico Iniziale
Il Contraente deve pagare un Premio Unico Iniziale di ammontare almeno pari a 100.000 euro.
Per maggiori dettagli relativi ad ulteriori requisiti di inve- stimento si rinvia all’Art. 10 “Fondi di investimento”.
4.2 Premio Aggiuntivo
Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi di ammontare pari ad almeno 10.000 euro ciascuno a partire dall’inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 6.3 “Decorrenza delle coperture assicurative”), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 9.4 (Percorso Opportunità).
4.3 Modalità di pagamento del Premio
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).
xxxx o, comunque, non fosse piú in grado, in corso di
contratto, di svolgere l’incarico;
d) informare tempestivamente per iscritto la Compagnia
Art. 5
Attribuzione delle quote
dei nuovi dati di contatto del Referente terzo qualora
dovessero cambiare in corso di contratto.
Il Contraente puó revocare e/o modificare il Referente terzo in qualsiasi momento sottoscrivendo l’apposito
Ciascun premio è utilizzato per l’acquisto di quote di uno o più fondi interni/esterni collegati al prodotto, secondo le scelte di investimento effettuate dal Contraente al mo- mento della sottoscrizione della proposta e in occasione
di eventuali premi aggiuntivi.
Il numero delle quote attribuite al Contratto si determina dividendo il premio, o la parte di esso destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è determinato e rile- vato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo). Il valore delle quote dei fondi esterni è determinato dal- le singole Società di Gestione secondo quanto espres- samente previsto dai rispettivi Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni e disponibili sul sito internet della Compagnia e delle Società di Gestione. In ogni caso la Compagnia utilizza il valore quota del mercoledì (o il pri- mo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo). Il valore della quota dei singoli fondi, sia interni che esterni, è pubblicato sul sito della Compagnia.
Nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare, nell’esercizio dell’attività di gestione, così come previsto al successivo Art. 16 “Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”, la scelta dei fondi effettuata dal Contraente al momento della sottoscrizio- ne della proposta o della richiesta di premio aggiuntivo o successivamente modificata dal Contraente tramite il trasferimento di quote tra fondi.
5.1 Premio Unico Iniziale alla sottoscrizione della proposta Nel caso di sottoscrizione della proposta in sede (presso i locali dell’Intermediario), le quote sono attribuite al Con- tratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successi- vo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dal Contra- ente al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sot- toscrizione della proposta di polizza, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compa- gnia considera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sot- toscrizione della proposta.
Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza nell’ambito dell’offerta fuori sede il Contraente potrà sce- gliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscri- zione della stessa.
In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quo- te sono attribuite al Contratto il mercoledì (o il primo gior- no lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto dal
5.2 Premio Aggiuntivo
In occasione della corresponsione dell’eventuale Premio Aggiuntivo, le quote sono attribuite al Contratto il merco- ledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo utilizzando il valore uni- tario delle quote rilevato in quella data se disponibile, al- trimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se il Contraente corrisponde un premio aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, le quote sono attri- buite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di premio aggiuntivo.
In caso di richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo tramite “Internet banking”, le Quote sono attribuite:
• il mercoledì successivo (o il primo Giorno Lavorativo successivo, se non è lavorativo) alla data di ricezione della richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo contenuta nella Proposta di investimento presente nella sezione riservata dell’internet banking, qualora fosse stata inviata in un giorno compreso fra lunedì e mercoledì.
• il secondo mercoledì (o il primo Giorno Lavorativo successivo, se non è lavorativo) successivo alla data di ricezione della richiesta di versamento del Premio Aggiuntivo contenuta nella Proposta di investimento presente nella sezione riservata dell’internet banking qualora fosse stata inviata in un giorno compreso fra giovedì e sabato.
5.3 Posticipazione della valorizzazione delle quote In caso di circostanze di carattere eccezionale indipen- denti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell’11 settem- bre 2001), questa si riserva, fino a quando persistono tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della quota dei fondi sia interni che esterni fino al primo gior- no successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per operazioni come quelle descritte agli articoli 7 “Revoca della propo- sta e recesso dal Contratto”, 2 “Prestazione Assicurata”, 15 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”, 18 “Riscat- to”. Nel caso si verifichino tali circostanze, la Compagnia ne dará adeguata informazione sul proprio sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per il periodo di tempo che ritiene necessario e, qualora ritenuto opportuno, anche su uno o piú quotidiani a diffusione nazionale.
Contraente al momento della sottoscrizione:
• tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settima- na successiva alla sottoscrizione della proposta di po- lizza nel caso in cui il Contraente la sottoscriva in un
Art. 6
Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata
giorno compreso fra sabato e mercoledì;
• tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della propo- sta di polizza nel caso in cui il Contraente la sottoscri- va di giovedì o di venerdì.
6.1 Conclusione del Contratto
Il Contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sot- toscrizione della proposta, si considera concluso a Du- blino, Irlanda, (secondo l’articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la
proposta di assicurazione ricevuta dal Contraente, inve- ste il Premio Unico Iniziale. Per confermare la conclusio- ne del Contratto, la Compagnia invia al Contraente la let- tera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del Contratto sottoscritto.
Se la Compagnia non accetta la proposta di assicura- zione, restituisce il Premio Unico Iniziale al Contraente entro trenta giorni dalla data di incasso, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nel modulo di pro- posta.
6.2 Modalità di sottoscrizione
La compilazione e la sottoscrizione del Modulo di Propo- sta avviene con le modalità piú sotto dettagliate.
In caso di sottoscrizione del Modulo di Proposta median- te l’utilizzo della Firma Grafometrica o della Firma Digita- le, il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrit- tore proponendo, nelle c.d. caselle di point and click che recepiscono la volontá del Contraente mediante apposizione di un flag, delle dichiarazioni di sinte- si esplicative del contenuto delle singole sottoscri- zioni incluse nella sezione “Dichiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione del Modulo di Pro- posta”. Il Contraente é pertanto consapevole che le suddette dichiarazione di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel processo di sottoscrizione e non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni contrattuali complete contenute nella richiamata sezione del Modulo di proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere sottoscritte dal Contraente mediante firma grafometrica o digitale.
La sottoscrizione del Contratto può avvenire:
• presso i locali dell’Intermediario (sottoscrizione in sede), oppure
• in luogo diverso dai locali dell’Intermediario (sotto- scrizione fuori sede), oppure
• con tecniche di comunicazione a distanza (sottoscri- zione tramite internet banking1) tramite l’utilizzo della Firma Digitale messa a disposizione dall’Inter- mediario.
La sottoscrizione del Modulo di Proposta tramite internet banking avviene nell’ambito di un documento denomi- nato “Proposta di investimento” gestita e inviata dall’In- termediario nella sezione dell’internet banking riservata al Contraente. La “Proposta di investimento” può com- prendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento che possono non riferirsi a prodotti offerti dalla Compagnia. La “Proposta di investimento” ha carat- tere unitario e, pertanto, in caso di impossibilità da parte dell’Intermediario di dar corso anche a una sola opera- zione, la Proposta del Contratto sottoscritta dal Contra- ente non produrrà alcun effetto. In tal caso, il Contraente riceverà nella sezione riservata dell’internet banking ap- posita comunicazione.
6.3 Decorrenza delle coperture assicurative
Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale.
1 Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.
6.4 Durata del Contratto e sua estinzione
La durata del Contratto coincide con la vita dell’Assicura- to, e termina nei seguenti casi:
• decesso dell’Assicurato;
• recesso dal Contratto (vedi Art. 7.2, “Il recesso”);
• riscatto totale del Contratto (vedi Art. 17.2, “Riscatto totale”);
• riduzione a zero del numero complessivo delle quote attribuite al Contratto.
Art. 7
Revoca della proposta e recesso dal Contratto
7.1 La revoca (Art. 176 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: fino alla data di conclusione del Contratto Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il Contratto non è concluso (vedi prece- dente Art. 6 “Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata”) sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermediario oppure con lettera racco- mandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In questo caso, la Compagnia restituisce al Contraente quanto versato alla sottoscrizione.
7.2 Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: trenta giorni dalla data di ricezione della
lettera di conferma polizza
Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi Art.
6.1 “Conclusione del Contratto”):
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermediario oppure
• inviando richiesta scritta, completa della documenta- zione necessaria (Art. 22 “Pagamenti della Compa- gnia e documentazione richiesta”) con lettera racco- mandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
0 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La Compagnia rimborsa al Contraente il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo attribuite al Contratto per il loro valore uni- tario. A tale valore sarà inoltre sottratta l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come de- scritto al successivo Art. 27.2, “Costi indiretti”.
Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno la- vorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di rice- vimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.
Gli obblighi derivanti dal Contratto cesseranno alla data della liquidazione del rimborso da parte della Compagnia.
7.2.1 Il c.d. diritto di ripensamento
Esclusivamente in caso di sottoscrizione fuori sede. Tem- po utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta. Il Contraente che ha sottoscritto il Modulo di Proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede può recedere, esercitando il c.d. diritto di ripensamento, inviando entro sette giorni richiesta scritta, datata e firmata e indicando il numero della Proposta, a:
Italia Transazionale Diritto di ripensamento Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
cosí come indicato nella dichiarazione che il consulente fnanziario abilitato all’offerta fuori sede consegna al Con- traente in sede di primo contatto.
L’effcacia della Proposta é sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione della stessa (periodo di sospensiva ). Di conseguenza né l’addebito né l’investimento dei premi potranno essere effettuati nel pe- riodo di sospensiva.
a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prez- zo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristi- che dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le carat- teristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particola- re, va prestata attenzione ai seguenti rischi:
1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azio- ni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che ri- sentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell’andamento economico delle società che emetto- no i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di ca- pitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mer- cato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentua- to, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;
b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è connesso all’eventualità che l’emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli stru- menti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli
trattati sui mercati non regolamentati. L’assenza di una
Art. 8
Rischi finanziari
quotazione ufficiale può rendere più complesso asse- gnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere
rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determi-
Le prestazioni offerte da ExclusiveInsurance sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni collegati al Contratto. Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: quindi è possibile che il Contraente, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito a pre- scindere dai fondi in cui si è investito.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraen- te assume i seguenti rischi finanziari:
nato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;
d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è connesso all’eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di
rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un dete- rioramento della loro solidità patrimoniale;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emer- genti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i ri- schi connessi alla situazione politico-finanziaria del pae- se di appartenenza degli emittenti.
Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all’uti- lizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire im- patti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comporta- re rischi di liquidità, credito e controparte aggiuntivi.
Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell’in- vestimento dettagliata nell’Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto.
Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezio- ne, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteran- no investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di
trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso
Art. 9
Percorsi di investimento
Protetto ad un altro Percorso di investimento, comuni- cando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa,
riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza
Il Contratto prevede 4 differenti tipologie di Percorsi di in- vestimento: i Percorsi Guidati, i Percorsi Liberi, il Percor- so Protetto ed i Percorsi Opportunità. Il Contraente può scegliere un solo percorso alla volta fra quelli disponibili.
9.1 Percorsi Guidati
Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: Percorso Guidato Base, Percorso Guidato Standard, Percorso Guidato Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (compo- nente esterna) preselezionati dalla Compagnia in base al percorso guidato scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno è predefinita dalla Compagnia. I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 10.3 “Limiti di investimento”.
9.2 Percorsi Liberi
Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: Percorso Libero Base, Per- corso Libero Standard, Percorso Libero Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (com- ponente esterna) selezionabili liberamente dal Contraen- te tra quelli disponibili ai sensi del successivo Art. 10.2. “Fondi esterni”. I limiti di investimento sono definiti al suc- cessivo Art. 10.3 “Limiti di investimento”.
9.3 Percorso Protetto
Periodo di sottoscrizione | Fondo Protetto |
Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 | Exclusive Protetto |
Dal 20/05/2017 in poi | Exclusive Protetto 2017 |
Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo inter- no, che viene assegnato al singolo Contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare:
costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Per- corso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento.
La Compagnia ha inoltre stipulato con la controparte fi- nanziaria Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. uno specifico e separato Contratto (accordo di protezione), che consen- te alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di mercato, inferiore al valore protetto. Tale protezione fi- nanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente.
L’impegno della controparte finanziaria derivan- te dall’accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contra- ente il rischio che l’impegno della controparte finan- ziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:
• eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile);
• eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata);
• eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di
esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).
L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte fi- nanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio suc- cessivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:
• ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione iniziale;
• qualora non venga stipulato un nuovo accordo di pro- tezione, la Compagnia diminuirà dello 0,28% la com- missione annua di gestione e continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione volto a mante- nere il valore della componente esterna superiore al valore protetto (floor); in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protet- to. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,18% la commissione di gestione.
Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitu- isce in alcun modo, e non può pertanto essere in- teso, come garanzia di un valore quota minimo pari al valore protetto riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione dei premi investiti. Il Contra- ente assume il rischio di insolvenza della contropar- te finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest’ultima nei confronti della Compagnia.
9.4 Percorsi opportunità
Il Contraente può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi Opportunità: Percorso Op- portunità Base, Percorso Opportunità Standard, Percor- so Opportunità Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (compo- nente esterna), su cui applica la “protezione individuale” (dettagliata nel successivo articolo 11). La componente esterna è poi a sua volta divisa nella:
• “selezione Eurizon Capital”: una selezione di fondi esterni gestiti da Eurizon Capital SA
• “selezione Case Terze”: una selezione di fondi esterni gestiti da Soggetti Terzi al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Il Contraente ha la facoltá di investire interamente nel- la componente interna, in quella esterna o in entrambe scegliendo il peso di ciascuna componente, nel rispetto dei limiti definiti al successivo Art. 10.3 “Limiti di investi- mento”. In particolare la Compagnia identifica per ogni Percorso Opportunità proposto un’allocazione predefi- nita (“Percorso Opportunità Predefinito”), che può però
essere parzialmente modificata dal Contraente secondo quanto descritto successivamente.
La selezione Eurizon Capital è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. La percentuale di allocazio- ne di ogni Fondo Esterno della selezione Eurizon Capital è stabilita dalla Compagnia e non può essere modificata. Il Contraente può solo scelgliere la percentuale dell’inve- stimento nella selezione Eurizon Capital (da un minimo del 70% a un massimo del 100% del premio investito nellla componente esterna).
La selezione Case Terze è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. Il Contraente può tuttavia operare su tale selezione scegliendo i fondi esterni e/o modificandone il peso. L’eventuale modifica della sele- zione Case Terze comporta l’uscita dal Percorso Oppor- tunità Predefinito la quale determina l’assenza dell’at- tività di aggiornamento periodico di cui al successivo articolo 16.
Se, per effetto degli andamenti di mercato (non fosse più possibile attuare la strategia di protezione dinamica sulla componente esterna (evento di “blocco della posizione”), la Compagnia procederà, come illustrato dettagliatamen- te nel successivo articolo 11, a dare corso al blocco del- la posizione e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al mantenimento statico della protezione maturata alla data del blocco stesso.
Pertanto, in tale eventualità:
• se il Contraente ha scelto di investire anche in un fon- do interno, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratu- itamente trasferito nel fondo interno stesso trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l’evento di “blocco della posizione”;
• se il Contraente ha scelto di investire solamente nella componente esterna, il valore totale delle quote inve- stite nella componente esterna verrà automaticamen- te e gratuitamente trasferito nel fondo interno Exclusi- ve Base trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l’evento di “blocco della posizione”.
Nel lasso temporale dei 30 giorni la Compagnia non ap- plicherà alcun costo alla componente esterna, fatto salvo il costo della copertura caso morte (0,18%). Non sarà ov- viamente più attiva la protezione fornita dalla controparte finanziaria associata al Contratto.
Durante tale periodo il Contraente potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investi- te dal Percorso Opportunità ad un altro Percorso di in- vestimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Opportunità, senza costi o penali. In entrambe le eventualitá sopra esposte i costi di gestione saranno allineati coerentemente con le scelte di allocazione ef-
fettuate al Contraente. La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet.
Qualora si verificasse un evento di “blocco della posizio- ne”, nel periodo in cui la Componete Esterna sarà investi- ta esclusivamente nella sotto-componente di protezione, il Contraente non potrà effettuare alcuna corresponsione di Premio Aggiuntivo.
Art. 10
Fondi di investimento
10.1 Fondi interni
I fondi interni ai quali può essere collegato il Contratto sono:
• Exclusive Base
• Exclusive Standard
• Exclusive Plus
• Exclusive Protetto (per i Clienti che abbiano sotto- scritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017)
• Exclusive Protetto 2017 (per i Clienti che abbiano sot- toscritto la polizza a partire dal 20/05/2017)
I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard ed Exclusi- ve Plus possono essere alternativamente associati ad un Percorso Guidato, ad un Percorso Libero o ad un Percorso Opportunità.
I fondi Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017 sono univocamente associati al Percorso Protetto. In ogni caso il Contraente può scegliere un solo fondo in- terno fra quelli disponibili.
Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nei ri- spettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
10.2 Fondi esterni
La Compagnia mette a disposizione due selezioni di fondi esterni – di seguito “Basket A” e “Basket B” - che vengono periodicamente revisionate come descritto al successivo Art 11 “Attività di Gestione dei fondi effet- tuate dalla Compagnia”. Il “Basket A” individua i fondi associati alla componente esterna dei Percorsi Guidati e dei Percorsi Liberi. Il “Basket B” è utilizzato per i soli Percorsi Opportunità e individua i fondi associati alla componente esterna, sia della selezione Eurizon Capi- tal sia della selezione Case Terze.
L’elenco dei fondi esterni (OICR) collegati a ExclusiveInsurance, contenente anche le commissione di gestione applicate dalla societa di gestione , è rubricato all’ Allegato 2 delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per l’aggiornamento e le informazioni di dettaglio sul- le caratteristiche dei fondi esterni (OICR) collegati a ExclusiveInsurance, il Contraente, inoltre, è tenuto a con- sultare la sezione “Quotazioni” del sito internet della
Compagnia (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) dove è disponibile l’indicazione del sito internet delle Società di Gestione attraverso il quale è possibile visionare la Documentazione di Offerta dei fondi esterni (OICR).
10.3 Limiti di investimento
L’investimento minimo previsto per ciascuna compo- nente (interna ed esterna) dei percorsi Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del Premio Unico Inizia- le e dei Premi Aggiuntivi è descritto nella tabella sotto- stante.
Percorsi | Componente | Investimento minimo |
Guidati | Fondi Interni | 50% |
Fondi Esterni | 10% | |
Liberi | Fondi Interni | 50% |
Fondi Esterni | 10% |
Per i Percorsi Liberi, dove il Contraente sceglie libera- mente i fondi della componente esterna, il Contraente dovrà scegliere comunque un minimo di 5 fondi esterni, mentre il numero massimo varierà a seconda del per- corso scelto e sarà pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libe- ro Plus. In caso di Premi Aggiuntivi, in merito alla scelta dei fondi nell’ambito della componente esterna legata ai suddetti Percorsi, trova esclusivamente applicazione il sopra menzionato requisito relativo al numero massimo di fondi, mentre non vi é alcun obbligo di selezionare un numero minimo di fondi per ciascun Percorso Libero.
L’investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 euro per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi.
Per quanto riguarda il Percorso Opportunità non vi sono li- miti predefiniti sulla percentuale allocata nella componen- te interna o nella componente esterna. La quantità minima investita nel Fondo interno dovrà tuttavia essere almeno pari a 5.000 euro. Il limite precedentemente descritto non si applica nel caso il cui il Contraente decida di allocare interamente le risorse nella componente esterna.
Per i Percorsi Opportunità l’investimento minimo iniziale deve essere almeno pari a 500 euro per i fondi esterni ap- partenente alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Con- traente decida di modificare tale selezione. Sempre in que- sto caso, il Contraente potrà scegliere fino a un massimo di 8 fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze.
Selezione | Investimento minimo | Investimento massimo |
Eurizon Capital | 70% | 100% |
Case Terze | 0% | 30% |
Per i Percorsi Opportunità vige inoltre il seguente limite rispetto ai pesi della selezione Eurizon Capital e alla selezione Case Terze rispetto al totale allocato nella componente esterna:
Nel caso in cui il Contraente corrisponda un Premio Ag- giuntivo sul Percorso Opportunità, potrà selezionare la quantità da investire nella Componente Interna. L’am- montare allocato nella Componente Esterna verrà inve- stito secondo quanto previsto dal percorso selezionato dal Contraente.
Nel caso in cui il Contraente abbia investito in una sola Componente (Interna o Esterna), il Premio Aggiuntivo sarà completamente investito nella Componente stessa.
strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dal successivo Articolo 16.
In corso di Contratto, in funzione dell’andamento del mer- cato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sot- to-componente di performance la Compagnia, sulla base dell’algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la sotto-componente di performance stessa e la sot- to-componente di protezione, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito nella componente esterna
scenda al di sotto del valore del floor. Il ribilanciamento
Art. 11
La protezione individuale
delle due sotto-componenti lascerà inalterate le percen- tuali di allocazione fra i fondi esterni scelte dal Contraen-
te per la sotto-componente di performance mentre gli im-
La protezione individuale si applica alla sola componente esterna dei Percorsi Opportunità.
La strategia di protezione utilizzata è di tipo iTIPP (in- dividual Time Invariant Portfolio Protection), che viene implementata mediante l’applicazione di uno specifico algoritmo finanziario (di seguito l’algoritmo) i cui risultati sono utilizzati per l’allocazione nei fondi esterni.
11.1 Le caratteristiche generali della protezione indi- viduale
Il valore protetto (di seguito anche floor) è inizialmen- te fissato all’80% dell’importo del premio destinato alla componente esterna, mentre nel corso della durata con- trattuale è determinato come l’80% del valore massimo raggiunto dall’investimento effettuato nella stessa.
Nel corso della durata contrattuale il floor verrà adeguato:
• ad ogni corresponsione di Premio Aggiuntivo nella componente esterna, per l’80% del nuovo apporto;
• ad ogni operazione di switch che prevede ulteriori ap- porti nei fondi inclusi nella componente esterna (sia di Eurizon Capital che di Case Terze), per l’80% del nuovo apporto;
• ad ogni movimentazione in uscita dalla componente esterna per una delle facoltà contrattuali esercitate dal Contraente previste dalla polizza, riducendolo se- condo criteri di tipo proporzionale in funzione del valo- re in uscita dalla componente esterna stessa;
• in caso di esercizio dell’opzione di reset della prote- zione, dettagliata al successivo articolo 13.
La strategia di protezione è attuata dalla Compagnia de- stinando parte dell’investimento effettuato dal Contraen- te ad alcuni OICR monetari (o anche detti fondi di liquidi- tá), appositamente dedicati a tale scopo.
La componente esterna del Percorso Opportunità è infat- ti gestita dalla Compagnia destinando in modo dinamico parte dell’investimento a due separate sotto-componenti:
• la “sotto-componente di performance” rappresentata dagli OICR esterni facenti parte della selezione Euri- zon Capital e della selezione Case Terze;
• la “sotto-componente di protezione” rappresentata dagli OICR monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali OICR potrebbero essere sostituiti in corso di Contratto al fine di ottimizzare la
porti oggetto del ribilanciamento saranno ripartiti in parti uguali fra gli OICR monetari della sotto-componente di protezione.
Allo stesso tempo, e sempre in funzione dell’andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance, la Compagnia, sulla base dell’algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri dalla sotto-componente di protezione verso la sotto-componente di performance.
In questo caso gli OICR monetari della sotto-componen- te di protezione saranno disinvestiti proporzionalmente al loro valore, e gli importi relativi investiti nei fondi esterni della sotto-componente di performance secondo le per- centuali di allocazione scelte dal Contraente.
Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella sotto-componente di perfor- mance, la politica di investimento sarà indirizzata esclu- sivamente al perseguimento della protezione, e l’intero patrimonio ancora investito nella sotto-Componente di performance sarà allocato nella sotto-Componente di Protezione. Questo accade quando il rapporto tra:
1) la differenza tra il valore della Componente Esterna ed il floor
2) il valore della Componente Esterna è inferiore a 0,75% In questo caso si verificherà il “blocco della posizione”, i cui effetti sono dettagliati al precedente articolo 9.4.
11.2 Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale
Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad ope- ra di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare que- sta integrazione sono Banca Intesa Sanpaolo e Credit Suisse International. Si segnala che le due controparti potrebbero avere nel corso della durata contrattuale me- riti creditizi (rating) differenti. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Opportunità, che può avvenire al-
ternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso.
Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione del- la controparte finanziaria associata al singolo Contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso.
La Compagnia si riserva il diritto di cambiare, nel corso della durata contrattuale, la controparte finan- ziaria associata al Contratto dandone successiva co- municazione al Contraente.
La Compagnia ha sottoscritto con le suddette contropar- ti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten- dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il con- trovalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L’incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finan- ziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezio- ne,i quali Accordi non implicano l’esistenza o l’insorgen- za di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra il Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca Intesa Sanpaolo.
L’impegno di ogni controparte finanziaria previsto dagli accordi di protezione è soggetto ad eventi estintivi di varia natura per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia.
Pertanto, rimane esclusivamente a carico del contra- ente il rischio che l’impegno delle controparti finan- ziarie, finalizzato al reintegro del floor, venga meno e non sia adempiuto al verificarsi delle seguenti cir- costanze:
• eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile);
• eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata);
• eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).
Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell’accordo:
• ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione interessato;
• qualora non venga stipulato un nuovo accordo di pro- tezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a per- seguire l’Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al floor; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor.
In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal contro- valore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolva il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta al Contraente. Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Contraente o come garanzia di restituzione della somma investita.
Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna contro- parte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse.
Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si im- pegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli ac- cordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP so- pra descritta.
L’obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni fi- nanziarie derivanti dall’esecuzione dell’accordo di prote- zione, in modo tale che essa possa integrare il controvalo- re della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse proble- matiche operative indipendenti dalla volontà della Compa- gnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dagli accordi di protezione. Il Contraente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Xxxxxxx non venga integrato.
Il Contraente assume il rischio di cui sopra così come il rischio di insolvenza della controparte finanziaria.
Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le contropar- ti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valo- re della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni.
AVVERTENZA: La strategia di protezione finanziaria iTIPP e gli accordi di protezione con le controparti
finanziarie non costituiscono una garanzia di rendi- mento minimo degli importi investititi dal Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella componente esterna. Per il fatto che Il Contraente si assume il rischio di insolvenza delle controparti fi- nanziarie, non vi è inoltre garanzia che gli accordi di protezione separati integrino, o integrino in pieno, la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella componente esterna. Re- sta inteso che le controparti finanziarie non sono re- sponsabili della modalità con la quale la Compagnia provvede all’integrazione della differenza fra il valore del floor e il valore della Componente Esterna.
Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra men- zionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consu- lenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.
SEZIONE II
Opzioni contrattuali
corso di appartenenza del Contraente, sarà effettuato proporzionalmente a quanto investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione di decumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l’opzione viene automaticamente sospesa.
In ogni caso l’opzione si disattiva automaticamente in caso di estinzione del Contratto a seguito del decesso dell’Assicurato.
La prestazione ricorrente è distribuita alla data di ricor- renza stabilita, ed è pari a:
• 5% o 10% del capitale oggetto di decumulo, oppure
• una cifra fissa pari a 4.000 euro o 8.000 euro. L’importo della prestazione è calcolato alla data di ricor- renza del 5 giugno. Il calcolo della prestazione ricorrente avverrà il mercoledì coincidente, o il primo successivo il 5 giugno di ogni anno (ricorrenza). Se quest’ultimo fosse un giorno festivo il calcolo sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Disattivazione: il Contraente può disattivare la prestazio- ne ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza suc- cessiva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva.
In caso contrario, disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva.
Se l’opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà
Art. 12
Decumulo finanziario
più essere riattivata successivamente.
La Compagnia si riserva in caso di decesso dell’Assi-
Il Contraente, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del Contratto, può attivare l’opzione di decumulo, che pre- vede l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il
curato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti pagate e non dovute al Contraente.
disinvestimento di quote dei fondi abbinati al Contratto.
Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei premi investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali.
In caso di premi aggiuntivi, al fine di ricomprenderli nel capitale oggetto di decumulo, è necessario che il Con- traente attivi l’opzione una volta che tutti i premi aggiun- tivi che vuole includere nel capitale oggetto di decumulo siano stati investiti da almeno cinque anni. I premi che alla data di attivazione dell’opzione risulteranno investi- ti da meno di cinque anni non saranno ricompresi nel capitale oggetto di decumulo. Qualora fossero interve- xxxx dei riscatti parziali, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell’ammontare dei premi corrispondenti ai ri- scatti parziali secondo la logica FIFO (anche in caso di riscatti parziali effettuati successivamente all’attivazione dell’opzione di decumulo il capitale oggetto di decumulo sarà ridotto dell’ammontare dei premi corrispondenti al riscatto parziale).
Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del Contratto al momento dell’attivazione dell’opzione.
Il disinvestimento di quote, indipendentemente dal per-
Art. 13
Reset della protezione
Il Contraente che sia in un Percorso Opportunità ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset della protezione.
Tramite tale opzione il Contraente potrà richiedere la ri- duzione del livello del floor portandolo all’80% del contro- valore investito nella Componente esterna come risultan- te alla data di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.
L’operazione può determinare sia una riduzione del floor al di sotto del valore inizialmente fissato in applicazione dell’Art. 16.1, sia un ribilanciamento tra la sotto-compo- nente di performance e la sotto-componente di protezio- ne per effetto della strategia di protezione.
Art. 14
Cambio Percorso
Trascorsi trenta giorni dall’investimento del Premio Uni- co Iniziale, il Contraente può chiedere di modificare il percorso di investimento scelto. Il cambio percorso può
comportare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse.
Se il nuovo percorso è un Percorso Libero, il trasferimen- to delle quote potrà essere fatto a condizione che in cia- scun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 1.000 euro per fondo ad eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia effetua- to tra Percorso Guidato e Percorso Libero.
Se invece il nuovo percorso è un Percorso Opportunità, l’unica limitazione sussiste nel caso in cui il Contraen- te voglia modificare la selezione Case Terze. In questo caso il trasferimento delle quote potrà essere fatto a con- dizione che in ciascun fondo esterno di entrata apparte- nente alla selezione Case Terze il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 500 euro per fondo.
Nel caso in cui il nuovo percorso sia un Percorso Protet- to, il fondo interno associato a tale percorso dipenderà dalla data di sottoscrizione della polizza, così come det- tagliato nell’ Art 9.3.
Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferi- mento di quote (disinvestimento e contestuale investi- mento nel fondo o nei fondi collegati a percorso pre- scelto), la Compagnia provvede al trasferimento con le stesse modalità previste all’Articolo 15 “Trasferimento di quote tra fondi (Switch)”.
Art. 15
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
15.1 Switch volontario
Trascorsi trenta giorni dall’investimento del Premio Uni- co Iniziale, il Contraente può chiedere di trasferire ad al- tri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:
PERCORSI GUIDATI E PERCORSI LIBERI
• il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimen- to parziale in uscita), devono essere almeno pari a
1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
• in seguito all’operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si applicano ai percorsi guidati e a quelli liberi;
• in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fon- di esterni deve essere pari a 5.
PERCORSI OPPORTUNITÀ
• in caso di trasferimento parziale delle quote da un OICR della selezione Case Terze, il controvalore del- le quote residue su tale OICR, calcolato sulla base dell’ultimo valore quota noto, non deve risultare infe- riore a 500 euro per singolo fondo di uscita;
• la stima dell’importo da allocare in ciascun OICR della selezione Case Terze deve risultare non inferiore a 500 euro per singolo OICR di destinazione;
• il Contraente, nell’ambito della richiesta di switch se- leziona la situazione finale desiderata del suo porta- foglio, rispettando i limiti (per la componente interna: minimo 5.000 euro in ingresso e di residuo in uscita; per la “selezione Eurizon Capital”: fra il 70% e il 100% della componente esterna);
• l’operazione di switch che modifichi la composizione della selezione Case Terze della componente esterna (fondi esterni e/o relativi pesi) comporta l’uscita dal Percorso Opportunità Predefinito
• in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 20 (di cui massimo 8 della Sele- zione Case Terze).
Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l’ultimo noto al momento della ri- chiesta di trasferimento.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvesti- mento e contestuale investimento nel fondo o nei fon- di prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia, utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile altrimenti il primo valore quota dispo- nibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno la- vorativo successivo.
Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.
Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottrat- to al valore delle quote da trasferire la parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.
Si precisa che lo switch volontario non è applicabile al Per- corso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.
15.2 Switch automatico
La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più fondi in uscita a uno o più fondi in entrata a seguito dell’esercizio delle attività di gestione della Compagnia di cui Art. 16 “Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”: attività di aggiorna-
mento periodico dei fondi esterni; attività di aggiorna- mento dei Percorsi Guidati; attività di aggiornamento dei Percorsi Opportunità; attività di Salvaguardia; attività di Ribilanciamento.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvesti- mento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì (o il primo giorno lavorativo imme- diatamente successivo se non è lavorativo) in cui eser- cita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.
Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottrat- to al valore delle quote da trasferire la parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.
La Compagnia invia al Contraente una lettera contenen- te tutte le informazioni relative allo switch automatico descrivendo le motivazioni che hanno determinato la variazione.
Il Contraente successivamente allo switch automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.
La Compagnia trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo, trascorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione sopra indicata.
Il trasferimento avverrà seguendo le regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 15.2 “Switch automatico”.
Il Contraente non può mantenere quote nei fondi ester- ni che non fanno più parte dell’offerta, può in ogni caso richiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell’attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili (Articolo 15.1 “Switch volontario”).
16.2 Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi Guidati
Allo scopo di offrire dei Percorsi Guidati sempre ag- giornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all’anno, le com- ponenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo se ne- cessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione dei fondi che compongono tale componente esterna.
La Compagnia tramite un’operazione di switch automati- co (Articolo 15.2 “Switch automatico”) trasferisce le quo- te in modo tale da ricondurre l’investimento del Percorso Guidato corrente alla struttura del corrispondente Per- corso Guidato aggiornato.
SEZIONE III
Diritti, obblighi e comportamento delle parti
16.3 Attività di aggiornamento periodico dei Percorsi
Art. 16
Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia
Opportunità Predefiniti
Allo scopo di offrire dei Percorsi Opportunità Predefini- ti sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei merca-
ti finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte
L’attività di gestione dei fondi, così come articolata di se- guito, non si applica nel caso in cui il Contraente abbia deciso di investire nel Percorso Protetto.
16.1 Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni
La Compagnia si pone l’obiettivo di mantenere un’offerta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all’anno, la Compagnia provvede a revisionare le selezioni di fondi esterni (inserite nei Percorsi Liberi, Gui- dati o Opportunità) sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del Contratto, sospendere l’offerta dei fondi esterni sottoscritti dal Contraente sostituendoli con nuovi fondi.
Se il Contraente ha investito in uno dei fondi esterni og- getto di sostituzione, la Compagnia invierà una comuni- cazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova selezione, evidenziando la sostituzione che intende ope- rare e le motivazioni che hanno determinato la variazione.
all’anno, le componenti esterne dei tre Percorsi Oppor- tunità Predefiniti (sia la selezione Eurizon Capital sia la selezione Case Terze) sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione delle selezioni dei fondi esterni che compongono la componente esterna.
La Compagnia tramite un’operazione di switch automati- co (Articolo 15.2 “Switch automatico”) trasferisce le quo- te in modo tale da ricondurre l’investimento del Percorso Opportunità Predefinito corrente alla struttura del corri- spondente Percorso Opportunità Predefinito aggiornato.
16.4 Attività di salvaguardia
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse del Contraente a fronte di eventi esogeni, inerenti i fondi esterni collegati al Contratto.
Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una tem- poralità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:
• sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
• sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. rag- giunta capienza del fondo);
• operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
• variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gra- vanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alte- rare significativamente le caratteristiche dello stesso.
In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo ester- no interessato con un altro fondo (fondo esterno di de- stinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di de- stinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.
Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell’investimento del Premio Unico Iniziale, dei premi aggiuntivi o di trasferimento delle quote in entrata, la Compagnia, nell’esercizio dell’attività di Salvaguardia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anzi- ché al fondo originariamente scelto dal Contraente.
Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 15.2 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”.
La Compagnia invia al Contraente una lettera contenen- te tutte le informazioni relative allo switch automatico o all’investimento del Premio Unico Iniziale o Premio Ag- giuntivo motivando la sostituzione del fondo esterno ri- spetto a quello originariamente selezionato dal Contra- ente ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo ester- no.
Il Contraente successivamente può richiedere il trasferi- mento delle quote investite a seguito dell’attività di salva- guardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli dispo- nibili.
Qualora non fosse possibile identificare all’interno dell’of- ferta dei fondi esterni disponibili un fondo di destinazio- ne, la Compagnia effettuerà uno switch automatico su un fondo esterno monetario, in attesa di selezionare ed inserire all’interno dell’offerta un fondo avente le carat- teristiche adeguate. Complessivamente, l’attività di in- dividuazione del nuovo fondo, la sua sostituzione e la relativa comunicazione non potrà eccedere i trenta giorni solari dalla data di sospensione/chiusura del fondo inte- ressato dall’attività di salvaguardia.
16.5 Attività di ribilanciamento
Percorsi Guidati e Percorsi Liberi
Per i Percorsi Guidati o Percorsi Liberi, la Compagnia, una volta all’anno, svolge un’attività di ribilanciamento delle quote detenute dal Contraente nei diversi fondi. L’attività prevede che in caso di variazione della percen- tuale di investimento in fondi interni ed esterni, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate al Contratto, ci sia un trasferimento di quote
dai fondi esterni verso i fondi interni o viceversa. Il ribilan- ciamento sarà effettuato nei seguenti casi:
• la percentuale investita in fondi interni scenda al di sotto del 45% del valore della polizza;
• la percentuale investita in fondi esterni scenda al di sotto del 9% del valore della polizza.
La Compagnia riporterà la composizione dell’investimen- to in fondi interni e fondi esterni alla ripartizione indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della pro- posta o successivamente modificata per attività di cam- bio percorso (Art.14), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.15).
Le operazioni di corresponsione del Premio Aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscat- to parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote modificano la ripartizione dell’investimento indicata dal Contraente al momento della sottoscrizione della propo- sta o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L’attività di ribilan- ciamento riporta l’investimento all’ultima ripartizione re- gistrata.
ll trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 15 “Trasfe- rimento di quote tra fondi (switch)”.
Percorsi Opportunità
Per i Percorsi Opportunità, la Compagnia, una volta all’anno, svolge un’attività di ribilanciamento delle quote detenute dal Contraente nei diversi fondi. L’attività preve- de che in caso di variazione della percentuale di investi- mento in fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate alla selezione Eurizon Ca- pital, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni del- la selezione Case Terze verso i fondi esterni appartenen- ti alla selezione Eurizon Capital. Il ribilanciamento sarà effettuato nel caso in cui la percentuale investita nella selezione Eurizon Capital scenda al di sotto del 63% del valore della componente esterna.
La Compagnia riporterà la composizione dell’investimen- to fra la selezione Eurizon Capital e la selezione Case Terze alla ripartizione indicata dal Contraente al momen- to della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art.14), o tra- mite un trasferimento di quote tra fondi (Art.15).
Le operazioni di corresponsione di Premio Aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e ri- scatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote, modificano la ripartizione dell’investimento indica- ta dal Contraente al momento della sottoscrizione del- la proposta, o successivamente al momento di cambio percorso o di trasferimento di quote tra fondi. L’attività di ribilanciamento riporta l’investimento all’ultima ripartizio- ne registrata.
ll trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 15 “Trasfe- rimento di quote tra fondi (switch)”.
In tutti i casi di ribilanciamento sopra elencati il numero delle quote da trasferire è calcolato considerando l’ultimo valore delle quote disponibile nel mese di marzo.
Il ribilanciamento avviene il primo mercoledì del mese di aprile. Il disinvestimento delle quote ed il loro reinvesti- mento avvengono contestualmente.
Nel caso in cui per cause esogene e non riconducibili alla Compagnia non sia possibile procedere con il disin- vestimento da uno o più fondi esterni, la Compagnia può sospendere l’attività di ribilanciamento. Nel momento in cui verranno meno le cause che hanno determinato la sospensione, e sarà dunque possibile disinvestire, si procederà con il ribilanciamento.
La Compagnia invia al Contraente una lettera contenen- te le informazioni relative all’attività di ribilanciamento.
Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo la Compagnia non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.
Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di de- cumulo corrisposte, il valore complessivo delle quo- te attribuite al Contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.
17.2 Riscatto totale
La Compagnia s’impegna a pagare al Contraente una somma pari al valore totale delle quote attribuite al Con- tratto alla data di disinvestimento, determinato moltipli- cando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavo- rativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.
A tale valore viene sottratta l’eventuale parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.
Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al suc- cessivo Art. 27.3 “Costi di riscatto”.
17.3 Riscatto Parziale
Art. 17 Riscatto
Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:
• il valore totale delle quote residue sul Contratto è al-
17.1 Termini
Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del Con- tratto e a condizione che l’Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribuite al Contratto.
Il riscatto può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso l’Intermedia- rio, oppure
• inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), completa della documentazione necessaria (Art. 23) con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza il Contraente as- sume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
meno di 50.000 euro. Questa condizione si applica a tutti i percorsi;
Nei Percorsi Liberi
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.
Nei Percorsi Opportunità
• il valore residuo delle quote della componente interna deve essere almeno pari a 5.000 euro, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo;
• il Contraente sceglie liberamente quanto disinvestire dalla componente interna e da quella esterna. Il di- sinvestimento per la componente esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni;
• il riscatto parziale comporta un adeguamento del floor;
Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto.
Nei Percorsi Liberi si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.
Nei Percorsi Guidati, il Contraente indica l’importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzional- mente all’ultima ripartizione dell’investimento indicata dal Contraente cosi come definita all’Art. 16.5 “Attività di ribilanciamento”. Nel rispetto dei limiti sopra indicati, il Contraente può comunque indicare una diversa percen- tuale di disinvestimento dal fondo interno.
Nei Percorsi Liberi e nel Percorso Protetto, il Contraente indica i fondi (in caso di Percorsi Liberi) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni
si verifica prima che sia trascorso il termine sopra in- dicato per l’impugnazione;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare al Contraente;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differen- za tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
fondo. La Compagnia si impegna a pagare al Contraente
una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.
Nei Percorsi Guidati, nei Percorsi Liberi e nei Percorsi Opportunità sarà sottratta l’eventuale parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal Contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Costi indiretti”.
Agli importi sopra definiti saranno applicati i costi di cui al successivo Art. 27.3 “Costi di riscatto”.
Il Contratto rimane attivo per le quote non riscattate.
17.4 Eccezioni
Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
Art. 19
Variazioni contrattuali
La Compagnia può modificare unilateralmente le pre- senti Condizioni di Assicurazione, quindi anche il Rego- lamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:
1) necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Con- trollo successivi alla stipulazione del presente Con- tratto;
2) necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenu- ta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.
Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente.
Al di fuori dei casi sopra previsti e, salve le previsioni nor- mative o regolamentari che prevedono diversamente, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:
(i) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assi- curazione che siano oggettivamente migliorative o piú favorevoli per il Contraente (es. riduzione dei costi di riscatto);
(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assi-
Art. 18
Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contra- ente e dell’Assicurato
curazione peggiorative per il Contraente ogniqualvol- ta ricorra un giustifcato motivo.
Nel solo caso in cui la modifica proposta fosse peggiora-
tiva per il Contraente, allo stesso é riconosciuta la facoltà
Il Contraente e l’Assicurato devono comunicare alla Compagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni ine- satte o reticenti (che omettono informazioni che il Con- traente e l’Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni, la Compagnia ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il Contratto;
• di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al Contratto se l’evento
di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera raccomandata da inviare entro sessanta giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di variazione a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.
In caso di mancato esercizio da parte del Contraente del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione effettuata dalla Compagnia.
spondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale de- terminato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
22.2 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell’avente diritto; per questo è richie-
sta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN
Art. 20
Eventuale fusione o estinzione dei fondi in- terni
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termi- ni di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Con- traenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investi- mento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non compor- tano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di rife- rimento.
Art. 21 Nuovi fondi
La Compagnia può istituire nuovi fondi interni o introdur- re nuovi fondi esterni da collegare al presente Contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 5 “Attribuzione delle quote” e 15 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”. La Compagnia comunicherà ai Clien- ti l’istituzione di nuovi Fondi Interni e/o l’introduzione di nuovi Fondi Esterni, tramite sito internet della Compa- gnia, secondo le modalitá e i tempi previsti dalla norma- tiva di riferimento
Art. 22
Pagamenti della Compagnia e documenta- zione richiesta
22.1 Pagamenti
La Compagnia paga quanto dovuto entro trenta gior- ni dalla data di ricezione in Compagnia di tutti i docu- menti richiesti, secondo quanto specificato ai successi- vi paragrafi 22.2 e 22.3.
Decorso tale termine la Compagnia, qualora il ritarto di- penda da fatto alla stessa imputabile, é tenuta a corri-
e BIC unitamente ai dati dell’intestatario del conto cor- rente) su cui effettuare il pagamento.
I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati esclu- sivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Fi- nancial Institutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare al Con- traente eventuali variazioni in merito alla istituzione ban- caria ed alla relativa agenzia situata in Italia da essa in- caricata del pagamento delle prestazioni.
La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in “Paesi o territori a rischio”, cioè quelli che non fanno parte della “Prescribed Countries List” e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente –
S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi interna- zionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.
22.3 Documenti
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di paga- mento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite l’Intermediario o direttamente, i documenti necessari:
Revoca
Richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
Recesso
• richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica);
• dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il diritto irlandese, compilata e firmata in originale dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rap- presentante (se è persona giuridica).
Nell’ipotesi di esercizio del c.d. diritto di ripensamento per il caso di sottoscrizione della Proposta fuori sede:
• richiesta firmata dal Contraente con allegata una co- pia del Modulo di Proposta.
Decesso dell’Assicurato
AVVERTENZA: Si richiama l’attenzione del Con- traente sulle finalitá sottese alla richiesta della do- cumentazione riportata nel seguito. In particolare il Contraente é consapevole che la richiesta di ac- quisire dal Beneficiario l’atto notorio o la dichia- razione sostitutiva di atto di notorietá con firma autenticata e la copia autentica dei testatamenti (se presenti) risponde alla finalitá di consentire una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione assicurata.
• originale del certificato di morte dell’Assicurato o sua copia autentica con indicazione della data di nascita;
• dichiarazione di residenza ai fini fiscali secondo il di- ritto irlandese, compilata e firmata in originale da cia- scun Beneficiario;
• indirizzo completo di ciascun beneficiario comprensi- vo di ogni dato di contatto utile in presenza di Cate- goria Particolari di dati personali (quali per esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute o relativi a in- capacità o infermità fisiche/psichiche connesse a stati giuridici come l’interdizione, l’inabilitazione o l’ammi- nistrazione di sostegno) sottoscrizione da parte dei Beneficiari, a cui tali dati personali si riferiscono, dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati personali disponibile sul sito internet della Compa- gnia nella sezione “Utile per te”;
• il modulo per l’identifcazione e l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato con i dati del Benefciario e sottoscritto;
• il modulo di autocertifcazione di conformitá fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il succes- sivo articolo 36) compilato con i dati del Benefciario e sottoscritto;
• originale o copia autentica del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con cui si auto- rizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curato- re / Amministratore di sostegno, alla riscossione del capitale destinato a Benefciari minorenni o incapaci, nonché l’indicazione delle modalitá per il reimpiego di tale capitale e l’esonero della Compagnia da ogni responsabilitá.
Se il pagamento fa riferimento ad un’indicazione ge- nerica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’Assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
- per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assi- curato sia deceduto senza lasciare testamento;
- quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di
parentela con l’assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.
2. qualora l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
- quali siano gli eredi testamentari o in loro assenza, gli eredi legittimi ed eventuali legatari, la data di nascita, il grado di parentela con il Contraente e la capacità di agire di ciascuno di essi;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione al fine di verificare even- tuali revoche o modifiche del beneficiario.
Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabiile, si distingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’Assicurato sia deceduto senza lasciare di- sposizioni testamentarie si richiede la seguente docu- mentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicura- to sia deceduto lasciando uno o più testamenti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i;
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione al fine di verificare even- tuali revoche o modifiche del beneficiario.
Riscatto totale e parziale
• richiesta firmata dal Contraente (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giu- ridica), utilizzando eventualmente l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• dichiarazione di residenza a fini fiscali secondo il dirit- to irlandese, compilata e firmata in originale dal Con- traente (se è persona fisica) o dal suo legale rappre- sentante (se è persona giuridica);
• autocertificazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
• una visura camerale vecchia non più di sei mesi se il Contraente è persona giuridica;
• una copia dello statuto se il Contraente è un’associa- zione o un ente religioso;
• il modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio compilato con i dati del Contraente e sottoscritto;
• il modulo di autocertificazione di conformità fiscale ai fini FATCA/CRS/DAC2 (si veda al riguardo il succes-
0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0
Xxxxxxx
oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
sivo articolo 36) compilato con i dati del Contraente e
sottoscritto.
Pegno
Art. 23
Variazione della domiciliazione postale e bancaria del Contraente
In caso di pegno, qualsiasi operazione che pregiudichi
le garanzie prestate (per esempio il Riscatto totale o il Riscatto parziale) richiede l’assenzo scritto del creditore titolare del pegno.
Ulteriori documenti necessari
Per ogni pagamento della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari o aventi diritto alla prestazione. Per tutti i pagamenti della Compagnia, escluso il caso di deces- so dell’Assicuratoè richiesta inoltre copia del documento d’identità del Contraente in corso di validitá; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d’identità del procuratore; analogamente, se il Contraente è persona giuridica, è richiesta la copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale. In caso di deces-
In corso di Contratto, il Contraente può variare l’indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al Contratto.
Il Contraente può anche variare il conto corrente di accre- dito delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla pre- stazione stessa. L’originale della richiesta di variazione, firmato dal Contraente, deve essere inviato in Compagnia allegando una copia di un documento valido di identifica- zione del Contraente e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente. La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni la- vorativi dal ricevimento della richiesta completa.
so, è richiesta la copia del documento d’identità del denun-
ciante e di tutti i Beneficiari in corso di validitá; in presenza di procura, è richiesta la copia del documento d’identità del
Art. 24
Cessione del Contratto
procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona
xxxxxxxxx, è richiesta la copia del documento d’identità e del codice fiscale del rappresentante legale.
Richieste motivate di altri documenti
La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documen- tazione, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risultasse necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo sco- po di adempiere a specifiche disposizioni di legge.
22.4 Gestione dei documenti
Al fine di ridurre gli oneri a carico della clientela, la Com- pagnia e l’Intermediario adottano una gestione della do- cumentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di sottoscrizione del Contratto o di liquidazione, documen- tazione non necessaria o di cui giá dispongono, aven- dola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validitá.
22.5 Modalità di invio della documentazione
La documentazione richiesta deve essere inoltrata:
• tramite l’Intermediario oppure
• inviando richiesta scritta con lettera raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 1st Floor, International House
24.1 Facoltà del Contraente
Il Contraente ha la facolta di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi il presente Contratto.
24.2 Efficacia
La cessione del Contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull’originale del Contratto o una sua appendice.
24.3 Modalità di richiesta della cessione
La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente ceden- te e dal contraente cessionario, deve essere inoltrata alla Compagnia con l’indicazione dei dati anagrafici e di residen- za del contraente cessionario. Alla richiesta devono essere inoltre allegati copia di un documento di identità in corso di validità, sia del contraente cedente sia di quello subentrante. Inoltre la Compagnia dovrà ricevere l’attestazione di iden- tificazione e adeguata verifica del contraente subentran- te ai fini antiriciclaggio. L’attestazione di identificazione e adeguata verifica può essere rilasciata attraverso apposi- to modulo in uso presso una delle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo oppure presso altro intermediario finanziario, banca o ente creditizio tenutario di un rapporto continua- tivo (bancario/finanziario) in essere con il contraente su- bentrante e dovrà riportare il timbro della filiale del Gruppo
Intesa Sanpaolo o dell’intermediario finanziario, banca o ente creditizio e la firma dell’addetto che abbia provvedu- to ad adempiere gli obblighi di identificazione e adeguata verifica in presenza del contraente subentrante mede- simo. Tale modulistica dovrà essere obbligatoriamente trasmessa da parte dell’intermediario che ha effettuato l’identificazione, o tramite PEC certificata all’indirizzo doc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx o tramite raccomandata a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Art. 25
Pegno e vincolo
25.1 Facoltà del Contraente
Il Contraente ha la facolta di dare in pegno o comun- que vincolare il credito derivante da presente Contratto a condizione che l’ente pignoratizio e/o vincolatario non coincida con l’intermediario che ha collocato il presente Contratto, in conformità alla normativa in materia di con- flitto di interessi.
La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le ec- cezioni che le spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente Contratto (art. 2805 Codice Civile).
25.2 Efficacia
Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Contraente, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.
25.3 Assenso scritto
In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o dell’ente vincolatario.
Art. 26 Prescrizione
I diritti derivanti dal Contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Art. 2952 del Codice Civile). In questo la Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti ai Contraenti e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
SEZIONE IV
Costi
Art. 27 Costi
27.1 Costi diretti Spese di emissione Non previste.
Costi di caricamento
Non previsti.
Costi delle garanzie previste dal Contratto
Non previsti.
Costi di cambio percorso
Non previsti.
Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Non previsti.
Costi di riscatto
Si rinvia all’Art. 27.3
27.2 Costi indiretti
Costi di gestione
Una commissione annua di gestione definita sulla base del profilo di rischio sottostante ciascun percorso è:
• applicata proporzionalmente ogni settimana sul patri- monio netto del fondo per i Fondi Interni;
• calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per la parte del capitale investita nei Fondi Esterni;
La commissione comprende i costi delle attività del- la Compagnia descritte all’Art 11, i costi di attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di amministrazione del fondo, i costi per la copertura assicurativa caso morte.
Percorsi | Commissione annua di gestione |
Percorso Guidato Base | 1,65% |
Percorso Guidato Standard | 1,85% |
Percorso Guidato Plus | 2,10% |
Percorso Libero Base | 1,65% |
Percorso Libero Standard | 1,85% |
Percorso Libero Plus | 2,10% |
Percorso Protetto | 1,90% |
Percorso Opportunità Base | 1,65% |
Percorso Opportunità Standard | 1,85% |
Percorso Opportunità Plus | 2,10% |
In caso di decesso dell’Assicurato, Cambio Percorso, Trasferimento di quote tra fondi (switch), Riscatto tota- le e parziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione della Compagnia (Art. 11) laddove queste comportino un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene trattenuto dall’importo da liquidare/trasferire l’eventua- le quota parte della commissione annua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora prelevata.
Costo della Protezione Individuale
Tale costo è applicato mensilmente sul controvalore della componente esterna dei Percorsi Opportunità e dipende alla Volatilità della componente Esterna risul- tante. In particolare:
• se la volatilità calcolata per la componente esterna è inferiore a 5%, il costo della protezione sarà pari a 0,35%;
• se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 5% ma inferiore a 9%, il costo della prote- zione sarà pari a 0,40%;
• se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,55%
La Compagnia comunicherà al Contraente il costo effet- tivo della protezione in occasione dell’invio della Lettera di conferma polizza o di conferma di attivazione della protezione stessa a seguito di cambio percorso o swi- tch.
Costi dei fondi sottostanti i Fondi Interni
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:
Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR | 0% |
Costo di gestione annua gravante sugli OICR Comparti Monomanager | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti Multimanager | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICR | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto de- gli OICR possono variare durante la vita del Contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa il Contraente di
eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Il Contraente ha trenta giorni di tempo per chiedere il tra- sferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l’applicazione di costi aggiuntivi e/o costi di riscatto.
Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni
Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo:
Fondo interno | Commissione di incentivo (o performance) |
Exclusive Base Exclusive Standard Exclusive Plus | 15% dell’eventuale extra-rendimento |
Exclusive Protetto Exclusive Protetto 2017 | Non prevista |
In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l’extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell’ultima data di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l’High Water Mark (HWM) del rendimento del parame- tro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l’u- nità. L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quota- zione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo del suddetto extra-rendimento varia in funzione del fondo, come rap- presentato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Exclusive Base | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno |
Exclusive Standard | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno |
Exclusive Plus | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno |
Per tutti i fondi con commissione di incentivo, il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’extra-rendi- mento maturato rispetto all’ultima data di valorizzazione del mese di Gennaio dell’anno precedente.
L’aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto vie- ne applicata al minor ammontare tra:
• il valore complessivo medio del patrimonio del fondo
rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizzazione del mese di Gennaio dell’anno prece- dente e la data di valorizzazione,
• e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.
L’importo della commissione di performance è prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite mas- simo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
Costi sostenuti per l’acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance)
Per le modalità di applicazione delle commissioni di in- centivo si rinvia ai Regolamenti delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.
La Compagnia riconoscerà al Contraente le eventua- li utilità derivanti da retrocessione delle commissioni di gestione gravanti sui fondi esterni. Tali utilità saranno ri- conosciute tramite aumento del numero delle quote as- sociate al Contratto.
Costo per la copertura caso morte
Una quota pari allo 0,18% del patrimonio del fondo, pa- gata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.
Altri costi
Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.
27.3 Costi di riscatto
Nella seguente tabella sono riportati i costi d’uscita dal Contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni premio:
Anni interamente trascorsi | Costi di riscatto |
Meno di un anno (*) | 2,50% |
1 anno | 2,00% |
2 anni | 1,50% |
3 anni | 1,00% |
4 anni | 0,50% |
5 anni o più | 0,00% |
(*) La percentuale si applica solo ai premi aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall’inizio del Contratto.
Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall’applica- zione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.
L’applicazione di tali costi all’ammontare che si intende riscattare se- gue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei premi pagati avverrà a partire dai primi investi- menti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.
SEZIONE V
Miscellanea
Art. 28
Conflitto di interessi
Intesa Sanpaolo Life dac è una impresa di assicurazioni ir- landese controllata da Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., capo- gruppo del Gruppo assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, che é a suo volta parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Life ha stipulato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto. Per quanto riguarda il Contratto ExclusiveInsurance, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:
• Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei fondi interni;
• Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per gli accordi di prote- zione di cui agli articoli 8.3 e 10;
• Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. quale possibile contro- parte di strumenti finanziari eventualmente utilizzati nei fondi interni*.
La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nasco- no da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, si impegna ad ottenere il miglior risultato pos- sibile attraverso un’equa distribuzione dei propri prodotti indipendentemente da tale conflitto.
La Compagnia assegna totalmente ai Contraenti gli even- tuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.
Art. 29
Turbativa dei mercati ed esclusione respon- sabilità della Compagnia
La Compagnia non è chiamata a rispondere degli even- tuali danni cagionati al Contraente a seguito di manca- ta valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle prestazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipendenti o non controllabili dalla Compagnia stessa.
Art. 30 Prestito
Non è prevista l’erogazione di prestiti sulla polizza da par- te di Intesa Sanpaolo Life dac.
Art. 31
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al
* A partire dal 20/07/2020 la controparte Banca Imi verrà fusa con Intesa Sanpaolo S.p.A.
Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, fermi i limiti e le condizioni espres- samente previsti dalla legge (Articolo 1923 del Codice Civile).
to dal Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Amendment) Xxx 0000 (“Legge Antiriciclag- gio Irlandese”), che ha recepito in Irlanda la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’
criminose e di finanziamento del terrorismo (“Quarta Di-
Art. 32 Imposte
rettiva Comunitaria in materia di Antiriciclaggio”).
Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad adempiere agli ob-
Le somme liquidate in dipendenza del presente contratto di assicurazione sono soggette a tassazione nella misura e nei limiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento della prestazione.
La Compagnia agisce come sostituto di imposta relativa- mente all’imposta sui redditi.
Riscatto e recesso
In tali ipotesi con riferimento al regime fiscale applicabi- le alle persone fisiche, la Compagnia trattiene e versa le eventuali imposte sostitutive delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26-ter, comma 3,
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicando le aliquote nella misura di volta in volta previste dalla legge e deter- minando la base imponibile tenendo conto anche della quota derivante dall’investimento del capitale sottostante in titoli di Stato e titoli ad essi equiparati, sulla parte delle prestazioni che costituiscono reddito da capitale.
Non sarà applicato alcun prelievo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali la legge non pre- vede l’applicazione di ritenute.
Sinistro/Decesso dell’Assicurato
In tale circostanze, con riferimento al regime fiscale ap- plicabile alle persone fisiche, la prestazione pagata è soggetta a tassazione ai sensi dell’art. 26-ter, comma 3, sopra richiamato ad eccezione della quota riferibile alla copertura del rischio demografico la quale è esente da imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’Art. 34 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601. In ogni caso le somme liquidate ai Beneficiari sono esenti da imposta di successione.
blighi di adeguata verifica della clientela ai sensi della Legge Antiriciclaggio Irlandese, nonchè, laddove appli- cabile, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione in Italia della Quarta Direttiva Comunita- ria in materia di Antiriciclaggio, attraverso l’acquisizione, anche tramite l’intermediario, dei dati identificativi del Contraente, del Beneficiario ovvero dell’esecutore quan- do il Contraente o il Beneficiario siano un soggetto di- verso da una persona fisica, nonchè del titolare effettivo del Contraente sulla base dei dati identificativi da questi forniti, oltre alle informazioni riguardanti la provenienza dei fondi del Contraente.
Intesa Sanpaolo Life dac si astiene dall’instaurare il rapporto assicurativo qualora si trovi nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela sopra specificata.
Tutti i dettagli relativi ai requisiti di identificazione ed i documenti richiesti per la verifica dell’identità della clien- tela sono indicati nel Modulo di Proposta.
Intesa Sanpaolo Life dac non eseguirà pagamenti in Pa- esi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei Paesi dell’Unione Europea e privi di efficaci sistemi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio di dena- ro e del finanziamento del terrorismo, nonchè in Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe ema- nate dall’Unione e/o dalle Nazioni Unite e/o Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.
La Compagnia applica l’imposta di bollo sulle comunica-
zioni periodiche alla clientela di cui all’art. 13-ter, comma 2, della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,
Art. 34
FATCA/CRS/DAC2 e DAC/6
n. 642 e la preleva al momento del pagamento corrispo-
sto a titolo di recesso, (escluso il c.d. diritto di ripensa- mento), riscatto o sinistro.
34.1 In applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambi automatici di informazioni finanziarie a fni fiscali, previsti dall’Accordo
Intergovernativo sottoscritto tra Irlanda e Stati Uniti d’A-
Art. 33
Normativa Antiriciclaggio e contrasto del fi- nanziamento al terrorismo
merica in data 21 Dicembre 2012 aderenti alla norma- tiva relativa al Foreign Account Tax Compliant Act (FA- TCA) e da Accordi tra l’Irlanda e gli Stati esteri aderenti
alla normativa relativa al Common Reporting Standard
Intesa Sanpaolo Life dac è tenuta ad applicare misure finalizzate a prevenire il riciclaggio e il finanziamento di attività terroristiche in forza della normativa in materia applicabile contenuta nel Criminal Justice (Money Laun- xxxxxx and Terrorist Financing) Act, 2010, come modifica-
(CRS) e la Direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (Dac2), la Compagnia è tenuta a identifcare e segnalare all’Au- torità fiscale Irlandese (Revenue Commissioners), che a propria volta provvederà a segnalare alle Autorità fi- scali locali, i soggetti fiscalmente residenti negli Stati
Uniti e in ogni Paese aderente al CRS/DAC2 che siano titolari di rapporti assicurativi intercorrenti con la Com- pagnia, ivi inclusi i beneficiari e/o comunque gli aventi diritto alle prestazioni derivanti dal Contratto.
34.2 In applicazione delle norme irlandesi di attuazione della Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 mag- gio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai mec- canismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, la Compagnia, qualora ne sussistano le condizioni, potreb- be essere tenuta a identificare e segnalare all’Autoritá fiscale Irlandese (Revenue Commissioners) i soggetti e l’operativitá collegata al Contratto.
Intesa Sanpaolo Life dac Ufficio Legale
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0
Xxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di pro- cedibilità della causa civile.
38.2 È stato istituito, presso la CONSOB, l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che
ha adottato anche il regolamento dell’Arbitro. L’accesso
Art. 35
Norme di riferimento
all’Arbitro è del tutto gratuito per il Contraente. Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie
(fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra il Con-
Per tutto ció che non é espressamente regolato dal Con- tratto, valgono le norme della Legge italiana di volta in volta applicabili.
traente e l’intermediario collocatore del Prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.
Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni
sulle modalità di svolgimento della procedura consultare
Art. 36 Reclami
il sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx
38.3 Per questioni inerenti liti transfrontaliere è pos-
sibile presentare reclamo all’IVASS che provvede a
Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e sul sito internet della Compagnia.
Per ottenere maggiorni informazioni su tale procedu-
Art. 37
Legge applicabile e Foro Competente
ra è possibile collegarsi al seguente indirizzo internet:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/ info/business-economy-euro/
banking-and-finance/consumer-finance-and-pay-
Il foro competente esclusivo per le controversie relati- ve al presente Contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente, dell’Assicurato, del Beneficiario o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal Contratto.
ments/consumer-financial-services/financial-dispu- te resolution-network-fin-net_it.
38.4 Per la risoluzione extragiudiziale delle contro- versie tra un consumatore residente nell’Unione Europea e Intesa Sanpaolo Life dac relative a po-
lizze acquistate sul sito internet di Intesa Sanpaolo
Art. 38
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
S.p.A., è disponibile la piattaforma web “Risoluzione online delle controversie” istituita dalla Commissione Europea con il Regolamento UE n. 524/2013 accessibile
all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/.
38.1 Tutte le controversie relative al presente Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tenta- tivo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da effettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Con- traente o dei soggetti che intendano far valere diritti de- rivanti dal Contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
La piattaforma mette a disposizione l’elenco degli Or- ganismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra cui è possibile, di comune accordo, individuare l’Or- ganismo a cui demandare la risoluzione della contro- versia. L’indirizzo di posta elettronica della Compagnia è xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Allegato 1
Regolamento dei Fondi Interni Exclusive
1. Costituzione e denominazione del fondo interno
Come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rende disponibili i fondi:
• Exclusive Base
• Exclusive Standard
• Exclusive Plus
I fondi sono costituiti da un insieme di attività finanziarie in cui vengono investiti i premi pagati dai Contraenti che sottoscrivono un contratto di assicurazione sulla vita a cui sono collegati i fondi stessi.
Ogni fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.
Il valore del patrimonio di ogni fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.
2. Partecipanti ai fondi interni
Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto, possono investire nei fondi, esclusivamente i Contraenti che hanno sotto- scritto un contratto di assicurazione sulla vita di Xxxxxx Xxxxxxxx Life dac, a cui sono collegati i suddetti fondi interni.
3. Obiettivo del fondi interni
Fondi Exclusive Base, Exclusive Standard, Exclusive Plus
I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard e Exclusive Plus hanno l’obiettivo di realizzare una crescita dei valori investiti nel rispetto del profilo di rischio del fondo, mediante una gestione flessibile e diversificata degli investimenti. Considerando la tipologia di investimento dei fondi, non è possibile individuare un benchmark che rappresenti la poli- tica di investimento dei fondi stessi; come misura di rischio alternativa si utilizza, invece, la volatilità annua massima, pari a:
• Exclusive Base: 5%
• Exclusive Standard: 10%
• Exclusive Plus: 15%
La volatilità è un indicatore del grado di rischio del fondo interno ed esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.
Il grado di rischio dei fondi è:
• Exclusive Base: medio
• Exclusive Standard: medio alto
• Exclusive Plus: alto
4. Caratteristiche dei fondi interni
La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A., con sede in Xxxxxx xx xx Xxxxxxx, 0 Xxxxx- xxxxx, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.
I fondi interni investono in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita. Unica eccezione è che i fondi possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamen- tati conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.
La Compagnia rispetta inoltre i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sottoposta ai fini di vigilanza.
Le attività finanziarie in cui investe ciascun fondo sono selezionate sulla base di analisi qualitative (es. stile di gestio-
ne, valutazione del processo di investimento, ecc) e quantitative (es. analisi della redditività corretta per il rischio).
Ogni fondo può investire in fondi comuni di investimento che rispettano le disposizioni previste dalla Direttiva 85/611/ CEE e successive modifiche e integrazioni (Direttiva 88/220/CEE, Direttiva 2001/107/CE, Direttiva 2001/108/CE e Direttiva 2009/65/CE)
Ciascun fondo investe in modo dinamico in OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sot- toposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) gestiti o promossi dal Gruppo Intesa Sanpaolo a cui il Gestore Eurizon Capital SA appartiene (Monomanager).
Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR emessi da gestori non ap- partenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager).
Fondo interno | Percentuale massima investimento in OICR Multimanager |
Exclusive Base | 35% |
Exclusive Standard | 40% |
Exclusive Plus | 50% |
5. Criteri d’investimento dei fondi interni
Ogni fondo è caratterizzato dalla propria politica di investimento.*
Fondi Exclusive Base, Exclusive Standard, Exclusive Plus Fondo Exclusive Base
Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.
In ogni caso le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso fino ad un massimo pari al 50% del valore del fondo interno.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.
Fondo Exclusive Standard
Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.
In ogni caso le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso fino ad un massimo pari al 75% del valore del fondo interno.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.
Fondo Exclusive Plus
Data la sua natura flessibile, il fondo interno può investire in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari.
* Per facilitare la comprensione della politica di investimento dei fondi si riporta qui sotto una tabella che riassume il peso percentuale degli investimenti del fondo:
Misura Percentuale di riferimento degli investimenti dei fondi interni
Principale Superiore al 70%
Prevalente Compreso tra il 50% e il 70% Siginificativo Compreso tra il 30% e il 50% Contenuto Compreso tra il 10% e il 30% Residuale Inferiore al 10%
In ogni caso le componenti: azionaria, obbligazionaria paesi emergenti e obbligazionaria High Yield (OICR monetari od obbligazionari aventi un profilo di rischio maggiore e una qualità creditizia dei titoli sottostanti più bassa) possono variare nel complesso fino ad un massimo pari al 100% del valore del fondo interno.
Possono inoltre essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessibili o con obiettivo Total Return.
Caratteristiche valide per ciascun suddetto fondo interno
Gli strumenti in cui ciascun fondo interno investe sono denominati principalmente in euro, dollaro statunitense, ster- xxxx xxxxxxx e yen giapponese.
Aree geografiche/ mercati di riferimento: globale
Categorie di emittenti: per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia dell’area Euro che internazionale.
Strumenti derivati
Il fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e per ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni a leva.
I fondi possono investire in depositi bancari.
6. Costi indiretti addebitati ai fondi interni Costi di gestione
Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto del fondo e comprende i costi di:
• attuazione della politica di investimento;
• amministrazione del fondo;
• pubblicazione sui quotidiani del valore della quota.
Di seguito sono indicate le commissioni specifiche per ciascuno dei fondi:
Fondo interno | Commissione annua di gestione |
Exclusive Base | 1,65% |
Exclusive Standard | 1,85% |
Exclusive Plus | 2,10% |
Costi degli OICR sottostanti
Qui di seguito i costi degli OICR in cui investono i fondi interni:
Oneri di sottoscrizione e rimborso quote di OICR | 0% |
Costo di gestione annua gravante sugli OICR | |
Comparti Monomanager | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti Multimanager | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICR | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.
La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Entro trenta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni, il Contraente può chiedere il trasferimento gra- tuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l’applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.
Commissione di incentivo (o di performance)
Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la commissione di incentivo e il relativo importo:
Fondo interno | Commissione di incentivo (o di performance) |
Exclusive Base | 15% dell’eventuale extra-rendimento del fondo (over-performance) |
Exclusive Standard | |
Exclusive Plus |
In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l’extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell’ultima dat’a di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l’High Water Mark (HWM) del rendimento del parametro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l’unità. L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quotazione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo delle commissioni di performance varia in funzione del fondo, come rap- presentato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Exclusive Base | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno |
Exclusive Standard | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno |
Exclusive Plus | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno |
Per tutti i fondi
Il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’extra-rendimento maturato rispetto all’ultima data di valorizzazio-
ne del mese di Gennaio dell’anno precedente.
L’aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto viene applicata al minor ammontare tra:
• il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valo- rizzazione del mese di Gennaio dell’anno precedente e la data di valorizzazione,
• e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.
L’importo della commissione di performance viene prelevato dal fondo annualmente.
È previsto inoltre un limite massimo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
Altri costi
Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie sottostanti.
7. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione
Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo:
• gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili.
• gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo.
• gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tec- niche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite.
• le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in mancanza di questo, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione.
• la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno.
Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patrimonio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data.
In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.
Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.
Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente sul sito della Compagnia:
Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.
8. Modifiche ai fondi interni
Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento dei fondi interni” e 6 “ Costi indiretti addebitati ai fondi interni”.
La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto.
9. Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Regolamento dei Fondi Interni
Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017
1. Costituzione e denominazione del fondo interno
Come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia rende disponibile i fondi protetti:
• Exclusive Protetto, per i Clienti che hanno sottoscritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017
• Exclusive Protetto 2017, per i Clienti che hanno sottoscritto la polizza dal 20/05/2017 in poi.
I fondi sono costituiti da un insieme di attività finanziarie in cui vengono investiti i premi pagati dai Contraenti che sottoscrivono un contratto di assicurazione sulla vita a cui sono collegati i fondi stessi.
Ogni fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Compagnia.
Il valore del patrimonio di ogni fondo è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.
2. Partecipanti ai fondi interni
Nel rispetto dei limiti previsti dal contratto, possono investire nei fondi, esclusivamente i Contraenti che hanno sotto- scritto un contratto di assicurazione sulla vita di Intesa Sanpaolo Life dac, a cui sono collegati i suddetti fondi interni.
3. Obiettivo dei fondi interni
L’obiettivo della gestione dei Fondi protetti è accrescere il valore della quota e proteggere, in ogni giorno di valorizza- zione delle quote, l’80% del valore di riferimento (in seguito: valore protetto). Il valore di riferimento è rappresentato dal più alto valore della quota del fondo fatto registrare a partire dalla data di inizio dell’offerta di ciascun fondo. La data di inizio dell’offerta è:
• Exclusive Protetto: 30/01/2016
• Exclusive Protetto 2017: 20/05/2017
La strategia di investimento, sottoposta a controllo di volatilità, è caratterizzata da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento.
L’indicatore sintetico di rischio è:
• Exclusive Protetto: 3 di 7
• Exclusive Protetto 2017: 3 di 7
La protezione si realizza attraverso una gestione dinamica che modifica la quota investita in una Componente di Per- formance (principalmente costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari) e quella investita in una Componente di Protezione (costituita da OICR monetari o strumenti di mercato monetario) in funzione della differenza tra valore unitario della quota del fondo Exclusive Protetto ed il valore protetto della stessa quota.
La Compagnia ha inoltre stipulato con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato contratto che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente. In caso di insolvenza del soggetto che presta la protezione finanziaria (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.), il rischio di perdita sul capitale investito è a carico del Contraente. Si evidenzia quindi che tale protezione finanziaria non è garantita dalla Compagnia.
4. Caratteristiche del fondi interni
La Compagnia ha affidato la gestione dei fondi a Eurizon Capital S.A., con sede in Xxxxxx xx xx Xxxxxxx, 0 Xxxxx- xxxxx, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac.
Intesa Sanpaolo Life è comunque l’unica responsabile dell’attività di gestione del fondo.
I fondi interni investono in attività finanziarie ammesse dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Unica eccezione è che i fondi possono investire in strumenti finanziari derivati non negoziati sui mercati regolamen- tati conclusi con controparti aventi un rating inferiore rispetto a quanto previsto dalla stessa normativa. In questo caso saranno poste in essere azioni alternative di mitigazione del rischio basate su strumenti di mercato e prassi contrattuali consolidate.
La Compagnia rispetta inoltre i limiti previsti dalla normativa irlandese cui è sottoposta ai fini di vigilanza.
Ogni fondo può investire in fondi comuni di investimento che rispettano le disposizioni previste dalla Direttiva 85/611/ CEE e successive modifiche e integrazioni (Direttiva 88/220/CEE, Direttiva 2001/107/CE, Direttiva 2001/108/CE e Direttiva 2009/65/CE)
Gli OICR armonizzati (ossia fondi comuni e SICAV che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per con- tenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) in cui investono i fondi sono gestiti o promossi da Eurizon Capital SA società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Monomanager).
Il Gestore diversifica l’investimento anche grazie a una selezione attiva dei migliori OICR emessi da gestori non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (OICR Multimanager). La percentuale massima di investimento in OICR Multimanager è pari al 70%.
5. Criteri d’investimento dei fondi interni
Lo stile di gestione è flessibile. l fondi interni investono nella Componente di Protezione costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e strumenti del mercato monetario oltre che nella Componente di Performance costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (del Gruppo e non).
La strategia di gestione finanziaria descritta nel paragrafo “Modalità di gestione adottata” modificherà dinamicamen- te, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e la quota investita nella Componente di Protezione affinchè il valore corrente unitario della quota di ciascun fondo interno non risulti mai inferiore al valore protetto.
Ciascuna delle due Componenti può rappresentare una quota residuale del fondo stesso oppure arrivare a costituire la totalità del valore del fondo.
Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione di- namica investendo nella Componente di Performance, la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al perseguimento della protezione e l’intero patrimonio del fondo interno sarà allocato nella Componente di Protezione. Questo accade quando la distanza (in percentuale del valore unitario della quota) tra 1) il valore unitario della quota stessa e 2) il valore unitario protetto è inferiore a 0,75%.
In questo caso il valore delle quote investite nel fondo verrà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno, risultano investiti nella Componente di Protezione. Il disinvestimento delle quote dal fondo protetto ed il contestuale investimento nel Per- corso Guidato Base, avverrà sulla base dei rispettivi valori di quota del primo mercoledì successivo a tale periodo (per ulteriori dettagli vedi Art. 9 “Percorsi di investimento” delle Condizioni di Assicurazione, paragrafo “Percorso Protetto”).
A copertura dei rischi finanziari di natura sistematica, la Compagnia ha sottoscritto con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e separato contratto che consente alla Compa- gnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrattualmente. In caso di insolvenza del soggetto che presta la garanzia (Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) il rischio di perdita sul capitale investito è a carico del Contraente. Si evidenzia quindi che tale protezione finanziaria non è garantita dalla Compagnia. Gli strumenti in cui investe il fondo sono denominati pricipalmente in euro, dollaro statunitense, sterlina inglese e yen giapponese.
I fondi possono investire in depositi bancari.
Aree geografiche/ mercati di riferimento: globale
Categorie di emittenti: per la parte obbligazionaria gli emittenti degli attivi sono principalmente enti governativi (titoli di stato), societari (titoli corporate) e organismi sovranazionali come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli
Investimenti (titoli Supranational/Agency). Per la parte azionaria sono invece società ad elevata capitalizzazione, le cui azioni sono facilmente liquidabili, sia dell’area Euro che internazionale.
Durata:
• il fondo Exclusive Protetto è stato istituito il 30/01/2016 e non ha una scadenza prefissata
• il fondo Exclusive Protetto 2017 è stato istituito il 20/05/2017 e non ha una scadenza prefissata
EXCLUSIVE PROTETTO
Modalità di gestione adottata: la gestione del fondo prevede l’utilizzo di modelli di protezione del capitale (TIPP), strategie di asset allocation quantitative (TAA) e Controllo del Rischio e strategie discrezionali di selezione dei fondi.
La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire è costituita dalle seguenti componenti:
1. Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti di mercato monetario;
2. Componente di Performance: costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata attraverso l’utilizzo di metodi quantitativi (TAA).
La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie come descritto nelle fasi seguenti:
Fase 1 - Fund Selection: la selezione, attraverso analisi discrezionali, è volta ad individuare gli OICR azionari, obbli- gazionari, flessibili, total return e monetari con elevata qualità di gestione, tra i principali asset manager internazio- nali. Ha inoltre l’obiettivo di garantire una diversificazione per stile di gestione ed un’esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
Fase 2 - Tactical Asset Allocation (TAA): mensilmente (o più frequentemente nel caso in cui i mercati lo richiedano) e sulla base di un modello quantitativo che analizza variabili macroeconomiche, finanziarie e di momentum, viene determinata l’asset allocation tattica, definendo il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità target (vedi fase 3) ed il livello di protezione (vedi fase 4);
Fase 3 - Target Volatility Control: sugli attivi definiti nelle fasi precedenti, con cadenza giornaliera, si applica una strategia di controllo della volatilità, che dovrà risultare non superiore al 10%;
Fase 4 - Time Invariant Portfolio Protection (TIPP): questa strategia modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e nella Componente di Protezione in funzione della differenza tra il valore unitario della quota e il valore protetto. Al diminuire della differenza citata, la strategia di gestione TIPP sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investimento in OICR monetari (Componente di Protezione). Vice- versa, la strategia di gestione sarà indirizzata maggiormente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (Componente di Performance).
EXCLUSIVE PROTETTO 2017
Modalità di gestione adottata: la gestione del fondo prevede l’utilizzo di modelli di protezione del capitale (TIPP), strategie di gestione azionarie flessibili (SHYP - Sustainable High Yield Portfolio) e Controllo del Rischio e strategie discrezionali di selezione dei fondi.
La struttura sulla quale le strategie di gestione finanziaria andranno ad agire è costituita dalle seguenti componenti:
1. Componente di Protezione: costituita da OICR monetari (del Gruppo e non) e/o strumenti di mercato monetario;
2. Componente di Performance: costituita da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (del Gruppo e non). L’esposizione ai mercati azionari sarà modulata attraverso l’utilizzo di metodi quali-quantitativi (SHYP - Sustainable High Yield Portfolio).
La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie come descritto nelle fasi seguenti:
Fase 1 - Fund Selection: la selezione, attraverso analisi discrezionali, è volta ad individuare gli OICR azionari, obbli- gazionari, flessibili, total return e monetari con elevata qualità di gestione, tra i principali asset manager internazio- nali. Ha inoltre l’obiettivo di garantire una diversificazione per stile di gestione ed un’esposizione dinamica ai diversi
fattori di rischio;
Fase 2 - Strategia di gestione azionaria flessibile (SHYP
- Sustainable High Yield Portfolio): il modello sfrutta principalmente due leve di generazione del valore: un’esposi- zione flessibile al mercato azionario sulla base dei valori stimati di rendimento atteso e della volatilità ed una attenta selezione dei titoli azionari di società con buone capacità di distribuire dividendi elevati e sostenibili nel tempo;
Fase 3 - Target Volatility Control: sugli attivi definiti nelle fasi precedenti, con cadenza giornaliera, si applica una strategia di controllo della volatilità, che dovrà risultare non superiore al 10%;
Fase 4 - Time Invariant Portfolio Protection (TIPP): questa strategia modificherà dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita nella Componente di Performance e nella Componente di Protezione in funzione della differenza tra il valore unitario della quota e il valore protetto. Al diminuire della differenza citata, la strategia di gestione TIPP sarà maggiormente orientata ad investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari, quali ad esempio, investimento in OICR monetari (Componente di Protezione). Vice- versa, la strategia di gestione sarà indirizzata maggiormente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari, obbligazionari, flessibili, total return e monetari (Componente di Performance).
Avvertenza: l’obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investi- mento finanziario.
Strumenti derivati
I fondi possono anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e per ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, ma senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del fondo (tali strumenti ad esempio offrono uno o più dei seguenti vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione).
Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni a leva.
6. Costi indiretti addebitati ai fondi interni Costi di gestione
Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto dei fondi e comprende i costi di:
• attuazione della politica di investimento;
• amministrazione dei fondi;
• pubblicazione sui quotidiani del valore della quota.
Qui di seguito sono indicate le commissioni specifiche per i fondi:
Fondo interno | Commissione annua di gestione |
Exclusive Protetto | 1,90% |
Exclusive Protetto 2017 | 1,90% |
Costi degli OICR sottostanti
Qui di seguito i costi degli OICR in cui investono i fondi interni:
Oneri di sottoscrizione e rimborso quote di OICR | 0% |
Costo di gestione annua gravante sugli OICR | |
Comparti Monomanager | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti Multimanager | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICR | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto degli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno.
La Compagnia informa il Contraente di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Entro trenta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni, il Contraente può chiedere il trasferimento gra- tuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza a costo zero.
Commissione di incentivo (o di performance)
Non prevista.
Altri costi
Per il fondo sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.
7. Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione
Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo:
• gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all’ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora i prezzi non siano disponibili per molto tempo o non siano considerati rappresentativi in termini di frequenza o quantità scambiate, si userà un valore ipotetico di realizzo determinato sulla base delle informazioni disponibili.
• gli strumenti finanziari non quotati sono valutati ad un ipotetico valore di realizzo.
• gli strumenti finanziari derivati scambiati sui mercati non regolamentati (Over the counter) sono valutati al valore corrente secondo pratiche comuni sul mercato basate su modalità di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le stesse procedure di calcolo. Le tec- niche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante la vita dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite.
• le quote degli OICR vengono valutate sulla base dell’ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in mancanza di questo, sulla base dell’ultimo valore comunicato dalla rispettiva società di gestione.
• la liquidità è valutata in base al valore nominale sommato agli interessi nominali.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del fondo Interno.
Il valore unitario delle quote di ogni fondo è calcolato ogni settimana, in base ai prezzi del mercoledì, dividendo il patri- monio del fondo, al netto dei costi descritti nel paragrafo 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”, per il numero delle quote presenti in ciascuno fondo a quella data.
In caso di chiusura dei mercati finanziari, eventi che turbino l’andamento degli stessi o in caso di decisioni prese dagli organi di Borsa che comportano la mancata quotazione di una grossa parte delle attività del fondo, il valore unitario della quota sarà calcolato sulla base del valore del patrimonio del fondo riferito al primo giorno antecedente in cui siano disponibili le quotazioni.
Nel caso in cui il giorno di calcolo del valore unitario della quota sia festivo, tale valore sarà invece calcolato il giorno lavorativo successivo, mantenendo i prezzi del giorno di riferimento.
Ogni fondo interno è sempre suddiviso in un numero di quote pari alla somma di quelle presenti su tutti i contratti ancora in vita associati al fondo stesso.
Il valore unitario della quota del fondo interno è pubblicato giornalmente e sul sito della Compagnia:
Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro.
8. Modifiche ai fondi interni
Nell’interesse dei Contraenti, la Compagnia può modificare i criteri di investimento e i costi di ciascun fondo interno, come stabilito ai paragrafi 5 “Criteri di investimento dei fondi interni” e 6 “Costi indiretti addebitati ai fondi interni”.
La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche al regolamento dei fondi interni imposte dall’adeguamento a norme di legge o regolamentari, successive alla conclusione del contratto.
9. Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni
Fatto salvo quanto già previsto al precedente art.5 di questo regolamento, la Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza di- mensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse dei Contraenti, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per i Contraenti e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
Allegato 2
Lista dei Fondi Esterni
Fondi esterni - Basket A
Società di Gestione | Codice Fondo | Codice Isin | Nome Fondo | Commissioni di Gestione applicate dalle Società di Gestione |
BlackRock | ADY | LU1048586868 | BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund | 0,65 % |
ACA | LU0368231436 | BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities | 0,50 % | |
ACB | LU0368231949 | BlackRock GF - Global Allocation | 0,75 % | |
ACC | LU1523256144 | BlackRock GF - Global Multi-Asset Income | 0,75 % | |
ACD | LU1461867779 | BlackRock SF - European Select Strategies | 0,65 % | |
ACE | LU0438336777 | BlackRock SF - Fixed Income Strategies | 0,60 % | |
Eurizon | AAI | LU0365358570 | Epsilon - Emerging Bond Total Return | 0,25 % |
AAJ | LU0278427041 | Epsilon - Euro Bond | 0,25 % | |
AAS | LU0735549858 | Eurizon Fund - Active Allocation | 0,60 % | |
AAL | LU0719365891 | Eurizon Fund - Bond Corporate EUR | 0,30 % | |
AAN | LU0335990726 | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets | 0,40 % | |
AAM | LU0335991534 | Eurizon Fund - Bond High Yield | 0,25 % | |
AAK | LU0335987003 | Eurizon Fund - Cash EUR | 0,12 % | |
AAR | LU0876765792 | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation | 0,60 % | |
AAO | LU0725143274 | Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities | 0,60 % | |
AAP | LU0944455822 | Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile | 0,40 % | |
Fidelity | AAV | LU1338165936 | Fidelity FAST - Emerging Markets Fund | 1,00 % |
AHT | LU1955085425 | Fidelity Funds - American Growth Fund | 0,80 % | |
AHO | LU0957027591 | Fidelity Funds - European High Yield | 0,65 % | |
ADU | LU0933614405 | Fidelity Funds - European Larger Companies Fund | 0,80 % | |
ABA | LU0346389934 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund | 0,60 % | |
AGF | LU1781691065 | Fidelity Funds - World Fund | 0,70 % | |
Goldman Sachs | AGO | LU0494455123 | Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio | 0,70 % |
Invesco | AIK | LU1981111989 | Invesco - Bond Fund (Euro hedged) | 0,38 % |
AHU | LU1451406505 | Invesco - Euro Corporate Bond Fund | 0,50 % | |
AIB | LU2040206711 | Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund | 0,50 % | |
AID | LU1981114652 | Invesco - Pan European High Income | 0,62 % | |
AHX | LU1701702026 | Invesco - Pan European Structured Equity Fund | 0,65 % | |
JPMorgan | ADV | LU0289214891 | JPMorgan - Europe Equity Plus Fund | 0,80 % |
ADW | LU0512953406 | JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity | 0,19 % | |
AGQ | LU1814673478 | JPMorgan - Japan Equity Fund | 0,60 % | |
AGU | LU1862506562 | JPMorgan - US Value Fund | 0,50 % | |
AGS | LU1727361229 | JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR) | 0,58 % | |
AGX | LU1814672587 | JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund | 0,50 % | |
AEF | LU0248010471 | JPMorgan Inv Funds - Global Macro Opportunities | 0,60 % | |
AGV | LU1863551484 | JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund | 0,40 % | |
MAN AHL | AIS | IE00BRJT7K50 | Man AHL - TargetRisk | 0,75 % |
Società di Gestione | Codice Fondo | Codice Isin | Nome Fondo | Commissioni di Gestione applicate dalle Società di Gestione |
Xxxxxx Xxxxxxx | XXX | LU0360476740 | Xxxxxx Xxxxxxx - Euro Strategic Bond Fund | 0,45 % |
AII | LU1439783207 | Xxxxxx Xxxxxxx - Global Balanced | 0,60 % | |
ABY | LU0360476666 | Xxxxxx Xxxxxxx - Global Bond Fund | 0,45 % | |
ABV | LU0712124089 | Xxxxxx Xxxxxxx - Global Fixed Income Opportunities | 0,45 % | |
M&G | AHF | LU1941717651 | M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund | 0,50 % |
AHD | LU1941717735 | M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund | 0,60 % | |
AHI | LU1797805345 | M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund | 0,75 % | |
AHK | LU1797819726 | M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund | 0,65 % | |
AHH | LU1582985542 | M&G - (Lux) Income Allocation Fund | 0,65 % | |
AHB | LU1881796145 | M&G - (Lux) Optimal Income Fund | 0,60 % | |
Nordea | AIF | LU1915151887 | Nordea - 1 - Stable Return Fund | 0,50 % |
XXXXX | XXX | XX00X0XX0X00 | PIMCO Funds - Diversified Income Fund | 0,69 % |
Vontobel | AGE | LU1787046561 | Vontobel Fund - US Equity | 0,55 % |
Fondi Esterni - Basket B Selezione “Eurizon Capital”
Società di Gestione | Codice Fondo | Codice Isin | Nome Fondo | Commissioni di Gestione applicate dalle Società di Gestione |
Eurizon | EAA | LU0365358570 | Epsilon - Emerging Bond Total Return | 0,25 % |
EAC | LU0365359545 | Epsilon - Q-Flexible | 0,50 % | |
EAI | LU0497418391 | Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile | 0,60 % | |
EAU | LU1529956952 | Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt | 0,60 % | |
EAF | LU0335990726 | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets | 0,40 % | |
EAB | LU0335991534 | Eurizon Fund - Bond High Yield | 0,25 % | |
EAJ | LU0876765792 | Eurizon Fund - Dynamic Asset Allocation | 0,60 % | |
EAW | LU0335993746 | Eurizon Fund - Absolute Prudent | 0,30 % | |
EAP | LU0457148020 | Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE | 0,60 % | |
EAD | LU0725143274 | Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities | 0,60 % | |
EAQ | LU0335978358 | Eurizon Fund - Equity Japan LTE | 0,50 % | |
EAO | LU1341631270 | Eurizon Fund - Equity USA | 0,60 % | |
EAR | LU0335983606 | Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility | 0,50 % | |
EAK | LU0735549858 | Eurizon Fund - Active Allocation | 0,60 % | |
EAL | LU1341632757 | Eurizon Fund - Flexible Multistrategy | 0,60 % | |
EAS | LU1529955632 | Eurizon Fund - Global Multi Credit | 0,50 % | |
EAM | LU1090960912 | Eurizon Fund - Conservative Allocation | 0,50 % | |
EAT | LU1529957687 | Eurizon Fund - Sustainable Global Equity | 0,60 % | |
EAE | LU1393924268 | Eurizon Fund - Top European Research | 0,60 % | |
EAN | LU0944455822 | Eurizon Opportunità - Obbligazioni Flessibile | 0,40 % |
Fondi Esterni - Basket B Selezione “Case Terze”
Società di Gestione | Codice Fondo | Codice Isin | Nome Fondo | Commissioni di Gestione applicate dalle Società di Gestione |
AMUNDI | ACP | LU0565136040 | First Eagle Amundi - International Fund | 1,00 % |
BlackRock | ABZ | LU1048586868 | BlackRock GF - Emerging Market Bond Fund | 0,65 % |
ACF | LU0368231436 | BlackRock GF - Fixed Income Global Opportunities | 0,50 % | |
ACH | LU1523256144 | BlackRock GF - Global Multi-Asset Income | 0,75 % | |
ACG | LU0368231949 | BlackRock GF- Global Allocation | 0,75 % | |
ACI | LU1461867779 | BlackRock SF - European Select Strategies | 0,65 % | |
ACJ | LU0438336777 | BlackRock SF - Fixed Income Strategies | 0,60 % | |
Carmignac | ACL | LU0992627611 | Carmignac Portfolio - Patrimoine | 0,85 % |
Fidelity | AIL | LU0957027591 | Fidelity Funds - European High Yield Fund | 0,65 % |
ACM | LU0933614405 | Fidelity Funds - European Larger Companies Fund | 0,80 % | |
ACN | LU0346389934 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund | 0,60 % | |
AHS | LU0594301144 | Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund | 0,50 % | |
AGG | LU1781691065 | Fidelity Funds - World Fund | 0,70 % | |
FT Investment | ACY | LU0316492775 | FT Investment Funds - Xxxxxxxxx Global Bond Fund | 0,55 % |
ADL | LU1022657263 | FT Investment Funds - Xxxxxxxxx Global Income Fund | 0,60 % | |
Goldman Sach | AGP | LU0494455123 | Goldman Sachs - EMs Debt Local Portfolio | 0,70 % |
Invesco | AIC | LU2040206711 | Invesco - Global Total Return (EUR) Bond Fund | 0,50 % |
AIE | LU1981114652 | Invesco - Pan European High Income | 0,62 % | |
AHY | LU1701702026 | Invesco - Pan European Structured Equity Fund | 0,65 % | |
JP Morgan | ADZ | LU0512953406 | JPMorgan - Global Research Enhanced Index Equity | 0,19 % |
AGR | LU1814673478 | JPMorgan - Japan Equity Fund | 0,60 % | |
AGT | LU1727361229 | JPMorgan Inv Funds - Global Balanced (EUR) | 0,58 % | |
AGY | LU1814672587 | JPMorgan Inv Funds - Global Income Fund | 0,50 % | |
AGW | LU1863551484 | JPMorgan Inv Funds - US Select Equity Fund | 0,40 % | |
Jupiter | AIP | LU0853555893 | Jupiter JGF - Dynamic Bond | 0,50 % |
M&G | AHG | LU1941717651 | M&G - (Lux) Conservative Allocation Fund | 0,50 % |
AHE | LU1941717735 | M&G - (Lux) Dynamic Allocation Fund | 0,60 % | |
AHJ | LU1797805345 | M&G - (Lux) Global Emerging Markets Fund | 0,75 % | |
AHL | LU1797819726 | M&G - (Lux) Global Macro Bond Fund | 0,65 % | |
AHR | LU1582985542 | M&G - (Lux) Income Allocation Fund | 0,65 % | |
AHC | LU1881796145 | M&G - (Lux) Optimal Income Fund | 0,60 % | |
Man AHL | AIR | IE00BRJT7K50 | Man AHL - TargetRisk | 0,75 % |
XXXXXX XXXXXXX | ADF | LU0360483100 | Xxxxxx Xxxxxxx - Euro Corporate Bond | 0,45 % |
AIJ | LU1439783207 | Xxxxxx Xxxxxxx - Global Balanced | 0,60 % | |
ADH | LU0712124089 | Xxxxxx Xxxxxxx - Global Fixed Income Opportunities | 0,45 % | |
PIMCO | ADI | IE00B1JC0H05 | PIMCO Funds - Diversified Income Fund | 0,69 % |
ADN | IE0032883534 | PIMCO Funds - US High Yield Bond Fund | 0,55 % | |
SCHOLDER | ADK | LU0201323960 | Schroder - Strategic Bond | 0,60 % |
UBS | AIM | LU0396331836 | UBS - Convert Global EUR | 0,48 % |
Vontobel | AIN | LU1171709931 | Vontobel Fund - Global Equity | 0,83 % |
Allegato 3
Tabelle esempi
Esempio applicazione costi di riscatto: L’esempio si basa sull’ipotesi che il riscatto avvenga il 14 luglio 2021
Tipologia di premio | Premio Unico Iniziale | Premio aggiuntivo |
Data premio | 09/10/2019 | 11/11/2020 |
Valore del premio (A) | € 100.000 (1) | € 35.000 (2) |
Tempo trascorso (in anni) | 1,75 | 0,66 |
Valore totale del premio alla data della richiesta di riscatto (B) | € 140.000 |
Prima di tutto bisogna determinare quanto dei premi pagati è “assorbito” dal valore di riscatto richiesto, riproporzio- nando i premi investiti oggetto di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:
A = Valore totale dei premi: € 110.000
B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 140.000. C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000
A/B = 110.000/€ 140.000 = 78,57% = peso dei premi investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto C x (A/B) = € 25.000 x 78,57% = 19.642,86
Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il premio pagato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del premio immediatamente successivo.
19.642,86 è minore di 100.000 (1), quindi l’unica penale di riscatto da applicare all’ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del premi di € 100.000, cioè il 2,00%.
Valore dell’importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell’imposizione fiscale = 25.000 - (25.000 x 2,00%) = € 24.500
In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo applicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei premi riscattati (o parti di essi).
Allegato 4
Fac-simile esemplicativo del Modulo di Proposta
Il Documento di polizza completo di tutte le informazioni acquisite dalla Compagnia relativamente al contratto verrà emesso tramite procedura informatica.
NOME COGNOME
ExclusiveInsurance
Codice Prodotto RE101
Proposta n. XXXXXXXXXXX
Modulo di Proposta aggiornato al 15/05/2021
Il Proponente (Contraente) propone a Intesa Sanpaolo Life dac di emettere un contratto di assicurazione denominato “ExclusiveInsurance” codice prodotto RE101 regolato dalle Condizioni di Assicurazione “Mod. ISPLIF2010008” ed. 05/2021, avente le seguenti caratteristiche.
DATI PERSONALI
CONTRAENTE ASSICURATO
La persona sulla cui vita viene stipulato il contratto di assicurazione
COGNOME
Mod. ISPLIF2010009
FAC SIMILE
NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA SESSO CODICE FISCALE INDIRIZZO RESIDENZA LOCALITÀ CAP, PROV. e STATO RIFERIMENTO DI RECAPITO LOCALITÀ, CAP, PROV. e STATO INDIRIZZO EMAIL TELEFONO
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
Che cos’è ExclusiveInsurance
È un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico di tipo unit-linked (Xxxx XXX) con prestazioni diretta-
mente collegate al valore delle quote di fondi interni/OICR collegati al contratto, la cui durata coincide con la vita dell’Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.
Che cosa offre ExclusiveInsurance
In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente
un importo pari al valore delle quote dei fondi interni/OICR collegati al contratto maggiorato di un importo va- riabile calcolato in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso, dedotti tutti i costi applicabili, le spese e le imposte dovute.
In corso di Contratto il Contraente può riscattare totalmente o parzialmente il Contratto; per i dettagli (com- prensivi dei costi eventualmente applicati) si rimanda all’articolo XX delle Condizioni di Assicurazione.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
Inizio della copertura e durata del contratto
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del gg/mm/aaaa, data di investimento del premio. Il contratto dura per tutta la vita dell’Assicurato, salvo la possibilità di riscatto anticipato.
Revoca della proposta e recesso del contratto
Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino alla data di inizio effettivo - così come indicato nelle Condizioni di Assicurazione.
Il Contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comuni- cazione di conferma polizza inizio effettivo del contratto.
FAC SIMILE
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti resse dal soggetto che fornisce le infor- mazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revoca o di recesso, corredata della documentazione neces- saria, Intesa Sanpaolo Life dac provvederà a restituire/rimborsare quanto previsto all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Esclusivamente in caso di sottoscrizione in luogo diverso dai locali della Banca intermediaria (sottoscrizione fuori sede), l’efficacia del Contratto é sospesa per la durata di sette giorni successivi alla data di sottoscrizione del Contratto (periodo di sospensiva). Di conseguenza né l’addebito né l’investimento dei premi potranno essere effettuati nel periodo di sospensiva. In tale periodo il Contraente puó recedere dal Contratto (c.d. diritto di ripensamento) inviando richiesta scritta e allegando una copia del Modulo di Proposta, all’indi- xxxxx indicato all’articolo 7.2.1 della Condizioni di Assicurazione.
A seguito dell’esercizio del diritto di recesso il Contratto termina
Designazione del Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato
I destinatari del capitale in caso di decesso dell’Assicurato sono:
Cognome e nome *
Codice fiscale
Nato/a a
il
*Tipo di relazione intercorrente tra il Beneficiario e il Cliente: 1=Figlio/Figlia; 2=Genitore; 3=Coniuge/ Convivente; 4=Nipote; 5=Fratello/Sorella; 6=Legame affettivo; 7=Scopo benefico; 8=Altro.
Recapito e contatti del Beneficiario:
Indirizzo
Comune
CAP
Provincia
Nazione
Telefono fisso Telefono cellulare
Avvertenza: ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. Per quanto riguarda la forma che deve assumere la modifica e/o revoca del Beneficiario affinché sia valida nei confronti della Compagnia si rimanda a quanto specificato nelle Condizioni di Assicurazione.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
PREMIO E FONDI INTERNI ED ESTERNI APPARTENENTI AL PERCORSO SELEZIONATO
Premio unico versato: XXX.XXX,XX euro Costi gravanti sul premio: 0,00 euro Premio investito: XXX.XXX,XX euro
Il Contraente chiede che il premio unico versato, al netto di eventuali costi, venga investito nel Percorso YYYYYYYYYYY.
I fondi associati a tale percorso sono:
Fondo Interno Fondo Interno 1
XX,XX% del premio investito
Fondi Esterni Fondo Esterno 1
Fondo Esterno 2
Fondo Esterno 3
Fondo Esterno 4
Fondo Esterno 5
XX,XX% del premio investito XX,XX% del premio investito XX,XX% del premio investito XX,XX% del premio investito XX,XX% del premio investito
Il Contraente manifesta esigenze specifiche di riservatezza e comunica i dati del Referente terzo cui la Com- pagnia può far riferimento, in caso di suo decesso, per la liquidazione della Prestazione Assicurata a favore del Beneficiario designato (per la disciplina contrattuale del Referente terzo si rimanda alle Condizioni di As- sicurazione:
Cognome e Nome Codice fiscale Indirizzo
Codice fiscale Comune Nazione
Telefono cellulare
Provincia CAP Telefono fisso
PREMIO, LIMITI E PERIODICITÀ E MODALITA DI PAGAMENTO
Il Contraente deve effettuare un premio unico iniziale di importo pari almeno a XXX.XXX,XX euro.
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario presso l’intermediario; la data valuta di addebito al Contraente coincide con la data di inve- stimento del premio.
Il Contraente si impegna a versare il giorno gg/mm/aaaa un premio unico di euro XXX.XXX,XX, a favore di Intesa Sanpaolo Life dac.
Il premio sarà pagato tramite addebito in conto corrente.
Il pagamento del premio è indispensabile per l’attivazione delle coperture assicurative: la relativa contabile bancaria costituisce quietanza dell’avvenuto pagamento.
Consente di investire il premio unico e gli eventuali premi aggiuntivi in quote di fondi interni\OICR.
FAC SIMILE
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA
Il Modulo di Proposta è in formato elettronico ed è sottoscritto dal Contraente con firma grafometrica e dalla Banca in qualità di intermediario con firma digitale, ovvero con firma autografa se il documento è consegnato al Cliente in formato cartaceo.
Avvertenza: il sistema supporta e guida il soggetto sottoscrittore proponendo, nelle c.d. caselle di point and click che recepiscono la volontá del Contraente mediante apposizione di un flag, delle di- chiarazioni di sintesi esplicative del contenuto delle singole sottoscrizioni incluse nella sezione “Di- chiarazioni, impegni del Contraente e sottoscrizione del Modulo di Proposta”. Il Contraente è pertanto consapevole che le suddette dichiarazione di sintesi rappresentano un mero supporto e aiuto nel pro- cesso di sottoscrizione e non sostituiscono in alcun modo il contenuto delle dichiarazioni contrattuali complete contenute nella richiamata sezione del Modulo di proposta, le quali sono le uniche ad avere valore legale vincolante e a essere sottoscritte dal Contraente mediante firma grafometrica o digitale
FAC SIMILE
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tenuto conto dell’Informativa resami ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 da Intesa Sanpaolo Life dac, contenuta nel presente modulo di proposta, prendo atto del trattamento dei miei Dati Per- sonali effettuato per le finalità descritte nell’ Informativa, alle lettere a), b) e d) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali” all’interno della Sezione 3.
Inoltre presto, apponendo la mia firma, il consenso in relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali, compresa la loro comunicazione e successivo trattamento da parte delle categorie di destinatari di cui alla Sezione 4 dell’Informativa, necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella Sezione 8 dell’Informativa
Le ricordiamo che senza tale consenso non è possibile concludere o dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Data e firma dell’interessato o del rappresentante a ciò autorizzato
Firma completa e leggibile
X
Cliente
Inoltre, con riferimento al trattamento per la finalità di marketing diretto e indiretto di cui alla lettera c) del paragrafo “Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali” all’interno della Sezione 3,
□ presto il consenso □ nego il consenso
al trattamento dei dati personali a fini di informazione commerciale, offerte dirette, indagini di mercato relative a prodotti e servizi della Societá, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo e/o di soggetti terzi
Firma completa e leggibile
X
Cliente
Luogo e data
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
DICHIARAZIONI, IMPEGNI DEL CLIENTE E SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
■ Dichiaro di aver ricevuto, letto, compreso e accettato prima della sottoscrizione del modulo proposta:
• il “Documento contenente le informazioni chiave” unitamente al relativo Allegato in cui sono descritte le diverse opzioni di investimento (c.d. KID ~ nella versione ExclusiveInsurance_n_1_09/2020);
• il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento (DIP aggiuntivo IBIP);
• le Condizioni di Assicurazione comprensive dei suoi allegati tra cui i Regolamenti dei Fondi Interni rilevanti per il Contratto e il Glossario;
• il presente modulo di proposta comprensivo delle necessarie informative sul trattamento dei dati personali rilasciate ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
che compongono il Set Informativo di cui fanno parte integrante anche le condizioni stabilite nelle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazione.
X
Cliente
FAC SIMILE
■ Dichiaro di approvare espressamente ai sensi di legge, a pena di inefficacia, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicu- razione: Art. 1.2 Requisiti per la sottoscrizione (con esclusivo riferimento alla conseguenze derivanti dal trasferimento del- la residenza anagrafica al di fuori del territorio della Repubblica Italiana), Art. 2 Prestazione Assicurata, Art. 3 Beneficiario e Referente terzo, Art. 6 Inizio e termine del Contratto: conclusione e modalità, decorrenza e durata, Art. 12 Decumulo finanziario, Art. 17 Riscatto, Art. 18 Dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato, Art. 19 Variazioni contrattuali, Art. 22 Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta, Art. 23 Variazione della domiciliazione po- stale e bancaria del Contraente, Art. 24 Cessione del Contratto, Art. 25 Pegno e vincolo, Art. 28 Conflitti di interessi, Art. 29 Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia, Art. 37 Legge applicabile e Foro Competente.
X
Cliente
■ AUTORIZZO la Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. ad addebitare direttamente sul conto corrente IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BIC XXXXXXXXXXX intestato a COGNOME NOME la somma che costitui- sce il premio unico destinato a Intesa Sanpaolo Life dac.
■ Dichiaro di aver la residenza in Italia.
■ Dichiaro di aver ricevuto copia dell’informativa precontrattuale, rilasciata dall’Intermediario incaricato, contenente le informazioni sull’Intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei Clienti, sulle remunerazioni, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del Cliente.
■ Dichiaro di essere stato informato dall’Intermediario che il prodotto ExclusiveInsurance (Cod. RE101) che intendo sottoscri- vere è adeguato alle mie esigenze assicurative.
■ Dichiaro di aver già scelto la modalità con cui ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale e di essere stato informato circa la mia facoltà di modificare in ogni momento la scelta precedentemente effettuata.
■ Dichiaro di essere stato reso edotto del fatto che la documentazione richiesta della Compagnia in caso di di decesso, di cui all’art. 22 delle Condizioni di Assicurazione, è funzionale ad una corretta individuazione degli aventi diritto alla prestazione.
■ Dichiaro di aver apposto ogni firma grafometrica o digitale sul presente Modulo di Proposta con riguardo esclusivo alle Dichiarazioni Contrattuali contenute nella presente sezione. Ho compreso e sono consapevole, infatti, che le dichiara- zioni esplicative per ciascun point and click abbinate alle singole sottoscrizioni incluse nel Modulo di Proposta hanno scopo meramente informativo.
■ Mi impegno a consegnare al Beneficiario/i designati e al Referente Terzo (se designato) in forma nominativa copia dell’In- formativa sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, come da Articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sollevando Intesa Sanpaolo Life dac dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal mio inadempimento.
X
Titolare del conto corrente
■ Dichiaro di aver letto, compreso e di accettare in ogni loro parte le Condizioni di Assicurazione (comprensive dei Re- golamenti dei Fondi interni e dei restanti allegati) e le condizioni nelle eventuali appendici e di sottoscrivere il presente modulo di proposta.
X X
Cliente Assicurato Luogo e data di sottoscrizione
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
ATTESTAZIONE DELL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DI TEXXX
Il sottoscritto incaricato dell’Intermediario dichiara e attesta di aver identificato il Proponente/Rappresentante Legale e di aver raccolto i dati identificativi sopra riportati in sua presenza, attraverso riscontro di un docu- mento d'identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente. Si attesta, inoltre, la corrispondenza tra il soggetto identificato dal sottoscritto incaricato dell’Intermediario ed il soggetto titolare del rapporto continuativo instaurato presso l’Intermediario, a cui la presente attestazione si riferisce nonchè l’esattezza delle informazioni comunicate.
FAC SIMILE
Il sottoscritto incaricato dell’Intermediario dichiara e attesta, altresì, di aver acquisito il nome o la denominazio- ne del/i soggetto/i specificamente individuato/i o designato/i quale/i Beneficiario/i della Prestazione Assicurata, o se del caso, di aver acquisito informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilire l'identità del/i Beneficiario/i al momento del pagamento della prestazione nei casi in cui quest’ultimo/i sia/siano designa- to/i in base a particolari caratteristiche o classi.
La presente attestazione è rilasciata e trasmessa ad Intesa Sanpaolo Life dac che se ne avvale ai fini dell’as- solvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela in conformità alla disciplina applicabile sulla pre- venzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia- mento del terrorismo.
Proposta di Investimento nr. XXXXXXXX
Nome e Cognome X Matricola
Distributore
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016
(Di seguito l’ "Informativa") (Informativa aggiornata a maggio 2021)
Il Regolamento (UE) 2016/679 sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, non- ché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
FAC SIMILE
Intesa Sanpaolo Life dac., societá di diritto irlandese autorizzata all’esercizio dell’attivitá assicurativa e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, numero di iscrizione al Registro delle imprese irlandese n. 284248, con sede in 0xx Xxxxx, Xxxxx- xxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx (di seguito anche la “Società” o il "Titolare del trattamento" o il "Titolare"), appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo e operante in Italia in libera prestazione di servizi, tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) in qualitá di titolare del trattamento per le finalità indicate nella Sezione 3 della presente Informativa, nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni normative e regolamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso e di eventuali codici di condotta applicabili.
Per ulteriori informazioni può visitare il sito internet della Societá xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Societá ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Of- ficer” o “DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso in capo all’interessato, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO all’indirizzo di posta elettronica xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasan- xxxxxxxxx@xxx.xx, nonché a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxx- xxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx.
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
La Societá nello svolgimento della propria attivitá tratta, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), i dati relativi alle disposizioni di pagamento, i dati derivanti da servizi web, nonché i dati definiti particolari ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa (a esempio dati relativi alla salute e dati biometrici nel caso di utilizzo della firma grafometrica), dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (con- traente, assicurato, richiedente un preventivo o quotazione, proponente, beneficiari e/o eventuali loro rappresentanti), a cui la presente Informativa é destinata.
Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della propria attività per le seguenti finalità:
a) Conclusione, esecuzione e gestione dei contratti ovvero prestazione dei servizi richiesti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali é necessario per valutare la proposta assicurativa (ivi compresi gli altri altri atti relativi alla fase precontrattuale), concludere, dare esecuzione e gestire i contratti di cui l'interessato é parte ovvero per prestare i servizi richiesti dall'interessato. Il rifiuto di fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per la Società di dare esecuzione alle misure precontrattuali adottate, di concludere il contratto ovvero, se giá concluso, di dare esecuzione allo stesso o comunque di adempiere a quanto richiesto.
Nell’ambito di tale finalitá di trattamento non è richiesto il suo consenso, a eccezione del trattamento dei dati definiti parti- colari ai sensi del Regolamento, ai sensi del Regolamento, di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
1 A esempio, intermediari assicurativi, altri operatori assicurativi, contraenti di polizze in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; società del Gruppo Intesa Sanpa- olo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le Sue richieste (a es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e altri soggetti pubblici.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è necessario e non è richiesto il Suo con- senso.
Il trattamento è necessario, per adempiere agli obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento, quali, a esem- pio, quelli derivanti dalla normativa antiriciclaggio, di prevenzione del finanziamento del terrorismo, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi e di evasione fiscale nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni della normativa ap- plicabile o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo.
In tale ambito e, a mero titolo esemplificativo, la Societá puó dover definire il profilo di rischio del cliente per valutare l’ade- guatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso nonché per adempiere agli obblighi derivanti dall’appli- cazione della normativa antiriciclaggio.
c) Marketing diretto e indiretto2
Il trattamento dei Suoi Dati Personali
FAC SIMILE
• per svolgere attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi della Societá, di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di soggetti terzi (compresa l’effettuazione di indagini di mercato, attivitá di informazione commerciale e of- ferte dirette) attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione;
è facoltativo ed è richiesto il Suo consenso.
d) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
• per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi e la tutela dei propri diritti;
• per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplifica- tivo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
• per contattarla (tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefono Internet, SMS, MMS e altri sistemi di comunicazione) al fine di sottoporle alcune domande per verificare l’adeguatezza dei prodotti acquistati e/o la correttezza e qualitá delle attivitá e dei servizi resi (c.d. customer satisfaction), con l’intento ultimo di migliorare gli standard qualitativi dei servizi resi a Lei e, piú in generale, alla clientela. In tale ambito precisiamo che la risposta alle domande é sempre facoltativa e il rifiuto di rispondere non comporta alcuna conseguenza;
• per perseguire eventuali e ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non com- prometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali;
e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Perso- nali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, tra cui quelle che distribuiscono3 i prodotti della Societá e quelle che prestano servizi a favore della medesima (a mero titolo esemplificativo: servizi informatici, servizi di auditing e servizi di gestione del portafoglio).
2) Soggetti terzi, (società, liberi professionisti, ecc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea, a esempio:
2 La suddetta finalitá di trattamento riguarda esclusivamente i Dati Personali relativi al contraente di polizza, al richiedente il preventivo e al proponente. Non riguarda invece i Dati personali dell’assicurato (se diverso dal contraente di polizza), del beneficiario e eventuali rappresentanti, a cui non verrá quindi richiesto lo specifico consenso.
3 Al riguardo si evidenzia che, senza necessitá del consenso dell’interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
• soggetti che svolgono attivitá di intermediazione assicurativa4 quali broker assicurativi, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, e altri canali di distribuzione/gestione di contratti di assicurazione (banche, società di leasing, ecc.);
• soggetti che svolgono servizi assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
• soggetti che svolgono servizi societari o finanziari;
• societá di outsourcing che svolgono, tra gli altri, attivitá di caricamento e registrazione dei dati dei clienti e della relativa documentazione contrattuale;
• società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società di servizi informatici e telematici (a esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmis- sione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione e di certificazione; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti e originati dagli stessi clienti;
FAC SIMILE
• società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela sia in forma elettronica che cartacea e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.) e/o che gestiscono la comunicazione con la clientela;
• organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazio- ne consorziate;
• societá addette alla rilevazione della qualità dei servizi, alle ricerche di mercato, all’informazione e promozione commer- ciale di prodotti e/o servizi.
3) Autorità (a esempio, giudiziaria, amministrativa ecc…) e altri soggetti pubblici irlandesi o italiani quali a esempio: Cen- tral Bank of Ireland, IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Garda Síochána, Irish Revenue Commissioners, Data Protection Commissioner, Garante per la protezione dei dati personali, Ministeri; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché sistemi pubblici informativi istituiti presso le corrispondenti pubbliche amministrazioni tra cui l’Anagrafe Tributaria.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o, eventualmente, 3) Con- titolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità e i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o, eventualmente, Contitolari è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o puó essere richiesto alla Societá al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaolo- xxxx.xx.
Nell’ipotesi di contitolaritá del trattamento sará cura della Societá mettere a disposizione dell’interessato (per esempio tra- mite il proprio sito web) il contenuto essenziale dell’accordo con il contitolare di cui all’art. 26, comma 1 del Regolamento.
4 Al riguardo si evidenzia che, senza necessitá del consenso dell'interessato, possono formare oggetto di comunicazione (e di conseguente trattamento nell'ambito delle esclusive finalità di contrasto al riciclaggio) i dati personali concernenti le segnalazioni previste dalla disciplina in materia di riciclaggio tra i soggetti obbligati (Impresa assicurativa e Broker as- sicurativo) nei casi relativi allo stesso cliente e alla stessa operazione che coinvolgono i soggetti obbligati in questione, a condizione che siano soggetti sottoposti agli obblighi previsti dalle direttive europee vigenti in materia di antiriciclaggio, che appartengano alla stessa categoria professionale e che siano soggette a obblighi in materia di segreto professionale e di protezione dei dati personali (Articolo 39 della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, cosiddetta IV Direttiva Antiriciclaggio).
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Cixxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTER- NAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA
Fermo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge5, i Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
FAC SIMILE
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge o da altre disposizioni appli- cabili (es. codici di condotta). In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 (dieci) a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte;ovvero, per un periodo temporale di mesi 12 (dodici), nel caso di emissione di un preventivo/quotazione o della sottoscrizione di una proposta, nell'ipotesi in cui al preventivo/quotazione da Lei richiesto o alla Sua proposta contrattuale non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.
I Dati Personali potranno, in ogni caso, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o so- spensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato, o ricorrano situazioni disciplinate da specifiche disposizioni normative (compresi eventuali codici di condotta) che prescrivano la conservazione dei dati per un periodo ulteriore.
SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO
In qualità di soggetto interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi al trattamento dei suoi dati personali per una o più finalità specifiche indicate nella presente Informativa. Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue xxxxxxxxx.Xx Societá risponderá alle richieste dell'interessato relative ai diritti menzionati nella presente Sezione il prima possibile, non appena ricevuta la relativa richiesta e, in ogni caso, entro un mese dal ricevimento della stessa. Tale termine puó essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessitá e del numero delle richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplifi- cativo: le finalità del trattamento e le categorie di Dati Personali trattati.
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali che La riguardano oggetto di trattamento.
Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verran- no fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
5 Secondo quanto previsto dall’ accordo intergovernativo sottoscritto tra gli U.S.A. e l’Irlanda, finalizzato all’applicazione della normativa statunitense nota come FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) la Societá potrebbe essere tenuta a fornire i Suoi Dati Personali e, piú in generale informazioni riguardanti il contratto assicurativo alla Irish Revenue Commissioners, la quale a Sua volta potrebbe comunicare le informazioni ricevute all’Autoritá U.S.A. competente. La Societá, in quanto impresa di assicurazioni di diritto irlandese, è tenuta a comunicare talune informazioni, in applicazione delle norme irlandesi attuative degli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo le normative CRS (Common Reporting Standard) e DAC2 (Direttiva 2014/107/UE) che prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Amministrazioni finanziarie al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di soggetti con residenza fiscale in (o anche in) Stati diversi dall’Irlanda.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle fina- lità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, a esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
FAC SIMILE
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di mi- sure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento:
• richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
• trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto tito- lare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
Qualora invece i Suoi Dati Personali siano trattati per finalitá di marketing, Lei ha diritto di opporsi in qualsiasi momento al suddetto trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
L’articolo 22 del Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
• a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
• b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
• c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi6.
6 A esempio al fine della verifica dei limiti assuntivi riferiti al contratto (es. etá dell’assicurato).
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento7.
SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
FAC SIMILE
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), necessario per l'assunzione e la stipula del contratto assicurativo, nonché per la successiva fase di gestio- ne ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
SUPPLEMENTO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON FIRMA GRAFOMETRICA
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e delle disposizioni normative e rego- lamentari irlandesi e italiane che danno attuazione allo stesso Intesa Sanpaolo Life dac, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa – nella Sua qualità di “Interessato” – circa l’utilizzo dei Suoi dati personali (nel seguito “Dati Personali”) con specifico riferimento alla sottoscrizione di documenti informatici con Firma Grafometrica.
Categorie dei Dati Personali, finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali contenuti nella registrazione informatica dei parametri della firma apposta dall’Interessato (ad esempio: la velocità, la pressione, l’inclinazione) sono raccolti con le seguenti finalità:
a) esigenze di confronto e verifica in relazione a eventuali situazioni di contenzioso legate al disconoscimento della sottoscrizione informatica apposta sui documenti afferenti al contratto;
b) contrasto di tentativi di frode e del fenomeno dei furti di identità;
c) rafforzamento delle garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti;
d) dematerializzazione e sicurezza dei documenti conservati con conseguente eliminazione del ricorso alla carta.
Modalità di trattamento dei Dati Personali
Di seguito vengono illustrate le principali caratteristiche del trattamento.
a) La cancellazione dei dati biometrici grezzi e dei campioni biometrici ha luogo immediatamente dopo il completamento della procedura di sottoscrizione e nessun dato biometrico persiste all'esterno del documento informatico sottoscritto.
b) I dati biometrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta e sono memorizzati all'interno dei docu- menti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite adeguati sistemi di crittografia a chiave pubblica.
c) La corrispondente chiave privata è nella esclusiva disponibilità di un soggetto Terzo Fiduciario che fornisce idonee garanzie di indipendenza e sicurezza nella conservazione della medesima chiave. La Società non può in alcun modo accedere e utilizzare la chiave privata senza l’intervento del soggetto Terzo Fiduciario.
d) La generazione delle chiavi private di decifratura dei vettori biometrici, e la conservazione delle stesse, avviene all’interno di dispositivi sicuri (Hardware Security Model) collocati presso le sedi informatiche (Server Farm) del Gruppo Intesa Sanpaolo. Qualsiasi attività di utilizzo delle chiavi prevede la digita- zione di apposite credenziali di sblocco, mantenute nell’esclusiva disponibilità del soggetto Terzo Fiduciario.
e) La consegna delle credenziali di sblocco delle chiavi è avvenuta nei confronti del soggetto Terzo Fiduciario, che ne cura la conservazione presso locali e mezzi blindati di massima sicurezza del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali il Terzo Fiduciario ha l’esclusiva possibilità di accesso.
f) Il soggetto Xxxxx Xxxxxxxxxx può essere chiamato ad inserire le proprie credenziali di sblocco della chiave privata di decifratura, dopo averle recuperate dai mezzi blindati del Gruppo Intesa Sanpaolo ai quali ha esclusiva possibilità di accesso, per la gestione di situazioni di contenzioso e verifica della firma da parte di un perito calligrafo e per la gestione di attività di manutenzione straordinaria del servizio.
g) L'accesso al modello grafometrico cifrato avviene esclusivamente tramite l'utilizzo delle credenziali di sblocco della chiave privata, detenuta dal soggetto Terzo Fiduciario nei soli casi in cui si renda indispensabile per l'insorgenza di un contenzioso sull'autenticità della firma o a seguito di richiesta dell'Autorità Giudiziaria.
h) La trasmissione dei dati biometrici nel sistema informativo del Gruppo Intesa Sanpaolo avviene esclusivamente tramite l’ausilio di adeguate tecniche crittografiche.
7 L’art. 77, comma 1 del Regolamento prevede che “... l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
i) I sistemi informatici del Gruppo Intesa Sanpaolo sono protetti contro l'azione di ogni tipo di attacco informatico con i più aggiornati sistemi di sicurezza, certificati secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27001:2013 da un Ente Terzo.
Il trattamento di dati biometrici nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica avviene anche e, in quanto applicabile, sulla base delle prescrizioni dell’Au- torità Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 3 dicembre 2014).
Il consenso al trattamento dei dati biometrici da parte della Società nell’ambito dell’utilizzo della firma grafometrica è espresso dall’Interessato all’atto di adesione al servizio di firma grafometrica, effettuato presso una delle Filiali delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, con l’accettazione dell’utilizzo della stessa e ha validità fino alla Sua eventuale revoca.
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o all’indirizzo di posta elettronica certificata privacy.intesasanpaolo- xxxx@xxx.xx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Life dac, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX - Xxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx.
FAC SIMILE
Per tutto quanto non previsto nella presente si rinvia all’informativa principale fornita dalla Societá.
Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company costituita e operante sulla base della legge irlandese, è vigilata dalla Central Bank of Ireland, registrata in Irlanda presso il C.R.O. (Companies Registration Office) al numero 284248, VAT IE8284248U con sede in Xxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx - X00 X0X0.
Amministratori: Xxxxxxx Xxxxxxx (Italiano), Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx Gota (Italiana), Xxxxx Xxxxxx (Italiano), Xxxxxxxx Xxxxxxxx (Italiano).
Allegato 5
Definizioni/Glossario
Accordi di retrocessione
Convenzioni in base alle quali la Compagnia beneficia della retrocessione parziale delle commissioni di gestione da parte del Gestore del fondo.
Anno di polizza
Tempo trascorso dalla data di conclusione del contratto, espresso in anni anche non interamente trascorsi (es: l’anno 1 di polizza decorre dalla data di conclusione di contratto).
Assicurato
Persona sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in base ai suoi dati anagrafici e degli eventi della sua vita.
Benchmark
Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica scelta dal Contraente, che può anche coincidere o meno con il Contraente stesso o con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
Capitale maturato
Capitale che l’Assicurato riceve alla data di riscatto prima della scadenza. È determinato in base alla valorizzazione del versamento investito in corrispondenza delle suddette date.
Capitale nominale
Versamento effettuato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.
Capitalizzazione dei proventi
Ammontare dei dividendi che sono stati accumulati a favore dei possessori dei titoli ma che non sono stati ancora distribuiti.
Categoria
La categoria del fondo interno/OICR/combinazione libera fornisce un’indicazione sintetica della sua politica di inve- stimento.
Commissioni di gestione
Compensi pagati alla Compagnia con addebito diretto sul patrimonio del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera o mediante cancellazione di quote per pagare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidia-
namente sul patrimonio netto del fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance)
Commissioni riconosciute al gestore del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo interno/OICR/linea/ combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/ linee/combinazioni libere con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.
Compagnia
Intesa Sanpaolo Life dac, impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all’art. 2 del Decreto Legi- slativo 7 settembre 2005, n. 209.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al pagamento del relativo premio. Nel presente Contratto la figura del Contraente, se persona fisica, coincide con quella dell’Assicurato.
Controvalore delle quote
Importo che si ottiene moltiplicando il numero delle quote attribuite al contratto per il loro valore unitario ad una certa data.
Costi delle coperture assicurative
Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dalla Compagnia.
Decumulo finanziario
È un’opzione che prevede l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disinvestimento di quote dei fondi colle- gati al contratto. Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versamenti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali. Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell’attiva- zione dell’opzione.
Depositi bancari
Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà, ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con la osser- vanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi (Articolo 1834 c.c.).
Destinazione dei proventi
politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori oppure alla loro accumulazio- ne reinvestendoli nella stessa gestione (fondo).
Effetto leva
Rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio di una società, che produce un effetto moltiplicativo sulla differenza tra la redditività del capitale proprio e il costo del denaro. È la pratica con cui ci si indebita per aumentare l’importo investito in una determinata posizione quando si ritiene che il rendimento della posizione supererà il costo dell’inde- bitamento.
Firma Digitale
Particolare tipo di firma elettronica qualificata che identifica il firmatario di un documento informatico e garantisce l’integrità dello stesso. Essa si basa su un Certificato di firma rilasciato da un soggetto certificatore accreditato pres- so l’ente preposto dalla legge. La Firma Digitale è messa a disposizione della Clientela dalla Banca intermediaria in veste di certificatore accreditato presso l’ente preposto dalle legge. Il processo di sottoscrizione dei documenti della Compagnia mediante Firma Digitale avviene con l’utilizzo, da parte della Clientela, di un codice personale (PIN) in abbinamento ad un codice OTP, imputati sul supporto informativo della Banca, senza necessità per la Clientela di accedere alla propria area riservata del sito internet della Banca.
Firma Grafometrica
Particolare tipo di firma autografa che possiede requisiti informatici e giuridici che consentono per legge di qualificarla come “firma elettronica avanzata”. La Compagnia per l’utilizzo da parte della Clientela della Firma Grafometrica si avvale della tecnologia, dei sistemi e delle procedure sviluppati dal Gruppo Intesa Sanpaolo, in modo tale da consentire e garantire, mediante la connessione tra insieme di dati in forma elettronica, (i) l’identificazione del firmatario del documento, inclusi i controlli sui dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma, (ii) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto. Maggiori informa- zioni sulle caratteristiche della Firma Grafometrica sono disponibili sul sito internet della Compagnia e della Banca intermediaria, consultando il documento “Nota informativa sulla Firma Grafometrica”.
Firma Tradizionale
Firma autografa apposta dal Cliente sull’apposito documento di polizza in formato cartaceo, per il tramite del sogget- to incaricato del collocamento presso la Banca intermediaria.
Fondo armonizzato
Fondo d’investimento di diritto italiano o estero al quale si applicano, ai sensi della legislazione comunitaria, una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare gli Investitori.
Fondi comuni d’investimento
Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di Investitori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, la liquidazione della propria quota proporzio- nale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá).
Fondo esterno
Fondo di investimento, non costituito dalla Compagnia(ad es. OICR costituiti da SGR/SICAV), nel quale confluiscono i versamenti al netto degli eventuali costi gravanti sugli stessi.
Fondo interno
Portafoglio di strumenti finanziari per la gestione delle polizze unit-linked costituito dalla Compagnia e gestito sepa- ratamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, pagati dal Contraente, che vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie: azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e monetari (o anche detti fondi di liquiditá).
Gestione a benchmark di tipo attivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo in- terno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Questa gestione presenta un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.
Gestione a benchmark di tipo passivo
Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento rispetto al quale la politica di investimento del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ha l’obiettivo di replicarne l’andamento.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assog- gettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Indicatore sintetico di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio ed esprime la probabilità di subire perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell’incapacità di pagare quanto dovuto. L’indicatore sintetico rischio è rappresentato tramite una scala che varia da 1 a 7, dove 1 rappresenta il livello piú basso di rischio e 7 il livello piú alto.
Investment Grade
Sono indicatori della affidabilità di azioni od altri strumenti finanziari ritenuti degni di fede da Investitori istituzionali. Sono identificabili attraverso il loro rating, in quanto, secondo le varie legislazioni nazionali, esiste un limite minimo di valuta- zione sotto il quale gli istituzionali non possono trattare.
IVASS
È l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli inter- mediari e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore. Istituito con la legge
n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l’IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che prece- dentemente facevano capo all’ISVAP.
Modulo di proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni di assicurazione in esso indicate.
OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’in- vestimento e le Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV). A seconda della natura dei titoli in cui il fondo investe e delle modalità di ingresso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, come i fondi comuni d’investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi.
OICR monomanager
OICR gestito da Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.
OICR multimanager
OICR gestito da Società terze.
OICR High Yield
È un OICR obbligazionario che investe in titoli obbligazionari con un rating molto basso, dovuto alle minori garanzie delle società o degli Stati che li emettono a onorare il loro debito. Offre un rendimento più elevato di quello offerto da emittenti più affidabili a fronte di un maggior grado di rischio.
OICR Total Return
OICR la cui strategia di investimento ha lo scopo di ottenere un rendimento assoluto, cioè di conseguire una perfor- mance costante e positiva mediante un sistema di gestione puntuale del rischio. In particolare, lo stile di gestione legato ai fondi in esame è fortemente focalizzato a salvaguardare l’investimento in questione dalle perdite possibili nel corso del medio-lungo termine. La distribuzione delle attività finanziarie è dinamica e utilizza tutti gli strumenti tradizionali, quali azioni, obbligazioni, strumenti monetari e strategie di investimento focalizzate sulla gestione flessi- bile e sul controllo della volatilità.
Orizzonte temporale di investimento consigliato
Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.
Periodo di carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l’evento assicurato dovesse verificarsi in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata (maggiorazione caso morte).
Prodotto unit linked
il contratto di assicurazione sulla vita in cui sono in cui sono presenti prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione e/o al valore delle quote di OICR.
Percorso (d’investimento)
Ogni possibile attività finanziaria, o combinazione di attività finanziarie, sottoscrivibili dal Contraente con specifiche caratteristiche riguardo al regime dei costi tali da identificare il profilo di rischio-rendimento.
Premio investito
Parte del premio pagato che viene effettivamente investito dalla Compagnia in fondi interni o OICR. È determinato come differenza tra il capitale nominale e i costi di caricamento, e, se presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.
Premio pagato
Importo pagato dal Contraente alla Compagnia per la sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
Premio Aggiuntivo
Premio che il Contraente può decidere facoltativamente di versare successivamente alla conclusione del contratto.
Premio Unico Iniziale
Premio che il Contraente si impegna a pagare in un’unica soluzione alla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.
Prestazione Assicurata
È la prestazione dovuta da Intesa Sanpaolo Life dac al verificarsi dell’evento assicurato secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione ricorrente
Il Contraente può decidere che venga pagata annualmente, al Beneficiario da lui scelto, una somma determinata in base ad un parametro esterno di riferimento. Questo pagamento è effettuato disinvestendo parte delle quote colle- gate al contratto se i fondi in cui è investito il capitale prevedono la prestazione ricorrente.
Qualifica
La qualifica del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera integra l’informativa sulla politica gestionale adottata.
Quota
Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo in- terno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquistano un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.
Rating o merito creditizio
Valutazione fornita da agenzie specializzate sulla qualità dei titoli obbligazionari emessi da una società o in altri ter- mini sulla probabilità che la società restituisca il proprio debito. Il rating è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità
ed i tempi previsti.
Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch-I- BCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato Aaa (Moody’s) e AAA (Standard & Poor’s e Fitch-IB- CA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso, C (Moody’s), D (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA) è attribuito agli emittenti scar- samente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade, pari a Baa3 (Moody’s) e BBB- (Standard & Poor’s e Fitch-IBCA).
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Rendimento
Risultato finanziario ad una data di riferimento dell’investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell’investimento per il valore del capitale nominale al momento dell’investimento.
Retrocessione (rebates)
Si tratta di accordi tramite i quali vengono restituite in misura variabile alla Compagnia parte delle commissioni di gestione gravanti su OICR e altri investimenti. Gli importi così percepiti dalla Compagnia variano a seconda dei singoli OICR e possono inoltre variare nel tempo. Per superare un potenziale conflitto di interessi, la Compagnia riconoscerà queste somme ai Contraenti e verranno attribuite interamente al fondo interno.
Revoca della proposta
Diritto del Proponente, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che la Compagnia comunichi la sua accettazione che determina l’acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l’emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del controvalore delle quote risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico
Rischio di un evento futuro e incerto (per esempio morte) relativo alla vita dell’Assicurato al verificarsi del quale la Compagnia si impegna a pagare le prestazioni assicurative previste dal contratto.
Rischio finanziario
Il rischio di possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società di gestione del risparmio (SGR)
Società autorizzate alle quali è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli inve- stimenti.
Spese di emissione
Spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto.
TEV (Tracking Error Volatility)
Rappresenta il rischio aggiuntivo assunto dalla gestione del fondo rispetto al benchmark di riferimento, ovvero la volatilità del rendimento che il fondo ha realizzato rispetto ad un parametro di riferimento.
Tipologia di gestione del Fondo Interno / Fondo esterno / Percorso
La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/percorsi la cui politica dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: “flessibile”, “a benchmark” e “a obiettivo di rendimento/protetta”. La tipologia di gestione “flessi- bile” deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/percorsi la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.
Total Expense Ratio (TER)
Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo Interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
Operazione con cui il Contraente richiede il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV)
Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV)
Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/ OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNET), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/ OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Valorizzazione della quota
Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno stesso in un determinato momento.
VAR (Value at Risk)
Indica la perdita peggiore a cui è possibile andare in contro, in condizioni di mercato normali, dato un certo livello di confidenza, in un certo intervallo di tempo, ovvero la massima perdita possibile per una data posizione o un dato portafoglio in uno specifico orizzonte temporale e con un determinato livello di probabilità.
Volatilità
Indicatore del grado di rischio di un fondo interno, espresso come variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un determinato intervallo temporale.
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Mod. ISPLIF2010008 - Ed. 05/2021 – Sinergica
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