tra
CONVENZIONE TRA ARES SARDEGNA E ASL N. 6 MEDIO CAMPIDANO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL MEDICO COMPETENTE EX D.LGS 81/2008.
tra
l’Azienda Regionale della Salute (ARES), con sede legale in Selargius, xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, x. 0, codice fiscale / partita IVA n. 03990570925, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante;
e
l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante
Premesso che
- con la L.R. n. 24/2020, si è proceduto al riordino del Sistema Sanitario Regionale, individuando quali enti di governo l’Azienda regionale della salute (ARES), le Aziende socio-sanitarie locali (ASL); l'ARNAS Brotzu, l’Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), le Aziende ospedaliere-universitarie (AOU di Cagliari e Sassari);
- con D.G.R. n. 36/47 del 31/8/2021, la Giunta Regionale ha adottato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui all’allegato 1 della stessa delibera;
- con D.G.R. n. 49/74 del 17.12.2021: “Aggiornamenti al piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari L.R. n. 24/2020, art.47. Approvazione preliminare”, sono stati apportati degli aggiornamenti all’allegato n.1 del
piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui alla D.G.R. n.36/47 del 31.08.2021;
- con D.G.R. n. 2/14 del 20/01/2022: “Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47. Approvazione definitiva” il suddetto piano preliminare è stato approvato in via definitiva;
- le note dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell’assistenza sociale, prot. n. 32318 del 24/12/2021 e n. 277 del 05/01/2022, hanno disposto che, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi, che verranno definitivamente individuati con l’adozione degli atti aziendali, è necessario garantire al Servizio Sanitario Regionale la continuità delle funzioni e dei servizi, già erogati da ATS;
- a tale fine, nelle suddette note, è prevista la stipulazione di accordi tra l’Ares Sardegna e le singole Asl per disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale;
- il D.lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad organizzare all’interno della propria Azienda la sorveglianza sanitaria per i rischi inerenti all’attività nella quale sarà impegnato il personale dipendente, avvalendosi di competenze professionali specifiche per la valutazione dei rischi e la formazione/informazione del personale sui rischi lavorativi;
- l’ARES Sardegna ha necessità di avvalersi delle prestazioni professionali dei medici competenti, attualmente dipendenti dalle ASL, per lo svolgimento dell’attività di sorveglianza sanitaria a favore dei propri dipendenti che hanno la sede di servizio nel territorio regionale ricompreso all’interno delle singole ASL;
- tale attività è in corso, secondo le modalità adottate da ATS Sardegna, fino alla data del 31/12/2021;
- in base a quanto sopra esposto, si rende necessario disciplinare le modalità di
svolgimento della collaborazione tra l’ARES Sardegna e le ASL per le funzioni dei medici Competenti ASL;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante dell'accordo e si considerano accettate. L'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute.
Art. 2 – Oggetto
Le parti convengono che l’ARES Sardegna, per l’assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvalga delle prestazioni professionali del medico competente e del personale di supporto per la funzione di sorveglianza sanitaria (medici specialisti, infermieri, assistenti sanitari, tecnici di laboratorio, ecc., secondo le necessità del protocollo sanitario) della ASL n. 6 del Medio Campidano a favore dei propri dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa presso la sede della suddetta ASL.
Il medico competente ai sensi dell’art.25 D.lgs 81/2008 svolgerà le seguenti funzioni:
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, (la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi);
m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della Salute.
Art. 3 – Durata
La presente Convenzione decorre dal 1° gennaio e ha vigenza fino alla data 31/12/2022. Eventuali proroghe potranno essere disposte con atto scritto e motivato tra le parti.
Art. 4 – Xxxxxxxx invarianza finanziaria
Dalla presente convenzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All’attuazione delle previsioni di cui al presente atto, le Parti provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 5 - Copertura assicurativa
Per le attività inerenti alla presente convenzione resta in capo alle rispettive Aziende sanitarie la copertura assicurativa per gli infortuni, anche in itinere, e per la responsabilità civile verso terzi del proprio personale.
Art. 6 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l’osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto leg.tivo n. 101/2018 e s.m.i.
Art. 7 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati: per l’ ARES Sardegna: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
per la ASL n. 6 del Medio Campidano xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
Art. 8 – Disposizioni finali
Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte m interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale .
Art. 9 – Norma di chiusura e rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti. Il presente atto, composto da n. 7 pagine e da n. 9 articoli è sottoscritto dalle parti, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall’art. 6 del
D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Direttore Generale ARES Sardegna Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Direttore Generale ASL 6 Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx