COMUNE DI POGGIO RUSCO
COMUNE DI POGGIO RUSCO
Provincia di Mantova
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 48 DEL 29.09.2011
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per:
a) Servizio di noleggio da rimessa con conducente e autovettura (abbreviabile in servizio di NCC): l’autoservizio pubblico non di linea, come definito dall’art. 1, comma 1, della L. n. 21/92, che ha la funzione di provvedere al trasporto collettivo od individuale di persone, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
b) Rimessa: è il locale chiuso, situato nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione al servizio di NCC, con destinazione d’uso compatibile al ricovero di autovetture ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
c) Autovettura: veicolo fino a 9 posti, munito di carta di circolazione ed immatricolato in conformità agli artt. 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada. È vietato adibire tali veicoli a servizi diversi da quelli cui sono destinati, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
d) Ufficio comunale o Settore competente: è lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Poggio Rusco – Magnacavallo e San Xxxxxxxx del Dosso (SUAP per semplicità), istituito ai sensi del D.P.R. n. 160/2010;
e) Responsabile dell’Ufficio comunale o del Settore competente: è il Responsabile dello SUAP, o Responsabile Unico del Procedimento. È competente ad adottare tutti i provvedimenti relativi al servizio in oggetto, fatti salvi i casi in cui diversamente disposto dalla normativa vigente.
Art. 2 - Disciplina del servizio
1. Il servizio di NCC, oltre che dal presente Regolamento, è disciplinato dalle seguenti norme generali e speciali:
a) artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, recante attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22/07/75 n. 382 (norme sull’ordinamento regionale e sull’Organizzazione della Pubblica Amministrazione);
b) dalla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
c) dalla Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
d) dal D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
e) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
f) dal D.M. 20 Aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
g) dal D. L.vo 19 Novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;
h) dalla X.X. x. 00/0000, xxxxxxx “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”, in particolare il Capo II;
2. Eventuali situazioni non rientranti nell’attuale previsione legislativa, sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.
3. Modifiche e nuove disposizioni normative, che dovessero intervenire dopo l’entrata in vigore di questo Regolamento, sono da considerarsi qui automaticamente richiamate.
Art. 3 - Autorizzazione di esercizio e figure giuridiche di gestione
1. L’esercizio del servizio di NCC con autovettura, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ufficio comunale competente (SUAP) a persona fisica, in possesso dei requisiti di legge, che può esercitare l’attività in forma singola o associata, come previsto dall’art. 7, comma 1, della L. n. 21/92, fatta salva la possibilità di conferimento, come successivamente disciplinato.
2. Ogni autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo e consente l’immatricolazione esclusivamente di tale mezzo.
3. Nel caso che si costituiscano cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi operanti in conformità alle norme sulla cooperazione o consorzi tra imprese artigiane, ai singoli è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il concessionario è reintegrato nella titolarità della licenza con effetto immediato. In caso di recesso da tali organismi l’autorizzazione conferita potrà essere trasferita al socio conferente, trascorso un anno dal recesso.
4. Il conferimento è soggetto a previa presentazione, all’Ufficio comunale competente (SUAP), dei seguenti documenti:
a) copia dell’atto costitutivo dell’organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto al Registro Imprese della competente Camera di Commercio I.A.A., per l’attività di trasporto di persone;
b) copia dell’atto di conferimento dell’autorizzazione, debitamente registrato;
c) copia dell’iscrizione al ruolo, di cui all’art. 6 della L. n. 21/92, degli eventuali ulteriori conducenti dei veicolo.
5. L’esercizio dell’autorizzazione conferita deve essere svolta da un conducente iscritto al ruolo di cui all’art. 6 della L. n. 21/1992.
6. Il competente Ufficio comunale (SUAP), constatata la regolarità del conferimento, provvede ad annotarlo sull’originale dell’autorizzazione.
7. Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma societaria, le autorizzazioni rimangono comunque intestate alla persona fisica che ha superato il concorso pubblico e non potranno mai essere intestate alla società. In caso di recesso o di esclusione del titolare dell’autorizzazione dalla società, l’autorizzazione conferita potrà essere trasferita al socio conferente, trascorso un anno dal recesso. La costituzione dell’organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all’Ufficio competente (SUAP) dal legale rappresentante dell’organismo collettivo interessato, allegando copia dell’atto costitutivo o dell’atto di variazione di tale organismo collettivo.
Art. 4 - Condizioni di esercizio
1. In capo ad un medesimo soggetto è vietato il cumulo della autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. E’ ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio di NCC.
3. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di NCC.
4. Il servizio di NCC deve essere svolto direttamente dal titolare dell’autorizzazione, che può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della L. n. 21/1992, e conformemente a quanto previsto dall’art. 230-bis del codice
civile (impresa familiare). Il titolare può, altresì, avvalersi di personale dipendente, purché iscritto nel precitato ruolo dei conducenti e sotto l’osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi di lavoro, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.
5. E’ obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una rimessa nell’ambito del territorio comunale, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza. È fatto divieto di procurarsi utenza al di fuori di tale rimessa.
Art. 5 - Numero delle autorizzazioni
1. In attuazione dell’art. 7, comma 4, della L.R. n. 11/09, la Giunta Provinciale individua annualmente il contingente delle autorizzazioni per il servizio di NCC assegnabili a ciascun Comune.
2. Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di NCC, ed ogni variazione, è stabilito dal Consiglio Comunale.
Art. 6 - Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli, in proprietà o in disponibilità al titolare dell’autorizzazione di NCC, devono essere opportunamente immatricolati e provvisti di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate.
2. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono essere collaudati per non più di 8 posti per passeggeri.
3. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, lo stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed il numero dell’autorizzazione.
3. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono essere completamente accessibili ai soggetti portatori di handicap.
4. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
Art. 7 - Operatività del servizio
1. Il servizio di NCC si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limiti territoriali.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno di rimesse aventi le caratteristiche indicate nel presente Regolamento. Il prelevamento dell’utenza, cioè l’inizio del servizio, deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l’autorizzazione.
3. E’ vietata la sosta del veicolo in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Il Comune può, in deroga a tale divieto e previa individuazione di apposite aree pubbliche, rilasciare apposita autorizzazione ai sensi dell’art. 11, comma 5, della Legge n. 21/92.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DI VEICOLI CON CONDUCENTE
Art. 8 - Requisiti e condizioni per l’accesso alla professione di noleggiatore di veicolo con conducente, l’ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della professione.
1. L’esercizio della professione di noleggiatore di veicolo con conducente è consentito ai soggetti (persone fisiche):
a) in possesso della patente di guida, valida per la conduzione del veicolo destinato al noleggio;
b) in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente codice dalla strada per i mezzi a motore;
c) in possesso dell’iscrizione al «Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea» di cui all’art. 53 della Legge Regionale 11/2009, tenuto dalla CCIAA di Mantova;
d) cittadini italiani o di uno degli Stati appartenenti alla Unione Europea, ovvero in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari;
e) che abbiano la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, di idonea rimessa per il ricovero dell’autovettura o delle autovetture destinate al servizio di NCC;
f) che abbiano la disponibilità in proprietà o in leasing di idoneo veicolo;
g) di età compresa tra i 18 (diciotto) e 60 (sessanta) anni;
h) in possesso della piena capacità di agire;
i) di sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.
j) in possesso del requisito di idoneità morale.
2. Non soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
c) sia stato sottoposto a provvedimenti adottati ai sensi delle leggi: 27.12.1956 n. 1423, 31.05.1965 n. 575, 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e succ. modif.;
d) sia incorso, negli ultimi 10 (dieci) anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, emessi, oltre che dal Comune a cui è rivolta l’istanza anche da altri Comuni.
3. Gli impedimenti, legati all’idoneità morale, non sussistono nel caso in cui, nei confronti dell’interessato, venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.
4. Gli impedimenti di cui al secondo comma continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.
5. Quando trattasi di persona giuridica i requisiti richiesti dovranno essere in capo al Rappresentante Legale.
CAPO III L’AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO
Art. 9 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC vengono rilasciate dal Responsabile del Settore (SUAP) a seguito di assegnazione tramite apposito bando di pubblico concorso.
2. Il bando è indetto entro 180 (centottanta) giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni, per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione, ed è pubblicato per 30 (trenta) giorni consecutivi: integralmente all’Albo Pretorio comunale e dello SUAP, sul sito internet del Comune e dello SUAP e trasmesso alle associazioni di categoria provinciali.
3. Nel bando dovranno essere indicati:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) titoli di preferenza;
c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
d) modalità di formazione della graduatoria e di rilascio dell’autorizzazione comunale;
e) schema della domanda di partecipazione al concorso.
4. Qualora, a seguito di pubblicazione del bando, non venga presentata alcuna domanda, si procederà all’emissione di un nuovo bando non prima di 6 (sei) mesi dalla scadenza del precedente.
Art. 10 - Modalità presentazione delle domande
1. I soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
2. La domanda, da presentare all’ufficio comunale competente (SUAP), deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando e deve contenere le generalità complete del richiedente (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) e quelle dell’impresa di cui è titolare o legale rappresentante, inclusi codice fiscale, partita IVA domicilio fiscale e/o sede legale;
Nella domanda, l’interessato deve, altresì, dichiarare, sotto propria responsabilità ed in conformità alla normativa sull’autocertificazione, quanto segue:
a) di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti, di cui all’art. 53 della Legge Regionale 11/2009, tenuto dalla CCIAA di Mantova;, con l’indicazione degli estremi dell’iscrizione;
b) il possesso della patente di guida;
c) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
d) il possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività e, pertanto, di non essere incorso nei procedimenti ostativi previsti dall’art. 8, comma 2, del presente regolamento;
e) non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per il servizio stesso;
f) di non essere titolare di licenza per l’esercizio di taxi e di non avere trasferito altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nei 5 (cinque) anni precedenti.
La domanda deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni:
a) autocertificazione antimafia resa ai sensi del D.P.R. n. 252/1998;
b) indicazione dei titoli oggetto di valutazione eventualmente posseduti, di cui al successivo art. 11;
c) impegno ad avere la disponibilità di una rimessa per la sosta del veicolo prima del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio;
d) impegno ad avere la disponibilità a titolo di proprietà o di leasing del veicolo prima del rilascio dell’autorizzazione d’esercizio.
3. Non hanno efficacia e non vengono, pertanto, prese in considerazione, richieste o domande inoltrate prima della data indicata nel bando.
Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione
1. L’assegnazione dell’autorizzazione avviene sulla base di una graduatoria formulata per titoli, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, ovvero essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo:
di almeno 24 (ventiquattro) mesi – punti 6; di almeno 12 (dodici) mesi – punti 5;
di almeno 6 (sei) mesi – punti 4;
b) essere residente nel comune di Poggio Rusco - punti 3;
c) essere residente in altro comune della provincia - punti 2;
d) titolari di autorizzazione di NCC che intendono ampliare il parco macchine – punti 1.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Nell’ipotesi che non ricorra nessuna condizione di preferenza, ovvero sia riscontrata parità di punteggio, le autorizzazioni verranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, come risultante dal protocollo comunale.
Art. 12 – Formazione della graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. All’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione che si compone come segue:
a) Responsabile dell’ufficio competente (SUAP);
b) Agente di Polizia Locale;
c) Dipendente dell’ufficio comunale competente (SUAP), cui viene tra l’altro affidato il ruolo di verbalizzante.
2. La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la loro regolarità, redige l’elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria.
3. La graduatoria, redatta dalla Commissione e acquisita dal Responsabile dell’ufficio competente (SUAP), è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito di Comune e SUAP, ed ha validità 3 (tre) anni; pertanto, le autorizzazioni che nell’arco di questo periodo si rendono disponibili vengono assegnate fino ad esaurimento della stessa.
4. Qualora il numero di domande coincida col numero delle autorizzazioni disponibili, la Commissione procederà all’assegnazione dell’autorizzazione, valutando esclusivamente la regolarità della domanda.
Art. 13 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
1. Il Responsabile del Settore competente (SUAP), approvata la graduatoria di merito, di cui al precedente art. 12, provvede ad assegnare l’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione. L’assegnazione è formalmente comunicata (a mezzo raccomandata o notifica) agli interessati, a cui viene concesso, dalla ricezione della notizia di assegnazione, il termine di 60 (sessanta) giorni per presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8 (requisiti e condizioni per l’accesso alla professione, l’ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della professione).
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’interessato, il termine di 60 (sessanta) giorni può essere prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
3. Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini assegnati dal presente articolo, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente collocato nella graduatoria approvata.
4. Le autorizzazioni sono materialmente rilasciate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il competente ufficio comunale (SUAP) provvederà a verificare quanto autodichiarato ed il richiedente dovrà dimostrare:
a) di essere proprietario o di avere la disponibilità del mezzo in leasing per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione, comunicando i dati identificati del veicolo;
b) di avere la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, della rimessa dove il veicolo deve sostare ed essere a disposizione dell’utenza;
c) di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati, con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
d) di aver provveduto all’immatricolazione del veicolo (depositando carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, o certificato sostitutivo rilasciato dal competente Dipartimento dei trasporti terrestri);
e) di avere sana e robusta costituzione (depositando certificazione medica, in regola con la normativa sull’assolvimento dell’imposta di bollo, attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio).
5. Per l’esercizio del servizio di NCC è necessaria l’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Mantova.
6. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all’art. 8 (requisiti e condizioni per l’accesso alla professione, l’ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della professione) comporta la revoca dell’autorizzazione.
Art. 14 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio del titolo.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere ancora la disponibilità del mezzo per cause a lui non imputabili. Trascorso infruttuosamente tale termine l’autorizzazione si intenderà decaduta.
3. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di 2 (due) giorni, al competente ufficio comunale (SUAP).
Art. 15 - Validità dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di NCC è rilasciata senza limitazioni di tempo.
2. L’autorizzazione in oggetto consente di effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e in Stati che riconoscono il diritto di reciprocità per l’esercizio di servizi analoghi. Quindi il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
3. Il prelevamento dell'utente, cioè l'inizio del servizio, è effettuato con partenza dal territorio del Comune (uscita dalla rimessa) che ha rilasciato l’autorizzazione per qualunque destinazione.
4. Il titolare dell’autorizzazione deve segnalare al competente Ufficio comunale (SUAP) il cambiamento di residenza o sede legale ed ogni altra variazione riguardante l’organizzazione dell’impresa, entro il termine di 15 giorni dalla data della modifica.
5. Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo in qualsiasi momento, al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dalla legge e dal presente regolamento. Qualora gli accertamenti diano esito negativo, l’intestatario decade dalla titolarità dell’autorizzazione.
6. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi previsti dalla legge e dai successivi artt. 29 e 30 del presente regolamento.
Art. 16 - Trasferimento dell’autorizzazione
1. PER ATTO TRA VIVI
1.1 L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare dell’autorizzazione da almeno 5 anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l’invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell’autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l’esercizio dell’attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale.
1.2 Il Responsabile SUAP concede il trasferimento dell’autorizzazione per atto fra vivi subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 13 nonché da copia del contratto di cessione dell’azienda opportunamente registrato.
1.3 Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione dal Comune di Poggio Rusco, né gli può essere assegnata un’autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo 5 (cinque) anni dal momento in cui ha trasferito la precedente.
2. MORTIS CAUSA
2.1 Il trasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio mortis causa può essere autorizzato a favore:
a) di uno degli eredi del titolare, a condizione che l’interessato ne faccia domanda, ed entro il termine di due anni dal decesso del titolare dimostri di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento. In questo caso tutti gli altri aventi diritto dovranno rinunciare per iscritto alla gestione dell’attività;
b) ad altro soggetto, in possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui al presente regolamento, designato dagli eredi tramite apposito atto, nel termine perentorio di due anni.
2.2 In ogni caso, che si tratti di erede o altro soggetto, è obbligatorio il possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 8.
2.2 Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco di un biennio dal decesso del titolare, l’autorizzazione è revocata e resa disponibile per ulteriore assegnazione.
2.3 Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l’esercizio di autonoleggio possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti professionali e soggettivi prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
2.4 Il Responsabile SUAP concede il trasferimento dell’autorizzazione mortis causa subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 13, accompagnata dall’atto comprovante la situazione successoria, per legge o testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi, ovvero la dichiarazione circa l’intenzione di trasferire a terzi l’autorizzazione.
CAPO IV L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 17 - Collaboratori, dipendenti e sostituti alla guida
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, dei soggetti di seguito elencati purché in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge:
a) collaboratori familiari, qualora l’impresa familiare sia costituita ai sensi dall’art. 230 bis del codice civile;
b) di lavoratori dipendenti assunti secondo quando dettato dal contratto di lavoro specifico per la categoria;
c) di soci in caso di persona giuridica.
2. Della costituzione di impresa familiare, ovvero del ricorso ad un dipendente o socio, deve esserne data comunicazione all’ufficio competente (SUAP) entro 15 (quindici) giorni, presentando la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare dell’impresa che intende avvalersi del collaboratore, dipendente o socio;
b) autocertificazione resa dal collaboratore, dipendente o socio, di possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 8, e delle iscrizioni all’INPS e all’INAIL;
c) copia dell’atto registrato comprovante la costituzione dell’impresa familiare o la sua modifica, copia dell’atto costitutivo in caso di società, ovvero copia del contratto di lavoro subordinato;
d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. n. 21/1992 riferiti al collaboratore, al socio o al dipendente.
3. Il competente Ufficio comunale (SUAP), verificata la regolarità della documentazione presentata ed il possesso dei requisiti, annota sull’autorizzazione rilasciata al titolare gli estremi del soggetto incaricato alla guida.
4. In caso di inabilità temporanea, il titolare dell’autorizzazione per il servizio di NCC può farsi sostituire dai soggetti di cui al precedente comma 1 per il periodo di tempo necessario.
5. Anche la sostituzione temporanea va comunicata all’Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni.
6. I sostituti alla guida possono essere assunti in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
Art. 18 – Comportamento del conducente in servizio
1. Nell’esercizio dell’attività il conducente del mezzo ha l’obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutta la fase del trasporto;
c) non consentire l’accesso all’auto a persone estranee a coloro che hanno richiesto il noleggio;
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
e) non portare sulla vettura animali propri;
f) non fumare durante la corsa;
g) non interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
h) predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del mezzo o d’interruzione del trasporto per cause di forza maggiore;
i) consegnare al Responsabile SUAP qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del mezzo entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore;
j) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
k) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte dell’utente, il percorso più breve per recarsi al luogo indicato;
l) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
m) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
n) comunicare all’ufficio comunale competente (SUAP) i casi di incidente stradale che impediscano l’esercizio dell’attività, avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
o) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle forze dell’ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
p) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
q) non richiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
r) comunicare al competente ufficio comunale (SUAP) il cambio di residenza e dell’ubicazione della rimessa entro il termine di 30 (trenta) giorni ed eventuali notifiche degli Uffici Territoriali di Governo – Prefettura – relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro 2 (due) dalla notificazione;
s) rispettare i termini per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo causa di forza maggiore;
t) tenere a bordo copia dell’autorizzazione e del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
u) esporre i contrassegni sul veicolo adibito al servizio di NCC, ai sensi di cui al precedente art. 6.
2. Restano a carico dei titolari dell’autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 19 - Responsabilità del titolare
1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all’esercizio dell’attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Poggio Rusco ovvero del Settore competente (SUAP).
2. Le modalità d’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, devono assicurare l’osservanza delle norme a tutela dell’incolumità individuale e delle previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di risposo effettivo ed adeguato.
Art. 20 - Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio di NCC, è fatto divieto di:
a) fumare e consumare pasti sul veicolo;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d’intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento del veicolo;
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.
2. Gli utenti che intendono presentare denuncie o reclami per presunti disservizi resi dai conducenti di veicoli adibiti al servizio di NCC, possono rivolgersi al Responsabile del Settore (SUAP).
3. Su formale reclamo, presentato in carta libera, il Responsabile del Settore (SUAP) dispone l’accertamento e adotta, se necessario e sulla base di quanto accertato direttamente o per il tramite della Polizia Locale, tutti i provvedimenti richiesti dal caso.
Art. 21 - Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 22 - Disposizioni particolari per il trasporto di persone diversamente abili
1. I servizi di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Il conducente del mezzo ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap.
3. Il conducente ha l’obbligo di provvedere a riporre sull’automezzo l’eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità.
4. I veicoli in servizio di NCC appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 2 del DPR 27/04/1978, n. 384.
Art. 23 - Sospensione dell’attività
1. E’ possibile sospendere l’attività per un periodo massimo di 1 (un) anno in caso di comprovati e gravi motivi.
2. La sospensione del servizio deve essere comunicata all’Ufficio competente (SUAP), nel termine perentorio di 2 (due) giorni dalla data di inizio della sospensione della stessa
3. Trascorso 1 (un) anno, qualora il titolare non sia in grado di riprendere il servizio o direttamente o tramite i soggetti indicati al precedente art. 17 (sostituzione alla guida), si procederà alla revoca dell’autorizzazione che rientrerà in disponibilità del Comune e sarà messa a concorso nei tempi stabiliti dal precedente art. 9 (concorso per assegnazione delle autorizzazioni).
Art. 24 - Idoneità dei mezzi
1. Il competene ufficio (SUAP) ha facoltà di predisporre in qualsiasi momento controlli al fine di verificare che il mezzo si trovi sempre nel dovuto stato di conservazione e di decoro.
2. Qualora il veicolo in occasione dei controlli di legge, risulti privo di tutto o in parte delle caratteristiche necessarie, deve essere reso idoneo nel termine indicato all’autorità competente.
3. Qualora il titolare dell’autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente organo, non ottemperi al ripristino delle condizioni ottimali, il Responsabile del Settore (SUAP), previa comunicazione scritta, adotta il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione fino al ripristino delle condizioni di decoro e di conservazione del mezzo per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.
4. Qualora, entro il periodo di sospensione, il titolare dell’autorizzazione non ottemperi al ripristino delle condizioni ottimali, il Responsabile del Settore (SUAP) provvederà alla revoca del titolo autorizzatorio che rientrerà in disponibilità del contingente comunale e seguirà l’iter previsto dal precedente art. 9 (concorso per assegnazione dell’autorizzazione).
Art. 25 - Sostituzione dei veicoli
1. Il titolare dell’autorizzazione può sostituire, anche temporaneamente, il veicolo di servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività, previo necessario nullaosta rilasciato dal Responsabile del Settore competente (SUAP).
2. Il nullaosta è indispensabile per gli adempimenti presso la Motorizzazione Civile territorialmente competente (M.C.T.C.).
2. Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza il nullaosta del Responsabile del Settore (SUAP).
3. Lo stesso Responsabile del Settore (SUAP) provvede ad annotare sull’autorizzazione gli estremi identificativi del nuovo veicolo una volta immatricolato per il servizio di NCC. L’annotazione è subordinata alla consegna dei seguenti documenti:
a) attestazione di disponibilità del veicolo (in proprietà, leasing, usufrutto, locazione con facoltà d’acquisto, ecc.) e relativa carta di circolazione;
b) contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge.
Art. 26 - Tariffe
1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti.
2. Per il noleggio mediante autovettura, le tariffe devono essere comprese entro i limiti massimi e minimi stabiliti con Decreto del Ministero dei Trasporti 20/04/1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura).
2. Le tariffe debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti all’interno del veicolo.
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. Nel caso di accesso al servizio fuori dall’autorimessa, è dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento.
5. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
6. Nel caso di convenzioni con Enti terzi per l’esercizio di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di NCC, si applicano le tariffe stabilite nelle convenzioni stesse.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 27 - Vigilanza
1. La vigilanza è affidata alla Polizia Locale e a tutte le altre forze dell’ordine.
2. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di NCC.
3. Restano in ogni caso fatte salve le competenze provinciali, regionali e statali in materia.
Art. 28 - Sospensione dell’autorizzazione
1. Il Responsabile del Settore (SUAP) sospende l’autorizzazione comunale d’esercizio in caso di:
a) violazione del precedente art. 7 (operatività del servizio);
b) violazione al precedente art. 24, comma 3, (idoneità dei mezzi);
c) utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
d) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali non siano previste la revoca o la decadenza dell’autorizzazione;
2. La sospensione è disposta, ai sensi dell’art. 49 della L.R. n. 11/2009.
Art. 29 - Revoca dell’autorizzazione
1. Il Responsabile del Settore competente (SUAP), dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando l’attività sia svolta da persone che non siano il titolare dell’autorizzazione, il personale da esso dipendente, i collaboratori familiari o i soci;
b) quando, in capo al titolare della stessa, vengano a mancare i requisiti di cui al precedente art. 8 (requisiti e condizioni per l’accesso alla professione, l’ammissione al pubblico concorso per il rilascio dell’autorizzazione e l’esercizio della professione);
c) nei casi indicati dall’art. 16, comma 2 (trasferimento dell’autorizzazione) e art. 24, comma 4 (idoneità dei mezzi);
d) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dell’autorizzazione.
2. La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 30 - Decadenza dell’autorizzazione
1. Il Responsabile del Settore competente (SUAP), dispone la decadenza dell’autorizzazione:
a) nei casi previsti dall’art. 14, comma 2 (inizio del servizio) e 15, comma 5 (validità dell’autorizzazione);
b) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 (novanta) giorni;
c) qualora venga meno la disponibilità della rimessa senza che la stessa venga sostituita entro il termine di 90 (novanta);
d) quando sono stati irrogati tre provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione adottati ai sensi dell’art. 49 L.r. n. 11/2009, nell’arco di un quinquennio.
2. La decadenza viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 31 - Rinuncia dell’autorizzazione
1. Il titolare o l’erede che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione, deve presentare preventivamente comunicazione scritta al competente Ufficio comunale (SUAP), allegando l’originale dell’autorizzazione stessa.
Art. 32 - Procedimento sanzionatorio
1. I procedimenti di sospensione o revoca stabiliti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione scritta notificata all’interessato delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di 30 (trenta) giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la propria posizione.
2. Dell’esito del provvedimento è tempestivamente informato l’interessato e, ove si proceda alla revoca ed alla decadenza dell’autorizzazione, anche il competente ufficio della M.C.T.C.
Art. 33 - Sanzioni pecuniarie
1. Ferme le disposizioni concernenti la diffida, la sospensione, la revoca e la decadenza dell’autorizzazione d’esercizio, per le violazioni alle norme relative al servizio di NCC si applicano le sanzioni previste da:
a) Legge Regionale n. 11 del 14/07/2009, ovvero il Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti;
b) Art. 85 del nuovo codice della strada, approvato con D.lgs. 30/04/1992, n. 285, il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, come successivamente modificati ed integrati;
2. Tutte le infrazioni alle norme del presente Regolamento, non sanzionabili ai sensi delle disposizioni sopra richiamate o da altre disposizioni di rango superiore, sono punite ai sensi dell’art. 7 –bis del D.Lgs. n. 267/200, attraverso l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 ad un massimo di 500,00 euro.
3. Le sanzioni, salvo dove diversamente stabilito, sono irrogate secondo quanto stabilito dalla Legge
n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, della deliberazione – divenuta esecutiva – con la quale il Consiglio Comunale lo ha approvato. Con l’entrata in vigore del regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dal Comune di Poggio Rusco.
Art. 35 – Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’Art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata:
a) ai titolari delle autorizzazioni o licenze;
b) alle associazione di categoria territorialmente competenti.
3. Il presente regolamento sarà trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Mantova.
Art. 36 - Rinvio dinamico
1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa di formali modificazioni del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.