CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTERSETTORIALE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTERSETTORIALE
Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
Triennio economico e normativo Luglio 2013 – Luglio 2016
COSTITUZIONE DELLE PARTI
Il giorno 24 Luglio 2013 presso la sede della CONF.S.A.L. in Xxxx, X.xx Xxxxxxxxxx x. 00 si sono riunite le seguenti XX.XX.:
CIFA, rappresentata da Xxxxxx Cafà e con una delegazione composta dai signori Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx che, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese ad essa associate ed applicanti il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria sotto specificata;
FEDARCOM, Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI, rappresentata da Xxxxxxxx Cafà e con una delegazione composta dai signori Xxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx, che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;
E
CONFSAL, rappresentata da Xxxxx Xxxxx Xxxx, che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria sotto specificata;
FNA CONFSAL rappresenta da Xxxxxx Xxxxx, che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici
SNALV – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze, rappresentata da Xxxxx Xxxxxx, che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;
per addivenire ad una intesa, per la sottoscrizione del C.C.N.L. Intersettoriale del Settore Privato.
Dopo un ampio dibattito le suddette Confederazioni, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, hanno inteso sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.
Detto contratto, redatto in cinque copie originali, una per ogni Organizzazione firmataria, oltre una copia per l'archivio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed una per il Ministero e delle Politiche Sociali è composto da una Premessa, quindici Titoli (di cui il titolo IV – Area intersettoriale - composto di n. 2 Capi, ed il titolo VI – Contratti Flessibili - composto di n. 6 Capi), centosessantasei articoli, più sei allegati (A - F) contenenti n. 12 Tabelle riepilogative (a – p), che nel loro insieme costituiscono un corpus inscindibile.
PREMESSA
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende, del settore terziario, commercio, della distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, dei pubblici esercizi e del turismo, ed il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Il presente C.C.N.L. Intersettoriale ha dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo dei comparti Commercio, Terziario, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
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Le parti riconoscono la centralità della bilateralità Intersettoriale, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
In tal senso, già in passato i comparti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso.
L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.
Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla finizione del benefìcio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità Intersettoriale, in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei C.C.N.L..
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale di Lavoro per i dipendenti del Settore Privato delle attività del Commercio, Terziario, Distribuzione Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo che qui di seguito si riporta.
TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI
Articolo 1 - Rappresentanze sindacali
1) Agli effetti di quanto stabilito nei seguenti paragrafi, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente C.C.N.L.;
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b) di R.S.A. costituite ai sensi dell’Articolo 19 della Legge n. 300/1970 e appartenenti alle XX.XX. stipulanti il presente contratto, nelle imprese che nell’ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse.
2) L’Organizzazione Sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l’elezione o la nomina dei lavoratori a Dirigenti Sindacali Aziendali all’impresa ed alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro. La comunicazione per l’elezione di cui al punto n. 1 lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata.
3) Le Parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.
4) I Dirigenti Sindacali Aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
5) Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori con qualifica di Dirigenti Sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
6) Il mandato di Dirigente Sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
7) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSA i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Articolo 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
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b) ino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) fino a n. 4 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
2) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
3) Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al punto n. 1 deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la R.S.A.
4) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio.
5) Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, fruiranno di un monte ore annuo aziendale di permessi retribuiti pari ad 1 ora e 30 minuti complessive, moltiplicato per il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
6) Le ore di permesso risultanti dal suddetto monte, vanno ripartite tra le Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 5, in misura proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse, risultante alla stessa data del 31 Dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
7) Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni e a Commissioni comunque denominate, restando pertanto escluse quelle convocate dalle Aziende. Tale monte ore così determinato costituisce un tetto invalicabile annuale.
8) Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in anni successivi a quello di competenza, né l’anticipazione del monte ore afferente l’anno successivo.
9) Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un limite invalicabile e non assorbe per le Organizzazioni stipulanti il presente accordo quanto previsto agli artt. 23 e 30 della Legge n. 300/1970 e pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese le convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali, etc.
10) Le XX.XX. stipulanti il presente CCNL, attraverso le proprie articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro il mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento, i nominativi dei dipendenti dell’azienda che hanno diritto a fruire del monte ore dei permessi aziendali, in
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quanto dirigenti delle rappresentanze sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi nazionali, regionali, provinciali, comprensoriali ed aziendali, nei limiti previsti dai rispettivi Statuti.
11) Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle federazioni sindacali stipulanti il CCNL ed avanzata con un preavviso di almeno 24 ore lavorative, salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono essere controfirmate dal responsabile dell’organo direttivo di appartenenza del lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle riunioni degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della lettera di convocazione dello stesso organo.
12) All’infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Articolo 3 - Assemblea
1) Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
3) Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite.
4) Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Articolo 4 - Referendum
1) Nelle aziende con più di quindici dipendenti, il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale.
2) I referendum sono indetti dalla RSA tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
3) Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum saranno stabilite nei contratti collettivi, anche aziendali.
Articolo 5 - Trattenute sindacali
1) I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta sindacale, a favore delle OO. SS. firmatarie del presente contratto, nei confronti dei lavoratori che ne effettueranno richiesta scritta.
2) La suddetta quota sarà commisurata ad un ammontare pari all’1% della retribuzione netta di fatto e sarà trasmessa alle OO. SS. da parte del datore di lavoro, previa sottoscrizione, da parte del lavoratore della lettera di delega nella quale si indica l’Organizzazione Sindacale destinataria del contributo associativo.
3) L’Azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
Articolo 6 - Contrattazione collettiva decentrata
1) Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
a) Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
b) trattamenti retributivi integrativi;
c) premi di produzione;
d) orario di lavoro;
e) flessibilità – banca ore;
f) tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
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g) pari opportunità;
h) individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
j) formazione professionale;
k) determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l) determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70.
m) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal C.C.N.L., mediante specifiche clausole di rinvio.
n) specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende.
2) Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto per le aziende settore turismo;
b) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’aziende;
d) la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
e) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
f) l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
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g) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
h) le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
i) l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
j) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
TITOLO II - ENTE BILATERALE
Articolo 7 - Ente Bilaterale Nazionale - EPAR
1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Confederale di CIFA e Conf.S.A.L. in sigla EPAR, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il C.C.N.L. in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. Quest’ultima attività sarà concretizzata con l’ausilio del fondo di solidarietà eventualmente costituito dalle confederazione firmatarie dal presente C.C.N.L..
2) L’EPAR é costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamento.
3) A tal fine l’EPAR Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce – direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli
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altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
e) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
f) riceve dalle Organizzazioni Territoriali, gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone le raccolte e provvedendo, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 8, 17 e 18 del presente C.C.N.L., nonché ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
j) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Articolo 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal C.C.N.L. che ad esso fanno riferimento;
o) attua il sistema di ammortizzatori sociali con il sistema di autofinanziamento.
p) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua XXX.XX.XXX.
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4) L’EPAR svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla C.I.S., composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’EPAR dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’EPAR Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L. e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7) L’EPAR potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente C.C.N.L.
8) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’EPAR potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9) Gli organi di gestione dell’EPAR saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10) La costituzione degli EPAR Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’EPAR nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.
Articolo 8 - Enti Bilaterali Territoriali
1) L’EPAR Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
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b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) gli interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) il coordinamento, la vigilanza ed il monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’EPAR Nazionale e con la rete degli EPAR Territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h) le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia.
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua XXX.XX.XXX;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente C.C.N.L. può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2) L’EPAR Territoriale, svolge inoltre, attraverso I CIS territoriali, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’EPAR Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
4) L’EPAR Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le
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azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
Articolo 9 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
1) Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2) A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, anche avvalendosi dei pareri all’uopo formulati dal CIS N, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
3) In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale, è precluso alle OO. SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.
Articolo 10 - Composizione e sede della Commissione
1) La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.
Articolo 11 - Convocazione della Commissione
1) Per tutte le attività inerenti la convocazione, l‘organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione di Conciliazione Nazionale, viene istituita una Segreteria tra le Parti Sociali stipulanti.
2) La convocazione della Commissione di Conciliazione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un’apposita istanza presentata alla Segreteria da parte dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
3) L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.
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4) La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
5) Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 12 - Istruttoria e decisione
1) Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2) La decisione assunta dalla Commissione di Conciliazione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
3) Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
4) Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.
Articolo 13 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
1) La Commissione di Conciliazione Regionale interviene, per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all’intervento della Commissione di Concliliazione Nazionale.
Articolo 14 - Composizione e sede della Commissione
1) Ciascuna Commissione di Conciliazione Regionale e /o territoriale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.
14 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
2) La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n. 2 del paragrafo precedente ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.
Articolo 15 - Convocazione della Commissione
1) La convocazione della Commissione di Conciliazione Regionale viene disposta a seguito di formale richiesta presentata alla Segreteria della Commissione da parte dell’Organizzazione sindacale ovvero dell’Associazione imprenditoriale a livello locale, autonomamente o in rappresentanza dei propri assistiti.
2) L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia od ogni altro mezzo equipollente idoneo.
3) La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.
4) Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30 giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.
Articolo 16 - Istruttoria e decisione
1) Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per l’esame e per la definizione della controversia, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
2) La Commissione, acquisiti gli elementi del caso, procede alla deliberazione e redige il verbale che sarà sottoscritto dai suoi membri.
3) In caso di mancato accordo, su istanza di entrambe le parti, la controversia verrà inoltrata alla Segreteria della Commissione Nazionale per un secondo tentativo di conciliazione.
Articolo 17 - Osservatorio Nazionale
1) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
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2) A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale – EPAR inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli EPAR Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all’EPAR Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;
g) svolge le attività finalizzate all’esecuzione delle disposizioni previste agli artt. 63 e ss (contratto d’inserimento), agli artt. 43 e ss (apprendistato) e agli Articolo 70 e ss (lavoro a tempo determinato) del presente C.C.N.L.;
h) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR, previa la loro segnalazione, di norma con cadenza annuale, da parte degli Osservatori Territoriali.
Articolo 18 - Osservatori Territoriali
1) L’EPAR Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale realizzando una fase d’esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2) A tal fine, l’Osservatorio Territoriale:
16 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
a) programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’EPAR Nazionale, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Articolo 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’Articolo 4 comma 4 della Legge n. 628/1961;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari – nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.
Articolo 19 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale - EPAR
1) Il contributo mensile da destinare in favore dell’EPAR Nazionale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base conglobata, per 12 mensilità.
2) La quota relativa all’assistenza contrattuale mensile a carico dell’azienda é fissata nella percentuale dello 0,15%.
3) Le Parti prendono atto della obbligatorietà del contributo dello 0,10% mensile su paga base conglobata a carico delle aziende.
4) L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un
E.D.R. d’importo mensile pari allo 0,10% di paga base conglobata.
5) L’E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per 13 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
6) L’azienda che non aderisce a CIFA, e/o che ometta il versamento delle quote all’Ente Bilaterale - EPAR non può avvalersi del presente contratto.
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7) Le quote riscosse dall’EPAR Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’ente stesso, saranno trasferite agli Enti Bilaterali Territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal presente C.C.N.L.
8) L’EPAR Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme di cui al punto n. 6 qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli EPAR Regionali e Territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
9) Le parti concordano di rivedere i criteri di finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR, allo scadere del biennio economico.
Articolo 20 - Fondo interprofessionale per la formazione continua FonArCom
1) Per tutta la materia della formazione continua, le Parti decidono di voler destinare tutta la contribuzione mensile dello 0,30% sui salari imponibili, ad apposito Fondo, denominato FonArCom, in attuazione delle disposizioni dell’Articolo 118 della Legge n. 388/2000.
TITOLO III - CONTROVERSIE
Articolo 21 - Conciliazione controversie in sede sindacale
1) Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
2) Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art. 7 della l. 604/66.
3) Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale dell’EPAR Territoriale. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale - EPAR. Resta salva la facoltà dell’ente bilaterale, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza.
18 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
4) La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Articolo 22 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
1) La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l’Ente Bilaterale – EPAR territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle XX.XX. stipulanti. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’EPAR Nazionale.
Articolo 23 - Attivazione della procedura di conciliazione
1) Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l’Organizzazione Sindacale firmataria del presente C.C.N.L. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2) A carico della parte procedente spetta l’onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
Articolo 24 - Richiesta del tentativo di conciliazione
1) La richiesta deve contenere l’indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente C.C.N.L. che rappresenta l’istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
Articolo 25 - Convocazioni delle parti
1) La Commissione di Conciliazione deve provvedere alla convocazione delle parti indicando il luogo, il giorno e l’ora in cui si terrà il tentativo di conciliazione.
2) In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
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Articolo 26 - Istruttoria
1) La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni.
2) All’esito della convocazione delle parti e dell’istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
Articolo 27 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1) Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, ovvero di mancato accordo deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
2) La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’Articolo 411 c.p.c.
3) Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell’Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
4) Su istanza di parte, l’esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
5) Nel caso di mancata conciliazione, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo. Resta salva la facoltà della Commissione di Conciliazione adita di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Articolo 28 - Risoluzione bonaria della controversia
1) Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli ArticolI 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c..
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Articolo 29 - Decisioni
1) Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente C.C.N.L. che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.
Articolo 30 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all’ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all’Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
2) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l’erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3) Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l’atto di certificazione.
Articolo 31 - Risoluzione della lite in via arbitrale
1) Ai sensi dell’Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.
2) Tale mandato comporta l’instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di legge o contratti collettivi.
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3) Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di legge tra le parti (ai sensi dell’Articolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall’Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell’Articolo 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l’arbitrato. Il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto.
Articolo 32 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente C.C.N.L., le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.
TITOLO IV - AREA INTERSETTORIALE
CAPO 1 - SETTORE COMMERCIO – TERZIARIO - SERVIZI
Articolo 33 - Campo di applicazione
1) Alimentazione:
a) Supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
b) Commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
c) Commercio all’ingrosso di generi alimentari;
d) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
e) Commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
f) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
g) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
22 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
h) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
i) Commercio all’ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
j) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
k) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
l) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
m) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
n) Commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
o) Rivendite di pollame e selvaggina;
p) Salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
q) Importatori e torrefattori di caffè;
r) Aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari; Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano
– anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini
2) Fiori, piante e affini:
a) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
b) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
c) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
d) Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 23
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano – anche- in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
3) Merci d’uso e affini
a) Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
b) rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
c) gestori di impianti di distribuzione carburante;
d) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
e) negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all’espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
f) magazzini a prezzo unico;
g) elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising e impianti di sicurezza;
h) tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine, confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
i) commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
j) camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie;
k) abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
l) articoli sportivi;
m) calzature, accessori per calzature;
n) pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
24 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
o) valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrelli, rivetta ture, corderie e affini;
p) commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
q) profumerie, bigiotterie e affini;
r) articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
s) articoli per regalo, giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri, oggetti e prodotti tipici e/o per turisti, prodotti artistici e dell'artigianato, case di vendita all'asta, articoli per fumatori;
t) oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle, argenterie, articoli di orologeria, bigiotteria e accessori;
u) librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici, distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
v) cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
w) ferramenta e coltelli, rivettature e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere, articoli di ferro e metalli;
x) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
y) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
z) rivenditori di edizioni musicali; aa) strumenti musicali;
bb) francobolli per collezione;
cc) mobili e macchine per ufficio;
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dd) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
ee) vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
ff) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
gg) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli, pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
hh) armi e munizioni;
ii) ottica e fotografia;
jj) materiale chirurgico e sanitario;
kk) apparecchi scientifici, articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
ll) autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni, cicli e motocicli, ivi compreso l’esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni, parti di ricambio e accessori per auto motocicli pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
mm) gestori di impianti di distribuzione carburante, aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione, carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
nn) imprese di riscaldamento;
oo) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti, isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento e impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;
26 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
pp) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
qq) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici; rr) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc.;
ss) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
tt) prodotti per l’agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico, sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
uu) pesi e misure, pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
vv) macchine per cucire;
ww) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C).
4) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
a) agenti e rappresentanti di commercio;
b) commissionari;
c) mediatori pubblici e privati;
d) compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
e) commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
f) imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
g) fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
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h) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
i) agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
5) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
a) agenzie di ricerca e selezione del personale;
b) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
c) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
d) agenzie di intermediazione;
e) servizi di informatica, telematica, robotica;
f) servizi di revisione contabile, auditing;
g) imprese di leasing;
h) recupero crediti e factoring;
i) consulenza, direzione e organizzazione aziendale;
j) servizi di gestione e amministrazione del personale;
k) servizi di gestione fiscale, tributaria ed elaborazione dati;
l) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
m) agenzie di informazioni commerciali;
n) ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
o) servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
p) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
28 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
q) servizi di progettazione industriale, engineering;
r) società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
s) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
t) aziende di pubblicità;
u) concessionarie di pubblicità;
v) promozione vendite;
w) agenzie pubblicitarie;
x) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
y) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
z) agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
aa) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
bb) uffici residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
cc) servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali; dd) servizi fiduciari;
ee) società di carte di credito; ff) uffici cambi extra bancari;
gg) attività di garanzia collettiva fidi;
hh) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
ii) buying office’;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 29
jj) agenzie brokeraggio;
kk) intermediazione merceologica;
ll) recupero e risanamento ambiente;
mm) altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
nn) agenzie di operazioni doganali;
oo) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura; pp) servizi di traduzioni e interpretariato;
qq) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini; rr) autoscuole;
ss) autorimesse e auto riparatori non artigianali;
tt) aziende del settore della sosta e dei parcheggi; uu) agenzie di servizi matrimoniali;
vv) agenzie investigative;
ww) vendita di multiproprietà;
xx) agenzie di scommesse;
yy) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
zz) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL;
aaa) altri servizi alle persone, compresa l’assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.
30 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
Articolo 34 - Classificazione del personale QUADRI
1) In aderenza a quanto previsto dalla Legge n. 190/1985, appartengono alla categoria “quadri” i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza nell’ambito delle strategie aziendali e che hanno poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione delle risorse in settori di particolare complessità.
2) Al lavoratore inquadrato nella categoria di cui al comma precedente verrà corrisposta, mensilmente, una indennità di funzione pari ad € 180,00 lordi per 12 mensilità, secondo le norme contenute nell’allegato A.
3) L’azienda è tenuta ad assicurare i lavoratori quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni.
PRIMO LIVELLO
1) Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità che sovraintendono e organizzano le unità produttive, con iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate.
2) Profili esemplificativi:
a) Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale, capo centro EDP;
b) Gestore o gerente di negozio, di filiale, o di supermercato alimentare anche se integrato in un grande magazzino o negozio;
c) Responsabile laureato in chimica-farmacia previsto dalle leggi sanitarie per magazzini all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali;
d) Analista sistemista;
e) Gerente o capo di officina o di sede assistenziale con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa;
f) Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 31
g) Responsabile marketing nelle aziende di pubblicità;
h) Responsabile pubbliche relazioni nelle aziende di pubblicità;
i) Responsabile ricerche di mercato nelle aziende di pubblicità;
j) Responsabile ufficio studi nelle aziende di pubblicità;
k) Responsabile commerciale testate nelle concessionarie di pubblicità con compiti di promozione, coordinamento, supporto e controlli produttori;
l) Copywriter nelle agenzie di pubblicità;
m) Art director nelle agenzie di pubblicità:
n) Producer-tv-cine-radio nelle agenzie di pubblicità;
o) Account executive nelle agenzie di pubblicità;
p) Media planner nelle agenzie di pubblicità;
q) Pubblic relation executive nelle agenzie di pubblicità;
r) Research executive nelle agenzie di pubblicità;
s) Tecnico stampa responsabile di un servizio produzione nelle agenzie di pubblicità;
t) Product manager;
u) Coordinatore di prodotto nelle aziende di ricerca di mercato;
v) Esperto di sviluppo organizzativo;
w) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
1) Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono funzioni operativamente autonome di controllo e di coordinamento.
32 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
2) Profili esemplificativi:
a) Cassiere principale che sovrintenda più casse;
b) Propagandista scientifico;
c) Addetto alla esecuzione di progetti o parti di essi;
d) Capo di reperto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
e) Segretario di direzione con mansioni di concetto;
f) Consegnatario responsabile di magazzino;
g) Estimatore nelle aziende di arte e antichità;
h) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
i) Capitano di rimorchiatore;
j) Chimico di laboratorio;
k) Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
l) Corrispondente di concetto con conoscenza di lingue estere;
m) Interprete o traduttore;
n) Collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede alla prova e la diagnosi dell’autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell’ambito della sua specifica funzione;
o) Creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
p) Impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell’editore anche tramite sua tipografia;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 33
q) Segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
r) Programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità;
s) Art-buyer nelle agenzie di pubblicità;
t) Organizzatore traffic (progress) nelle agenzie di pubblicità;
u) Visualizer nelle agenzie di pubblicità;
v) Assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità;
w) Assistente art director nelle agenzie di pubblicità;
x) Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità;
y) Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità;
z) Tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità;
aa) Supervisore di processo nelle aziende di ricerca di mercato; bb) Supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerca di mercato; cc) Assistente del productor manager;
dd) Internal auditor; ee) EDP auditor;
ff) Specialista di controllo di qualità; gg) Revisore contabile;
hh) Contabile con mansioni di concetto;
ii) Ispettore;
jj) Analista di procedure organizzative;
34 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
kk) Capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione. Svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
ll) Programmatore analista;
mm) Programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l’attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatori, pianifica, in piena autonomia operativa, l’attività dell’officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
nn) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
TERZO LIVELLO
1) Appartengono al terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto che richiedono adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante preparazione teorica o tecnico-pratica comunque acquisita.
2) Profili esemplificativi:
a) Disegnatore tecnico;
b) Figurinista;
c) Vetrinista;
d) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali, con discrezionalità di valutazione dei dati informativi;
e) Commesso stimatore di gioielleria;
f) Commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 35
g) Commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicurare, nell’ambito delle proprie mansioni, l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico, anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni d’incasso, porre la sua esperienza al fine dell’addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori;
h) Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell’usato;
i) Operaio specializzato provetto;
j) Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico: è il meccanico riparatore di gruppo/i (elettrico e/o meccanico e/o idraulico e/o alimentazione), nonché l’addetto alla carrozzeria (lattoniere, verniciatore), che svolgono le mansioni in autonomia operativa, sulla base di cognizioni teoriche e pratiche approfondite, anche mediante l’uso appropriato di specifiche strumentazioni, individuando, dal punto di vista tecnico economico, nell’ambito di specifiche direttive aziendali, le opportunità e le modalità di esecuzione, di intervento e di definizione delle cause dei difetti e ne effettuano le delibera funzionale;
k) Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di pubblicità: tecnico cine-TV, tecnico proiezione;
l) Addetto all’accettazione clienti nelle agenzie di raccolta pubblicitaria;
m) Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
n) Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato;
o) Operatore di elaboratore con controllo di flusso;
p) Contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizione di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa, nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare
36 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
date e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali e bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi;
q) Addetto alla distribuzione dei fascettari, nell’ambito dei reparti di lavorazione con controllo delle spedizioni, nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
r) Addetto al controllo di materiale in entrata e uscita che organizza lo stoccaggio dei prodotti e delle attività dei preparatori di commissioni, nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciai, metalli non ferrosi e rottami;
s) Steno-dattilografo in lingue estere;
t) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell’Articolo 140 del R.D. n. 1265/1934, ottico patentato a norma degli Articolo 30,31, 32 del R.D. n. 1334/1928;
u) Tecnico riparatore del settore macchine per ufficio: l’aggiustatore ed il riparatore che, in condizione di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine ed apparecchiature complesse curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;
v) Tecnico riparatore del settore elettrodomestici: l’aggiustatore è il riparatore che, in condizioni di autonomia operativa, con interpretazione critica del disegno e dello schema, individua e valuta i guasti, sceglie la successione e le modalità degli interventi ed esegue qualsiasi intervento di elevato grado di difficoltà per l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchiature complesse, curandone la messa a punto ed effettuandone la delibera funzionale, anche presso il domicilio del cliente; compila, se del caso, la necessaria documentazione relativa alla prestazione effettuata ed incassa il corrispettivo previsto dalle tariffe dell’azienda;
w) Macellaio specializzato provetto: è il lavoratore con specifiche ed adeguate capacità professionali acquisite mediante approfondita preparazione teorico e tecnico-pratica che, in autonomia operativa, nell’ambito delle mansioni assegnate, esegue con perizia tutte le seguenti fasi di lavoro: taglio anatomico, disossatura, sfasatura, rimondatura, taglio a filo,
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 37
a mano e a macchina, presentazione in vassoio, rifilatura dei tagli e riconfezionamento delle confezioni ritirate dal banco;
x) Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti che, in condizione di autonomia operativa, svolge anche funzioni di manutenzione e riparazione dell’automezzo in dotazione;
y) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 3° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato A Tabella b).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
QUARTO LIVELLO
1) Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le operazioni di vendita e ausiliarie alla vendita, e i lavoratori che eseguono mansioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche.
2) Nelle “operazioni ausiliarie alla vendita” devono ritenersi ricomprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di rifornimento merci nelle scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.
3) Profili esemplificativi:
a) Contabile d’ordine;
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b) Cassiere comune;
c) Controllore di settore tecnico di centro elaborazione dati, compreso il settore delle telecomunicazioni;
d) Astatore;
e) Operatore meccanografico;
f) Addetto alla vendita al pubblico, commesso/a;
g) Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari);
h) Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci);
i) Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione e confezione;
j) Banconista di spacci di carne e salumi;
k) Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;
l) Allestitore esecutivo di vetrine e display;
m) Allestitore di commissioni nei magazzini d’ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche;
n) Addetto a mansioni che non richiedono cognizioni di carattere scientifico;
o) Stenodattilografo;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 39
p) Esattore, esclusi i fattorini e portapacchi autorizzati a riscuotere l’importo della merce all’atto della consegna;
q) Indossatrice;
r) Estetista, anche con funzioni di vendita;
s) Pittore o disegnatore esecutivo;
t) Addetto al ricevimento ed esecuzione delle mansioni di bordo;
u) Operatore di processo nelle aziende di ricerca di mercato;
v) Addetto alle variazioni dei servizi diffusionali nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
w) Operaio specializzato;
x) Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori ferro acciai, metalli non ferrosi e rottami:
y) Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso medicinali con conoscenza delle specialità farmaceutiche anche con digitazione nei sistemi informatici;
z) Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita;
aa) Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
bb) Addetto al collaudo: lavoratore che effettua prove sull’autoveicolo ed operazioni di semplice collaudo sempre su istruzioni del capo officina o del collaudatore senza compiti di diagnosi;
cc) Pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita, attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell’utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro, fornisce informazioni ed assistenza;
40 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
dd) Autotrenista conducente di automezzi pesanti;
ee) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
4) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 4° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato A Tabella b).
5) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
6) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
7) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
QUINTO LIVELLO
1) Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche.
2) Profili esemplificativi:
a) Aiuto-commesso o aiuto banconista;
b) Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi ausiliari), addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 41
rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio);
c) Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
d) Addetto al centralino telefonico;
e) Conducente di autovetture;
f) Campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell’azienda);
g) Addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
h) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
i) Addetto al controllo e alla verifica delle merci;
j) Fatturista;
k) Informatore negli istituti di informazioni commerciali;
l) Addetto al controllo delle vendite;
m) Addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
n) Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
o) Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
p) Preparatore di commissioni;
q) Dattilografo;
r) Archivista, protocollista;
42 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
s) Schedarista;
t) Codificatore (traduce in codice i dati contabili, statistici, ecc.);
u) Operatore di macchine verificatrici;
v) Operaio qualificato;
w) Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami;
x) Pratico di laboratorio chimico;
y) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente compresa nella predetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 5° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato A Tabella b).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
SESTO LIVELLO
1) Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche.
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 43
2) Profili esemplificativi:
a) Usciere;
b) Custode;
c) Portiere;
d) Ascensorista;
e) Guardiano di deposito;
f) Fattorino;
g) Portapacchi con o senza facoltà di esazione;
h) Imballatore;
i) Impacchettatore;
j) Conducente di motofurgone;
k) Conducente di motobarca;
l) Avvolgitore;
m) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
n) Addetto al carico e scarico;
o) Pompista comune senza responsabilità di cassa, lavatore, asciugatore;
p) Operaio comune;
q) Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami;
r) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
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3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 6° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato A Tabella b).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
SETTIMO LIVELLO
1) Appartengono al settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di base, che non necessitano di particolari conoscenze o professionalità tecnico-pratiche.
2) Profili esemplificativi:
a) Garzone;
b) Addetto alle pulizie anche con mezzi meccanici;
c) Altre professioni equivalenti.
3) Per tutti i livelli maturati tramite l’applicazione di altri C.C.N.L., il datore di lavoro, in fase di prima applicazione garantirà al lavoratore le eventuali differenze economiche con un assegno ad personam riassorbibile al primo scatto di anzianità utile.
CAPO 2 - SETTORE PUBBLICI ESERCIZI – TURISMO
Articolo 35 - Campo di applicazione
1) Bar;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 45
2) Caffè;
3) Gelaterie;
4) Snack Bar;
5) Bottiglierie e fiaschetterie;
6) Ristoranti;
7) Trattorie;
8) Osterie;
9) Pizzerie;
10) Tavole Calde;
11) Self–Service;
12) Fast–Foods;
13) Rosticcerie;
14) Paninoteche;
15) Friggitorie;
16) Locali notturni;
17) Sale da Ballo;
18) Sale da Gioco;
19) Posti di ristoro;
20) Spacci aziendali;
21) Aziende di ristorazione collettiva;
22) Complessi turistici ricettivi dell’aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari;
23) Imprese viaggi e turismo;
24) Alberghi diurni;
46 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
25) Aziende alberghiere;
26) Alberghi;
27) Motel;
28) Pensioni;
29) Locande;
30) Fittacamere;
31) Ostelli;
32) Residence;
33) Colonie climatiche;
34) Pubblici esercizi di qualunque natura.
Articolo 36 - Classificazione del personale QUADRI
1) Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscono contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'Azienda e svolgono, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda-
2) Profilo funzionale:
a) Direttore
PRIMO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzato da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale, anche presso le singole unità aziendali, o comunque di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
2) Profili esemplificativi:
a) Vice Direttore;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 47
b) Responsabile area;
c) Capo del personale;
d) Economo responsabile del settore acquisti, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
e) Responsabile punto vendita (esercizi minori), intendendosi per tale colui al quale sia affidata la direzione esecutiva di un esercizio minore;
f) Capo zona manutenzione;
g) Superintendente catering;
h) Capo servizio catering;
i) Ispettore amministrativo catena d'esercizi;
j) Assistente Senior di direzione (intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali - ristorante, market, snack bar, servizi, ecc. - di un pubblico esercizio);
k) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
SECONDO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
2) Profili esemplificativi:
a) Direttore Servizio mensa o Capo impianto mensa;
b) Capo laboratorio gelateria (ex Capo gelatiere);
c) Capo laboratorio pasticceria (intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal computo gli apprendisti);
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d) Responsabile di amministrazione (ex Segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
e) Primo maitre o capo servizio sala, ispettore mensa;
f) Responsabile impianti tecnici;
g) Capo cuoco P.E. e ristorazione collettiva;
h) Capo contabile;
i) Operatore o procuratore doganale catering;
j) Capo ufficio catering;
k) Supervisore catering;
l) Primo barman P.E.;
m) Capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco-bar;
n) Capo banconiere di pasticceria (intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle categorie inferiori);
o) Magazziniere consegnatario o economo (intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
p) Cassiere centrale catering;
q) Capo C.E.D.;
r) Capo Ricevimento;
s) Primo Portiere;
t) Prima Governante;
u) Coordinatore del centro prenotazioni;
v) Capo servizio Personale;
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w) Capo Cassiere Centrale (intendendosi per tale quel lavoratore che, in aziende con strutture organizzative complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente);
x) Assistente di Direzione (intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di un settore commerciale di un pubblico esercizio);
y) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
TERZO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica, i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri
lavoratori.
2) Profili esemplificativi:
a) Controllo amministrativo;
b) Barman unico;
c) Sotto capo cuoco;
d) Cuoco unico;
e) Primo pasticcere;
f) Capo operaio;
g) Capo mensa surgelati e/o precotti;
h) Capo reparto catering;
i) Assistente o Vice o aiuto supervisore catering;
j) Operaio specializzato provetto (intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze tecnico-specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di
50 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
individuare e valutare i guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse);
k) Maitre (nella nuova qualifica di Maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di secondo Maitre in subordine ad un capo-servizio e quelli che, in posizione unica, direttamente interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale di inquadramento superiore);
l) Dietologo;
m) Sommelier (intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le tipologie di vini nazionali ed esteri);
n) Analista e Programmatore C.E.D.;
o) Responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi): intendendosi per tale colui che, in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
p) Impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
q) Corrispondente in lingue estere;
r) Portiere unico;
s) Portiere di notte;
t) Infermiere diplomato professionale;
u) Coordinatore reparto cure sanitario;
v) Governante Unica;
w) Capo Centralinista;
x) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 51
inquadrabili nel 3° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato C Tabella g).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
QUARTO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
2) Profili esemplificativi:
a) Segretario (intendendosi per tale quel lavoratore che, sulla base di precise e dettagliate istruzioni nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di corrispondenza);
b) Cuoco capo partita;
c) Cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che, indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite, assicura il servizio di cucina;
d) Gastronomo;
e) Cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
f) Barman;
g) Chef de rang di ristorante;
52 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
h) Secondo pasticcere;
i) Capo gruppo mensa;
j) Gelatiere;
k) Pizzaiolo;
l) Stenodattilografa con funzioni di segretaria;
m) Altri impiegati d'ordine;
n) Centralinista in lingue estere (intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe);
o) Conducenti di automezzi pesanti (intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico superiore a tremilacinquecento chilogrammi);
p) Operaio specializzato (intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature);
q) Operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande (intendendosi per tale il lavoratore che, in base ad indicazioni per schemi o disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di macchine per la distribuzione di cibi e bevande);
r) Operatore C.E.D. – Consollista;
s) Addetto macchine elettrocontabile;
t) Guardarobiera unica consegnataria;
u) Secondo Portiere;
v) Seconda Governante;
w) Capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
x) Capo garage;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 53
y) Capo giardiniere;
z) Addetto fangoterapia; aa) Massoterapista;
bb) Infermiere; cc) Estetista;
dd) Istruttore di nuoto con brevetto;
ee) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 4° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato C, Tabella g).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
QUINTO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
2) Profili esemplificativi:
a) Tablottista e marchiere;
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b) Cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
c) Cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
d) Telescriventista;
e) Magazziniere comune;
f) Centralinista;
g) Cellista surgelati o precotti;
h) Terzo pasticcere;
i) Dattilografo;
j) Altri impiegati d'ordine;
k) Dispensiere;
l) Cantiniere;
m) Banconiere di gelateria e/o pasticceria: intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
n) Banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
o) Operaio qualificato: intendendosi per tale il lavoratore che, sulla base di dettagliate indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature;
p) Carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
q) Sfoglina: intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
r) Addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
s) Addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione;
t) Controllo merci;
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u) Cameriere bar, tavola calda, self-service;
v) Demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
w) Barista;
x) Guardarobiera non consegnataria;
y) Allestitore catering;
z) Autista di pista catering;
aa) Secondo cuoco mensa aziendale: intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
bb) Operatore pizza (intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e delle relative attrezzature);
cc) Operatore macchine perforatrici e/o verificatrici; dd) Guardia giurata;
ee) Conducente di automezzi leggeri: intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri, motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
ff) Addetto alla sicurezza (discoteche, locali da ballo, ecc.): intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
gg) Conduttore con lingue;
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hh) Giardiniere;
ii) Lavandaio unico;
jj) Capo Stiratrice, cucitrice, rammendatrice unica;
kk) Facchino di notte anche con compiti di controllo e movimento clienti; ll) Cameriere di Ristorante;
mm) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 5° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato C Tabella g).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
SESTO LIVELLO SUPER
1) Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque acquisite, che eseguono lavori di normale complessità.
2) Profili esemplificativi:
a) Commis di cucina, sala, piani e bar, diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
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b) Addetto servizi mensa: intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e provvede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
c) Addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
d) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 6° livello super, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato C Tabella g).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
SESTO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
2) Profili esemplificativi:
a) Confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
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b) Secondo banconiere pasticceria (intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue, svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione, consegna della merce, riordino del banco);
c) Commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere P.E.);
d) Commis di bar ex aiuto barista (intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche);
e) Stiratrice rammendatrice e cucitrice;
f) Lavandaia;
g) Guardiano notturno;
h) Addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
i) Caffettiere non barista;
j) Caricatore catering;
k) Aiutante pista catering;
l) Preparatore catering;
m) Addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
n) Addetto portineria;
o) Garagista;
p) Facchino;
q) Cameriera sala e piani;
r) Addetto mensa personale;
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s) Vetturiere;
t) Aiuto reparto cure sanitarie;
u) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3) Le Parti convengono, in via sperimentale, solo per la durata del presente CCNL, che in caso di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato da adibire allo svolgimento di profili professionali inquadrabili nel 6° livello, qualora quest’ultimo non abbia alcuna esperienza professionale pregressa nelle attività per le quali viene impiegato, al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di assumere il suddetto lavoratore riconoscendogli, per i primi due anni, una “retribuzione di primo ingresso” ridotta rispetto al livello ordinario di inquadramento (Allegato C Tabella g).
4) Nell’ottica di favorire l’integrazione professionale dei lavoratori neo assunti con le modalità di cui sopra il datore di lavoro, si impegna a fornire loro una specifica formazione, all’interno dell’orario di lavoro, della durata minima di 40 ore nel biennio secondo un piano formativo individuale che sarà consegnato all’interessato entro 30 giorni dalla data dell’assunzione; entro tale termine la copia del piano formativo dovrà essere inviata a mezzo PEC anche all’Ente Bilaterale EPAR.
5) La retribuzione d’ingresso non è sovrapponibile ad altri istituti contrattuali che prevedono una riduzione temporanea della retribuzione, fatta eccezione per il rapporto di lavoro part-time.
6) Il ricorso alla facoltà di cui sopra deve risultare per iscritto nel contratto di assunzione.
SETTIMO LIVELLO
1) Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
2) Profili esemplificativi:
a) Personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
b) Lavatore catering;
c) Conducente di motocicli;
d) Guardarobiera clienti (vestiarista);
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e) Addetto al xxxxxxx ed alla stiratura con apparecchi automatici;
f) Commissioniere;
g) Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.
3) Per tutti i livelli maturati tramite l’applicazione di altri C.C.N.L., il datore di lavoro, in fase di prima applicazione garantirà al lavoratore le eventuali differenze economiche con un assegno ad personam riassorbibile al primo scatto di anzianità utile.
Dichiarazione congiunta
Le parti condividendo l’esigenza di adeguare la regolamentazione dei profili professionali di cui ai precedenti articoli 35 e 36, all’evoluzione del mondo del lavoro e delle mansioni nei settori regolamentati dal presente contratto collettivo, prevedono che, in caso di nuove mansioni, non identificabili chiaramente nei profili sopra individuati, le organizzazioni territoriali delle parti stipulanti, le imprese o i soggetti di cui alla l. 12/79, possano proporre, alla commissione di cui all’articolo 9 apposita istanza di definizione del nuovo profilo professionale secondo una procedura definita e appositamente regolamentata dalla predetta commissione.
TITOLO V - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 37 - Provvedimenti disciplinari
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro.
2) La procedura di contestazione degli addebiti verrà tempestivamente avviata entro e non oltre giorni 10 da quando il datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.
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3) Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In tale comunicazione dovrà essere espressamente indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni; tale termine non potrà essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
4) I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale possono essere applicati non prima che siano trascorsi 5 giorni dalla formale contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e, di norma, non oltre il 30° giorno dal ricevimento delle giustificazioni.
5) Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra (30 giorni) può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
6) L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore in forma scritta.
7) Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato comminato, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.
8) Il datore di lavoro che intenda applicare la sanzione al lavoratore dovrà motivare il provvedimento adottato.
9) Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
10) Non si tiene conto a nessun effetto delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
11) Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 300/1970 ovvero di quelle previste dagli Articolo 21 e ss del presente C.C.N.L.
12) Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a) Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b) Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
62 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
c) Multa: vi si incorre per:
i) inosservanza dell’orario di lavoro;
ii) assenza ingiustificata non superiore ad un giorno;
iii) negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
iv) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
- L’importo della multa è comminato dal datore di lavoro.
- La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà - all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
- Le Parti sociali stipulanti statuiscono che il datore di lavoro è tenuto a destinare l’importo della multa comminata, detratto dalla busta paga del lavoratore, entro il mese successivo all’adozione del provvedimento disciplinare, secondo i criteri fissati all’interno del regolamento amministrativo dell’Ente Bilaterale EPAR.
d) Sospensione: vi si incorre per:
i) inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
ii) assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
iii) mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di congedo;
iv) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
v) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
vi) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
vii) consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda;
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 63
viii) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
ix) insubordinazione verso i superiori;
x) irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze;
xi) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking);
xii) La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento
e) Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere al licenziamento, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
i) assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
ii) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
iii) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
iv) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
v) danneggiamento grave al materiale aziendale;
vi) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
vii) furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
viii) trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
ix) esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
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x) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
xi) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
xii) manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza;
xiii) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza;
xiv) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
xv) concorrenza sleale;
xvi) grave inosservanza delle norme mediche per malattia.
xvii) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell’art. 70 e seguenti del D.lgs. 276/03.
- In caso di licenziamento, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge.
- Qualora il licenziamento venga comminato, avrà effetto dal momento della sospensione.
- Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva di preavviso.
- Le norme su indicate, nonché quelle contenute nei regolamenti e accordi aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
Articolo 38 - Assunzione – requisiti per l’accesso
1) L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2) Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
a. la data di assunzione;
b. la tipologia e durata del rapporto;
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c. la durata del periodo di prova;
d. la qualifica di inquadramento;
e. la mansione specifica di inquadramento;
f. la tipologia contrattuale;
g. il trattamento economico;
h. la sede di assegnazione;
i. l’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo di lavoro;
3) Contestualmente alla lettera di assunzione, l’azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici con possibilità di accesso per i lavoratori.
4) All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare o in alternativa dichiarare:
a. Certificato di residenza;
b. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;
c. Curriculum Vitae;
d. Altra documentazione che l’Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
Articolo 39 - Periodo di prova
1) L’esistenza del patto di prova dovrà risultare da atto scritto e dovrà essere accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.
2) La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
a. quadri e primo livello: 210 giorni;
b. secondo e terzo livello: 180 giorni;
c. quarto e quinto livello: 150 giorni;
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d. sesto super, sesto e settimo livello: 90 giorni.
3) I giorni indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro, escludendosi tutti i periodi di assenza anche con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4) Il periodo di prova non potrà avere comunque una durata effettiva inferiore al 25% della durata del periodo di prova convenuto tra le parti.
5) Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al T.F.R., ai ratei di tredicesima e premio presenza e all’indennità sostitutiva delle ferie nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 3;
6) Per i contratti a termine la durata del periodo di prova non potrà essere superiore alla metà della durata del primo contratto di lavoro.
7) Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori stagionali a tempo determinato, che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel biennio precedente.
8) Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
Articolo 40 - Sospensione del lavoro
1) In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione globale di fatto per tutto il periodo della sospensione.
2) La norma di cui al precedente capoverso non si applica nel caso di calamità naturali, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.
Articolo 41 - Anzianità di servizio e passaggi di livello
1) L’anzianità di servizio decorre dal giorno di assunzione, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato instaurato.
2) Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
3) In proposito le Parti chiariscono che le norme contrattuali relative all’anzianità di servizio non si riferiscono, comunque, al T.F.R. che trova regolamentazione specifica nel presente C.C.N.L. nonché nelle disposizioni della Legge n. 297/1982.
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4) Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di provenienza.
5) Gli aumenti periodici degli scatti di anzianità sono pari all’1,5% della retribuzione mensile e decorrono dal primo giorno del mese successivo, rispetto al compimento del terzo anno di anzianità di servizio, per un massimo di dieci scatti triennali.
Articolo 42 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
1) Mansioni promiscue
a. Il lavoratore inquadrato nei livelli dal quarto al settimo potrà essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle per le quali è stato assunto, funzionalmente ricollegabili ma comunque appartenenti al medesimo livello, senza che questo implichi alcun diritto automatico da esso derivante.
2) Mutamento di mansioni
a. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni nel mese.
b. Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesi consecutivi il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
c. Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore sono state ricoperte con carattere non continuativo. A tal fine è necessario che il lavoratore abbia svolto per almeno sette mesi mansioni proprie del 1°, 2° o 3° livello ovvero per mansioni di livello inferiore, almeno quattro mesi.
d. Qualora risulti che già in passato il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia acquisito il livello inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, lo stesso acquisirà nuovamente il livello superiore quando la permanenza nelle nuove mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
3) Passaggi di livello
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a. La promozione ad un livello superiore, comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
b. Qualora lo stesso percepisca ulteriori elementi retributivi di importo superiore rispetto all’aumento del minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore potranno essere assorbite le relative eccedenze fino a concorrenza dei nuovi minimi tabellari in relazione al maggior livello attribuito.
c. Non sono assorbibili gli scatti di anzianità.
TITOLO VI - APPRENDISTATO
Art 43 - Tipologie contratto di apprendistato
1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b. contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
3) A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Articolo 44 - Durata rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall’articolo 4,comma 5, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
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Articolo 45 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1) Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla L. 92/2012 potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi D.lgs n. 226/2005. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.
Articolo 46 - Proporzione numerica
2) In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
3) In aziende in cui il numero di dipendenti è superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il ½ dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
Articolo 47 - Disciplina del rapporto
1) Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2) Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’ente bilaterale EPAR.
3) Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
4) Le imprese fino a 10 dipendenti non potranno assumere ulteriori apprendisti, qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova.
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5) Nei casi di esclusione di cui al paragrafo precedente, il datore di lavoro può assumere comunque un apprendista.
Articolo 48 - Parere di conformità
1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2) Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.
Articolo 49 - Periodo di prova
1) Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
2) E’ previsto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto stabilito per il lavoratore qualificato ed inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione dell'apprendista, durante il quale è reciproco il diritto tra le parti di risolvere il rapporto senza preavviso.
Articolo 50 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2) Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3) Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione.
4) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.
Articolo 51 - Obblighi del datore di lavoro
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1) In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Articolo 52 - Doveri dell'apprendista
1) L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
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2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Articolo 53 - Trattamento normativo
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Articolo 54 - Livelli d’inquadramento professionale e trattamento economico
1) Il livello d’inquadramento professionale dell’apprendista sarà quello corrispondente alla mansione di “approdo”.
2) Il trattamento economico da riconoscere all’apprendista sarà così determinato:
a. per il primo anno il 70% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
b. per il secondo anno l’ 80% della retribuzione dovuta al termine del periodo di apprendistato;
c. per il terzo anno il 90% della retribuzione base dovuta al termine del periodo di apprendistato.
3) Resta inteso che qualora le parti intendano ridimensionare la durata dell’apprendistato questa sarà commisurata alle percentuali di cui sopra nella misura più favorevole per l’apprendista.
4) Alla fine dell'apprendistato il livello d’inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Articolo 55 - Malattia
1) Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno di calendario (01 gennaio – 31 dicembre), ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; dal settimo evento morboso nell’anno al lavoratore non sarà corrisposto alcuna indennità
b) per i periodi successivi e fino alla conservazione del posto di lavoro prevista dal presente C.C.N.L., si stabilisce che ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia ai sensi della disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. L’estensione interessa anche gli apprendisti assunti vigenti le precedenti regole.
2) Nel caso di ricovero ospedaliero, e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto previsto dal presente CCNL, l’apprendista avrà diritto ad una integrazione, a carico del datore di lavoro,
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tale da raggiungere il 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
3) Durante il ricovero ospedaliero, per gli apprendisti senza familiari a carico, l’indennità di malattia spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria.
4) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Articolo 56 - Infortunio
1) Durante il periodo d’infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo di 180 giorni, dal verificarsi dell'infortunio.
2) A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un’indennità integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
a. 60% per i primi 3 giorni;
b. 65% dal 4° al 20° giorno;
c. 70% dal 21° giorno in poi.
3) Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Articolo 57 - Durata contratto di apprendistato
Settori commercio – terziario – servizi – pubblici esercizi – turismo
1) Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2) Livello d’ inquadramento
a. 2° livello 36 mesi
b. 3° livello 36 mesi
c. 4° livello 36 mesi
d. 5° livello 36 mesi
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e. 6° livello 24 mesi
Articolo 58 - Obblighi di comunicazione
1) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
2) Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Articolo 59 - Formazione
A) Durata
1) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 2° 3°, 70 ore per i livelli 4°e 5°, mentre per il livello 6° l'impegno formativo non dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4) L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
B) Contenuti
1) Per la formazione degli apprendisti le aziende potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale EPAR, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL.
2) E’ prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3) L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla
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acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali così come previsto all’art. 4 del D.Lgs 167/2011 in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
6) Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
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9) Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.
Articolo 60 - Apprendistato in cicli stagionali
1) Per apprendistato in cicli stagionali s’intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
2) Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3) In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, che il precedente articolo 59 lettera A regolamenta con riferimento all’anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
5) L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
6) Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.
Articolo 61 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
1) La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonARCom.
Articolo 62 - Rinvio alla legge
1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
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2) Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposita coda contrattuale.
TITOLO VII - CONTRATTI FLESSIBILI Capo 1 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 63 - Requisiti di applicabilità
1) Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine nei casi rientranti nella previsione di cui all’Articolo 1 comma 1 del D. Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita in tutti i casi di presenza di esigenze tecniche, produttive, organizzative e sostitutive. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano i seguenti casi:
a. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, di esigenze stagionali, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive;
b. punte di più intensa attività, derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi;
c. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
d. esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels);
e. operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
f. per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni;
g. nelle fasi di avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti: ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’Articolo 10 del D. Lgs. n. 368/2001, per “fase di avvio di nuove attività” si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva; si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo
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accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978;
h. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione nonché di lavoratori part-time a tempo determinato, assenti per le medesime causali;
i. utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello di inquadramento o durata dell’incarico) con contratto di inserimento o di apprendistato;
j. fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratico- commerciali e/o tecniche;
k. sperimentazione, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovi modelli di orario di lavoro, che presuppongano personale ulteriore rispetto a quello in servizio.
2) Il contratto a tempo determinato può, inoltre, essere concluso nei casi di cui all’Articolo 71 (contratto di somministrazione), qualora non siano reperibili lavoratori iscritti presso le imprese di somministrazione di lavoro operanti sul territorio, con le caratteristiche professionali corrispondenti alle mansioni da svolgere presso l’azienda.
Articolo 64 - Apposizione del termine
1) L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che ne hanno determinato l’adozione.
2) Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Articolo 65 - Periodo di Prova
1) E’ prevista la possibilità di applicare un periodo di prova al rapporto di lavoro a termine la cui durata sarà pari a quella prevista dall’Articolo 39 per il medesimo livello di inquadramento assegnato. Nel caso
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di rapporti inferiori all’anno, la durata del periodo di prova sarà pari al 20% della durata di cui all’Articolo 39 per il livello di inquadramento assegnato.
Articolo 66 - Durata e proroghe
1) La durata del contratto a tempo determinato non può superare i 36 mesi. Qualora la durata del contratto sia inferiore ai 36 mesi, lo stesso può essere prorogato – col consenso del lavoratore - per una sola volta, fino al raggiungimento del termine massimo di 36 mesi.
Articolo 67 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato pari al 25% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione delle ragioni sostitutive o dei contratti di durata inferiore ai 2 mesi.
2) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 5 lavoratori nelle singole unità produttive a con meno di 15 dipendenti ovvero n. 8 lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
3) Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere alla sottoscrizione complessivamente di contratto a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.
Articolo 68 - Diritto di precedenza
1) Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni a tempo determinato, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare.
Articolo 69 - Retribuzione
1) Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza saranno corrisposte e frazionate per 365 esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
2) Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il T.F.R. previsto dal presente C.C.N.L.
Articolo 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
1) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di impugnazione del licenziamento.
80 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
Capo 2 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Articolo 71 - Sfera di applicabilità
1) In applicazione di quanto previsto dall’Articolo 20 comma 4 del D. Lgs n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano i casi seguenti:
a. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
b. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
c. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
d. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione;
e. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che, comunque, non sia possibile attuare con l’organico in servizio;
f. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o directmarketing;
g. sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi motivo, ad eccezione delle iniziative di diritto di sciopero o stato di agitazione sindacale;
h. temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
i. esigenze lavorative temporanee, per le quali l’attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine;
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j. installazione e collaudo di nuove linee produttive, o apertura di nuovi punti vendita da avviare con start-up aziendale per un massimo di 4 mesi di lavoro;
k. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
l. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
2) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può, inoltre, essere concluso in tutti i casi di cui all’Articolo 70 (lavoro a tempo determinato) qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
3) Ai sensi dell’Articolo 20 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario’ con diritto al trattamento di ammortizzatori sociali, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c. per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.
Articolo 72 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine acausali.
82 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
Articolo 73 - Doveri del somministratore e dell’utilizzatore
1) Ai sensi dell’Articolo 23 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Articolo 74 - Retribuzione
1) Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
a. all’importo della retribuzione;
b. all’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
c. all’accesso ai servizi aziendali;
d. ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.;
e. ai diritti sindacali previsti dall’Articolo 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
2) In conformità all’Articolo 23 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, il trattamento retributivo così come disciplinato nel presente punto, non trova applicazione in relazione ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed Enti Locali ai sensi e nei limiti di cui all’Articolo 13 del suddetto Decreto legislativo.
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3) Per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro - sia a tempo indeterminato sia determinato valgono nei loro confronti le stesse modalità stabilite per le equivalenti tipologie di rapporto di lavoro a tempo determinato e non, in atto in azienda.
4) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, senza alcuna maggiorazione retributiva:
a. in caso di sostituzione di lavoratori assenti, per l’intera durata dell’evento che ha determinato tale sostituzione;
b. negli altri casi, permanendo le condizioni che hanno dato origine all’utilizzo del lavoratore.
Dichiarazione congiunta
Le Parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale di categoria, contenuti negli artt. 20 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 20 comma 3 del D. Lgs
n. 276/2003, le Parti stipulanti, solo in sede nazionale, potranno demandare alle proprie strutture territoriali, l’individuazione di ulteriori fattispecie di ammissibilità di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Capo 3 - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 75 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
2) Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l’impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all’80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.
Articolo 76 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in limite massimo del
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25% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
2) Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione su elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta.
3) L’Ente Bilaterale Territoriale comunicherà con cadenza annuale all’Ente Bilaterale Nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
Capo 4 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Articolo 77 - Tipologia di lavoro a tempo parziale
1) In attuazione dei rinvii disposti dal D. Lgs. n. 276/2003, le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
2) Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
b. “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
Articolo 78 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
1) L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
2) Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza che ne facciano esplicita richiesta con atto scritto avente data certa, sia i nuovi assunti, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive aziendali
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3) Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all’atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
Articolo 79 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, deve essere stipulato per iscritto.
2) In esso devono essere indicati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part-time verticale o misto), nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall’Articolo 38 del presente C.C.N.L..
Articolo 80 - Obblighi di comunicazione
1) Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
2) In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale territoriale di riferimento, ove esistente per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
Articolo 81 - Clausole di flessibilità ed elastiche
1) In applicazione di quanto previsto dall’Articolo 2 comma 2 e dall’Articolo 3 commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’Articolo 46 del D. Lgs. n. 276/03, le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di:
a. clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b. clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
2) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole flessibili e/o elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
86 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
3) L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
4) Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5) Il patto di ammissione alle clausole flessibili e/o elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di denunciare tale accordo qualora, perdurante l’operatività del tempo parziale, sopravvengano, per il lavoratore, esigenze di tutela della salute debitamente certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali di cui all’Articolo 130 del
C.C.N.L. (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l’instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale denuncia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese.
6) Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7) Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell’orario di lavoro adottando clausole flessibili e/o elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8) Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 2% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
9) Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a. in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
b. qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c. qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 87
10) Il lavoratore può esimersi dalla variazione dell’orario precedentemente accettata solo in casi di assoluta necessità e urgenza relative all’accudimento di familiari gravemente infermi e minori con gravi malattie, dimostrate con idonea documentazione sanitaria.
11) Nei contratti a tempo parziale di tipo verticale e misto, è riconosciuta alle parti contraenti la facoltà di inserire clausole elastiche che permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa non oltre il tetto massimo del 50% della prestazione lavorativa annua concordata.
Articolo 82 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1) In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente C.C.N.L., il datore di lavoro, in attuazione dell’Articolo 3 del D. Lgs. n. 61/2000, come modificato dall’Articolo 46 del D. Lgs. n. 276/2003, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a. prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto;
b. prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L.; tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale, dell'orario di lavoro concordato tra le parti.
2) Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie e supplementari sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente contratto.
3) L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare.
4) E’ prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura massima del 5% rispetto alla paga base.
Articolo 83 - Retribuzione
1) Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo, economico e normativo, non meno favorevole rispetto a quelli corrisposti al dipendente di pari livello e mansione.
88 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
2) In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda:
a. l’importo della retribuzione oraria;
b. la durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
c. la maternità;
d. la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
e. l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
f. l’accesso ai servizi aziendali;
g. i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente C.C.N.L.;
h. i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970 e successive modificazioni.
3) Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
Articolo 84 - Periodo di comporto per malattia
1) Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta.
Articolo 85 - Consistenza dell’organico aziendale
1) In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Articolo 86 - Diritto di precedenza
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1) In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il contratto individuale deve prevedere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale, in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni e/o a mansioni equivalenti, rispetto a quelle da assumere. Tale diritto si estingue con il diniego espresso del lavoratore al passaggio ad un rapporto di lavoro a tempo pieno, qualora si verifichino le condizioni per la suddetta trasformazione.
Capo 5 - LAVORO INTERMITTENTE E RIPARTITO
Articolo 87 - Definizione contratto di lavoro intermittente
1) Ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.
Articolo 88 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l’impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
2) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età`, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
3) Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
x. xxxxx diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario’ con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
90 CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Articolo 89 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
a. indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, in presenza delle quali è consentita la stipulazione del contratto;
b. luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c. il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove pattuita, nei limiti di quanto previsto al paragrafo successivo (indennità di disponibilità);
d. indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e. i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2) Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e` tenuto a comunicarne la durata con modalita` semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonchè all’Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.
Articolo 90 - Indennità di disponibilità
CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo 91
1) Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura dell’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, che deve essere corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità all’azienda in attesa di utilizzazione.
2) Per i periodi nei quali il lavoratore garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di utilizzazione, l’importo dell’indennità mensile di disponibilità è determinato nel 20% della retribuzione prevista dal presente contratto, per il livello di riferimento in base alla mansione svolta.
3) La retribuzione mensile, da prendere a base di riferimento per la determinazione dell’indennità, è costituita da:
a. minimo tabellare;
b. E.D.R.;
c. ratei di tredicesima e premio presenza.
4) L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o del presente contratto ed il pagamento delle mensilità supplementari, si esaurisce con il pagamento di quanto sopra indicato.
5) In caso di malattia o di altro evento indipendente dalla volontà del lavoratore, che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare l’azienda preventivamente specificando la durata dell’impedimento, con le modalità previste dal presente
C.C.N.L. e, successivamente, documentandone la motivazione.
6) Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
7) Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui sopra, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale di lavoro.
8) Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obblighi contrattualmente a rispondere alla chiamata dell’azienda.
9) In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare il diritto dell’azienda a risolvere il contratto, con restituzione della quota di indennità di disponibilità eventualmente già corrisposta e riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché, in applicazione dell’Articolo 36 comma 6 del D.Lgs. n. 276/2003, un risarcimento del danno pari all’importo corrispondente alle quote orarie di indennità di disponibilità relative al periodo di prestazione rifiutata.
10) Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ovvero negli altri periodi indicati nei contratti territoriali o
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aziendali, l’indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte dell’azienda.
Articolo 91 - Retribuzione
1) Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2) Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'import’ della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi parentali.
3) Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata dell’azienda non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo la suddetta indennità di disponibilità.
Articolo 92 - Consistenza organico aziendale
1) Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).
Articolo 93 - Definizione contratto di lavoro ripartito
1) Ai sensi degli artt. 41 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro ripartito è il contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l’intera durata del normale orario di lavoro.
Articolo 94 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a. la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro;
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b. il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2) Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall’Articolo 38 del presente C.C.N.L.
3) Le variazioni dell’orario di lavoro dei coobbligati devono essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni di effettiva prestazione.
Articolo 95 - Facoltà e obblighi del lavoratore
1) Fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa, indipendentemente dai motivi di assenza di uno dei coobbligati.
2) Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti, i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nei limiti di quanto previsto dal paragrafo precedente, nel qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato.
3) Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso scritto del datore di lavoro.
Articolo 96 - Impedimento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
1) L’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato ai sensi dell’Articolo 1256 del Codice Civile.
2) Le parti potranno concordare, all’atto dell’assunzione, la durata dell’impedimento di entrambi i coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto per giusta causa.
3) In ogni caso, tenuto conto di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, la durata del giustificato e documentato impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati, che legittimi il datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, è convenzionalmente fissata in 75 giorni di calendario.
Articolo 97 - Dimissioni o licenziamento
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1) Salvo diversa intesa tra le parti contraenti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione in caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo di uno dei due coobbligati qualora l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del Codice Civile.
Articolo 98 - Periodo di prova
1) Il periodo di prova è quello previsto dall’Articolo 39 del presente C.C.N.L.
Articolo 99 - Retribuzione
1) Ciascun lavoratore non deve ricevere un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte, e verrà retribuito in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
2) Di conseguenza, il lavoratore, che presti meno ore di quelle previste, nulla potrà vantare in ordine alle ore non prestate e il lavoratore che abbia prestato più ore rispetto a quelle previste, non potrà vantare per queste alcuna maggiorazione fino a concorrenza dell’orario di lavoro complessivamente pattuito.
Articolo 100 - Prestazioni supplementari e straordinarie
1) Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l’orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati.
2) Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l’applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario.
3) A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità di cui all’Articolo 120 del presente C.C.N.L.
4) Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima mensilità, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, premialità produttive ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
Articolo 101 - Disciplina normativa
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1) Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina degli artt. 77 e ss del presente C.C.N.L.
2) Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Articolo 102 - Obblighi di informazione
1) Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la R.S.A. e, in mancanza, le OO. SS. firmatarie il presente C.C.N.L. a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
2) Analoga comunicazione va inoltrata entro il primo trimestre di ogni anno l’Ente Bilaterale territorialmente competente che provvederà a darne comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale.
Capo 6 - CONTRATTO DI TELELAVORO
Articolo 103 - Definizione
1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
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b. mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4) Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell’azienda.
Articolo 104 - Sfera di applicabilità
1) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
2) L'accordo tra l'azienda e il lavoratore sul telelavoro deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
3) Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell'accordo e il ritorno allo svolgimento presso l'azienda dell'attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, il telelavoro potrà essere disdettato da parte dell'azienda solo in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
4) Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
5) A titolo meramente esemplificativo, il telelavoro non può essere concesso ai lavoratori i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
a. personale direttivo;
b. gestione del personale;
c. cassieri;
d. venditori con contatto diretto col pubblico;
e. impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
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f. specializzati nella preparazione degli alimenti;
g. personale ausiliario di vigilanza e controllo;
h. banconisti;
i. ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
6) Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.
Articolo 105 - Disciplina del rapporto
1) Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non posso pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
3) Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
4) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
Articolo 106 - Diritti e doveri del telelavoratore
1) Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2) Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
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3) Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4) La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
5) Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
Articolo 107 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore dipendente per fini professionali.
3) E’ inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
4) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del telelavoratore.
5) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
Articolo 108 - Dotazioni strumentali e utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
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