REGOLAMENTO CONTRATTI D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI
REGOLAMENTO CONTRATTI D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI
approvato con delibera n. 38 /2015 del Consiglio di Istituto
Visto l'art. 21 della L.15 marzo 1997, n.59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999,n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
Visto l’art. 33, comma “2-g” del D. M. 1° febbraio 2001, n° 44 del Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
approva il regolamento per la disciplina del conferimento di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono.
Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI
Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, su proposta del Collegio dei Docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
La proposta del Collegio dei Docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.
Art. 3 - REQUISITI SOGGETTIVI
Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.
L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 26 maggio 1999.
Art.4 –CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI E LORO UTILIZZO
I Consigli di Classe e/o i Dipartimenti possono chiedere l’intervento di esperti esterni per lo svolgimento delle attività didattiche. La richiesta deve esser inserita in un progetto del POF.
Le attività dell’esperto esterno sono autorizzate solo al momento della stipula del contratto con l’Amministrazione. La qualità della prestazione viene verificata attraverso la richiesta di
presentazione di un curriculum la cui aderenza agli obiettivi dei corsi programmati viene stabilita direttamente dal Dirigente Scolastico, sentito il parere di uno o più docenti referenti del progetto per cui viene richiesta la figura dell'esperto, o dotati di competenze tecniche tali da poterne giudicare i titoli di studio, professionali ed il livello di esperienza professionale. Il Dirigente Scolastico potrà formalizzare tale procedura selettiva attraverso la nomina di una commissione. Nel caso in cui non venga nominata una Commissione, il Dirigente dovrà fare riferimento sul decreto di affidamento dell'incarico ai docenti, o ai consultenti esterni che hanno concorso alla valutazione ed alla scelta dell'esperto.
Il Dirigente Scolastico dovrà seguire i seguenti criteri per l’assunzione degli esperti esterni:
• si dovrà far corrispondere le competenze dell’esperto all’attività o all’insegnamento da realizzare per l’ampliamento dell’offerta formativa
• di ogni domanda si valuteranno:
- titoli di studio funzionali alle competenze richieste
- esperienze di lavoro dello stesso tipo o simili
- attestati di partecipazione a corsi di formazione o specializzazione attinenti all’attività richiesta
- competenze comprovate attinenti alla prestazione d’opera richiesta
In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:
.godere dei diritti civili e politici;
.non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
• in considerazione della particolare natura degli interventi potrà essere assicurata, ove è possibile, la continuità con esperti che abbiano già operato negli anni scolastici precedenti, salva valutazione negativa della prestazione espressa nelle sedi opportune.
. Qualora all’esperto esterno sia richiesta una specifica specializzazione, lo stesso potrà essere individuato intuitu personae, senza procedura di evidenza pubblica. Tuttavia è necessario acquisire agli atti il curriculum vitae, tranne che lo stesso non rivesta un incarico istituzionale.
• Qualora i docenti o gli alunni ritengano utile invitare in classe a titolo gratuito altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica, anche in aggiunta alle iniziative previste nel POF, chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico.
In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di costituire albi di personale esperto da cui attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.
Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.
E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc..).
L'avviso, di massima, dovrà contenere:
le competenze richieste;
la durata dell'incarico;
L'importo orario xxxxx xxxxxxx
Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
I criteri di selezione
L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante.
Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il Dirigente Scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria e può formulare una graduatoria.
Art 6 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera intellettuale, di collaborazione coordinata e continuativa o convenzione.
La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfetario per le prestazioni , effettuate dal personale estraneo alla scuola non può superare quella prevista dalla normativa vigente (si fa riferimento, ad esempio, a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per i programmi finanziati dal Fondo sociale europeo). Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta.
Art. 7 – DEROGHE
Per MANIFESTAZIONI PARTICOLARI, ristrette nel tempo, che richiedano l’intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa sopra previsti; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che richiede l’approvazione del Consiglio d’Istituto per compensi e rimborsi spese.
Inoltre, poiché un’indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista.
Art. 8 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL´ESPERTO
L´esperto destinatario del contratto di prestazione d´opera deve assumere nei confronti dell
´Istituzione scolastica i seguenti impegni:
Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione.
Osservare senza riserve l’applicazione e il rispetto della programmazione educativa d’istituto
Presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola tutta la documentazione e le dichiarazioni richieste per il pagamento.
L´esperto è responsabile di eventuali danni causati all´immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
In base al contratto d´opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l
´attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.
In ogni caso, l´esperto è tenuto a rispondere direttamente all´Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all´incarico.