ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE
L’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera (C.F. 02692070135), rappresentata dal Responsabile dell’Area Affari Generali Sig.ra Nobile Immacolata (di seguito definita Unione)
E
il Sig./ la Sig.ra ******* nato il *** a ****, residente a **** via *****, C.F. ********* (di seguito definito lavoratore), in servizio presso l’Area **********servizio***********già in servizio a tempo pieno/parziale e indeterminato/determinato nel profilo professionale di
*************** (Cat. **) VISTI
− il Regolamento di disciplina del lavoro agile approvato con Deliberazione di Giunta n.****del.****, con il quale è stato disciplinato, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3/17, il lavoro agile per il personale dell’amministrazione dell’Unione;
− l’istanza del lavoratore presentata con nota prot. n. **** del**** e sottoscritta per
accettazione del Responsabile di Area in data******
− il progetto speciale di lavoro agile sottoscritto dal dipendente e dal Responsabile di Area in data******, che si allega al presente accordo formandone parte integrante (all. 1);
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto
1. Con il presente accordo le parti s’impegnano a realizzare un progetto individuale di lavoro agile.
2. A tal fine, il lavoratore è ammesso svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini e alle condizioni indicate nel presente atto, nonché in conformità alle prescrizioni stabilite nel Regolamento richiamato in premessa.
Art. 2
Contenuti del progetto e relativo monitoraggio
1. La prestazione lavorativa in modalità agile ha ad oggetto le attività indicate nell’allegato A.
2. Le attività e le mansioni specifiche, i carichi di lavoro, le prescrizioni particolari, sono indicati nel progetto allegato.
3. La verifica circa il completamento delle attività assegnate è effettuata dal responsabile di area secondo modalità flessibili scelte discrezionalmente dallo stesso in funzione delle attività da eseguire in lavoro agile.
4. Comunque viene effettuato un monitoraggio sull’efficacia ed efficienza del lavoro agile
con le seguenti scadenze: mensile, bimestrale o semestrale. Verrà utilizzato l’allegato C.
5. Le fasi del progetto, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi e gli indicatori monitorati
sono definiti nell’allegato progetto speciale di lavoro agile.
Art. 3 Durata
1. Il presente progetto ha durata di … mesi a decorrere dalla data del … .
Art. 4
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. Il lavoratore agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro per n. … giorni alla settimana oppure per n….ore a settimane secondo il seguente calendario settimanale: … .
2. Nelle giornate di lavoro agile il lavoratore ha autonomia nel determinare la collocazione oraria della sua prestazione e la prestazione può anche essere resa in maniera frazionata nel corso della singola giornata, in accordo con il proprio responsabile di servizio e in linea con le esigenze organizzative. Il lavoratore è tenuto a rispettare l'orario di lavoro assegnato, inteso come durata della prestazione lavorativa giornaliera. Il dipendente deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità nelle seguenti fasce orarie: 8:30 – 13:00 (disposizione riservata al personale con qualifica non p.o.).
3. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente nel rispetto di quanto indicato nel documento contenente le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Unione e ferma l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’informativa sui rischi generali e specifici connessi con l’espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile, di cui agli articoli 7 e 8 del presente accordo.
4. Per sopravvenute esigenze organizzative, il responsabile di area può richiedere la presenza presso la sede di lavoro, o altra specifica sede, anche nei giorni o frazioni di giorno di lavoro agile, con un preavviso di almeno 24 ore e comunque ragionevolmente adeguato per consentire al dipendente di raggiungere il luogo di lavoro e riorganizzare i propri impegni personali e famigliari.
5. Solo in casi eccezionali, imprevedibili ed urgenti, può esser richiesto al lavoratore agile di rientrare presso la sede di lavoro o in altro specifico luogo con un preavviso minimo di 3 ore, dietro indennizzo delle eventuali spese ulteriori sostenute per il rientro.
6. Il lavoratore deve rispettare il riposo quotidiano e il riposo settimanale come previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa nella fascia di lavoro dalle ore 19:00 alle ore 8: 00.
7. Al lavoratore è riconosciuto il diritto alla disconnessione in occasione della pausa pranzo in una fascia oraria a sua scelta. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori video terminalisti effettueranno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro.
8. Il lavoro agile non va effettuato durante le giornate festive e di assenza per ferie, riposo, malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto. Nelle giornate feriali in cui non è prevista prestazione di lavoro (ad esempio il sabato) è possibile svolgere prestazione di lavoro in modalità agile solo in via non ricorrente se previsto nel progetto allegato.
Art. 5 Strumenti del lavoro agile
1. Il dipendente svolge l’attività lavorativa in modalità agile avvalendosi della dotazione informatica fornita dall’Amministrazione o della propria dotazione informatica indicata nel progetto allegato.
2. Il Settore Informatica dell’Unione adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l’accesso da remoto alla postazione di lavoro e/o ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione tramite il dispositivo ad uso del lavoratore.
3. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente.
Art. 6
Trattamento giuridico ed economico
1. L'assegnazione del lavoratore al progetto di lavoro agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi. Non incide sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzioni d’orario.
4. Nelle giornate di lavoro agile non spetta il buono pasto. Nelle giornate in cui la prestazione viene svolta interamente presso la sede di lavoro, il lavoratore può fruire del servizio sostitutivo di mensa (per ogni giornata in cui sia prestata attività lavorativa al mattino e nelle ore pomeridiane o al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a 30 minuti).
Art. 7
Obblighi afferenti alla riservatezza e alla sicurezza dei dati
1. Il lavoratore dovrà trattare i dati con le modalità e nel rispetto dei limiti indicati dal Responsabile di Area, adottando nel trattamento le misure di sicurezza adeguate anche in relazione alla modalità “agile” della prestazione lavorativa ed al suo svolgimento al di fuori della sede abituale di lavoro.
2. Le predette misure di sicurezza dovranno riguardare anche gli strumenti informatici utilizzati per il trattamento.
3. Il trasferimento dei dati trattati a soggetti terzi potrà avvenire unicamente nell’ambito delle funzioni lavorative d’ufficio e secondo le indicazioni dei predetti responsabili.
4. Eventuali criticità nei trattamenti dei dati dovranno essere segnalate.
5. Quanto sopra è stabilito al fine del rispetto dei dati e delle informazioni riferite alle persone fisiche, a tutela della loro riservatezza nel rispetto dei principi di cui al Reg.UE 2016/679.
6. Eventuali violazioni dei dati (smarrimento, sottrazione, errata trasmissione a terzi o diffusione) trattati al di fuori della sede lavorativa dovranno essere immediatamente comunicate ai predetti responsabili.
7. Lavorando a distanza il lavoratore dovrà evitare di rendere visibile al pubblico, o in luoghi pubblici, i dati oggetto della sua attività.
Art. 8 Sicurezza sul lavoro
1. Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare quelle di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, avvalendosi della struttura competente in materia di sicurezza aziendale, tutte le informazioni circa le eventuali situazioni di rischio e curare un’adeguata formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
3. Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Art. 9 Recesso
1. Il recesso dall’accordo di lavoro agile è disciplinato dall’art. 11 del Regolamento per la disciplina del lavoro agile, cui si rinvia.
Art. 10
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
1. Il lavoratore autorizza l’Unione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 2016/679/UE (Regolamento europeo sulla protezione dati), per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.
Art. 11 Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio alla legge 81/2017 e alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di disciplina del lavoro agile.
Si allega:
1. ALLEGATO A SCHEDA PROGETTO DI LAVORO AGILE DA COMPILARSI A CURA DEL RESPONSABILE DI AREA
2. ALLEGATO B – SCHEDA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI LAVORO AGILE
3. ALLEGATO C. SCHEDA DI RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA E MONITORAGGIO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA RESA IN LAVORO AGILE
Uggiate-Trevano,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI | IL LAVORATORE |