SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL TRIENNIO 01 APRILE 2021/31 MARZO 2024. CIG 8639298E3B
SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE NEL TRIENNIO 01 APRILE 2021/31 MARZO 2024. CIG 8639298E3B
L’anno duemilaventuno addì del mese di nella sede municipale, avanti a me
Segretario Comunale del Comune di Laerru, autorizzato ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi:
la dott.ssa Xxxxxxxx Xxx nella qualità di Responsabile dell’Area Socio-Culturale in esecuzione del Decreto Sindacale n. 13 del 25/11/2020, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Laerru, con sede in Laerru in viale Xxxxxx Xxxxxxx n. 4, c.f. 00247410905 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
e
, nato a il , residente a in xxx
xx , (X.X.: ) il quale interviene nel presente atto in qualità di
della ,con sede ad
in , Partita IVA n. ;
Tutti i comparenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.
P R E M E S S O
Che, con determinazione del Responsabile dell’Area Socio-Culturale n. 32 del 19.02.2021 venivano approvati il bando di gara, il capitolato e il disciplinare per l’Affidamento della gestione “Servizio Educativa Territoriale nel triennio 01 Aprile 2021- 31 Marzo 2024. CIG 8639298E3B.
Che, esperite le procedure per l’appalto del servizio, conclusesi con la seduta di gara del tenutasi in data , il Responsabile dell’Area Socio-Culturale a seguito della presa visione dei verbali di gara del , trasmessi dalla Commissione, con determinazione n°
del , aggiudicava il servizio a favore della (che d’ora in avanti per brevità verrà indicata come ditta aggiudicataria) per un importo triennale di
€. (Oltre IVA di legge) ed euro non soggetti a ribasso, per costi di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale), per un costo orario di €.
;
Che il responsabile dell’Area Socio-Culturale e l’impresa appaltatrice hanno dichiarato, giusto verbale sottoscritto in data odierna, l’eseguibilità del servizio in quanto non sussistono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’aggiudicazione definitiva.
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1) Oggetto dell’affidamento
Il Comune di Laerru, affida alla Ditta aggiudicataria l’appalto per la gestione “Servizio Educativa Territoriale nel triennio1 Aprile 2021- 31 Marzo 2024”, secondo le previsioni del capitolato d’appalto approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Socio-Culturale n. 32 del 19.02.2021 e secondo il progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, che fa parte integrante e sostanziale del seguente contratto, pur non essendo materialmente allegato;
Art. 2) Corrispettivo.
Il corrispettivo è stabilito in €. (oltre IVA di legge ed € , non soggetti a ribasso, per costi di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale), per un costo orario di
€. . Tale importo a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità e della qualità della prestazione in oggetto che la ditta aggiudicataria ha dichiarato di conoscere perfettamente in fase di presentazione dell’offerta, avendo preso visione di tutti gli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e di ogni circostanza generale e particolare che può influire nell’esecuzione dell’appalto.
Art. 3) Garanzie
A garanzia degli obblighi che l’impresa va ad assumere con la firma del presente contratto, la medesima ha prestato al Comune di Laerru una cauzione dell’importo di €. pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante e copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi mediante emessa
.
Dette garanzia verranno restituite all’impresa soltanto alla naturale conclusione del servizio con esito positivo.
Art. 4) Tempi di esecuzione
La durata del contratto è stabilita in anni 3 (tre) (da Aprile 2021 a Marzo 2024), con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni, decorrenti dalla data del verbale di consegna, e si intenderanno conclusi alla sua naturale scadenza senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione o procedura.
Art. 5) Elezione di domicilio
Per l’esecuzione del presente contratto l’appaltatore dichiara espressamente di eleggere il proprio domicilio in Laerru presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune. Tuttavia l’appaltatore ha diritto di richiedere che le comunicazioni da parte del Comune e del Responsabile del Servizio o suo delegato possano essere inviate alla sua sede legale o ad altro indirizzo. In questo caso il mittente non risponde della mancata o tardiva ricezione.
Le notificazioni e le intimazioni da parte della stazione appaltante verranno effettuate a mezzo Posta
Elettronica certificata all’indirizzo: ,
con
sede ad in , Partita IVA n. ;
Art. 6) Modalità di esecuzione del servizio.
Le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e i pagamenti sono quelli previsti nel capitolato d’appalto sopra richiamato, nonché in tutti gli atti che hanno costituito i presupposti di gara e nello specifico nel progetto presentato in sede di gara con relative proposte innovative, atti che pur non venendo materialmente allegati, si intendono come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto. A tal fine l’appaltatore dichiara espressamente di averne piena conoscenza e di averne copia.
Art. 7) Obblighi in materia di personale
Nella esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga, in conformità a quanto previsto nel capitolato, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti la normativa del contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi dello stesso nella zona in cui i lavori vengono eseguiti.
La violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa, in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo al Comune a dichiarare la risoluzione del contratto; L’impresa deve altresì ottemperare a quanto richiesto dal D.lgs. 81/2008, recante norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Per quant’altro non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia. L’impresa si impegna, inoltre, a dotarsi di personale avente idoneo profilo professionale per l’espletamento del servizio.
Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei titoli richiesti nel bando di gara. In caso di sostituzione il personale in possesso di specifica qualifica della normativa vigente e di quanto richiesto nel disciplinare di gara, non potrà essere immesso nel servizio senza previa comunicazione all’ufficio Cultura – settore Area Socio-Culturale, delle sue generalità e dei dati relativi al possesso dei requisiti del presente contratto. Il personale deve attenersi alle indicazioni in particolare impartite dal capitolato d’appalto. Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, il Comune di Laerru e come tali sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall’Amministrazione anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Art. 8) Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento di IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n.634/72 e che la
rientra tra , per cui si chiede l’esenzione dell’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5 del D.lgs. 117 /2017.
Art. 9) Esercizio del diritto di sciopero
La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Art. 10) Risoluzione del contratto
L’amministrazione si riserva, in caso di reiterata inosservanza degli obblighi contrattuali previsti nel capitolato d’appalto e nel progetto presentato in sede di gara nonché in caso di dimostrata incapacità tecnica ed organizzativa, di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. previa notifica con raccomandata A./R. quindici giorni prima, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni. Qualunque controversia dovesse sorgere dalla stipula del presente atto, non ricomposta in via amministrativa, sarà deferita al foro competente. Oltre a quanto è genericamente previsto all’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali,
costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 le seguenti ipotesi:
Apertura di una procedura fallimentare a carico dell’impresa appaltatrice; Messa in liquidazione dell’impresa appaltatrice;
Mancata osservanza del divieto di subappalto, e/o impiego di personale non dipendente dall’impresa appaltatrice;
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
Reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
Mancanza di disponibilità da parte dell’appaltatore di una delle figure richieste con il presente contratto; - Inosservanza delle norme previste dal D.P.R. 62/2013 e da Codice di comportamento dei dipendenti comunali.
Art. 11) Riaffidamento ad altro operatore
Con la risoluzione del contratto sorge nell’amministrazione il diritto di affidare automaticamente ad altra ditta il servizio, o la parte rimanente in esso, in danno della ditta aggiudicataria, previo pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si procederà ad affidare lo stesso mediante procedura negoziata, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto.
L’affidamento a terzi viene notificato alla ditta a mezzo raccomandata A/R con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidatogli e degli importi relativi. Alla precedente ditta sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni della ditta. Nel caso di minore spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria. L’esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 12) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Sig. si obbliga, pena la nullità del presente contratto, ad osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge
n. 136 del 13 agosto 2010, mediante l’attivazione del seguente Conto Corrente Bancario dedicato presso: , agenzia di - IBAN: .
Art. 13) Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Ai sensi dell'art 53, comma 16 ter, del D.lgs n. 165 del 2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 14) Osservanza del Codice di comportamento
L’aggiudicatario si obbliga alla piena osservanza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laerru approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del di cui gli è stata consegnata copia.
Art. 15) Nomina a Responsabile esterno del trattamento di dati personali
Il Comune di Laerru in qualità di Titolare affida all’aggiudicatario, con il presente contratto, attività che comportano il trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) ai sensi del GDPR 679/2016 L'art. 4 comma 1 lett. g) del Codice e l’art. 4 comma 1 n. 8), del GDPR individuano quale Responsabile del Trattamento la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. Considerata l'idoneità della rispetto alle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità, richieste dalla legge per la tutela del trattamento dei dati, in relazione alle attività affidategli, il Comune di Laerru Titolare del trattamento dei dati personali, nomina la
, nella persona del suo Legale Rappresentante, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR. Il Responsabile al trattamento dei dati personali individuato con il presente atto di nomina deve, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati : 1) svolgere le attività oggetto del contratto in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e, a partire dal 25 maggio 2018, dal GDPR
ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti
- dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali; 2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Tali misure devono essere definite in conformità all’art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel contratto. Di tali misure deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dal Committente 3) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR 4) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Committente fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento 5) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Committente qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione/atto o nei suoi atti successivi ed integrativi; 6) coadiuvare ed assistere il Committente, nell’ambito dei servizi oggetto del contratto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi: in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 7 a 10 del Codice privacy e da 12 a 22 del GDPR, in materia di notifica delle violazioni all’autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva; 7) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati 8) di informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RpD o DPO) del Committente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati 9) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Committente o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Committente con la massima celerità); 10) restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni del Committente ; Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) del Comune di Laerru, che sarà il riferimento per mantenere i rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati e alla sicurezza informatica è . L’Appaltatore si impegna altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e confidenzialità e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro.
Il presente contratto viene da me segretario, letto ad alta e intellegibile voce alle parti che,
riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono, conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 50/2016 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52-bis della legge n. 89/1913 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n.82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità dei relativi certificati è stata da me segretario rogante verificata . Il contratto si compone di tre facciate intere a video e fin qui della quarta , oltre alle firme.
PER IL COMUNE L’APPALTATORE
IL SEGRETARIO COMUNALE