COMUNE DI LAZZATE
COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza
Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture del Comune di Lazzate
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 28.11.2006
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs. 163/2006, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dello ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture del Comune di Lazzate.
2. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n° 86 come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998 n° 128.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Articolo 2 - Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto
1. In tutti i contratti di appalto stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. Quando il Comune prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.
7. La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
Articolo 3 – Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, alla aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente regolamento.
4. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n° 575, e successive modificazioni.
5. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Articolo 4 – Rinnovo del contratto
1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l'adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT poiché obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale.
2. Il rinnovo del contratto è possibile solo nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
3. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti ad esecuzione istantanea ovvero ad esecuzione prolungata o differita.
4. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e di servizi. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il responsabile del servizio, provvedere al rinnovo del contratto con l'originario contraente.
5. Della facoltà di rinnovo deve essere dato atto nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx.
6. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta.
7. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
Articolo 5 – Determinazione a contrarre
1. E' competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2. Se non viene adottato il Piano Esecutivo di Gestione, ovvero dove nello stesso non sia previsto l’intervento specifico da attuare, il responsabile del servizio, prima della determinazione a contrarre, deve acquisire preliminarmente la deliberazione della giunta comunale con la quale la stessa manifesta il suo programma di intervento.
Articolo 6 – Presidenza della Commissione di gara
1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile del servizio fosse assente, la presidenza viene assunta dal Segretario Comunale.
2. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio che ha presieduto la procedura di gara.
Articolo 7 – La Commissione di gara
1. La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C.
2. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006.
3. La Commissione di gara è nominata dal responsabile del servizio, salvo i casi previsti dallo Statuto Comunale.
4. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 8 – Procedure di aggiudicazione
1. Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) Procedura aperta
b) Procedura ristretta
c) Procedura negoziata
d) Sistemi dinamici di acquisizione – aste elettroniche
e) Project financing
2. La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Il Comune si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
4. Non può partecipare alle procedure di aggiudicazione od intrattenere rapporti contrattuali con il Comune chiunque abbia in essere un contenzioso con il Comune stesso.
Articolo 9 – Criteri di aggiudicazione
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:
a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari
c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l'assistenza tecnica;
j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
k) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
l) la sicurezza di approvvigionamento;
Articolo 10 – Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità e termini
A) Lavori pubblici di importo pari o superiore a 500.000,00 euro e sino alla soglia comunitaria
1. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e sino alla soglia comunitaria sono pubblicati:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici – sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante
b) non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n° 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
c) gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.
d) sul sito istituzionale del Comune.
B) Lavori pubblici di importo inferiore a 500.000,00 euro
1. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune.
C) Termini di ricezione delle domande e delle offerte
1. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si può prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs 16372006. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
Art. 11 – Procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture: forme di pubblicità e termini
1. I bandi relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:
a) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici;
b) sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
c) sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
d) nell’albo della stazione appaltante;
e) sul sito istituzionale del comune.
2. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3. I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
4. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si può prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 163/2006. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
Articolo 12 – Procedura negoziata senza bando
1. Il Comune aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto
di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del D.Lgs 163/2006.
6. Ove possibile, il comune individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. La procedura negoziata è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100.000,00 euro.
Articolo 13 – Procedure sopra soglia
1. Per gli appalti di lavori servizi e forniture sopra la soglia comunitaria si applicano le disposizioni contenute nell’art. 66 per quanto alla pubblicazione del bando di gara e l’art. 70 quanto ai termini di ricezione delle offerte.
LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI
Articolo 14 – Disposizioni generali
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. I requisiti potranno essere autocertificati dai concorrenti che partecipano alle procedure di affidamento e verificati dagli uffici comunali.
6. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalla stazione appaltante possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
7. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
8. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
Articolo 15 – Lavori in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 100.000,00 euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.
2. Si considerano lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000,00 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 100.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
4. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
5. La disciplina di dettaglio della materia e’ contenuta nel relativo regolamento approvato dalla Giunta comunale.
Articolo 16 – Servizi e forniture in economia
1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi sino a 60.000 Euro.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, in base alle esigenze proprie dell’ente.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
4. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 10.000 Euro e fino all’importo di 60.000,00 Euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
5. Per servizi o forniture inferiori a 10.0000 Euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
6. La disciplina di dettaglio della materia è contenuta nel relativo regolamento approvato dalla Giunta Comunale.
Articolo 17 – Sistemi dinamici di acquisizione – Aste elettroniche
Sistemi dinamici di acquisizione
1. Per l’acquisizione di beni e servizi di uso corrente e di carattere tipizzato e standardizzato, ove non sia necessaria l’indicazione di specifiche tecniche che per la loro complessità non possano essere valutate mediante sistemi elettronici, è ammesso il ricorso alla procedura del sistema dinamico di acquisizione.
2. Per l’istituzione del sistema dinamico si seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione degli appalti da aggiudicare in detto ambito. A tal fine deve essere pubblicato un bando di gara nel quale è precisato il ricorso al sistema dinamico utilizzato e l’indirizzo internet presso il quale è possibile consultare i documenti. Il termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando. La durata del sistema dinamico non può superare 45 giorni, tranne i casi eccezionali debitamente giustificati.
3. Nel capitolato d’oneri deve essere precisata la natura degli acquisti oggetto del sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema, l’attrezzatura tecnica, i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione. I mezzi elettronici utilizzabili sono quelli stabiliti dall’art. 77 comma 5-6 del D.Lgs. 163/2006.
4. Dalla pubblicazione del bando e sino alla conclusione del sistema deve essere garantito l’accesso libero diretto e completo al capitolato d’oneri e ai documenti complementari.
5. Qualsiasi operatore economico, che sia in possesso dei requisiti per l’affidamento di contratti pubblici esperiti con i sistemi tradizionali, può per tutta la durata del sistema presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni stabilite nel bando di gara. Sono ammesse migliorie alle offerte già presentate, prima della loro scadenza, a condizione che restino conformi alle norme del capitolato speciale di appalto pubblicato.
6. Le offerte indicative sono valutate dalla commissione di gara nominata dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione dell’offerta indicativa al fine di mettere al corrente l’offerente in merito alla sua ammissione al sistema o al rigetto dell’offerta indicativa. E’ fatta salva la possibilità di estendere il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia nel frattempo posto in concorrenza.
7. Tutti gli offerenti che soddisfino i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa, sono ammessi al sistema e sono invitati a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema, fissando un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle offerte.
8. L’appalto è aggiudicato all’offerente, che abbia presentato la migliore offerta in base ai criteri indicati nel bando di gara, da una Commissione di gara. Non possono essere posti a carico dell’aggiudicatario o dei partecipanti al sistema, contributi di carattere amministrativo.
9. E' fatto divieto di ricorrere al suddetto sistema per ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Aste elettroniche
1. Per l’affidamento di forniture e servizi è possibile fare ricorso all’asta elettronica nella procedure aperte, ristrette o negoziate previo bando, quando le specifiche tecniche dell’appalto possono essere individuate in modo preciso e quando la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.
2. E' possibile il ricorso al suddetto sistema per l’indizione di gare da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. L'asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo più basso
b) i prezzi e il valore degli elementi delle offerte indicati negli atti di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto deve essere espressamente indicato negli atti di gara.
5. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell’asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta, come indicati nelle specifiche dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
6. Prima di procedere all’asta elettronica la commissione di gara effettua una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite negli atti di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione.
7. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica si svolge in un’unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo 83, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell’asta elettronica, si comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Inoltre è possibile altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. In qualsiasi momento si può annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
10. Si dichiara conclusa l’asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, la commissione giudicatrice aggiudica l’appalto con il criterio indicato negli atti di gara, in funzione dei risultati dell’asta elettronica.
Articolo 18 – Project financing
1. Per la disciplina della materia si rimanda al capo III – articoli da 152 a 160 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE QUARTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
Articolo 19 – Modalità di svolgimento delle gare
1. Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
Articolo 20 – Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
1. Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
2. Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx e quelle previste dal bando prevalgono le disposizioni previste dal bando di gara.
3. Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
4. Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
Articolo 21 – Riapertura e proroga dei termini
1. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
Articolo 22 – Regole per la presentazione delle offerte
1. Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall’avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall’avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
2. In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
3. Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
Articolo 23 – Il verbale di gara
1. Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
2. Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.
3. Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
a) la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
b) i principi che regolano il procedimento di gara;
c) l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
d) la formulazione della graduatoria;
e) le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall’art 24
f) la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall’ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.
Articolo 24 – I rappresentanti delle ditte
1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all’individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell’intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante e di essere autorizzato ad agire in nome e per conto della stessa.
Articolo 25 – L’interpretazione dell’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
Articolo 26 – Aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l’atto con il quale si individua l’offerta migliore con cui l’ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l’ente provvederà d’ufficio ad annullare l’aggiudicazione.
3. Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l’ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto non è soggetto ad approvazione.
SEZIONE QUINTA: IL CONTRATTO
Articolo 27 – Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
a) per atto pubblico con intervento del Notaio;
b) per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale;
c) a mezzo di scrittura privata;
d) a mezzo di scrittura privata autenticata;
e) Nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 30.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata; I contratti il cui valore sia superiore all’importo di 10.000,00 euro e sino a 30.000,00 sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. Sino all’importo di 10.000,00 Euro il contratto si considera perfezionato con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo oppure con la sottoscrizione della determinazione da parte dell’affidatario.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
6. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale, salvo quanto previsto al comma V, sono stipulati mediante sottoscrizione da parte del professionista della determina di incarico.
7. Le concessioni cimiteriali sono stipulati per scrittura privata non autenticata, con l’assistenza del segretario comunale .
Articolo 28 – Termini per la stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto deve intervenire di norma entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo diverso termine previsto nel bando di gara o nella lettera di invito. L’aggiudicatario deve presentarsi sempre alla data di stipula comunicata dal Comune concedendo il Comune allo stesso un preavviso di almeno sette giorni.
2. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.
Articolo 29 – Condizioni generali del contratto
1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria
Articolo 30 – Esecuzione del contratto
1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di area competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione ai contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
Articolo 31 – Pagamenti ed anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E' vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
Articolo 32 – Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. Per i contratti conseguenti alle cessioni bonarie di beni immobili tutte le spese sono a carico dell’Ente ,salvo diversa disposizione da impartirsi con apposito atto di indirizzo.
3. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio segreteria/contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria per il giorno in cui e’ prevista la stipula del contratto e comunque priva della sua sottoscrizione.
Articolo 33 – I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n° 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, la successiva ripartizione in quella del Personale.
Articolo 34 – Imposta di bollo e registrazione
1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d’uso quando trattasi di operazioni assoggettate all’IVA, altrimenti anch’essi vengono registrati a termine fisso, salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.
SEZIONE SESTA: NORME FINALI
Articolo 35 – Abrogazione di norme
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente regolamento dei contratti del Comune di Lazzate e tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.
Articolo 36 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi giorni quindici dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio.