ACCORDO QUADRO
Aemme Linea Distribuzione S.r.l.
Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 00000 Xxxxxxx (XX)
ACCORDO QUADRO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ESECUZIONE ALLACCIAMENTI D’UTENZA ED ESTENSIONE DELLE RETI GAS METANO
CAPITOLATO DESCRITTIVO
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro Art. 2 - Durata dell'accordo quadro Art. 3 - Proroga dell’Accordo.
Art. 4 - Ammontare dell'accordo
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro Art. 8 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Art. 9 - Sub appalto.
Art. 10 - Cessione del contratto
Art. 11 - Imposte e oneri fiscali.
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
Art. 13 - Fallimento dell’appaltatore
Art. 14 – Garanzia a corredo dell’offerta
Art. 15 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici
Art. 16 – Riduzione delle garanzie
Art. 17 - Assicurazioni a carico dell’impresa
Art. 18 - Obblighi a carico dell’impresa.
Art. 19 – Oneri a carico dell’impresa.
Art. 20 – Documentazione
Art. 21 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
Art. 22 - Consegna e inizio delle prestazioni
Art. 23 – Prestazioni notturne e festive
Art. 24 - Sospensioni e proroghe
Art. 25 - Programma esecutivo del servizio dell’appaltatore e cronoprogramma
Art. 26 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.
Art. 27 - Elenco dei prezzi unitari.
Art. 28 - Forniture a piè d’opera
Art. 29 - Prestazioni eventuali non previste – nuovi prezzi
Art. 30 - Pagamenti in acconto
Art. 31 - Conto finale e pagamenti a saldo
Art. 32 – Percentuale di interesse per ritardato pagamento
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 34 - Revisione prezzi
Art. 35 - Direzione per l’esecuzione del contratto e ordini di servizio
Art. 36 – Condotta delle prestazioni da parte dell’appaltatore e Responsabilità tecnica
Art. 37 – Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
Art. 38 - Ultimazione delle prestazioni
Art. 39 - Presa in consegna delle prestazioni ultimate Art. 40 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione Art. 41 - Rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Art. 42 – Xxxxx a cose e persone.
Art. 43 - Penali
Art. 44 – Grave errore contrattuale
Art. 45 - Risoluzione dell’accordo quadro
Art. 46 - Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti
Art. 47 – Accordo bonario e transazione
Art. 48 - Tribunale competente.
Art. 49 - Domicilio.
Art. 50 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Art. 51 – Modalità di appalto
Art. 52 – Elenco allegati
TITOLO I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro
Il presente capitolato riguarda la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54, c. 4 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in base al quale affidare a seguito di appalti specifici il servizio di manutenzione, esecuzione allacciamenti d’utenza ed estensione delle reti gas metano ed attività di pronto intervento in reperibilità sulla rete stessa nei territori comunali di Legnano, Arconate, Canegrate, Buscate, Magnago, Rescaldina, Parabiago, Vittuone, Villa Cortese, Magenta, Boffalora sopra Ticino, Mesero, Abbiategrasso, Ozzero e Morimondo.
I singoli appalti specifici potranno riguardare prestazioni su tutti i Comuni citati oppure solo su uno o alcuni di essi sia per durata che per tipologia di prestazione.
Il presente accordo quadro stabilisce:
- la tipologia di prestazioni affidabili elencate negli elenchi prezzi;
- la durata dell’accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.
La tipologia delle prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro è contenuta negli elenchi prezzi e nel presente capitolato.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto derivanti dal presente accordo.
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, le imprese aggiudicatarie si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso ed alle condizioni discendenti dal presente Capitolato.
La sottoscrizione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dall’accordo stesso.
Le prestazioni derivanti dall’accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici, mediante apposito contratto di appalto nella forma disciplinata nel seguito del presente capitolato e che sarà indicata nella lettera di invito alla procedura di appalto specifico derivante da presente accordo quadro.
Le lettere di invito saranno inviate tramite PEC ai recapiti indicati dalla Ditta.
La Ditta dovrà inviare, nei termini previsti nella lettera di invito, la propria offerta per l’esecuzione delle prestazioni che di volta in volta la stazione appaltante intende affidare.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche degli allegati al Capitolato stesso, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l’accordo quadro.
La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte della ditta impegna la stessa a presentare le offerte nelle singole procedure di appalto specifico che verranno successivamente indette dalla stazione appaltante. E’ fatta salva la possibilità di non rispondere in una sola procedura di appalto specifico indetto nel corso della durata di validità dell’accordo. Nel caso non venga presentata offerta dalla ditta per una singola procedura per più di due volte l’accordo quadro sottoscritto decade.
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro
L'accordo quadro avrà durata di quattro anni a decorrere dalla firma dell’accordo stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto all’articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà
comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate agli operatori economici senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.
Art. 3 - Proroga dell’Accordo.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.
La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale relativa alla stipula dell’accordo quadro. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 4 - Ammontare dell'accordo
Il corrispettivo massimo delle prestazioni e servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è Euro 2.500.000,00 oltre Iva
Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili
Trattandosi di accordo quadro afferente servizi e lavori ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato A al predetto Regolamento generale, le prestazioni sono classificati nella seguente categoria di opere generali:
«OG6» - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE.
Ai fini della qualificazione, considerato che i singoli appalti specifici avranno un importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro, viene richiesta una categoria OG6, classe III; nel caso in cui durante la vigenza dell’accordo quadro dovessero rendersi necessarie prestazioni per categoria superiore la ditta dovrà dimostrare il possesso del requisito specifico.
Non sono previste categorie scorporabili o subappaltabili.
La categoria di cui al comma 2 è costituita da prestazioni omogenee.
Art. 6 – Criterio di aggiudicazione dell’accordo e dei singoli appalti specifici
Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio del prezzo più basso per contratti da stipulare a misura secondo i disposti dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016. La ditta partecipante alla gara di accordo quadro dovrà quindi e più precisamente formulare una percentuale di sconto che sarà applicata a ciascuna delle voci dell’elenco prezzi contenute nel Elenco Prezzi allegato al Capitolato speciale di Appalto che si considera facente parte integrante del presente capitolato.
I prezzi dell’Elenco Prezzi al netto dello sconto saranno validi per tutta la durata dell’accordo quadro.
Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno di regola aggiudicati con il criterio del prezzo più basso; la ditta aderente all’accordo, in sede di presentazione dell’offerta per il singolo appalto specifico, si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà, per particolari prestazioni, di appaltare le stesse con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in tale caso i parametri e modalità di attribuzione dei punteggi saranno indicati nella lettera di invito di cui all’art. 54, comma 5 del D.Lvo n. 50/2016; anche in tale caso la ditta si impegna ad effettuare uno sconto
minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell’accordo quadro, pena la decadenza dell’accordo.
Le valutazioni relative al giudizio riguardo all’anomalia dell’offerta saranno appositamente regolamentate in sede di disciplinare di gara dell’accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 7 - Descrizione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro
Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro possono riassumersi, in modo indicativo non esaustivo, come appresso, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla Direzione per l’esecuzione del contratto.
L’area territoriale dove si svolgeranno le prestazioni risulta individuata dai comuni indicati nell’articolo 1.
Le attività oggetto del presente Capitolato si possono meglio individuare: nella costruzione di nuovi allacciamenti alle utenze, negli ampliamenti della rete principale di trasporto/distribuzione del gas, nel ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, negli interventi e/o prestazioni di varia natura compresa l’attività di pronto intervento in reperibilità necessari per assicurare l’erogazione di un servizio continuo, sicuro, efficiente e di qualità alla cittadinanza già servita dalla società o che lo diverrà nel corso del Contratto.
Le medesime attività sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Prestazionale all’art. 1.
Le prestazioni saranno dislocate sul territorio dei comuni sopra indicati e potranno anche svolgersi con attivazione parallela di singoli cantieri, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
Le modalità di esecuzione delle prestazioni qui riassunte saranno distintamente dettagliate nel seguito del presente capitolato.
Art. 8 – Forma dell’accordo e dei contratti di appalto derivanti.
Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l’aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all’art. 32, c. 9 del medesimo decreto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.
Qualora l’Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
1) il Capitolato Generale (per quanto ancora vigenti: DM 145/2000 e articoli non abrogati del DPR 207/2010);
2) il presente Capitolato Descrittivo;
3) Il Capitolato Prestazionale
4) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
5) l’Elenco Prezzi unitari (Allegato A)
6) la Relazione Tecnica
7) le polizze di garanzia.
I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.
I singoli contratti di appalto non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Impresa.
Per quanto sopra la Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altre Ditte, senza che per questo l'Impresa possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10 lettera b) del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Art. 9 - Subappalto.
Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.
Il concorrente, nel rimettere le offerte ai sensi del presente accordo quadro, dovrà indicare: a - se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
b - le parti del contratto che intende subappaltare;
c - che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
L’appaltatore dichiara inoltre di conoscere la disciplina del subappalto regolata dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del DLgs 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, del DLgs 50/2016 impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nelle prestazioni, la cassa edile.
Conformemente all’art 105 c.11 del DLgs 50/2016, il responsabile del procedimento della Stazione Appaltante inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. Tale procedura si applica nel caso di irregolarità da parte dell’appaltatore.
L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i..
Art. 10 - Cessione del contratto
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Art. 11 - Imposte e oneri fiscali.
Il corrispettivo offerto dalla Ditta è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse, con l’eccezione dell’IVA che è a carico della stazione appaltante.
Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del DM n. 145/00 l'appaltatore che non conduce le prestazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione delle prestazioni a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione per l’esecuzione del contratto.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle prestazioni.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore per l’esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Considerando che oggetto del presente accordo quadro sono prestazioni di manutenzione di reti di distribuzione gas che impongono tempi di intervento strettissimi per motivi di pubblica sicurezza e incolumità pubblica così come dettati dalle vigenti disposizioni in materia, al momento della aggiudicazione di un appalto specifico derivante dallo stesso, l’appaltatore deve dimostrare di essere in possesso di area idonea al ricovero dei mezzi e materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni entro un raggio di 25 Km dalla sede operativa ed amministrativa della stazione appaltante, situata a Legnano (MI) in via per Busto Arsizio n. 53 calcolati secondo le metodologie di calcolo ACI - percorso più breve.
Art. 13 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Dlgs. 50/2016.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Dlgs. 50/2016.
Art. 14 – Garanzia a corredo dell’offerta
La garanzia per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 2% dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.
La fidejussione può essere, a scelta dell’offerente, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lvo 385/93.
La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L’offerta, ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.lvo n. 50/2016, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 del D.lvo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dall’ultimo comma dell’art. 93 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 – Cauzione definitiva per l’accordo quadro e per i singoli appalti specifici
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dell’accordo stesso. La ditta al momento della stipula dell’accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma dello stesso, dovrà depositare una cauzione pari ad Euro 3.000,00 (tremila). Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria od assicurativa e deve avere validità per l’intera durata dell’accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione in questione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell’accordo quadro. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento a quanto previsto dall’accordo quadro. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire una ulteriore apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.
La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
Art. 16 – Riduzione delle garanzie
Ai sensi dell’art e 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo delle garanzie fideiussorie sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso in cui la ditta possieda le altre certificazioni
previste nel citato art. 93, c. 7 trovano applicazione le ulteriori forme di riduzione delle garanzie ivi previste.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 o mediante produzione di copia autenticata nelle forme di legge di certificazione di qualità rilasciata da istituto abilitato
In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui sopra, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.
Art. 17 - Assicurazioni a carico dell’impresa
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DLgs. 50/16, l’appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifici, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna delle prestazioni ; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna delle prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:
– la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
– la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
– la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
– l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione per l’esecuzione del contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 48, comma 5, del Dlgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
I massimali delle polizze di cui al presente articolo saranno comunicati alla ditta caso per caso al momento della decisione di affidare i singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro.
Art. 18 - Obblighi a carico dell’impresa.
Oltre a quanto stabilito nel seguito del presente capitolato per le diverse tipologie di prestazioni richieste, sono posti a carico dell’Impresa i seguenti obblighi:
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed accordi integrativi.
La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.
I concorrenti nel redigere l'offerta, devono avere tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della ditta la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.
Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati in servizio.
Art. 19 – Oneri a carico dell’impresa.
Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell’appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:
a. l’approntamento e l’organizzazione delle prestazioni anche su più cantieri paralleli, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante;
b. l’approntamento e l’apposizione dei cartelli indicanti l’ente appaltante, il tipo di opera in esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilirà la Direzione per l’esecuzione del contratto, ove necessario;
c. l’approntamento e l’esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione delle aree di intervento dove occorrente e l’apposizione della segnaletica stradale e di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose e di garantire lo svolgimento delle attività d’istituto all’interno delle singole aree;
d. l’esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dalla Direzione per l’esecuzione del contratto; in merito a ciò l’impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
e. l’esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle aree in qualsiasi modo interessate dalle prestazioni;
f. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità dell’erogazione dei servizi.
g. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia, all’assistenza tecnica al collaudo ecc.;
h. l’appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e a ripristinare ogni attrezzatura presente, durante l’esecuzione delle prestazioni;
i. l’esecuzione presso gli Istituti competenti di tutte le prove e saggi che verranno richiesti dalla Direzione per l’esecuzione del contratto, sui materiali da impiegarsi nell’appalto o su campioni prelevati da opere già eseguite;
j. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione per l’esecuzione del contratto, le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
k. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati dalla stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell’appaltatore;
l. la sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo;
m. l’uso anticipato di aree e porzioni di rete facenti parte dell’opera in esecuzione qualora venga richiesto dalla stazione appaltante prima del collaudo e salvo redazione di verbale di constatazione per accertare le effettive condizioni delle aree stesse all’atto di immissione in uso;
n. tutti gli oneri conseguenti dalla contemporanea presenza, nei cantieri di più imprese;
o. l’osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
x. xxxxxxxxxx, prima dell’inizio delle prestazioni alla stesura dei piani operativi di sicurezza per tutti i tipi di prestazione, trasmettendone copia alla Committente, al Coordinatore per la Sicurezza ed alla Direzione per l’esecuzione del contratto secondo le vigenti norme di legge;
q. l’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
r. l’impresa si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci;
s. l’impresa è tenuta a richiedere, per quanto di propria competenza, le prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l’esecuzione delle prestazioni, ed all’eventuale pagamento della tassa relativa;
t. lo smaltimento del materiale di risulta dovrà essere effettuato a norma di legge.
Art. 20 – Documentazione
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro dovrà rimettere, prima dell'inizio delle singole prestazioni la seguente documentazione:
- Documento di analisi e valutazione dei rischi; (DVR)
- Procedura relativa alle attività descritte nel computo metrico;
- Dichiarazione su carta intestata, aziendale con dettaglio dei dipendenti incaricati e riepilogo dell'attività formativa ed informativa in ambito sicurezza e salute sui luoghi di lavoro già eseguita.
- P.O.S. redatto ai sensi della vigente normativa.
Art. 21 – Modalità di ordinazione degli interventi all’interno dell’accordo quadro.
Come previsto all’art. 1, all’interno dell’accordo quadro, le singole prestazioni sono affidate mediante contratti di appalto specifici che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro.
I singoli contratti conterranno tutti i termini delle prestazioni da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna delle prestazioni, la durata dell’esecuzione, il computo metrico, ed i luoghi dove dovranno essere eseguiti le prestazioni.
L’esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte della Ditta appaltatrice del contratto di appalto specifico, fatte salve le ipotesi di consegna d’urgenza in attesa della firma del contratto; dalla data di tale sottoscrizione decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni.
Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto la Direzione per l’esecuzione del contratto gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio (non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15), trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto di appalto e di disporre la risoluzione anche del contratto di accordo quadro e di procedere alla esecuzione d'ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.
Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di nuovo Accordo Quadro, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio delle prestazioni effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla stazione appaltante in ogni fase di cui all’art 30 c. 5 del D.lgs 50/2016 in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Prima dell’inizio delle prestazioni l’impresa dovrà inoltre trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza relativo alle specifiche attività ed ogni altro documento necessario ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui cantieri.
Art. 22 - Consegna e inizio delle prestazioni
L’esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo, che riporterà i tempi per la consegna ed esecuzione delle singole prestazioni, da effettuarsi previa convocazione dell’esecutore.
É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna ed inizio delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore per l’esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale le attività da iniziare immediatamente.
La stazione appaltante si riserva il diritto di consegnare e dare inizio alle singole prestazioni nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna ed inizio delle prestazioni, il direttore per l’esecuzione del contratto fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
La Stazione Appaltante, in relazione alla peculiarità delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e delle specifiche necessità legate al funzionamento dei singoli immobili e impianti, potrà modificare l’ordine delle attività indicando le priorità nell’esecuzione delle prestazioni per i
singoli immobili o impianti, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio attività effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la ditta appaltatrice trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Tutti le prestazioni affidate dovranno essere condotte in modo che reti impianti ed allacciamenti siano completi e pronti all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal contratto di appalto specifico.
In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa appaltatrice dei termini di ultimazione e di consegna dei singoli interventi, la stazione appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.
Non costituiscono motivo di mancata o continuativa conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro secondo il relativo programma o ritardata ultimazione degli stessi:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore per l’esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione per l’esecuzione del contratto o espressamente approvati da questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
g) le sospensioni disposte dalla stazione appaltante, dal Direttore per l’esecuzione del contratto, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lvo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l’eventuale risoluzione dell’accordo quadro.
Art. 23 – Prestazioni notturne e festive
Ferme restando le disposizioni previste dall’art. 27 del DM 145/2000, ove l’esecuzione delle prestazioni non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell’appalto nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all’appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere che le prestazioni siano proseguite ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l’appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le attività condotte in siffatte condizioni.
Art. 24 - Sospensioni e proroghe
Ai sensi dell’art. 107, comma 1, del Dlgs n. 50/2016, la direzione per l’esecuzione del contratto d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione delle prestazioni, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle prestazioni. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica, nonché variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, del Dlgs. 50/2016, e qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Dlgs n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione delle attività per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore per l’esecuzione del contratto con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del Dlgs n. 50/2016, si procede a norma dell’art. 190 del DPR 207/2010.
Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente alle prestazioni già eseguite, e quelle la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa le prestazioni possano essere realizzate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 107 del Dlgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DLgs 50/2016, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa purché la domanda pervenga con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione delle prestazioni o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione per l’esecuzione del contratto e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
Non potranno avere luogo sospensioni dei cantieri, se non espressamente autorizzate dalla direzione per l’esecuzione del contratto, e gli stessi dovranno essere portati a termine operando continuativamente al fine di limitare nel tempo i disagi alla circolazione stradale.
Art. 25 - Programma esecutivo delle prestazioni dell’appaltatore e cronoprogramma
Ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione per l’esecuzione del contratto, prima dell'inizio delle prestazioni, un programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali indicati nel contratto di appalto, deve riportare, per ogni intervento, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento delle prestazioni alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio delle prestazioni, dalla direzione per l’esecuzione del contratto. Il programma esecutivo dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalle prestazioni intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
Ai sensi dell’art. 101, comma 4 lett. c), del DLgs 50/2016, durante l’esecuzione delle prestazioni è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore per l’esecuzione del contratto, curare l’aggiornamento del cronoprogramma e segnalare tempestivamente al direttore per l’esecuzione del contratto le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
Art. 26 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.
Le prestazioni oggetto dei singoli appalti specifici potranno essere affidate e valutate a misura e/o a corpo con i prezzi di contratto che devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio, secondo quanto precisato nella lettera di invito per ogni appalto specifico.
Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di prestazione e del complesso degli interventi e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le reti impianti ed allacciamenti in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni opera provvisionale necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per dare le prestazioni completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
Le misure ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio con un rappresentante dell’impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione per l’esecuzione del contratto di provvedere, in contraddittorio con essa, a quelle misure e somministrazioni che successivamente, con il procedere delle prestazioni, non si potessero più accertare, come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovesse essere posato e misurato prima del collocamento in opera.
La Direzione per l’esecuzione del contratto potrà procedere in qualunque momento all' accertamento ed alla misurazione di quanto effettuato.
Le quantità delle prestazioni e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto e precisato nel computo metrico.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti contabili. Le maggiori quantità o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.
I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante.
Le prestazioni devono essere effettuate a perfetta regola d’arte secondo i dettami ultimi della tecnica ed i materiali forniti devono essere rispondenti a quanto determinato nel capitolato speciale e nel contratto; tutte le prestazioni e tutte le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell’Impresa.
La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non contemplati.
Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 27 - Elenco dei prezzi unitari.
Le opere di costruzione degli allacciamenti alle utenze, di ampliamento della rete principale, di ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, quelle complementari ed accessorie, ecc., così come descritte nel presente contratto-capitolato, saranno contabilizzate e pagate utilizzando i criteri, le voci ed i rispettivi compensi riportati nell'elenco prezzi allegato "A", che forma parte integrante del presente Capitolato.
Nel nell'elenco prezzi allegato "A" facente parte integrante del presente capitolato sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagate le prestazioni e le somministrazioni oggetto dei singoli appalti specifici. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli si intendono compresi:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all’impiego;
b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di prestazione notturna, anche la spesa per illuminazione dei cantieri;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
d) per prestazioni a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.
I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione per l’esecuzione del contratto.
Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.
Art. 28 – Forniture a piè d’opera
Per le forniture a carico della Committente l'Impresa provvederà, a sua cura e spese, alla presa in consegna e trasporto a piè d'opera dei materiali con prelievo dai depositi e/o dal magazzino e ne risponderà per quanto riguarda la consistenza, la buona conservazione e l'impiego.
Eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti saranno addebitati all'Impresa e trattenuti da quanto dovutole a qualsiasi titolo o ragione.
La Committente si riserva comunque il diritto di chiedere all'Impresa, qualora necessario (ad esempio in caso di mancanza del materiale presso i depositi della Committente, ecc.), la fornitura a piè d'opera di materiali non previsti normalmente a carico di quest’ultima.
Art. 29 - Prestazioni eventuali non previste – nuovi prezzi
Resta stabilito che qualora la Direzione per l’esecuzione del contratto disponga l’esecuzione di prestazioni non comprese nell’elenco prezzi contrattuale, queste verranno compensate come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.
I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale.
I prezzi indicati nell’allegato elenco, sotto le condizioni di contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, al momento della stipula del contratto, ed a tutto suo rischio; essi rimarranno pertanto fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi eventualità, per il periodo di vigenza del presente accordo quadro, salvo l’aggiornamento come stabilito nel presente capitolato.
Art. 30 - Pagamenti in acconto
Per quanto attiene tutti le prestazioni in funzione delle specifiche caratteristiche delle opere in appalto e dell’articolazione delle stesse i documenti amministrativi contabili dovranno essere separati per ogni singola prestazione e tenuti in conformità a quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i.
La contabilità delle prestazioni eseguite verrà effettuata bimestralmente per interventi e/o categorie di interventi completi (cioè: allacciamenti alle utenze collaudati a perfetta tenuta con esito positivo, condotta di rete principale posata, collaudata a perfetta tenuta con esito positivo e rinterrata, ripristini stradali ultimati, pronti interventi effettuati ecc.) verificate dalla Committente, con le riserve di cui agli articoli successivi.
Per i contratti relativi ad interventi la cui esecuzione è inferiore al bimestre, si redigerà un unico stato finale a conclusione dell’intervento medesimo.
Le misure eseguite in contraddittorio verranno riportate, unitamente alla descrizione dettagliata delle prestazioni eseguite, sul “Giornale di cantiere” (od altra modulistica all’uopo disposta dalla Committente), a cura del Direttore Tecnico dell’Impresa. Tale documentazione sarà successivamente convalidata dai Tecnici della Committente, previa verifica delle opere eseguite.
Per interventi che comporteranno una durata complessiva dei medesimi superiore ad un giorno, sarà predisposto un quadro riassuntivo dettagliato di tutte le prestazioni svolte.
Tutta la documentazione sopra citata, debitamente controfirmata dalle parti, costituirà base per la successiva contabilizzazione delle prestazioni, che sarà redatta dalla Committente.
La redazione dei documenti contabili non significherà l’accettazione delle prestazioni, e neppure approvazione definitiva del relativo credito, ma costituirà per la Committente verifica provvisoria e presa in consegna degli interventi realizzati con facoltà d’uso, salvo il diritto della stessa di procedere in seguito al collaudo.
Successivamente all’accettazione ed alla firma degli Stati di avanzamento da parte dell’Impresa, previa convalida della Committente della suddetta documentazione, verrà redatto un apposito Certificato di Pagamento, sulla scorta del quale l’Impresa emetterà la relativa fattura.
La fattura emessa dovrà riportare esattamente quanto indicato nel Certificato di Pagamento, pena la mancata accettazione della stessa ed il conseguente annullamento dei tempi contrattuali di pagamento.
In nessun caso il Tecnico incaricato della Committente potrà avallare la contabilizzazione all’Impresa delle prestazioni incomplete ove la causa sia da attribuire all’Impresa stessa, oppure realizzate con modalità diverse da quelle previste dal presente Capitolato d’appalto, dalla normativa di legge vigente, nonché eseguite a non perfetta regola d’arte o con materiali, per qualità e quantità, difformi da quanto prescritto.
I pagamenti saranno eseguiti a seguito di redazione del Certificato di Pagamento, il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il » con l’indicazione della data ed emesso
dalla Committente entro 45 giorni dall’emissione del relativo Stato di Avanzamento.
Le fatture potranno essere presentate solamente a seguito di emissione del Certificato di Pagamento (corrispondente ad ogni Stato di Avanzamento).
Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte della Committente, termine che dovrà essere opportunamente riportato nelle fatture emesse.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
La Stazione appaltante provvede al pagamento delle fatture, mediante emissione dell’apposito mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
Art. 31 - Conto finale e pagamenti a saldo
Il conto finale delle prestazioni è redatto entro giorni 90 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore per l’esecuzione del contratto e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione e di regolarità contributiva della ditta.
Art. 32 – Percentuale di interesse per ritardato pagamento
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.
Art. 33 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
Art. 34 - Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 106, c. 2, lett. a), del Dlgs. 50/16, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
L’appaltatore dichiara, di essere a perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della destinazione di tutte le prestazioni da eseguire, nonché delle località ove si svolgeranno, delle caratteristiche
geologiche dei terreni interessati, di quant'altro attinente alle prestazioni di cui trattasi e di tutte le circostanze di fatto e di luogo per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante lo svolgimento delle prestazioni.
Di conseguenza, in nessun caso, è ammessa la revisione dei prezzi per onerosità e/o difficoltà d'esecuzione, indicata dall'art. 1664 del Codice Civile e, comunque, l'Impresa dichiara espressamente di rinunciarvi.
Si conviene, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 1341 del Codice Civile, che i prezzi non saranno soggetti ad alcuna revisione per variazione dei costi correnti di mercato della mano d’opera, dei materiali, dei noleggi, ecc. e/o per motivi inflazionistici, poiché i corrispettivi sono stati determinati, e pattuiti, di comune intesa tra le parti, considerando preventivamente i presumibili aumenti che potranno intervenire nei costi, per tutta la durata prevista dell'appalto.
Nella necessità di dover provvedere all'esecuzione di opere non contemplate nell'elenco prezzi allegato "A", al presente Capitolato, e qualora non venga raggiunto un accordo tra le parti, si farà riferimento al "Listino Opere Edili di Milano" edito dalla C.C.I.A.A. di Milano alla data di stipula dell’appalto specifico, con applicazione dello sconto percentuale per la partecipazione all’appalto specifico in questione.
Ogni nuovo prezzo, anche ai fini della regolare fatturazione, sarà oggetto di lettera integrativa al presente Capitolato, sottoscritta fra le Parti.
Art. 35 - Direzione per l’esecuzione del contratto e ordini di servizio
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 del Dlgs 50/2016, istituisce un ufficio di Direzione per l’esecuzione del contratto costituito da un Direttore e da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
Il Direttore per l’esecuzione del contratto ha il compito fra l’altro di emanare le opportune disposizioni, alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga a regola d'arte ed in conformità al progetto.
Il Direttore per l’esecuzione del contratto potrà incaricare altre persone che potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
I controlli e le verifiche effettuate nel corso delle prestazioni dalla Direzione per l’esecuzione del contratto non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla conduzione del cantiere, alla buona riuscita degli interventi, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all' adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelle ad esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso del contratto.
La Direzione per l’esecuzione del contratto avrà la facoltà di rifiutare materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare gli interventi che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza dei fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione per l’esecuzione del contratto stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture od all'assolvimento delle mansioni loro affidate.
L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione per l’esecuzione del contratto, per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere.
Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione per l’esecuzione del contratto le opportune istruzioni in merito.
E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione per l’esecuzione del contratto dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del presente Capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.
L'Appaltatore o un suo incaricato dovranno recarsi dal Direttore per l’esecuzione del contratto, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo degli interventi, per la firma dei libretti contabili e per eventualmente collaborare alla compilazione dei conti cauzionali e di liquidazione.
Art. 36 – Condotta delle prestazioni da parte dell’appaltatore e Responsabilità tecnica
L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione delle prestazioni a persona (Direttore di cantiere o Capo cantiere) di dimostrabile qualifica professionale, di riconosciuta competenza, anche e soprattutto sotto il profilo tecnico, di dimostrabile esperienza nel settore specifico delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, il quale abbia doti di responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione per l’esecuzione del contratto ed il Personale della stazione appaltante. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni, deve dare comunicazione scritta del nominativo alla stazione appaltante.
Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua sul luogo degli interventi.
Tale persona assume, nei confronti della stazione appaltante, della Direzione per l’esecuzione del contratto, degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale.
La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore di cantiere o Capo cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore.
Analogamente, il Direttore per l’esecuzione del contratto si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere o Capo cantiere, così anche come del personale dell’appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’accordo quadro.
L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Il personale che l’Appaltatore destinerà alle prestazioni dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all’importanza degli interventi da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto.
Art. 37 – Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione
Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei Soggetti contraenti, la Committente ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l'osservanza delle prescrizioni tecniche progettuali, della normativa vigente e la riuscita delle opere a regola d'arte, senza che ciò comporti accettazione. Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dalla Committente che in fase di realizzazione è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente Capitolato, la Committente stessa può fissare un termine temporale affinché l'Impresa esegua quanto pattuito, con le modalità stabilite provvedendo, se necessario, al rifacimento delle prestazioni considerate non accettabili, anche al fine di consentirne la contabilizzazione.
Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'Impresa abbia provveduto agli interventi richiesti, conformandosi alle condizioni contrattuali, è facoltà della Committente dichiarare unilateralmente risolto il presente contratto per inadempienza dell'Impresa, la quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti i maggiori oneri sostenuti dalla Committente medesima a fronte dell’intervento
di altra Ditta per la sistemazione di reti, impianti ed allacciamenti, nonché dei danni subiti. L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente accordo quadro, sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei per l’esecuzione del contratto (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
I risultati ottenuti nei laboratori incaricati delle verifiche saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato.
La direzione per l’esecuzione del contratto o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative spese sono poste a carico dell’appaltatore.
L'Impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.
Art. 38 - Ultimazione delle prestazioni
Ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010, l'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore per l’esecuzione del contratto, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Art. 39 - Presa in consegna delle prestazioni ultimate
Ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente reti impianti ed allacciamenti, con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione per l’esecuzione del contratto di cui all’articolo precedente.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull’intervento e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
La verifica parziale delle prestazioni non comporta, in ogni caso, accettazione delle medesime.
Il pagamento di acconti non implica accettazione di singole parti degli interventi, tenuto anche conto che gli stessi devono essere considerati nel loro complesso.
Analogamente, nel caso entrassero in funzione singoli lotti in singoli rioni, ciò va fatto e considerato esclusivamente a titolo di verifica e collaudo provvisori.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore per l’esecuzione del contratto o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le reti impianti ed allacciamenti dopo l’ultimazione delle prestazioni, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.
Art. 40 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione
Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Dlgs. 50/2016, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall’ultimazione delle prestazioni.
Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta emissione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi
fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Art. 41 - Rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.
L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge.
Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito di salute e sicurezza con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.
Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri.
Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al Responsabile della stazione Appaltante primo dell’attivazione dei singoli cantieri.
Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.
In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo l’appaltatore ha i seguenti obblighi:
- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;
b) non compiano di propria iniziativa manovre o attività non di loro competenza;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.
Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.
Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Amministrazione che delle autorità competenti.
Prima dell’inizio delle prestazioni, l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
A tal fine l’Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione con la stazione appaltante, ad un’attenta visita delle aree di intervento, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle prestazioni.
Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 e smi questa stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’appalto.
La Stazione Appaltante ha predisposto a riguardo il Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato e parte integrante del presente Capitolato.
Art. 42 – Xxxxx a cose e persone.
La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla stazione appaltante.
L’impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Impresa.
A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all’Impresa il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all’Impresa di intervenire nella stima.
Qualora l’Impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Impresa.
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.
Art. 43 - Penali
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato Prestazionale | Penale |
Per ritardo dell’inizio delle prestazioni sulla data pattuita | 18.1 | 150,00 Euro/giorno |
Per mancata esecuzione o per ritardo non giustificato sull’ultimazione delle prestazioni programmate | 18.1 | 1/1000 Euro/giorno dell’importo contrattuale oltre al risarcimento per eventuali danni provocati dal ritardato intervento e all’immagine del Committente. |
Per mancato rispetto del termine previsto per intervenire ed essere presente sul luogo della chiamata in pronto intervento/reperibilità: | 18.1, 20.1, 20.2 | 500,00 Euro/giorno oltre al risarcimento per eventuali danni provocati dal ritardato intervento e all’immagine del |
Committente | ||
Per mancata messa in sicurezza e sistemazione dell’area oggetto di precedenti interventi e soggetta a successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi del rinterro o dei ripristini o in caso di grave pregiudizio della circolazione stradale o comunque per disposizione dell’ente proprietario della strada: | 18.2 | Euro 250,00 fisse oltre ad Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo oltre al primo |
Per mancata compilazione della documentazione tecnica relativa agli interventi eseguiti di qualsiasi natura (pronto intervento, dispersioni, interruzioni, allacciamenti, estensioni/potenziamenti rete, ecc.) e/o mancata trasmissione dei documenti stessi al Committente entro i termini stabili dalla Committente | 18.3 | Euro 500,00 ad intervento |
Per ogni contestazione giustificata della Committente per mancata attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento: | 18.4 | Euro 1000 per ogni contestazione |
Nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro l’amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare casi specifici di applicazione delle penali derivanti da peculiarità delle prestazioni o servizi in affidamento.
L’applicazione delle penali avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
Art. 44 – Grave errore contrattuale
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato Prestazionale |
Mancato intervento o ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata nel caso di richiesta di intervento per reperibilità | 18.1, 20.1, 20.2 |
Mancato, intempestivo e/o inadeguato intervento dell'Impresa, nei tempi e nei modi richiesti dalla Committente | 6 |
Inadempienza riguardo gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte richiesti dalla committente a seguito del collaudo | 24 |
Grave errore | Art. Capitolato Descrittivo |
Subappalto non autorizzato dalla Committente | 9 |
Mancata esecuzione degli ordini di servizio emessi dal Direttore per l’esecuzione del contratto | 35 |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
Art. 45 - Risoluzione dell’accordo quadro
Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell’accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l’accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per le prestazioni rese e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.
Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell’accordo stesso.
L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell’accordo nei seguenti casi:
a. in qualsiasi momento quando essa ritenga l'impresa non più idonea a continuare l’accordo quadro;
b. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc. a carico della ditta aggiudicataria;
c. in caso di cessione totale o parziale dell’accordo quadro;
d. nei casi di morte del legale rappresentante della ditta firmataria l’accordo, di uno dei soci dell'impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
e. quando non vengono rispettati da parte dell'impresa, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.
f. sospensione o rallentamento delle prestazioni negli appalti derivanti dal presente accordo quadro;
g. mancata corretta esecuzione a perfetta regola d’arte ed in conformità del contratto di appalto di tutto o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto nella stessa;
h. ottenimento per due volte consecutive di un DURC che segnali una inadempienza contributiva.
i. mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. nei diversi cantieri attivati in forza degli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro.
Oltre alla possibilità della stazione appaltante di procedere alla risoluzione dell’accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'impresa sarà tenuta nei confronti della stazione appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla stazione appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.
La risoluzione dell’accordo, è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R e in tale caso la Stazione Appaltante, potrà concludere l’accordo con il concorrente che avrà formulato la migliore offerta in graduatoria dopo le ditte con le quali è già siglato l’accordo.
La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento le prestazioni ordinate ed in essere alla data in cui è dichiarata.
Art. 46 - Recesso dall’accordo quadro e dai contratti derivanti
Ai sensi dell’art. 109, c. 1, del DLgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti da esso derivanti previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Art. 47 – Accordo bonario e transazione
Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei singoli interventi appaltati comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 5% (cinque per cento) di quest'ultimo, il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il
R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore per l’esecuzione del contratto e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può scegliere di intesa con il soggetto che ha formulato le riserve un esperto, ai sensi dell’articolo 205, commi 5, e 6, del Codice dei contratti. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di 45 giorni cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui all’ Art 205 comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere di un legale interno alla struttura o, in mancanza, di un legale interno alla struttura, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante
Art. 48 - Tribunale competente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti, di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Busto Arsizio. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 49 - Domicilio.
All’atto del contratto la ditta Appaltatrice dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.
Art. 50 – Accesso agli atti dell’accordo quadro e degli appalti specifici
Trattandosi di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 76, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016, la ditta aderente all’accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria di appalti specifici prende atto ed accetta che la stazione appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro e alla conclusione degli appalti specifici da esso derivanti qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Art. 51 – Modalità di appalto
Il presente accordo quadro sarà aggiudicato con procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base di gara così come indicato nella parte precedente del presente capitolato.
Art. 52 – Elenco allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato i seguenti allegati:
1. il Capitolato Prestazionale;
2. l’ Elenco Prezzi - allegato "A";
3. la Relazione Tecnica
4. il Piano di Sicurezza e di Coordinamento