CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Merce viaggiante senza obbligo di emissione del documento di accompagnamento trattandosi di beni strumentali ai sensi del punto 8 art. del D.P.R. N. 627 del 6.10.1978
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
1. Consegna
II materiale noleggiato (di seguito le "Attrezzature") è consegnato da Videoloop S.r.l. (di seguito il "Concedente") al cliente (di seguito il “Conduttore") all’orario tra gli stessi concordato previamente per iscritto. Da tale orario - e salvo diversi accordi intervenuti per iscritto era le parti — inizierà a decorrere il noleggio o anche laddove il Conduttore non abbia provveduto a ritirare le Attrezzature allo stesso rese disponibili dal Concedente. Dal momento della loro presa in consegna, da parte del conduttore o di persona da questi autorizzata, le Attrezzature si considerano accettate e riconosciute dal Conduttore in perfetto stato di funzionamento. II ritiro delle attrezzature da parte del conduttore o di persona da questi autorizzata, costituisce attestazione della conformità del materiale ritirato rispetto a quanto riportato sul documento di trasporto. Il trasporto del materiale è a cura, spese e sotto la responsabilità del Conduttore.
2. Utilizzo delle Attrezzature
II Conduttore si obbliga ad utilizzare le Attrezzature con la diligenza di cui al secondo comma dell'art. 1176 C.C. II Conduttore sarà, per tutta la durata del contratto, responsabile come custode delle Attrezzature, che dovranno essere riconsegnate al Concedente perfettamente funzionanti, complete di ogni loro parte e componente. Le Attrezzature possono essere utilizzate esclusivamente nel luogo comunicato e concordato per iscritto con il Concedente e comunque, nel territorio italiano. Laddove il Conduttore intenda modificare il luogo di utilizzo o utilizzare le Attrezzature all'estero dovrà chiedere la previa autorizzazione scritta del Concedente e provvedere alla predisposizione di ogni eventuale documento amministrativo e fiscale all’uopo necessario.
3. Guasti, rotture sostituzioni
Al rientro delle Attrezzature, ogni pezzo o parte mancante di esse sarà sostituito dal Concedente e addebitato al Conduttore al prezzo di mercato, nuovo, in Italia. Ogni guasto o rottura delle Attrezzature sarà riparato esclusivamente dal Concedente impegnandosi il Conduttore a non modificare, né a far modificare, a non riparare né a far riparare le Attrezzature, salvo consenso scritto del Concedente previamente avvisato. Resta inteso che qualora il guasto o rottura delle Attrezzature sia dipeso da un fatto/evento riconducibile al Conduttore e/o suoi dipendenti e/o suoi collaboratori e/o suoi assistenti e/o suoi incaricati e/o terzi, gli oneri relativi alla suddetta riparazione saranno addebitati al Conduttore che, altresì, sarà tenuto a corrispondere una indennità equivalente al prezzo di noleggio per la durata dei lavori di riparazione.
4. Perdita delle attrezzature – Obbligo di stipulare polizza assicurativa 1
Il Conduttore è responsabile – con conseguente obbligo di indennizzare il Concedente - per ogni perdita, deterioramento, furto, incendio delle Attrezzature, anche per causa allo stesso non imputabile. Ferma la responsabilità del Conduttore sino al valore complessivo delle Attrezzature, indicato da Videoloop S.r.l. o risultante dall'inventario, il Conduttore si obbliga a stipulare a favore del Concedente regolare polizza di assicurazione irrevocabile - decorrente dalla data di presa in consegna delle Attrezzature e del valore massimo garantito pari a quello delle Attrezzature come sopra indicato al fine di coprire tutti rischi di trasporto, furto totale e/o parziale, per danneggiamenti da eventi atmosferici, tumulti, incendi, incidenti in genere. Nel caso in cui si verifichi uno dei succitati eventi, il Conduttore dovrà dare immediata comunicazione,- e comunque entro le 24 ore dal verificarsi dell'evento – al Concedente.
5. Corrispettivo
II corrispettivo per il noleggio delle Attrezzature ed ogni altro pagamento deve essere versato dal Conduttore alle scadenze concordate con il Concedente nell’ordine o altrimenti per iscritto, secondo le modalità ivi riportate. II pagamento, laddove non sia diversamente indicato si intende a mezzo di bonifico bancario. Ogni ritardo nei pagamenti alle scadenze convenute di durata superiore ai 5 (cinque) giorni lavorativi, comporterà l’applicazione di un tasso di interesse di mora annuale pari al tasso di interesse BCE comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all'inizio di ogni semestre.
6. Esonero responsabilità
Nessuno sconto sul corrispettivo o riduzione della durata del noleggio sarà concessa al Conduttore a causa del mancato utilizzo delle Attrezzature sia per ragioni di arresto delle riprese/film, sia per ritardo della produzione, sia per qualsiasi altra causa, fatte salve cause di forza maggiore. II Concedente non assume nessuna responsabilità per ritardate consegne, ovvero per difetti di funzionamento, vizi anche occulti o sinistri, totali o parziali, che avvengano durante le riprese e suscettibili di provocare l’arresto delle riprese/film. II Conduttore dichiara e riconosce che il Concedente non garantisce né sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia danno diretto o indiretto eventualmente subito dal Conduttore o da terzi in conseguenza del non efficiente funzionamento delle Attrezzature (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, danneggiamenti di dischi, videocassette, mancate o ritardate riprese, danni a cose e a persone, infortuni) e si obbliga a tenere manlevato il Concedente da qualsivoglia richiesta, pretesa anche di terzi in tal senso.
7. Terzi creditori
II Conduttore s'impegna, restando a suo carico ogni responsabilità per i1 valore delle Attrezzature, a rendere noto a tutti gli eventuali terzi creditori, che agissero con atti esecutivi o cautelari sulle Attrezzature, che le stesse sono di proprietà del Concedente. Il Conduttore si impegna inoltre, qualora le Attrezzature vengano fatte oggetto di pignoramento, sequestro o altra misura esecutiva o cautelare, nonostante il suo rifiuto e la sua opposizione, a comunicare immediatamente al Concedente le eventuali azioni intraprese da terzi.
8. Riconsegna
Le Attrezzature devono essere riconsegnate dal Conduttore - nella loro totalità, integre e complete in ogni loro parte/accessorio ed in perfetto stato di funzionamento-presso gli uffici del Concedente all'ora e nel giorno tra gli stessi convenuti per iscritto nell'ambito degli orari di apertura di tali uffici. Non saranno accettate riconsegne parziali di pezzi di una singola Attrezzatura. Laddove il Concedente entro 48 ore dalla riconsegna dovesse riscontrare mancanze, danneggiamenti o malfunzionamenti delle attrezzature, troverà applicazione l'art.4 delle presenti condizioni. Per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo nella riconsegna totale o parziale delle Attrezzature, il Conduttore dovrà corrispondere una penale pari al 5% del corrispettivo totale del noleggio, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Risoluzione
Il contralto di noleggio si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 C.c. su semplice dichiarazione scritta del Concedente che intende avvalersi della presente clausola, qualora il Conduttore: (i) non rispetti anche una sola delle scadenze stabilite per il pagamento dei corrispettivi e non ponga rimedio a detto inadempimento nei 10 (dieci) giorni successivi alla relativa scadenza; (ii) si renda inadempiente a qualsiasi obbligo previsto dalle presenti condizioni e dal contratto e non vi ponga rimedio nei 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta del Concedente di provvedere all'adempimento. Resta in teso che, laddove il contralto di noleggio sia risolto ai sensi del precedente punto, il Concedente, previo preavviso di 5 (cinque) gg. Lavorativi notificato a mezzo raccomandata a./r. al Conduttore, potrà procedere al ritiro immediato delle Attrezzature ed il Conduttore sarà obbligato alla immediata riconsegna delle stesse ai sensi del precedente articolo 8.
10. Confidenzialità e riservatezza
Le Parti, salvo quanto diversamente concordato per iscritto e senza pregiudizio di quanto imposto da norme imperative di legge e regolamentari, si obbligano: (i) ad adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni scambiate, assicurandone la necessaria riservatezza; (ii) a non cedere, consegnare, rendere disponibili, o comunque comunicare o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni e dati a terzi; (iii) a limitare l’accesso a tali informazioni a dipendenti/collaboratori a quando strettamente necessario all’esecuzione del contralto di noleggio.
11. Rinunce ed assenza di rinunce – modifiche – invalidità di clausole
La mancata precisa osservanza di qualunque termine, accordo, pattuizione, impegno o condizione previsto nel contratto o nelle presenti condizioni di noleggio, o relativa all'esercizio di qualsiasi diritto o all’esercizio di qualsiasi scelta in relazione a quanto previsto nello stesso, salvo che ciò non costituisca più grave inadempimento, non potrà essere interpretata-eccetto diverso accordo scritto tra le parti – come una rinuncia o un venire meno dell’interesse per il futuro, all’osservanza di tali termini, accordi, pattuizioni, impegni, condizioni, diritti o possibilità di scelta, ma questi ultimi rimarranno pienamente efficaci.
Qualsiasi modifica al contratto o alle condizioni di noleggio non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla parte o dal relativo legale rappresentante nei cui confronti essa viene invocata. L'invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nel contratto o nelle condizioni di noleggio non avrà effetto sulle restanti previsioni del contratto o delle condizioni di noleggio, né su qualsiasi parte del medesimo. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi, sia dichiarata invalida da un provvedimento della Autorità Giudiziaria, il contratto o le condizioni di noleggio sarà/nno interpretato/i come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.
12. Cessione del contratto
II Conduttore non può cedere il contralto di noleggio, né in tutto né in parte, né può cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto del Concedente.
13. Legge applicabile – Foro Competente – Elezione domicilio
II contratto e le condizioni di noleggio sono disciplinati dalla Legge italiana. Le parti convengono che le controversie derivanti dal contralto e/o dalle condizioni di noleggio o relative alla loro interpretazione e/o esecuzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma. II Conduttore dichiara di aver preso visione e di avere esaminato le presenti condizioni e di accettarle integralmente ed incondizionatamente riconoscendo che formano parte integrate e sostanziale del contratto di noleggio perfezionatosi con l’accettazione dell’ordine. Ai fini di tutte le comunicazioni previste, richiamate o comunque connesse alle presenti Condizioni generali di noleggio, il concedente elegge domicilio in Roma, Via Xxxxx Xxxxx n. 47, il Conduttore presso la sede sociale come indicata nel preventivo di lavoro e/o nella bolla di consegna del materiale e/o nel DDT e/o nel contratto di noleggio.
14. Accettazione
Costituisce prova della presa visione, piena conoscenza ed accettazione da parte del Conduttore delle “Condizioni generali di noleggio”:
- la sottoscrizione, da parte del Conduttore o di persona da questi autorizzata, del preventivo di lavoro al quale esse sono allegate;
- la sottoscrizione, da parte del Conduttore o di persona da questi autorizzata, della “bolla di consegna” all’atto del ritiro dello stesso, a tergo della quale sono riportate;
- l’inoltro della richiesta di preventivo per il tramite del sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx, laddove sussiste la presunzione da parte del Concedente che tale richiesta stata inoltrata,
anche “in nome e per conto di” da soggetti a ciò formalmente autorizzati. 2
Roma, lì
Firma per accettazione
In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Conduttore dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: 1. Consegna; 2. Utilizzo delle Attrezzature; 3. Guasti, rotture sostituzioni; 4. Perdita delle Attrezzature - Obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa; 5. Corrispettivo; 6. Esonero di responsabilità; 9. Risoluzione; 12. Cessione del Contratto; 13. Legge Applicabile Foro Competente; 14. Accettazione.
Roma, lì _
Firma per accettazione
PREGO DI LEGGERE ATTENTAMENTE: IL MATERIALE USCENTE DALLA N.S. XXXXXXX’ DOPO ESSERE STATO VISIONATO E PROVATO, S’INTENDE ACCETTATO, PERTANTO CI ESONERIAMO DA EVENTUALI CONTESTAZIONI PER GUASTI DOVUTI A CAUSE ACCIDENTALI DURANTE VIAGGI E RIPRESE.