Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri e altre garanzie
Fascicolo Informativo Auto Ed.03/2018
Contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri e altre garanzie
A
B
C
Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota Informativa comprensiva del glossario l’Informativa privacy
le Condizioni Generali di Contratto
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la nota informativa
INDICE
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO NOTA INFORMATIVA
GLOSSARIO INFORMATIVA PRIVACY
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO NORME COMUNI
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
2. RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI E MINORI
3. RINUNCIA ALLA RIVALSA
4. ASSISTENZA STRADALE BASE 4 bis - AUTO SOSTITUTIVA
4 ter - FORATURA GOMME
4 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE
4 quinquies - MONTAGGIO CATENE
5. BONUS PROTETTO
6. INCENDIO E FURTO
7. SOLO FURTO TOTALE
8. ATTI VANDALICI
9. CRISTALLI
10. EVENTI ATMOSFERICI
11. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
12. MINIKASKO
13. RICORSO AI PERITI
14. TUTELA GIUDIZIARIA
GUIDA “COSA FARE IN CASO DI SINISTRO” RECAPITI UTILI
ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
Un contratto adeguato alle esigenze di protezione
Gentile Cliente,
la normativa in vigore prevede l’obbligo indifferenziato di offrire contratti adeguati alle esigenze assicurative del Contraente: per tale scopo è necessario acquisire ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto al Contraente in relazione alle esigenze assicurative nonché, in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio.
Il criterio di primaria importanza è capire qual è l’obiettivo che ci si propone di raggiungere attraverso la stipulazione del contratto, vale a dire chiarire quale sia l’esigenza per cui il cliente avverte la necessità di assicurarsi.
Di seguito, esemplifichiamo alcune delle valutazioni di primaria importanza da effettuare al fine di stipulare un contratto adeguato alle proprie esigenze di copertura assicurativa. Occorre in primo luogo appurare se le esigenze di stipulare la copertura assicurativa riguardano:
• la protezione del proprio patrimonio (anche in ottemperanza a norme di legge) derivante da richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi;
• la protezione dei propri beni per il rischio incendio/ eventi naturali, furto/scippo o rapina;
• la protezione della propria persona e/o dei familiari in caso di infortunio/malattia;
• la richiesta di assistenza in determinate situazioni di bisogno;
• la possibilità di usufruire di patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio.
Valutata la necessità che si intende soddisfare con la stipula del contratto assicurativo, occorre anche verificare l’eventuale presenza di coperture analoghe, relative al medesimo rischio, affinché nello stipulando contratto si tenga conto delle varie polizze assicurative già sottoscritte.
Di seguito, riportiamo alcune linee guida generali al fine di verificare se l’offerta assicurativa possa essere considerata adeguata:
• focalizzare l’obiettivo e individuare l’evento, futuro e incerto, il cui possibile accadimento costituisce il rischio che il Contraente intende trasferire all’assicuratore;
• il contratto offerto deve essere coerente con gli obiettivi che il Contraente si propone di ottenere mediante la sua sottoscrizione;
• nel valutare l’adeguatezza del contratto offerto deve essere considerata l’eventuale coesistenza di contratti analoghi;
• in presenza di assicurazioni obbligatorie, il contratto offerto deve essere adeguato alla effettiva ottemperanza alla norma e alle esigenze dichiarate;
• la tipologia di prestazione prevista dal contratto deve essere in linea con le esigenze e le aspettative dichiarate. Eventuali limitazioni ed esclusioni della garanzia assicurativa, diritti di rivalsa dell’assicuratore, periodi massimi di erogazione delle prestazioni, decorrenza e durata della garanzia, franchigie, scoperti e massimali devono essere conosciuti e valutati;
• il contratto deve avere una durata in linea con le esigenze e con quanto richiesto;
• franchigie e scoperti devono essere valutati perché potrebbero determinare l’inadeguatezza della copertura;
• occorre commisurare la copertura assicurativa in modo che soddisfi nella maniera più efficace la necessità di sicurezza e protezione con riguardo anche alle proprie disponibilità economiche.
Al termine della verifica della ricorrenza di questi elementi e alla conseguente valutazione degli stessi, si può considerare concluso il processo di acquisizione delle motivazioni e delle esigenze del Contraente alla stipula del contratto di assicurazione.
Durante l’intervista per la creazione del preventivo personalizzato, l’Intermediario prende atto dei fattori di rischio che concorrono alla determinazione del premio, delle esigenze di copertura assicurativa esplicate dal cliente e strettamente legate alla sua personale situazione.
Pertanto, La invitiamo a considerare attentamente tutte le informazioni fornite all’intermediario per la redazione del preventivo personalizzato di assicurazione affinché sia possibile valutare se le garanzie proposte sono adeguate alla Sue esigenze di copertura assicurativa.
Poiché il processo di valutazione dell’adeguatezza del contratto deve prevedere anche la possibilità che il Contraente si rifiuti di fornire le informazioni richieste, la informiamo che, in caso di omissione delle risposte segnalate come necessarie per la creazione del preventivo, non sarà possibile terminare l’intervista: tale circostanza porterà quindi alla mancata formulazione dell’offerta. Nel caso invece in cui l’intervista si concluda positivamente, l’intermediario disporrà di tutte le informazioni necessarie atte a proporre un contratto adeguato alle sue esigenze di protezione.
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
NOTA INFORMATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
Redatta in conformità alle disposizioni del Regolamento IVASS 35/2010 all. 9
Gentile Cliente, La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima di sottoscrivere la polizza. Il preventivo richiesto presso i punti vendita viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte da Linear per l’Assicurazione della Responsabilità Civile per la circolazione del veicolo.
Per maggiore chiarezza, i contenuti che prevedono
decadenze, nullità, limitazioni di garanzie ed oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziati in neretto. Nei punti dove è richiesta una maggiore attenzione nella lettura (ad esempio relativi a esclusioni o sospensioni della garanzia, oppure rivalse o franchigie) è stata inserita una specifica avvertenza, contrassegnata con il seguente simbolo: (avvertenza). Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Linear Assicurazioni S.p.A comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Informazioni relative all’Impresa di assicurazione
Informazioni generali Il contratto è concluso con la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. sita in Italia, Sede Legale e Direzione in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritto all’Albo delle società capogruppo al n. 046. Sito Internet xxx.xxxxxx.xx recapito telefonico 051.6378111, telefax 051.7096928, indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento dell’IVASS n. 279 del 18-6-96 (G.U. 28-6-96 n. 150). La Compagnia è iscritta nell’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS sez. I n. 1.00122.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Compagnia risultante dal bilancio approvato del 31/12/2016 ammonta a 90,3 milioni di euro, di cui 19,3 milioni per capitale sociale interamente versato e 64,7 milioni per riserve. L’indice di solvibilità per il comparto gestione danni è pari a 1,26 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e quello richiesto dalla normativa.
Informazioni sul contratto
Informazioni generali Al presente contratto è applicata la legge italiana. Il presente contratto è stipulato in lingua italiana e tutte le comunicazioni precontrattuali, contrattuali e in corso di contratto avverranno in lingua italiana. La documentazione contrattuale è in lingua italiana. Per stipulare il contratto è necessario pagare il premio previsto e consegnare i documenti richiesti, unitamente al contratto debitamente sottoscritto, alla Compagnia in modo completo ed in formato leggibile.
Durata del contratto Il contratto ha durata annuale, ha validità dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, salvo diverso accordo tra le parti, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Il contratto non prevede il tacito rinnovo, ciononostante, le garanzie prestate resteranno operanti fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all’art. 1 delle CGC.
Avvertenza Nel contratto sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo, nonché ad ipotesi di sospensione della garanzia. Prima di stipulare il contratto occorre leggere con particolare attenzione i punti contrassegnati dal simbolo .
Informazioni relative alle caratteristiche delle condizioni
di sicurezza delle operazioni di pagamento
Le operazioni di pagamento con carta di credito avvengono sulla piattaforma gateway Braintree Direct della Società PayPal (Europe) Sàrl et Cie, SCA (“PayPal”), società registrata con numero R.C.S. Luxembourg B 118 349, e con sede legale a 00-00 Xxxxxxxxx Xxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxx.
Le opzioni di sicurezza sono verificabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx-xx.
Home Insurance Il 16 luglio 2013 l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ha pubblicato il Provvedimento n. 7 in materia di home insurance. Come previsto dal Provvedimento, sul sito della Compagnia www. xxxxxxxxxx.xx è disponibile un’apposita Area Contraente, a cui il Contraente può accedere per consultare on line la propria Posizione contrattuale/assicurativa, riferita alla data di aggiornamento specificata. Le credenziali personali identificative necessarie per l’accesso sono rilasciate al Contraente mediante processo disponibile on line. Per maggiori informazioni, accedere alla pagina “Accesso Area Contraente”.
Informazioni sulle coperture assicurative offerte
La vendita di alcune garanzie è soggetta a limitazioni discrezionali stabilite dall’Impresa.
Garanzie
FORMULA TARIFFARIA
E OGGETTO DELLA COPERTURA
(avvertenza)
Responsabilità Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”,
La garanzia viene prestata nei limiti del Massimale e
civile
che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione”. Si rinvia agli artt. 1.5 e ss. delle CGC.
con i limiti territoriali indicati all’art. 3 delle CGC. La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell’art. 1901 c.c. in caso di mancato pagamento del premio. Si rinvia all’art. 2 delle CGC per gli aspetti di dettaglio. Nei casi indicati nel paragrafo “Responsabilità civile” al punto 1.2 delle CGC, la garanzia non è operante e l’assicuratore che abbia dovuto risarcire il terzo danneggiato ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero delle somme pagate.
R.C. trasportati L’Impresa assicura la responsabilità civile per danni La garanzia danni dei terzi e dei figli minori opera entro i
e minori
Rinuncia alla rivalsa
Assistenza stradale base
Auto sostitutiva
Foratura gomme
Esaurimento carburante
Montaggio di catene
causati dai trasportati, dai minori e in caso di incendio, scoppio o esplosione del veicolo del veicolo per fatto non inerente la circolazione stradale. Si rinvia agli artt.
2.1 e ss. delle CGC.
L’Impresa rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa in deroga a quanto disposto dall’art.1.2 delle CGC. Si rinvia alle lettere a, b della sezione 3 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro con le esclusioni previste dall’articolo 4.3 alle lettere i, l, m, n. Si rinvia agli artt. della sezione 4 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un’auto sostitutiva. Si rinvia agli artt. della sezione 4 bis delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, la prestazione di traino. Si rinvia agli artt. della sezione 4 ter delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Si rinvia agli artt. della sezione 4 quater delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Garanzia assumibile solo in presenza della garanzia assistenza stradale base. L’Impresa si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato, attraverso la Società Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., entro i limiti convenuti, un servizio di assistenza che provvederà ad eseguire la prestazione sul posto. Si rinvia agli artt. della sezione 4 quinquies delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
La garanzia ricorso terzi da incendio opera entro il limite di massimale di € 260.000,00 per sinistro.
La garanzia è assumibile solo per le autovetture ad uso privato e solo alla scadenza annuale del contratto.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui all’art. 4.1 delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 4 bis delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 4 ter delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 4 quater delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Fatti salvi i limiti convenuti per le singole prestazioni, la garanzia opera entro limiti di cui agli artt. della sezione 4 quinquies delle CGC. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Bonus protetto La garanzia opera qualora, nel corso del periodo di osservazione del contratto si verifichi un evento che comporti, alla scadenza contrattuale, la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, le regole evolutive della classe Interna (CI) vengono modificate secondo la tabella evolutiva riportata all’art. 5.1 delle CGC. Si rinvia gli artt. 5.1 e ss. delle CGC.
La garanzia è assumibile solo per le autovetture ad uso privato e solo alla scadenza annuale del contratto.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Incendio e furto
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da: Incendio o Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) - (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina e i danni agli accessori fono-audio-visivi. Si rinvia gli artt. 6.1 e ss. delle CGC.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato (art.
6.6 e ss. delle CGC). Per gli accessori fono-audio-visivi il massimale è di € 1.100,00 con uno scoperto del 15% fisso. Per le esclusioni si veda la clausola 6.3 delle CGC. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Atti vandalici Linear indennizza le sole spese di riparazione, comprovate da documentazione fiscale relative ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e per le spese sostenute e comprovate per la sostituzione o la riparazione del parabrezza del veicolo, del lunotto, dei vetri laterali, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali. Si rinvia gli artt. 8.1 e ss. delle CGC.
Cristalli Linear indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo. Si rinvia gli artt. 9.1 e ss. delle CGC.
Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. Sono sempre esclusi i danni da circolazione. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato indicato nella scheda contrattuale. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Eventi atmosferici
Solo furto totale
Infortuni del conducente
Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto nei limiti indicati nella scheda contrattuale. Si rinvia gli artt. 10.1 e ss. delle CGC.
Linear liquida un indennizzo in caso di sottrazione del veicolo esclusivamente in conseguenza di furto totale o di rapina consumati. Si rinvia gli artt. 7.1 e ss. delle CGC.
Linear indennizza le conseguenze dirette e esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione. È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente. Si rinvia gli artt. 11.1 e ss. delle CGC.
L’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
La garanzia opera tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti o franchigie) presenti in polizza e nel limite del massimale assicurato (art. 6.6 e ss. delle CGC). La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché l’invalidità permanente sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Minikasko Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli identificati. Si rinvia gli artt. 12.1 e ss. delle CGC.
ll danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00. La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a discrezione dell’Impresa.
Tutela Giudiziaria
Linear rimborsa le spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle condizioni di polizza. Si rinvia gli artt. 14.1 e ss. delle CGC.
Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
Meccanismo di funzionamento di franchigie, massimali, minimi non indennizzabili e scoperti
Franchigia L’importo fisso, indicato in ogni sezione della scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato
1° esempio valido per la garanzia Eventi atmosferici
Somma assicurata € 6.000,00 Danno € 1.500,00
Franchigia € 250,00 Risarcimento: € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio valido per la garanzia Eventi atmosferici Somma assicurata € 6.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00
Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Massimali Somme sino a concorrenza delle quali Linear presta l’assicurazione della Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri (R.C.A.). Meccanismo di funzionamento dei massimali:
Minimo non indennizzabile
1° esempio: la garanzia è prestata con massimali di € 6.070.000 per danni a persone e € 1.220.000 per danni a cose (massimale bipartito). Il sinistro ha determinato danni per €.7.000.000 a persone e € 1.500.000 per danni a cose. Il risarcimento complessivo sarà per € 7.290.000 entro il limite del massimale pattuito e la restante parte di danno per € 1.210.000 resterà a carico dell’Assicurato.
2° esempio: la garanzia è prestata con massimale complessivo € 7.290.000. Il sinistro ha determinato danni per € 3.000.000 a persone e € 800.000 per danni a cose. Il massimale copre l’intero importo dei danni causati dal sinistro.
L’importo fisso da dedurre dal danno indennizzabile.
1° esempio valido per la garanzia Incendio e furto
- Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 3.000,00
- Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 - Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
2° esempio valido per la garanzia Incendio e furto
- Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 6.000,00
- Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 - Risarcimento: € 6.000,00 - € 600,00 = € 5.400,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è superiore al minimo non indennizzabile).
Scoperto La percentuale di ammontare del danno indennizzabile, indicata in ogni sezione nella scheda contrattuale, che rimane a carico dell’Assicurato. I danni che, dopo l’applicazione dell’eventuale scoperto, sono di ammontare inferiore alla franchigia, rimarranno integralmente a carico dell’Assicurato
1° esempio: - Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 10.000,00
- Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 - Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio: - Somma assicurata € 50.000,00 - Danno € 3.000,00
- Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 - Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Informazioni relative alla garanzia RCA
Soggetti
Il contratto non garantisce i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato
esclusi
dalla garanzia
Attestazione sullo stato del
nell’ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro. Inoltre non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose (mentre lo sono in caso di danni alla persona), i danni subiti dai soggetti indicati all’art. 129 comma 2° lettere a)-b) e c) del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle Assicurazioni private.
All’atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, le imprese acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati
rischio e classe di rischio. Le imprese, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegnano l’attestazione sullo
di merito
Diritto alla conservazione della classe
di merito
stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione nell’area Contraente del sito web. Ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Sono in ogni caso previste modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente. Le imprese consegnano l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Il duplicato dell’attestato di rischio che viene inviato senza oneri per l’Assicurato, può essere richiesto contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili oppure via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell’attestato qualora lo stesso risulti l’avente diritto alla classe di merito CU maturata. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Estensione della durata del contratto e periodo
di copertura
Dichiarazioni non conformi
Alla scadenza del contratto, anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Linear manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si rinvia all’art. 1 delle Norme comuni delle CGC.
Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.
L’Impresa verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e la completezza dei documenti e
alle circostanze la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrattuale: esclusivamente a tale scopo si
di rischio
Aggravamento e diminuzione del rischio
Pagamento dei premi
Risoluzione del contratto
riserva la facoltà di richiedere l’integrazione della documentazione prodotta.
Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c..
Per la R.C. Auto, Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i. Si rinvia all’art. 4 delle Norme comuni delle CGC.
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione tempestiva all’Impresa dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all’art. 4 delle norme comuni delle CGC per gli aspetti di dettaglio. Qui di seguito si illustra un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio: es. di variazione del rischio per le garanzie RCA e Incendio e furto. Successivamente alla stipula del contratto l’Assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un’ altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata all’Impresa perché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro l’Impresa ha la facoltà: per la garanzia RCA di esercitare il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o l’Assicurato in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione; per la garanzia Furto e incendio di ridurre l’indennizzo nella stessa proporzione già indicata.
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa secondo una delle seguenti modalità:
a) carta di credito;
b) PayPal;
c) bonifico bancario sul conto intestato a Linear Assicurazioni S.p.A. presso Unipol Banca, codice IBAN: XX00 X0000000000 000000 000000 indicando nella causale il numero del preventivo o della polizza;
d) codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate.
Il premio viene calcolato sulla base di parametri di personalizzazione previsti in tariffa e, a discrezione della Compagnia, può essere frazionato in due semestralità con una maggiorazione del 3% sul premio complessivo. Il premio è comprensivo del compenso riconosciuto all’intermediario.
Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:
- demolizione, distruzione o esportazione definitiva all’estero. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio. Si rinvia all’ art. 9 delle Norme Comuni delle CGC per gli aspetti di dettaglio;
- furto totale o rapina del veicolo. Si rinvia all’art. 7 delle CGC per gli aspetti di dettaglio;
- trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto. Si rinvia all’art. 6 delle CGC per gli aspetti di dettaglio;
- sospensione in corso di contratto, qualora il Contraente non abbia richiesta la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Si rinvia all’art. 8 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato l’invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto contattando il proprio intermediario o inviando a Linear la richiesta di risoluzione unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo lamiapolizza@ xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. Il contratto è risolto dalla data di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza. Si rinvia all’art. 11 delle Norme comuni delle CGC.
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di esso l’azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in due anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.
Foro Competente Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente
e rinvio alle norme di legge
contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
Regime fiscale Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, furto e rapina, Atti vandalici, Eventi Atmosferici, Kasko: 13,50%
b) Tutela giudiziaria: 12,50%
c) Infortuni del conducente: 2,50%
d) Assistenza stradale base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante, Montaggio catene: 10%
e) Responsabilità civile auto, Rinuncia alla rivalsa e Bonus protetto: aliquota variabile fino a un massimo del 16% secondo la provincia di residenza del proprietario. Il contributo al SSN è pari al 10,50%.
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
(Garanzia Responsabilità Civile)
Comportamento In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal
da tenere in caso
di sinistro
fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve inviare una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute.
Denuncia La denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo “Constatazione Amichevole di incidente”. La Constatazione Amichevole di incidente deve essere compilata in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c. per cui l’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri, qualora il sinistro sia stato aperto su denuncia di un terzo, al fine di ricordare al Contraente e all’Assicurato tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la Compagnia invierà una comunicazione al domicilio del Contraente, sollecitandoli ad adempiere entro 5 giorni.
Sinistro con controparte estera
Sinistri con veicoli
non assicurati
o non identificati
Risarcimento diretto
In caso di sinistro con controparte estera è necessario inviare la richiesta di risarcimento danni tramite lettera raccomandata A/R all’Ufficio Centrale Italiano (UCI, Xxxxx Xxxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX), che comunicherà al danneggiato il nominativo della Compagnia incaricata di liquidare il danno.
In caso di sinistro con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’Impresa designata dal Fondo di garanzia Vittime della strada istituito presso la CONSAP spa, concessionaria Servizi pubblici assicurativi, xxx Xxxx 00, 00000 XXXX.
L’Impresa aderisce alla convenzione CARD, che prevede il risarcimento dell’indennizzo diretto dei danni subiti dal veicolo assicurato da parte della propria Compagnia assicuratrice nel caso in cui la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico della controparte.
La “procedura di risarcimento diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La “procedura di risarcimento diretto” non è esercitabile per i sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’Impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).
Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell’ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri della Compagnia utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull’intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri della Compagnia (che risponde al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili) fornirà l’assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la Compagnia provvederà per conto della Compagnia del responsabile a risarcire direttamente all’Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254). Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa la Compagnia provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato ed a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile. L’Impresa, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento entro i seguenti termini:
Procedura ordinaria: risarcimento danni alle cose
Procedura ordinaria: risarcimento danni alle persone
Risarcimento danni ai terzi trasportati
Facoltà
di rimborsare il costo
del sinistro
Accesso agli atti
dell’Impresa
- 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente;
- 90 giorni per i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 13 delle Norme Comuni delle CGC.
Nel caso di sinistri non rientranti nella procedure di “risarcimento diretto” che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni:
- in 30 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- in 60 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., sarà allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente oppure se nella richiesta stessa sono riportati gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luoghi nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 13 delle Norme Comuni delle CGC.
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi eredi possono ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se unitamente alla richiesta, inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporta gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 13 delle Norme Comuni delle CGC.
Per i sinistri R.C.A. accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 209/05, Codice delle Assicurazioni private.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando all’Impresa quanto pagato nell’ultimo periodo di osservazione, per uno o più sinistri. In caso di rimborso l’Impresa provvederà a rilasciare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati. Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx.
Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l’Impresa ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni in materia di offerta di risarcimento o di contestazione. Il procedimento di accesso agli atti deve essere attivato dall’interessato attraverso una richiesta scritta, trasmessa con raccomandata indirizzata a Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx o tramite telefax al numero 051.7096885 ovvero presentata a mano alla Direzione o alla struttura di liquidazione sinistri. Alla richiesta deve essere allegata copia di un valido e leggibile documento di identità del richiedente. Se la richiesta di accesso risulta incompleta o irregolare, la struttura competente é tenuta a comunicare entro 15 giorni dalla data di ricezione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax con ricevuta di trasmissione, gli elementi non corretti o mancanti. Nel caso in cui la richiesta sia formalmente “completa”, la struttura competente è tenuta, entro 15 giorni dalla ricezione, a comunicarne al richiedente l’accoglimento, fissando un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni per la visione e la copia degli atti.
(Altre garanzie)
Comportamento In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente e comunque entro 3 giorni dal
da tenere in caso
di sinistro
Infortuni del Conducente
fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri della Compagnia al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve inviare una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute.
Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del sinistro è il giorno dell’infortunio. Si rinvia agli artt. della sezione 11 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
Reclami Eventuali reclami in merito alla gestione del rapporto contrattuale ed ai sinistri potranno essere inoltrati in forma scritta a Linear Assicurazioni - Servizio Reclami xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax allo 000.0000000 e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xx. I reclami relativi al comportamento dell’agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente all’agenzia. Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno necessariamente essere indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) del Registro Unico Intermediari devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.4.133.1, indirizzo internet xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito Internet dell’IVASS e dell’Impresa, contengono:
Perizia contrattuale e arbitrato
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Compagnia www. xxxxxx.xx e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxx.xx;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra l’Impresa e l’Assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 delle CGC che l’Impresa e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio di periti/medici.
Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del Conducente, il collegio medico risiede nel Comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la garanzia Tutela Giudiziaria, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e l’Impresa, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo qualità. Resta comunque fermo il diritto dell’Impresa e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Mediazione Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, prevede, per la risoluzione di controversie civili, anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima dell’instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Il Contraente o l’Assicurato dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Unipol Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 0000000000.
Assistenza La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo D’Azeglio, 14, 10125 Torino. Si rinvia agli artt. della sezione 4 delle CGC per gli aspetti di dettaglio.
GLOSSARIO
Accessori di serie Equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino.
Accessori aggiuntivi - optional
Equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto e dichiarati all’atto della stipulazione.
Assicurato La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione come definito dall’art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto.
Assistenza La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata a Pronto Assistance Servizi S.c.r.l, Corso Massimo D’Azeglio, 14, 10125 Torino.
Autoveicolo Mezzo di trasporto qualificato come autoveicolo o autocarro.
Atto Vandalico Atto di violenza operato allo scopo di danneggiare.
Beneficiario Xxxxxxxx che viene designato a ricevere l’indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Carrozzeria convenzionata
Carrozzeria indicata in via preferenziale dall’Impresa.
CGC Condizioni Generali del Contratto. Le condizioni contrattuali applicate alla polizza, come esposte nella sezione omonima del presente fascicolo Informativo.
Codice delle Assicurazioni private
Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Conducente abituale Si intende per conducente abituale la persona fisica indicata in polizza che prevalentemente guida il veicolo assicurato.
Contraente La persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione.
Difetto fisico Perdita o assenza primaria di una parte del corpo (organo o tessuto), oppure di una capacità naturale (difetto funzionale).
Ebbrezza alcolica Condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dall’articolo 186 del Nuovo Codice della Strada.
Fattori di rischio Gli elementi presi in considerazione per il calcolo del premio.
Furto L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso.
Guida Esperta Formula tariffaria che prevede l’applicazione di una rivalsa fino ad un massimo di 3.000 euro se, al momento del Sinistro, il conducente non coincida con almeno una della persone fisiche indicate sul contratto oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni.
Guida Libera Formula tariffaria che non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per la guida del veicolo assicurato.
Incendio La combustione con sviluppo di fiamma, scoppio od esplosione ed azione del fulmine.
Inabilità temporanea
È rappresentata dalla durata della malattia, cioè dal tempo necessario per guarire dalle lesioni riportate a seguito del sinistro e riprendere l’attività ordinaria in riferimento ad una capacità lavorativa generica.
Indennizzo La somma dovuta all’Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile, in misura totale o parziale, della capacità fisica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Legge Il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle Assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare.
Linear o Impresa La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., Linearnext marchio commerciale di Linear S.p.A..
MyGlass È marchio di Auto Presto&Bene S.p.A, xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxx, società del Gruppo Unipol che offre il servizio di riparazione e sostituzione del parabrezza, mettendo a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale.
Polizza Documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell’art. 1888 del Codice Civile.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’obbligazione da questo assunta. Si intende come Premio netto l’importo depurato dell’imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Quattroruote Listino mensile, redatto dall’editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al “Codice Infocar” e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.
Rapina L’atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona.
Rischio La probabilità che si verifichi un sinistro.
Risarcimento La somma dovuta da Linear al danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto Procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all’Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (Vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Rivalsa Diritto della Compagnia, in presenza di determinate condizioni, di richiedere all’Assicurato e/o al Contraente il rimborso di quanto indebitamente pagato a terzi in ragione di un indennizzo.
Sinistro Evento che è causa del danno.
Per la garanzia Assistenza Stradale Base, Auto sostitutiva, Foratura gomme, Esaurimento carburante e Montaggio catene, limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” si intendono:
Assicurato Il conducente del veicolo purché autorizzato all’uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste alla sezione 4 bis e agli artt. 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.15, 4.18 della sezione 4 e le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.
Carrozzeria convenzionata Servizio fornito dal network di carrozzerie convenzionate con Unipol Gruppo.
Centrale Operativa È la struttura di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo D’Azeglio, 14 10125 Torino - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza.
Destinazione La località presso la quale l’Assicurato si stava recando con il veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in Polizza, che ha determinato la situazione di difficoltà.
Esaurimento carburante Mancanza del carburante.
Familiare Parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l’Assicurato ed il convivente more uxorio.
Foratura o scoppio dello pneumatico
Sgonfiamento dello pneumatico a causa scoppio o di foro nella camera d’aria/pneumatico prodotto da un chiodo o da un altro oggetto tagliente.
Guasto Danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasto la foratura o scoppio di uno o più pneumatici.
Incidente L’evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Infortunio È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Luogo dell’assistenza Località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.
Montaggio catene Ausilio per l’installazione delle catene da neve.
Prestazione L’assistenza cioè l’aiuto che deve essere fornito dall’Impresa, tramite la Centrale Operativa, all’Assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro.
Residenza Il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Sinistro Guasto, incidente, incendio, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l’Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.
Struttura Organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Veicoli eccezionali È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.
La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxxxx Xxxxxx
INFORMATIVA PRIVACY
(Edizione 07/2017)
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D. Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa(3) e, in alcuni casi, obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria o in base a disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza (4).La informiamo inoltre che i dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all’area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all’accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti di residenza e di posta elettronica) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti(3); ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo(5).
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(6).
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa(7).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all’uso dei Suoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali e promozionali.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx, nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate, UniSalute S.p.A. (xxx.xxxxxxxxx.xx) con sede in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al “Responsabile per il riscontro agli interessati”, presso Linear Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxx 0 – Xxxxxxx (XX) e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx
Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.
NOTE
1. Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
2. Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali, che possono essere trattati, senza il consenso dell’interessato, per le finalità e nel rispetto delle disposizioni di legge e/o dell’autorizzazione generale n. 7 del Garante.
3. Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.
4. Ad esempio: (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla CONSAP per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità,
(v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il riscontro.
5. Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. L’elenco delle società del Gruppo è disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx.
6. In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. xxx.xxxxxx.xx) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
7. Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
NORME COMUNI
1. DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI COPERTURA - Il contratto ha durata annuale, ha validità dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza, e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza. Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, le garanzie prestate saranno operanti fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
Alla scadenza del contratto, non occorre comunicare la disdetta alla Compagnia. Le garanzie resteranno comunque valide fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo anche se non viene pagato il premio del rinnovo.
2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario consegnare i documenti richiesti all’Impresa e pagare il premio previsto con una delle seguenti modalità:
- Carta di credito;
- PayPal;
- Bonifico bancario;
- Codice a barre inviato dalla Compagnia, da utilizzare nei circuiti Sisal, Lottomatica e casse COOP se abilitate.
Se il pagamento è suddiviso in rate, ogni rata deve essere pagata alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Per i pagamenti effettuati oltre tale termine, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.
In ogni caso nella causale di versamento devono essere sempre indicati il cognome e nome del Contraente, numero e data di decorrenza del contratto, data di scadenza della rata. Linear consegnerà al Contraente la polizza insieme al certificato e alla Carta Verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo aver ricevuto e verificato la documentazione contrattuale (certificato e Carta Verde), occorre restituire la copia della polizza debitamente firmata dal Contraente.
3. ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per il periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio del presente contratto.
4. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE - Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.. Per la R.C. Auto Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l’Assicurato per quanto sia stata obbligata a pagare al/i terzo/i.
È molto importante comunicare se una o più delle condizioni presenti al momento della stipula del contratto vengono successivamente modificate (ad esempio, la residenza) in modo da poter adeguare il premio del
contratto al nuovo rischio. In mancanza di tale comunicazione Linear potrebbe esercitare il diritto di rivalsa.
5. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E DEL CERTIFICATO - In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.
Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato e della Carta Verde a causa del furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti o, a discrezione della Compagnia, una dichiarazione sottoscritta circa l’evento accaduto.
Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l’invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.
6. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - Come previsto dall’art.171 del Codice delle Assicurazioni private, il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo di sua proprietà, previo l’eventuale conguaglio del premio. In caso di risoluzione, Linear provvederà all’annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) a far data dalla documentazione comprovante l’avvenuta vendita.
Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’Impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
In caso di sostituzione, la garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data di effetto del nuovo certificato, relativo al veicolo.
In assenza di comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
Se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento, per la risoluzione occorre l’autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
In tutti i casi di risoluzione sopra riportati, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’Impresa rilascia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio, nelle modalità previste dall’art.1.6.
Casi particolari del Mutamento di Proprietà
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, l’assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
Conto Vendita
Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. Nel caso in cui il Contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso, il Contraente può richiedere l’annullamento del contratto e l’Impresa provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna del veicolo in conto vendita. Qualora il Contraente si sia avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo e l’incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine, il veicolo, del quale l’Assicurato dovesse perciò rientrare in possesso, potrà essere assicurato in classe di merito CU 14.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO O LA RAPINA DEL VEICOLO - Come previsto dall’art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni private in caso di furto o rapina, l’assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia al proprio Intermediario oppure a Linear fornendo tempestivamente copia della denuncia di furto presentata all’Autorità Competente, anche a mezzo fax. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell’art. 283 della Legge. Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN.
Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere
stipulato un nuovo contratto in classe 14.
Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con l’Impresa, il Contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazione risulti concluso, l’Impresa rilascia al Contraente la relativa attestazione dello stato del rischio.
8. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - Qualora il Contraente desideri sospendere la garanzia in corso di contratto può, a sua scelta, rivolgersi al proprio intermediario oppure può darne comunicazione a Linear a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx.
La sospensione avrà decorrenza dalla data di effetto dell’appendice. Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della polizza o la risoluzione per vendita, per cessazione della circolazione, furto, rapina, appropriazione indebita, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear.
La richiesta di sospensione è vincolata al pagamento degli importi contrattualmente dovuti e non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto sia inferiore a 30 giorni. La sospensione del contratto potrà essere consentita anche in occasione della scadenza intermedia esclusivamente previo pagamento della rata di premio dovuta. La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di durata del presente contratto. In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 7.
La riattivazione del contratto potrà avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario, con l’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso mantenendo la stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito, prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni).
Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno e per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.
9. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE O DISTRUZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO - Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione al proprio Intermediario oppure all’Impresa fornendo copia del certificato attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice.
Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione al proprio Intermediario oppure all’Impresa fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A..
Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione della parte di premio relativa alla garanzia Incendio.
Va inoltre ricompreso il caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata (vedi art. 103 c.d.s., come modificato dal D.L.G. 5/2/97 n. 22); nel qual caso, il Contraente dovrà darne comunicazione al proprio Intermediario
oppure all’Impresa e fornire la documentazione del P.R.A.. Infine, in tutti i casi sopra menzionati di cessazione del rischio, il Contraente dovrà consegnare a Linear la documentazione comprovante l’avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato.
Alla ricezione di questi documenti Linear rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell’imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio.
In assenza di comunicazione in merito alla cessazione del rischio, il Contraente rimarrà comunque obbligato al pagamento del premio contrattualmente dovuto.
10. CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD 1 ANNO - Per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi Linear applicherà al premio di tariffa una maggiorazione la cui determinazione sarà indicata nell’apposita sezione “Condizioni Particolari” della scheda contrattuale. A tali contratti non si applica quanto previsto dall’art. 1 delle Norme Comuni, comma secondo; pertanto l’operatività delle garanzie cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza del contratto stesso.
11. RISOLUZIONE CONSENSUALE - In corso di contratto il Contraente potrà, a condizione che non si siano verificati sinistri e che abbia effettuato la consegna di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, richiedere la risoluzione del contratto inviando al proprio intermediario oppure all’Impresa la richiesta di risoluzione unitamente ad una dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto, a mezzo email all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta all’indirizzo di Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti di durata inferiore all’anno, per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria. La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.
Il contratto è considerato risolto dalla data di effetto dell’appendice di risoluzione e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto degli oneri fiscali. Ai fini del calcolo dell’importo da rimborsare, sul periodo
di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo.
12. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In caso di sinistro, l’Assicurato deve farne denuncia immediatamente, e comunque entro 3 giorni dal fatto, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili. Successivamente, deve inviare una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo di Constatazione Amichevole di incidente.
In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all’art. 1915 c.c..
In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
13. RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE – In caso di sinistro, il fatto deve essere denunciato utilizzando il modello di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte rispondendo alle domande previste e descrivendo nel modo più completo possibile la dinamica del sinistro. La richiesta di risarcimento dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure.
a) Risarcimento dei danni alle cose
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in:
- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento danni, inoltrata con raccomandata A.R.;
- 30 giorni se alla richiesta di risarcimento danni inoltrata con raccomandata A.R., viene allegato il modulo di Constatazione Amichevole di incidente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato.
b) Risarcimento dei danni alla persona
Nel caso di sinistri che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall’Impresa che assicura il responsabile del sinistro il risarcimento dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta inoltrata con raccomandata A.R., saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell’Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal modulo di Constatazione Amichevole di incidente. In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all’età, al codice fiscale, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.
c) Risarcimento diretto
Come previsto dalla “procedura di risarcimento diretto” (di cui all’art. 149 della Legge e al Regolamento emanato con
D.P.R. N. 254/06), per i sinistri nei quali l’Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro conducente coinvolto, la richiesta di risarcimento, dei danni subiti dal veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente all’Impresa anziché all’Impresa del responsabile.
La “procedura di risarcimento diretto” è operativa a condizione che:
- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose, nel caso di lesioni al conducente queste devono essere di lieve entità o lesioni di lieve entità ai loro conducenti;
- le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione CARD.
La “procedura di risarcimento diretto” non è esercitabile per i sinistri accaduti:
- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un’impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell’Impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera prestazione di servizi).
La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a Linear Assicurazioni S.p.A.. La stessa richiesta può anche essere anticipata telefonicamente contattando Linear al numero e negli orari indicati in calce al fascicolo informativo nella sezione numeri utili.
Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:
- per i danni al veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
a) i nomi degli assicurati;
b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
c) la denominazione delle rispettive imprese;
d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e) le generalità di eventuali testimoni;
f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia;
g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno;
- nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
b) l’entità delle lesioni subite;
c) la dichiarazione di cui all’art. 142 della Legge circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
e) l’eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. In tutti i casi l’Impresa fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità. Qualora sussistano i requisiti previsti, l’Impresa provvederà, per conto della Compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all’assicurato i danni subiti. Qualora al sinistro non sia applicabile la “procedura di risarcimento diretto”, l’Impresa provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l’Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla Compagnia del responsabile.
d) Risarcimento del terzo trasportato
Per i sinistri R.C.A., in caso di danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all’Impresa ai sensi dell’art. 141 della Legge.
14. IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
15. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.
1. RESPONSABILITÀ CIVILE
1.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti.
L’assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Sono coperti i danni causati a terzi durante la circolazione dall’eventuale rimorchio agganciato al veicolo assicurato senza che sia necessaria alcuna integrazione di premio; per i danni a terzi provocati dal rimorchio staccato dalla motrice è invece necessario stipulare una copertura separata.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.
1.2 FORMULE TARIFFARIE DELLA “BONUS/MALUS” - (valide se espressamente richiamate in polizza) La formula tariffaria “Bonus/malus” prevede le seguenti opzioni: “Guida Libera” o “Guida Esperta” . Qualora il contratto sia stipulato con la formula “Guida Libera” il contratto non prevede limitazioni, rispetto alle caratteristiche del conducente, per la guida del veicolo assicurato. Qualora il contratto sia stipulato con la formula “Guida Esperta” la Società eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai Terzi danneggiati in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in polizza dell’ opzione tariffaria “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di €3.000,00 per ogni Sinistro, se non sono rispettati i seguenti requisiti:
- il conducente del veicolo coincida con una delle figure contrattuali persone fisiche presenti sulla scheda di polizza (contraente, conducente abituale, proprietario) oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni;
- se il contratto assicura un veicolo oggetto di leasing, si prevede che al momento del Sinistro, il conducente del veicolo coincida con almeno una delle figure contrattuali persone fisiche presenti sulla scheda di polizza oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni;
- se nel contratto una o più figure contrattuali sono persone giuridiche o società di persone riconosciute, o società di fatto, associazioni, consorzi, cooperative, si prevede che, al momento del Sinistro, il conducente del Veicolo coincida con almeno una delle persone fisiche presenti sulla scheda di polizza oppure, se diverso, che abbia compiuto 26 anni di età e abbia conseguito la patente da almeno 3 anni.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di indicare nella denuncia di Xxxxxxxx i dati anagrafici del conducente e la data di conseguimento della patente. La Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronto del Contraente e dell’Assicurato:
1. quando il veicolo sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il veicolo per un comprovato stato di necessità;
3. quando la circolazione del veicolo sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
1.3 ESCLUSIONI E RIVALSA - L’assicurazione non è operante :
a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);
b. nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;
c. nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”) che ne disciplinano l’utilizzo;
d. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e. nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;
f. nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche;
x. xxxxxxx il contratto sia stato stipulato aderendo all’opzione “Guida Esperta” di cui all’art. “1.2 della Responsabilità Civile, ed al momento del Sinistro il conducente non possieda i requisiti richiesti, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa fino alla concorrenza di € 3.000,00 per Sinistro;
h. qualora il veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
i. nelle Aree aeroportuali e nelle piste/circuiti privati.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 secondo comma del Codice delle Assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
1.4 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ - Per l’applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 1 all’art.
1.4.1 sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- 1° periodo: inizia il giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto). La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso. In caso di sospensione di contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 1.5.1 lettera a) presenza di sinistri. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
1.5 FUNZIONAMENTO DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS – Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51% nei “periodi di osservazione” secondo le regole fissate dalla tabella 1 riportata in questo capitolo. All’atto della stipulazione di un contratto di Responsabilità Civile Auto, l’Impresa acquisisce direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, l’Impresa acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’Impresa richiede al Contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente. Al contratto verrà assegnata la classe di merito secondo le regole riportate nella sezione 1.5.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale CU, che costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici, ed una classe di merito interna (CI) che concorrerà alla determinazione del premio.
In ogni caso se tutti i documenti richiesti non sono consegnati entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto verrà automaticamente assegnato dall’origine alla classe di merito 18 e sarà di conseguenza dovuto dal Contraente il conguaglio del premio corrispondente. In caso di mancato versamento da parte del Contraente dell’integrazione di premio dovuta, Linear eserciterà, in caso di sinistro, il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.
L’assegnazione alla classe 18 è soggetta a revisione qualora nei 12 mesi successivi il Contraente presenti i documenti richiesti. Linear provvederà al rimborso dell’eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto degli oneri fiscali.
Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dall’applicazione delle regole evolutive previste dalla tabella evolutiva n. 1 riportata in questo capitolo. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive, si considerano i sinistri per i quali, nel periodo di osservazione (anche se il sinistro è accaduto precedentemente), Linear abbia effettuato il pagamento di un risarcimento, anche parziale.
Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear, alla scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, xxx Xxxx, 00, 00000 Xxxx. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l’Impresa provvederà a rilasciare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.
1.5.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU) e classe interna (CI)
Il premio è calcolato in base alla classe di merito Interna (CI).
Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
Prima immatricolazione o voltura al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)
In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al P.R.A. o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe di merito CU 14.
Se il Contraente chiede di assicurare un veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, oppure un veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. ed è in corso con Linear o con altra impresa, una copertura assicurativa su altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al P.R.A. o di un suo famigliare convivente in base allo stato di famiglia, l’Impresa, ai sensi dell’art. 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni, procederà all’emissione di un nuovo contratto assegnando allo stesso la classe di conversione universale (CU) del veicolo già assicurato.
L’operazione può essere effettuata a condizione che l’intestatario al P.R.A. sia una persona fisica ed il veicolo da assicurare e quello già assicurato, preso a riferimento per l’assegnazione della classe di merito, appartengano allo stesso settore tariffario.
L’attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata ad ogni scadenza annuale del contratto riporterà sia l’evoluzione della classe di merito dell’Impresa, sia l’evoluzione della classe di merito di conversione universale
(CU), come da allegato n. 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’evoluzione delle classi di merito, acquisite sul nuovo veicolo, è indipendente dall’evoluzione delle classi di merito del veicolo già assicurato.
Assegnazione della classe CU 14
A questa classe è assegnato il contratto che si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
c) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato Estero, per il quale non viene presentata la dichiarazione dell’Assicuratore estero;
d) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo dello stesso proprietario;
e) veicolo consegnato in conto vendita, quando l’incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo dello stesso proprietario;
f) veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo senza l’indicazione della classe di conversione universale (CU), purché non scaduto da oltre dodici mesi.
Assegnazione della classe CU 18
A questa classe va assegnato il contratto relativo a un veicolo per il quale:
a) il Contraente non presenti una valida “attestazione sullo stato del rischio”. Qualora il Contraente consegni l’attestazione sullo stato del rischio in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di tre mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione medesima. L’Impresa si riserva di verificare i dati riportati nell’attestazione, presso il precedente Assicuratore e rimborserà l’eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del contratto stesso;
b) il Contraente non presenti la carta di circolazione o il certificato di proprietà per veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico oppure l’appendice di cessione del contratto;
c) l’attestazione si riferisca a contratto scaduto da oltre tre mesi e non oltre cinque anni e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
d) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria Bonus/Malus, oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre dodici mesi;
e) l’attestazione sia scaduta da oltre cinque anni.
Per i veicoli già forniti della classe di merito di conversione universale (CU) l’individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.
a) Per i rischi già presenti in portafoglio la classe di merito CU viene determinata in:
- Assenza di sinistri: se nel “periodo di osservazione” non vengono effettuati pagamenti, neppure a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, il contratto sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore. L’Impresa, qualora un sinistro posto a riserva prima dell’entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni che abbia già concorso a far scattare il malus, sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all’atto del primo rinnovo utile, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l’Impresa a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e, se dovuto, procederà al rimborso del maggior premio netto pagato.
- Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti, anche a titolo parziale, per sinistri con responsabilità principale o con responsabilità paritaria-cumulata pari o superiore al 51%, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella. Per i sinistri per i quali non sia possibile attribuire una responsabilità principale, e quindi la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti, il contratto non subirà alcun aggravio del malus, tuttavia il grado di responsabilità sarà annotato nell’attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del veicolo assicurato. Il grado di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive verranno considerati anche i sinistri eventualmente liquidati durante il periodo di sospensione del contratto.
b) Per i rischi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:
a) dall’attestazione sullo stato del rischio;
b) dal contratto temporaneo purché non scaduto da oltre dodici mesi;
c) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore Estero che consenta l’assegnazione ad una delle classi di merito con le modalità previste nell’allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell’attestazione all’Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato;
In base alla sinistrosità pregressa si determina la classe di merito di conversione universale (CU) con le modalità previste nell’allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall’attestazione sullo stato del rischio si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre cinque anni, se il Contraente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.
L’assegnazione della classe di merito dell’Impresa avviene sulla base della seguente tabella di conversione della classe di merito di conversione universale (CU) previste nell’allegato n.2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni:
Tabella 1 - Evoluzione delle classi di merito CU*
CLASSI CU | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Per la classe di merito interna CI si veda la Tabella sotto riportata
Xxxxxxx 2 - Evoluzione delle classi interne CI
CLASSI INTERNE CI | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI* | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
2 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità prevalente o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%
1.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. delle Norme Comuni 6 “Trasferimento della proprietà del veicolo” e 9 “Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato” in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) sul nuovo contratto venga mantenuta ferma la scadenza annuale del precedente contratto;
b) il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito (ad eccezione del “Mutamento Parziale della Proprietà”, come indicato all’art. 6 delle Norme Comuni);
c) non intervenga, per effetto della sostituzione, un cambio di classe d’uso del veicolo.
1.7 ATTESTAZIONE DELLA CLASSE DI RISCHIO – L’Impresa, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così come disciplinato dall’art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del decreto. In tal caso, le imprese consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’attestato di rischio è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto:
a) per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio dell’Impresa, con la consegna al soggetto avente diritto già indicato in polizza come proprietario;
b) per i nuovi contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Le imprese consegnano l’attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, ovvero:
a) al proprietario;
b) nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
c) nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
d) nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze:furto del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo
di osservazione risulti concluso, le imprese rilasciano al Contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l’alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all’art. 171 comma 1 lettera a) del Codice delle Assicurazioni.
L’Impresa rilascia l’attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto. L’Impresa non rilascia l’attestazione nel caso di:
- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- contratti aventi ad oggetto veicoli con targa prova qualora la durata del certificato di concessione della targa sia inferiore all’anno;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, ad eccezione dei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto, in ottemperanza all’art. 171, comma 1, lettera a) e b) del decreto.
1.8 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE - Linear assumerà a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Xxxxxx ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Xxxxxx non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
1.9 CARICO E SCARICO - Linear assicura le responsabilità del Contraente/Proprietario e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. RESPONSABILITÀ CIVILE TRASPORTATI E MINORI
2.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione. La garanzia opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.
2.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER FATTO DI MINORI – L’Impresa assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2048 1° comma c.c. per danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazione purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condotto da minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi. In tali casi, in deroga all’art. 1.2, Linear rinuncia al diritto di rivalsa. La garanzia opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
2.3 RICORSO TERZI DA INCENDIO - L’Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente alla circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi con il limite massimo di € 260.000,00.
Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:
a. Contraente, Proprietario, Conducente, Assicurato.
b. Coniuge, il convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al 3° grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
c. Ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella lettera b).
Il Contraente o l’Assicurato devono immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutta la documentazione necessaria. Fermo quanto disposto dall’art. 1917 c.c., III comma, l’Impresa ha la facoltà di assumere, fino a quando ne ha interesse, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze, designando, ove occorra, legali e tecnici. L’Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
3. RINUNCIA ALLA RIVALSA
Qualora sulla scheda contrattuale sia esplicitamente richiamata la condizione di estensione della garanzia Responsabilità Civile Auto “Rinuncia alla rivalsa”, nei seguenti casi in cui:
a. il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro con responsabilità e il conducente sia stato trovato in stato di ebbrezza, e solo se il grado di ebbrezza rilevato non superi 1,5 grammi per litro g/l e soltanto qualora il conducente non sia affetto da etilismo;
b. il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro e non sia in regola con le norme relative alla revisione (se successivamente rinnovata regolarmente);
la Compagnia, in deroga a quanto disposto all’art. 1.2 Esclusioni e Rivalsa - punti f) e g) delle Condizioni di Assicurazione, rinuncerà ad esercitare il diritto di rivalsa con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo.
La vendita dell’estensione della garanzia è soggetta a discrezionalità da parte dell’Impresa.
4. ASSISTENZA STRADALE BASE
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800 - 47.59.99
al numero: oppure dall’estero:
011 - 6523246 + 39 011 - 6523246
oppure se non può telefonare, deve inviare un fax al numero x00 000-0000000
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per la conclusione dell’assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.
La Prestazione dovrà sempre essere richiesta dall’Assicurato alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. In alternativa, e solo se autorizzata dalla Centrale Operativa, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la Prestazione precedentemente richiesta alla Centrale Operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna Prestazione. In tal caso l’Assicurato deve produrre l’originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.
La Centrale operativa non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l’Assicurato, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle Prestazioni.
Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole Prestazioni, rimborserà all’Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche Autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la Prestazione debba essere erogata all’estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla Società di pagarle direttamente al fornitore incaricato.
In tali casi l’Assicurato dovrà produrre opportuna documentazione ovvero:
- dichiarazione scritta dell’Assicurato che denuncia alla Società il motivo per il quale non ha potuto contattare la Struttura organizzativa ed allegando alla stessa;
- in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa;
- in caso di intervento dell’Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell’ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell’auto-soccorritore che dichiara di aver ricevuto l’incarico dalle Forze dell’Ordine intervenute sul posto;
- in caso di trasporto d’urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
- giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.)
CONDIZIONI DELL’ASSISTENZA STRADALE BASE
4.1 OGGETTO DELLA GARANZIA - L’Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell’Assicurato, entro i limiti convenuti alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di “Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.” con la quale l’Impresa ha stipulato apposito contratto.
Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all’utilizzo del veicolo identificato nella scheda contrattuale.
4.2 VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per le Autovetture ad uso privato.
4.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:
a. Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l’Impresa con polizza R.C. Auto e/o Incendio e furto.
b. Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti,stato di guerra,rivoluzione,sommosse o movimenti popolari,saccheggi,atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
c. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
d. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 c.c..
e. I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.
f. Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
g. Linear si riserva il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall’Assicurato o in caso di mancato pagamento del premio.
h. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Assistenza” si applicano le disposizioni della legge. Si precisa che la garanzia Assistenza Stradale non è più operante dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.
i. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di foratura o scoppio di una o più gomme, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la foratura o lo scoppio si siano verificati.
l. La prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di esaurimento carburante, qualsiasi sia l’evento in seguito al quale la mancanza sia stata determinata.
x.Xx prestazione di traino gratuito del veicolo non sarà fornita in caso di errato rifornimento.
n. La prestazione di traino gratuito non sarà fornita in caso di assenza delle dotazioni invernali obbligatorie per la circolazione a bordo (catene).
4.4 ESTENSIONE TERRITORIALE
a. Per le prestazioni agli assicurati: l’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché‚ per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera e del Liechtenstein; l’assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)
b. Per le prestazioni al veicolo: Paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi non previsti dalla Carta Verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).
4.5 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - È possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l’Assicurato fornisca adeguate garanzie. L’erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.
L’Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell’erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
PRESTAZIONI
Servizio di assistenza alle persone ferite
4.6 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell’Impresa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi europei.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La garanzia non è operante nel caso in cui l’Assicurato si dimetta dall’ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
4.7. RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora, in caso di “Rientro sanitario” in base alle condizioni di cui al precedente art. 4.6 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto. L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
4.8. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell’Impresa:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
• aereo sanitario;
• aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
4.9 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.
4.10 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20.00 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell’Impresa uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
4.11 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l’Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell’Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
Servizio di assistenza relativa al veicolo
4.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l’utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile e antieconomico, all’officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni. Qualora il guasto avvenga nelle ore notturne o nei giorni festivi il traino del veicolo verrà effettuato dal mezzo di soccorso con trasporto al deposito del soccorritore intervenuto; il veicolo verrà successivamente trasferito all’officina convenzionata più vicina dal primo giorno lavorativo utile.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro. L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni. Sono inoltre a carico dell’assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparata (percorsi fuoristrada). Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese relative all’intervento di veicoli eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
4.13 RIPARAZIONI SUL POSTO - (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l’intervento l’officina mobile riscontrasse l’impossibilità a riparare il veicolo, l’officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 4.12 “Traino”.
L’Impresa terrà a proprio carico i relativi costi.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
4.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato)
- Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
4.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato. L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’autista.
Sono a carico dell’Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
4.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE - (Prestazione operante all’estero) -Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irreparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l’officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l’Assicurato.
Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell’Impresa.
Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell’Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato.
In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.
4.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all’estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell’invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell’Impresa.
4.18 SPESE D’ALBERGO - (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, in conseguenza di seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l’Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 80,00 per Assicurato.
4.19 ANTICIPI DI DENARO (Prestazione operante a oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato) - Qualora, a seguito di sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.
Al momento della richiesta l’Assicurato deve comunicare l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia. La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.
La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all’estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato.
4.20 SPESE LEGALI (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.
4.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE (PRESTAZIONE OPERANTE ALL’ESTERO) - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l’Impresa a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ASSISTENZA STRADALE BASE
Le sottostanti Prestazioni aggiuntive possono essere scelte dal Contraente per ampliare le Prestazioni dell’Assistenza Stradale Base. Per ogni Prestazione aggiuntiva scelta il Contraente dovrà corrispondere il premio previsto per la Prestazione opzionata. L’inserimento delle estensioni di garanzia non è possibile in corso di contratto. Le Prestazioni aggiuntive all’Assistenza Stradale Base sono valide solo per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx.
4 bis - AUTO SOSTITUTIVA - In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice e certificate da un’officina dalla stessa autorizzata, la Società mette a disposizione dell’Assicurato un’autovettura sostitutiva di 1200 cc di cilindrata, con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 giorni consecutivi (anche festivi o non lavorativi) per sinistro.
La Società tiene a proprio carico i costi per:
• le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri;
• Incendio, Furto e Kasko;
• eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
• la restituzione dell’autovettura presso un centro sito in un comune diverso da quello presso la quale il veicolo è stato consegnato all’Assicurato.
Tutte le altre spese sono a carico dell’Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, attrezzature specifiche (seggiolini per il trasporto di bambini, catene da neve, portabici, portasci, eccetera), le franchigie e scoperti delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Inoltre il centro di noleggio che fornisce l’autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall’Assicurato, con le modalità che gli saranno indicate dal centro di noleggio stesso. A tal fine, è possibile che l’Assicurato debba fornire i dati identificativi di una carta di credito in corso di validità a lui intestata. La prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
4 bis - 1. RIENTRO ALLA RESIDENZA E/O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato per almeno 3 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:
- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi oppure
- un’autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. La prestazione è operante solo in Italia e viene erogata solo ad oltre 50 km dalla residenza dell’assicurato.
4 ter - FORATURA GOMME – A parziale deroga dell’art. 4.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera i), in caso di foratura o scoppio di uno o più pneumatici del veicolo assicurato in conseguenza di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato la prestazione di traino di cui all’art.
4.12. Sono esclusi dalla garanzia e restano perciò a carico dell’assicurato i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d’impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
4 quater - ESAURIMENTO CARBURANTE – A parziale deroga dell’art. 4.3 ESCLUSIONI - DELIMITAZIONI - RIVALSA lettera l), nel caso in cui il veicolo resti immobilizzato per mancanza di carburante la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza che provvederà alla fornitura di carburante. Il costo del carburante resta a carico dell’Assicurato. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
4 quinquies - MONTAGGIO CATENE - Nel caso in cui le condizioni climatiche e stradali rendano necessario il montaggio delle catene da neve già in dotazione al veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un servizio di assistenza per eseguire l’operazione sul posto. La Prestazione viene erogata con il limite di un solo evento nel corso della durata annuale della polizza assicurativa.
5. BONUS PROTETTO
5.1 OGGETTO DELLA COPERTURA – Qualora, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx verifichi un evento che comporti, alla scadenza contrattuale, la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, ferme restando tutte le condizioni evolutive di cui alla sezione precedente 1.5 “Funzionamento della formula tariffaria Bonus/Malus”, le regole evolutive della classe di merito Interne (CI) vengono modificate secondo la tabella evolutiva sotto riportata.
EVOLUZIONE CLASSI INTERNE CI CON BONUS PROTETTO | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
SINISTRI* | 0 sinistri | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 sinistro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2 sinistri | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
3 sinistri | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
4 o più sinistri | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
* Pagamento, anche parziale, di uno o più sinistri con responsabilità principale o paritaria-cumulata pari o superiore al 51%.
In caso di più eventi riferibili allo stesso periodo di osservazione contrattuale coperto dalla garanzia, che comportino alla scadenza contrattuale la maggiorazione della classe di merito CU per addebito del malus, la garanzia protegge soltanto il primo evento.
La garanzia è assumibile soltanto per le autovetture ad uso privato e non è assumibile in corso d’anno.
6. INCENDIO E FURTO
6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da:
a. Incendio
b. Furto (art.624 c.p.) o rapina (art.628 c.p.) - consumati o tentati.
Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina e i danni agli accessori stabilmente fissati al veicolo con un limite, per questi ultimi, di € 1.100,00 e uno scoperto del 15%. Gli accessori stabilmente fissati al veicolo esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
6.2 SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - TASSA AUTOMOBILISTICA - Nel caso in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione, Linear rimborsa, previa esibizione di documentazione comprovante la perdita di possesso o la radiazione:
a. l’importo massimo di € 260,00 delle spese per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo similare;
b. la quota di quanto versato per tassa automobilistica per ogni giorno tra la data dell’evento e la scadenza della validità in atto.
6.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a. provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
b. avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, uragani, alluvioni, sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
c. verificatisi durante gare o competizioni sportive e relative prove o verifiche previste dal regolamento di gara;
d. conseguenti ad appropriazione indebita;
e. danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
6.4 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo potrà essere rilevato dalla rivista Quattroruote oppure verrà dichiarato dal Contraente; nel primo caso verrà richiamata nel contratto la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, nel secondo caso verrà invece richiamata la condizione particolare “Valore dichiarato dal Contraente”.
Su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi, al valore dallo stesso indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.
Limitatamente alle autovetture l’Impresa, qualora venga richiamata sul contratto la condizione “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza, procedendo alla conseguente modifica del premio delle garanzie Incendio e furto.
L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore del veicolo assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote, in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare “Valore Quattroruote non più aggiornabile”. Qualora il Contraente desideri adeguare il valore assicurato dovrà rivolgersi alla Compagnia.
Nei casi sopra riportati non verrà adeguato automaticamente nemmeno l’eventuale valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza.
6.5 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE
6.5.1 Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i criteri di seguito illustrati.
Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali. L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
Qualora sul contratto sia richiamata espressamente la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” l’indennizzo verrà così determinato:
a) entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione; dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
b) negli altri casi, l’indennizzo verrà liquidato in base al valore indicato sulla scheda contrattuale.
6.5.2 Nel calcolo dell’ammontare del danno occorre tenere in considerazione le seguenti avvertenze:
-il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
-non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
-l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
6.6 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e, limitatamente alle autovetture, non sarà applicato sulla garanzia incendio.
6.7 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
6.8 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve consegnare a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e, nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti. Linear, in caso di furto o rapina, ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo:
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo, se il danno è parziale;
- il rilascio di una procura avendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo,contestualmente al pagamento dell’indennizzo;
- la fattura di acquisto degli accessori assicurati;
- tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo.
6.9 RECUPERI - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui al precedente art. 3.5. Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo. Qualora, invece, l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito a vendere conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione del danno, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato è superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procede alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
7. SOLO FURTO TOTALE
7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear liquida un indennizzo in caso di sottrazione del veicolo esclusivamente in conseguenza di furto totale o di rapina consumati. Non sono indennizzabili:
- i danni derivanti da furto o rapina solo di alcune parti del veicolo (cd. furto parziale);
- i danni al veicolo in seguito a tentativo di furto o rapina;
- gli accessori non stabilmente fissati al veicolo;
- oggetti e valori presenti sul veicolo in occasione del furto o della rapina.
Gli accessori fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori, monitor, lettori cd, dvd, usb e bluetooth stabilmente fissati al veicolo e gli apparecchi dotati dei cosiddetti “frontalini” esclusi dal modello di serie del veicolo assicurato saranno oggetto di rimborso soltanto se dichiarati nel contratto come valore addizionale.
7.2 ESCLUSIONI - L’assicurazione non copre i danni:
a) provocati da dolo o colpa grave del Proprietario, del Conducente, del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
b) causati da atti vandalici;
c) conseguenti ad appropriazione indebita;
d) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, atti di terrorismo e sabotaggio, tumulti popolari, sommosse, occupazioni militari.
7.3 VALORE ASSICURATO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO AL RINNOVO ANNUALE - Il valore del veicolo al momento dell’emissione del contratto può essere rilevato dalla rivista Quattroruote (condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nel contratto) o indicato dal Contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal Contraente”). All’atto del rinnovo, a seconda della scelta operata dal Contraente, si applicano le seguenti condizioni:
1) valore del veicolo rilevato da Quattroruote (condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nel contratto).
L’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo inserito in polizza e degli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote, procedendo alla conseguente modifica del premio. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote;
2) valore del veicolo indicato dal Contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal Contraente”). L’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua comunque l’adeguamento automatico del valore del veicolo inserito in polizza e degli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote, procedendo alla conseguente modifica del premio. In ogni caso, su specifica richiesta del Contraente, l’Impresa, si impegna ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale al valore da lui indicato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote in questo caso nel contratto verrà richiamata la condizione particolare “Valore Quattroruote non più aggiornabile” e quando il valore del veicolo indicato dal Contraente è inferiore a quello di Quattroruote.
7.4 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO – L’ammontare dell’indennizzo, calcolato secondo quanto di seguito indicato, non potrà comunque mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L’ammontare dell’indennizzo verrà inoltre calcolato secondo i seguenti criteri:
1) valore del veicolo rilevato da Quattroruote ( condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote” richiamata nel contratto).
L’indennizzo viene così determinato:
- entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo (cioè, il valore di acquisto) del veicolo assicurato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione;
- dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione e fino al primo adeguamento, il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
- gli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale saranno indennizzati nella stessa misura stabilita per i veicoli. L’importo dell’indennizzo sarà ridotto in misura proporzionale alla svalutazione del veicolo rilevata dalla rivista Quattroruote al momento del sinistro;
2) valore del veicolo indicato dal Contraente (condizione particolare “Valore del veicolo dichiarato dal Contraente”). L’indennizzo viene così determinato:
- in base al valore indicato sulla scheda contrattuale se tale valore sarà pari o inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;
- in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, nel caso in cui il valore indicato sulla scheda contrattuale sia superiore al valore commerciale;
- gli accessori fono-audio-visivi dichiarati nel contratto come valore addizionale saranno indennizzati nella stessa misura stabilita per i veicoli.
7.5 SCOPERTO - Linear liquida l’indennizzo, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto riportato sulla scheda contrattuale da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.
7.6 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear liquida l’indennizzo previa deduzione dell’importo fisso pattuito ed indicato sulla scheda contrattuale.
7.7 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Per ottenere l’indennizzo l’Assicurato deve consegnare a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico o certificato di proprietà del veicolo rilasciati dagli Uffici competenti e restituzione di tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo. Linear richiederà il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell’indennizzo. Il costo di tale atto è a carico dell’Impresa. Linear, tenuto conto degli eventuali limiti previsti dal contratto (scoperti, minimi non indennizzabili e/o franchigie), effettua il pagamento dell’indennizzo mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
7.8 RECUPERI - Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a informare immediatamente Linear non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato, inviando alla stessa copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalla Autorità. Se il recupero avviene prima del pagamento dell’indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i seguenti criteri:
1. il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro, con l’avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%. Linear, prima di pagare l’indennizzo, ha facoltà di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo in caso di danno parziale;
2. non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali;
3. l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sottoassicurazione, si applicherà l’art. 1907 del Codice Civile e l’Impresa liquiderà l’indennizzo ridotto in proporzione al minor valore assicurato rispetto al valore reale del veicolo.
Se il veicolo è ritrovato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando all’Impresa l’importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo.
Qualora l’Assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo, l’Impresa darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo Assicurato all’atto della liquidazione dell’indennizzo, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell’indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita.
Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo ritrovato sarà superiore all’indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, l’Impresa procederà alla restituzione dell’eccedenza all’Assicurato. In nessun caso, la somma incassata dall’Impresa sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene dell’Impresa stessa. L’Impresa comunicherà all’Assicurato l’avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.
8. ATTI VANDALICI
8.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nei limiti indicati nella Scheda Contrattuale; in ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato. Sono compresi: i danni da atti vandalici, con esclusione di quelli subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione ed in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell’evento.
8.2 SCOPERTO - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita da calcolare sull’ammontare del danno indennizzabile. L’importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
8.3 MINIMO NON INDENNIZZABILE - Linear risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell’importo fisso pattuito e limitatamente alle autovetture non sarà applicato sulla garanzia incendio.
8.4 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo (scoperti e/o franchigie) presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile. Per ottenere il rimborso l’Assicurato deve produrre a Linear copia autentica della denuncia presentata all’Autorità. Linear ha facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo. Si specifica inoltre che:
- Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od eventuali pregiudizi anche fiscali.
- L’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo (cioè, il valore del veicolo alla data del sinistro) e, nei casi di sotto-assicurazione, si applicherà l’art. 1907 c.c..
8.5 ADEGUAMENTO AUTOMATICO DEL VALORE ASSICURATO - Per quanto riguarda le autovetture, Linear, ad ogni rinnovo annuale, effettuerà l’adeguamento automatico del valore in base a quanto riportato da Quattroruote. L’adeguamento automatico non viene effettuato:
- quando il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello dell’autovettura assicurata non è più valutato dalla rivista Quattroruote.
9. CRISTALLI
9.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La garanzia indennizza i danni del solo parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione del cristallo, ed opera quando il danno non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. In caso di sostituzione l’assicurazione comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli. La garanzia è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione nel corso della durata annuale della polizza assicurativa. L’assicurazione non comprende:
a) il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
b) il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi sociopolitici;
c) il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell’auto o furto di cose in essa contenute;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del parabrezza.
9.2 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - L’Impresa rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la riparazione o la sostituzione del parabrezza quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la garanzia è prestata con una franchigia e con il limite di indennizzo riportati nella scheda contrattuale e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. In ogni caso l’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante dalla fattura.
Qualora in caso di Sinistro si utilizzi un centro cristalli MYGLASS (per informazioni sui centri MYGLASS contattare il numero dedicato nella sezione numeri utili in calce al fascicolo informativo), la garanzia è prestata nella forma dell’indennizzo in forma specifica, in virtù della quale Linear si assume l’onere di riparare direttamente l’autovettura assicurata e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. Pertanto non verrà applicata la franchigia e non opererà il limite di massimale previsto.
10. EVENTI ATMOSFERICI
10.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, inondazioni, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, di eruzione vulcanica, terremoto, maremoto nei limiti indicati nella scheda contrattuale; in ogni caso, l’indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.
10.2 ESCLUSIONI - Sono esclusi i danni da allagamento provocati esclusivamente da precipitazione atmosferica.
10.3 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO - Linear, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo presenti in polizza, effettua il pagamento del danno mediante bonifico bancario ovvero mediante assegno bancario non trasferibile.
11. INFORTUNI DEL CONDUCENTE
11.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente, che si infortuni alla guida del veicolo identificato in polizza, purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario.
L’assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.
11.2 ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:
- l’annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva.
11.3 DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a. dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c. da movimenti tellurici;
d. da guerra o insurrezione;
e. da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
f. da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, stupefacenti o sostanze allucinogene. Sono inoltre esclusi:
g. le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;
h. gli infarti.
11.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
11.5 MORTE - Se l’infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.
11.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l’infortunio ha per conseguenza l’invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell’infortunio, Linear liquiderà all’infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.
Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l’Impresa liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:
Tabella ANIA Percentuale Infortuni
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
un arto superiore | 70 % |
una mano o un avambraccio | 60 % |
un pollice | 18 % |
un indice | 14 % |
un medio | 8 % |
un anulare | 8 % |
un mignolo | 12 % |
la falange ungueale del pollice | 9 % |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Per: anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola | 25 % |
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera | 20 % |
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10 % |
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano | 7 % |
paralisi completa del nervo radiale | 35 % |
paralisi completa del nervo ulnare | 20 % |
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale | 4 % |
Per amputazione di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70 % |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60 % |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un piede | 40 % |
ambedue i piedi | 100 % |
un alluce | 5 % |
la falange ungueale dell’alluce | 2,5 % |
un altro dito del piede | 1 % |
Per: anchilosi dell’anca in posizione favorevole | 35 % |
anchilosi del ginocchio in estensione | 25 % |
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 2 % |
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile | 3 % |
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio | 9 % |
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto | 10 % |
anchilosi della sottoastragalica | 5 % |
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno | 15 % |
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille | 4 % |
Perdita totale, anatomica o funzionale, di: un occhio | 25 % |
ambedue gli occhi | 100 % |
Per: sordità completa di un orecchio | 10 % |
sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 % |
stenosi nasale assoluta monolaterale | 4 % |
stenosi nasale assoluta bilaterale | 10 % |
esiti di frattura scomposta di una costa | 1 % |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale | 12 % |
una vertebra dorsale | 5 % |
12 ^ dorsale | 10 % |
una vertebra lombare | 10 % |
esiti di frattura di un metamero sacrale | 3 % |
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente | 5 % |
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2 % |
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria | 15 % |
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica | 8 % |
Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
11.7 ANTICIPO DELL’INDENNIZZO - A richiesta dell’Assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di € 6.000,00. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a € 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% dell’indennità assicurata.
11.8 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell’infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell’Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Impresa.
11.9 PROVA - È a carico di chi domanda l’indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.
11.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 11.4 “Criteri di indennizzabilità”, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo
dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
11.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
12. MINIKASKO
12.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – Linear si obbliga a risarcire la riparazione dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo causati da collisione con altro veicolo identificato verificatasi durante la circolazione, qualora venga accertata la totale o parziale responsabilità dell’Assicurato nella causazione del sinistro, fino al massimale indicato sulla scheda contrattuale e in proporzione alla quota di responsabilità accertata.
Il premio della garanzia è calcolato in percentuale del premio R.C. Auto, pertanto sarà soggetto a tutte le variazioni tariffarie che lo determinano.
L’assicurazione è estesa:
- alle attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie;
- agli accessori aggiuntivi non di serie.
12.2 VALORE ASSICURATO EADEGUAMENTO AUTOMATICO ALRINNOVO ANNUALE – La garanzia è assumibile solo se il valore del veicolo può essere rilevato dalla rivista Quattroruote. La garanzia è assumibile limitatamente alle autovetture e l’Impresa, ad ogni rinnovo annuale, effettua l’adeguamento automatico del valore del veicolo in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote e nella stessa percentuale anche del valore aggiuntivo (cioè, il valore degli equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all’acquisto, a richiesta ed a pagamento del cliente) inserito in polizza. L’adeguamento automatico non viene effettuato quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista Quattroruote; in tal caso la garanzia non sarà più assumibile.
12.3 ESCLUSIONI - L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
b) cagionati da dolo del Proprietario e/o dell’Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ed allenamenti;
d) avvenuti quando il Conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ebbrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D.L. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche;
e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato;
f) determinati da vizi di costruzione;
g) conseguenti e successivi a furto o rapina, consumati o tentati, del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio.
12.4 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO - Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.
Non sono indennizzabili le spese per migliorie, modificazioni, aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso. In ogni caso, l’indennizzo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro. Il valore dei pezzi di ricambio relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
12.5 RINUNCIA PARZIALE AL DIRITTO DI RIVALSA - Linear rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti del Conducente del veicolo, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente o dell’Assicurato.
13. RICORSO AI PERITI IN CASO DI CONTROVERSIA SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO
(CONDIZIONE VALIDA PER LE SEZIONI 6, 7, 8, 9, 10, 12)
In caso di disaccordo sulla determinazione del danno al veicolo le parti, anche a richiesta di una sola di esse, possono affidare con apposito atto l’accertamento sulla causa del danno, la stima e la valutazione tecnica di esso a due periti, nominati uno per ciascuna parte. In caso di disaccordo tra loro i due periti ne scelgono un terzo. In difetto, anche su istanza di una sola delle parti, la scelta sarà fatta dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato.
Le decisioni sono prese dai periti di comune accordo o a maggioranza, con dispensa di ogni formalità, e sono verbalizzate. Ferma ed impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione e/o eccezione sull’indennizzabilità del danno, le parti si impegnano preventivamente ad accettare come vincolante il risultato della perizia (valida anche se un perito si rifiuti di sottoscriverla), rinunciando ad ogni impugnativa di essa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di patti contrattuali. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e le spese del terzo perito sono a carico della parte soccombente.
14. TUTELA GIUDIZIARIA
14.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico nel limite di € 6.000,00, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.
14.1.1 CASI ASSICURATI:
- Controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi in occasione della circolazione del veicolo;
- controversie relative a xxxxx xxxxxxxxx a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale;
- ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.
14.1.2 SPESE ASSICURATE:
- Le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all’uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
14.1.3 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA - L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- se il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente deriva da multe per eccesso di velocità;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza;
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private).
14.1.4 ESCLUSIONI - La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.);
- le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni private.
14.2 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, l’Assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l’onere di interruzione dei termini di prescrizione.
Linear si impegna a far pervenire all’Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull’opportunità di iniziare la vertenza. L’Impresa può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l’Assicurato potrà dare corso all’azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.
Nel caso in cui Linear non autorizzi l’azione, l’Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l’esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.
14.3 DIRITTO DI SCELTA - L’Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l’Impresa segnalerà all’Assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi. Linear non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali.
14.4 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all’Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione forzata, Linear tiene indenne l’Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito. In ogni caso, l’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.
14.5 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L’Impresa avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. In mancanza di accordo tra le parti l’arbitro sarà nominato su istanza di una di esse dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell’Arbitro, salvo il caso di esito favorevole all’Assicurato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell’arbitro.
CHE COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
Trovi di seguito alcuni consigli che ti raccomandiamo di seguire e poche semplici procedure per affrontare in modo corretto l’incidente.
Segui le indicazioni qui elencate e soprattutto cerca di mantenere la calma:
1
Segnala subito l’incidente posizionando il triangolo
e nel farlo indossa il giubbotto di segnalazione;
2
Prima di spostare i veicoli, scatta fotografie che possano aiutare a comprendere la dinamica dell’incidente;
3
Recupera il Certificato di assicurazione tuo e della controparte per non sbagliare la compilazione del modulo. È importante che questi dati vengano inseriti correttamente;
4
Compila il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) in tutte le sue parti, seguendo la pratica guida allegata;
5
Firma il modulo CAI e fai firmare anche l’altro conducente (se possibile);
Scatta una foto con il tuo smartphone al modulo di constatazione amichevole compilato e firmato. Controlla che tutti i dati siano a fuoco e ben visibili,
6
firme comprese. Perché la copia sia valida il modulo deve rientrare in un’unica immagine;
7
Verifica la presenza di testimoni, chiedi le loro generalità e il numero di telefono per poterli contattare anche in seguito;
8
In presenza di feriti, anche non gravi, puoi chiamare le autorità;
9
Ricordati di denunciare subito l’incidente inviando la foto a xxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Numeri utili in caso di incidente Servizio Sinistri Linear
(un operatore specializzato ti fornirà l’assistenza di cui hai bisogno e ti dirà come comportarti)
x00 000.00.00.000
Numero per chiamate dall’estero/Servizio attivo dal lunedì/venerdì 8.30/20.00 sabato 8.30/14.00
Assistenza Linear (Carro Attrezzi) 000.00.00.00 / +39 011.65.23.246
Numero per chiamate dall’estero/Servizio offerto in collaborazione con Pronto Assistance Servizi (PAS), attivo 24 ore su 24
Numeri Utili
Denuncia sinistri
( +39 ) 051 71 93 456
Lunedì / Venerdì 8.30-20.00 Sabato 8.30-14.00
Assistenza Stradale 24h su 24
800 475 999
Dall’estero: (x 00) 000 00 00 000
Next_Auto_ 03/2018
Linear Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx