CONTRATTO
CONTRATTO
PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCAMENTO, LA DISTRIBUZIONE LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
STIPULATO TRA
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., con sede legale in Pordenone, Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 0, Xxxxxxxx Sociale euro 120.689.285,00 i.v.- iscritta al Registro Imprese della Spezia, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01369030935, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5391 - appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n.6230.7 e soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A.. (di seguito la “Banca”)
E
Il Signor / i Signori / la Spett.
Intestatario (o Primo Cointestatario)
Secondo Cointestatario
Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx
Cognome e Nome/Ragione Sociale Cognome e Nome
Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Data e luogo di nascita/Numero Registro Imprese
Xxxxxxxxxxxxxxx
Codice Fiscale/Partita IVA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codice Fiscale
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Residenza / Sede legale Residenza
Terzo Cointestatario
Quarto Cointestatario
Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Cognome e Nome Cognome e Nome
Xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Data e luogo di nascita
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Data e luogo di nascita
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Codice Fiscale
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Residenza Residenza
di seguito, anche in caso di cointestazione, definito/i, unitariamente, il Cliente, il quale, relativamente ai rapporti in essere a suo nome presso la Banca, viene contraddistinto dalla seguente codifica numerica , denominata NDG.
Il Cliente al fine del Contratto, elegge il seguente domicilio:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Via/Piazza Nr. Comune Provincia CAP
Il Cliente chiede che tutte le comunicazioni relative al Contratto, segnatamente incluse quelle per le quali è richiesto dalla Normativa di Riferimento, l’utilizzo di un Supporto Durevole, nonché la documentazione informativa, anche di natura precontrattuale e/o relativa ai Prodotti Finanziari che la Banca è tenuta a consegnargli ai sensi della Normativa di Riferimento siano inviate/consegnate:
🞏 in formato cartaceo al domicilio eletto;
🞏 con caricamento su area riservata del sito internet della Banca, a disposizione del Cliente o del seguente cointestatario [⚫] con avviso all’indirizzo di Posta Elettronica già indicato nel contratto relativo all’utilizzo dell’area riservata dello stesso sito .
Salva diversa disposizione impartita dal Cliente, di volta in volta, il regolamento contabile, ai sensi dell’art. n. 16 delle Condizioni Generali di Contratto, delle operazioni dallo stesso disposte, sarà effettuato sul Conto Corrente di Regolamento e il deposito o l’annotamento, ai sensi dell’art. n. 17 delle Condizioni Generali di Contratto, dei Prodotti Finanziari acquistati/sottoscritti interverrà sul Deposito Titoli a Custodia ed Amministrazione indicati nella tabella sotto riportata.
Filiale di Riferimento | deposito titoli a custodia e amministrazione | conto corrente |
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (numero, denominazione della Filiale ed indirizzo completo della filiale di riferimento, ivi incluso il caso della Filiale Virtuale) | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
La mancata indicazione di entrambi i rapporti previsti nella tabella sopra riportata comporta, a carico del Cliente, l’addebito dell’imposta di bollo dovuta in ragione del Contratto nella misura vigente al momento del suo perfezionamento.
GLOSSARIO
- Canali Diretti sono le modalità tecniche di interazione a distanza tra Banca e Cliente di cui alla Sezione V o le altre modalità tecniche di analoga natura che saranno messe a disposizione dalla Banca;
- Cliente al Dettaglio e Cliente Professionale indicano, alternativamente, la classificazione attribuita al Cliente e all’eventuale delegato ai fini del presente Contratto, specificato nell’Allegato 1;
- Codice LEI (“Legal Entity Identifier”) indica il codice univoco di venti caratteri alfanumerici basato sullo standard internazionale “ISO 17442”, attribuito per identificare le parti di operazioni finanziarie in tutti i mercati e sistemi giuridici; la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente aventi ad oggetto Prodotti Finanziari e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto;
- Cointestatario Leader indica il cointestatario indicato da tutti i cointestatari del Contratto, i cui obiettivi di investimento e situazione finanziaria sono presi in considerazione dalla Banca per la Valutazione di Adeguatezza nella Consulenza Base. La conoscenza ed esperienza del Cointestatario Leader sarà presa a riferimento per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza nel caso di rapporti cointestati con facoltà di firma congiunta. Il Cointestatario Leader sarà individuato da tutti i cointestatari con separata dichiarazione scritta, formalizzata mediante compilazione e consegna di apposito modulo, predisposto dalla Banca. L’eventuale, successiva indicazione di un diverso cointestatario quale Cointestatario Leader dovrà essere comunicata alla Banca mediante consegna alla stessa di una nuova dichiarazione sottoscritta da tutti i cointestatari, sempre redatta a mezzo della compilazione di un apposito modulo predisposto dalla Banca;
- Consumatore indica la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1), lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- Consulente Finanziario indica il soggetto abilitato di cui la Banca si avvale per l’offerta fuori sede dei Prodotti Finanziari;
- Consulenza Base indica il servizio di consulenza di cui alla Sezione II del Contratto;
- Conto Corrente di Regolamento indica i conti correnti, così come definiti all’art. 16 del Contratto;
- Contratto o Contratto Quadro indica il presente contratto, con i relativi allegati;
- Deposito di Regolamento indica i depositi titoli a custodia e amministrazione di cui all’art. 17 del Contratto;
- Derivati OTC indica gli strumenti finanziari di cui all’Allegato 1, Sezione C, punti da 4 a 10 del d.lgs. 24 febbraio 0000, x. 00 (xx TUF), nonché gli strumenti finanziari previsti dall’art. 1, comma 1 bis, lett. c), TUF, non negoziati su mercati regolamentati o altre sedi di negoziazione;
- Documento Informatico indica la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- Filiale di Riferimento indica la filiale della Banca presso cui è radicato il rapporto, come indicata in epigrafe. Nel caso di conclusione del Contratto e/o di prestazione dei Servizi di Investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza, la Filiale di Riferimento può essere identificata con l’unità organizzativa che gestisce il rapporto con il Cliente (Filiale Virtuale);
- Modello di Servizio indica le modalità con le quali la Banca presta, nei confronti della clientela, i Servizi Dispositivi ed il Servizio di Consulenza;
- Normativa di Riferimento indica la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario;
- Normativa EMIR indica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli strumenti derivati, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché tutti i collegati regolamenti europei e provvedimenti normativi nazionali in materia;
- Portafoglio indica l’insieme dei Prodotti Finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa, nei limiti e secondo le regole di cui alla Sezione II delle Condizioni Generali di Contratto e dell’Allegato 2, paragrafo C.3.;
- Prodotti Finanziari indica gli strumenti finanziari, i prodotti finanziari emessi da banche, i prodotti di investimento assicurativi, come definiti dal TUF e dai regolamenti attuativi, nonché i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori distribuiti dalla Banca al Cliente;
- Profilo indica la valutazione sintetica effettuata dalla Banca, ai sensi dell’Allegato 2, paragrafi B.1.1., B.1.2 e B.1.3, delle caratteristiche del Cliente o dei rappresentanti dello stesso, così come espresse nel Questionario di Profilatura;
- Questionario di Profilatura indica il questionario che la Banca sottopone al Cliente e ai suoi rappresentanti, al fine di determinare il loro Profilo;
- Servizi d’Investimento indica i servizi d’investimento dettagliati all’art. 1 del Contratto;
- Servizi Dispositivi indica i Servizi di Investimento di cui alla Sezione III e IV;
- Strumenti Finanziari indica gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2, del TUF;
- Supporto Durevole indica qualunque strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
- Valutazione di Adeguatezza indica la valutazione svolta dalla Banca, secondo le regole e le modalità indicate alla Sezione II del Contratto e nell’Allegato 2, paragrafo C.4., nell’ambito della prestazione del Servizio di Consulenza al Cliente;
- Valutazione di Appropriatezza indica la valutazione effettuata dalla Banca, secondo le regole e modalità indicate alla Sezione VI del Contratto e nell’Allegato 2, paragrafo C.6., nell’ambito della prestazione, al Cliente, dei Servizi Dispositivi.
PREMESSE
Premesso che:
- la Banca ha assolto i propri obblighi di informativa precontrattuale nei confronti del Cliente, mettendo a disposizione su Supporto Durevole, scelto dal Cliente e in via preventiva, un esemplare del Contratto completo di tutti gli 8 Allegati, che il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso;
- il Cliente ha fornito alla Banca le informazioni circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e, ove lo stesso non abbia espressamente dichiarato di rinunciare alla Consulenza Base, ha fornito altresì le informazioni in merito alla propria situazione finanziaria e ai propri obiettivi di investimento, compilando l’apposito Questionario di Profilatura sottopostogli dalla Banca, di cui dichiara di avere ricevuto copia;
- il Cliente è stato informato, prima della stipula del Contratto, della classificazione attribuitagli dalla Banca, così come riportata nell’Allegato 1;
- la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni fornite, mediante la compilazione del Questionario di Profilatura, dal Cliente e, ove necessario, dal/dagli eventuale/i soggetto/i legittimato/i a rappresentarlo. Il Cliente e i predetti soggetti sono tenuti a comunicare alla Banca ogni modifica delle informazioni fornite, dando corso alla compilazione di un nuovo Questionario di Profilatura in sostituzione di quello precedente;
- la Banca effettua la Valutazione di Adeguatezza o di Appropriatezza, nell’ambito della prestazione dei Servizi d’Investimento;
- la Banca presta la Consulenza Base esclusivamente nei confronti dei Clienti al Dettaglio;
- la Banca invita gli investitori, ai quali venga attribuita la classificazione di Cliente xx Xxxxxxxxx, a non rinunciare ad avvalersi della Consulenza Base. Ove il Cliente al Dettaglio intenda rinunciare a tale servizio, lo stesso potrà operare esclusivamente tramite l’utilizzo dei Canali Diretti di cui alla Sezione V delle Condizioni Generali di Contratto. Tale scelta comporta che la Banca non potrà effettuare la Valutazione di Adeguatezza delle operazioni di acquisto/sottoscrizione di Prodotti Finanziari;
- nel caso di conclusione del Contratto mediante Canali Diretti, la Banca mette a disposizione del Cliente l’informativa precontrattuale e, successivamente, il Contratto già sottoscritto, con firma digitale, dalla Banca. Il Cliente ha facoltà di sottoscrivere il Contratto nei cinque giorni lavorativi bancari successivi alla sua messa a disposizione. Tale documentazione viene resa disponibile al Cliente su Supporto Durevole nell’apposita area riservata del sito internet della Banca. Il Contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione mediante firma elettronica del Cliente e la Banca si riserva il diritto di attivare il Contratto entro il giorno lavorativo bancario successivo;
- nel caso in cui il Contratto sia concluso mediante Canali Diretti e il Cliente abbia indicato come Filiale di Riferimento la Filiale Virtuale, al Cliente, anche se Consumatore, non è consentito variare la Filiale di Riferimento e rinunciare all’utilizzo dei Canali Diretti. Il Cliente può tuttavia recedere dal Contratto.
DICHIARAZIONI E SCELTE DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara:
- che la Banca, preventivamente alla formalizzazione del Contratto, ha messo a sua disposizione, nella forma
……………………… da lui richiesta, una copia del Contratto e dei suoi Allegati, al fine di assolvere agli obblighi in materia di trasparenza precontrattuale gravanti sulla Banca medesima anche ai sensi del Codice del Consumo nel caso di conclusione del Contratto mediante Canali Diretti;
- di avere letto e compreso la documentazione di cui al precedente alinea;
🞏 di aderire al Contratto in qualità Consumatore;
🞏 per il caso in cui sia classificato come Cliente al dettaglio, di NON volersi avvalere della Consulenza Base;
- il Cliente dichiara, ai fini di cui al paragrafo C 3 dell’Allegato 2, che :
🞏 i saldi dei conti correnti a sé intestati non sono inclusi nel perimetro di Portafoglio;
🞏 i saldi dei conti correnti a sé intestati sono inclusi nel perimetro di Portafoglio fatta eccezione per il complessivo importo euro ……………………………
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1- Oggetto del contratto
Il Contratto disciplina la prestazione, da parte della Banca e in favore del Cliente, dei seguenti Servizi d’Investimento: Negoziazione per conto proprio, Esecuzione di ordini per conto dei clienti e Ricezione e trasmissione di ordini, Assunzione a fermo e Collocamento con o senza un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente e distribuzione di Prodotti Finanziari e
Consulenza in materia di investimenti e prodotti di investimento assicurativi (i quali sono tutti di seguito indicati anche come “Servizi di Investimento”), nonché i servizi accessori. I termini utilizzati nel Contratto, ove non specificatamente definiti, hanno il significato loro attribuito dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati in forza dei Servizi oggetto del Contratto.
Art. 2 - Classificazione del Cliente
Il Cliente può richiedere per iscritto alla Banca di essere classificato diversamente rispetto alla classificazione attribuitagli dalla Banca, a titolo generale o per una particolare operazione di investimento o categoria di operazioni. In tal caso, quest’ultima comunica al Cliente su Supporto Durevole le conseguenze che tale variazione comporta in tema di norme di protezione e di diritti di indennizzo. Nel caso di riclassificazione come Cliente Professionale, il Cliente deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze di tale scelta. Il Cliente si obbliga a comunicare eventuali variazioni delle circostanze che incidono sulla propria classificazione, fermo il diritto della Banca di modificare la stessa qualora non siano più soddisfatti i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata; la nuova classificazione verrà comunicata al Cliente. In caso di passaggio da Cliente Professionale a Cliente al Dettaglio, l’operatività relativa ai Servizi di cui alle successive Sezioni III e IV sarà sospesa sino a che: (i) il Cliente non abbia provveduto alla compilazione del Questionario di Profilatura e (ii) ove non intendesse avvalersi della Consulenza Base, sino a quando il Cliente non abbia aderito alla prestazione dei Servizi attraverso Canali Diretti. In caso di passaggio da Cliente al Dettaglio a Cliente Professionale, la Banca, ove il Cliente si avvalga della Consulenza Base, cesserà la prestazione di detto Servizio e nei suoi confronti non saranno più applicate le previsioni della successiva Sezione II.
Art. 3 - Profilo del Cliente al Dettaglio
Per l’effettuazione della Valutazione di Appropriatezza e della Valutazione di Adeguatezza, risulta indispensabile per la Banca acquisire informazioni in merito alla specifica conoscenza ed esperienza del Cliente al Dettaglio in materia di investimenti in Prodotti Finanziari e Servizi d’Investimento e, limitatamente Valutazione di Adeguatezza, anche in ordine ai suoi obiettivi d’investimento e in relazione alla sua situazione economico-finanziaria (le “Informazioni”). Il Cliente al Dettaglio è tenuto, pertanto, a collaborare con la Banca affinché quest’ultima possa procedere all’acquisizione dei suoi dati ed elementi soggettivi sopra indicati e, per detto fine, deve procedere alla compilazione dell‘apposito Questionario di Profilatura, in modo sufficiente per consentire alla Banca di individuare le caratteristiche salienti del Profilo del Cliente ai fini della Valutazione di Appropriatezza e/o di Adeguatezza. All’esito della compilazione del Questionario di Profilatura, il Profilo viene calcolato e attribuito al Cliente, secondo le previsioni, le modalità tecniche e i limiti di validità temporali indicati nell’ Allegato 2 ai paragrafi B.1.1., B.1.2. e B.1.3. ed è comunicato allo stesso. La mancata o incompleta compilazione del Questionario di Profilatura non consente alla Banca di individuare il Profilo, con conseguente impossibilità per la Banca medesima di procedere alla Valutazione di Appropriatezza o di Adeguatezza. Il Cliente al Dettaglio prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle Informazioni rese con la compilazione del Questionario di Profilatura. In particolare, il Cliente al Dettaglio è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle stesse. La Banca non è, pertanto, responsabile per le valutazioni dalla stessa effettuate sulla base di Informazioni non veritiere e/o inesatte e/o incomplete. Nel caso in cui il Cliente o il soggetto legittimato a rappresentarlo comunichino alla Banca eventuali variazioni delle informazioni rese, la Banca provvede tempestivamente a richiedere a l’aggiornamento del Questionario di Profilatura che sostituirà, ad ogni effetto, quello precedente. Limitatamente alla prestazione della Consulenza Base, alla scadenza del termine di validità del Questionario di Profilatura, il Cliente al Dettaglio è tenuto ad aggiornarlo, con la compilazione di uno nuovo e qualora non vi provveda, fatto salvo quanto diversamente previsto per i rapporti cointestati nel successivo art. 33, la prestazione dei Servizi di Investimento è sospesa, fatta eccezione per le operazioni di vendita/disinvestimento, fino a quando non sia stato effettuato l’aggiornamento.
Art. 4 - Contratto intestato a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno
Il Profilo del minore, dell’interdetto, dell’inabilitato o del beneficiario dell’amministrazione di sostegno è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore esercente la responsabilità genitoriale, tutore, curatore, amministratore di sostegno), nel rispetto di quanto eventualmente previsto nel provvedimento che autorizza tali soggetti. Ove il giudice abbia autorizzato l’esecuzione di una specifica operazione, la stessa sarà eseguita dalla Banca senza la prestazione della Consulenza Base. Qualora sia autorizzata l’esecuzione di un’operazione in termini generici, la Banca effettuerà la Valutazione di Appropriatezza considerando la conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale che disporrà l’operazione e la Valutazione di Adeguatezza considerando anche la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato. In assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la Banca non consentirà alcuna operazione.
Art. 5 - Contratto intestato a enti
Il Profilo dell’ente è rilasciato, in nome e per suo conto, da colui che ne ha la rappresentanza. Ai fini della Valutazione di Appropriatezza sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante che disporrà l’operazione e per la Valutazione di Adeguatezza anche la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato.
Art. 6 – Rappresentanza in forza di delega
Ogni delega, parimenti rilasciata sia in relazione al Deposito di Regolamento sia in relazione al Conto Corrente di Regolamento, è estesa, con le stesse modalità già conferite (congiunta o disgiunta), anche con riferimento alle operazioni che possono essere disposte in base al Contratto. La delega consente, inoltre, al delegato di rilasciare alla Banca: (i) dichiarazioni di scienza relative ai dati, anche personali, del Cliente (ii) ogni autorizzazione relativa al trattamento di tali dati (iii) dichiarazioni relative alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di Prodotti Finanziari, propensione al rischio e obiettivi d’investimento (iv) ogni altra dichiarazione necessaria per l’esecuzione al Contratto, salvo il diritto di recesso che potrà essere esercitato solo dal Cliente. Le disposizioni impartite, le dichiarazioni e le autorizzazioni rilasciate vengono rese in nome e per conto del Cliente e da questi approvate e ratificate. E’ cura e onere del Cliente informare il delegato dei contenuti del mandato con rappresentanza loro conferito. L’utilizzo da parte del delegato di Canali Diretti necessità dell’espressa autorizzazione del Cliente; in caso di delega conferita congiuntamente a più soggetti è preclusa la possibilità di operare con Canali Diretti. Nel caso in cui la Fi liale di
Riferimento sia una Filiale Virtuale, la Banca non accetterà disposizioni, dichiarazioni o autorizzazioni da persona diversa dal Cliente. La delega a operare con riferimento al Contratto viene meno in caso di revoca della delega a operare sul Deposito di Regolamento e/o sul Conto di Corrente Regolamento. Il delegato, salvo non sia qualificato Cliente Professionale, deve compilare il Questionario di Profilatura. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i prodotti non finanziari emessi dalla Banca, le quote o azioni di OICR e i contratti di gestione di portafogli di terze società collocati/distribuiti dalla Banca, il delegato potrà operare, in nome e per conto del Cliente, con facoltà, di sottoscriverli/acquistarli e conferire ogni ulteriore disposizione inerente detti prodotti. Ai fini della Valutazione di Appropriatezza sono presi in considerazione l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti del delegato, così come dal medesimo dichiarata con apposito Questionario di Profilatur a e per la Valutazione di Adeguatezza anche la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Cliente e, in caso di rapporti cointestati, del Cointestatario Leader.
Art. 7 - Cointestazione del Contratto
In caso di cointestazione del Contratto tutti cointestatari devono possedere la medesima classificazione. I cointestatari rispondono in solido, nei confronti della Banca, per le obbligazioni discendenti dal Contratto, anche per atto o omissione di un solo cointestatario. I cointestatari operano in base alla facoltà dispositiva (disgiunta o congiunta) prevista nel contratto di Deposito di Regolamento anche con riferimento ai prodotti non finanziari emessi da banche, le quote o azioni di OICR e i contratti di gestione di portafogli di terze società collocati/distribuiti dalla Banca. In ogni caso ciascun cointestatario può intestare i predetti prodotti esclusivamente a sé stesso.
Art. 8 - Cointestazione del Contratto con operatività congiunta
Qualora sia prevista l’operatività congiunta dei cointestatari: (i) ogni disposizione deve essere impartita congiuntamente da tutti i cointestatari (ii) non è possibile operare mediante Canali Diretti.
Art. 9 - Cointestazione del Contratto con facoltà disgiunta
Qualora sia prevista l’operatività disgiunta dei cointestatari, le disposizioni possono essere impartite da ciascun cointestatario separatamente. Ciascuno dei cointestatari è altresì autorizzato (i) a impartire qualsiasi disposizione concernente Prodotti Finanziari nominativi intestati ad altro cointestatario ai sensi dell’art. 1395 Cod. Civ. purché depositato o annotati sul Deposito di Regolamento (ii) a recedere dal Contratto con obbligo di informare l’altro cointestatario. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari qualora da uno di essi sia stata comunicata, per iscritto, la modifica o la revoca della facoltà di operare in via disgiunta. La modifica, se accettata dalla Banca, e la revoca hanno effetto a partire dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della Banca. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri, fatti salvi gli obblighi fiscali, conserva ogni diritto di operare ai sensi del Contratto. Analogamente il legale rappresentante dell’incapace e gli eredi del cointestatario deceduto, i quali sono però tenuti a esercitarlo congiuntamente. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari, degli eredi e del legale rappresentante dell’incapace quando da uno di essi sia stata fatta opposizione con semplice comunicazione scritta. L’opposizione ha effetto a partire dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della Banca.
Art. 10 - Comunicazioni
Le comunicazioni dal Cliente alla Banca devono pervenire alla Filiale di Riferimento. Tutte le comunicazioni dalla Banca al Cliente relative: (i) alla documentazione delle operazioni eseguite di cui all’art.15, (ii) alla mancata esecuzione di un ordine di cui agli articoli 20 e 39 e (iii) al deprezzamento dei prodotti finanziari di cui all’art. 24, saranno trasmesse all’indirizzo del Cliente indicato nel Deposito di Regolamento alle quali dette comunicazioni si riferiscono; tutte le altre comunicazioni relative e connesse al Contratto saranno trasmesse al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto medesimo, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli eventuali cointestatari. Eventuali modifiche del domicilio eletto: a) devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari se il rapporto è cointestato con firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari, se il rapporto è cointestato con firme disgiunte. Nel caso in cui il Cliente si avvalga, per il recapito della documentazione inerente i rapporti di Deposito Titoli di Regolamento e di Conto Corrente di Regolamento, della piattaforma tecnologica di accesso ai diversi servizi informativi, di comunicazione e dispositivi a distanza della Banca e qualora abbia fatto richiesta alla Banca in tal senso, tutte le comunicazioni dalla Banca al Cliente inerenti il Contratto potranno anche essere effettuate con caricamento su area riservata del sito internet della Banca, con avviso all’indirizzo di Posta Elettronica sopra individuato nel Contratto. Resta sempre ferma la facoltà del Cliente di modificare le modalità di ricezione delle comunicazioni della Banca, optando per altra, purché prevista dal Contratto.
Art. 11 - Offerta fuori sede
Nell’attività di offerta fuori sede ex art. 30 TUF con i Clienti al Dettaglio, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari. In tal caso l’efficacia dei contratti relativi ai servizi di: collocamento di Prodotti Finanziari, gestione di portafogli individuali e negoziazione per conto proprio, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione di detti contratti da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente al Dettaglio può comunicare per iscritto al Consulente Finanziario della Banca, ovvero alla Filiale di Riferimento, il proprio recesso senza spese.
Art. 12 - Commissioni e spese – Incentivi
Le condizioni economiche, le commissioni, le spese, gli oneri fiscali e ogni altro onere applicati al rapporto in essere con il Cliente sono indicati nell’Allegato n. 7. La Banca, in relazione alla prestazione di un Servizio di Investimento o di un servizio accessorio, può versare a terzi o percepire da terzi o da persona che agisca per conto di terzi, onorari commissioni o altri benefici monetari e non monetari (gli “Incentivi”) che abbiano lo scopo di (i) accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e
(ii) non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca ad agire in modo onesto, equo e professionale, nel migliore interesse del Cliente. Nell’Allegato n. 7 viene riportata la descrizione della politica sugli Incentivi percepiti / corrisposti dalla Banca. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari in esecuzione del presente Contratto, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. La Banca invierà al Cliente, al termine
di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere alla Banca maggiori dettagli in ordine alle informazioni rese circa i costi e gli oneri a suo carico.
Art. 13 - Conflitti di Interesse
La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla Normativa di Riferimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento o dei servizi accessori o di una loro combinazione, tra la Banca stessa (inclusi dirigenti, dipendenti e Consulenti Finanziari) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Cliente stesso. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta in forma sintetica nel documento riportato nell’Allegato n. 5 al Contratto. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. L’Allegato n. 5 riporta altresì, in xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. All’emergere di nuove significative situazioni che dovessero insorgere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto, la Banca provvederà ad aggiornare il predetto Allegato, facendo consegna al Cliente dell’Allegato, così come modificato. Qualora le misure adottate dalla Banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informerà il Cliente, su Supporto Durevole, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti di tale conflitto di interesse e delle misure adottate per mitigare i rischi.
Art. 14 - Autorizzazione della Banca ad agire in nome proprio
Il Cliente autorizza espressamente la Banca, nello svolgimento dei Servizi di Investimento e accessori di cui al Contratto, ad agire, per conto del Cliente medesimo, anche in nome proprio. In tali casi, la Banca adotta le più opportune cautele per salvaguardare i diritti del Cliente.
Art. 15 - Documentazione delle operazioni eseguite
La Banca, nell’ambito dei Servizi disciplinati dalle Sezioni III e IV del Contratto, invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
Art. 16 - Regolamento contabile - Modalità di conversione in Euro delle divise espresse in differenti valute
Il regolamento contabile di ogni spesa, commissione, imposta, tassa e di ogni altro onere anche fiscale tempo per tempo applicato, dovuto in relazione al Contratto e all’esecuzione dello stesso, viene effettuato sul conto corrente, espresso in Euro, indicato nella tabella riportata in epigrafe, ovvero su quello, sempre espresso in Euro, successivamente comunicato per iscritto dal Cliente in sostituzione di quello originariamente indicato, ovvero, a richiesta del Cliente medesimo, su uno degli ulteriori conti correnti indicati nel contratto relativo al Deposito di Regolamento sul quale sono depositati/annotati i Prodotti Finanziari oggetto della specifica operazione disposta dal Cliente, a condizione che detto conto corrente sia espresso nella medesima divisa dell’operazione oggetto di regolamento (l’uno per l’altro, nel Contratto, indicati come “Conto Corrente di Regolamento”). In ogni caso, il Conto Corrente di Regolamento deve essere intestato al Cliente o a uno dei cointestatari del Contratto fermo il fatto che lo stesso possa autonomamente disporre del Conto Corrente di Regolamento. In caso di omessa indicazione di alcun Conto Corrente di Regolamento, o a richiesta del Cliente stesso, il regolamento contabile interviene con le modalità specificamente di volta in volta concordate con la Banca. Qualora l'operazione disposta dal Cliente sia regolata in una divisa differente dall'Euro e la stessa non trovi regolamento contabile sul Conto Corrente di Regolamento denominato nella medesima divisa, la conversione in Euro della divisa dell’operazione è effettuata dalla Banca tenendo a riferimento il cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea il secondo giorno lavorativo di calendario internazionale (Forex) precedente a quello di regolamento dell'operazione, con applicazione di uno spread, la cui misura è indicata nell'Allegato 7 del Contratto. È fatta salva la possibilità di concordare diverse modalità e condizioni di conversione in Euro delle divise in cui sono denominate le operazioni. In caso di recesso o di estinzione, per qualsiasi altra causa, del conto corrente sul quale deve intervenire la contabilizzazione delle operazioni, restano impregiudicati gli ordini già impartiti prima della comunicazione di recesso o dell’estinzione del rapporto.
Art. 17 - Deposito o annotamento dei Prodotti Finanziari
I Prodotti Finanziari oggetto degli ordini impartiti in base al Contratto sono depositati o annotati nel deposito titoli a custodia e amministrazione indicato nella tabella riportata in epigrafe, ovvero in quello che, fosse successivamente comunicato per iscritto dal Cliente in sostituzione di quello originariamente indicato, ovvero in quello che di volta in volta sarà indicato dal Cliente (uno per l’altro, nel Contratto, indicati come “Deposito di Regolamento”). Il Deposito di Regolamento dovrà avere la medesima intestazione del Contratto. Le quote o le azioni di OICR sottoscritte dal Cliente nell’ambito del Servizio di Collocamento e Distribuzione, unitamente agli altri Prodotti Finanziari emessi da banche, sono depositati o annotati secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti d’offerta. I Prodotti di investimento assicurativi nonché i prodotti non finanziari emessi da banche e le quote o azioni di OICR, così come i contratti di gestione di portafogli di terze società collocati/dist ribuiti dalla Banca, in assenza di un Deposito di Regolamento, sono annotati in evidenze tecnico/contabili, intestate al/i rispettivo/i al/i contraente/i.
Art. 18 - Autorizzazione del Cliente al Regolamento delle operazioni su Prodotti Finanziari
Salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti o documenti d’offerta, la Banca effettua il regolamento dei Prodotti Finanziari per conto del Cliente, il quale espressamente autorizza la Banca a effettuare ogni attività connessa e strumentale al regolamento medesimo.
Art. 19 - Inadempimento del Cliente alle proprie obbligazioni di contenuto patrimoniale
Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle obbligazioni di carattere patrimoniale derivanti a suo carico dall’attività posta in essere in dipendenza del Contratto, la Banca può esercitare i diritti che le competono ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi 2 e 3 Cod. Civ., ritenendo e realizzando, direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato, il quantitativo dei Prodotti Finanziari detenuti dal Cliente presso la Banca, congruamente correlato al credito da essa stessa vantato. Antecedentemente il realizzo dei Prodotti Finanziari, la Banca, tuttavia, avverte il Cliente con lettera raccomandata a.r. della sua intenzione. La Banca si soddisfa sul ricavato della vendita dei Prodotti Finanziari e accredita, l’eventuale residuo importo ricavato, sul Conto Corrente di Regolamento e in assenza di questo lo tiene a disposizione del Cliente. Se la Banca ha realizzato solo una parte dei Prodotti Finanziari di pertinenza del Cliente, continua per gli altri restanti a svolgere, ove previsto, il servizio di custodia e amministrazione alle condizioni stabilite dal relativo contratto. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui ai precedenti capoversi sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 20 - Esecuzione degli incarichi
Qualora ricorra un giustificato motivo la Banca può rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni e agli ordini conferiti dal Cliente, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. La Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 Cod. Civ., è comunque autorizzata, ai sensi dell'art. 1717 Cod. Civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dal Cliente, da un proprio corrispondente. La limitazione di responsabilità di cui all’art. 1717 Cod. Civ. non opera nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione.
Art. 21 – Codice LEI
La Banca non potrà dare corso ad alcuna operazione in Strumenti Finanziari se il Cliente, diverso da persona fisica, non le avrà comunicato un valido Codice LEI. E’ onere del Cliente acquisire e comunicare alla Banca il proprio Codice LEI e provvedere ai periodici rinnovi annuali dello stesso. A richiesta del Cliente e a fronte di specifica delega del Cliente, la Banca si rende disponibile a curare, nell’interesse di quest’ultimo, le predette attività.
Art. 22 - Modifiche al Contratto
La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente ogni pattuizione del Contratto in presenza di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice al domicilio eletto dal Cliente ai fini del Contratto ovvero con le ulteriori modalità previste al precedente art. 10. La comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza delle modifiche unilaterali innanzi indicate ed è facoltà del Cliente recedere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso del Cliente entro il termine sopra indicato trovano, comunque, applicazione le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche precedentemente applicate. La Banca, in relazione alle diverse modalità con le quali dovesse decidere di prestare i Servizi di Investimento, o in relazione ad un suo differente assetto organizzativo aziendale, si riserva, altresì, la facoltà di modificare le previsioni e le modalità operative descritte negli Allegati n. 4 (Sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini) e n. 5 (Sintesi della strategia sui conflitti di interesse) del Contratto. Le eventuali modifiche di cui sopra saranno portate a conoscenza del Cliente con le modalità innanzi indicate, ovvero con altre modalità che risultino appropriate, tenuto conto, per ogni singola eventuale modifica, delle caratteristiche, della valenza e dell’impatto che la stessa produce nei confronti del Cliente e, comunque, in conformità alle Normativa di Riferimento. La Banca si riserva il diritto di modificare, in relazione a un suo differente assetto organizzativo aziendale, le previsioni e le modalità metodologiche di prestazione dei Servizi di Investime nto tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli attinenti alla Valutazione di Appropriatezza e Adeguatezza e al Modello di Servizio di cui all’Allegato 2, paragrafi B. e C., alle modalità di deposito e sub-deposito dei Prodotti Finanziari, dandone comunicazione ai Clienti con le modalità più opportune.
Art. 23 - Durata del Contratto – Recesso dal Contratto
Il Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento. La Banca potrà esercitare analoga facoltà, ai sensi dell'art. 1727 Cod. Civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni. Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceva comunicazione scritta. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. Qualora il Contratto sia stato perfezionato mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente Consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare alcun motivo, entro il termine di 14 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto, mediante comunicazione scritta. Sino al decorso del predetto termine di 14 giorni dal perfezionamento del Contratto, l’efficacia del Contratto stesso rimarrà sospesa.
Art. 24 - Operazioni con passività potenziali
Qualora il Cliente detenga posizioni in Prodotti Finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascun Prodotto Finanziario (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per i Prodotti Finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento, all’atto del deposito o dell’annotamento a nome del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca entro la fine del giorno lavorativo bancario nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo per la Banca, entro la fine del giorno lavorativo successivo.
Art. 25 - Esonero da responsabilità
La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo
esemplificativo, ritardi, o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, scioperi.
Art. 26 - Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può presentare reclamo, in forma scritta, al Servizio Reclami della Banca, anche via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx (ovvero quello che successivamente fosse pubblicato sul sito internet della Banca) e secondo le modalità indicate nella sezione “Reclami, ricorsi e conciliazioni” del sito internet della Banca. Quest’ultima fornisce riscontro al Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo, se lo stesso riguarda Servizi d’Investimento o prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V ed entro quarantacinque giorni se riguarda prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta della Banca o nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro entro i predetti termini, lo stesso, relativamente ai Servizi d’Investimento o a prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V potrà, qualora ne sussistono i presupposti e qualora la controversia sia relativa alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso dovrà essere presentato con le modalità pubblicate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo, il Cliente potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Art. 27 - Legge applicabile - Foro competente
Il Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono disciplinati dalla legge Italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto o che, comunque, in esso abbia titolo, il foro competente è in via esclusiva e con concorde ed espressa esclusione di ogni altro foro alternativo, quello di Pordenone o quello nella cui circoscrizione si trova la Filiale della Banca presso la quale si è concluso il Contratto. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, foro competente sarà quello di residenza del Cliente o del domicilio eletto dello stesso ai fini del Contratto. Il Cliente Consumatore potrà, comunque, convenire la Banca avanti qualsiasi altro foro competente.
SEZIONE II: SERVIZIO DI CONSULENZA BASE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 28 - Ambito di applicazione e oggetto della Consulenza Base
La Consulenza Base è offerta dalla Banca ai Clienti al Dettaglio, salvo che questi ultimi non vi abbiano espressamente rinunciato. Il servizio è prestato in abbinamento e/o contestualmente ai Servizi di Investimento di cui alle successive Sezioni III e IV, anche mediante offerta fuori sede o utilizzo dei Canali Diretti. La Consulenza Base consiste nella formulazione, da parte della Banca, di raccomandazioni personalizzate al Cliente o nella Valutazione di Adeguatezza degli investimenti autonomamente disposti da quest’ultimo, con modalità differenziate in funzione delle diverse tipologie di clientela e secondo quanto previsto dall’Allegato 2, punto C. La Consulenza Base si configura quale consulenza non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla stessa Banca o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti di collocamento, per i quali, può percepire incentivi nel rispetto della Normativa di Riferimento. La Banca non formula raccomandazioni che non risultino adeguate per il Cliente e non esegue disposizioni di acquisto o sottoscrizione che non risultino adeguate per il Cliente all’esito della Valutazione di Adeguatezza.
Art. 29 - Perimetro delle raccomandazioni personalizzate
La Consulenza Base viene prestata, a iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, sui Prodotti Finanziari indicati nell’Allegato 2, paragrafo C.1.1. Le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari offerti, emessi, garantiti o prestati da soggetti cui la Banca e/o il gruppo societario di appartenenza, possono: (i) aver prestato nel recente passato o stanno prestando servizi di finanza aziendale, di sponsor / specialist, corporate broker, responsabile del collocamento, (ii) aver assunto posizioni di trading proprietario, (iii) aver concesso/ricevuto finanziamenti significativi, (iv) avere in essere accordi di nomina di amministratori, xxxxx xxxxxxxxxxx e accordi similari.
Art. 30 - Valutazione di Adeguatezza
La Valutazione di Adeguatezza viene effettuata dalla Banca secondo le modalità di cui all’Allegato 2, paragrafo C.4. In caso di evoluzioni di mercato, della normativa e della propria organizzazione, la Banca si riserva la facoltà di modificare, nel miglior interesse del Cliente, il Modello di Servizio per l’esecuzione della Consulenza Base e della Valutazione di Adeguatezza, dandone informazione al Cliente alla prima occasione utile.
Art. 31 - Limitazioni della Consulenza Base
Le disposizioni di investimento, disinvestimento, compravendita e adesione sono decise dal Cliente nella sua piena autonomia decisionale e sulla base di un’autonoma valutazione, con piena consapevolezza dei rischi derivanti da tali disposizioni. Il Cliente ha, quindi, piena libertà di dare o meno esecuzione alle raccomandazioni personalizzate ricevute dalla Banca. Queste ultime, infatti, hanno natura di semplici suggerimenti e/o indicazioni valide, tra l’altro, solo nel momento in cui esse sono fornite. La Banca non assume, quindi, alcuna obbligazione di risultato con riferimento a tali raccomandazioni. Il Cliente prende altresì atto che le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati sia ai Prodotti Finanziari che ai Servizi di Investimento, forniti nell’espletamento della Consulenza Base, non costituiscono, necessariamente, un utile indicatore delle future prospettive dell’investimento o disinvestimento consigliati e/o raccomandati.
Art. 32 - Valutazione periodica dell’adeguatezza
La Banca valuta l’adeguatezza nel tempo delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, su Supporto Durevole e con cadenza almeno annuale, un rendiconto circa l’adeguatezza delle raccomandazioni fornite e del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente stesso.
Art. 33 - Profilo dei Clienti al Dettaglio nei rapporti cointestati
Nel caso in cui il Contratto sia cointestato a Clienti al Dettaglio con facoltà di firma disgiunta, la Valutazione di Adeguatezza verrà effettuata tenendo in considerazione il Profilo del Cointestatario Leader per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli
obiettivi di investimento e il Profilo del cointestatario che, di volta in volta, effettua l’operazione, per quanto concerne l’esperienza e la conoscenza in materia di investimenti. Nel caso in cui il Contratto sia cointestato a Clienti al Dettaglio con facoltà di firma congiunta, la Valutazione di Adeguatezza verrà effettuata tenendo in considerazione il Profilo del Cointestatario Leader per quanto riguarda la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, nonché l’esperienza e la conoscenza in materia di investimenti. La Banca sospenderà la prestazione dei Servizi d’Investimento qualora il Cointestatario Leader non abbia provveduto, alla scadenza del proprio Profilo, ad aggiornare il medesimo. Fermo restando l’obbligo dei cointestatari il cui Profilo non è tenuto a riferimento per la Valutazione di Adeguatezza, di aggiornare, alle rispettive scadenze temporali, il proprio Profilo, il mancato aggiornamento delle medesime non comporta da parte della Banca la sospensione dei Servizi d’Investimento, purché sia aggiornato e valido il profilo di Adeguatezza del Cointestatario Leader e del soggetto che dispone l’operazione. Qualora i cointestatari non abbiano comunicato alla Banca un Cointestatario Leader, ciò comporterà la sospensione dei Servizi d’Investimento, fatte salve le operazioni di disinvestimento e le operazioni amministrative a valere sul Deposito di Regolamento.
Art. 34 - Portafoglio utilizzato nella Valutazione di Adeguatezza
La Banca effettua la Valutazione di Adeguatezza tenendo conto del Portafoglio del Cliente. Qualora il Contratto sia cointestato, i cointestatari potranno congiuntamente richiedere che, ai soli fini della Valutazione di Adeguatezza, il Portafoglio tenuto a riferimento sia costituito dall’aggregazione del Portafoglio del Cliente e del Portafoglio personale del Cointestatario Leader. La Banca si riserva di non accettare detta richiesta qualora il profilo del Cointestatario Leader e quello degli altri cointestatari si differenzino di oltre due livelli.
Art. 35 - Report di adeguatezza
Le operazioni contenute in ciascuna raccomandazione personalizzata vengono riepilogate su apposito Supporto Durevole, datato e numerato. Nel documento vengono indicate: (i) le ragioni per cui la raccomandazione è adeguata per il Cliente e perché la stessa risponde agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente, in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alla conoscenza ed esperienza della persona fisica che riceve la raccomandazione e alla propensione al rischio e capacità di sostenere perdite del Cliente, (ii) il livello di rischio del Portafoglio al momento della formulazione della raccomandazione e quello successivo all’esecuzione immediata delle operazioni raccomandate. Per ciascuna di tali operazioni viene indicata la natura, il Prodotto Finanziario raccomandato e le condizioni/vincoli eventualmente esistenti.
Art. 36 - Consulenza in materia di operazioni su Strumenti Finanziari derivati
Le norme di cui alla presente Sezione non trovano applicazione con riferimento alle operazioni su Strumenti Finanziari derivati.
SEZIONE III – NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEL CLIENTE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI
Art. 37 - Oggetto dei servizi
Per Negoziazione per conto proprio si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente. Per Esecuzione di ordini per conto dei Clienti si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari per conto del Cliente, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di Prodotti Finanziari emessi da banche o imprese di investimento al momento della loro emissione. Per Ricezione e trasmissione di ordini si intende l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.
Art. 38 - Conferimento degli ordini
Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione e salvo che per l’operatività tramite Canali Diretti, sono impartiti dal Cliente, per iscritto, presso le filiali della Banca o tramite Consulenti Finanziari. La Banca registra, su Supporto Durevole, tutte le informazioni pertinenti relative alle conversazioni con il Cliente che danno o possono dare luogo a operazioni, mediante verbali o annotazioni scritte in caso conversazioni “frontali”, mediante audioregistrazione se la conversazione è intervenuta mediante apparecchiatura telefonica quale strumento di comunicazione vocale o mediante nastro magnetico o altro supporto elettronico equivalente se la conversazione è intervenuta mediante rete internet. Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari, gli stessi, ai fini dell'esecuzione, nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. Il Cliente, a sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia.
Art. 39 - Gestione e aggregazione degli ordini
La Banca, nell’eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente nel rispetto della Normativa di Riferimento. È in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso e indicandone le ragioni. E’ facoltà della Banca, anche a tutela del Cliente, limitare e/o escludere in via generale, ovvero per un limitato lasso di tempo, la possibilità per quest’ultimo di procedere all’acquisto di determinati titoli o di particolari tipologie di Prodotti Finanziari. La Banca ha adottato misure idonee ad impedire l’uso scorretto di dette informazioni da parte del proprio personale dipendente, dei componenti dei propri Organi, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti. La Banca ha la facoltà di trattare l’ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L’aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della Normativa di Riferimento, quando è improbabile che l’aggregazione vada a discapito del Cliente. Qualora sia prevista l’aggregazione dell’ordine impartito dal Cliente, la Banca lo informa che l’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine.
Art. 40 - Esecuzione e trasmissione degli ordini
La Banca esegue le disposizioni dei Clienti operando su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di negoziazione, su sistemi organizzati di negoziazione, su internalizzatori sistematici e altre sedi di esecuzione, ovvero al di fuori di esse. Qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento. Nella trasmissione o nell’esecuzione degli ordini per conto del Cliente, la Banca attua e rispetta la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine
di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute e compatibilmente con la propria struttura tecnico-operativa. La Banca informa il Cliente dell’eventuale sua impossibilità di rispettare le istruzioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella strategia illustrata nell’Allegato n. 4.
Art. 41 - Informazioni sull’esecuzione e trasmissione degli ordini
La Banca pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodot ti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. La Banca pubblica, inoltre, sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
Art. 42 - Ordini con limite di prezzo relativi ad azioni negoziate in un mercato regolamentato o in altra sede di esecuzione
Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altra sede di esecuzione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse.
Art. 43 - Garanzia relativa alle operazioni richieste
L’esecuzione degli ordini di compravendita è subordinata alla costituzione dei vincoli di garanzia stabiliti dalla Normativa di Riferimento e dalle disposizioni delle singole sedi di esecuzione o clearing houses.
Art. 44 - Vendite allo scoperto
Per gli ordini di vendita allo scoperto di Prodotti Finanziari a diffusione limitata, o in particolari situazioni di mercato, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che, comunque, detta operazione sarà eseguita dalla Banca in ottemperanza alla Normativa di Riferimento.
Art. 45 - Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
Il Contratto regola l’operatività in Strumenti Finanziari derivati cartolarizzati (quali, ad esempio, i warrant, i covered warrant e i certificates quotati sul “Mercato telematico dei securitised derivatives” (SeDeX) della Borsa Italiana SpA). La negoziazione di tutte le altre tipologie di Strumenti Finanziari derivati, necessita la formalizzazione con la Banca di specifici contratti. Con riferimento agli Strumenti Finanziari derivati “cartolarizzati” il Cliente prende atto che (i) l'investimento effettuato su tali strumenti, comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario, (ii) il valore di mercato può subire variazioni rilevanti e (iii) il Cliente e la Banca sono tenuti, per quanto di propria competenza, al rispetto degli adempimenti previsti dalla Normativa EMIR.
Art. 46 - Valutazione dell’Adeguatezza o dell’Appropriatezza di ciascuna disposizione impartita dal Cliente
La Banca effettua le Valutazioni di Appropriatezza o Adeguatezza secondo le modalità di seguito indicate:
- per i Clienti al Dettaglio, se il Cliente si avvale della Consulenza Base, si applicherà l’art. 30;
- per i Clienti Professionali, la Banca effettuerà la Valutazione di Adeguatezza solo se l’operazione ha ad oggetto Derivati OTC, secondo le modalità previste nel relativo contratto a disciplina di tale attività.
- in tutti gli altri casi, la Banca effettuerà la Valutazione di Appropriatezza di cui alla successiva Sezione VI.
SEZIONE IV – COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
Art. 47 - Oggetto del Servizio di collocamento e distribuzione
La seguente Sezione disciplina la distribuzione e il collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente di Prodotti Finanziari. Il Servizio di collocamento e distribuzione comprende anche la prestazione, a favore del Cliente, delle attività di assistenza e di informativa di cui alla successiva Sezione VII.
Art. 48 - Adesione a offerte pubbliche di Prodotti Finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR
L’esecuzione degli ordini inerenti quote o azioni di OICR avviene nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi prospetti/regolamenti/documenti di offerta. Gli ordini sono eseguiti al prezzo determinato per il giorno dell’esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell’OICR. Relativamente all’offerta di OICR, per i quali la Banca dia corso al collocamento di quote od azioni, il Cliente, fin da ora, conferisce mandato con rappresentanza alla Banca, per tutta la durata del presente contratto, affinché questa ultima trasmetta alle società-prodotto e/o ai soggetti da esse designati, anche a sensi degli articoli 1394 e 1395 Cod. Civ., in nome e per conto del Cliente, le richieste di sottoscrizione, rimborso e/o conversione dal Cliente stesso impartite con gli ordini conferiti alla Banca. Nel caso in cui gli OICR prevedano l’intestazione cumulativa di quote o azioni, la Banca – qualora ciò sia previsto dai relativi regolamenti e/o prospetti informativi e/o documenti di offerta – è autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 Cod. Civ., per tutta la durata del presente contratto, ad eseguire a suo nome, ma per conto del Cliente, le operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch secondo le disposizioni di volta in volta impartite dal Cliente. Nell’esecuzione del relativo mandato, da intendersi conferito dal Cliente alla Banca senza rappresentanza, la stessa è autorizzata a sostituire a se stessa qualsiasi soggetto che sia abilitato, in base alle procedure previste da ciascun OICR, a procedere alla predetta intestazione cumulativa. Relativamente alle offerte pubbliche di acquisto e sottoscrizione relative ad altri Prodotti Finanziari, il Cliente conferisce alla Banca mandato con rappresentanza, affinché la stessa, in suo nome e per suo conto, trasmetta alle società emittenti e/o ai soggetti da essa designati, anche ai sensi degli articoli 1394 e 1395 Cod. Civ., le richieste di sottoscrizione e rimborso dal medesimo impartite con gli ordini conferiti alla Banca. L’attività di offerta degli altri Prodotti Finanziari è svolta dalla Banca in conformità anche agli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti, gli offerenti e distributori dei Prodotti e dei servizi collocati. La Banca si riserva di attivare procedure tecnico-operative mediante le quali gli
ordini possano essere impartiti anche con modalità alternative alla firma autografa, purché assicurino con ragionevole certezza la riferibilità al Cliente delle relative disposizioni.
Art. 49 - Consegna al Cliente della documentazione d’offerta per l’adesione a offerte pubbliche o per la sottoscrizione di Prodotti Finanziari
Ove prescritto dalla Normativa di Riferimento la documentazione d’offerta relativa all’adesione a offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri Prodotti Finanziari viene preventivamente consegnata al Cliente, ovvero messa a disposizione di quest’ultimo, per la visione e memorizzazione, su Supporto Durevole in conformità a quanto previsto nei contratti per l’utilizzo dei Canali Diretti. Qualora questi ultimi siano utilizzati per porre in essere l’operazione, il Cliente è invitato a leggere attentamente la documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti.
Art. 50 - Valutazione dell’Adeguatezza o dell’Appropriatezza nell’ambito del Servizio di collocamento e distribuzione
Nello svolgimento del Servizio di cui alla presente Sezione si applicano le previsioni di cui all’art. 46.
Art. 51 - Applicabilità delle presenti norme contrattuali
In caso di discordanza tra le norme del presente Contratto e quelle previste in ogni singolo regolamento e/o prospetto informativo e/o documento d’offerta prevarranno queste ultime previsioni.
SEZIONE V: DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI CANALI DIRETTI
Art. 52 - Condizioni alle quali è subordinata l’operatività tramite Xxxxxx Xxxxxxx
L’utilizzo da parte del Cliente dei Canali Diretti è subordinata: (i) alla sottoscrizione dei contratti disciplinanti tale operatività e,
(ii) in caso di rapporti cointestati, a che ogni cointestatario sia abilitato ad operare in via disgiunta rispetto agli altri cointestatari.
Art. 53 - Operatività tramite Canali Diretti senza Consulenza Base
Nel caso in cui il Cliente sia classificato al Dettaglio e non abbia voluto avvalersi della Consulenza Base, lo stesso potrà usufruire dei Servizi Dispositivi di cui alle Sezioni III e IV, solo ed esclusivamente mediante i Canali Diretti e, fatta eccezione per quanto di seguito previsto, non potrà conferire ordini o sottoscrivere Prodotti Finanziari presso le Filiali della Banca o a mezzo di Consulenti Finanziari. Il Cliente potrà effettuare attraverso i Consulenti Finanziari, abilitati all’offerta fuori sede, o presso le Filiali, ad esclusione della Filiale Virtuale, le seguenti operazioni: (i) operazioni ordinarie del servizio di custodia e amministrazione (a titolo esemplificativo: giro titoli, trasferimenti, esercizio diritti, conversione warrant, etc.), (ii) operazioni in applicazione del regolamento degli OICR (a titolo esemplificativo: cambio destinazione proventi, etc.) e (iii) operazioni relative a Prodotti Finanziari da immettere/immessi in depositi a garanzia, a cauzione, "scudati", o comunque gravati da vincoli che, per tali motivi, non possono essere effettuate tramite Canali Diretti. In caso di recesso o di estinzione dei contratti disciplinanti l’utilizzo dei Canali Diretti, la Banca si riserva la facoltà di recedere dal Contratto. Qualora il Cliente abbia indicato quale Filiale di Riferimento la Filiale Virtuale, l’estinzione dei contratti disciplinanti l’utilizzo dei Canali Diretti, determinerà la risoluzione automatica del Contratto, senza necessità di alcuna ulteriore formalità.
Art. 54 - Applicabilità delle presenti norme contrattuali
Le previsioni del Contratto devono intendersi integrate da quelle degli specifici contratti disciplinanti l’utilizzo dei Canali Diretti e, in caso di conflitto, prevarranno queste ultime. In caso di conflitto tra le previsioni della presente Sezione e quelle delle altre Sezioni del Contratto, prevalgono le prime.
Art. 55 - Modalità di assolvimento da parte della Banca dei propri obblighi informativi nei confronti del Cliente
Per i Canali Diretti che prevedono l’utilizzo del telefono il Cliente prende atto che: (i) quando il telefono non viene utilizzato quale strumento di collegamento con la rete internet, gli ordini conferiti alla Banca e le informative tra quest’ultima e il Cliente sono registrate dalla Banca medesima su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, (ii) quando è utilizzata la rete internet, gli obblighi informativi della Banca sono assolti mediante registrazioni effettuate con modalità tecniche, specifiche di ogni Canale Diretto, che consentono la conservazione della documentazione su Supporto Durevole. Le operazioni di adesione a offerte pubbliche o di sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri Prodotti Finanziari sarà consentita solo qualora detta operatività sia disposta mediante un Canale Diretto che consenta al Cliente la preventiva acquisizione su Supporto Durevole della documentazione d’offerta ai sensi della Normativa di Riferimento.
Art. 56 - Conferimento degli ordini
In casi di disservizio o di impossibilità tecniche di utilizzo dei Servizi d’Investimento, fruibili tramite Canali Diretti, il Cliente potrà conferire gli ordini tramite telefono quale mezzo di comunicazione vocale, secondo le modalità che disciplinano tale operatività.
Art. 57 - Rapporto cointestato - Revoca della facoltà di operatività disgiunta – Decesso di un cointestatario
Nel caso di revoca della facoltà di operare in via disgiunta, ai sensi dell’art. 9, la fruizione dei Servizi d’Investimento tramite Canali Diretti sarà inibita. Nel caso in cui l’operatività avvenga unicamente mediante Canali Diretti, la predetta revoca determina l’automatica estinzione del Contratto. In caso di decesso o della sopravvenuta incapacità di agire del cointestatario abilitato a operare mediante Canali Diretti, la Banca provvederà al blocco dell’operatività tramite tali strumenti a far tempo dalle ore 24:00 del giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricevimento della comunicazione con la quale viene informata del decesso o della sopravvenuta incapacità di agire.
SEZIONE VI: VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA
Art. 58 - Ambito di applicazione della Valutazione di Appropriatezza
Le previsioni di cui alla presente Sezione si applicano alle disposizioni, relative all’acquisto/sottoscrizione di Prodotti Finanziari, conferite con qualsiasi modalità, ivi inclusi i Canali Diretti, dai Clienti nell’ambito dei Servizi Dispositivi di cui alle precedenti Sezioni III e IV, ad eccezione: (i) dei casi in cui la Banca presta ai Clienti al Dettaglio la Consulenza Base e (ii) delle operazioni
su Derivati OTC, per le quali la valutazione di adeguatezza o di appropriatezza viene effettuata secondo quanto previsto negli specifici contratti sottoscritti dal Cliente.
Art. 59 - Modalità di Valutazione di Appropriatezza
La Banca valuta l’Appropriatezza raffrontando, relativamente al Clienti al dettaglio, il Profilo con le caratteristiche del singolo Prodotto Finanziario richiesto. Le modalità con cui la Banca effettua la Valutazione di Appropriatezza sono sintetizzate nell’Allegato 2 al paragrafo C.6. La Banca, quando valuta non appropriata un’operazione, comunica al Cliente tale circostanza; quest’ultimo può chiedere l’esecuzione dell’operazione soltanto ove confermi espressamente alla Banca il proprio intendimento di volervi, comunque, dare corso. In ogni caso la Banca non dà corso ad operazioni disposte dal Cliente al dettaglio qualora le stesse abbiano ad oggetto Prodotti Finanziari ad elevata complessità. Nel caso di un Cliente classificato come Professionale, la Banca si avvale del diritto di presumere che il Cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprender e i rischi connessi ai Servizi di Investimento o alle operazioni dallo stesso richiesti alla Banca.
Art. 60 - Conoscenza ed esperienza per la Valutazione di Appropriatezza - rapporto cointestato
Nel caso in cui il Cliente sia classificato al dettaglio e il Contratto sia cointestato con facoltà di firma congiunta, i cointestatari concordemente richiedono alla Banca di assumere a riferimento, per la Valutazione di Appropriatezza, il Profilo del Cointestatario Leader. L’eventuale, successiva indicazione di un diverso cointestatario il cui Profilo, in sostituzione di quello come sopra individuato, deve essere assunto a riferimento, dovrà essere comunicato alla Banca, mediante consegna alla stessa di una nuova dichiarazione sottoscritta da tutti i cointestatari, a mezzo della compilazione di un apposito modulo predisposto dalla Banca. Qualora i cointestatari non abbiano comunicato alla Banca, con le modalità di cui sopra, il nominativo del Cointestatario Leader, l’operatività rimane sospesa. Nel caso di rapporti cointestati con facoltà di firma disgiunta, la Valutazione di Appropriatezza sarà effettuata prendendo in considerazione la conoscenza ed esperienza del cointestatario che, di volta in volta, richiederà l’esecuzione dell’operazione di investimento.
SEZIONE VII – ASSISTENZA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL’ACQUISTO/SOTTOSCRIZIONE DI UN PRODOTTO FINANZIARIO O ALL’ADESIONE A UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO
Art. 61 - Attività di assistenza fornita dalla Banca al Cliente
La Banca presta a favore del Cliente le “Attività Post-Vendita“ descritte nella presente Sezione. Le Attività Post-Vendita non possono essere intese e interpretate come attività di consulenza e come raccomandazioni personalizzate rivolte dalla Banca al Cliente.
Art. 62 - Attività di raccordo e coordinamento tra il Cliente e le società terze per i cui Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento la Banca abbia proceduto all’attività di collocamento/distribuzione
Nei confronti di quei Clienti che hanno, per il tramite della Banca, sottoscritto Prodotti Finanziari o hanno aderito a Servizi di Investimento di società terze, la Banca, tenendo anche a riferimento le previsioni degli specifici accordi da essa formalizzati con ogni singola società terza, presta, nei confronti del Cliente una costante attività di raccordo con dette società terza, finalizzata a rendere più proficuo l’investimento effettuato dal Cliente e più agevole la sua interrelazione con la società terza. La Banca può, a titolo esemplificativo, effettuare le seguenti attività: raccolta di ordini di disinvestimento, con preventiva identificazione del Cliente; raccolta di ordini di passaggio da un comparto a un altro comparto di una stessa OICR, con eventuale, se necessaria, preventiva Valutazione di Adeguatezza del nuovo comparto, raccolta e trasmissione alla società terza di documentazione relativa al cambio del beneficiario di una polizza assicurativa o di documentazione successoria ai fini della liquidazione dei saldi dei rapporti agli eredi del Cliente sottoscrittore/contraente; assistenza in favore del Cliente, nel tempo e a richiesta dello stesso, in merito alla struttura del prodotto, alle previsioni dei relativi documenti contrattuali e all’andamento dell’investimento; trasmissione all’emittente/offerente per conto del Cliente di reclami, richieste di informazioni e di valutazione degli investimenti e di proposte di disinvestimento; comunicazione all’emittente/offerente di variazione di dati e altre informazioni relative al Cliente.
Art. 63 - Produzione e consegna al Cliente di specifica reportistica relativa al Portafoglio
La Banca, in ogni momento, a richiesta di ogni Cliente, ivi compresi i Clienti che non si avvalgono della Consulenza Base, mette a disposizione dello stesso, presso la Filiale di Riferimento o tramite i Canali Diretti per chi si avvale di tale modalità per il recapito delle comunicazioni della Banca, una specifica rendicontazione la quale indica, quale minimo contenuto, i seguenti dati ed elementi relativi al Portafoglio: (i) rappresentazione di tutti i prodotti, con l’indicazione del rispettivo valore a quel momento, depositati/annotati su ogni Deposito di Regolamento o evidenza tecnico-contabile; (ii) indicatori di rischio dei singoli prodotti e del servizio di gestione di portafogli eventualmente in essere. Il Cliente, che si avvale della Consulenza Base, può ottenere , in ogni momento e nelle modalità innanzi indicate nel presente articolo, la rendicontazione di cui all’art. 32, aggiornata al momento della richiesta. La Banca si riserva la facoltà di implementare i contenuti e i dati della reportistica, così come si riserva di introdurre ulteriori Attività Post-Vendita a favore del Cliente medesimo. Sarà cura della Banca portare a conoscenza del Cliente l’eventuale introduzione di dette ultime ulteriori attività. Ad ogni Cliente, la Banca assicura l’accesso ad un ampio catalogo prodotti ad un prezzo competitivo unitamente alla fornitura di strumenti di informazione oggettivi in grado di orientare e monitorare le scelte di investimento, anche tramite canale telematico.
SEZIONE VIII – SOTTOSCRIZIONE
Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver letto, compreso, accettato e approvato il Contratto in tutte le sue parti e di ricevere la propria copia del Contratto:
🞏 su Supporto Xxxxxxxx non cartaceo, nel caso di conclusione tramite Canali Diretti ovvero
🞏 su supporto cartaceo negli altri casi.
Firma Intestatario (o Primo Cointestatario) Firma Secondo Cointestatario
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Firma Terzo Cointestatario Firma Quarto Cointestatario
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.
APPROVAZIONE DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI (ALLEGATO N. 4)
Il Cliente dichiara di approvare specificamente la Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini come prevista dall’Allegato 4.
Firma Secondo Cointestatario
Firma Intestatario (o Primo Cointestatario)
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Firma Quarto Cointestatario
Firma Terzo Cointestatario
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APPROVAZIONE DELL’ESECUZIONE DEGLI ORDINI FUORI DA UNA SEDE DI NEGOZIAZIONE
Il Cliente dichiara di approvare specificamente che la Banca possa procedere all’esecuzione degli ordini anche al di fuori da una sede di negoziazione, così come definita nel TUF.
Firma Secondo Cointestatario
Firma Intestatario (o Primo Cointestatario)
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Firma Quarto Cointestatario
Firma Terzo Cointestatario
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
APPROVAZIONE CLAUSOLE ONEROSE
Il Cliente dichiara di approvare le Condizioni Generali di Contratto e, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le clausole di seguito richiamate:
Art. 6 Rappresentanza
Art. 7 Cointestazione del Contratto
Art. 9 Cointestazione del Contratto con facoltà disgiunta Art. 10 Comunicazioni
Art. 11 Offerta fuori sede
Art. 14 Autorizzazione della Banca ad agire in nome proprio Art. 15 Documentazione delle operazioni eseguite
Art. 16 Regolamento contabile - modalità di conversione in Euro delle divise delle operazioni espresse in differenti valute Art. 17 Deposito o evidenza dei Prodotti Finanziari
Art. 18 Autorizzazione del Cliente al regolamento delle operazioni su Prodotti Finanziari Art. 19 Inadempimento del Cliente alle proprie obbligazioni di contenuto patrimoniale Art. 22 Modifiche al Contratto
Art. 23 Durata del Contratto – recesso dal Contratto Art. 25 Esonero da responsabilità
Art. 26 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie Art. 27 Legge applicabile – Foro competente
Art. 28 Ambito di applicazione e oggetto del Servizio di Consulenza Base Art. 29 Perimetro delle raccomandazioni personalizzate
Art. 30 Valutazione di Adeguatezza
Art. 31 Limitazioni della Consulenza Base
Art. 33 Profilo dei Clienti al Dettaglio nei rapporti cointestati Art. 39 Gestione e aggregazione degli ordini
Art. 43 Garanzia relativa alle operazioni richieste
Art. 45 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati
Art. 48 Adesione alle offerte pubbliche di Prodotti Finanziari o sottoscrizione di quote o azioni di OICR Art. 52 Condizioni alle quali è subordinata l’operatività tramite Xxxxxx Xxxxxxx
Art. 53 Operatività esclusivamente tramite Canali Diretti senza Consulenza Base
Art. 55 Modalità di assolvimento da parte della Banca dei propri obblighi informativi nei confronti del Cliente Art. 56 Conferimento degli ordini
Art. 57 Rapporto cointestato - Revoca della facoltà di operatività disgiunta - Decesso di un cointestatario Art. 60 Conoscenza ed esperienza per la Valutazione di Appropriatezza – rapporto cointestato
Firma Intestatario (o Primo Cointestatario)
Firma Secondo Cointestatario
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Firma Terzo Cointestatario
Firma Quarto Cointestatario
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[Luogo [●], se la sottoscrizione del Cliente è su supporto cartaceo]; Data [●]
Allegato n. 1
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCQAMENTO, LA DISTRIBUZIONE, LA RICEZIONE E LA TRASMISISONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIRI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
DOCUMENTO CONCERNENTE LA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE
1. Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate
La Banca classifica, sulla base delle informazioni disponibili, la propria clientela secondo le categorie previste dalla Normativa di Riferimento.
Dalla classificazione della clientela nelle categorie previste discendono importanti differenze in punto di regole applicabili alla prestazione dei Servizi di Investimento e alla tutela dell’investitore.
Le categorie all’interno delle quali possono essere classificati i clienti sono le seguenti:
- Cliente al Dettaglio: sono qualificati come tali i Clienti non rientranti nelle categorie del Cliente Professionale e della Controparte Qualificata. La classificazione nell’ambito di tale categoria comporta l’applicazione, nei confronti del Cliente,
della massima tutela prevista dalla Normativa di Riferimento; in concreto, tale tutela riguarda l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’obbligo della forma scritta del Contratto, l’effettuazione della Valutazione di Adeguatezza o di Appropriatezza per le operazioni/servizi richiesti, e per l’esecuzione degli ordini in Prodotti Finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution). A tali Clienti la Banca raccomanda di avvalersi della Consulenza Base, disciplinata dalla Sezione II delle Condizioni Generali di Contratto.
- Cliente Professionale: si tratta di Clienti in possesso di esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere (e la Banca ha diritto di presumere) che essi siano in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di
investimenti e di valutare correttamente i rischi che assumono. Nei confronti dei Clienti Professionali la Banca può effettuare una Valutazione di Adeguatezza meno approfondita e non effettuare la Valutazione di Appropriatezza. Inoltre, la classificazione nell’ambito di tale categoria ha come conseguenza la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i Clienti al Dettaglio, quali, ad esempio: i) informazioni meno dettagliate fornite dall’intermediario prima delle prestazione dei servizi e/ della conclusione del Contratto; ii) non obbligo di utilizzare Consulenti Finanziari nell’offerta fuori sede.
Ai Clienti Professionali, in ragione delle loro caratteristiche, la Banca non presta la Consulenza Base, fatta eccezione per i casi previsti dal Contratto; tuttavia, il Cliente Professionale può avere pieno accesso alla Consulenza Base chiedendo alla Banca di essere qualificato come Cliente al Dettaglio.
I “Clienti Professionali di Diritto” si distinguono in due categorie: i) “Clienti Professionali Privati” quali enti creditizi, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, singoli membri di una borsa, altri investitori istituzionali, le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio: € 20.000.000,00; b) fatturato netto: € 40.000.000,00; c) fondi propri: € 2.000.000,00; nonché gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; ii) “Clienti Professionali Pubblici” individuati con il Decreto n. 236 del 11/11/2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Controparte Qualificata: sono i Clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso esclusivamente nella prestazione nei loro
confronti dei seguenti servizi: a) Ricezione e trasmissione di ordini; b) Negoziazione per conto proprio; c) Esecuzione di ordini.
Esse sono le imprese di investimento, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e le loro società di gestione, i fondi pensione e le loro società di gestione, alte istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate secondo la Normativa di Riferimento, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali. Sono, altresì, Controparti Qualificate le imprese cui sono prestati i Servizi sopra menzionati, che siano qualificate come tali, ai sensi dell’art. 30, paragrafo 3, della MiFID 2, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.
Tale classificazione comporta la disapplicazione delle norme indicate nell’art. 30 della MiFID 2 e, in particolare: i) informazioni precontrattuali molto limitate; ii) rendicontazioni di frequenza e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
2. Variazione della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'Intermediario
La Banca comunica al Cliente la classificazione attribuitagli prima di procedere alla prestazione di Servizi di Investimento e informa lo stesso circa l’eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela attribuita.
La classificazione assegnata in origine ai Clienti può essere modificata sia su iniziativa della Banca (in tal caso solo con l’effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del Cliente secondo la seguente casistica:
- su richiesta del Cliente, la Banca può trattare come Cliente Professionale un Cliente al Dettaglio (cd. “Cliente Professionale su Richiesta”), ove abbia verificato (i) che il Cliente possieda competenze, esperienze e conoscenze tali per cui lo stesso possa essere considerato in grado di adottare consapevolmente decisioni in materia di investimenti e comprendere i rischi che assume e (ii) che siano realizzate almeno due delle seguenti condizioni: a) il Cliente deve aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di almeno 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti; b) il valore del portafoglio di Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare
500.000 euro; c) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti (c.d. upgrade).
- di propria iniziativa o su richiesta del Cliente, la Banca può a) trattare come Cliente Professionale o Cliente al Dettaglio una Controparte Qualificata; b) trattare come Cliente al Dettaglio un Cliente Professionale (c.d. downgrade).
La Normativa di Riferimento prevede che il Cliente possa richiedere la variazione della propria classificazione con riferimento a uno o più Servizi di Investimento, rispetto a un particolare Servizio o operazione di investimento ovvero relativamente a un tipo di operazione o di Prodotto Finanziario.
La variazione della classificazione originaria dovrà in ogni caso risultare da accordo scritto tra la Banca e il Cliente.
Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che ai Clienti Professionali è fatto obbligo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella categoria maggiormente tutelata dei Clienti al Dettaglio.
Caso 1
Tutto quanto sopra premesso, e in base alle informazioni comunicate dal Cliente e/o acquisite della Banca, Le/Vi
comunico/chiamo che, ai fini del presente Contratto, la classificazione che Le/Vi è stata assegnata è quella di:
CLIENTE AL DETTAGLIO, con riferimento alla prestazione di tutti i Servizi di investimento
Vi segnaliamo inoltre che la Normativa di Riferimento prevede la possibilità – per il Cliente che sia stato classificato come Cliente al Dettaglio – di chiedere alla Banca di essere trattato come Cliente Professionale. A tal proposito Le segnaliamo che, trattandosi di una richiesta che, qualora venisse accolta, comporterebbe il riconoscimento di un grado di protezione inferiore rispetto a quello garantito ai Clienti al Dettaglio, essa potrebbe trovare eventualmente accoglimento soltanto dopo aver eseguito una valutazione di carattere sostanziale volta a valutare la Sua/Vostra effettiva idoneità a essere classificato/i tra i Clienti Professionali.
Caso 2
Tutto quanto sopra premesso, e in base alle informazioni comunicate dal Cliente e/o acquisite della Banca, Le/Vi
comunico/chiamo che, ai fini del presente Contratto, la classificazione che Le/Vi è stata assegnata è quella di:
CLIENTE PROFESSIONALE con riferimento alla prestazione di tutti i Servizi di investimento
Vi segnaliamo inoltre che la Normativa di Riferimento prevede, al fine di vedersi riconoscere un maggior livello di protezione, la possibilità, per il Cliente che sia stato classificato come Cliente Professionale, di chiedere di essere trattato come un Cliente al Dettaglio.
Caso 3
Tutto quanto sopra premesso, e in base alle informazioni comunicate dal Cliente e/o acquisite della Banca, Le/Vi
comunico/chiamo che, ai fini del presente Contratto, la classificazione che Le/Vi è stata assegnata è quella di:
CONTROPARTE QUALIFICATA con riferimento alla prestazione dei servizi di Negoziazione per conto proprio,
Ricezione e trasmissione di ordini ed Esecuzione di ordini per conto dei clienti
e
CLIENTE PROFESSIONALE con riferimento alla prestazione degli altri Servizi di investimento
Vi segnaliamo inoltre che la Normativa di Riferimento prevede, al fine di vedersi riconoscere un maggior livello di protezione, la possibilità:
- per il Cliente che sia stato classificato come Controparte Qualificata, di chiedere di essere trattato come un cliente Professionale ovvero come un cliente al Dettaglio;
- per il Cliente che sia stato classificato come Cliente Professionale, di chiedere di essere trattato come Cliente xx Xxxxxxxxx.
Allegato n. 2
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCAMENTO, LA DISTRIBUZIONE, LA RICEZIONE E LA TRASMISISONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIRI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
A. INFORMAZIONI: SULLA BANCA, I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO, SUL SISTEMA DI INDENIZZO DEGLI INVESTITORI E DI GARANZIA DEI DEPOSITI E RIGUARDO LE MODALITÀ CON LE QUALI LA BANCA PRESTA I SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL CONTRATTO
A.1. Informazioni sulla Banca e sui Servizi di Investimento prestati
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., con sede legale in Pordenone, Xxxxxx XX Xxxxxxxxx, 0, Xxxxxxxx Sociale euro 120.689.285,00 i.v.- iscritta al Registro Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita Iva n. 01369030935, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5391 - Appartenente al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n.6230.7 e soggetta all’attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole Cariparma S.p.A., è una banca autorizzata da Banca d’Italia alla prestazione dei Servizi di Investimento disciplinati dal TUF.
Di seguito si riporta una breve descrizione dei Servizi di Investimento che la Banca è autorizzata a prestare nei confronti del pubblico:
a) Negoziazione per conto proprio (art. 1, comma 5, lett. a), del TUF)
Consiste nell’attività svolta dalla Banca di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalla differenza (spread) tra il prezzo di carico del titolo e il prezzo praticato al Cliente. Resta comunque ferma la possibilità della Banca di applicare commissioni al cliente.
b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti (art. 1, comma 5, lett. b), del TUF).
Consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei Clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. La remunerazione della Banca è normalmente rappresentata dalle commissioni applicate al Cliente.
c) Collocamento (art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis) del TUF).
Consiste nell’offerta agli investitori di Strumenti Finanziari, a condizioni standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l’intermediario collocatore e il soggetto che emette, vende od offre gli Strumenti Finanziari stessi. L’accordo tra il collocatore e l’emittente (od offerente) può prevedere che il collocatore si assuma il rischio del mancato collocamento degli Strumenti Finanziari, secondo due diverse modalità: (i) il collocatore si assume l’impegno di acquisire, al termine dell’offerta, gli strumenti finanziari non collocati (c.d. collocamento con impegno irrevocabile); (ii) il collocatore acquisisce immediatamente gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, assumendo conseguentemente l’impegno di offrirli a terzi (c.d. collocamento con assunzione a fermo). L’attività distributiva della Banca comprende, anche Prodotti Finanziari emessi da Banche e da imprese di assicurazione, nonché servizi di investimento propri e di terzi.
d) Gestione di portafogli (art. 1, comma 5, lett. d), del TUF).
Consiste nella gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti.
e) Ricezione e trasmissione di ordini (art. 1, comma 5, lett. e), del TUF).
Consiste nell’attività svolta dalla Banca che, in seguito ad un ordine impartito dal Cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi. Tale servizio comprende anche la mediazione, ossia l’attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione tra di loro di una operazione.
f) Consulenza in materia di investimenti (art. 1, comma 5 bis, lett. f), del TUF).
Consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell’intermediario, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Oltre ai predetti Servizi, la Banca ha facoltà di svolgere anche i servizi accessori, come definiti nel TUF. Inoltre, la Banca distribuisce prodotti di investimento assicurativi (art. 1, comma 1, lett. w-bis 3, del TUF).
A.2. Natura e frequenza della rendicontazione fornita al Cliente
Con riferimento ai Servizi di Ricezione e trasmissione di ordini, Esecuzione di ordini per conto dei clienti, Negoziazione per conto proprio, Distribuzione e Collocamento, la Banca invia al Cliente su Supporto Durevole la rendicontazione dell’attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei Servizi prestati. La Banca trasmette ai Clienti le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine e, in particolare, un avviso che conferma l’esecuzione dell’ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell’avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall’obbligo di trasmettere la propria comunicazione relativa all’esecuzione. Con riferimento a ordini relativi a quote di
OICR o azioni di SICAV da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la Società di Gestione o la SICAV, la Banca fornisce, ogni sei mesi, l’informativa prevista dalle vigenti disposizioni. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall’art. 1712 Cod. Civ. e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.
Con riferimento alla Consulenza Base, a fronte dell'elaborazione di ciascuna raccomandazione personalizzata, l'operazione o le operazioni facenti parte della stessa vengono riepilogate su apposito documento, datato e numerato, su Supporto Durevole. Nel documento vengono illustrate le ragioni per cui la raccomandazione fornita è adeguata per il Cliente e perché la stessa risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesto, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. Il documento è completato con l’indicazione del livello di rischio del Portafoglio o del Portafoglio oggetto di aggregazione ai sensi dell’art. 34 delle Condizioni Generali di Contratto, con riferimento sia alla situazione dello stesso nel momento in cui è stata formulata la raccomandazione, sia alla nuova composizione del Portafoglio o del portafoglio oggetto di aggregazione ai sensi dell’art. 34 delle Condizioni Generali di Contratto nell’ipotesi di esecuzione immediata di tutte le operazioni raccomandate. Per ciascuna operazione vengono riportate le informazioni riferite alla sua natura, al Prodotto Finanziario oggetto della stessa e vengono evidenziati eventuali condizioni/vincoli cui attenersi in fase di conclusione delle medesime.
La Banca valuta inoltre l’adeguatezza nel tempo delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, con cadenza almeno annuale, su Supporto Durevole, un rendiconto circa l’adeguatezza delle raccomandazioni fornite e del Portafoglio rispetto al Profilo del Cliente stesso.
Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all’effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
La Banca invierà al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
A.3. Lingua
Il Contratto è redatto in lingua italiana, che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il Cliente e la Banca.
A.4. Consulenti Finanziari
Nella prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca si avvale di Consulenti Finanziari iscritti nell’apposito Albo dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.
A.5. Sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00). Tale finalità istituzionale si realizza attraverso varie forme di intervento del Fondo nei confronti di banche consorziate sottoposte a procedure di liquidazione coatta amministrativa e di risoluzione, nonché mediante interventi alternativi volti a superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto delle consorziate. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della L. 2 gennaio 1991, n.1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ed è riconosciuto come sistema di indennizzo.
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministro del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000,00 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo della Banca.
A.6. Autorità di Vigilanza
Banca d’Italia
Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Tel. 0000 0000000
PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Consob
Xxx X.X. Xxxxxxx 0, 00000 Xxxx
Tel. 0000 0000000
PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
B. MODALITÀ CON LE QUALI LA BANCA PRESTA I SERVIZI DI INVESTIMENTO DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO – IL C.D. “MODELLO DI SERVIZIO”
La Banca si è dotata di un modello per la prestazione dei Servizi di Investimento (di seguito, il “Modello di Servizio”) che disciplina la prestazione, da parte di tutte le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, dei Servizi Dispositivi e della Consulenza Base in favore della Clientela. In base al Modello di Servizio, la Banca ha configurato la Consulenza Base, quale consulenza non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla stessa Banca o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, per i quali può percepire Incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento. La Consulenza Base è offerta dalla Banca ai Clienti al Dettaglio che non vi abbiano espressamente rinunciato. Il Servizio di Consulenza è prestato altresì nei confronti dei Clienti Professionali, allorquando effettuano operazioni in Derivati OTC, secondo le modalità previste in apposito contratto disciplinante l’operatività in tali strumenti. La Banca pertanto non presta la Consulenza Base in favore dei Clienti Professionali, i quali potranno accedere ai soli Servizi Dispositivi, salvo che gli stessi richiedano di essere classificati come Clienti al Dettaglio o che la Banca, non ravvisando la permanenza dei requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione originariamente assegnata, provveda di propria iniziativa alla riqualificazione del Cliente come Cliente al Dettaglio. Nel caso in cui il Cliente al Dettaglio non abbia voluto avvalersi, nell’ambito del Contratto, della Consulenza Base, lo stesso potrà usufruire dei Servizi Dispositivi di cui alle Sezioni III e IV delle Condizioni Generali di Contratto solo ed esclusivamente mediante Canali Diretti e non potrà conferire ordini o sottoscrivere Prodotti Finanziari presso le Filiali della Banca stessa o a mezzo di Consulenti Finanziari. In relazione a tale operatività, la Banca non presterà la Consulenza Base ed effettuerà solo la Valutazione di Appropriatezza.
La Banca ha inoltre definito, per i Clienti al Dettaglio che lo prescelgano, un servizio di consulenza evoluta a pagamento (la “Consulenza Soluzione Valore Plus”), regolato da apposite disposizioni contrattuali che il Cliente, ove intenda avvalersi di tale servizio, deve sottoscrivere; anche la Consulenza Soluzione Valore Plus non è indipendente.
B.1. Questionario di Profilatura e Profilo del Cliente
B.1.1. Generalità
La Banca presta, nei confronti del Cliente al dettaglio, i Servizi d’Investimento di cui alle Sezioni III e IV del Contratto (“Servizi Dispositivi”) a condizione che lo stesso e gli eventuali soggetti legittimati a rappresentarlo, le forniscano le informazioni sufficienti per determinare il loro grado di conoscenza ed esperienza circa i Prodotti Finanziari, mentre può legittimamente presumere che il Cliente professionale abbia, in proposito, un livello di conoscenza ed esperienza idoneo ad effettuare tutte le operazioni eseguibili in base al Contratto. La Banca eroga, al Cliente il servizio di consulenza o formalizza con lo stesso il servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5 lettera d) del TUF, a condizione che il Cliente al dettaglio, in aggiunta a quelle innanzi indicate, fornisca le ulteriori informazioni relative alla sua propensione al rischio, ai suoi obbiettivi d’investimento. Queste ultime informazioni, debbono essere pure acquisite dal Cliente classificato professionale. Per la raccolta delle Informazioni di cui sopra, la Banca si avvale del Questionario di Profilatura, all’esito della cui compilazione, la Banca determina il Profilo di appropriatezza e/o il Profilo di adeguatezza del soggetto compilatore. Il Questionario di Profilatura comprende un insieme di domande e risposte predefinite, differenziate in funzione della natura giuridica del Cliente. Il soggetto profilato è responsabile della veridicità delle informazioni fornite in sede di compilazione del Questionario di Profilatura e deve provvedere all’aggiornamento delle stesse, qualora intervengano variazioni significative nella propria situazione oggettiva o soggettiva, anche prima dell’eventuale scadenza del Profilo. La Banca si riserva la facoltà di non considerare ammissibili determinate combinazioni di risposte, qualora, a parere della Banca, risultino tra loro incoerenti, ovvero di richiedere la compilazione di un nuovo Questionario di Profilatura se le informazioni contenute in quello in corso di validità sono manifestamente superate, inesatte o incomplete. Prima della compilazione del Questionario di Profilatura, la Banca consegna un documento informativo circa le finalità, lo scopo e le fasi logiche del processo di Valutazione di Adeguatezza, lo scopo della profilatura, il concetto di rischio d’investimento nonché la relazione tra rischio e rendimento.
Il Questionario di Profilatura deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei Servizi d’Investimento prestati dalla Banca e, in particolare dai seguenti soggetti:
a. i Clienti al Dettaglio che fruiscono direttamente dei Servizi di Investimento in qualità di intestatari/cointestatari del Contratto;
b. i soggetti legittimati a operare nell’ambito dei Servizi di Investimento per conto di terzi, in qualità di rappresentanti di persone giuridiche classificate come Clienti al Dettaglio o in qualità di delegati/rappresentanti di persone fisiche o gruppi di persone fisiche.
La compilazione del Questionario di Profilatura avviene mediante intervista diretta presso le dipendenze della Banca o mediante Canali Diretti o alla presenza del personale addetto alla relazione con la Clientela presso sedi diverse da quella legale o dalle dipendenze della Banca.
B.1.2. Sezioni del Questionario di Profilatura
Il Questionario di Profilatura si compone delle seguenti sezioni:
- “esperienza e conoscenza”, sezione prevista per le sole persone fisiche: viene rilevata, a seguito di una sintetica illustrazione della natura e dei rischi delle principali categorie di Prodotti Finanziari, la conoscenza del soggetto profilato in merito ai fattori di rischio di ciascun Prodotto Finanziario; inoltre, sono richieste informazioni in merito: a) ai tipi di Servizi, operazioni e Prodotti Finanziari con i quali ha dimestichezza; b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su Prodotti Finanziari già realizzate e il periodo durante il quale sono state eseguite; c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la professione in precedenza svolta. La sola compilazione di questa sezione è sufficiente per determinare il Profilo di appropriatezza che è assegnato dalla Banca al soggetto profilato;
- “obiettivi di investimento”, sezione prevista per persone fisiche e giuridiche: vengono rilevati gli obiettivi d’investimento del Cliente o del Cointestatario Leader, incluse la sua tolleranza al rischio e le sue esigenze di liquidità; vengono inoltre identificate eventuali esigenze riferite all’ambito assicurativo;
- “situazione finanziaria”, sezione prevista per persone fisiche e giuridiche: vengono rilevati i principali elementi che identificano la situazione patrimoniale (attività e passività) ed economica (redditi, capacità di risparmio) del Cliente, o del Cointestatario Leader, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite. Dalla compilazione di tutte le sezioni del questionario viene determinato dalla Banca il Profilo di adeguatezza assegnato al Cliente.
B.1.3. Attribuzione del Profilo
ll Profilo è attribuito dalla Banca in base alle risultanze del Questionario di Profilatura e si compone dei seguenti parametri:
- Livello di esperienza e conoscenza: numero intero da “1” (xxxxx) e “5” (molto alta);
- Profilo di merito (indicatore di tolleranza al rischio): numero intero da “1” (basso) a “5” (alto);
- Esigenza di liquidità: indicatore costituito da quattro valori che rappresentano la percentuale di controvalore del Portafoglio che il Cliente ritiene di avere necessità di smobilizzare nel breve termine (cioè entro i 12 mesi), nel medio termine (cioè tra 12 e 36 mesi), nel medio-lungo termine (cioè tra 36 e 84 mesi), ovvero che non ritiene di dover smobilizzare nei successivi 84 mesi.
Il Profilo di appropriatezza non ha scadenza, mentre la durata del Profilo di adeguatezza può variare tra i 18 e i 36 mesi, in dipendenza dei seguenti fattori:
a. indice di affidabilità delle informazioni raccolte;
b. grado del Profilo attribuito;
c. età del soggetto profilato;
d. la combinazione dell’insieme delle risposte fornite.
La durata del Profilo di adeguatezza è comunicata al Cliente all’atto della sua attribuzione.
B.1.4. Validità / Modalità di rinnovo del Questionario di profilatura
Il rinnovo del Profilo di adeguatezza, è effettuato mediante la nuova compilazione del Questionario di Profilatura. Il nuovo Profilo di adeguatezza assegnato sostituisce quello precedente assegnato.
C. MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
C.1. Contenuti della Consulenza Base
La Consulenza Base, prestata in abbinamento ai Servizi Dispositivi, consiste:
(a) nella formulazione, su iniziativa della Banca e/o su richiesta del Cliente, di raccomandazioni personalizzate di investimento coerenti e adeguate al Profilo del Cliente (ossia che risultino aver superato la Valutazione di Adeguatezza effettuata dalla Banca con la metodologia innanzi dettagliata); ovvero
(b) nella mera valutazione di adeguatezza, relativamente ai Prodotti Finanziari o servizio di gestione di portafogli direttamente prestato dalla Banca, per i quali il Cliente, senza l’erogazione del servizio di Consulenza Base da parte della Banca stessa, impartisce autonomamente una disposizione d’investimento.
Una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione fatta a un Cliente nella sua qualità di investitore o potenziale investitore. Tale raccomandazione è adatta per tale Cliente tenuto conto delle caratteristiche dello stesso. Non si è in presenza di una raccomandazione personalizzata qualora essa sia rivolta esclusivamente al pubblico.
C.1.1. Oggetto delle Raccomandazioni Personalizzate
La raccomandazione personalizzata ha ad oggetto:
- operazioni di acquisto/sottoscrizione di Prodotti Finanziari;
- formalizzazione con la Banca del servizio di gestione di portafogli;
- operazioni di switch tra linee di gestione o comparti omogenei di uno stesso fondo/SICAV;
- operazioni di vendita/disinvestimento di Prodotti Finanziari funzionalmente e strettamente correlate a successive operazioni di investimento anche in altri prodotti differenti dai Prodotti Finanziari.
Le raccomandazioni personalizzate sono formulate tenendo a riferimento il Portafoglio del Cliente, così come definito al successivo punto C.3.
Le operazioni oggetto di raccomandazione possono riguardare:
- Prodotti Finanziari per i quali la Banca e/o il gruppo societario di appartenenza si trovino in situazione di conflitto di interessi o per i quali percepiscano remunerazione da soggetti terzi;
- altri Prodotti Finanziari differenti rispetto a quelli innanzi citati, di volta in volta individuati dalla Banca al fine di completare e diversificare l’offerta;
- servizi di gestione portafogli prestati o collocati dalla Banca.
L’aggiornamento del catalogo dei Prodotti Finanziari è soggetto alle norme stabilite da apposita Policy di governo del servizio.
C.1.2. Elementi considerati per la formulazione delle Raccomandazioni Personalizzate
Nell’erogazione della raccomandazione personalizzata al Cliente, sono tenuti in considerazione i seguenti elementi:
- il Profilo;
- il Portafoglio del Cliente;
- il controvalore dei Prodotti Finanziari di imminente scadenza, i Prodotti Finanziari che il Cliente intende smobilizzare, la liquidità di conto corrente e l’eventuale ulteriore dichiarate dal Cliente;
- eventuali vincoli specifici del Cliente (come ad esempio nel caso in cui il Cliente non voglia dismettere alcune posizioni o non voglia acquistare determinati Prodotti Finanziari).
La Banca, contestualmente alla formulazione di una raccomandazione o preventivamente all’esecuzione di una operazione di acquisto/sottoscrizione disposta dal Cliente, mette a disposizione dello stesso, su Supporto Durevole, un documento denominato “Scheda Prodotto” che illustra, tra altri dati, le principali caratteristiche del Prodotto Finanziario o della gestioni di portafogli, costi ed oneri ed eventuali incentivi percepiti dalla Banca.
C.2. Soggetti a cui sono rivolti i Servizi Dispositivi e la Consulenza Base
La Consulenza Base è riservata ai Clienti al dettaglio che non vi abbiano espressamente rinunciato. La stessa può essere prestata dalla Banca mediante la rete fisica, fuori sede a mezzo di consulenti finanziari ovvero tramite Canali Diretti. Il Cliente può in ogni caso avvalersi dei Servizi Dispositivi, secondo lo schema riassuntivo riportato nei seguenti paragrafi.
C.2.1. Servizi dispositivi prestati tramite la rete fisica
La prestazione di Servizi Dispositivi tramite la rete fisica è possibile esclusivamente per:
- Clienti al dettaglio che non hanno espressamente rinunciato alla Consulenza Base;
- Clienti professionali su richiesta;
- Clienti Professionali di diritto.
C.2.2. Servizi dispositivi prestati tramite i Canali Diretti
La prestazione di servizi dispositivi tramite i Canali Diretti è possibile esclusivamente per:
- Clienti al dettaglio (nel caso in cui si avvalga della Consulenza Base le disposizioni di acquisto/sottoscrizione impartite dal Cliente sono oggetto, da parte della Banca, di Valutazione di Adeguatezza ancorché la stessa non abbia preventivamente erogato una raccomandazione personalizzata);
- Clienti professionali su richiesta;
- Clienti professionali di diritto.
C.3. Portafoglio
Ai fini della Valutazione di Adeguatezza nella prestazione della Consulenza Base, si intende come “Portafoglio”:
- l’aggregato dei rapporti tempo per tempo intestati allo stesso Cliente e contraddistinti dal medesimo NDG (c.d. “Metaportafoglio di primo livello”) o, in alternativa,
- in relazione a una specifica richiesta dei soggetti interessati, l’aggregato dei rapporti tempo per tempo cointestati a più soggetti e contraddistinti dallo stesso NDG e dei rapporti monointestati al Cointestatario Leader della predetta cointestazione e contraddistinti dall’NDG personale del Cointestatario Leader (c.d. “Metaportafoglio di secondo livello”).
Nel perimetro del Portafoglio rientrano tutti e solo i seguenti elementi:
- Prodotti Finanziari, ivi compresi quelli parte del compendio oggetto di contratto di gestione di portafogli nonché i prodotti d’investimento assicurativi, annotati in un Deposito di Regolamento o in una evidenza tecnico contabile, ad esclusione delle seguenti tipologie:
o azioni non quotate emesse da soggetti diversi dalle Banche del Gruppo;
o azioni delisted;
o strumenti finanziari in default;
o derivati OTC;
- certificati di deposito nominativi / al portatore;
- pronti contro termine;
- conti di deposito;
- conti correnti per i quali è consentita esclusivamente l’operatività funzionalmente collegata alla prestazione, da parte della Banca, di un servizio finanziario e all’addebito dei relativi oneri economici segnatamente inclusi quelli strumentali al servizio di gestione di portafogli e al servizio di consulenza denominato “Consulenza Soluzione Valore Plus”. Relativamente a detti conti correnti, rientrano nel perimetro del Portafoglio i relativi saldi nella loro totalità;
- a richiesta del Cliente, la quota parte della liquidità presente su conti correnti, intestati allo stesso Cliente, differenti da quelli innanzi indicati, eccedente l’importo indicato in Contratto.
Nel caso in cui il Cliente che non ha rinunciato espressamente alla prestazione della Consulenza Base disponga un’operazione avente ad oggetto uno Strumento Finanziario derivato quotato in mercati regolamentati, sebbene la Banca non presti consulenza in relazione a tale tipologia di Prodotti Finanziari, la stessa effettuerà comunque la Valutazione di Adeguatezza. Qualora il Cliente abbia espressamente rinunciato alla Consulenza Base, invece, le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati quotati in mercati regolamentati, saranno oggetto della Valutazione di Appropriatezza.
C.4. Valutazione di Adeguatezza
La Valutazione di Adeguatezza che la Banca effettua preventivamente alla formulazione di una raccomandazione di investimento o all’esecuzione di una disposizione di acquisto o sottoscrizione disposta dal Cliente, viene effettuata dalla Banca:
- verificando che il livello di complessità dei Prodotti Finanziari oggetto della propria raccomandazione di acquisito/sottoscrizione sia coerente con i principi di cui successivo punto C.6.
- verificando che, all’esito dell’esecuzione dell’operazione oggetto di raccomandazione o dell’esecuzione dell’operazione di acquisto/sottoscrizione di ciascun prodotto direttamente richiesto dal Cliente, il Portafoglio del Cliente medesimo risulti adeguato in relazione alla propensione al rischio e agli obbiettivi d’investimento del Cliente o del Cointestatario Leader. In particolare per tale valutazione sono presi in considerazione i seguenti elementi: i) il complessivo rischio di mercato riveniente dalla composizione del Portafoglio, ii) il rischio di credito dei singoli Prodotti Finanziari ricompresi nel Portafoglio,
iii) la “concentrazione creditizia”, ossia l’incidenza rilevante degli Strumenti Finanziari emessi da un unico emittente, tenuto conto del suo rischio di credito, rispetto al Portafoglio; iv) la “concentrazione di complessità” ossia l’incidenza rilevante di Prodotti Finanziari, considerati ad elevata complessità rispetto al Portafoglio e v) il “tempo minimo di detenzione” dei Prodotti Finanziari presenti nel Portafoglio, ossia il lasso temporale di detenzione del Prodotto Finanziario necessario presumibilmente per assorbire i relativi costi e oneri di sottoscrizione, tenuto anche conto dell’effettiva liquidità dei medesimi.
C.5. Monitoraggio dell’adeguatezza di Portafoglio
Con riferimento ai Clienti che si avvalgono della Consulenza Base o della Consulenza Soluzione Valore Plus, la Banca effettua un controllo nel tempo delle raccomandazioni effettuate valutando l’adeguatezza del Portafoglio rispetto al Profilo del Cliente o del Cointestatario Leader (c.d. “Monitoraggio”). La valutazione è effettuata tenendo a riferimento i soli elementi di cui al secondo alinea del paragrafo C.4 che precede.
Fermo restando il rendiconto inviato al Cliente ai sensi dell’articolo 32, è facoltà del Cliente richiedere in ogni momento presso le dipendenze della Banca un documento attestante l’esito del Monitoraggio.
C.6. Modello di Valutazione dell’Appropriatezza
La Banca si è dotata di un modello di Valutazione dell’Appropriatezza che viene applicato esclusivamente alla prestazione dei Servizi Dispositivi. Per quanto attiene ai Clienti Professionali la Banca ha il diritto presumere che il Cliente abbia il livello di conoscenza ed esperienza necessario per comprendere i rischi connessi alla prestazione dei Servizi Dispositivi stessi da parte della Banca.
Per quanto attiene al Cliente al Dettaglio che abbia espressamente dichiarato di non avvalersi della Consulenza Base la Banca si è dotata di un modello di valutazione di appropriatezza che consiste nel confronto tra il livello di complessità del prodotto Finanziario oggetto della disposizione di acquisto/sottoscrizione e il livello di conoscenza ed esperienza attribuito, ai sensi del paragrafi B.1.1., B.1.2 e B.1.3, al soggetto che dispone l’operazione avendone la facoltà. La Banca tiene pure in considerazione le informazioni relative al titolo di studio, la professione e i dati relativi alle operazioni in Prodotti Xxxxxxxxxx eventualmente già conferite dal disponente, in relazioni alle quali la Banca è legittimata a ritenere sussistente una conoscenza ed esperienza di un dato Prodotto Finanziario ancorché il disponente stesso non abbia espressamente dichiarato di conoscerlo e/o di avere esperienza circa investimenti aventi ad oggetto lo stesso.
Il controllo di appropriatezza è superato se il Prodotto oggetto di acquisto / sottoscrizione ha un livello di complessità minore o uguale alla classe di esperienza e conoscenza del soggetto che dispone l’operazione.
Ai fini della Valutazione di Appropriatezza rileva esclusivamente la classe di merito attribuita nella Sezione Conoscenza ed Esperienza del Questionario di Profilatura.
Allegato n. 3
Al CONTRATTO PER LA NEGOZIAIZONE, IL COLLOCAMENTO, LA DISTRIBUZIONE LA RICEZIONE E LA TRASMISISONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
DOCUMENTO RIPORTANTE INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEI PRODOTTI FINANZIARI PREMESSA
Prima di effettuare un investimento in Prodotti Finanziari l’investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura
ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere e deve concludere una specifica operazione solo se ha ben compreso tutte le caratteristiche ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Inoltre l’investitore e l’intermediario devono collaborare per valutare se l’investimento è appropriato considerando l’esperienza e conoscenza in materia di investimenti da parte dell’investitore medesimo. Nella prestazione dei servizi di consulenza e di gestione di portafogli, l’investitore e l’intermediario devono collaborare per valutare se l’investimento è adeguato, considerando non solo l’esperienza e conoscenza ma anche la situazione patrimoniale e gli obiettivi dell’investitore stesso.
1. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.
La conoscenza degli elementi utili e necessari per identificare, analizzare e valutare i rischi comunemente associati agli investimenti in prodotti e strumenti finanziari, diventa essenziale nella scelta del miglior prodotto possibile, in considerazione della propensione al rischio e delle possibilità economiche del cliente. In sintesi il concetto di rischio può essere definito come la variabilità dei risultati intorno ad un valore atteso. A tal proposito, si espongono le principali tipologie di rischio.
A - Rischio di mercato – Il rischio di mercato è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti finanziari un rendimento diverso da quello atteso. In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un portafoglio di titoli, in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle variabili di mercato (tassi di interesse, quotazioni azionarie, tassi di cambio, commodity...).
• Rischio di prezzo è definito come la variabilità del valore di titoli o delle merci determinata dall’andamento dei mercati finanziari. Si distingue il rischio di prezzo “generico” che riguarda tutto il mercato (es. mercato azionario), da quello “specifico” che è riferito al singolo titolo/emittente (es. una specifica azione). Il rischio di prezzo si manifesta come potenziale riduzione del valore di mercato dell’investimento causato da variazioni delle quotazioni.
• Rischio di interesse si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello strumento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse.
• Il tasso (o saggio ) di interesse rappresenta la misura dell’interesse che remunera l’investitore; viene espresso in percentuale per un determinato periodo di tempo ed indica il “costo del denaro”. Il tasso di interesse è variabile in funzione della divisa di riferimento, del rischio connesso alla solvibilità dell’emittente e della durata dello strumento finanziario.
• Rischio di cambio si manifesta quando lo strumento finanziario è denominato in valuta diversa da quella domestica ed è sensibile alle variazioni dei tassi di cambio. Queste variazioni possono portare ad una perdita del potere di acquisto della moneta detenuta ed una perdita del valore degli strumenti finanziari.
• Rischio di volatilità è misurato attraverso un indice che rappresenta la variazione percentuale dei prezzi nel tempo.
• Rischio di liquidità si manifesta quando uno strumento finanziario non si trasforma prontamente in moneta senza che questo comporti una perdita di valore. Il rischio di liquidità dipende dalle caratteristiche del mercato in cui lo strumento è negoziato. Gli strumenti trattati su mercati regolamentati sono, di norma, più liquidi rispetto a quelli trattati su mercati non regolamentati in quanto l’elevato numero di investitori e la numerosità degli scambi conducono alla formazione di prezzi più affidabili. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.
• Xxxxxxx leva è quel meccanismo che consente all’investitore di moltiplicare la performance del sottostante investito. L’investimento in un prodotto con leva consente di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non amplifica solo i guadagni ma anche le eventuali perdite.
B - Rischio di credito – il rischio di credito rappresenta la possibilità che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte generi una corrispondente variazione inattesa del prezzo dello strumento finanziario negoziato e detenuto dall’investitore.
• Rischio di spread di credito è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti merito creditizi; o lo spread è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.
• Rischio di insolvenza dell’emittente rappresenta la possibilità che l’emittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
• Xxxxxxx sovrano rappresenta la possibilità che l’emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
• Rischio di subordinazione è tipico delle emissioni obbligazionarie subordinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell’emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.
• Xxxxxxx Xxxx-in – il “Bail-in” è uno strumento di risoluzione delle situazioni di crisi o di rischio di crisi di una banca Con rischio di bail-in si intende il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale, nonché di conversione dei titoli di debito o altre passività in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, i portatori degli strumenti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza della banca.
C - Rischio di complessità - La complessità di uno strumento o prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell’investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli.
La complessità può desumersi:
- dalla presenza di elementi opzionali, condizioni e/o meccanismi di amplificazione del sottostante (effetto leva) nella determinazione del pay off del prodotto;
- dalla limitata osservabilità del sottostante, con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento;
- dalla illiquidità o difficoltà di liquidabilità dell’investimento.
2. Tipologie di strumenti e prodotti finanziari trattati dalla Banca
La Banca mette a disposizione della propria Clientela, nell’ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti e strumenti finanziari:
⮚ Titoli rappresentativi di capitale di rischio | Il titolo rappresentativo di capitale di rischio maggiormente diffuso è l’azione. Essa rappresenta l’unità minima di partecipazione al capitale sociale di una società e il detentore diventa socio della società che ha emesso il titolo. Possono essere emesse diverse categorie di azioni. Il socio partecipa, alla pari degli altri soci della medesima categoria, al rischio economico dell’azienda. La remunerazione dell’azione è in via generale collegata all’andamento economico dell’emittente ed è in genere subordinata alla decisione dell’assemblea dei soci relativamente alla distribuzione (totale e/o parziale) degli utili realizzati. In caso di fallimento della società, il detentore delle azioni sarà remunerato solo dopo che saranno soddisfatte tutte le ragioni creditorie degli altri portatori di interesse. Le azioni possono essere nominative o al portatore (es: le azioni di risparmio). | |
✓ Azioni ordinarie | Xxxxxx che non attribuisce ai detentori alcun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società. Lo Statuto sociale può prevedere la emissione di azioni di diverse categorie, definendone i diritti ed il contenuto, fermo restando che tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono identici diritti. | |
✓ Azioni di risparmio | Azione priva del diritto di voto che gode di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie, definiti nello Statuto sociale. | |
✓ Azioni privilegiate | Azione che attribuisce ai titolari un diritto di priorità rispetto agli azionisti ordinari in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione). | |
✓ Diritti di opzione | Strumento che consente agli azionisti di una società di sottoscrivere azioni, titoli convertibili in azioni di nuova emissione proporzionalmente alle azioni già possedute. Nel caso in cui l'azionista non abbia intenzione di partecipare a nuove sottoscrizioni, il diritto potrà essere ceduto sul mercato finanziario. |
Il titolo rappresentativo del capitale di debito maggiormente noto e diffuso è l’obbligazione. L’emissione di titoli di debito è utilizzata dalle società prevalentemente con finalità di raccolta di fondi: nello specifico chi le emette acquisisce risorse che restituisce ad una determinata scadenza e sulle quali riconosce un interesse, esplicito (cedola) o implicito (zero coupon); l’investitore versa una somma che riavrà a termine e riceve l’interesse stabilito. Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento. Gli elementi caratteristici sono:
✓ il tasso di interesse nominale – fisso (se predeterminato), variabile (se indicizzato a parametri di mercato rivedibili periodicamente), misto (combinazione di fisso e variabile);
✓ la durata;
✓ la modalità di pagamento degli interessi – periodica (date prestabilite), a scadenza (zero coupon);
✓ la modalità di rimborso – ordinaria (unica soluzione alla scadenza e/o a quote di ammortamento a date prestabilite), straordinaria (rimborso anticipato);
✓ il prezzo di rimborso – fisso (predeterminato), variabile (soggetto agli andamenti di mercato).
⮚ Xxxxxx rappresentativi di debito
✓ Titoli di Stato | I titoli di Stato sono strumenti finanziari emessi dai governi nazionali, in euro o in divisa. Per quanto riguarda lo Stato italiano: | |
• B.O.T. - Buoni Ordinari del Tesoro | Titoli zero coupon (tasso fisso) la cui durata non può superare i 12 mesi. | |
• C.C.T. – Certificati di Credito del Tesoro | Titoli a tasso variabile con cedole indicizzate al rendimento dei B.O.T. la cui durata è normalmente di 7 anni. | |
• X.X.X.xx – Certificati di Credito del Tesoro Indicizzati a Euribor | Titoli a tasso variabile con cedole indicizzate al tasso Euribor la cui durata è normalmente di 7 anni. | |
• C.T.Z. – Certificati del Tesoro Zero coupon | Titoli zero coupon (tasso fisso) la cui durata non può superare i 24 mesi. | |
• B.T.P. – Buoni del Tesoro Poliennali | Xxxxxx a tasso nominale fisso, pagabile con cedole semestrali, la cui scadenza può avere un minimo di 3 anni ed un |
massimo di 50 anni. | |||
• B.T.Pi – Buoni del | Tesoro | Poliennali | Titoli a tasso a variabile che forniscono all’investitore una protezione contro l’aumento del livello dei prezzi. Il capitale |
indicizzati all’inflazione | a scadenza e le cedole pagate semestralmente sono rivalutate in base all’inflazione dei paesi appartenenti all’area Euro (indice Eurostat). La loro durata varia da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni. |
I titoli Sovranazionali sono obbligazioni emesse da organizzazioni internazionali (es: FMI, UE, BIR) e da banche multilaterali di sviluppo (ad es. Banca Europea per gli investimenti) che raccolgono fondi per finanziare progetti governativi o di aziende private in diverse parti del mondo e possono essere denominate in valute forti e/o in valute di paesi emergenti.
✓ Titoli di Emittenti Sovranazionali
✓ Obbligazioni societarie (corporate bond) | Le obbligazioni societarie sono quelle in cui l’emittente è rappresentato da una società di diritto privato (ad esempio: banche, assicurazioni, società industriali). | ||
• Obbligazioni Senior | Appartengono a questa categoria le obbligazioni che, in caso in cui l’emittente non sia in grado di pagare gli interessi e/o di rimborsare il capitale, sono soddisfatte con le stesse modalità previste per gli altri creditori non garantiti e/o non privilegiati. | ||
o Ordinarie (plain vanilla) | Obbligazioni che attribuiscono il diritto di percepire, secondo le modalità prestabilite, gli interessi e a scadenza il rimborso del capitale pari al valore nominale; non presentano alcuna componente derivativa. | ||
o Obbligazioni Strutturate | Obbligazioni scomponibili in un’obbligazione ordinaria e in uno strumento finanziario derivato che consente all’investitore di percepire un rendimento aleatorio legato all’andamento di una o più attività sottostanti. Alcune tipologie di obbligazioni strutturate (es: reverse convertible) possono comportare, in relazione all’andamento del mercato, un rimborso anche inferiore rispetto al valore nominale. | ||
o Obbligazioni Convertibili | Obbligazioni che possono essere convertite in azioni della società che le ha emesse. L’investitore, a seguito della conversione, cessa di essere creditore ed acquisisce i diritti patrimoniali ed amministrativi caratteristici degli azionisti. | ||
• Obbligazioni Subordinate | Appartengono a questa categoria le obbligazioni il cui rimborso, nel caso di liquidazione o fallimento dell'emittente ovvero in presenza di situazioni assimilabili o in presenza di altre situazioni previste dal regolamento dell’emissione, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari, comprese le normali obbligazioni definite senior. Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre obbligazioni non in base al tipo di tasso, ma per la tipologia di subordinazione e di rischio. Si tratta di titoli con rischio più elevato rispetto a quello delle obbligazioni ordinarie e pertanto sono caratterizzate da un maggior rendimento. Le obbligazioni subordinate non sono considerate strumenti di debito tradizionali ma, in relazione al grado di subordinazione, possono essere valutate alla stregua di strumenti di capitale di rischio e rappresentano spesso un'alternativa al più costoso collocamento di azioni. Sono generalmente emesse da banche e compagnie di assicurazione, ma possono essere emesse anche da altri emittenti. Nel caso delle banche esistono diverse tipologie di obbligazioni ad ognuna delle quali si accompagnano diverse caratteristiche finanziarie. | ||
o Obbligazioni Tier I | Le obbligazioni bancarie Tier I in presenza di andamenti negativi della gestione e in caso di liquidazione garantiscono ai loro possessori il privilegio rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, ma sono subordinate rispetto a tutti gli altri crediti. Esse rappresentano la tipologia più rischiosa avendo caratteristiche che le accomunano sia ai titoli di debito che di capitale. Nel caso in cui l’emittente non abbia utili distribuibili o non paghi dividendo agli azionisti la cedola può essere cancellata. Hanno durata indeterminata o molto lunga. | ||
o Obbligazioni Upper Tier II | Le obbligazioni bancarie Upper Tier II sono meno rischiose delle obbligazioni Tier I. La loro durata minima è di 10 anni e, nel caso di andamenti negativi dell’emittente, le obbligazioni non prevedono la cancellazione delle cedole, ma solo la sospensione. Le cedole saranno pagate successivamente il primo anno in cui l’emittente realizzerà un utile; non è prevista alcuna ricapitalizzazione. Sono rimborsate prima rispetto alle azioni ed alle obbligazioni Tier I. | ||
o Obbligazioni Lower Tier II | Le obbligazioni bancarie Lower Tier II, con scadenza intorno ai 10 anni, rappresentano una categoria privilegiata all’interno dei subordinati. Le cedole sono bloccate in caso di insolvenza. Il rimborso anticipato può avvenire solo su iniziativa dell’emittente previa autorizzazione della Banca d’Italia. La durata del rapporto deve essere pari o superiore ai 5 anni e, se indeterminata, deve contemplare per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni. |
Le obbligazioni Tier III sono la categoria più privilegiata all’interno dei subordinati. Hanno scadenza breve, dai 2 ai 4 anni e una remunerazione pari a quella prevista per le obbligazioni Lower Tier II. Le somme derivanti dai titoli subordinati non potranno essere utilizzate per la copertura di perdite.
o Obbligazioni Tier III
Strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione da particolari intermediari per finanziare l’acquisto del portafoglio di attività oggetto dell’operazione di cartolarizzazione. Con l’emissione nasce un legame diretto tra le attività presenti nel portafoglio e lo strumento finanziario. I flussi di cassa provenienti dalle attività presenti nel portafoglio vengono utilizzati per rimborsare interessi e capitale dei titoli emessi. Il portafoglio sottostante può essere costituito da mutui ipotecari, prestiti obbligazionari, crediti commerciali e crediti derivanti da carte di credito.
✓ Asset Back Securities (ABS)
Strumenti finanziari con profilo di rischio contenuto, il cui schema prevede la cessione da parte di una Banca ad una società veicolo di attività di elevato livello creditizio e l’emissione di obbligazioni garantite a valere sugli attivi acquistati e costituiti in un patrimonio separato.
✓ Covered Bond (obbligazioni garantite)
I “derivati” sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall’andamento di un’attività o variabile o indice sottostante. Tali attività possono avere natura:
✓ Finanziaria: titoli azionari, indici, tassi di interesse e di cambio;
✓ Reale: metalli di base (ferro, alluminio, ecc..), metalli preziosi (oro, argento, ecc..) , prodotti agricoli (grano, mais, ecc..), prodotti energetici (gas, petrolio e suoi derivati).
Gli strumenti finanziari derivati possono essere simmetrici o asimmetrici. Nel primo caso entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una o più prestazioni fino alla data di scadenza, viceversa, nei derivati asimmetrici, soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore, a fronte del pagamento di un corrispettivo (generalmente definito premio).
Le principali finalità associate alla negoziazione di strumenti finanziari derivati sono:
o copertura di posizioni (hedging): strategia che ha l’obiettivo di proteggere il valore dell’attività sottostante da variazioni indesiderate dei prezzi di mercato. La negoziazione dello strumento derivato consente di neutralizzare l'andamento del mercato attraverso il bilanciamento delle perdite/guadagni sulla posizione sottostante con i guadagni/perdite sul derivato;
o speculazione: operatività finalizzata a realizzare un profitto in funzione dell'evoluzione del valore dell'attività sottostante e/o di altre variabili di mercato;
o arbitraggio: strategia che sfrutta un momentaneo disallineamento tra l'andamento del prezzo del derivato e quello del sottostante (destinati a coincidere all'atto della scadenza del contratto). La struttura è composta dalla vendita dello strumento sopravvalutato e dall’acquisto di quello sottovalutato per ottenere un profitto privo di rischio.
⮚ Strumenti finanziari derivati
✓ Strumenti finanziari valori mobiliari | derivati | rappresentati | da | Appartengono a questa categoria quegli strumenti che sono rappresentati da titoli e possono essere negoziati nel mercato dei capitali, la cui negoziazione comporta un regolamento in contanti. | |
• Warrant | Strumento finanziario derivato che conferisce al possessore la facoltà di acquisto (warrant call) o di vendita (warrant put) di una determinata attività sottostante ad un prezzo predeterminato. L’esercizio della compravendita può essere effettuato a scadenza fissa (europea) oppure entro una certa data (americana); il warrant è assimilabile ad un’opzione. Il warrant di tipo call è particolarmente utilizzato dalle società al fine di rendere più appetibili le proprie obbligazioni (obbligazioni cum warrant) oppure al fine di raccogliere nuove risorse mediante aumenti di capitale. Il warrant è uno strumento che può circolare separatamente rispetto al titolo principale e si differenzia dall’opzione per la modalità di trasferimento, per una maggiore durata e per la mancanza di un sistema di margini. | ||||
Strumenti finanziari derivati (con o senza effetto leva ) emessi a fronte di un investimento effettuato dall’emittente direttamente su merci o attraverso derivati. Il valore degli E.T.C. è collegato all’andamento (diretto o indiretto) dei |
• Exchange Traded Commodities (E.T.C.) | prezzi delle attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali attività. In pratica si tratta di titoli senza scadenza emessi da uno Special Purpose Vehicle (S.P.V.) a fronte dell’investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati con operatori internazionali di elevato standing. La gamma di commodity replicata dagli E.T.C. è molto ampia e non si limita alle singole materie prime, ma si estende a loro indici e sottoindici. Ciò permette al risparmiatore sia di investire sull’andamento del valore di una singola materia prima sia di diversificare l’investimento attraverso un paniere di commodity. Le attività acquistate dall’emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli E.T.C. costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della S.P.V. e da quello di eventuali altre emissioni. Inoltre, le attività acquistate con i proventi derivanti dalle sottoscrizioni, nonché i proventi generati dalle stesse attività, sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari in questione ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione. Sulle attività comprese nel patrimonio separato non sono ammesse azioni di recupero da parte dei creditori diversi dai portatori dei relativi E.T.C.. In sintesi, gli E.T.C.: · sono negoziati in Borsa come le azioni; · replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento. | ||||
• Exchange Trade Notes | ETN sono titoli di debito (con o senza effetto leva ) che non fruttano interessi e non distribuiscono cedole o dividendi, ma consentono agli investitori di condividere i ritorni di dati indici benchmark al netto di una commissione d’investimento. Si differenziano dagli ETF per il fatto che il debitore è una banca ed esiste dunque per l’investitore il rischio che la banca fallisca | ||||
• Strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives) | Strumenti finanziari derivati, rappresentati da titoli di regola negoziabili su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, che possono essere emessi da un intermediario finanziario, da società, da enti con particolari requisiti patrimoniali e di vigilanza, da stati e/o organismi internazionali. Per eliminare situazioni di conflitto di interesse, l'emittente di un derivato cartolarizzato non può coincidere con l'emittente dello strumento sottostante. Tutte le categorie degli strumenti cartolarizzati possono avere come sottostante azioni e titoli di stato ad elevata liquidità, indici, tassi di interesse, valute e merci. | ||||
o Covered Warrant | Strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono al detentore la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla (o entro la) data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante (strumenti finanziari, metalli preziosi, tassi, valute, indici) a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price). L’esercizio di un covered warrant può comportare la consegna fisica del sottostante oppure la liquidazione monetaria della differenza, se positiva, tra: o il prezzo dell’attività sottostante e lo strike price (nel caso di covered warrant call); o lo strike price e il prezzo dell’ attività sottostante (nel caso di covered warrant put). | ||||
o Certificate | Strumenti finanziari costituiti da una combinazione di opzioni che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante cui si riferiscono. | ||||
❖ Investment Certificate | Certificate senza effetto leva che costituiscono un’alternativa all’investimento diretto nel sottostante, anche per importi contenuti. | ||||
Certificate protetto/garantito | a | capitale | Strumenti finanziari che consentono di puntare sul rialzo (o sul ribasso) dell’attività sottostante. Il livello di protezione del capitale investito, totale e/o parziale, è definito in fase di emissione del prodotto. | ||
Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito | Strumenti finanziari che consentono di puntare sul rialzo dell’attività sottostante con protezione del capitale investito (solo se il prezzo del sottostante non tocca la barriera di protezione) e, per alcune tipologie, consentono di guadagnare anche in caso di ribassi contenuti. | ||||
Certificate a protetto/garantito | capitale | non | Strumenti finanziari che espongono completamente l’investitore alla performance realizzata da uno specifico sottostante. La performance può essere al ribasso, al rialzo, proporzionale o più che proporzionale. Il sottostante è solitamente rappresentato da indici, commodity, panieri e/o, più in generale, da strumenti non facilmente raggiungibili dal risparmiatore con investimenti diretti. | ||
❖ Leverage Certificate | Certificate con effetto leva e a capitale non protetto, che consentono di ottenere rendimenti più elevati ma con assunzione di rischi maggiori. Con tali prodotti si acquisisce il diritto di comperare o di vendere un valore sottostante a un prezzo di esercizio (strike) e a una data prestabiliti. La presenza dell’effetto leva nel certificate: o permette di impiegare un capitale minore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore |
✓ Strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti | Strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti standardizzati e/o personalizzati. | ||
• Derivati negoziati su mercati regolamentati | Contratti le cui caratteristiche sono standardizzate e definite dall’autorità del mercato su cui vengono negoziati; tali caratteristiche riguardano l’attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, i sistemi di garanzia, i margini iniziali e periodici richiesti, ecc. In Italia il mercato regolamentato degli strumenti finanziari derivati è denominato IDEM. In particolare su tale mercato si negoziano contratti future e contratti d’opzione aventi come attività sottostante indici o singoli titoli azionari ed è gestito da Borsa Italiana S.p.A. La negoziazione degli strumenti finanziari derivati su mercati regolamentati comporta importanti effetti: o negoziazione del prezzo del contratto anche in assenza di una contrattazione vera e propria fra due parti; o vantaggio in termini di liquidità degli scambi con riduzione dei costi a carico dagli operatori; o presenza della Clearing House ( per il mercato italiano è la Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G)) col compito di assicurare il buon fine delle operazioni, la liquidazione e la marginazione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. La Clearing House si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato regolamentato; o in caso di inadempimento di una delle due parti, la Clearing House garantisce il buon esito della transazione, salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente. | ||
o Contratti future | Contratto standardizzato a termine che rappresenta l’obbligo di scambiare un quantitativo di una specifica attività sottostante ad una certa data futura e ad un prezzo prestabilito (c.d. future price). In relazione all’attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: o commodity future se è una merce; o financial future se è un’attività finanziaria (ed in particolare stock future se l’attività sottostante è un’azione, interest rate future se l’attività sottostante è un tasso di interesse, bond future se è un’obbligazione e forex future se è un tasso di cambio). Gli stock future quotati sul mercato IDEM permettono di prendere posizioni rialziste o ribassiste sulle principali azioni Blue Chip di Borsa Italiana S.p.A. senza dover necessariamente negoziare l’azione sottostante. La negoziazione dei future genera flussi di cassa: o all’atto della stipula del contratto (margine iniziale, da versare alla Clearing House attraverso il proprio intermediario); o durante la vita dello stesso (margini di variazione); o alla scadenza (liquidazione del contratto). L'ammontare del margine iniziale è inferiore rispetto al valore dei contratti (nozionale) dando luogo all’"effetto leva" che, in caso di un movimento dei prezzi di mercato anche relativamente piccolo, potrebbe determinare un impatto elevato sui fondi depositati presso l'intermediario. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. | ||
Contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa. Gli elementi caratteristici di una opzione sono: o il sottostante - un titolo azionario, un indice, una valuta estera o un tasso di cambio, un contratto future, una merce, una qualsiasi attività finanziaria o reale oppure un evento di varia natura. In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso |
sottostante;
o consente di moltiplicare la performance del sottostante;
o amplifica non solo i guadagni, ma anche le eventuali perdite. In quest’ultimo caso l’investitore è esposto al rischio di estinzione anticipata del certificate e alla perdita totale del capitale investito (raggiungimento dello stop loss).
di evento, oggettivamente riscontrabile;
o la facoltà - le opzioni conferiscono al possessore la facoltà di acquistare o di vendere il sottostante;
o la scadenza - le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane;
o il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price) - il prezzo al quale il possessore dell'opzione può acquistare o vendere l'attività sottostante.
Comunemente l’opzione quotata sul mercato regolamentato italiano ha per oggetto:
o contratti future;
o azioni.
In caso di esercizio, l’opzione comporterà la consegna fisica del relativo sottostante e l’assunzione di tutte le obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
o Opzioni
• Derivati negoziati su mercati non regolamentati (O.T.C.) | Contratti negoziati fuori dai mercati regolamentati direttamente tra le parti. La negoziazione degli strumenti finanziari su mercati non regolamentati può comportare importanti effetti: o difficoltà e/o impossibilità di liquidare la posizione; o difficoltà nella determinazione del valore effettivo e nella valutazione dell’esposizione al rischio; o Banca come controparte dell’investitore ed assenza di Clearing House; o personalizzazione delle caratteristiche dello strumento finanziario; o possibile esistenza di un effetto leva, che può amplificare i profitti ma anche le perdite. | |
o Swap | Contratto col quale due parti si accordano per scambiarsi flussi di cassa a date prestabilite. I flussi possono essere denominati nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante (azioni, tassi, cambi e commodity). Al momento della stipula i contratti swap prevedono l’equivalenza delle prestazioni; in altri termini è reso nullo il valore iniziale del contratto, salva l’applicazione di commissioni, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale. Come tutti gli strumenti finanziari anche il contratto swap può generare, durante la sua vita, flussi netti diversi da zero in funzione dell’andamento del parametro sottostante. Nell’ambito dei contratti swap, particolarmente diffusi sul mercato finanziario sono: o l’interest rate swap: contratto in cui due controparti si scambiano flussi periodici di interessi, calcolati su una somma di denaro, detta capitale nozionale di riferimento, per un periodo di tempo predefinito pari alla durata del contratto, e cioè fino alla scadenza dello stesso; o lo swap su merci: contratto in cui due controparti si scambiano flussi periodici calcolati come differenziale tra il valore di mercato del sottostante e il prezzo di riferimento (strike price). | |
o Opzioni | Contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità) o al raggiungimento della stessa. Gli elementi caratteristici di una opzione sono: o il sottostante - un titolo azionario, un indice, una valuta estera o un tasso di cambio, una merce, una qualsiasi attività finanziaria o reale oppure un evento di varia natura; o la facoltà - le opzioni conferiscono al possessore la facoltà di acquistare o di vendere il sottostante; o la scadenza - le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà esclusivamente il giorno che coincide con la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni europee, mentre le opzioni che conferiscono al possessore il diritto di esercitare la facoltà in un qualsiasi giorno entro la scadenza del contratto, vengono denominate opzioni americane; o il prezzo di esercizio (o prezzo base o strike price) - il prezzo al quale il possessore dell'opzione può acquistare o vendere l'attività sottostante. In caso di esercizio, l’opzione comporterà, in alternativa, la consegna fisica del relativo sottostante o la liquidazione dei |
Contratto che prevede, contestualmente, la conclusione di un acquisto “a pronti” e di una vendita “a termine” di un determinato quantitativo di titoli. Finanziariamente è assimilabile ad un deposito bancario garantito da titoli. È un contratto con durata generalmente da uno a sei mesi, fino ad un massimo di un anno; di norma non è consentita l'estinzione anticipata.
⮚ Altri prodotti trattati dalla Banca: Pronti contro termine
Fondi comuni di investimento e SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli
O.I.C.R. (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio): si tratta di investitori istituzionali che attuano una gestione del portafoglio in modo collettivo e professionale.
⮚ Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
✓ Fondo comune d’investimento | Veicolo di investimento che svolge la funzione di riunire le risorse finanziarie di una pluralità di risparmiatori in un unico patrimonio indifferenziato gestito da una Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.), che viene investito in attività finanziarie. Il patrimonio gestito è “autonomo” e separato sia da quello dei singoli partecipanti che da quello della S.G.R.. La partecipazione ad un fondo comune d’investimento avviene mediante la sottoscrizione di quote. Tali quote, tutte di uguale valore, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore che incorporano uguali diritti. Ogni partecipante acquisisce il diritto su una quota parte del patrimonio, proporzionale al proprio apporto in denaro. Possono essere di tipo “garantito” (un terzo garante assicura una prestazione minima, di regola il rimborso del capitale), “protetto” (gestiti con tecniche che rendono probabile una prestazione minima) o senza alcuna garanzia. | |
• Fondi aperti | Fondi in cui il sottoscrittore ha la facoltà di chiedere il rimborso o integrare il suo investimento in qualsiasi momento. | |
• Fondi chiusi | Fondi in cui il sottoscrittore può aderire soltanto alla data di costituzione del fondo stesso o a date prestabilite; analogamente, il rimborso dell’investimento o eventuali ulteriori apporti in denaro possono essere effettuati solo a date prestabilite. | |
• Fondi immobiliari | Fondi che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili e in partecipazioni a società immobiliari (sono sempre fondi chiusi). | |
• Fondi mobiliari | Fondi che investono in strumenti del mercato mobiliare (titoli di capitale, di debito, derivati). Possono essere sia chiusi che aperti. Una particolare tipologia è rappresentata dai fondi a formula (fondi il cui risultato finale è determinabile utilizzando criteri prestabiliti indicati in una formula di calcolo predefinita; appartengono alla categoria dei fondi garantiti). |
Società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l’investimento del proprio patrimonio, raccolto attraverso il collocamento presso il pubblico delle proprie azioni. Il sottoscrittore assume lo status di socio con la possibilità di influire, mediante l’esercizio del diritto di voto, sulla politica di gestione dei beni e delle attività della società. Il capitale sociale delle SICAV risulta variabile.
✓ SICAV
I fondi riservati sono fondi chiusi che possono essere sottoscritti unicamente da alcune tipologie di investitori, dotati di particolare esperienza. Per tale motivo, tali fondi possono derogare alle disposizioni che disciplinano le tipologie di attività su cui i fondi possono investire, i limiti di concentrazione dei rischi, il livello di indebitamento etc
Negli Hedge Fund il cui patrimonio può essere investito in attività diverse, anche più rischiose, da quelle previste per i fondi aperti, in deroga ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla
differenziali calcolata come differenza tra prezzo del sottostante e strike price (opzione call) o viceversa (opzione put). Le parti del contratto di opzione sono denominate compratore e venditore. Il compratore, a fronte del pagamento di una somma di denaro ( premio), acquista il diritto di vendere o comprare l’attività sottostante. Il venditore percepisce il premio ed è obbligato alla vendita o all’acquisto dell’attività sottostante su richiesta del compratore.
Banca d’Italia. Tali fondi generano rendimenti non correlati con l’andamento del mercato di riferimento attraverso l’utilizzo di una vasta gamma di strategie d’investimento. Possono essere aperti o chiusi. La sottoscrizione di quote di fondi speculativi e il relativo rimborso possono avvenire in qualsiasi istante se aperti, in finestre prestabilite se chiusi. Una particolare tipologia è rappresentata dai fondi di fondi hedge.
✓ Fondi riservati
✓ Fondi speculativi (hedge fund)
✓ Exchange Traded Fund (E.T.F.) | Tipologia particolare di O.I.C.R. con due principali caratteristiche: o sono negoziati in Borsa come un’azione; o (con o senza effetto leva ) hanno una gestione totalmente passiva che prevede la replica del benchmark (l’indice al quale si riferiscono). Un E.T.F. riassume le caratteristiche di un fondo e di un’azione e consente agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale delle azioni. Tali particolarità consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti a medio, lungo e breve periodo. Importante vantaggio degli E.T.F. è la presenza di costi contenuti, in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ciò deriva dalla gestione passiva che implica un intervento minimo dell'asset manager oltre ad un basso tasso di rotazione degli investimenti. | |
• E.T.F. strutturati | Particolare tipologia di E.T.F., sono O.I.C.R. negoziati come azioni e gestiti con tecniche volte ad ottenere rendimenti non solo derivanti dall’andamento del benchmark ma anche volte, ad esempio, a proteggere il valore del portafoglio. |
Il grado di rischiosità del prodotto finanziario - assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell’investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dalla Compagnia di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale la Compagnia ha preso accordi in tal senso.
⮚ Prodotti finanziari emessi da Compagnie di Assicurazione
Prodotti che prevedono l’acquisizione, tramite i premi versati dall’investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/O.I.C.R.
✓ Polizze unit linked
Prodotti assicurativi che collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice, un titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici e/o titoli o altra attività finanziaria. Tipicamente le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza.
✓ Polizze index linked
Prodotti finanziari che rappresentano una novità nel panorama del risparmio assicurativo. Si configurano come una vera e propria attività finanziaria e non più come contratti in grado di veicolare e convogliare risparmio assicurativo. Tali contratti di capitalizzazione sono operazioni attraverso le quali il sottoscrittore affida una determinata somma di denaro ad una società autorizzata che, mediante una “gestione separata”, si impegna a restituirla, ad una scadenza predeterminata, capitalizzata e maggiorata degli interessi maturati nel corso della durata del contratto. Pertanto la remunerazione è svincolata da qualsiasi riferimento relativo alla speranza di vita del sottoscrittore o di altri soggetti. La prestazione che grava sulla Compagnia (detta impresa “capitalizzatrice”) consiste nel pagamento di un capitale unico o una rendita vitalizia ovvero nella consegna di titoli o altri beni. Nel caso in cui la prestazione dell’impresa capitalizzatrice si svolgesse nella forma della liquidazione di una rendita, il riferimento alle caratteristiche personali dell’assicurato (ad esempio sesso ed età) sarebbe necessario esclusivamente ai fini della determinazione del valore della rendita stessa. In tutti gli altri casi il premio investito viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla gestione separata e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.
✓ Polizze di capitalizzazione
Contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari
✓ Prodotti finanziari-assicurativi “rivalutabili” (c.d. “Tradizionali”)
Servizio di investimento che può essere svolto da una banca, una S.G.R., una società di intermediazione mobiliare (S.I.M.) o un’impresa di investimento estera autorizzata (intermediario gestore), finalizzato a costruire e personalizzare un portafoglio di investimenti diversificati. A differenza dei fondi comuni e delle SICAV, il patrimonio di ogni singolo cliente non confluisce in un patrimonio collettivo e la gestione del portafoglio viene effettuata separatamente per ogni cliente. Il patrimonio dell’investitore è separato da quello degli altri clienti del gestore e da quello del gestore medesimo. Inoltre non può essere utilizzato, in nessun caso, a favore dei creditori dell’intermediario che cura l’investimento.
⮚ Gestioni di portafogli
✓ Gestione diretta e delegata | Servizio di investimento fornito e gestito direttamente dalla Banca. | |
• Gestione patrimoniale mobiliare (G.P.M.) | Gestione in cui il patrimonio viene investito principalmente in azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati. | |
• Gestione patrimoniale in fondi (G.P.F.) | Gestione in cui il patrimonio viene investito principalmente in quote di fondi comuni di investimento e di SICAV. |
✓ Collocamento di gestrioni patrimoniali | Servizio di investimento collocato a Clienti per conto di S.G.R. terze rispetto alla Banca. | |
• Gestione patrimoniale mobiliare (G.P.M.) | Gestione in cui il patrimonio viene investito principalmente in azioni, obbligazioni e strumenti finanziari derivati. | |
• Gestione patrimoniale in fondi (G.P.F.) | Gestione in cui il patrimonio viene investito principalmente in quote di fondi comuni di investimento e di SICAV. |
raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla Compagnia Assicurativa.
3. Rischi associati alla tipologia degli strumenti finanziari trattati dalla Banca
La Banca mette a disposizione della propria Clientela, nell’ambito dei servizi di investimento, le tipologie di prodotti e strumenti finanziari elencati al punto 2 a cui sono associati i rischi generici.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti si rimanda alle schede prodotto predisposte dalla Banca per l’approfondimento della rischiosità specifica di alcuni prodotti/strumenti. Il cliente può inoltre richiedere ulteriori informazioni presso le filiali della Banca.
a. Rischi specifici collegati alla normativa Bail-in e applicabili solo a emittenti Bancari
1. Azioni (azioni bancarie ordinarie) e altri titoli di capitale (azioni di risparmio, obbligazioni convertibili, etc.)
2. Crediti subordinati senza garanzia (obbligazioni subordinate)
3. Crediti chirografari (obbligazioni bancarie non garantite ed altre passività ammissibili)
4. Depositi di importo superiore a 100.000 Euro
5. Fondo di Garanzia dei Depositi, che risponde per i depositanti
Non sono invece soggetti a rischio Bail in i seguenti prodotti finanziari emessi da istituti bancari :
1. depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (di importo fino a 100.000 Euro a banca per ogni singolo depositante o fino a 200.000 Euro se il conto è cointestato)
2. obbligazioni bancarie garantite (es. i covered bond)
3. titoli presenti in un deposito titoli (se non sono stati emessi dalla banca coinvolta nel Bail-in)
4. disponibilità custodite presso la banca (es. il contenuto delle cassette di sicurezza)
5. debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali (retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi essenziali per il funzionamento della banca)
6. investimenti in fondi, Sicav e prodotti finanziari-assicurativi
b. Rischi specifici collegati alle diverse tipologie di prodotti finanziari offerti dalla banca :
Note | Rischio di mercato | Rischio di credito | ||||||||
• (1) Rischio di cambio - solo se lo strumento finanziario è denominato in divisa | Rischio | Rischio | Tasso | Rischio | Rischio | Rischio | Rischio di | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
diversa da Euro | di | di | di | di | di | di | spread di | di | sovrano | di |
• (2) Rischio di liquidità – solo se lo strumento non è quotato su mercati | prezzo | interesse | interesse | cambio | volatilità | liquidità | credito | insolvenza | subordina |
regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazion
•
(1)
(2)
zione
⮚ Titoli rappresentativi di capitale di rischio
✓ Azioni ordinarie
✓ Azioni di risparmio
✓ Azioni privilegiate
✓ Diritti di opzione
⮚ Titoli rappresentativi di capitale di rischio
✓ Titoli di Stato
• B.O.T. - Buoni Ordinari del Tesoro
• C.C.T. – Certificati di Credito del Tesoro
• X.X.X.xx – Certificati Credito Tesoro Indicizzato a Euribor
• C.T.Z. – Certificati del Tesoro Zero coupon
• B.T.P. – Buoni del Tesoro Poliennali
• B.T.Pi – Buoni Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione
✓ Titoli Emittenti Sovranazionali
✓ Obbligazioni societarie (corporate bond)
• Obbligazioni Senior
o Ordinarie (plain vanilla)
o Obbligazioni Strutturate
o Obbligazioni convertibili
• Obbligazioni Subordinate
o Obbligazioni Tier I (solo perpetual)
o Obbligazioni Upper Tier II
o Obbligazioni Lower Tier II
o Obbligazioni Tier III
✓ Asset Back Securities (ABS)
✓ Covered bond (Obbligazioni garantite)
Note | Rischio di me | rcato | Rischio di | credito | ||||||
• (1) Rischio di cambio - solo se lo strumento finanziario è denominato in divisa | Rischio | Rischio | Tasso | Rischio | Rischio | Rischio | Rischio di | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
diversa da Euro | di | di | di | di | di | di | spread di | di | sovrano | di |
• (2) Rischio di liquidità – solo se lo strumento è quotato su mercati OTC | prezzo | interesse | interesse | cambio (1) | volatilità | liquidità (2) | credito | insolvenza | subordina zione |
⮚ Strumenti finanziari derivati
✓ Strumenti finanziari derivati rappresentati da valori mobiliari
• Warrant
• Exchange Traded Commodities (ETC)
• Strumenti derivati cartolarizzati (securitized derivatives)
o Covered Warrant
o Certificate
❖ Investment Certificate
Certificate a capitale protetto/garantito Certificate a capitale condizionatamente protetto/garantito Certificate a capitale non protetto/garantito
❖ Leverage Certificate
✓ Strumenti finanziari derivati rappresentati da contratti
• Derivati negoziati su mercati regolamentati
o Contratti future
o Opzioni
• Derivati negoziati su mercati non regolamentati (OTC)
o Swap
o Opzioni
⮚ Pronti contro termine
⮚ Quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV)
✓ Fondo comune d’investimento
• Fondi aperti
• Fondi chiusi
• Fondi immobiliari
• Fondi mobiliari
Note
Rischio di mercato | Rischio di credito | ||||||||
Rischio | Rischio | Tasso | Rischio | Rischio | Rischio | Rischio di | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
di | di | di | di | di | di | spread di | di | sovrano | di |
prezzo | interesse | interesse | cambio | volatilità | liquidità | credito | insolvenza | subordina | |
(1) | (2) | zione |
• (1) Rischio di cambio - solo se lo strumento finanziario è denominato in divisa diversa da Euro
• (2) Rischio di liquidità – solo se lo strumento è quotato su mercati OTC
✓ SICAV
✓ Fondi speculativi (hedge fund)
✓ Fondi riservati
✓ Exchange Traded Fund (ETF)
• ETF strutturati
✓ Exchange Trade Notes (ETN)
⮚ Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
✓ Polizze unit linked
✓ Polizze index linked
✓ Polizze di capitalizzazione
✓ Prodotti finanziari-assicurativi “rivalutabili” (c.d. “Tradizionali”)
⮚ Gestioni di portafogli
✓ Gestione diretta e delegata
• Gestione patrimoniale mobiliare (G.P.M.)
• Gestione patrimoniale in fondi (G.P.F.)
✓ Collocamento di Gestioni
• Gestione patrimoniale mobiliare (G.P.M.)
• Gestione patrimoniale in fondi (G.P.F.)
Allegato n. 4
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCAMENTO, LA DISTRIBUZIONE LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARIA E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
STRATEGIA DI RICEZIONE, TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI
Il presente documento (la “Policy”) descrive le modalità con le quali vengono trattati gli ordini, aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, impartiti alla Banca dai Clienti, e/o dagli stessi disposti, al fine di ottenere, nell’esecuzione di tali ordini, il miglior risultato possibile (“Best Execution”).
1. Scopo
La Policy governa i principi, le attività, le responsabilità e gli obblighi riguardanti l’esecuzione degli ordini dei Clienti alle migliori condizioni e la gestione di tali ordini da parte delle competenti funzioni della Banca. La presente Policy fa riferimento ai Regolamenti interni della Banca nonché alla Normativa di Riferimento.
2. Obiettivo
Obiettivo della Policy è il raggiungimento della Best Execution in relazione alla trasmissione e all’esecuzione di ordini su Prodotti Finanziari. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la valutazione, in ordine alle diverse sedi di esecuzione e trasmissione degli ordini, dei fattori di volta in volta rilevanti secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
2.1 Campo di applicazione
La Banca esegue transazioni in Prodotti Finanziari per le seguenti tipologie di clienti:
• Clienti al Dettaglio
• Clienti Professionali
I dettagli che riguardano i criteri e le attività svolte per la classificazione dei Clienti sono contenuti nell’Allegato 1. La Policy riguarda gli ordini di tutte le suesposte tipologie di Clienti e i Prodotti Finanziari indicati nell’Allegato n. 3.
Il Cliente può chiedere ulteriori dettagli e chiarimenti presso le filiali della Banca.
2.2 Validità
Eventuali successive modifiche rilevanti apportate alle strategie di esecuzione di cui alla Policy saranno comunicate dalla Banca ai Clienti.
3. Principi base
La Policy non verrà applicata alle seguenti fattispecie:
• ordini o disposizioni dei Clienti che contengono istruzioni particolari che la Banca è tenuta a osservare nell’esecuzione/ricezione e trasmissione dell’ordine, in quanto la Best Execution non potrà essere assicurata per la parte riguardante tali particolari istruzioni;
• eventuali transazioni conseguenti a quei casi in cui l’investitore richieda espressamente alla Banca di esprimere una quotazione per un particolare strumento finanziario (c.d. “request for quote”).
Ordini relativi a Prodotti Finanziari trattati in Mercati Regolamentati (RM) o Multilateral Trading Facilitiy (MTF) potranno essere eseguiti al di fuori di questi ultimi soltanto previo consenso del Cliente. Tale consenso potrà essere rilasciato dal Cliente in relazione all’intera operatività o in relazione alla singola operazione; in mancanza di tale esplicito consenso, l’ordine sarà eseguito su un mercato regolamentato.
La Banca potrà operare, nell’interesse dei propri Clienti, sia in regime di ricezione e trasmissione degli ordini che in regime di esecuzione degli ordini, a seconda dello strumento finanziario oggetto dell’ordine.
La Banca non è membro di alcun RM o MTF e non svolge attività di market maker sui Prodotti Finanziari. La Banca potrà eseguire gli ordini dei Clienti in conto proprio, come previsto dal successivo punto 8.4, solo qualora ciò corrisponda al migliore interesse del Cliente e sempre che lo stesso abbia espressamente fornito il proprio consenso in proposito.
La Policy è applicata in modo duraturo e continuativo.
4. Classificazione dei Clienti
I Clienti al Dettaglio, i Clienti Professionali e le Controparti Qualificate hanno, di norma, diverse aspettative e differenti necessità in termini di negoziazione dei Prodotti Finanziari.
La Banca classifica i propri Clienti nell’ambito delle suddette categorie secondo le regole previste nell’Allegato 1.
5. Fattori
I fattori che assumono importanza per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il Cliente, in modo duraturo e continuativo, sono (in ordine decrescente):
• il prezzo;
• i costi di esecuzione;
• la rapidità di esecuzione e di regolamento;
• la probabilità di esecuzione e di regolamento;
• la dimensione dell’operazione;
• la natura dell’operazione;
• qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione.
La valutazione di questi fattori è alla base della definizione delle regole che la Banca può adottare per assicurare il miglior risultato possibile nell’esecuzione degli ordini dei Clienti.
I suddetti fattori possono essere pesati in modo differente in funzione della tipologia di cliente (cfr. Punto 6).
Tuttavia, quando la Banca esegue un ordine per conto di un Cliente al Dettaglio, la Best Execution è determinata in termini di corrispettivo totale (cd. “total consideration”), che è costituito dal prezzo del Prodotto Finanziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine.
.
6. Criteri
Nell’esecuzione degli ordini dei Clienti, la Banca tiene conto dei seguenti criteri per stabilire la rilevanza dei fattori di cui al precedente punto 5:
• le caratteristiche del Cliente, compresa la sua qualificazione come Cliente al Dettaglio o Cliente Professionale;
• le caratteristiche dell’ordine, incluso quando l’ordine comprende operazioni di finanziamento tramite titoli;
• le caratteristiche dei Prodotti Finanziari oggetto dell’ordine;
• le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
7. Modalità di esecuzione degli ordini dei Clienti
La Banca svolge, in relazione alle diverse tipologie di Prodotti Finanziari, i Servizi di:
• Ricezione e trasmissione di ordini – la Banca trasmette gli ordini dei Clienti ad altri intermediari per la relativa esecuzione, in conformità alle Policy di esecuzione degli ordini stabilite da tali intermediari e preventivamente vagliate dalla Banca;
• Negoziazione – la Banca esegue direttamente gli ordini, anche in conto proprio, con controparti di mercato o su MTF Bloomberg.
8. Criteri di individuazione delle Sedi di esecuzionee degli Intermediari Negoziatori
La Banca non è membro di alcun Mercato Regolamentato (RM) o Multilateral Trading Facilitiy (MTF), fatta eccezione per l’MTF Bloomberg. La Policy prevede che gli Intermediari cui la Banca trasmette gli ordini / con cui la Banca esegue gli ordini, debbono soddisfare i seguenti requisiti:
• solvibilità finanziaria, onorabilità e buona reputazione;
• comprovata competenza e professionalità nel negoziare specifici Prodotti sui mercati finanziari;
• trasparenza in termini di informazioni finanziarie storiche, di correlazione e valutazione connesse allo strumento;
• disponibilità di adeguati dispositivi organizzativi e informatici;
• disponibilità di risorse sufficienti per assicurare il regolamento delle operazioni;
• accettazione da parte della Banca della policy di best execution dell’intermediario/broker, in particolare nella definizione dei fattori e dei criteri per la sua realizzazione;
• accettazione da parte della Banca della lista delle sedi di esecuzione dove l’intermediario/il broker esegue gli ordini , comprensiva di indicazione del dettaglio dei costi per ogni sede di esecuzione;
• efficienza nel regolamento dell’operazione, sia in termini di puntualità che di correttezza;
• altri fattori qualitativi accessori.
Gli intermediari cui la Banca trasmette gli ordini per la negoziazione di strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati situati in paesi sottoposti a osservanza e rispetto della MiFID II, devono inoltre soddisfare anche i seguenti requisiti:
• osservare e rispettare i principi espressi nella XxXXX XX;
• il contratto sottoscritto col singolo intermediario deve riportare esplicitamente che l’intermediario in oggetto osserva e rispetta i principi della XxXXX XX;
• nel contratto medesimo deve essere esplicitamente formalizzato che l’intermediario si impegna a farsi carico di tutta l’attività di
post-trade trasparency.
La Banca potrà occasionalmente rivolgersi a intermediari diversi (non contenuti nella “Sezione B” sotto riportata) soltanto al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente in relazione allo specifico ordine. Tale scelta dovrà essere chiaramente motivata e dovrà avvenire sempre nel rispetto dei sopra elencati criteri di selezione.
La sede di esecuzione Bloomberg MTF ( Principale piattaforma Europea di Negoziazione di strumenti Obbligazioni) è utilizzata dalla Banca per l’esecuzione di ordini della clientela non quotati sui mercati o MTF a cui la Banca stessa ha accesso attraverso gli intermediari negoziatori a cui la Banca trasmette gli ordini ( Sezione “A” ), per garantire una migliore esecuzione a ordini di clienti di particolari condizioni di illiquidità sui mercati Regolamentati e/o MTF o su specifica richiesta del cliente .
9. Servizio prestato per tipologia di Prodotto Finanziario:
Resta inteso che l’elenco degli Intermediari di cui alla Sezione A, l’elenco dei mercati di cui alla Sezione B e l’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali la Banca opera quando esegue gli ordini è tempo per tempo aggiornato e disponibile sul sito Internet della Banca.
Tipologia strumenti finanziari | Ricezione e trasmissione ordini | Esecuzione ordini |
Azioni domestiche ETF ETC Fondi Comuni Obbligazioni convertibili Warrant su azioni italiane | Se negoziati in Italia presso la Borsa Italiana o EuroTLX . | se: - non quotati su Mercati Regolamentati. - quotati su Mercati Regolamentati o M.T.F ai quali la Banca non ha accesso possono essere negoziate dalla Banca in conto proprio; Dealing spread massimo 0,10%. |
Azioni estere | Se negoziati nella Borsa del Paese di origine dell’emittente con esclusione delle azioni quotate anche sul Mercato Telematico Azionario italiano (M.T.A.) o EuroTLX. | se: - non quotate su Mercati Regolamentati o M.T.F. - quotate su Mercati Regolamentati o M.T.F. ai quali la Banca non ha accesso possono essere negoziate dalla Banca in conto proprio; Dealing spread massimo 0,10%. |
Diritti di sottoscrizione | Se negoziati nella Borsa di riferimento delle azioni cui si riferiscono; si rimanda ai punti precedenti | Possono essere negoziati in conto proprio dalla Banca se relativi alle azioni di cui ai punti precedenti; Dealing spread massimo 0,10%. |
Obbligazioni in euro e/o in valuta estere quotate sui mercati a cui la Banca ha accesso: Titoli di Stato Altre Obbligazioni o Titoli di Debito | Se negoziati sui mercati di cui alla sezione B La scelta della sede di esecuzione verrà effettuata dall’Intermediario (sezione A), a cui sono indirizzati gli ordini, per il raggiungimento del miglior risultato possibile. Sono esclusi gli ordini ricevuti con la modalità di Trading on Line. | Su richiesta del cliente o per dare una migliore e completa esecuzione, la Banca può eseguire ordini in contropartita diretta; Dealing spread massimo 0,01% sui Titoli di Stato e di 0,05% sugli altri strumenti. |
Obbligazioni in euro e/o in valute estere non quotate sui mercati : Titoli di Stato Altre Obbligazioni o Titoli di Debito | Dealing spread massimo 0,01% sui Titoli di Stato e di 0,05% sugli altri strumenti. | |
Covered warrant Certificates | Se quotati in Borsa Italiana sono negoziati su SEDEX; Se non quotati in Borsa Italiana, ma emessi in Italia e negoziati su Eurotlx. | Se: - non quotate su Mercati Regolamentati o M.T.F (Escluso Bloomberg MTF ) . - quotate su Mercati Regolamentati o M.T.F. ai quali la Banca non ha accesso possono essere negoziate dalla Banca in conto proprio; Dealing spread massimo 0,10%. |
Strumenti finanziari derivati quotati sui mercati a cui la Banca ha accesso: Future – Minifuture Opzioni su indice Ftse/Mib Opzioni su titoli azionari | Se negoziati dalla Banca sul mercato IDEM di Borsa Italiana, tramite gli Intermediari di cui alla sezione B. | |
Strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (mercato Over The Counter): Swap su tasso Swap su cambi Swap su commodities Opzioni su tasso Opzioni su cambi Opzioni su commodities | L’operatività su tali tipologie di strumenti finanziari è prestata nell’ambito dei servizi di negoziazione in conto proprio ed esecuzione di ordini. Le condizioni di prezzo sono negoziate su base individuale con il singolo cliente e sono determinate utilizzando modelli di pricing proprietari in uso presso società del gruppo Crédit Agricole SA, che tengono conto delle condizioni prevalenti sui mercati all’ingrosso dei parametri di riferimento a cui vengono aggiunte le componenti di carattere finanziario, ossia la componente necessaria a neutralizzare i rischi di mercato ed il rischio di controparte, nonché la componente commerciale, ossia la remunerazione del servizio e dei costi di struttura della Banca. Tali modelli sono alimentati con dati di mercato che provengono da fonti esterne. La Banca, nel perseguimento del miglior interesse del cliente, adotta misure volte alla |
verifica periodica del prezzo degli strumenti e all’adeguata rappresentazione alla clientela delle diverse componenti che ad esso concorrono. In caso di indisponibilità dei sistemi di pricing proprietari, al fine di consentire l’esecuzione dell’ordine del Cliente, la Banca acquisirà il prezzo da una o più primarie controparti di mercato di cui alla sezione C. Tale prezzo dovrà trovare equivalente riscontro nella stima effettuata tramite l’utilizzo di sistemi di pricing forniti da società terze (es. Bloomberg). Anche in questo caso al prezzo ottenuto dal mercato verranno aggiunte le componenti di carattere finanziario e commerciale. I sistemi di pricing interni ed esterni sono sottoposti periodicamente a monitoraggio e revisione, al fine di riscontrare il corretto processo di formazione del prezzo |
Dealing spread massimo: rappresenta la maggiorazione massima percentuale, rispetto al controvalore lordo dell’operazione; è definito secondo i parametri utilizzati dalla Banca nelle proprie procedure di pricing (Allegato 7) .
9. Esecuzione cronologica
Gli ordini ricevuti da clienti devono essere trasmessi ed eseguiti nello stesso ordine cronologico in cui sono stati ricevuti dalla Banca. Solo se questo è nell’interesse del cliente (ad es. dimensioni dell’ordine, ampi differenziali denaro/lettera, etc.) sono concesse eccezioni. Questi casi saranno dettagliatamente giustificati.
9.1 Ordini cumulativi
La Banca ha la possibilità di eseguire ordini cumulativi, generati da più clienti, qualora si tratti di ordini tra loro comparabili. L’eseguito di un ordine cumulativo, in questi casi, verrà allocato ai sottostanti portafogli dei singoli clienti attraverso i sistemi informatici della Banca.
I sistemi informatici della Banca prevedono anche la possibilità di allocare eseguiti parziali. Non sarà comunque consentito raggruppare in ordini cumulativi le seguenti operazioni:
• ordini di personale della Banca e ordini personali di assets managers esterni;
• ordini singoli; ordini di clientela e ordini della proprietà, trasmessi cioè dalla Banca per conto proprio.
10. Conservazione delle registrazioni
La Banca deve essere in grado di dimostrare ai propri clienti, su loro richiesta, di aver eseguito gli ordini ricevuti dai clienti medesimi nel rispetto della presente Policy.
11. Controlli e monitoraggio
La Banca assicura il controllo sull’effettivo conseguimento, nell’ambito dei criteri stabiliti dalla Policy, dei criteri di Best Execution.
La Policy viene assoggettata a verifica ed eventuale revisione in occasione di ogni cambiamento significativo registrato dalla Banca o, in alternativa, almeno una volta all’anno anche sulla base di analisi qualitative e quantitative relative alle performance degli intermediari a cui la banca trasmette gli ordini ( a titolo esemplificativo: Numero di blocchi operativi, tempi medi di ripristino, anomalie di regolamento,… ) .
Sezione A - Elenco degli Intermediari cui la Banca trasmette gli ordini
- STRUMENTI DI CAPITALE ITALIANI E DERIVATI:
Banca IMI S.p.A
I.C.B.P.I S.p.A Equita SIM S.p.A
Xxxxxx Capital Markets S.A. Goldman sachs International
- STRUMENTI DI CAPITALE ESTERI:
Banca IMI S.p.A Equita SIM S.p.A
Goldman Sachs International
- STRUMENTI DI DEBITO E DERIVATI :
Banca IMI S.p.A
I.C.B.P.I S.p.A Equita SIM S.p.A
Sezione B – Sedi di esecuzione
ITALIA: MTA- SEDEX – IDEM – MOT – EUROMOT – EUROTLX – RETLOTS – AIM FRANCIA – BELGIO – OLANDA – PORTOGALLO : EURONEXT (solo azionario) INGHILTERRA: LONDON STOCK EXCHANGE (L.S.E.) – LONDON INTERNATIONAL
IRLANDA: DUBLIN STOCK EXCHANGE (solo azionario)
GERMANIA: XETRA (solo azionario) – Mercato di Francoforte (solo azionario) AUSTRIA: WIEN BOERSE (solo azionario)
SVIZZERA: SWISS EXCHANGE (solo azionario)
SPAGNA: BOLSA DE MADRID (solo azionario)
SVEZIA: STOCCOLMA STOCK EXCHANGE (solo azionario)
NORVEGIA: OSLO BOERSE (solo azionario)
FINLANDIA: HELSINKI STOCK EXCHANGE (solo azionario)
GRECIA: ATHENS STOCK EXCHANGE (solo azionario)
USA: NYSE – NASDAQ (solo azionario) – OTC americano (solo azionario) CANADA: TORONTO STOCK EXCHANGE (solo azionario)
GIAPPONE: TOKYO STOCK EXCHANGE (solo azionario) HONG KONG: HONG KONG STOCK EXCHANGE (solo azionario) AUSTRALIA: AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE (solo azionario)
SINGAPORE: SINGAPORE EXCHANGE (solo azionario)
In particolari circostanze, qualora sia ritenuto necessario al fine di garantire la Best Execution, la Banca si riserva la facoltà di utilizzare altre sedi di esecuzione non ricomprese nel predetto elenco o di eliminarne alcune, dandone preventiva informativa alla clientela attraverso pubblicazione sul proprio sito internet .
Sezione C – Elenco controparti su strumenti derivati OTC
Societè Generale Barclays Bank JP Morgan
Credit Agricole Corporate Investment Bank Citibank
Banca IMI BBVA HSBC
Commerzbank Bank Unicredit
BNP Paribas Intesa SanPaolo
Sezione D – Elenco delle sedi a cui la Banca ha accesso diretto
BLOOMBERG MTF
Allegato n. 5
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCQAMENTO, LA DISTRIBUZIONE, LA RICEZIONE E LA TRASMISISONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIRI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
INFORMATIVA SULLA DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A (di seguito anche la “Banca”) è parte del “Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia” (di seguito “Gruppo”).
Il Gruppo è così composto:
Capogruppo
− Crédit Agricole Cariparma S.p.A., con sede in Parma
Società Componenti
− Crédit Agricole FriulAdria S.p.A., con sede in Pordenone
− Crédit Agricole Carispezia S.p.A., con sede in La Spezia
− Crédit Agricole Leasing Italia s.r.l., con sede in Milano
− Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A, con sede in Parma
− Crédit Agricole Italia OBG s.r.l, con sede in Milano
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. è detenuta per l’80,53% da Crédit Agricole Cariparma S.p.A.
Nel normale esercizio della propria attività e nell’erogazione dei propri servizi, la Banca può trovarsi in situazioni di potenziali conflitti di interessi, che possono insorgere tra la Banca e i suoi Clienti, ovvero tra i Clienti stessi, al momento della prestazione di qualunque Servizio d’Investimento, servizio accessorio o combinazione di tali Servizi.
Il conflitto di interesse è definito come quel conflitto che può insorgere a seguito della prestazione di Servizi di Investimento o servizio accessorio o l’esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione, e la cui esistenza può ledere gli interessi del Cliente, e dove la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la Banca:
🡪 possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente;
🡪 sia portatore, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell’operazione realizzata per suo conto, di un interesse distinto da quello del Cliente;
🡪 abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente a cui il servizio è prestato;
🡪 svolga la stessa attività del Cliente;
🡪 riceva o possa ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di altri servizi.
Per limitare le situazioni in grado di generare conflitti di interesse che possano incidere negativamente sugli interessi dei propri Clienti, la Banca ha elaborato e attuato un’efficacie politica sui conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione della Banca e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta.
Nel dettaglio ha predisposto idonee misure per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse, descritte nel successivo paragrafo
X. Xxxxxxx le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca per impedire conflitti lesivi degli interessi della propria Clientela non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interessi, nonché dei rischi che si generano per il Cliente e delle azioni intraprese per attenuare tali rischi, in modo tale da consentire al Cliente di prendere una decisione informata in relazione al Servizio di Investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interessi (al riguardo si rimanda al paragrafo B.
In proposito, si evidenzia che ai sensi della Normativa di Riferimento, le informazioni devono essere fornite in modo dettagliato e su Supporto Durevole.
A) Misure di identificazione, prevenzione o gestione
a) Procedure operative
Procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti.
Le procedure utilizzate nell'ambito della Banca garantiscono la sicurezza fisica di tutti i dati. Tali procedure disciplinano, tra gli altri, i flussi informativi interni tra le differenti strutture e specificano, in particolare, le modalità ammissibili per la diffusione delle informazioni che possano generare conflitti di interessi.
L'accesso al sistema informatico e agli archivi della Banca ad esso collegati è strutturato attraverso un’accurata configurazione dei livelli di accesso, concessi tramite specifiche autorizzazioni, garantendo un'adeguata riservatezza, sicurezza e settorializzazione dei dati e delle funzionalità operative disponibili.
b) Vigilanza separata
La Banca esercita la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l’esercizio di attività per conto di Clienti o la prestazione di Servizi a Clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca.
c) Politiche retributive
La remunerazione, l'avanzamento di carriera, le promozioni, le valutazioni e i giudizi sugli operatori dei diversi servizi non sono direttamente legati a singole e specifiche operazioni o alla redditività di precise funzioni operative. Gli operatori possono essere remunerati sulla base della redditività complessiva della Banca. La Banca elimina ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un’altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a dette attività.
d) Processi decisionali
I processi decisionali che presiedono alla definizione dei consigli e alle scelte di investimento, all'emissione e al collocamento di Prodotti Finanziari sono formalizzati nelle norme di autoregolamentazione che la Banca ha adottato. Lo scopo dei processi decisionali è quello di garantire trasparenza, diligenza e professionalità nelle scelte operate che possano incidere sugli investimenti effettuati da o per conto dei Clienti.
A tal proposito, la Banca ha adottato misure volte a impedire o a limitare l’esercizio da parte di qualsiasi persona di un’influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge i Servizi di Investimento o servizi accessori o le attività di investimento e si è dotata di un’apposita regolamentazione che disciplina modalità, termini e attività di controllo inerenti l’emissione di nuovi Prodotti e/o la fornitura di nuovi Servizi rispetto a quelli attualmente prestati alla propria clientela.
e) Politiche interne
La Banca adotta misure volte a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a Servizi di Investimento o servizi accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione può nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi.
f) Struttura organizzativa della Banca
La struttura organizzativa della Banca è volta a garantire che la prestazione dei singoli Servizi di Investimento sia resa esclusivamente nell'interesse del Cliente. L'autonomia funzionale, decisionale e operativa delle strutture preposte allo svolgimento dei servizi di investimento prestati dalla Banca è tale da assicurare l'assenza di scambio di informazioni tra le medesime funzioni della Banca che, se conosciute, potrebbero influire sulla prestazione dei servizi offerti ai Clienti.
Ad analoghi fini è altresì rivolta la struttura organizzativa del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e del Gruppo Crédit Agricole SA.
g) Esecuzione degli ordini (Best Execution)
La strategia di migliore esecuzione degli ordini – ad eccezione di quelli relativi ai derivati non quotati sui mercati regolamentati (mercato over the counter) – adottata dalla Banca al fine di perseguire il maggior risultato possibile nell’interesse della propria clientela, può divenire anche strumento di mitigazione dei conflitti di interessi nell’eventualità in cui l’intermediario si avvalga, ad esempio, per l’esecuzione di un ordine di un intermediario appartenente al proprio Gruppo. Tali misure garantiscono il rispetto di precise regole, limitando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente.
In riferimento all’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari derivati non quotati sui mercati regolamentati (mercato over the counter), la Banca – salvo il caso di indisponibilità di sistemi di pricing proprietari – si avvale di un intermediario appartenente al Gruppo Crédit Agricole SA i cui modelli di pricing sono alimentati con dati di mercato provenienti da fonti esterne al Gruppo; detta circostanza può costituire uno strumento di mitigazione dei conflitti di interessi derivanti dai rapporti infragruppo unitamente alla verifica periodica condotta dalla Banca mediante provider esterni (i.e. Bloomberg) circa la coerenza, rispetto alle condizioni di mercato, del prezzo degli strumenti e delle condizioni applicate agli ordini eseguiti.
h) Formazione interna
La Banca effettua attività di formazione interna per garantire la conoscenza, a tutti i livelli coinvolti, della procedura in materia di conflitti di interessi.
i) Codice Etico di Gruppo e Codice di Comportamento Interno di Gruppo
La Banca ha predisposto un Codice Etico e un Codice di Comportamento interno al cui rispetto sono tenuti i dipendenti.
j) Restricted list e watch list
Le restricted list consistono in elenchi di titoli quotati, per i quali la Banca pone dei limiti totali o parziali all’attività di negoziazione e/o collocamento da parte di strutture dedite alla prestazione di servizi di investimento in conseguenza di particolari propri interessi o della conoscenza di informazioni confidenziali.
Le watch list consistono in elenchi di titoli o Prodotti Finanziari rispetto ai quali la Banca possiede informazioni confidenziali e, pertanto, si monitora l’operatività su tali prodotti al fine di rilevare eventuali anomalie.
B) Ambiti sensibili di potenziale conflitto di interesse con il Cliente individuate in via generale
La Banca pone in essere ogni ragionevole misura atta a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interessei A tal proposito elabora, attua e mantiene un'efficace politica sui conflitti di interessi formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.
Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Banca, per impedire i conflitti lesivi degli interessi della propria
clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interessi e delle misure adottate per mitigare tali rischi.
Di seguito sono descritte, a titolo meramente esemplificativo, alcune situazioni di potenziale conflitto di interessi, che la Banca sare bbe tenuta a indicare ai Clienti, così da permettere agli stessi di prendere consapevoli decisioni d’investimento:
− la prestazione del Servizio di Consulenza in materia di investimenti in relazione a Prodotti Finanziari e a Servizi di Investimento emessi, gestiti, collocati/distribuiti dalla Banca, nonché dalla Società che la controlla o, più in generale, da Società del Gruppo Crédit Agricole S.A, comporta un conflitto di interesse in quanto la Banca potrebbe essere incentivata a consigliare un Prodotto Finanziario o un Servizio di Investimento in funzione dell’appartenenza al medesimo Gruppo dell’emittente o in funzione delle commissioni o delle retrocessioni di commissioni percepite per le attività di collocamento/distribuzione e non in base al rendimento atteso per il cliente;
− la prestazione del Servizio di Gestione di Portafogli può comportare l’insorgere dei conflitti di interessi nel caso in cui il servizio
preveda l’utilizzo di una Società di Gestione del Risparmio o di un negoziatore appartenenti al Gruppo Crédit Agricole S.A.; o anche quando il Servizio preveda investimenti in Prodotti Finanziari di propria emissione o emessi da altre Società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, da soggetti partecipanti in misura rilevante alla Banca o alla Società che la controlla, o, più in generale, da Società del Gruppo Crédit Agricole S.A. La Banca potrebbe essere portatore di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
− collocamento di Prodotti Finanziari, o di strumenti finanziari i cui sottostanti, sono emessi dalla Banca, per i quali la stessa è
responsabile del collocamento e rappresenta l’agente di calcolo ai fini della determinazione degli interessi e delle attività connesse. Questo comporta il sorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare un Prodotto Finanziario in funzione della riduzione del proprio rischio finanziario, o, più in generale, per mantenere la relazione con la società cliente piuttosto che in base al rendimento atteso per l’investitore;
− collocamento di Prodotti Finanziari (ivi compresi parti di OICR) emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla Banca o alla
Società che la controlla, o, più in generale, da Società del Gruppo Crédit Agricole S.A. comporta il sorgere di un conflitto di interessi in quanto la Banca potrebbe essere indotta a collocare un Prodotto Finanziario per mantenere la relazione con la società del Gruppo.
La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca è oggetto di revisione e aggiornamento annuale. Le relative modifiche, ove rilevanti, vengono portate a conoscenza dei Clienti. Infine, si ricorda che dietro specifica richiesta, il Cliente può sempre ottenere informazioni aggiuntive in merito alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca.
Allegato n. 6
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCAMENTO, LA DISTRIBUZIONE, LA RICEZIONE E LA TRASMISISONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL CONSULENTE FINANZIARIO
Ai sensi della Normativa di Riferimento, il Consulente Finanziario:
• deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del TUF;
• deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente
comunicazione informativa;
• nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (il “Regolamento Intermediari”), approvato dalla Consob, il cui testo integrale e aggiornato è disponibile all’indirizzo web: xxxx://xxx.xxxxxx.xx;
• con specifico riguardo ai Servizi di Consulenza in materia di investimenti, deve chiedere al Cliente o al potenziale Cliente
informazioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Intermediari. In particolare il Consulente deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che, qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c), la Banca si astiene dal prestare la Consulenza Base;
• con specifico riguardo ai Servizi Dispositivi, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente Xxxxxxxxxxx deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
• non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
• deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di Prodotti Xxxxxxxxxx, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
• deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
• può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
aa) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
bb) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera aa);
cc) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta,
• non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento, né detenere denaro e/o Prodotti Finanziari dei Clienti o potenziali Clienti della Banca;
Inoltre,
- il Cliente si impegna a non consegnare, comunicare o comunque far venire in possesso il Consulente Finanziario, delle credenziali di sicurezza e degli strumenti operativi relativi ai rapporti di pertinenza del Cliente.
Allegato n. 7
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCAMENTO, LA DISTRIBUZIONE, LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
COMMISSIONI, SPESE E INCENTIVI
Servizi di Negoziazione, Ricezione e trasmissione di ordini previsti per operazioni effettuate sulla Rete di Vendita, a mezzo di Banca Telefonica e a mezzo del sistema di trading online (*).
1. CONSULENZA BASE erogato a titolo gratuito)
2. SERVIZI DI ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI Commissioni di prenotazione BOT e sottoscrizione altri titoli (sul valore nominale)
Standard filiale | Standard Banca telefonica | StandardTrading on line | |
Bot durata fino a 2 mesi | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
Bot durata fino a 3 mesi | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
Bot durata fino a 6 mesi | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
Bot durata fino a 12 mesi | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
Commissione sottoscrizione Obbligazioni Banca Popolare FriulAdria S.p.A. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Commissione sottoscrizione titoli di stato | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Commissione sottoscrizione altri Titoli | 0,00 % | 0,00 % | 0.00 % |
Spese di comunicazione per ogni operazione | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Commissioni per il Servizio di Ricezione e trasmissione di ordini su Prodotti Finanziari quotati su mercati regolamentati Italiani e per il servizio di Esecuzione di ordini su Prodotti Finanziari quotati su mercati regolamentati italiani, su MTF Bloomberg e non quotati (**)
Standard filiale | Standard Banca telefonica | Standard Trading on line | ||||
Titoli azionari, diritti e warrant | 0,70 % | 0,40 % | 0,20% | |||
Min. €10,00 | Minimo € 10,00 | Minimo € 7,75 | ||||
Titoli di Stato ed Obbligazioni, ivi comprese le Obbligazioni emesse dalle Aziende di Credito appartenenti al Gruppo Crédit Agricole Italia | 0,50 % | 0,50 % | 0,25 % | |||
Min. € 10,00 | Minimo € 10,00 | Minimo € 10,00 | ||||
spezzature | Min. € 10,00 | Min. € 10,00 | ||||
Ordini revocati e/o non eseguiti relativi a titoli di stato, azioni, obbligazioni, diritti e warrant | € | 2,58 | € | 2,58 | € | 0,00 |
Diritto fisso per ogni operazione | € | 6,19 | € 6,19 | € | 6,19 | |
Contratti Future e Opzioni su indici di borsa | ||||||
Per eseguito singolo | € 30,00 | € 25,00 | € 30,00 | |||
Per ogni eseguito multiplo su singolo ordine | € 30,00 | € 25,00 | € 30,00 | |||
Per ogni ordine ineseguito a fine giornata | € | 2,58 | ||||
MiniFib | ||||||
Per eseguito singolo | € 20,00 | € 15,00 | € 20,00 | |||
Per ogni eseguito multiplo su singolo ordine | € 20,00 | € 15,00 | € 20,00 | |||
Per ogni ordine ineseguito a fine giornata | € | 2,58 | € | 2,58 | ||
Opzioni su azioni (stock Option) | 0,35 % | |||||
Min. € 10,00 | ||||||
Operazioni di Pronto contro termine | € | 3,62 | € 3,62 |
Commissioni per il Servizio di Ricezione e trasmissione di Ordini su Prodotti Finanziari quotati su mercati Esteri e per il Servizio di Esecuzione di ordini su Prodotti Finanziari quotati su mercati regolamentati esteri, su MTF Bloomberg e non quotati (**) (***)
Standard filiale | Standard Banca telefonica | Standard Trading on line | ||||
Titoli di stato esteri ed obbligazioni ordinarie | 0,70 % | 0,50 % | ||||
Minimo € 10,00 | Minimo € 10,00 | |||||
Azioni, warrant e diritti | 0,70 % | 0,40 % | ||||
Minimo € 10,00 | Minimo € 10,00 | |||||
Azionario Europa | 0,30% -min.15 € | |||||
Azionario Regno Unito | 0,30% - min.12 Gbp | |||||
Azionario America | 0,30% - min.19,50 Usd | |||||
Obbligazioni zero Coupons | 0,70 % | 0,50 % | ||||
Minimo € 10,00 | Minimo € 10 | |||||
Obbligazioni convertibili e cum warrant | 0,70 % | 0,50 % | ||||
Minimo € 10,00 | Minimo € 10,00 | |||||
Diritto fisso per ogni operazione | € | 6,19 | € | 6,19 | € 6,19 | |
Ordini revocati e/o non eseguiti relativi a titoli di stato, azioni, obbligazioni,diritti e warrant | € | 2,58 | € | 2,58 | € | 0,00 |
Commissioni di servizio | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % |
(**) a tali commissioni di ricezione e trasmissione vanno aggiunte le commissioni di negoziazione reclamate dall’intermediario negoziatore, unitamente ai costi fissi di negoziazione e a eventuali tasse locali.
(***) cambio applicato per la conversione in Euro delle divise: Cambio di riferimento BCE, comunicato dalla Banca d’Italia alle ore 16.00 circa, il secondo giorno lavorativo di calendario internazionale (Forex) precedente a quello di regolamento dell’operazione, maggiorato in caso di vendita e diminuito in caso di acquisto da parte del Cliente di uno spread pari allo 0,50%.
3. SERVIZIO DI ESECUZIONE ORDINI
Alle commissioni indicate nelle precedenti tabelle, relativamente alle negoziazioni effettuate su mercati OTC, verranno aggiunti i seguenti Dealing Spread massimi:
Standard filiale | Standard Banca telefonica | Standard Trading on line | |
Titoli azionari, diritti, warrant | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
Obbligazioni convertibili cum warrant | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
Titoli di stato | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % |
Obbligazioni ed altri strumenti | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
I costi relativi ai Prodotti e agli strumenti Finanziari sopra indicati potranno essere soggetti a costi, oneri o incentivi, che saranno di volta in volta indicati in apposito documento in occasione dell’erogazione dello specifico servizio da parte della Banca e comunque saranno resi disponibili al Cliente su richiesta. In aggiunta a quanto sopra, in applicazione delle norme vigenti, tali costi potrebbero essere soggetti all’applicazione di oneri fiscali di volta in volta indicati in apposito documento in occasione dell’erogazione dello specifico servizio da parte della Banca e comunque saranno resi disponibili al Cliente su richiesta.
4. SERVIZIO COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
Le commissioni e le spese applicate ove non ricomprese nelle fattispecie di cui ai paragrafi precedenti, sono indicate nei prospetti, documenti d’offerta o nei contratti relativi a Prodotti Finanziari e Servizi d’Investimento che il Cliente, di volta in volta, acquista e sottoscrive per il tramite della Banca.
(*) i Prodotti Finanziari e i servizi oggetto dell’attività di collocamento sono stati sopra individuati per macro-classi. Presso ogni filiale della Banca e sul sito di cui al servizio Banca telematica – trading on line – è presente un’analitica elencazione dei Prodotti Finanziari e dei servizi finanziari che, tempo per tempo, sono oggetto di collocamento da parte della Banca. Le commissioni e le retrocessioni sopraindicate e individuate in relazione delle predette macro-classi rappresentano il valore massimo applicabile, fermo restando che le commissioni e retrocessioni effettivamente applicate saranno puntualmente indicate nei documenti contabili relativi a ogni operazione o nei contratti relativi ai Prodotti Finanziari o servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta.
5. INFORMATIVA SULLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI
Con l’espressione “incentivi” si intendono onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
Sulla base di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, alla Banca è riconosciuta la possibilità di ricevere o offrire pagamenti o altri benefici in connessione con la prestazione dei Servizi qualora siano soddisfatte le seguente condizioni:
a) sono giustificati dalla prestazione al Cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti,
b) non offrono vantaggi diretti alla Banca che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti della stessa, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente;
c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.
Il presente documento costituisce pertanto, per il Cliente, la comunicazione dell’esistenza, della natura e dell’importo dei pagamenti o dei benefici di cui sopra. Qualora, la Banca non possa accertare l’importo, al Cliente sarà comunicato il metodo di calcolo di tale importo.
Tali incentivi costituiscono parte integrante della remunerazione per i Servizi di Investimento prestati dalla Banca.
In particolare, nel Servizio di Collocamento e nell’attività di distribuzione di strumenti e Prodotti Finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, la Banca:
- adotta soluzioni organizzative e procedurali volte a impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli incentivi percepiti da soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
- realizza una selezione di Prodotti Finanziari adeguati, includendo un numero appropriato di Prodotti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con la Banca;
- cura il continuo miglioramento del servizio erogato, anche attraverso la predisposizione di specifici programmi di formazione del personale, prestando sia in fase pre-contrattuale, sia successivamente alla sottoscrizione dei predetti strumenti / Prodotti Finanziari, attività di assistenza (c.d. “post-vendita”) e supporto alle decisioni di investimento della propria clientela;
- offre gratuitamente servizi di assistenza post-vendita con specifica reportistica, statistiche, misurazione delle performance;
- almeno su base annuale, valuta l’adeguatezza dei Prodotti Finanziari in cui il Cliente ha investito, ovvero fornisce un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il Cliente, come la consulenza sull'asset allocation ottimale, nella prestazione della Consulenza Base.
La Banca, nel servizio di Collocamento e nell’attività di distribuzione di strumenti e Prodotti Finanziari emessi da banche ed imprese di assicurazione, nonché per la prestazione delle attività di cura e assistenza post-vendita, può ricevere compensi o commissioni da parte delle Società di Gestione di OICR o dalle Società Prodotto o dalle Imprese Emittenti sulla base di specifici accordi commerciali.
L’ammontare degli incentivi percepiti per singolo Prodotto Finanziario è indicato nelle “schede prodotto” predisposte dalla Banca, consegnate al Cliente in fase precontrattuale. Se in fase precontrattuale è reso noto solo il metodo di calcolo dell’incentivo, ex post sarà comunicato l’importo puntuale. Inoltre, saranno rendicontati gli incentivi, se continuativi, almeno una volta all’anno, indicandone l’importo preciso percepito.
La Banca può percepire, da parte delle Società prodotto ed Emittenti con cui intrattiene rapporti commerciali, incentivi di carattere non monetario di minore entità quali, ad esempio, le informazioni o la documentazione relativa ad un Prodotto Finanziario o a un Servizio di Investimento di natura generica, partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato Prodotto Finanziario o Servizio di Investimento. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che possa rivelarsi pregiudizievole per gli interessi del Cliente.
La Banca, relativamente al servizio di gestione di portafoglio, non percepisce alcun compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi o da altro soggetto che agisce per loro conto in relazione al servizio medesimo.
Le disposizioni nell’ambito degli “incentivi” non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei Servizi di Investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell’intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.
La Banca si impegna a comunicare, prima di dar corso alle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere o pagare rispetto a quelle non rese note nel documento di informativa precontrattuale.
Allegato n. 8
AL CONTRATTO PER LA NEGOZIAZIONE, IL COLLOCQAMENTO, LA DISTRIBUZIONE, LA RICEZIONE E LA TRASMISISONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIRI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, PER LA PRESTAZIONE DELLA CONSULENZA BASE
INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI DETENZIONE, DEPOSITO E SUB-DEPOSITO E DI TUTELA DEI PRODOTTI FINANZIARI
Si informa il Cliente che, ai sensi dell’art. 22 TUF, i Prodotti Finanziari dei singoli Clienti, a qualsiasi titolo detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca stessa e da quello degli altri Clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale sub-depositario/i o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, i Prodotti Finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza della clientela sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali di una specifica struttura centrale, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente, in virtù del Contratto, a sub-depositare i Prodotti Finanziari di pertinenza dello stesso presso organismi di deposito centralizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere prodotti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di custodia di prodotti finanziari per conto terzi.
La Banca sceglie i sub-depositari, italiani o esteri – comunitari o extra-comunitari – sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto della Normativa di Riferimento e delle prassi esistenti nei mercati in cui essi operano ed eventualmente del paese di emissione dei Prodotti Finanziari conferiti in sub- deposito.
Nonostante le precauzioni assunte dalla Banca nella selezione dei sub-depositari, nel caso di insolvenza del sub- depositario la possibilità di rientrare in possesso dei valori depositati dai Clienti potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.
Nel caso di sub-deposito presso soggetti insediati in Paesi extra-comunitari, e in particolare in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità politico-istituzionale, i diritti dei Clienti, ivi incluso il godimento in qualsiasi forma dei Prodotti Finanziari di loro proprietà, potrebbero essere assoggettati a restrizioni derivanti da provvedimenti delle Autorità locali.
La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e al regolamento dei Prodotti Finanziari conferiti in sub-deposito e alle esigenze della clientela, tenendo conto anche della Normativa di Riferimento e delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui i Prodotti Finanziari vengano custoditi o movimentati. I Prodotti Finanziari di proprietà dei Clienti sub-depositati dalla Banca presso altro soggetto terzo abilitato potrebbero confluire in un deposito cumulativo (“Conto Omnibus”) intestato alla Banca, in cui sono immessi i Prodotti Finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti. La Banca, tuttavia, è in ogni momento in grado di ricostruire esattamente la posizione riferibile a ciascun Cliente mediante le proprie evidenze interne.
In particolare, la Banca può discrezionalmente sub-depositare, per il tramite di Crédit Agricole Cariparma S.p.A., quale Capogruppo del proprio Gruppo Bancario di appartenenza, i Prodotti Finanziari di pertinenza dei Clienti indistintamente presso:
- Monte Titoli S.p.A
- State Street Bank S.p.A
- Clearstream Banking S.A.
Le quote di fondi di OICR e azioni di Sicav possono essere sub-depositate presso:
- le rispettive banche depositarie dei fondi stessi
- Caceis Bank – Italy Branch
In via del tutto residuale i Prodotti Finanziari non accentrabili presso Monte Titoli Spa, State Street Bank S.p.A., Clearstream Banking S.A. possono essere oggetto di sub-deposito presso le banche rispettivamente emittenti i Prodotti Finanziari medesimi.
Nell’ipotesi di ricorso a una struttura di Conto Omnibus nelle modalità di sub-deposito degli asset della clientela presso la rete di sub-depositarie, la Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub- depositari atte a salvaguardare i Prodotti Finanziari di pertinenza dei Clienti in qualsivoglia configurazione operativa.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei Clienti per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali i Prodotti Finanziari siano stati sub-depositati.
La Banca monitora periodicamente l’attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l'affidabilità del servizio. Il Cliente può autorizzare la Banca a utilizzare i Prodotti Finanziari di sua pertinenza nell’interesse proprio o di terzi. Gli obblighi e le responsabilità che l’utilizzo di questi Prodotti comporta sono disciplinati dalle clausole contenute negli appositi contratti stipulati tra la Banca e i Clienti.
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