Contract
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA I APPARTENENTE AL RUOLO DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER IL QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002-2005
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PREMESSA
Il presente Contratto collettivo integrativo del Ministero degli Affari esteri è stipulato ai sensi dell’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005
– Area I – Dirigenza, firmato il 21 aprile 2006, ed è lo strumento di applicazione dei principi e dei criteri contenuti nel predetto CCNL.
Esso intende valorizzare la centralità della funzione dirigenziale nell’ambito del percorso necessario per l’elaborazione e il sostegno di strategie di riorganizzazione della pubblica amministrazione, volte a dare efficacia all’azione pubblica nel quadro di imparzialità, buon andamento e legalità.
PARTE PRIMA
Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
Il presente contratto integrativo si applica al personale dirigente di prima e di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero degli Affari Esteri, in servizio presso l’Amministrazione centrale e le sedi all’estero.
L’ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è trasmessa entro cinque giorni agli organismi di cui all’art. 2 del D.Lgs 286/ 1999 ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio
Il contratto integrativo acquista efficacia il giorno successivo alla sottoscrizione ed è valido sino alla stipula del successivo, salvo eventuali integrazioni su materie qui regolate che si dovessero rendere necessarie a seguito di processi di riforma del Ministero.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il presente contratto, stipulato sulla base della procedura prevista dall’art. 5 del precitato CCNL 2002/2005, è trasmesso
all’ARAN con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art. 2 RELAZIONI SINDACALI
Il sistema delle relazioni sindacali è regolato dagli articoli 4, 6, 7,8 e 9 del CCNL 2002/2005 – Area I – Dirigenti.
Hanno la titolarità della contrattazione e della partecipazione al sistema delle relazioni sindacali le Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del XXXX 0000-0000.
Art. 3
MATERIE DI CONTRATTAZIONE
Le materie oggetto del presente contratto sono quelle indicate nell’art 4 del XXXX 0000-0000.
Art. 4
FORME DI PARTECIPAZIONE
Le Parti definiscono il sottonotato sistema di relazioni sindacali al fine di rendere costruttivo e trasparenti il confronto tra Amministrazione e Organizzazioni Sindacali
A - Informazione preventiva
L’informazione preventiva è data sia in forma scritta sia verbale, in tempi tali da consentire alle XX.XX. un attento esame della documentazione e l’eventuale richiesta di una sessione di concertazione nelle materie di cui all’art. 7 del XXXX 0000-0000.
Le materie oggetto della predetta informazione sono, oltre a quelle indicate nell’art.
6 del XXXX 0000-0000, anche le seguenti:
- criteri generali per affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
- situazione dei posti dirigenziali vacanti, da rendere nota anche attraverso la rete Intranet;
- eventuali modifiche al sistema di valutazione dell’attività dei dirigenti, già definito in sede di concertazione ed applicato a valere dal 2004;
- mobilità e trasferimenti all’estero;
- criteri generali per la tutela dell’igiene, dell’ambiente, della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro;
- eventuali variazioni sulla copertura assicurativa in vigore;
- progetti di modifica delle articolazioni degli Uffici di livello dirigenziale dell’Amministrazione centrale che determinano modifiche delle competenze e delle responsabilità dei dirigenti;
- implicazioni dei processi di innovazioni organizzative, tecnologiche e di esternalizzazione, della disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi.
B - Informazione successiva
L’informazione successiva è data per le seguenti materie:
- atti di gestione ed organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei dirigenti ;
- aggiornamento sugli incarichi dirigenziali conferiti;
- misure adottate dall’Amministrazione a tutela dell’igiene, dell’ambiente, della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
C - Concertazione
La concertazione può essere attivata dai rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore, nelle forme e per le materie previste dall’art 7 del precitato CCNL.
D - Consultazione
La consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale in vigore è obbligatoria su :
a) organizzazione e disciplina di strutture ed uffici del MAE. Consistenza e variazione delle dotazioni organiche;
b) nei casi previsti dall’art. 19 del d. lgs. 626/94.
Art. 5
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Con particolare riferimento all’art. 10, comma 6 del XXXX 0000-0000, le Parti concordano sull’esigenza che l’Amministrazione garantisca la presenza di almeno un dirigente nella delegazione di parte pubblica del Comitato per le Pari Opportunità, già operante presso il MAE ai sensi del comma 4, lettera d) dell’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Ministeri 1998-2001.
Art. 6
COMITATO PARITETICO PER IL MOBBING
Con particolare riferimento all’art. 11 del XXXX 0000-0000, le Parti concordano sull’esigenza che l’Amministrazione garantisca la presenza di almeno un dirigente nella delegazione di parte pubblica del Comitato paritetico per il Mobbing, già operante presso il MAE ai sensi dell’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Ministeri 2002-2005.
Art. 7
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
Le Parti individuano nella formazione e aggiornamento dei dirigenti un fattore decisivo - da assumere come metodo permanente - al fine di assicurare il costante adeguamento delle competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento, nell’ottica di perseguire obiettivi di modernizzazione
della pubblica amministrazione e di incremento della qualità dei servizi resi al cittadino.
Le linee generali dell’attività formativa e di aggiornamento professionale dei dirigenti vengono disciplinate nel presente contratto, come segue:
- la formazione e l’aggiornamento professionale vertono sia su tematiche di interesse generale della pubblica amministrazione, che su questioni specifiche relative al Ministero degli Affari Esteri;
- in concomitanza con rilevanti innovazioni normative in settori di interesse per l’attività di questa Amministrazione, saranno tempestivamente organizzate qualificate iniziative di aggiornamento destinate ai dirigenti, con priorità per coloro che siano direttamente coinvolti nella materia;
- saranno adottate idonee modalità formative per i dirigenti in servizio all’estero, sia consentendo la partecipazione alle attività programmate che mediante e-learning.
L’attività formativa sarà disciplinata ogni anno attraverso specifici accordi da stipulare entro il 31 luglio con riferimento all’attività da effettuare nell’anno successivo. Detti accordi specifici individueranno i percorsi formativi, nonché l’utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a tal scopo, entro i limiti dello stanziamento di bilancio.
A tal fine, l’Istituto Diplomatico, organo istituzionale preposto alla formazione dei dipendenti dal MAE, programmerà gli opportuni percorsi formativi sia autonomamente che nell’ambito di iniziative attivate da Scuole di formazione pubbliche (in primo luogo l’istituenda Agenzia per la formazione) ed Istituti privati per l’aggiornamento professionale del personale dirigente.
PARTE SECONDA
Art. 8
INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI DEVONO ESSERE ESONERATI DALLO SCIOPERO
Ai sensi dell’art. 2 , comma 2, del CCNL , siglato l’8.3.2005, in occasione di sciopero il Ministero degli Affari Esteri deve garantire il funzionamento del Centro Cifra e telecomunicazioni in Italia ed all’estero e la continuità delle prestazioni indispensabili di tutela dell’integrità ed incolumità dei connazionali all’estero e nell’ambito dell’unità di crisi.
Al fine di assicurare il necessario supporto ai servizi pubblici essenziali del Ministero degli Affari Esteri, di cui al precitato art. 2, si individuano come segue le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero:
- un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Servizio per l’Informatica, Le Comunicazioni e la Cifra;
- un dirigente di seconda fascia in servizio presso la Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie.
L’Amministrazione, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi minimi essenziali, individua i nominativi dei dirigenti in servizio presso le suddette aree che sono esonerati dallo sciopero, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali ed ai singoli interessati. cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero stesso.
Il dirigente individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla data di ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
Art. 9
RISORSE FINANZIARIE
All’inizio di ogni anno, non appena saranno disponibili i dati relativi, le Parti procedono alla verifica della sussistenza delle condizioni per l’acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all’ulteriore potenziamento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato.
A tal fine saranno resi disponibili dati analitici concernenti:
- la quantificazione iniziale dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato;
- l’importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nell’anno precedente, secondo le modalità di cui agli artt. 51 e 58 del XXXX 0000-0000;
- -eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti;
- eventuali risorse aggiuntive di cui all’art. 43 della legge 449/1997;
- compensi derivanti da incarichi aggiuntivi, di cui all’art. 60 del CCNL 2002- 2005, come disciplinati nel presente contratto integrativo.
Art. 10
CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Le Parti concordano che resti ferma la destinazione delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia nella misura dell’85% per la componente di posizione e del 15% per quella collegata al risultato, come previsto all’art. 57, comma 1, del CCNL 20002-2005.
In relazione a quanto previsto all’art. 58, comma 8, del medesimo CCNL, a partire dall’anno 2006, eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili, vengono utilizzate per la retribuzione di risultato relativa all’attività resa nell’anno di riferimento, in aggiunta all’accantonamento del 15% di cui al punto 1).
Per i dirigenti di prima fascia, in assenza di specifica disposizione contrattuale, si dà atto che la ripartizione- come da previsione consolidata in provvedimenti ministeriali fin dal 2001, decorrenza della privatizzazione del rapporto di lavoro della dirigenza generale- è fissata, di norma, nella misura dell’70% per la componente di posizione e del 30% per quella collegata al risultato.Trova applicazione il criterio di cui al secondo comma del presente articolo.
Le Parti convengono inoltre quanto segue:
1) La maggiorazione della retribuzione di risultato è stabilita nella misura del 20 % del valore della retribuzione base riconosciuta ai dirigenti di prima e di seconda fascia che hanno conseguito gli obiettivi loro assegnati.
2) Fra tutti coloro che hanno conseguito il giudizio di Xxxxxx con un punteggio nell’area dei risultati non inferiore a 71/100 ed un punteggio complessivo superiore a 140/200, la maggiorazione verrà attribuita, su proposta del valutatore di II^ istanza al Direttore Generale per il Personale, a quanti abbiano almeno conseguito il punteggio complessivo di 170/200.
3) La maggiorazione è attribuita, con decreto del Direttore Generale per il Personale, su proposta dei valutatori di seconda istanza, ai dirigenti che:
- hanno ottenuto risultati particolarmente notevoli nella risoluzione di specifiche e complesse problematiche nelle materie di competenza;
- hanno promosso e sviluppato processi innovativi sotto l’aspetto dello snellimento e della razionalizzazione delle procedure amministrative;
- si sono resi promotori di rilevanti iniziative, anche mediante utilizzo di strumenti tecnologici, nella gestione delle attività di competenza;
- hanno intrapreso iniziative volte a potenziare i meccanismi di massimizzazione dei risultati anche attraverso un più efficace rapporto tra costi e benefici;
4) Per quanto concerne i dirigenti di prima fascia la maggiorazione della retribuzione di risultato può essere attribuita fino ad un massimo del 50% di quanti siano in servizio presso l’Amministrazione Centrale.
Per quanto concerne i dirigenti di seconda fascia la maggiorazione della retribuzione di risultato può essere attribuita fino ad un massimo del
50 %, eventualmente arrotondato per eccesso, dei presenti presso ogni singolo Centro di Responsabilità del Ministero degli Affari Esteri.
Art. 11 INCARICHI AGGIUNTIVI
1. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’Amministrazione e confluiscono nei fondi di cui agli artt. 51 e 58 del CCNL, per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24,comma 3, del Dlgs n. 165/2001.
2. Con riferimento al disposto di cui al comma 2 dell’art. 60 del CCNL, la Parti convengono che una quota pari al 55% dell’importo dei compensi – disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione – venga corrisposta ai dirigenti interessati, per remunerare i maggiori oneri e responsabilità.
Entro il 31 gennaio di ogni anno verrà comunicato alle XX.XX. l’elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nell’anno precedente.
3. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo gli incarichi da parte di terzi e autorizzati dall’Amministrazione , conferiti ai dirigenti “intuitu personae” e non in ragione del loro ufficio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non concernono somme non aventi natura di “compenso”, corrisposte a titolo di gettone di presenza, rimborso spese, etc..
Art. 12 SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
Nell’ipotesi di vacanza di organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell’incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, al dirigente del medesimo livello incaricato, ai sensi dell’art. 61 del CCNL stipulato il 21 aprile 2006, della reggenza dell’Ufficio con incarico ad interim, è riconosciuto, nell’ambito della retribuzione di risultato, un importo integrativo pari:
- al 25% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l’incarico del dirigente sostituito in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- al 20% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l’incarico del dirigente sostituito in caso di adeguato raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- al 15% del valore economico della retribuzione di posizione parte variabile prevista per l’incarico del dirigente sostituito in caso di sufficiente raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Art. 13
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nella fattispecie prevista dall’art. 62 del CCNL Area I - Dirigenza 2002/2005, al dirigente cui sia conferito altro incarico di valore economico non equivalente – vale a dire con retribuzione di posizione parte variabile inferiore di oltre il 10% rispetto a quello precedentemente ricoperto - è corrisposta, a valere sulle risorse disponibili del pertinente Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, una integrazione “ad personam”al fine di assicurare una retribuzione di posizione parte variabile equivalente a quella già percepita, nella misura del 90%.
Art. 14 DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle del CCNL del personale dirigente dell’Area I.
Roma, 4 giugno 2007
IL DELEGATO DEL MINISTRO
Il Direttore Generale per il Personale
Xxxxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx
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FP/ CGIL Firmato
FPS/CISL Firmato
UIL/PA Firmato
CONFSAL /UNSA Firmato
DIRSTAT Firmato