AIRHANDLING s.r.l. Capitolato Polizza responsabilità civile Handler
AIRHANDLING s.r.l.
Capitolato Polizza responsabilità civile Handler
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE HANDLER Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività descritta nelle Condizioni Particolari, per:
- morte e lesioni personali;
- perdita, distruzione o danneggiamento di cose e/o aeromobili.
Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni verificatisi all’interno degli aeroporti indicati nelle Condizioni Particolari.
Art. 3 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime;
e) tutti coloro i quali, indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce l’assicurazione.
Art. 4 - DANNI ESCLUSI
La Società non risponde dei danni causati:
a) da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati;
b) dal prodotto dopo la consegna a terzi;
c) da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni a meno che non si tratti di ordinaria manutenzione effettuata dall’Assicurato o suoi dipendenti;
d) da impiego di aeromobili, di navi, di natanti o di galleggianti da parte dell’Assicurato o suoi preposti;
e) ad aeromobili che l’Assicurato abbia in custodia;
f) da circolazione di veicoli soggetta all’assicurazione obbligatoria;
g) da impiego di veicoli e macchinari condotti o azionati da persone non abilitate e/o autorizzate in base alle norme vigenti;
h) da attività inerenti l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni aeree;
i) da gestione di servizi meteorologici, di controllo e/o assistenza del traffico aereo, sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
j) da attività connesse ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti;
k) a cose verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
l) durante lo svolgimento di attività di manutenzione di aeromobili;
m) da malfunzionamento di sistemi informatici;
n) dalla detenzione e/o dall’impiego di armi e/o esplosivi;
o) da atti od omissioni di cui l’Assicurato debba rispondere contrattualmente salvo che non si tratti di responsabilità direttamente derivantigli dalla legge;
p) dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
q) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
r) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
s) da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
t) da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi;
u) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento di terreno, da qualunque causa determinata, nonché i danni a fabbricati da vibrazione o scuotimento del terreno;
v) da fattispecie escluse dalla Clausola in lingua inglese XXX 000 (xxxxxxxx n. 2).
Art. 5 - RISCHI DI GUERRA ED ASSIMILATI
La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di pote-re;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);
g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.
Art. 6 - LIMITAZIONI DELLE COPERTURE ASSICURATIVE A SEGUITO DI EMBARGO O SANZIONI
In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui alla Clausola in lingua inglese di cui all’allegato n. 1.
Art. 7 - RISCHI ATOMICI
La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche.
Art. 8 - DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell’esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.
Art. 9 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell’anno calendariale, della data e dell’ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d’anno, di data o d’ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all’uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un’azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d’anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Art. 10 - DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
1) presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
2) ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o norma di legge o regolamento che impongano all'Assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.
La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un’anormale condotta dell'aeromobile.
Nonostante qualsiasi altra disposizione di Xxxxxxx, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.
Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati. Informativa
La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l’intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simili alla presente.
Art. 11 - PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA
11.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nelle Condizioni Particolari, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il pagamento delle eventuali rate di premio successive.
11.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza.
11.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.
Art. 12 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 13 - AGGRAVAMENTO – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
13.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.
13.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 14 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL’ASSICURATO
14.1 In caso di alienazione dell’Azienda o di parte delle sue attività, l’Assicurato, fermo l’obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all’acquirente l’obbligo di mantenere il contratto di assicurazione per la parte che lo riguarda.
14.2 Nel caso di fusione della società assicurata, il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.
14.3 Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
14.4 Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dall’Assicurato alla Società, la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Art. 15 - ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall’Assicurato per iscritto alla Società.
Art. 16 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
16.1 In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c..
16.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
16.3 L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi inoltre per la raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo chieda, per la ricerca di un componimento amichevole.
16.4 L’Assicurato deve astenersi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Art. 17 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
17.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
17.2 Se l'inosservanza dell’obbligo di cui al punto 17.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA
18.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
18.2 L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L’Assicurato deve inoltre astenersi dall’effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il previo consenso della Società. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
18.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale, indicato nelle Condizioni Particolari, applicabile al danno cui si riferisce la domanda.
18.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
18.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
19.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione della lettera stessa.
19.2 In caso di rifiuto dell’indennizzo ed entro 60 giorni dallo stesso, il Contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione della lettera stessa.
Art. 20 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli artt. 12, 13, 14 e 19.1, come pure nel caso previsto dall’art. 1896 del Codice Civile la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o
ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art. 21 - IMPOSTE E TASSE
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 22 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
22.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
22.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO - RISCHI COPERTI
L’Assicurazione vale in relazione ai servizi sotto indicati (come da informazioni ricevute) svolti dall’Assicurato all’interno del sedime dell’aeroporto civile di Rimini e San Marino “Xxxxxxxx Xxxxxxx”:
a. Assistenza passeggeri, anche con disabilità e / o mobilità ridotta.
b. Assistenza bagagli;
c. Assistenza merci e posta;
d. Assistenza operazioni in pista;
e. Assistenza pulizia e servizi di scalo;
f. Assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi;
g. Assistenza trasporto a terra;
h. Assistenza ristorazione catering;
i. Hangaraggio;
j. Biglietteria aerea.
L’Assicurazione vale anche in relazione all’attività di rimorchio, spinta o traino degli aeromobili di aviazione generale custoditi nell’aviorimessa (come da informazioni ricevute).
La presente copertura presuppone l’esistenza di contratti di handling basati sullo Standard Ground Handling Agreement IATA (incluso art. 8) o comunque riconducibili alle prescrizioni previste dallo stesso.
La presente copertura opera comunque in eccesso, laddove applicabile, ad altre coperture eventualmente stipulate a copertura del medesimo rischio.
Art. 2 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN AMBITO AEROPORTUALE
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera f) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, vale quanto segue. Nel caso di circolazione soggetta all’obbligo dell’Assicurazione della responsabilità civile auto, l’Assicurazione opererà soltanto ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del Massimale minimo previsto dalla legge per l’Assicurazione obbligatoria RC Auto al tempo del Sinistro.
Nel caso di circolazione non soggetta all’obbligo dell’Assicurazione della responsabilità civile auto, l’Assicurazione opererà ad esaurimento del Massimale della polizza RC Auto, ove questa esista e sia operante. Qualora invece la polizza RC Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza alle franchigie assolute indicate in polizza.
Numero, tipo, marca e modello dei mezzi/veicoli utilizzati dall’Assicurato all’interno dell’aeroporto suindicato come da elenco in nostre mani.
Art. 3 - RC PRODOTTI AERONAUTICI
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, l’Assicurazione è estesa ai danni riconducibili alla RC Prodotti aeronautici derivante dalle attività per cui è prestata l’Assicurazione.
Tale estensione esclude comunque:
• i danni cagionati da Prodotti consegnati/riconsegnati o completati prima dell’inizio dell’Assicurazione;
• le spese per il rifacimento delle lavorazioni o dell’attività svolta.
Limitatamente a tale estensione, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali, l’Assicurazione vale per i danni in qualunque luogo verificatisi purché derivanti da attività svoltesi all’interno dell’Aeroporto precedentemente indicato.
Art. 4 - INCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ AEROPORTUALI SVOLTE DA PRIME CLEANING SOC. COOP.
Le garanzie RCT della presente assicurazione sono estese anche ai danni cagionati a terzi da Prime Cleaning Soc. Coop. durante lo svolgimento delle seguenti attività all’interno del sedime aeroportuale:
• Attività di handling in subconcessione da Airhandling.
Prime Cleaning Soc. Coop. assume pertanto la qualifica di Assicurato Addizionale.
Fermo quanto previsto dai precedenti comma del presente articolo, si precisa che laddove siano operanti altre polizze a copertura dei danni causati a terzi dall’Assicurato Addizionale Prime Cleaning Soc. Coop., la presente Assicurazione opererà a secondo rischio rispetto alle suddette polizze.
Art. 5 - RC SMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera b) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti alimentari somministrati o venduti durante il periodo di efficacia della polizza.
Restano esclusi i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i prodotti alimentari di produzione propria.
In relazione alla presente estensione, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali, l’assicurazione vale per i danni in qualunque luogo verificatisi purché derivanti da attività oggetto dell’assicurazione e svoltesi all’interno dell’aeroporto.
Art. 6 - ESTENSIONI
L’Assicurazione comprende le seguenti estensioni:
a) a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera r) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, sono inclusi i danni materiali e diretti ai bagagli e merci ed inoltre a valori, preziosi e denaro – purché custoditi dall'assicurato in casseforti o armadi blindati – conseguenti ad incendio, fulmine, scoppio, furto, rapina, smarrimento o danneggiamento;
b) a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera s) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, sono inclusi i danni derivanti da incendio di beni dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
c) a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, sono inclusi i danni cagionati agli aeromobili in consegna o custodia a qualsiasi titolo all’Assicurato, durante la giacenza nell’aviorimessa direttamente gestita dall’Assicurato e / o nelle zone di parcheggio antistanti;
d) a parziale deroga di quanto previsto dalla lettera t) dell’art. 4 delle Condizioni Generali, ma fermo restando quanto previsto all’art. 1 delle Condizioni Particolari in merito ai contratti/attività di handling, sono inclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi quando direttamente conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza.
Art. 7 - ESCLUSIONE ATTI TERRORISTICI DI CUI ALL’US TERRORISM RISK INSURANCE ACT 2002 (TRIA)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ “US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA)” – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura – il Contraente prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
Art. 8 - RISCHI INERENTI PAESI/TERRITORI EMBARGATI O SOTTOPOSTI A SANZIONI TOTALI O A MISURE GLOBALI
In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui alla seguente clausola in lingua inglese: “This agreement does not provide any cover, and does not include any liability to pay any claim or provide any benefit or service, in respect of any risk related to Crimea, Democratic People’s Republic of Korea, Iran, Syria and Venezuela”.
Inoltre, l’Assicuratore non è tenuto a indennizzare l’Assicurato per eventuali responsabilità relativamente a qualsiasi giudizio, sentenza, rimborso, spese processuali o liquidazione pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un tribunale all’interno di Paesi che operano secondo le leggi di Cuba e Libia, o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, sentenza, rimborso, spese processuali o liquidazione in tutto o in parte.
Art. 9 - INIZIO E TERMINE DELL’ASSICURAZIONE
Fermo quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni Generali, l’Assicurazione inizia dalle ore 00.00 del 8 ottobre 2023 e termina alle ore 24.00 del 7 ottobre 2024.
Art. 10 – MASSIMALE
L’Assicurazione è prestata per un massimale di € 105.000.000 (centocinquemilioni/00) per ciascun avvenimento, con i seguenti sottolimiti:
• € 105.000.000 (centocinquemilioni/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni riconducibili alla RC Prodotti aeronautici di cui all’art. 3 delle Condizioni Particolari, con l’ulteriore sottolimite di € 3.000.000 (tremilioni/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni riconducibili alla RC Smercio Prodotti Alimentari di cui all’art. 5 delle Condizioni Particolari;
•€ 77.500.000 (settantasettemilionicinquecentomila/00) per ciascun avvenimento in relazione ai danni derivanti dalla circolazione di mezzi/veicoli;
•€ 50.000.000 (cinquantamilioni/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione all’attività svolta dall’Assicurato Addizionale Prime Cleaning Soc. Coop.;
•€ 20.000.000 (ventimilioni/00) per avvenimento e in aggregato annuo in relazione ai danni derivanti dall’attività di rimorchio, spinta o traino degli aeromobili di aviazione generale custoditi nell’aviorimessa;
•€ 250.000 (duecentocinquantamila/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni a valori, preziosi e denaro di cui alla lettera a) dell’art. 6 delle Condizioni Particolari;
•€ 250.000 (duecentocinquantamila/00) per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni di cui alla lettera d) dell’art. 6 delle Condizioni Particolari;
•€ 100.000 (centomila/00) per ciascun avvenimento in relazione ai danni alle merci di cui alla lettera a) dell’art. 6 delle Condizioni Particolari;
•€ 30.000 (trentamila/00) per ciascun collo passeggero in relazione ai danni ai bagagli di cui alla lettera
a) dell’art. 6 delle Condizioni Particolari.
II massimale, i sottolimiti e gli aggregati di cui sopra sono condivisi con quelli prestati ad Airiminum 2014 SpA nell’ambito della polizza n. e restano ad ogni effetto unici anche nel caso di corresponsabilità di più soggetti Assicurati.
Art. 11 - FRANCHIGIE
L’assicurazione è soggetta alle seguenti franchigie:
•€ ( /00) per ciascun danno ad aeromobile;
•€ ( /00) per ciascun danno a cose.
Art. 12 - CONTEGGIO DEL PREMIO
Il premio dovuto a fronte della presente assicurazione è pari ad €.........(.../...), di cui € a titolo di
imposte, da pagarsi entro la data di decorrenza dell’assicurazione.
Il premio complessivo del programma composto dalle polizze nn. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx è unico ed indivisibile, in quanto derivante da una valutazione unitaria del rischio, indipendentemente dall’allocazione di premio fra le due polizze.
Il premio suindicato è da intendersi quale premio minimo in considerazione della capacità e delle esposizioni coinvolti, non suscettibile di riduzioni in caso le previsioni dei volumi risultassero inferiori all’atteso.
CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Art. 12 CG – (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio)
Art. 14 CG – (Diritto di recesso della Società per variazione nella persona dell’Assicurato) Art. 15 CG – (Altre assicurazioni)
Art. 17 CG – (Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato) Art. 19 CG – (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro) Art. 22 CG – (Legge regolatrice del contratto e giurisdizione)
Art. 8 CP – (Rischi inerenti paesi/territori embargati o sottoposti a sanzioni totali o a misure globali)
ALLEGATO N. 1
SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
ALLEGATO N. 2 DATA EVENT CLAUSE
This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.
Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.
Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person’s or organization’s confidential, proprietary or personal information. This exclusion does not apply to:
1. Physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or
2. Bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or
3. Bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured’s aviation operations caused other than by an aircraft accident.
Within sub-paragraph 3:
i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, “bodily injury” shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and
ii. Data shall not be considered as tangible property.
4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).
Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
This exclusion is a clarification of present underwriting intent and shall not be interpreted as reflecting any intention to include data event under any prior or expiring policy similar to this.