IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA
a cura di Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - II BIENNIO 2004-2005
In data 9 marzo 2006 alle ore 17,30 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la rappresentanza nego- ziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dell’a- rea dirigenziale IV nelle persone di:
Per l’ARAN:
nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, componente del Comitato Direttivo.
Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali:
- XX.XX. di categoria Confederazioni sindacali
- CGIL MEDICI CGIL
- FED. CISL MEDICI COSIME CISL
- FED MEDICI aderente alla UIL UIL
- CIVEMP (SIVEMP - SIMET)
- FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo)
- UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) CONFEDIR
- CIMO ASMD
- ANAAO ASSOMED COSMED
- ANPO (ammessa con riserva)
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di contratto ad eccezione delle seguenti sigle: CGIL MEDICI, CGIL e ANPO.
INDICE
PARTE I - Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione, durata e decorrenze
PARTE II - Trattamento economico biennio 2004 - 2005
CAPO I : Trattamento economico dei dirigenti con rappor- to di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 2 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005
Art. 3 Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medi- ci a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004- 2005
Art. 4 Ex medici condotti equiparati
CAPO II: Biennio 2004 - 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 5 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 6 La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
Art. 7 La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
CAPO III: Condizioni di lavoro Art. 8 Turni di guardia notturni
CAPO IV
Art. 9 Effetti dei benefici economici
CAPO V: I FONDI AZIENDALI
Art. 10 Fondo per l’indennità di specificità medica, retri- buzione di posizione, equiparazione, specifico trattamen- to e indennità di direzione di struttura complessa
Art. 11 Fondi per il trattamento accessorio legato alle con- dizioni di lavoro
Art. 12 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qua- lità della prestazione individuale
Art. 13 Una tantum
PARTE III - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 Conferme
Allegato 1
Dichiarazioni a verbale e congiunte
Disposizioni generali
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenze
1. Il presente contratto collettivo nazionale, che concerne il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, riguarda la parte economica di tale biennio e si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall’art. 11 del CCNQ del 18 dicembre 2002 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 23 settembre 2004.
2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si appli- ca il presente contratto sino all’individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.
3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall’art. 1, commi da 3 a 8 del CCNL 3 novembre 2005 relativo al CCNL del quadriennio normativo 2002 - 2005, I biennio economico che è indicato nel testo come “CCNL del 3 novembre 2005”.
PARTE II
Trattamento economico biennio 2004 - 2005 CAPO I
Trattamento economico dei dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare nel biennio 2004 - 2005
1. Dall’1 gennaio 2004 al 31 gennaio 2005(1) lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari a rapporto esclusivo e non esclusivo ed orario unico dall’art. 35 del CCNL stipulato il 3 novembre 2005, è incrementato di € 60,00 lordi mensili. Dalla stessa data, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è ridetermi-
nato in € 38.978,00.
2. Dall’1 febbraio 2005 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è incrementato di ulteriori € 81,00 lordi mensili. Dalla stessa data lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato in
€ 40.031,00 (2).
Art. 3
Incrementi contrattuali e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari ad esaurimento nel biennio 2004 - 2005
1. Dall’1 gennaio 2004, lo stipendio tabellare previsto per i dirigenti medici e veterinari di cui all’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo ai sensi dell’art. 13 del CCNL medesimo, è incre- mentato dell’importo mensile a fianco di ciascuno indicato:
a) Dirigenti medici: € 32,40
b) Dirigenti veterinari: € 41,36
Dall’1 gennaio 2004 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 20.834,63 per i medici
€ 26.601,97 per i veterinari
2. Dall’1 febbraio 2005 gli stipendi tabellari di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementati dell’importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato:
a) Xxxxxx: € 41,68
b) Veterinari: € 53,22
Dall’1 febbraio 2005, lo stipendio tabellare annuo lordo, per tredici mensilità, è quindi rideterminato rispettivamente in:
€ 21.376,47 per i medici
€ 27.293,83 per i veterinari(3)
1 Di tale slittamento di un mese bisogna tenere conto in sede di calcolo degli arretrati.
2 Il nuovo stipendio tabellare mensile risulta pertanto pari a € 3.079,31.
3 Il nuovo stipendio tabellare mensile risulta pertanto pari a € 2.099,52.
1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 13 del CCNL 3 novembre 2005, il trattamento economico omnicomprensivo di
€6.352,03 previsto dall’art. 48, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005 per gli ex medici condotti ed equiparati tutto- ra a rapporto non esclusivo, è rideterminato, a decorrere dall’1 gennaio 2004, in € 6.472,72 e, a decorrere dall’1 febbraio 2005, in € 6.675,98. 2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente nella misura di 1/12. Nel corso del mese di dicembre si aggiunge la tredicesima mensilità.
CAPO II
Biennio 2004 - 2005 Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti
Art. 5
La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo
A decorrere dall’1 gennaio 2004, la retribuzione di posizione unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclu- sivo di cui all’art 42, comma 1, tavola A) del CCNL del 3 novembre 2005 è così rideterminata:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2004 | |
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 8.196,51 | 999,60 | 9.196,11 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 7.116,08 | 867,84 | 7.983,92 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 6.583,09 | 802,80 | 7.385,89 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.735,36 | 435,60 | 6.170,96 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.374,32 | 435,60 | 2.809,92 |
Dirigente equiparato | 2.374,32 | - | 2.374,32 |
Dirigente < 5 anni | 0 | - | 0,00 |
2. A decorrere dall’1 febbraio 2005 la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 febbraio 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 9.196,11 | 1.236,72 | 10.432,83 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 7.983,92 | 1.073,64 | 9.057,56 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 7.385,89 | 993,24 | 8.379,13 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.170,96 | 539,04 | 6.710,00 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.809,92 | 539,04 | 3.348,96 |
Dirigente equiparato | 2.374,32 | - | 2.374,32 |
Dirigente < 5 anni | 0 | - | 0,00 |
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31 dicembre 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica | 10.432,83 | 222,60 | 10.655,43 |
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina | 9.057,56 | 193,32 | 9.250,88 |
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio | 8.379,13 | 178,80 | 8.557,93 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.710,00 | 97,08 | 6.807,08 |
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.348,96 | 97,08 | 3.446,04 |
Dirigente equiparato | 2.374,32 | - | 2.374,32 |
Dirigente < 5 anni | 0 | - | 0,00 |
4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale even- tualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’al- legato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un inca- rico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001
era così composta: parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.520,30, (divenuta di € 2.374,32 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005) (4).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione mini- ma contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile, in via prio- ritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico - ove disponibile - tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione mini- ma contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6.
E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni. (5)
8. Il fondo dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate nei commi 1, 2 e 3 è automaticamente ridetermi- nato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi.
9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.
4 Si tratta, in sede di prima applicazione, degli ex 10° livello non qualificati, non titolari di incarico di struttura (semplice o complessa), alla data di entrata in vigore del I biennio economico. Il loro numero a tale data esprime il numero d’incarichi di tale livello da istituire a livello Aziendale. L’incremento si appli- ca a partire dal 01/01/2004.
5 Dall’entrata in vigore del contratto tale clausola si applica anche sia a coloro che superino positivamente la verifica del 15° anno, sia, laddove tale verifica sia già stata superata, al momento della prima verifica utile per il mantenimento dell’incarico rivestito. Con tale clausola si determina la dinamicità dell’isti- tuto e lo si lega a un momento di verifica, trattandosi a tutti gli effetti di un momento di riconoscimento di sviluppo professionale.
A decorrere dall’1 gennaio 2004, alla retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavo- ro esclusivo e con orario unico di cui all’art. 42, comma 1, tavola B), del CCNL del 3 novembre 2005, sono attribuiti i seguenti incrementi annui lordi (6):
Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2003 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall’1 gennaio 2004 | |
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. | 6.170,76 | 1.215,12 | 7.385,88 |
Dirigente incarico struttura complessa territorio | 6.170,76 | 1.215,12 | 7.385,88 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 5.238,08 | 932,88 | 6.170,96 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.146,57 | 663,36 | 2.809,93 |
Dirigente equiparato | 2.146,57 | 227,76 | 2.374,33 |
Dirigente < 5 anni | 0 | - | 0,00 |
A decorrere dall’1 febbraio 2005, la retribuzione di posizione del comma 1 è ulteriormente rideterminata nel modo seguente:
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 gennaio 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dall’1 febbraio 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. | 7.385,88 | 993,24 | 8.379,12 |
Dirigente incarico struttura complessa territorio | 7.385,88 | 993,24 | 8.379,12 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.170,96 | 539,04 | 6.710,00 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 2.809,93 | 539,04 | 3.348,97 |
Dirigente equiparato | 2.374,33 | - | 2.374,33 |
Dirigente < 5 anni | 0 | - | 0,00 |
6 Con le risorse economiche disponibili per il 2004 si equipara il tabellare di posizione minimo unificato a quello dei colleghi medici del territorio. Tale ope- razione, oltre a determinare un maggiore incremento stipendiale relativamente al biennio economico in corso rispetto ai collegi medici, elimina per il futuro ogni rischio di disallineamento in quanto il calcolo delle risorse economiche disponibili e i relativi incrementi vengono effettuati sulla base della massa sala- riale e pertanto eventuali sperequazioni sono nel tempo e nel corso delle tornate contrattuali destinate ad aumentare se non vi si pone riparo.
Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 30 dicembre 2005 | Incremento annuo | Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 31dicembre 2005 | |
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici. | 8.379,12 | 178,80 | 8.557,92 |
Dirigente incarico struttura complessa territorio | 8.379,12 | 178,80 | 8.557,92 |
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990 | 6.710,00 | 97,08 | 6.807,08 |
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000 | 3.348,97 | 97,08 | 3.446,05 |
Dirigente equiparato | 2.374,33 | - | 2.374,33 |
Dirigente < 5 anni | 0 | - | 0,00 |
4. Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 1, 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile azien- dale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all’allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
5. I destinatari della retribuzione minima contrattuale prevista dai commi 1, 2 e 3 per i dirigenti cui è conferito un inca- rico lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 sono coloro per i quali la medesima voce alla data del 31 dicembre 2001
era così composta: parte fissa € 4.100,66, parte variabile € 2.129,35, (divenuta di € 2.146,57 alla data del 31 dicembre 2003, ai sensi dell’art. 42 del CCNL 3 novembre 2005) (7).
6. Per effetto del comma 5 il valore di € 3.446,04 costituisce un nuovo livello stabile di retribuzione di posizione mini- ma contrattuale nell’ambito degli incarichi conferibili ai sensi della lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000.
7. Dopo l’entrata in vigore del presente contratto, la valutazione positiva prevista dall’art. 26, comma 2, lett. c) del CCNL 3 novembre 2005 per il riconoscimento al quindicesimo anno della fascia di indennità di esclusività, è utile, in via prioritaria, anche ai fini dell’attribuzione al dirigente di un incarico - ove disponibile - tra quelli indicati nella lett. c) dell’art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 per il quale, con il comma 6, si è stabilito il nuovo livello di retribuzione di posizione minima contrattuale. Tale clausola si applica anche in caso di valutazione positiva per il rinnovo dell’incarico ai dirigenti che possiedono la medesima esperienza professionale. Ai dirigenti cui è conferito l’incarico previsto dal presente comma, è attribuita la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale del comma 6. E’ fatto salvo da parte dell’azienda il conferimento di altri incarichi tra quelli indicati nelle tavole del presente articolo, secondo le vigenti disposizioni (8). 8. Il fondo dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005, alle date indicate dai commi 1, 2 e 3 è automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente agli incre- menti spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi.
9. Sono confermati i commi da 2 a 6 dell’art. 42 del CCNL del 3 novembre 2005.
Art. 7
La retribuzione di posizione minima per i dirigenti medici
e veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo o ad esaurimento
1. Per i dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all’art. 43, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, rimane fissata nei valori stabiliti dalle tabelle stesse al 31 dicembre 2003.
2. Analogamente si dispone per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall’art. 44 del CCNL 3 novembre 2005, la cui retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l’applicazione degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo o non esclusivo, rimane quel- la fissata al 31 dicembre 2003 dagli artt. 46 e 47 del contratto citato.
3. Rimangono, altresì, confermate tutte le altre clausole di cui agli articoli del CCNL 3 novembre 2005 citati nei commi pre- cedenti.
7 Si tratta, in sede di prima applicazione, degli ex 10° livello non qualificati, non titolari di incarico di struttura, semplice o complessa alla data di entrata in vigore del I biennio economico. L’incremento si applica a partire dal 01/01/2004
8 Dall’entrata in vigore del contratto tale clausola si applica anche sia a coloro che superino positivamente la verifica del 15° anno, sia, laddove tale verifica sia già stata superata, al momento della prima verifica utile per il mantenimento dell’incarico rivestito. Con tale clausola si determina la dinamicità dell’isti- tuto e lo si lega a un momento di verifica, trattandosi a tutti gli effetti di un momento di riconoscimento di sviluppo professionale.
Art. 8
Turni di guardia notturni
1. Le parti, fermo rimanendo per le aziende e gli enti l’obbligo di previa razionalizzazione della rete interna dei servizi ospedalieri per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale, nel prendere atto degli esiti del moni- toraggio previsto dall’art. 16 del CCNL del 3 novembre 2005 per la rilevazione del numero delle guardie notturne effetti- vamente svolte nelle aziende ed enti considerano sussistenti le condizioni per riesaminare con il presente contratto le moda- lità di retribuzione di tutte le guardie notturne svolte in azienda dopo aver detratto da quelle fuori dell’orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 3 novembre 2005.
2. A tal fine, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in base alle risorse indicate nell’art 11, commi 2 e 3 per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell’orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di € 50,00. Per la corretta determinazione dei turni di guardia notturni da calcolare si rinvia all’allegato n 1.
3. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del CCNL ciascuna azienda o ente, in ragione della propria organizzazione dei
servizi ospedalieri, è tenuta a comunicare alla Regione di appartenenza se il finanziamento del fondo disposto dall’art. 11, commi 2 e 3, sia sufficiente alla corresponsione del compenso previsto nel comma 2, indicando la eventuale misura in eccedenza o in difetto rispetto a quella contrattualmente stabilita.
4. Le Regioni, nei 30 giorni successivi, provvederanno al riequilibrio dei fondi tra le Aziende ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 3 novembre 2005, utilizzando - a compensazione per la presente area dirigenziale - le risorse indicate nel comma 2, primo alinea e nel comma 3 dell’art. 11 tenuto conto, in questo ultimo caso, dell’eventuale già avvenuta uti- lizzazione di dette risorse per il pagamento di ore di lavoro straordinario.
5. Il compenso di cui al comma 2, si cumula con l’indennità notturna prevista dall’art. 51, comma 1 del CCNL del 3 novembre 2005.
6. Le parti prendono atto che l’art. 16, comma 2, del CCNL 3 novembre 2005, è tuttora in vigore. Pertanto, qualora si proceda al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’intero turno di guardia notturna prestato fuori dell’orario di lavoro, non si dà luogo all’erogazione del compenso del comma 2. Detto compenso compete invece per le guardie fuori dell’orario di lavoro che diano luogo al recupero dell’orario eccedente.
CAPO IV
Art. 9
Effetti dei benefici economici
Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dei capi I e II del presente contratto hanno effetto sulla tre- dicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sul- l’indennità alimentare dell’art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previ- denziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa unificata e varia- bile in godimento nonché alle voci retributive di seguito riportate:
- del CCNL 8 giugno 2000: indennità di cui all’art. 37; assegni personali previsti dall’art. 30, commi 1 e 2 e dall’art. 43,
commi 2 e 3 data la loro natura stipendiale; indennità dell’art. 40; - dagli artt. 3, 4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II bien- nio economico.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retri- buzione di posizione minima contrattuale.
CAPO V
I fondi aziendali Art. 10
Fondo per l’indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
1. Il fondo previsto dall’art. 54 dei CCNL 3 novembre 2005, I biennio economico 2002-2003 per il finanziamento del- l’indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, attuati i commi 4 e 5 del medesimo art. 54.
2. Sono confermati i commi 2, 3 e 6 dell’art. 54 del CCNL 3 novembre 2005. Il comma 5 del medesimo articolo ha esau-
indicate nei medesimi articoli.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo del comma 1, è ulteriormente incrementato di € 3,00 mensili (per 13 men- silità) per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prio- ritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell’applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni (9).
Art. 11
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro
1. Il fondo previsto dall’art. 55 del CCNL del 3 novembre 2005, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello conso- lidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi di cui al comma 3, lettere a), b) del medesimo articolo.
2. Al fine di corrispondere il compenso di cui all’art. 8, comma 2, il fondo del presente articolo, dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006, è così incrementato:
- di € 12,38 mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
- di € 37,79 mensili per ogni dirigente medico, in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
3. Alle risorse del comma 2 si aggiungono alla medesima data € 7,48, mensili per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art. 55, comma 2, lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005 e sino all’entrata in vigore del presente contratto usate provvisoria- mente per remunerare le ore di lavoro straordinario.
4. Nelle aziende sanitarie ove operano anche dirigenti veterinari, al fine di remunerare le ore di lavoro straordinario degli stessi, alle risorse del comma 2 vanno aggiunte le seguenti:
- € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
- € 7,48, mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri rifles- si, peraltro già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell’art 55, comma 2 lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
5. Il totale dei dirigenti sui quali si calcolano gli incrementi del fondo del comma 1 riguarda il complesso dei dirigenti medici e veterinari in servizio sia pure con due distinte modalità di calcolo degli incrementi in considerazione delle diver- se condizioni di lavoro nei presidi ospedalieri dove sono previste le guardie notturne e gli altri servizi territoriali.
6. Negli enti diversi dalle aziende sanitarie ed ospedaliere, l’incremento del fondo avviene nella stessa misura prevista dal comma 2. Qualora, in ragione dell’attività svolta negli enti medesimi, non vengano effettuati servizi di guardia not-
turni l’importo di € 37,79 per dirigente può essere abbassato a non meno di € 10,0 per dirigente. La differenza non uti- lizzata nel fondo del comma 1 è destinata al fondo dell’art. 10 per la retribuzione di posizione variabile aziendale (10).
7. La medesima possibilità di utilizzazione di parte della quota di € 37,79 prevista nel comma 5 è consentita anche nelle aziende ospedaliere e sanitarie qualora il finanziamento del fondo, in rapporto alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia notturna, pur consentendo di corrispondere il compenso dell’art. 8 nel valore massimo stabilito di
€ 50, presenti a consuntivo un saldo stabile e positivo, effettuata la compensazione regionale di cui all’art. 8, comma 4.
8. I principi di flessibilità del fondo del comma 1 si applicano anche per le risorse destinate alle finalità del comma 4 ove il finanziamento risulti eccedente. La contrattazione integrativa stabilirà la nuova destinazione delle predette risorse ai fondi dell’art. 10 o 12.
9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti,
maggiorata del 15%, è fissata in € 24,59. In caso di lavoro notturno o festivo, la tariffa, maggiorata del 30%, è pari ad €
27,80 ed in caso di lavoro notturno festivo, maggiorata del 50%, è pari ad € 32,08.
Art. 12
Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. L’art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005, relativo ai fondi per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari sono confermati. L’ammontare dei fondi ivi indicati è quel- lo consolidato al 31 dicembre 2003 (11). Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui al medesimo arti- colo, comma 1, ultimo periodo, le quali, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gen- naio 2004 ai sensi del comma 2.
2. Sono confermati i commi 2 e 4 dell’art. 56 del CCNL del 3 novembre 2005. Il comma 3 del medesimo articolo ha esaurito i proprio effetti con l’entrata in vigore del citato contratto.
3. A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 il fondo del comma 1 è incrementato rispettivamente
9 Si conferma pertanto, anche con il finanziamento dell’Istituto, il concetto della pari retribuzione a parità di funzioni. Si conferma altresì, come peraltro già espressamente evidenziato nella parte normativa del XXXX 0000-0000 e nel I biennio economico 2002-2003, come la retribuzione minima unificata sia lega- ta all’incarico rivestito e non al livello di provenienza
10 Con tale comma s’intende incentivare sia la razionalizzazione delle guardie ospedaliere sia garantire i Dirigenti medici in servizio in aziende territoriali dove il numero di turni di guardia notturni sia esiguo e sia pertanto concreto il rischio di un sottoutilizzo del fondo. Laddove infatti o la razionalizzazione delle guardie o il numero esiguo di guardie effettuate in rapporto ai dirigenti in servizio rendano disponibili risorse economiche, le stesse potranno essere trasferi- te al fondo per la posizione variabile aziendale.
11 Consolidamento del fondo dopo averne destinata una quota parte all’equiparazione del trattamento tabellare fondamentale.
4. Dall’entrata in vigore del CCNL le risorse, complessivamente disponibili destinate alla retribuzione di risultato che siano eventualmente da erogare in forma di acconto ovvero per stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 65, comma 8 del CCNL del 5 dicembre1996, sono ridotte al 50% con riferimento alle quote attribuibili. La parte restante di dette risorse rimane nel fondo di cui al presente articolo ed unitamente alle risorse di cui al comma 3, è corrisposta esclusivamente a consuntivo in relazione al raggiungimento del risultato, nel termine massimo di un semestre.
Art. 13 - (Una tantum)
1. Ad ogni dirigente medico (13) competono le seguenti somme una tantum: per il 2004: € 200,20;
per il 2005: € 426,88.
PARTE III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 14 Conferme
1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme del CCNL del 3 novembre 2005 nonché quelle indicate nell’art. 60 del contratto stesso.
2. Le parti si danno atto che è necessario procedere alla correzione dei seguenti errori materiali rinvenuti nel CCNL del 3 novembre 2005, parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio 2002-2003:
- Art. 29, comma 1: le parole “dell’articolo 26, comma 3”, sono sostituite dalle parole “dell’art. 26”
- Art. 54, comma 6: le parole “per i fini del comma 4” sono sostituite dalle parole “per i fini del comma 5.
- Nella dichiarazione congiunta n. 14 la parola “riconferma” è abrogata.
3. Il termine previsto dall’art. 59, comma 2, del CCNL del 3 novembre 2005, è prorogato al 30 settembre 2006.
Determinazione del numero dei turni di guardia notturni
1° esempio
N° guardie annue notturne in orario di servizio 6.177
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio 3.312
N° totale annuo guardie notturne 9.489
N° totale annuo guardie notturne retribuite in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005)
(9.490 x 12%) 1.139
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell’art. 8 del CCNL 8.350
N° guardie annue notturne in orario di servizio | 7.437 |
N° guardie annue notturne fuori orario di servizio | 632 |
N° totale annuo guardie notturne | 8.069 |
N° totale annuo guardie notturne retribuite in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) | 632 |
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell’art. 8 del CCNL | 7.437 |
2° esempio
N° guardie annue notturne in orario di servizio N° guardie annue notturne fuori orario di servizio N° totale annuo guardie notturne | 18.980 - 18.980 |
N° totale annuo guardie notturne retribuite in attività libero professionale (ex art. 18 CCNL 3.11.2005) | 0 |
N° totale guardie notturne in orario e/o fuori orario di servizio retribuibili con il compenso dell’art. 8 del CCNL | 18.980 |
3° esempio |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si impegnano a verificare presso l’INPDAP la possibilità di prevedere nel prossimo CCNL le modalità con le quali calcolare in tutto o in parte la retribuzione di posizione variabile aziendale nell’indennità premio di servizio analo- gamente a quanto già previsto dal CCNL della dirigenza delle Regioni ed autonomie locali.
12 Il fondo per la retribuzione di risultato risulta pertanto incrementato, dal 1° gennaio 2006, per ogni dirigente veterinario in servizio al 31/12/2003, di com- plessivi € 245,83
13 L’Una tantum non si applica ai Dirigenti veterinari in quanto tutte le risorse economiche disponibili sono state consumate, anche mediante l’equiparazione del tabellare di posizione ai medici del territorio. Nel caso dei medici si tratta di una somma che si rende disponibile in quanto alcune quote di trattamento fondamentale e destinato a remunerare le guardie rimane inutilizzato nel corso del biennio economico di riferimento, non potendo essere direttamente utiliz- zato (in ragione della sua esiguità) per incrementare ulteriormente alcun altro Istituto. Inoltre, a regime, il sistema così costruito e in base ai dati forniti all’ARAN sul numero complessivo di guardie e su cui è stato calcolato il fabbisogno economico consuma tutte le risorse disponibili. Si rimanda tuttavia alla nota in calce all’ art. 11, comma 6.
CCNL DELLA DIRIGENZA - II BIENNIO
Contratto: 90/10
Solo il SIVeMP ottiene per i medici veterinari la ripartizione 90/% delle risorse economiche disponibili sul trattamento fondamentale tabellare e il 10% sull’accessorio
La delegazione trattante ripercorre l’iter contrattuale appena
concluso.
ur trattandosi della sottoscrizione un biennio solamente economico e non normativo, la trattativa
P
appena conclusa è stata resa complessa dal permanere sul tavolo contrattuale di alcuni problemi, già evidenziati dalla controparte sindacale nel corso della negoziazione che aveva portato alla firma della parte normativa relativa all’intero quadriennio e al primo biennio economico.
Infatti:
1. L’equiparazione del tabellare fondamentale per tutta la Dirigenza medica e Veterinaria a quello della Dirigenza dello Stato aveva sia reso necessario innalzare in misura proporzionalmente maggiore lo stipendio dei dirigenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio sia utilizzare una quota parte del fondo di risultato, che in alcune Aziende veniva pertanto azzerato in ragione dell’esiguità dello stesso. A entrambe
Comunicato stampa del 9 marzo 2006
“Finalmente abbiamo chiuso il quadriennio più dispendioso e incoerente della storia dell’aziendalizzazione - ha dichiarato il Segretario Nazionale del SIVeMP, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx - le inerzie delle parti datoriali hanno richie- sto un tempo che in futuro sarà inaccettabile per il regolare andamento della sanità pubblica. Siamo comun- que molto soddisfatti dell’esito della contrattazione per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti perseguiti con tenacia dal nostro sindacato.”
Sono stati raggiunti importanti obiettivi quali:
1. Aumento dello stipendio fondamentale tabellare a € 40.031,00 annui.
2. Aumento del trattamento di posizione sino alla completa, e tanto agognata, equiparazione alla posizione dei medici del territorio.
3. Incremento consistente del Fondo per il risultato.
4. Aumento del valore delle ore di lavoro straordinario e di lavoro in Pronta disponibilità con risorse riservate ai Veterinari.
5. Riequilibrio della posizione degli ex 10° livelli.
6. Possibilità al 15° anno di servizio di conseguire il suddetto riequilibrio insieme all’incremento dell’inden- nità di Esclusività di rapporto.
tali anomalie andava posto rimedio.
2. Il valore dell’ora di straordinario, da corrispondere in caso di lavoro svolto in Pronta disponibilità o in servizio di Guardia medica, non era proporzionato allo stipendio tabellare con il risultato che le ore di lavoro aggiuntivo non soggette a recupero sarebbero state remunerate di meno dell’ora di servizio ordinario, con un’evidente sperequazione.
3. Permaneva, nel nostro specifico caso, ed era destinato a aumentare nel tempo in ragione della massa salariale separata da quella dei colleghi medici, un differenziale a nostro sfavore nei confronti del tabellare minimo unificato del trattamento di posizione.
4. Il sistema di attribuzione degli incarichi, ancorché perfezionato nel corso della stesura della parte normativa del CCNL (le aziende al compimento del 5° anno di anzianità di servizio, e al superamento di una verifica sono ora tenute ad assegnare un incarico almeno professionale - ex art. 27, lettera C - mentre prima tale potestà era facoltativa e la riottosità delle aziende ad assegnare incarichi, peraltro contrattualmente comunque dovuti e ratificati dall’obbligo di stipulare un contratto individuale di lavoro, costringeva le Segreterie Aziendali a confronti a volte estenuanti e non sempre coronati dal successo) necessitava evidentemente di una rivisitazione che consentisse di remunerare lo sviluppo professionale anche per chi non raggiungeva nel tempo un incarico comportante responsabilità gestionali (strutture semplici o complesse). La mancanza di un meccanismo siffatto aveva già penalizzato coloro che, all’entrata in vigore del CCNL 05/12/1996 possedevano la qualifica di 10° livello, ma si sarebbe ulteriormente fatta sentire nel tempo penalizzando tutti i dirigenti, in quanto una moltiplicazione delle strutture aziendali non era ipotizzabile e i precedenti meccanismi di progressione economica legati a classi e scatti non erano più
applicabili. Si rischiava pertanto la demotivazione dei colleghi senza un meccanismo di riconoscimento della maggiore esperienza professionale acquisita.
5. Infine i colleghi medici ospedalieri lamentavano l’insufficiente retribuzione del disagio legato ai servizi di guardia medica. La possibilità di remunerare in L.P. aziendale tale istituto non soddisfaceva del tutto essendo contrattualmente legato a un massimo del 12% dei turni di guardia e andava inoltre preventivamente contrattato a livello aziendale.
Da queste posizioni e con queste pregiudiziali s’iniziava trattare. L’atto di indirizzo, emanato in ritardo (come prassi di tutta questa tornata contrattuale) e solo dopo le incessanti pressioni delle OOSS poneva a sua volta due condizioni fondamentali:
1. il contenimento certo della spesa nei limiti previsti;
2. la destinazione di una quota parte del 10% degli incrementi salariali ai meccanismi di remunerazione della produttività.
Per l’ emanazione dell’atto di indirizzo era inoltre necessario attendere l’approvazione della Legge finanziaria 2006, che assegnava risorse pari allo 0,70% in più, portando pertanto gli incrementi del II biennio economico su cui impostare la negoziazione al 5,01% della massa salariale (5,07% effettivo, poiché il 2° anno aveva effetto montante sul 1°).
La piattaforma negoziale unitaria presentata all’ARAN dalle OOSS veniva inizialmente guardata con sospetto, perché il meccanismo di sviluppo professionale ipotizzato (incrementi stipendiali e per tale scopo verifiche quinquennali o almeno su almeno tre scaglioni) veniva identificata con il meccanismo di classi e scatti, vietato per legge.
Dopo alcuni incontri si identificavano due soli scaglioni di colleghi caratterizzati da una anzianità di servizio definita, 15 e 25 anni di servizio, istituendo una nuova
verifica al 25° anno e riconoscendo pertanto a tutti i colleghi in possesso di tale requisito e indipendentemente dall’incarico rivestito, un incremento stipendiale.
Tale meccanismo tuttavia veniva infine escluso in quanto al momento di ipotizzarne il costo l’ARAN obiettava, cifre alla mano, che la dinamicità del meccanismo, ipotesi questa imprescindibile per le OOSS, avrebbe determinato a regime dei costi che venivano quantizzati in circa €10,00 mensili pro capite (su
€ 254,00 disponibili). Tale riserva economica avrebbe dovuto essere lasciata alla gestione delle Aziende senza essere utilizzabile per alcun altro istituto. L’onerosità del meccanismo (superabile solo senza garantirne la dinamicità) portava infine ad abbandonare tale ipotesi a favore di quella sottoscritta, ovvero:
• In prima applicazione riconoscimento del beneficio economico agli ex 10° livello non qualificati, non titolari di incarico di struttura, semplice o complessa, alla data di entrata in vigore del I biennio economico. L’incremento si applica a partire dal 01/01/2004.
• Dall’entrata in vigore del contratto tale clausola si applica anche sia a coloro che superino positivamente la verifica del 15° anno, sia, laddove tale verifica sia già stata superata, al momento della prima verifica utile per il mantenimento dell’incarico rivestito. Con tale clausola si determina la dinamicità dell’istituto e lo si lega a un momento di verifica, trattandosi a tutti gli effetti di un momento di riconoscimento di sviluppo professionale.
Tale ipotesi presentata dall’ARAN come l’unica attuabile non in conflitto con la normativa vigente veniva infine accettata dal tavolo unitariamente nonostante all’ultimo momento si riscontrasse un tentativo di ostacolare tale meccanismo da parte delle confederazioni sindacali nazionali (CGIL, CISL, UIL) che, impegnate in altri tavoli sulle trattative per i rinnovi di altre
Contratto: 90/10
segue
categorie di lavoratori e non essendo riuscite a ottenere tale risultato, attaccavano l’ipotesi lamentando un’eccessiva specificità del tavolo della Dirigenza medica e veterinaria. Altro scoglio da superare era una adeguata retribuzione del c.d. disagio ospedaliero (il servizio di Guardia). Avverso tale ipotesi si schierava la CGIL medici che chiedeva il superamento del disagio anche con l’incremento delle dotazioni organiche, dissociandosi dalla richiesta di garantire un gettone aggiuntivo pari a quello richiesto dalle altre OOSS mediche ai colleghi impegnati in tale attività.
La non superabilità della pregiudiziale citata determinava pertanto che alla fine il testo della preintesa non veniva sottoscritto da CGIL e CGIL medici.
Proprio l’allocazione di risorse economiche legate al trattamento fondamentale da parte dei colleghi medici garantiva tuttavia alla nostra sigla la possibilità di richiedere che tali risorse per noi, in considerazione della nostra specificità, fossero destinate all’equiparazione del tabellare minimo di posizione al tabellare dei medici territoriali.
Parimenti anche le quote di retribuzione di risultato ugualmente destinate a remunerare il disagio medico venivano utilizzate per incrementare in misura maggiore il Fondo per la retribuzione di risultato dei medici veterinari.
In conclusione per la nostra specificità, e fatte salve le osservazioni, imprescindibili, sulla tempistica (siglare una preintesa contrattuale, con un lungo iter normativo da seguire prima dell’ approvazione definitiva e la messa a regime del sistema a oltre due mesi dalla naturale scadenza del contratto
non è accettabile), possiamo affermare di chiudere con soddisfazione un contratto in cui tutte le risorse per noi disponibili sono state allocate su voci stipendiali legate al fondamentale o al nostro specifico fondo di risultato, e in cui dopo un rincorsa di anni siamo finalmente completamente equiparati ai colleghi medici.
Questo non può che essere considerato un risultato di livello assoluto.
La delegazione trattante:
Xxxx Xxxxxxxxx
Segretario nazionale
Xxxxxxxx Di Taranto
Vice Segretario nazionale, con specifica delega alla contrattazione
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Componente
della Segreteria nazionale
e Responsabile ufficio legale
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Componente
della Segreteria nazionale
L’ESPERTO RISPONDE
Incarico di struttura semplice per dirigenti veterinari: Chiarimenti sul CCNL 03/11/05 I biennio economico
L’articolo 38 e l’articolo 42 lettera B del CCNL 03/11/05 I biennio economico, stabiliscono gli importi delle nuove indennità di posizione, spettanti ai dirigenti veterinari con rapporto esclusivo.
Particolare attenzione merita il “dirigente già incarico struttura semplice o ex modulo funzionale”. Infatti il dirigente veterinario, già inquadrato come ex 10° con modulo funzionale, in virtù degli importi già goduti nel CCNL prece- dente, deve percepire i seguenti valori tabellari:
- 01/01/2002 totale posizione fissa e variabile € 9831,52
- 01/01/2003 totale posizione fissa e variabile € 10598,32
- art.42/b 31/12/2003 posizione minima unificata € 5238,08
Nel caso del dirigente veterinario ex 10° livello senza modulo operativo e del dirigente veterinario ex 9° livello qua- lificato, ai quali è stata attribuita una struttura semplice, vanno confermate le indennità spettanti al dirigente di ex decimo livello senza modulo e al dirigente di ex 9° livello qualificato, ma con l’incremento determinato dalla diffe- renza tra gli importi della qualifica di provenienza (10° senza modulo e 9° qualificato) e gli importi spettanti al diri- gente titolare di struttura semplice previsti dall’attuale CCNL.
Considerato che per i dirigenti ex 10° livello ed ex 9° livello qualificato il tabellare del nuovo CCNL è il seguente:
- 01/01/2002 totale posizione fissa e variabile € 6740,01-
- 01/01/2003 totale posizione fissa e variabile € 7506,81
- art.42/b posizione minima unificata € 2146,57
La differenza spettante per struttura semplice dovrà risultare la seguente:
€ 5238,08 - € 2146,57 = € 3092,71.
Ovviamente l’importo di € 3092,71 va ricompreso nell’indennità variabile aziendale.
Tabelle esplicative del nuovo Contratto collettivo nazionale dell’Area della Dirigenza Medico-Veterinaria II biennio economico 2004-2005.
TABELLA 1. DIFFERENZA DI INCREMENTO TRA MEDICI E VETERINARI | ||
Qualifica | Retribuzione di posizione minima al 31/12/2003 | Retribuzione di posizione minima unificata al 31/12/2005 |
Dirigente struttura complessa | Veterinario ASL e IZS € 6.170,76 Medico territorio € 6.583,09 | Medici e Veterinari € 8.557,92 |
Dirigente struttura semplice | Veterinario € 5.238,08 Medico territorio € 5.735,36 | Medici e Veterinari € 6.807,08 |
Dirigente Incarico professionale, ex 10° livello Art. 27 lettera C | Veterinario € 2.146,57 Medico territorio € 2.374,32 | Medici e Veterinari € 3.446,05 |
Dirigente equiparato ex 9°livello > 5 anni | Veterinario € 2.146,57 Medico territorio € 2.374,33 | Medici e Veterinari € 2.374,33 |
TABELLA 2. XXXX 0000-0000 DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SSN -INCREMENTI RETRIBUTIVI MENSILI DAL 01.01.2006 | |||||
TIPOLOGIA INCARICO | DIRIGENTI INTERESSATI | % DIRIGENTI INTERESSATI | INCREMENTO MENSILE STIPENDIO TABELLARE | INCREMENTO MENSILE POSIZIONE UNIFICATA | TOTALE INCREMENTO RETRIBUTIVO MENSILE |
Dirigente struttura complessa | 562 | 9,2% | 141 | 198,93 | 339,93 |
Dirigente struttura semplice o ex modulo DPR 384/90 | 840 | 13,8% | 141 | 130,75 | 271,75 |
Dirigente art. 27 lettera C ( EX 10° LIV.) | 2466 | 40,6% | 141 | 108,29 | 249,29 |
Dirigente equiparato (ex 9° liv.) | 1173 | 19,3% | 141 | 18,98 | 159,98 |
Dirigente < 5 anni di servizio | 910 | 15,4% | 141 | 0 | 141 |
Dirigente a rapporto non esclusivo | 108 | 1,7% | 94,58 | 0 | 94,58 |
Arretrati anni 2004 e 2005 relativi agli incrementi retributivi della retribuzione
Dirigente art. 27 lettera C ( EX 10° LIV.) 1157,48 96,45 1253,93
Dirigente struttura complessa 2125,59 177,12 2302,71
Anno 2005
Dirigente struttura semplice o ex modulo DPR 384/90 1427 118,9 1545,9
TIPOLOGIA INCARICO Incremento Incremento Totale arretrati annuo Tredicesima retribuzione
mensilità posizione
di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo
Anno 2004 | |||
TIPOLOGIA INCARICO | Incremento annuo | Incremento Tredicesima mensilità | Totale arretrati retribuzione posizione |
Dirigente struttura complessa | 1215,12 | 101,26 | 1316,38 |
Dirigente struttura semplice o ex modulo DPR 384/90 | 932,88 | 77,74 | 1010,62 |
Dirigente art. 27 lettera C (EX 10° LIV.) | 663,36 | 55,28 | 718,64 |
Dirigente equiparato (ex 9° liv.) | 227,76 | 18,98 | 246,74 |
Dirigente < 5 anni di servizio | 0 | 0 | 0 |
Anno 2005 | |||
TIPOLOGIA INCARICO | Incremento annuo | Incremento Tredicesima mensilità | Totale arretrati retribuzione posizione |
Dirigente struttura complessa | 2125,59 | 177,12 | 2302,71 |
Dirigente struttura semplice o ex modulo DPR 384/90 | 1427 | 118,9 | 1545,9 |
Dirigente art. 27 lettera C ( EX 10° LIV.) | 1157,48 | 96,45 | 1253,93 |
Dirigente equiparato (ex 9° liv.) | 227,76 | 18,98 | 246,74 |
Dirigente < 5 anni di servizio | 0 | 0 | 0 |
XXXX 0000-0000 Dirigenza medica e veterinaria del SSN | ||||
Arretrati anni 2004 e 2005 e incrementi retributivi mensili dal 01.01.2006 per i dirigenti veterinari a rapporto esclusivo | ||||
TIPOLOGIA INCARICO | Arretrati anno 2004 | Arretrati anno 2005 | Totale arretrati 2004-2005 | Incremento retributivo mensile dal 01.01.2006 |
Dirigente struttura complessa | 2096,38 | 4047,96 | 6144,34 | 339,93 |
Dirigente struttura semplice o ex modulo DPR 384/90 | 1790,62 | 3291,15 | 5081,77 | 271,75 |
Dirigente art. 27 lettera C ( EX 10° LIV.) | 1498,64 | 2999,18 | 4497,82 | 249,29 |
Dirigente equiparato (ex 9° liv.) | 1026,74 | 1991,99 | 3018,73 | 159,98 |
Dirigente < 5 anni di servizio | 780 | 1745,25 | 2525,25 | 141 |
Dirigente < 5 anni di servizio 0 0 0
Dirigente equiparato (ex 9° liv.) 227,76 18,98 246,74
Dirigente art. 27 lettera C ( EX 10° LIV.) 1157,48 96,45 1253,93
TIPOLOGIA INCARICO Incremento Incremento Totale arretrati annuo Tredicesima retribuzione
mensilità posizione
Anno 2005
Dirigente equiparato (ex 9° liv.) 227,76 18,98 246,74
Dirigente < 5 anni di servizio 0 0 0
Dirigente struttura complessa 2125,59 177,12 2302,71
Dirigente struttura semplice o ex modulo DPR 384/90 1427 118,9 1545,9
Fonte S.I.Ve.M.P.
Note relative alla tabella 2:
(1) Dal 01.01.2006 il fondo di risultato è incrementato di € 18,91 per ogni dirigente veterinario in servizio al 31.12.2003 per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi.
(2) Il fondo per le condizioni di lavoro volto a remunerare le ore di lavoro straordinario dei veterinari è integrato con risorse predestinate:
a. € 6,19 mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003 per tredici mesi al netto degli oneri riflessi;
b. € 7,48, mensili per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2001, per dodici mesi al netto degli oneri riflessi, peraltro già confluiti nel fondo del comma 1 ai sensi dell'art 55, comma 2 lettera c) del CCNL del 3 novembre 2005.
In caso di eventuale eccedenza e apposita determinazione della contrattazione aziendale tali risorse possono andare nei fondi della posizione o del risultato dei veterinari.
(3) Dall'entrata in vigore del CCNL la retribuzione oraria per il lavoro straordinario è così rideterminata:
- ora straordinario € 24,59 (+ 15%)
- ora straordinario notturna o festiva € 27,80 (+ 30%)
- ora straordinario notturna festiva € 32,08 (+ 50%)
XXXX 0000-0000 Dirigenza medica e veterinaria del SSN
Arretrati anni 2004 e 2005 relativi agli incrementi retributivi dello stipendio tabellare da erogare a tutti i dirigenti veterinari a rapporto esclusivo
Anno 2004
€ 60 x 13 mensilità = € 780
Anno 2005
Gennaio € 60
Febbraio-dicembre € 141x 11 = € 1551 Tredicesima mensilità rateo gennaio € 5
Tredicesima mensilità ratei febbraio-dicembre € 129,25 Totale arretrati anno 2005 € 1745,25
Totale arretrati stipendio tabellare al 31.12.2005 € 2525,25