ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT per l'affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuale, del radiofarmaco 18F-Fluoro Desossi Glucosio (FDG).
ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT per l'affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo annuale, del radiofarmaco 18F-Fluoro Desossi Glucosio (FDG)
CONTRATTO TRA
L’AOU di Sassari con sede legale in Xxxxx xxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx P. IVA 02268260904 rappresentata da Xxxx. Xxxxxx Xxxx in qualità di Direttore Generale f.f.
E
, nato a (_), il , C.F. , residente in ( ), via , il quale interviene nella sua qualità di dell’Impresa , con sede legale in (MI) in Xxx , XX - xxxxxx procura autenticata nelle firme dal notaio , rep. raccolta n. del , conferita dal dell’Impresa già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata alla presente convenzione (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore”).
Le parti convengono le seguenti modalità ed i seguenti termini
Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del radiofarmaco 18F-Fluoro Desossi Glucosio (FDG), necessario all’Azienda.
2. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Azienda a fornire, a fronte dell’emissione di Ordinativi di fornitura, il radiofarmaco con le caratteristiche tecniche e di conformità.
3. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire all’ Azienda sono descritti nei documenti di gara e nell’allegato 2 “dettaglio voci di costo” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 3 - Durata del Contratto
1. Il Contratto di fornitura sarà valido ed efficace per un periodo di 24 mesi decorrenti dal momento della stipula con opzione di rinnovo di un ulteriore anno.
2. Qualora, alla scadenza di cui sopra non sia stato possibile individuare un nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, l’Azienda può disporre la proroga tecnica del contratto, alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura, ai sensi dell’art. 106, comma 12, D. lgs. n. 50/2016.
Art. 4 - Quantitativi
1. Il presente Contratto non costituisce fonte di alcuna obbligazione per l’Azienda nei confronti del Fornitore. L’Azienda assume obblighi nei confronti del fornitore solo ed esclusivamente con l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
2. L’importo del contratto di fornitura è determinato in base ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi dall’Azienda, fermo quanto previsto dall’art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.
Art. 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto come previsto nell’Articolo “Risoluzione”.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Azienda.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali dell’Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Azienda, in virtù dei servizi / fornitura oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
8. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Azienda medesima, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’Azienda e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Art. 6 - Esecuzione del contratto e consegne
1. Il Fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte della fornitura, secondo le disposizioni previste dagli Atti di gara, del presente Contratto e dei successivi Ordinativi. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa in vigore.
2. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.
3. La consegna della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.
4. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula del presente Contratto, la disponibilità di un numero di call center.
Art. 7 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda contraente per l’affidamento della fornitura, oggetto del presente contratto, e dei servizi ad essa connessi, sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari riportati nell’offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, non dipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende sanitarie. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo casi di variazioni di prezzo determinate dall’AIFA che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell’aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l’AIFA, salvo variazioni più favorevoli all’Amministrazione. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto all’Azienda entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque prima di evadere l’ordine di consegna emesso dall’Aziende. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione dell’Azienda.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell’Azienda, da trasmettere a mezzo PEC.
Art. 8 Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti
1 Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale, a meno di variazioni più favorevoli all’Azienda a seguito di decisione del Fornitore.
2. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati, salvo quanto sotto previsto:
• eventuali diminuzioni del prezzo al pubblico ovvero ex factory, sia per effetto di provvedimenti normativi che di decisioni del fornitore, opereranno a decorrere dalla data di esecutività dei provvedimenti relativi e determineranno una corrispondente, proporzionale, riduzione del prezzo contrattuale, rimanendo invariato lo sconto proposto in sede di gara. È fatto onere al Fornitore aggiudicatario, in caso di variazione del prezzo al pubblico ovvero ex factory di comunicare il nuovo prezzo risultante, in applicazione delle norme di cui al presente articolo;
• eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni
normative, opereranno a decorrere dalle stesse date di esecutività dei provvedimenti.
3. In caso di perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, il fornitore ha l’obbligo di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il farmaco in oggetto ad un prezzo non superiore a quello del medicinale equivalente con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge.
4. In caso di rifiuto da parte del Fornitore, l’Azienda potrà recedere dal Contratto, comunicando il detto recesso tramite posta elettronica certificata con preavviso di almeno 10 giorni, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
5. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti il cui prezzo contrattuale sia stato rideterminato ai sensi del comma 3, il Contratto rimarrà in vigore, per il/i prodotto/i in questione, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della relativa procedura di gara e si intende risolto contestualmente all’affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario.
Articolo 8-bis - Aggiornamento tecnologico
1. Qualora il Fornitore, durante la durata del Contratto, immetta in commercio prodotti con device di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative) dovrà proporre all’Azienda la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il Fornitore dovrà inviare alla Centrale regionale di Committenza la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole, la sostituzione verrà validata e formalizzata dalla stessa. Si rinvia al Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”.
Art. 9 – Fatturazione e Pagamenti
1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 7 è effettuato dall’Azienda in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al presente Contratto incluso il CIG, e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi e deve essere intestata e spedita all’ Azienda in forma elettronica ai sensi del
D.M. 55 del 3 aprile 2013.
4. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell’oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente Contratto, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC al Fornitore.
5. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'I.V.A. sarà rimborsata dall’Azienda, all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.
6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
7. Ciascuna fattura, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall’Azienda solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
8. Resta salva la facoltà per l’Azienda di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
9. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
10. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. , dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso , e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
11. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC, al Fornitore.
13. Per quanto non previsto dal presente Contratto, si rinvia al Capitolato Tecnico.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l’Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, l’Azienda verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 11 – Penali
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Azienda né a causa di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico, l’Azienda applica al Fornitore la penale previsto dall’art. 9 del Capitolato tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Oltre all’applicazione della penale suddetta, nel periodo di indisponibilità, l’Azienda si riserva comunque la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. L’eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell’inadempienza stessa.
3. Nel caso di mancata consegna che si protrae per un periodo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine, l’Azienda si riserva inoltre la facoltà di recedere dall’Ordinativo di Fornitura comunicando il detto recesso tramite Posta Elettronica Certificata, senza che nulla possa essere eccepito o richiesto dal Fornitore, a titolo di risarcimento, compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga all’art. 1671 c.c..
4. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore adeguatamente provata dal fornitore, l’Azienda si riserva, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato.
In tal caso l’Azienda addebiterà l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore inadempiente, salvo, in ogni caso, il diritto di recedere dall’Ordinativo di Fornitura e l’applicazione delle penali.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore rispetto al termine stabilito per la sostituzione della merce di cui all’art. 8 del Capitolato Tecnico, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all’art. 9 del Capitolato Tecnico. Nel periodo intercorrente, l’Azienda si riserva di procedere all’acquisto sul libero mercato, addebitando l’eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e in tutta la documentazione di gara; in tali casi l’Azienda applica al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
10. L’Azienda può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Azienda ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di agìre nei confronti del Fornitore per ottenere il risarcimento del danno.
Art. 12 – Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell’Azienda una garanzia fideiussoria nella misura del 10%, dell’importo complessivo di aggiudicazione del lotto (ovvero dei lotti aggiudicatisi). L’importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al Fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
2. La garanzia di cui al comma precedente prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2) del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
3. Il Fornitore si impegna a prorogare o rinnovare la prestata cauzione, alle medesime condizioni, per il periodo corrispondente all’eventuale proroga del rapporto contrattuale, seguendo le vicende della proroga sopra descritte.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda.
Art. 13 – Risoluzione
1. L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Contratto;
c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”.
2. L’Azienda potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata, risolvere di diritto il Contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del fornitore o dei dirigenti dell’Operatore Economico con funzioni specifiche relative alla stipula o all’esecuzione del contratto sia stata disposta la misura cautelare sia intervenuto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.: 317, 319, 319bis, 319 ter del codice penale.
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) in caso di ritiro dell’autorizzazione all’immissione in commercio da parte dell’AIFA dei medicinali oggetto del presente Contratto;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
g) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da contestazioni ufficiali da parte dell’Azienda;
h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
3. La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli Atti di gara e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Art. 14 – Recesso
1. L’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.
E’ facoltà dell’Azienda recedere dal contratto a seguito di aggiudicazione di gara centralizzata regionale relativa alle forniture di farmaci oggetto della presente gara.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) in caso di immissione sul mercato di medicinali equivalenti o medicinali biosimilari inerenti le specialità previste nella procedura di gara, che vanno a modificare sostanzialmente le condizioni di mercato, aumentando le possibilità di concorrenza;
b) qualora vengano valutati alcuni gruppi di farmaci sulla base del criterio della sovrapponibilità terapeutica da parte dell’AIFA, ai sensi dell’art. 13-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
c) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
d) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
3. L’Azienda ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con Posta Elettronica Certificata.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Azienda.
5. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli atti di gara e le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15 – Cessione dell’Contratto e Subappalto
1. È vietata la cessione dell’Contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda. L’operatore Economico dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
4. L’Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 80, D. Lgs. n. 50/2016).
6. È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto dell’Azienda, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
Art. 16 – Spese amministrative
1. Tutte le spese per l’eventuale registrazione del presente Contratto, ivi compresi i bolli, saranno a carico del Fornitore.
Art. 17 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
1. Potrà essere verificata, a cura della SC Farmacia Ospedaliera dell’Azienda, la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal Fornitore.
2. La presa in consegna da parte dell’Azienda contraente dei beni forniti dal Fornitore non comporta l'accettazione delle forniture.
3. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
4. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Azienda, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
5. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
6. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda, presentassero difetti saranno rifiutati e il Fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
7. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti rifiutati e/o in eccedenza, concordando con l’Azienda le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
8. L’Azienda metterà a disposizione, per il ritiro, la merce rifiutata e/o in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione del rifiuto. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l’Azienda potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo PEC.
ART. 18 (Designazione dell’operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali)
Il Contraente è nominato dal Titolare (A.O.U. di Sassari, nella persona del Direttore Generale), ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l’esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con successiva scrittura privata, che farà parte integrante e sostanziale del presente contratto, verrà sottoscritto dalle parti il Data Processing Agreement.
Art. 18 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l’Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda al seguente url:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/00_000_00000000000000.xxx ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
Art. 19 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e del presente Contratto eleggono il proprio domicilio come segue:
Azienda Ospedaliero Universitaria Sassari: viale San Xxxxxx n. 10 – 00000 Xxxxxxx – PEC: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx
Fornitore:
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Accordo verranno dirette a suddetti domicili, mediante Posta Elettronica Certificata o, nel caso di operatori esteri, mediante mail.
Art. 20 – Foro competente
1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Azienda, per le specifiche attività contrattuali, sarà competente esclusivamente il Foro di Sassari.
Art. 21 – Premesse ed allegati
1. Le premesse sono parte integrante ed efficace del presente Contratto.
2. Si intendono allegati al presente Contratto - anche se materialmente non collazionati, ma conservati presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore.
Art. 22 – Clausola finale
1. Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento agli Atti di gara, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Sassari, lì / /
Azienda Ospedaliero Universitaria IL FORNITORE
Firma digitale Firma digitale
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Oggetto della fornitura e quantità), Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Durata dell’Contratto), Articolo 4 (Quantitativi), Articolo 5 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 6 (Esecuzione del contratto e consegne), Articolo 7 (Corrispettivi), Articolo 8 (Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci equivalenti), Articolo 9 (Fatturazione e Pagamenti), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Garanzia a corredo dell’esecuzione del contratto), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (recesso), Articolo 15 (Cessione del Contratto e subappalto), Articolo 17 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 18 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 20 (Foro competente).
Sassari lì / /
IL FORNITORE
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