COMUNE DI LAVAGNA PROVINCIA DI GENOVA
Comune di Lavagna
Provincia di Genova
Settore Servizi alla Persona Ufficio Servizi Scolastici
COMUNE DI LAVAGNA PROVINCIA DI GENOVA
REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA
ADOTTATO CON DELIBERA di C.C. N.22 DEL 15/06/2012
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Art.1 - Definizione
Il presente regolamento disciplina il servizio di refezione scolastica che il Comune di Lavagna gestisce nell’osservanza dei disposti previsti dal D.P.R. 616/771 e dal D.lgs.112/982 e dalla L.R. n. 15 – 8/06/2006 “Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”. 3
Il servizio è istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio per assicurare agli alunni la partecipazione all’attività scolastica per l’intera giornata.
Si propone, inoltre, come ulteriore obiettivo, quello di educare ad una corretta alimentazione, per mezzo di una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.
Le modalità organizzative e gestionali del servizio sono improntate alla massima efficienza e razionalità.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.6 del D.L. 28/02/1983 n.55, convertito in L. 16/04/1983 n.1314 e del D.M. 31/12/19835 il servizio di refezione scolastica è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale.
Art.2 – Destinatari del Servizio
Destinatari del servizio sono:
• gli alunni frequentanti le scuole di Lavagna per i quali è prevista la continuazione dell’attività didattica nel pomeriggio;
• il personale docente delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa. Allo scopo il Capo di Istituto dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo degli aventi diritto per il rimborso spese da parte del Ministero della Pubblica Istruzione;
• Il personale socio-assistenziale eventualmente presente a supporto di studenti disabili;
• I componenti della Commissione “mensa scolastica” nell’espletamento delle proprie funzioni di controllo.
L’Amministrazione si riserva la valutazione di casi particolari, dietro presentazione di richiesta scritta, per l’eventuale concessione di ulteriori autorizzazioni, stabilendo nel contempo le modalità e i costi.
Art. 3 – Periodo di funzionamento del servizio
Il periodo di funzionamento del servizio coincide di norma con il calendario scolastico adottato dalle competenti autorità.
Ogni anno, prima dell’inizio delle attività scolastiche, il Responsabile dei Servizi Scolastici del Comune e il Dirigente Scolastico delle scuole presenti sul territorio di
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Lavagna stabiliranno di comune accordo l’inizio ed il termine del servizio di mensa scolastica.
Il Dirigente Scolastico provvede, all’inizio di ogni anno scolastico, a stabilire i giorni di refezione, secondo le disposizioni ministeriali (modulo e/o tempo pieno per la scuola primaria – con orario solo antimeridiano o con orario anche postmeridiano, su cinque giorni per la scuola dell’infanzia),
Non è ammessa la scelta parziale dell’utilizzo del servizio di refezione (anche per la scuola dell’infanzia).
La scelta di usufruire del servizio mensa vale per l’intero anno scolastico. Eventuali interruzioni in corso d’anno dovranno essere comunicate per iscritto direttamente agli uffici comunali per le valutazioni conseguenti.
Art. 4 – Modalità di accesso
L’iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull’apposito modulo, siglata da un genitore o da un esercente la patria potestà o da chi ha il minore in affido familiare nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 10 agosto di ogni anno.
Le richieste presentate oltre i termini saranno accolte solo se giustificate da cambi di residenza o di scuola avvenuti successivamente alla scadenza fissata o per altri gravi motivi debitamente documentati.
Le richieste pervenute oltre i termini e non giustificate secondo quanto sopra previsto potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità di posti presso le mense comunali.
Contestualmente alle richieste presentate oltre i termini e non giustificate secondo quanto sopra previsto dovrà essere versata, a titolo di mora, una somma stabilita dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
L’accoglimento della domanda prevede l’impegno da parte del genitore o di chi ne fa le veci al pagamento della quota di compartecipazione stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale ed il rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento.
L’eventuale mancato accoglimento della richiesta verrà comunicato agli interessati per iscritto, anche via mail, se l’indirizzo risulta indicato nella domanda di iscrizione.
Eventuale disdetta deve essere inoltrata in forma scritta al Comune con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
Il modulo di iscrizione o di rinuncia al servizio mensa potrà essere scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Lavagna all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx alla sezione riservata alla Pubblica Istruzione.
L’ufficio Servizi Scolastici del Comune, prima dell’inizio dell’anno scolastico, acquisisce dal competente organo scolastico gli elenchi degli iscritti alle istituzioni scolastiche; riceve dallo stesso, in corso d’anno, le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini e procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti al servizio e gli effettivi fruitori del
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servizio stesso; gli utenti che a seguito di detti controlli risultano fruire del servizio in assenza di regolare iscrizione verranno iscritti d’ufficio, con addebito del pagamento delle quote previste per il servizio con le modalità di cui al presente Regolamento.
Al fine di promuovere corrette abitudini alimentari, nei refettori non è ammesso consumare cibi diversi rispetto a quelli previsti dalle tabelle dietetiche e forniti dall’Amministrazione comunale, salvo le eccezioni previste dalle linee guida nazionali sulla ristorazione scolastica per motivi di salute o religiosi (in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11.6.2010).
In questi casi, contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà essere presentata specifica domanda, compilata su modulo appositamente predisposto, corredata di un certificato medico rilasciato da specialista pediatra, o dietologo o nutrizionista del Servizio Sanitario Nazionale, dal quale risultino gli alimenti da non somministrare e gli alimenti alternativi, che comunque dovranno essere scelti tra quelli previsti dal menu. Il pasto deve essere consumato all'interno dei refettori scolastici e non può essere trasportato e consumato all'esterno degli stessi, né dal destinatario né da altri soggetti.
L’alunno all’interno del refettorio dovrà osservare un corretto comportamento e, in particolare, non dovrà recare danno a strutture e attrezzature di proprietà comunale.
Art. 5 – Linee guida nazionali sulla ristorazione scolastica Nell’organizzazione del servizio di ristorazione scolastica il Comune, le istituzioni scolastiche, l’Azienda Sanitaria Locale, gli utenti, i gestori del servizio di ristorazione si attengono alle linee guida nazionali sulla ristorazione scolastica, elaborate dal Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, di cui al provvedimento della Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, Intesa ai sensi dell’art.8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 1316 in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11-6-2010 e di ogni successiva modifica ed integrazione.
Per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali7 e le diete xxxxxxxx0 si richiama integralmente quanto contenuto nelle linee guida di cui al comma precedente.
Art.6 – Prenotazione Pasti
Dal momento della rilevazione delle presenze e della conseguente prenotazione del pasto, deriva l’obbligo del pagamento del pasto secondo le regole stabilite dall’Amministrazione Civica. Il pasto prenotato può essere disdetto entro le ore 10,00 senza che ciò comporti il relativo totale addebito.
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Art.7 – Gestione del servizio
Il servizio di ristorazione scolastica può essere gestito secondo le diverse modalità contemplate nelle linee guida9 di cui all’articolo 5 del presente regolamento, quindi o mediante gestione del servizio con personale comunale e acquisto delle forniture alimentari, oppure mediante affidamento totale o parziale del servizio a gestore esterno. In ogni caso gli affidamenti esterni sia di forniture che del servizio, devono rispettare le previsioni dal decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. n. 207/2010.
Art.8 – Tariffe
• Gli utenti concorrono al costo del servizio di refezione scolastica con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche, secondo la disciplina sull’indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.10
• Per poter ottenere agevolazioni tariffarie determinate dal Comune in rapporto all’indicatore della situazione economica equivalente, è indispensabile presentare istanza all’Amministrazione all’atto dell’iscrizione al servizio allegando alla domanda la DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e l’attestazione ISEE (indicatore sulla situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità.
Il Comune svolge controlli sulla veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica resa dall’istante anche tramite la collaborazione con la Guardia di Finanza, al fine di valutare la veridicità delle stesse secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, e nell’ambito della complessiva azione di contrasto all’evasione.
• Per gli alunni non residenti nel Comune di Lavagna, dovranno essere avviate intese con i comuni di residenza affinché venga versata la differenza tra il costo effettivo del servizio e la tariffa applicata all’utente non residente nel comune di Lavagna.11
Le tariffe, le fasce ISEE e le modalità di pagamento vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.
Art.9 – Interessi per ritardato pagamento
In caso di mancato o ritardato pagamento sono dovuti gli interessi secondo le norme del codice civile, oltre alle spese postali e a un diritto fisso di istruttoria nella misura stabilita dalla Giunta comunale con propria deliberazione.
In caso di inadempimento si procederà al recupero coattivo del dovuto tramite il legale incaricato dall’Amministrazione Civica. In questo caso saranno addebitate anche le spese legali.
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Art.10- Commissione Mensa
Al fine di un corretto funzionamento del servizio, la Commissione Mensa potrà controllare la qualità del servizio e proporre innovazioni per il suo continuo miglioramento.
Coerentemente a quanto previsto nelle linee guida nazionali di cui all’articolo 5 del presente Regolamento, il Comune, d’intesa con le istituzioni scolastiche, potrà procedere ad una revisione della commissione mensa, che potrà evolvere in soggetto interlocutore/partner nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare, 12nonché relazionarsi con il sistema di controllo interno di gestione del Comune di Lavagna.
Art.11- Suggerimenti e Reclami
I suggerimenti, reclami, segnalazioni sul servizio offerto inoltrati agli uffici comunali, per iscritto o per via telematica, saranno oggetto di monitoraggio nell’ambito del sistema di controllo interno di gestione dell’Ente. I riscontri verranno forniti in collaborazione tra l’ufficio relazioni con il pubblico e i competenti uffici comunali.
Art.12- Dati personali
Gli uffici del Comune di Lavagna tratteranno i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003, ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione del Servizio di Mensa Scolastica, coerentemente a quanto previsto nel vigente regolamento sui dati sensibili e giudiziari adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 10/5/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.13- Pubblicità del Regolamento
Al fine di far conoscere integralmente il presente regolamento lo stesso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx) e copia dello stesso sarà depositata presso la segreteria dell’Istituto Scolastico.
Art.14- Decorrenza e norme finali
Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione per la durata di 15 giorni ciascuna ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua prima pubblicazione sul sito istituzionale del comune in analogia a quanto previsto dall’articolo 10 delle preleggi per gli atti normativi dello Stato.
Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme ed indirizzi nazionali e regionali vigenti in materia.
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1 Art. 42 dpr n. 616/1977 Assistenza scolastica.
Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico- fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.
2 Art. 139 dlgs n. 112/1998
Trasferimenti alle province ed ai comuni.
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
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ART. 5 LR n. 15/2006
Funzioni dei Comuni
1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio, ai sensi del d.P.R. 616/1977 e del d.lgs. 112/1998, sono esercitate dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e Formative, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. Sono a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza scolastica, in particolare:
a) partecipazione alla spesa per i libri di testo; b) servizi di mensa;
c) servizi di trasporto;
d) servizi individualizzati per persone disabili;
e) servizi di mediazione culturale;
f) servizi per la convittualità e la residenzialità degli studenti.
3. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico.
4. I destinatari, di cui all'articolo 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al comma 2, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I Comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e avvalersi delle Comunità Montane.
4 Art. 6. DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55 - convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131
1. Le provincie, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale
- e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate (1).
2. Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle provincie d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.
4. L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.
5. I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.
5.1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 22 per cento nel 1983, al 27 per cento nel 1984 e al 30 per cento nel 1985. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati le predette percentuali possono essere ridotte fino alla metà. L'individuazione dei costi di ciascun anno è fatta con riferimento alle previsioni di bilancio dell'anno relativo (2).
6. I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.
7. Restano ferme le eccezioni stabilite con l'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.
5 Articolo unico dm 31.12.1983 Articolo unico.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:
1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di xxxxx xxxx;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive (1);
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.
6 Articolo 8 comma 6 legge n. 131/2003: 6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato- Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (1) .
7 4. ASPETTI NUTRIZIONALI E LARN
Un’alimentazione equilibrata e corretta, ma anche gradevole ed accettabile, costituisce per tutti un presupposto essenziale per il mantenimento di un buono stato di salute e, in età evolutiva, per una crescita ottimale.
A scuola, una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino all' apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari.
L'alimentazione del bambino deve essere considerata in un contesto più ampio, quale quello dell'ambiente, inteso non solo in senso fisico, ma anche socio-culturale e psicologico.
A scuola i bambini imparano a stare a tavola, a mangiare ciò che hanno nel piatto senza sprechi e ad apprezzare sapori nuovi a volte inconsueti; la variazione stagionale dei cibi consente di proporre alimenti che, per diversità di gusti, abitudini e, a volte, mancanza di tempo per le preparazioni, non vengono consumati a casa. L'introduzione di alimenti nuovi può essere facilmente accettata se si supera l’eventuale iniziale rifiuto grazie alla collaborazione degli insegnanti e/o del personale addetto che stimola il bambino allo spirito di imitazione verso i compagni.
Il menù deve essere elaborato secondo i principi di una alimentazione equilibrata dal punto di vista nutrizionale, utilizzando anche alimenti tipici al fine di insegnare ai bambini il mantenimento delle tradizioni alimentari.
Come indicato nelle Linee Guida per una sana alimentazione dell’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), la varietà degli alimenti è fondamentale, in quanto consente l'apporto adeguato dei nutrienti necessari per una crescita armonica e contribuisce, in modo sostanziale, alla diffusione di abitudini alimentari corrette.
I menù devono essere preparati con rotazione di almeno 4/5 settimane, in modo da non ripetere quasi mai la stessa ricetta, e diversi per il periodo autunno-inverno e primaveraestate.
In tal modo i bambini acquisiscono la disponibilità di ortaggi e frutta in relazione
alle stagioni e soddisfano la necessità fisiologica di modificare l’alimentazione secondo il
clima. Un menù variato, facilmente attuabile per la molteplicità di alimenti della dieta mediterranea, fa conoscere ai bambini alimenti diversi, nuovi sapori e stimola curiosità verso il cibo.
La variabilità del menù per il pranzo può essere ottenuto semplicemente con l’utilizzo di prodotti di stagione, con i quali si possono elaborare ricette sempre diverse, in particolare primi piatti e contorni.
Si sottolinea l’importanza di redigere un menù che preveda anche note esplicative ed operative per chiarire le ragioni delle scelte.
Il menù va preparato sulla base dei LARN per le diverse fasce di età.
Nella progettazione del menù occorre ottemperare alle esigenze di metabolismo, crescita, prevenzione e favorire il raggiungimento progressivo degli obiettivi di qualità totale del pasto e soddisfazione degli utenti, incoraggiando l’assaggio e la progressiva accettazione dei diversi alimenti.
La valutazione in energia e nutrienti del menù deve essere sulla base della settimana scolastica.
È opportuno inserire nel capitolato, previa condivisione del significato con l’utenza e la scuola, la necessità di impedire la somministrazione di una seconda porzione, soprattutto del primo piatto, per evitare un apporto eccessivo di calorie e per modificare le abitudini alimentari, nell’ambito della prevenzione dell’obesità.
Definire grammature idonee nelle tabelle dietetiche per il pasto a scuola rappresenta il punto di partenza per equilibrare l’alimentazione giornaliera e prevenire l’obesità in età evolutiva, purché alla valutazione nutrizionale su carta dei menù corrisponda una effettiva applicazione delle porzioni raccomandate nei punti ristorazione.
L’attenzione alle porzioni sta acquisendo, in educazione alimentare, un’ importanza crescente per la possibile correlazione del peso corporeo con la dimensione media delle porzioni piuttosto che con le scelte qualitative dei cibi effettuate dai bambini.
È pertanto determinante che gli addetti alla distribuzione siano adeguatamente formati sulla porzionatura e distribuiscano gli alimenti con appropriati utensili (mestoli, palette o schiumarole che abbiano la capacità appropriata a garantire la porzione idonea con una sola presa) o in un numero prestabilito di pezzi già porzionati. Qualora fossero presenti, in uno stesso punto di ristorazione, bambini e/o ragazzi appartenenti ad età diverse e/o a più di una fascia scolastica (es.: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado) occorre disporre, per uno stesso utensile, delle diverse misure di capacità per fornire la porzione idonea. Ciascun utensile deve essere contrassegnato con un segno distintivo, in modo che la distribuzione possa procedere con set di strumenti distinti
sulla base del target di utenza.
È opportuno distribuire uno spuntino a metà mattina con l’obiettivo di dare al bambino, nella pausa delle lezioni, l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione senza appesantire la digestione e consentirgli di arrivare a pranzo con il giusto appetito. Tale spuntino deve fornire un apporto calorico pari all’8% - 10% del fabbisogno giornaliero
ed essere costituito preferibilmente da frutta e ortaggi di semplice consumo (anche di IV gamma).
La merenda del pomeriggio, quando fornita, deve essere pari, per apporto calorico e per alimenti componenti, allo spuntino.
È importante che il bambino abbia in tutta la giornata scolastica disponibilità di acqua, preferibilmente di rete.
Qualora si ritenga necessario posizionare dei distributori automatici di alimenti nelle scuole, limitando l’istallazione alle sole scuole superiori, è opportuno condizionare tale inserimento al soddisfacimento di specifici requisiti definiti anche attraverso un apposito capitolato. La scelta va indirizzata verso prodotti salutari quali, ad esempio alimenti e bevande a bassa densità energetica come frutta, yogurt, succhi di frutta senza zucchero aggiunto.
La scuola deve garantire le condizioni migliori per il consumo dei pasti: ambienti idonei, non rumorosi e di dimensioni adeguate per numero di alunni, opportuna presentazione dei cibi, tempo sufficiente a consumare il pasto.
La trasmissione delle informazioni su una corretta alimentazione richiede il coinvolgimento di tutto il personale che, nel tempo trascorso a scuola dal bambino, partecipa alla sua formazione sia didattica che educativa.
I dati delle tabelle che seguono sono stati elaborati sulle indicazioni dei LARN per le diverse fasce di età che usufruiscono della ristorazione scolastica e considerando che il pranzo deve apportare circa il 35% del fabbisogno di energia giornaliera. Il menù è strutturato in modo da fornire circa il 15% di proteine, il 30% di grassi ed il 55% di carboidrati….
8 DIETE SPECIALI
Accoglimento
In presenza di dieta per soggetti affetti da allergia o intolleranza alimentare, es. celiachia, o malattie metaboliche, con indicazione degli alimenti vietati, con prescrizione medica dettagliata, rilasciata dal medico curante o dallo specialista, l’accoglimento del bambino va effettuato congiuntamente da scuola e servizio di ristorazione.
Va tutelata la privacy del bambino secondo il sistema organizzativo locale.
In caso di allergie e intolleranze alimentari, devono essere escluse dalla dieta preparazioni, intese come ricette, che prevedono l'utilizzo dell'alimento responsabile o dei suoi derivati; inoltre devono essere esclusi i prodotti in cui l’alimento o i suoi derivati figurino in etichetta o nella documentazione di accompagnamento. In ragione del fatto che molti derivati di alimenti allergenici sono utilizzati come additivi o coadiuvanti tecnologici, assumono particolare importanza qualifica, formazione, addestramento e consapevolezza del personale.
Le preparazioni sostitutive, previste nella dieta speciale, devono essere sostenibili all'interno dello specifico servizio di ristorazione ed essere il più possibile uguali al menù giornaliero.
Il livello di qualità della dieta speciale deve essere appropriato come quello del menù base.
Le preparazioni sostitutive devono essere il più possibile simili al menù giornaliero. È necessario promuovere varietà, alternanza e consumo di alimenti protettivi, quali frutta e verdura, per quanto è possibile, anche all'interno di una dieta speciale.
Un modello di gestione coerente della problematica prevede:
• definizione di obiettivi, responsabilità, procedure e standard di servizio da parte del responsabile del servizio
• inserimento nei capitolati della previsione quantitativa e tipologica delle diete speciali da erogare
• diagnosi e prescrizione medica
• formulazione della dieta speciale ad opera di personale competente (es. dietista)
• produzione e distribuzione (a cura del gestore/responsabile del servizio)
• assistenza al pasto (regolamentata dal dirigente scolastico)
• controllo documentato (responsabile/gestore del servizio, ASL, dirigente scolastico).
Redazione della dieta
Il responsabile del servizio di ristorazione proceduralizza ogni fase (dalla formulazione della dieta alla produzione e distribuzione, all’assistenza al pasto), con definizione puntuale delle attività e delle relative responsabilità.
Il personale competente una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, redige la dieta che deve essere consegnata:
• alla segreteria della scuola che trasmette l‘informazione ai soggetti coinvolti in ambito scolastico (insegnanti/educatori)
• ai genitori/tutori del bambino
• alla cucina scolastica o al centro di cottura ove vengono preparati i pasti
• al SIAN della ASL territorialmente competente.
I SIAN possono predisporre linee guida per diete speciali ed essere l’interlocutore privilegiato di ditte, istituzioni e famiglie per casi particolari.
Preparazione e distribuzione delle diete speciali
• gli alimenti destinati alla dieta devono essere mantenuti separati da tutti gli altri previsti per comporre il menù base
• ogni vivanda costituente la dieta va preparata e confezionata in area dedicata, anche solo temporaneamente, e riposta in appositi contenitori i quali vanno collocati su vassoio personalizzato recante il nome del bambino
• gli utensili utilizzati per la preparazione e il confezionamento della dieta devono essere unicamente impiegati per tale produzione
• il personale addetto alla preparazione e distribuzione, nonché il personale scolastico deve lavarsi accuratamente le mani, qualora abbia manipolato altri alimenti
• il bambino deve essere servito sempre per primo: è bene che la distribuzione per le classi avvenga inizialmente a partire dai soggetti con dieta speciale e prosegua successivamente per gli altri commensali
• il pasto deve essere distribuito solo dopo che il personale addetto abbia identificato il bambino di concerto con l’insegnante
• il personale addetto alla preparazione e distribuzione può verificare la corretta erogazione della dieta attraverso apposita modulistica di tracciabilità, nella quale siano evidenziate le fasi del relativo processo.
Sorveglianza e vigilanza
• è necessario prevedere un'apposita procedura per la corretta distribuzione e l'assistenza al pasto sulla quale il personale va adeguatamente formato
• gli insegnanti effettuano controllo visivo avente ad oggetto la corrispondenza tra il nome del bambino/a e il nominativo apposto sui recipienti contenenti le portate della dieta
• in caso di dubbio l’insegnante deve far sospendere la somministrazione e contattare immediatamente il produttore della dieta (il responsabile della ditta di ristorazione, il Comune o la segreteria scolastica).
9 6. CRITERI E INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO
Il servizio di ristorazione scolastica, per rispondere a criteri di qualità, salubrità e
gradimento necessita di un capitolato ben delineato e caratterizzante il tipo di servizio che si richiede e che si intende erogare.
10 Art. 1 Dlgs n. 109/1998
art 1Prestazioni sociali agevolate.
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4 (1).
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4- bis (1).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3- bis . Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente gestito dall’I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 3 maggio 2000, n. 130.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2 Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.PE.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.PE.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.PE.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini I.R.PE.F. risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 3 Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori (1).
Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima (2).
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 (2).
2- bis . In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di mantenimento del richiedente (3).
2- ter . Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3- septies , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (3).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3, d.lg. 3 maggio 2000, n. 130.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3, d.lg. 3 maggio 2000, n. 130.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 3 maggio 2000, n. 130.
Art 4
Dichiarazione sostitutiva unica (1).
1. Il richiedente la prestazione presenta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente di cui all’articolo 2, ancorché l’ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall’articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all’amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. È comunque consentita la presentazione all’INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L’INPS determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all’INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell’INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un’attestazione, riportante l’indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall’INPS nei casi di cui al comma 3. L’attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l’accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l’efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell’evoluzione dei sistemi informativi dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l’assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all’armonizzazione dei criteri di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente rispetto all’evoluzione della normativa fiscale.
00 X. xxxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xxx. Xxxxxxx n. 4/2007
12 “La Commissione mensa scolastica, quale organo di rappresentanza può svolgere:
• ruolo di collegamento tra l’utenza, il Comune/scuola paritaria e la ASL, facendosi carico di riportare i suggerimenti ed i reclami che pervengono dall’utenza stessa
• ruolo di collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del servizio anche attraverso schede di valutazione, opportunamente predisposte
E’ auspicabile l’evoluzione del ruolo della Commissione mensa anche quale interlocutore/partner nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola, mirando alla responsabilizzazione dei suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte alimentari fra tutti i genitori afferenti alla scuola.
Operatività e funzionalità della commissione mensa vanno definite da un regolamento locale, redatto dal Comune, che ne fissi le linee di intervento e definisca i rapporti tra la
Commissione stessa e gli enti istituzionali nelle diverse singole realtà.” Linee guida nazionali sulla ristorazione scolastica pag.10