SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE RAIBERTI ANNO 2020 – 2022
SCHEMA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE RAIBERTI ANNO 2020 – 2022
L'anno xx addì xx del mese di xx in Monza, via Guarenti 2
fra
Il Comune di Monza, in seguito Ente pubblico, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxx, partita IVA 00728830969, codice fiscale 02030880153, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali xx, abilitata alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate
e
l’organizzazione di volontariato xx ,in seguito organizzazione, con sede legale in xx a xx , codice fiscale xx , iscritta nel Registro regionale del volontariato in xx , con decreto n° xx , rappresentata dal Presidente xx , codice fiscale xx , in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione stessa,
premesso che:
• la Legge 328/2000, all’art. 5, prevede che “per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore…”;
• il D.Lgs 267/2000, all’art 8, comma 1, prevede che “I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto”;
• la legge Regionale Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" prevede la stipula di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici per attività e servizi assunti integralmente in proprio, per attività innovative e sperimentali e per attività integrative o di supporto a servizi pubblici;
• l’articolo 56 del D.lgs. 117/2017 consente alle Amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
• l'art. 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017 dispone che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
• l'art. 5, comma 1 lett. a) del D.lgs. 117/2017 colloca, tra le attività di interesse generale, proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative agli “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”;
• l’art. 71 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli Enti Locali possono concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli Enti del Terzo Settore;
• l’Amministrazione Comunale di Monza, rispetto alla programmazione delle azioni nell’ambito della tutela di persone senza dimora intende avvalersi dell’opera delle Associazioni di volontariato, in particolar modo per ciò che riguarda la gestione delle attività del Centro Polifunzionale quale importante snodo nella rete dei Servizi per persone gravemente emarginate e senza dimora che gravitano sul territorio monzese;
• con determinazione xx veniva approvato l’avviso pubblico per la selezione di un'associazione di volontariato del territorio la gestione del centro polifunzionale di via Raiberti anni 2020-2023;
• con determinazione xx veniva aggiudicata la procedura a xx;
Tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1- PREMESSE E OGGETTO
1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con la presente convenzione.
2. L’oggetto di questa convenzione riguarda la gestione del Centro Polifunzionale di via Raiberti con le attività di seguito indicate.
ART.2 – FINALITÀ, TARGET E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE
1. Il Centro Polifunzionale è parte integrante del SISTEMA GRAVE MARGINALITA’ – Monza.con - coordinato dal Comune di Monza e costituisce uno snodo importante nella rete dei Servizi per persone gravemente emarginate e senza dimora che gravitano sul territorio monzese, svolgendo una funzione assistenziale, di prossimità e ingaggio rivolta a soggetti adulti fragili in condizioni di marginalità sociale, promuovendo nel contempo il perseguimento del massimo livello di autonomia possibile.
2. L'Organizzazione deve garantire l’attività del Centro diurno denominato ‘Spazio Xxxx’, la mensa al mezzogiorno per i senza dimora, le attività di selezione dei richiedenti ospitalità, la mensa serale solo per gli Ospiti e l’accoglienza notturna nella struttura di proprietà comunale sita in Monza, xxx Xxxxxxxx, 0, con il progetto sotto descritto:
Servizi:
All’interno del Servizio devono essere erogate, per tutti i giorni dell’anno (sabato, domenica e festività compresi) le seguenti attività:
1) Centro Diurno ‘Spazio Xxxx’ per 4 pomeriggi alla settimana dalle ore 14,00 alle ore 16,30. Lo Spazio deve offrire l’opportunità di un luogo di aggregazione, incontro, riparo e approdo a tutti coloro che non hanno un luogo sicuro dove sostare e la possibilità di incontrare Operatori comunali per informazioni, orientamento e predisposizione di progetti di inclusione sociale. Attualmente lo “Spazio Xxxx” è aperto il Lunedì – Mercoledì
– Giovedì – Venerdì. Tali giornate di apertura potrebbero variare nel corso della durata della Convenzione.
2) Preparazione e fornitura del pasto del mezzogiorno all’interno della struttura, dal lunedì al sabato, per n. 30 persone. La Domenica per n. 60 persone suddivise in due turni.
La distribuzione di pranzi al sacco, per un massimo di 10 sacchetti alle ore, escluso il pranzo delle Domenica.
Nel corso del mese di Agosto, in concomitanza con la chiusura della mensa dei frati Francescani delle Grazie, implementazione della distribuzione dei pranzi al sacco al mezzogiorno.
3) Preparazione e fornitura del pasto serale a favore degli Ospiti presenti e distribuzione di cene al sacco per le persone non ospitate, per un massimo di n. 20 sacchetti alla ore 19,30;
4) Accettazione ed individuazione di persone da inserire all’interno dell’accoglienza notturna, seguendo le buone prassi, le linee guida e il Patto di Buona convivenza allegati;
5) Accoglienza notturna per un massimo di n. 40 persone, al termine degli adeguamenti strutturali a carico del Comune di Monza, e comunque nel rispetto della normativa vigente in merito al numero di persone ospitabili, per interventi di inclusione sociale, in stretta collaborazione con il Servizio Sociale.
L’organizzazione deve provvedere, a propria cura e spese, per il buon andamento del servizio, come indicati ai punti da 1 a 5, alla gestione dei servizi accessori a quelli sopra indicati, ovvero a tutte quelle attività logistiche e di coordinamento necessarie per il corretto funzionamento del Centro, ivi comprese:
• attività di organizzazione e coordinamento del personale dedicato, a contratto o volontario, in collaborazione con il Referente Comunale dei Servizi Sociali per l’Inclusione, attraverso riunioni bimestrali;
• in particolare per i Volontari, l’organizzazione dovrà prevedere momenti di formazione per supportarli nell’operato;
• alle attività di custodia e sorveglianza della struttura e delle attività durante tutto l’orario di utilizzo, con un presidio delle stesse;
• alla somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente e della normativa HACCP;
• alla pulizia della struttura;
• il pagamento degli oneri relativi al canone televisivo e/o il pagamento di altri diritti (SIAE, etc…), se dovuti.
Modalità di accesso:
• Persone segnalate dai Servizi Sociali comunali,
• Persone segnalate dal Centro Ascolto della Caritas o altre agenzie del territorio,
• Persone ad accesso spontaneo.
L’accesso deve avvenire previo colloquio con il personale dell’organizzazione, opportunamente formato, ai fini di una valutazione dello stato di effettivo bisogno, come indicato nelle linee di indirizzo.
L’accoglienza notturna deve offrire ospitalità, alle persone senza dimora, per un periodo massimo di 3 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di 3 mesi, previo invio di relazione scritta da parte del Servizio Sociale che ha in carico la situazione, non solo al fine di dare una risposta alloggiativa temporanea a chi è senza dimora e privo di reti amicali/familiari di riferimento, ma anche al fine di promuovere l’aggancio con i servizi territoriali per la definizione di un progetto/percorso di inclusione sociale.
Rimane nella facoltà dell’organizzazione di richiedere agli ospiti un contributo massimo di liberalità, pari ad € 0,50 a pernottamento, finalizzata alla copertura delle piccole spese per l’igiene personale.
Personale dedicato:
Per la realizzazione delle attività/servizi sopra descritti l’organizzazione:
• mette a disposizione almeno nr. 20 volontari,
• dovrà garantire la presenza di:
• n. 1 Coordinatore della struttura, laureato con almeno tre anni di esperienza nella stessa mansione;
• personale per la custodia della struttura in orario serale/notturno;
• personale dedicato alla cucina (preparazione e somministrazione pasti/cene e preparazione/distribuzione sacchetti);
ART.3 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha validità dalla stipula e sino al 31.12.2022.
2. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione, non essendo in alcun modo previsto il tacito rinnovo.
3. L'Ente pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino alla data in cuci terminerà la gestione, concordata tra le parti. Data che dovrà essere definita, tra le parti, entro 1 mese dal ricevimento della diffida.
4. L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno trenta giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione, nonché per gravi ritardi nella manutenzione straordinaria e messa a norma della struttura.
ART.4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Le attività devono essere svolte all’interno dell’immobile sito in xxx Xxxxxxxx,0 come da planimetrie allegate.
ART.5 – PERSONALE E VOLONTARI
1. L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, ad utilizzare prevalentemente i propri Volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
2. Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione mette a disposizione Volontari e personale dipendente così come specificato nel progetto.
3. All'inizio di ogni anno solare, il Coordinatore della struttura predispone il programma operativo per la realizzazione e la gestione del Progetto di cui all’art. 1 e lo sottopone al Responsabile dei Servizi Sociali per l’Inclusione.
4. L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.
5. L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.
ART.6 - VERIFICHE
1. Il Coordinatore della Struttura predispone il programma operativo per lo svolgimento del Servizio, di cui alla presente convenzione, in stretto accordo con il Responsabile dei Servizi Sociali per l’Inclusione.
2. L'organizzazione si impegna a realizzare le attività programmate. Solo a seguito di eventi non prevedibili dovrà comunicare all’Ente la sospensione temporanea delle attività.
3. L’Ente verifica periodicamente il buon andamento del Servizio, l’adesione al programma ed il rispetto delle linee guida, mediante incontri bimestrali con il Responsabile dei Servizi Sociali per l’Inclusione.
4. Il Coordinatore delle Struttura vigila sull’andamento del Servizio e sullo svolgimento delle attività, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore e ne risponde al Dirigente del Settore Servizi Sociali ed al Responsabile del Servizio per l’Inclusione.
5. Sono previste riunioni mensili con tutti gli Operatori Comunali del Servizio Inclusione/Grave Emarginazione, il Responsabile di Servizio ed il Coordinatore della struttura.
ART.7 – ONERI A CARICO DELL’ENTE
1. L'Ente si impegna a rimborsare all'organizzazione ogni spesa rientrante nell'elencazione di cui al capoverso successivo, nel limite massimo annuo di € 155.500,00.(ridotto con l’applicazione del ribasso presentato in risposta all’avviso pubblico)- per:
• Xxxxxxxx spese volontari e/o oneri personale dipendente
• lavanderia
• spese generali di funzionamento dell'organizzazione (max10,00% sul totale)
• pulizia, sanificazione, spurghi, manutenzione ordinaria
• sicurezza
• assicurazione a favore di dipendenti, volontari e ospiti per la responsabilità civile verso terzi e infortuni;
2. Il rimborso annuo avverrà, previa richiesta da parte della Associazione, con le seguenti scadenze:
1. primo acconto - 30% dell’importo di cui al punto 1 – mese di Marzo
2. secondo acconto - 30% dell’importo di cui al punto 1 – mese di Luglio
3. terzo acconto - 20% dell’importo di cui al punto 1 – mese di Novembre
4. saldo finale – entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a presentazione del rendiconto economico a consuntivo e della relazione di cui al successivo art. 11, nel rispetto del massimale di cui al primo comma.
3. È inteso che, qualora a consuntivo le spese effettivamente sostenute e documentate risultassero inferiori alla suddetta somma, il rimborso sarà conseguentemente rideterminato in riduzione.
4. Spese superiori al massimo di cui al primo capoverso non saranno rimborsate.
5. L'Ente pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note e, comunque, non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.
6. Tutte le transazioni finanziarie relative al presente accordo avverranno esclusivamente a mezzo bonifico bancario quale strumento idoneo a consentire la tracciabilità delle stesse. La mancata
osservanza di quanto sopra comporterà l’immediata risoluzione di diritto dell’accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
7. L’accredito delle somme dovute sarà disposto sul conto corrente dedicato indicato dall’organizzazione ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010.
8. Saranno a carico dell’Ente le spese per la manutenzione straordinaria, il costo delle utenze (luce, acqua, gas), cura del verde e potatura alberi.
ART.8 – ONERI A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE
1. L’organizzazione si impegna:
• a provvedere al rimborso delle spese sostenute dai propri volontari alle condizioni dall’organizzazioni di volontariato stessa;
• a retribuire il personale dipendente, qualora presente, in misura non inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;
• a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
• a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 679/2016/UE e s.m.i. e del D.Lgs 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 10/08/2019 n. 101;
• a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di conservazione, preparazione, somministrazione di alimenti e bevande e richiesta delle autorizzazioni previste;
• a realizzare le attività programmate con continuità per il periodo preventivamente concordato ed a comunicare, tempestivamente, l’eventuale interruzione delle stesse;
• a comunicare le eventuali sostituzioni degli Operatori e dei Volontari impegnati nel Servizio;
• al pagamento delle utenze: telefono, ADSL e WiFi;
• a occuparsi della manutenzione ordinaria, concordandola preventivamente con l’Ufficio Manutenzioni del Comune che ne verificherà la realizzazione a regola d’arte;
• all’acquisto dei materiali da cucina e degli alimentari necessari al confezionamento dei pasti consumati nella struttura e dei pranzi al sacco;
• all’acquisto di eventuali arredi ammalorati o atti a valorizzare la struttura ed il Servizio;
• a corrispondere un canone concessorio pari a € 2.250,00 annui oltre ad un rimborso per le spese pari ad € 250,00 annui.
ART.9 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI
1. L'Organizzazione fornisce occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Ente.
2. L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.
ART.10 - PARTECIPAZIONE
1. L'Ente pubblico si impegna a consultare l'organizzazione in occasione di iniziative/progettualità legate alla marginalità sociale ciò per rendere effettivo, nei confronti dell'organizzazione contraente, il diritto alla partecipazione, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato.
ART.11 – RELAZIONE SULLA GESTIONE
1. Annualmente il Responsabile dell’organizzazione del Servizio presenta all’Ente una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione, entro il mese di Febbraio di ogni anno.
ART.12 - REGISTRAZIONE
1. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 5 della D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
2. Il presente atto viene registrato solo in caso d’uso.
Il Dirigente del Settore Servizi Sociali
xx
Il Presidente dell’Associazione xx
Allegati
1. Linee guida
2. Buone prassi
3. Patto di buona convivenza
4. Planimetrie stabile via Raiberti