CONDIZIONI GENERALI (CLIENTI ACADEMY)
CONDIZIONI GENERALI (CLIENTI ACADEMY)
Art. 1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
1.1. Le presenti Condizioni Generali, unitamente alle condizioni particolari definite all’Allegato A “Scheda di Iscrizione”, rappresentano l’intero accordo (di seguito, complessivamente, il “Contratto”) tra il MIP Politecnico di Milano – Graduate School of Business Società Consortile per Azioni (di seguito, il “MIP”) e la controparte, così come indicata all’Allegato A alle presenti Condizioni Generali (di seguito, il “Partecipante”).
1.2. In caso di contrasto tra quanto previsto all’Allegato A e quanto contenuto nelle presenti Condizioni Generali, prevarranno queste ultime.
Art. 2. OGGETTO
2.1. Il Contratto ha ad oggetto l’erogazione da parte del MIP a favore del Partecipante del percorso formativo selezionato dal Partecipante tra quelli indicati all’Allegato A alle presenti Condizioni Generali (di seguito, il “Corso”).
2.2. In relazione alla domanda di ammissione al Corso compilata e ai documenti forniti dal Partecipante e/o dal Sostenitore (come infra definito), si chiarisce che, in presenza di documentazione e/o dichiarazioni fornite in maniera errata, falsa o fraudolenta, il MIP avrà il diritto di escludere dal Corso, a sua insindacabile discrezione e anche successivamente all’avvenuta ammissione, il Partecipante e di interrompere qualunque servizio fornito, restando valido quanto previsto ai successivi Articoli 3 e 4.
2.3. L’iscrizione al Corso può essere effettuata a titolo personale o in qualità di libero professionista. È altresì possibile che l’iscrizione del Partecipante sia sostenuta, parzialmente o totalmente, dal Sostenitore (come infra definito). In caso di sponsorizzazione aziendale, in tutto o in parte, della Quota di Partecipazione (come infra definita), la relativa azienda di riferimento resterà solidalmente obbligata con il Partecipante per l’adempimento degli obblighi di pagamento.
Art. 3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
3.1. L’Allegato A alle presenti Condizioni Generali disciplina in maniera dettagliata l’importo che il Partecipante è tenuto a corrispondere al MIP per la partecipazione al Corso selezionato ai sensi del Contratto (di seguito, la “Quota di Partecipazione”).
3.2. La Quota di Partecipazione verrà fatturata dal MIP alla data di sottoscrizione del presente Contratto e il relativo pagamento dovrà in ogni caso essere effettuato a rimessa diretta data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al MIP indicato nella rispettiva fattura.
Art. 4. RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE E CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE
4.1. Il versamento della Quota di Partecipazione comporta l’accettazione da parte del Partecipante delle condizioni indicate nel presente Contratto.
4.2. Resta inteso che qualsiasi variazione dei dati anagrafici indicati all’Allegato A alle presenti Condizioni Generali (oppure qualsivoglia variazione del soggetto cui intestare la fattura) dovrà essere comunicata tempestivamente al Coordinamento del Corso del MIP. A fatturazione conclusa, nessuna variazione potrà essere più effettuata.
4.3. Il mancato pagamento della Quota di Partecipazione darà diritto al MIP di allontanare il Partecipante dalla frequenza del Corso e di sospendere ogni ulteriore prestazione a favore del medesimo, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’intera Quota di Partecipazione.
4.4. Il MIP si riserva la facoltà di rinviare o annullare il Corso, dandone comunicazione via e-mail al Partecipante entro 3 (tre) giorni lavorativi prima della data di inizio; in tal caso, il MIP provvederà al rimborso della Quota di Partecipazione, senza ulteriori oneri. Il MIP si riserva altresì la facoltà di modificare il programma del Corso e/o sostituire i docenti indicati per esigenze organizzative.
4.5. In considerazione del fatto che i costi sostenuti dal MIP per l’organizzazione del Corso sono per la gran parte fissi e non recuperabili, circostanza di cui il Partecipante dichiara di essere a conoscenza, è in ogni caso escluso, anche in caso di ritiro della propria partecipazione, il diritto del Partecipante al rimborso, anche parziale, della Quota di Partecipazione, salvo quanto indicato al precedente Articolo 4.4.
4.6. Qualora il Partecipante sia allontanato dal Corso ai sensi del presente Articolo 4, quest’ultimo sarà tenuto al saldo della Quota di Partecipazione a titolo di rimborso delle spese di organizzazione del Corso e dei costi fissi sostenuti dal MIP.
4.7. Al fine di mantenere l’elevato livello qualitativo del Corso, il MIP si riserva la facoltà di allontanare dal Corso i Partecipanti le cui valutazioni dell’apprendimento mostrino un profitto insufficiente, nonché in ogni altro caso in cui il Partecipante mantenga un comportamento incompatibile con il regolare e decoroso svolgimento del Corso e delle altre attività del MIP.
4.8. Al termine del Corso, al Partecipante sarà rilasciato un certificato di partecipazione.
Art. 5. SOSTENITORI
5.1. I Partecipanti che beneficino di un contributo per il pagamento della Quota di Partecipazione da parte di un ente terzo (di seguito, il “Sostenitore”) dovranno menzionare tale circostanza nell’Allegato A al presente Contratto. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, il Sostenitore subentra in ogni obbligo ed onere spettante al Partecipante in relazione al pagamento della Quota di Partecipazione. Resta sin d’ora espressamente inteso e convenuto tra le parti che il Partecipante resterà solidalmente responsabile con il Sostenitore per il pagamento della Quota di Partecipazione e, pertanto, in caso di mancato pagamento da parte del Sostenitore, il Partecipante rimarrà obbligato per l’intera somma della Quota di Partecipazione.
5.2. Ne consegue che, in caso di mancato pagamento da parte del Sostenitore della Quota di Partecipazione – o di una porzione della stessa - entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, il MIP è autorizzato fin da ora a riemettere la relativa fattura direttamente in capo al Partecipante, il quale dovrà provvedere al pagamento nel termine indicato nella fattura.
Art. 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE, MARCHIO MIP E ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
6.1. Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che qualsiasi informazione, video, foto, dato o documento usufruibile tramite la piattaforma di distance learning di proprietà esclusiva del MIP (di seguito, la “Piattaforma”) per la partecipazione al Corso, è e resterà di proprietà esclusiva del MIP e che le informazioni acquisite da parte dei Partecipanti potranno essere utilizzate al fine unico ed esclusivo della partecipazione al Corso.
6.2. Il marchio “MIP Politecnico di Milano” è di proprietà esclusiva del MIP e non potrà in nessun caso essere utilizzato dal Partecipante per ragioni diverse dalla partecipazione al Corso.
6.3. Il Partecipante riconosce espressamente che il MIP ha il diritto esclusivo di sfruttamento economico relativo ai video, foto, dati o documenti disponibili sulla Piattaforma e/o utilizzati durante il Corso e, più in generale, nelle attività di formazione oggetto del presente Contratto. Il materiale didattico realizzato dal MIP e consegnato al Partecipante non potrà essere oggetto di diffusione a terzi, riproduzione non autorizzata e pubblicazione, anche per via telematica, e ne viene espressamente riconosciuta la piena proprietà del MIP.
6.4. L’accesso alla Piattaforma da parte dei Partecipanti verrà regolamentato da un apposito documento sottoscritto dal MIP e dal Partecipante medesimo, pur restando sin d’ora inteso che, trascorsi 6 (sei) mesi dal conseguimento del diploma, le credenziali in possesso del Partecipante non consentiranno più di usufruire dei contenuti dei corsi online. I Partecipanti avranno invece diritto all’accesso all’area dedicata agli Alumni. Resta in ogni caso espressamente escluso qualsiasi indebito utilizzo della Piattaforma da parte dei Partecipanti.
6.5. La violazione del presente Articolo 6 delle Condizioni Generali, sia da parte del Partecipante che da parte del Sostenitore, comporterà il diritto per il MIP di ottenere il risarcimento del danno di importo pari al valore del Contratto.
Art. 7. DURATA
Il Corso e, di conseguenza, il Contratto, avrà la durata prevista all’Allegato A alle presenti Condizioni Generali.
Art. 8. RISERVATEZZA
8.1. Fatta eccezione per quanto diversamente imposto dalla legge, il Contratto, così come tutte le informazioni e i documenti di cui il Partecipante sia venuto a conoscenza e/o sia entrato in possesso in occasione e/o in connessione con l’erogazione del Corso da parte del MIP, sono considerati strettamente confidenziali e riservati. Il Partecipante si impegna, pertanto, a non utilizzarne, divulgarne o farne divulgare il contenuto a terzi, direttamente o indirettamente e per nessuna ragione e in nessuna forma, rimanendo responsabile per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto del suddetto obbligo.
8.2. Resta altresì inteso che, in caso di sponsorizzazione, in tutto o in parte, della Quota di Partecipazione, il Sostenitore si impegna espressamente ed irrevocabilmente a non utilizzare, né a divulgare a terzi, direttamente o indirettamente e per nessuna ragione e in nessuna forma, qualsiasi informazione riservata di cui sia venuto a conoscenza e/o sia entrato in possesso in seguito alla sottoscrizione del presente Contratto.
8.3. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, non sono considerate informazioni riservate le informazioni che:
a) erano già conosciute dal Partecipante e/o dal Sostenitore;
b) erano o sono diventate conosciute pubblicamente per ragioni non attribuibili al Partecipante e/o al Sostenitore;
c) erano già legittimamente nella disponibilità del Partecipante e/o del Sostenitore senza essere coperte da vincoli di riservatezza nel momento in cui sono state comunicate dal MIP;
d) erano state comunicate dal MIP a terzi senza essere coperte da vincoli di riservatezza.
Resta espressamente inteso che il Partecipante e/o il Sostenitore avranno la facoltà di rivelare, in tutto o in parte, le informazioni riservate in presenza di un ordine di un’Autorità giudiziaria o governativa o qualora richiesto dalla legge.
Art. 9. ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DELLLE NORME SUI CONTRATTI CON IL CONSUMATORE
Si dà atto che gli Articoli 1469-bis e seguenti del Codice Civile e il Codice del Consumo, Decreto Legislativo n. 206/2005, non sono applicabili ai rapporti tra il MIP e i Partecipanti, in quanto questi ultimi usufruiscono dei servizi del MIP nell’ambito delle rispettive attività professionali o imprenditoriali.
Art. 10. DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
10.1. Ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001, il MIP informa il Partecipante e/o il Sostenitore di avere adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello Organizzativo 231”), adeguandosi ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001, che disciplina le responsabilità degli enti in conseguenza dei reati commessi con riferimento alla propria attività.
10.2. I principi contenuti nel Modello Organizzativo 231, e nel relativo Codice Etico, formano parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto. Difatti, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Partecipante e/o il Sostenitore dichiara di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, delle sue implicazioni per il MIP e dell’adozione da parte di quest’ultimo di un apposito Modello Organizzativo 231 e del relativo Codice Etico, dei quali accetta incondizionatamente tutti i termini e le condizioni.
10.3. A tale fine, il MIP chiede pertanto al Partecipante e/o al Sostenitore di leggere con attenzione i suddetti documenti, disponibili sul sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx.
10.4. La violazione del presente Articolo 10 delle Condizioni Generali, sia da parte del Partecipante che da parte del Sostenitore, comporterà il diritto per il MIP di ottenere il risarcimento del danno di importo pari al valore del Contratto.
Art. 11. MISCELLANEA
11.1. Il presente Contratto annulla, sostituisce e costituisce novazione di ogni precedente accordo tra le parti avente il medesimo oggetto e costituirà l’unica fonte regolatrice del rapporto di collaborazione fino alla scadenza del medesimo.
11.2. Qualora un termine o una previsione del presente Contratto sia nulla, annullabile, o contraria alla legge, detto termine o previsione dovrà considerarsi, nei limiti in cui ciò sia necessario per rendere il presente Contratto conforme alla legge, separato dagli altri termini e previsioni, e le restanti clausole del Contratto resteranno efficaci come se tra le parti non fosse incluso il termine o la previsione separata.
11.3. La tolleranza di una parte all’inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel presente Contratto non comporta deroga e/o rinunzia al dettato della norma scritta, di cui ciascuna parte potrà in qualsiasi momento avvalersi.
11.4. Ogni modifica o rinuncia alle previsioni del presente Contratto dovrà essere fatta per iscritto, concordata e sottoscritta dalle parti.
Art. 12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
12.2. Per ogni controversia nascente dall’interpretazione ed applicazione del Contratto e di ogni singolo rapporto tra il MIP e i Partecipanti, ovvero tra il MIP e i Sostenitori, che non sia possibile risolvere in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
Art. 13. DICHIARAZIONI DEL PARTECIPANTE
13.1. Il Partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, secondo principio di buona fede, che le informazioni fornite in relazione alla domanda di ammissione e ai documenti ad essa collegati corrispondono al vero.
13.2. Il Partecipante dichiara di essere consapevole del fatto che, il mancato pagamento della Quota di Partecipazione, nei tempi e secondo gli importi descritti all’Allegato A e alle presenti Condizioni Generali, potrà comportare, ad insindacabile giudizio del MIP, l’immediata esclusione dal Corso, restando escluso qualsiasi rimborso di quanto eventualmente già pagato dal Partecipante, o dal Sostenitore, al MIP.
13.3. Il mancato esercizio della facoltà di esclusione di cui al punto precedente non costituisce in alcun caso rinuncia all’esercizio della stessa facoltà.