CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -
Attenzione:
il presente capitolato deve essere attentamente verificato e adattato a ciascun singolo appalto; la responsabilità per l’utilizzazione del presente atto è pertanto del soggetto che se ne avvale e la medesima utilizzazione è subordinata all'adattamento dello stesso alle condizioni specifiche di ogni lavoro. Nessuna responsabilità è imputabile a questa amministrazione per eventuali contenziosi derivanti dall’uso del presente capitolato.
In rosso: disposizioni alternative da valutare in relazione al tipo di appalto In giallo: ultima modifica apportata
In grigio: commenti, da togliere nel testo definitivo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’esecuzione di
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell’opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 2 Ammontare dell’appalto
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma di Euro come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:
Euro | |
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza | |
Costi della sicurezza | |
TOTALE |
2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, stimati in Euro (diconsi Euro
), somma che non è soggetta a ribasso d’asta, nonché l’importo di Euro (diconsi Euro ), per i lavori soggetti a ribasso d’asta.
3. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria (descrizione ) per Euro (diconsi Euro ), di cui:
• Euro (diconsi Euro ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
• Euro (diconsi Euro ) per lavorazioni soggette a ribasso.
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO: (art. 30, comma 1, lett.c), D.P.R. 34/2000)
Categoria (descrizione) per Euro (diconsi Euro ) di cui:
a) Euro (diconsi Euro ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro (diconsi Euro ) per lavorazioni soggette a ribasso;
Categoria (descrizione) per Euro (diconsi Euro ) di cui:
a) Euro (diconsi Euro ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro (diconsi Euro ) per lavorazioni soggette a ribasso;
c) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI NEL LIMITE FISSATO PER LA CATEGORIA PREVALENTE
(art. 30, comma 1, lett.c), D.P.R. 34/2000; art. 37, comma 11, D.Lgs. n. 163 del 2006)
Categoria (descrizione) per Euro (diconsi Euro ) di cui:
a) Euro (diconsi Euro ) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro (diconsi Euro ) per lavorazioni soggette a ribasso;
4. L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. Qualora le quantità effettivamente eseguite comportino aumenti dell’importo contrattuale, si procede ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93.
2. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93 e xx.xx.. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura, come segue:
a) Lavori a corpo Euro
b) Lavori a misura Euro
TOTALE IMPORTO APPALTO Euro
2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui al comma 1, lettera a), come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di cui all’art. 51 della L.P. 26/93 e xx.xx. e degli artt. 10 e 12 del D.M. ll.pp. 19 aprile 2000 n. 145.
4. Per i lavori di cui al comma 1, lettera a), previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista delle categorie e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
5. Per i lavori di cui al comma 1, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro e forniture, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.
6. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93 e xx.xx. e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle
voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93 e xx.xx. e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 28 del presente capitolato speciale.
Nel caso di appalto-concorso o appalto integrato
5. In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l’Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l’Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione;
- il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e relativi regolamenti attuativi di cui al dpr 554/1999 e al D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008.
Art. 5
Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
- il presente capitolato speciale di appalto;
- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, ancorché non materialmente allegato;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui 131, comma 2 del D. Lgs. 163/2006;
- il Cronoprogramma economico di cui all’art. 42 del DPR 554/1999;
solo per offerta a prezzi unitari
- la Lista delle categorie di lavoro e delle forniture di offerta;
- l’elenco descrittivo delle voci;
solo con ribasso unico percentuale
- l’elenco prezzi;
solo per appalti sopra soglia
- le schede giustificative dei prezzi offerti presentate in sede di gara, ancorché non materialmente allegate;
- gli elaborati di progetto:
Art. 6
Disposizioni generali riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
solo per appalti sopra soglia
3. L’impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell’appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l’impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o
avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.
Art. 7
Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art.116 del D.Lgs n.163 del 2006, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 13 del d.lgs. 163 del 2006, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all’amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Art. 8
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori.
2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 9
Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, secondo le modalità degli articoli 129 e seguenti del DPR 554/1999 . E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori con le modalità dell’art. 130 del DPR 554/99 . L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
Art. 10
Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
Per offerta solo economica (solo ribasso)
1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in ------ giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
Per offerta economicamene più vantaggiosa comprendente il tempo
1. Il tempo di esecuzione dei lavori, come risultante dall’offerta, è stabilito in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole, questi ultimi quantificati in complessivi giorni .
Se previste scadenze intermedie inserire il seguente comma:
Oltre al termine di esecuzione dei lavori sono fissate le seguenti scadenze intermedie, il cui mancato rispetto comporta l’applicazione della penale fissata all’art.12:
(lavorazione specifica) (termine temporale in giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna)
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni.
4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.
Art. 11 Sospensioni e proroghe
1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.
2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte rientrante nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art.10 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 24, ultimo comma, del capitolato generale.
3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.
4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall'art. 24 comma 7 del capitolato generale d'appalto.
5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali individuati all’articolo 10. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.
7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.
8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 13.
Per penale espressa in ‰
Art. 12
Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
Per penale espressa in €
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a , nel rispetto della normativa fiscale.
2. Qualora l’importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore all’uno per mille dell’importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.
Per eventuali scadenze intermedie
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all’art.10, viene applicata una penale giornaliera pari a ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.
4. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.
Art. 13
Programma dei lavori dell’appaltatore
1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 42 del DPR 554/1999, allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori.
2. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla stazione appaltante e deve essere
approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La stazione può chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora la stazione appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
4. Il programma dei lavori dell’appaltatore deve essere elaborato sulla base della WBS (Work Breakdown Structure) di cui all’allegato I e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni (WP), le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
5. La Stazione appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purchè compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
6. L’appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. Qualora l’appaltatore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre
10 giorni successivi alla scadenza dei due mesi, l’appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.
Art. 14
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. L’appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine
o delle scadenze intermedie individuate all’art.10
di ultimazione dei lavori cause:
per le seguenti
a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d) eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
Art. 15
Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
1. I comportamenti dell’appaltatore che, accertati dal Direttore Xxxxxx, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.
2. L’eventuale grave ritardo dell’appaltatore sui termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006.
3. In ogni caso, l’appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16 Anticipazione
1. Ai sensi dell’art.46 bis della L.P. 26/93 è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell’importo di contratto.
2. In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell’appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare.
3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.
4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 17 Pagamenti in acconto
1. Gli stati di avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto; ne deriva che se, decorsi i primi due mesi dalla consegna lavori, non è stato ancora raggiunto il 10% dell’importo netto di contratto, per emettere il SAL si dovrà aspettare il raggiungimento di tale percentuale. Il successivo SAL viene emesso allo scadere del secondo mese decorrente dalla data di riferimento per il SAL precedente, purché sia stato raggiunto un ulteriore 10 per cento dell'importo netto di contratto; altrimenti si aspetta il raggiungimento di detta percentuale. Analogamente si procede per i SAL successivi. A fine lavori, dopo l’emissione del relativo certificato, viene rilasciato l’ultimo stato di avanzamento lavori, a prescindere dai limiti temporali e di valore disposti per gli altri stati di avanzamento. In ogni caso, il credito residuo dell’appaltatore da esporre nel conto finale deve essere pari al 2,5 per cento dell’importo contrattuale, fatti salvi le trattenute di legge e gli eventuali importi sospesi ai sensi dei commi seguenti. (la percentuale del 2,5% è il valore ritenuto congruo per la finalità di garanzia dell’amministrazione rispetto al corretto adempimento contrattuale da parte dell’appaltatore. Misure più elevate di tale percentuale devono essere motivate da situazioni particolari legate a specifiche esigenze di tutela della stazione appaltante)
2. Fino al raggiungimento del 50 % dell’importo di contratto i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal direttore lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L’eventuale riserva da parte dell’appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
3. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all’Impresa anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, se nominato.
4. Entro 45 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art.7, comma 3. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. La stazione appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, mediante l’emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore.
7. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui all’art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg, l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento in acconto rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l’appaltatore oppure nel caso di impedimento
nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di
attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause
dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12- 10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore.
8. Qualora la documentazione di cui all’art. 25 ter, comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg non perviene all’amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.
9. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 8 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell’appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l’importo non sia utilizzato dall’amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell’appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile , che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L’amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.
10. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
11. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
ART. 18
Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto
1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a) Lavori a misura: Dei lavori appaltati a misura sono portate nel suddetto conto le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
b) Provviste: I manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno invece inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro impiego.
c) Xxxxxx imprevisti: Per lavori non descritti nell'elenco succitato é applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all’art. 28 del presente capitolato speciale di appalto.
2. Per tutte le opere di appalto le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:
a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato Speciale d'Appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.
b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.
I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a pie' d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempre ché non sia previsto con pagamento separato.
E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l’eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio.
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia la incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere
comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.
Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.
d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.
g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.
h) h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori, e che quindi non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
l) l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.
Art. 19
Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista.
2. Ai sensi dell’articolo 174 del D.P.R. 554/1999, il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione.
3. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione), ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall’art. 37.
4. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice rilevi, anche attraverso la documentazione di cui all’art.25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg, l’accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell’effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l’importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento: per una quota pari al 20% dell’intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l’appaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg per cause dipendenti dall’appaltatore stesso; per una quota pari al 20% dell’importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell’acquisizione della documentazione di cui all’art. 25 ter comma 1 del regolamento di attuazione della l. p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12- 10/Leg per cause dipendenti dal subappaltatore. In tali evenienze è comunque possibile svincolare la cauzione definitiva.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione).
Art. 20
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 18 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con l’apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 21
Ritardi nel pagamento della rata a saldo
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 19, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 22
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
1. In materia di disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici si applica l’art. 46 ter della l.p.26/1993.
Qualora il tempo contrattuale sia superiore a 365 giorni
2. Ai fini dell’applicazione del prezzo chiuso di cui all’art. 133, comma 3 del D.lgs 163/2006, si fa riferimento al cronoprogramma economico allegato al contratto.
Art. 23
Cessione del contratto e cessione di crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs.163/2006.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficacie e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 24 Cauzione Provvisoria
Per appalti di importo superiore a 300.000,00 Euro
1. All’atto della presentazione dell’offerta le Imprese devono presentare, ai sensi dell’articolo 34 della l.p.26/1993, i documenti comprovanti la costituzione di un deposito cauzionale, secondo le modalità specificate negli atti di gara.
Per lavori in economia la cauzione provvisoria,ai sensi dell’art. 52 comma 10 ter della L.P. 26/93, non è dovuta.
Art. 25 Cauzione definitiva
1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo e secondo le modalità specificati negli atti di gara.
2. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 113 D.Lgs. 163/2006.
3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale.
4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’articolo 113, comma 4, D.Lgs. 163/2006.
Art. 26 Coperture Assicurative
1. Ai sensi delI’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, deIl’art. 103 del regolamento 554/1999 e dell’art. 23 della L.P. 26/93 l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello Schema Tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:
a) in deroga all’art. 2, comma 1, lettera b, dello Schema Tipo 2.3, l’assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 la quale non prevede la verifica di cui all’art. 112 del D.Lgs. 163/2006 (validazione del progetto);
b) ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema Tipo 2.3 si intende fatto semplicemente al “collaudo”;
c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all’art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 , ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all’appaltatore;
d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante;
e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento D.P.R. n. 554/1999 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg, ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell’ordinamento provinciale.
4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte.
5. La Scheda Tecnica 2.3 e l’appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
6. (Eventuale)La polizza dovrà prevedere un periodo di garanzia di manutenzione della durata di mesi. (Ai sensi del D.M. 123/2004 non può superare i 24 mesi, tale manutenzione si riferisce a quella che può essere necessaria DOPO il collaudo dei lavori quando è necessario un periodo di verifica del funzionamento)
7. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei:
(importo di aggiudicazione)
Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro ) ( ) xxxxxxx xxxxxxxxxx Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a Euro ( )
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere.
Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l’esecuzione dei lavori deve comprendere:
da lasciare alla
Euro (
a) i danni a cose dovuti a vibrazione importo
valutazione del Servizio di Merito)
(da lasciare alla
Euro
b) i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere importo
valutazione del servizio di Merito)
da lasciare
Euro (
c) danni a cavi o condutture sotterranee. Importo
alla valutazione del Servizio di Merito)
8. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell’appendice alla Scheda Tecnica e debitamente sottoscritte.
9. In caso di sinistro l’esecutore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.
10. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l’esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.
Inserire solo per appalti di importo pari o superiore a 10.000.000 DSP
Art. 26bis
Polizza di assicurazione indennitaria decennale e responsabilità civile
1. L’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 129 comma 2 D.Lgs. 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione il cui testo dovrà essere conforme, fermo restando quanto previsto al successivo punto 2, allo Schema Tipo di polizza 2.4, concernente "Copertura assicurativa indennitaria decennale e per la responsabilità civile decennale" approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004 n.123.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna, il compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza di Scheda Tecnica 2.4 allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non è possibile liquidare la rata di saldo.
3. In relazione alla necessità di adottare i contenuti dello schema tipo approvato con decreto ministeriale alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici recata dalla
L.p. 26/93 e s. m., la polizza dovrà contenere espressamente che:
a) in deroga all'art. 2 comma , lettera b, dello Schema Tipo 2.4, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati secondo la disciplina recata dalla L.P. 26/93 che non prevede la verifica di cui all'art.112 del D.Lgs. 163/2006 art. 30, comma 6, della legge 109/94 (validazione);
b) ogni riferimento al collaudo provvisorio contenuto nei vari schemi di polizza deve essere inteso al collaudo vero e proprio;
c) il foro competente dovrà essere esclusivamente quello della stazione appaltante;
d) a parziale deroga dell’art. 5, comma 1, lettera a) dello Schema Tipo 2.4, qualora il certificato di collaudo non sia approvato nei termini di cui all’art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m., la polizza decorre dalle ore 24 del giorno di scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo art. 26; (in pratica la data di decorrenza della polizza decennale postuma deve avere inizio con la contestuale data di cessazione di efficacia della polizza CAR)
e) ogni altro riferimento fatto dallo Schema Tipo di polizza 2.4 alle norme del D.lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 554/1999, deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P: n. 26/1993 e s.m. e del Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, ogni qualvolta la normativa statale non sia applicabile nell’ordinamento provinciale.
4. La Scheda Tecnica 2.4 deve prevedere:
Seziona A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
Partita 1 Opere: Costo di ricostruzione a nuovo dell'opera realizzata escludendo il solo valore dell'area fermi restando i massimali previsti all'art. 104 comma 1 del D.P.R. n. 554/1999
Partita 2 Demolizione e sgombero: Massimale pari a Euro (tale importo è lasciato alla valutazione del Servizio di Merito)
( Eventuale) Si chiede la copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca
della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno.
Sezione B Copertura assicurativa della responsabilità civile decennale postuma Massimale : (Il massimale non potrà essere inferiore a 4.000.000 di Euro.)
CAPO 6 – VARIAZIONI
Art. 27 Variazione al progetto
1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 51 della L.P. n. 26/93 nonché, per quanto compatibili degli art. 10 e 12 del
D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore e accettate dall’Amministrazione comporteranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l’ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.
3. Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore si applica l’art. 11 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
4. Ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma sesto del Capitolato generale di Appalto (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee quelli indicati nella seguente tabella, indicati al netto degli oneri della sicurezza:
N° Progr | DESCRIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE | Importo (Euro) |
Art. 28
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 136 del D.P.R. 554 del 1999 e, per quanto con questo non in contrasto, secondo quanto specificatamente indicato al comma 4 del presente articolo ed all’art. 13 della L.P. 26/93 e s.m., ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore.
2. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura di cui al comma 1, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta.
3. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori l’Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all’ufficio della Direzione Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.
4. I nuovi prezzi possono essere determinati con i tre diversi criteri di seguito elencati in ordine di preferenza. Ai nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, ai sensi dell’art.153 del DPR n.554 del 1999, non si applicano il ribasso, ovvero il ribasso convenzionale, derivante dall’offerta globale dell’impresa.
• CRITERIO DEL RAGGUAGLIO.
Il compenso per il nuovo prezzo si determina comparando la nuova voce ad analoghe di contratto al netto degli oneri di sicurezza.
• CRITERIO DEL RIFERIMENTO ALL’ELENCO PREZZI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.
Per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco prezzi P.A.T. di cui all’art.13 della L.P. 26/93 relativo all’anno di formulazione dell'offerta.
- Se i prezzi di progetto sono stati aggiornati con l’applicazione del coefficiente di rivalutazione di cui all’art. 10 comma 2 lettera d) della L.P. 26/93 e s.m., per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi del sopracitato Elenco Prezzi P.A.T. aggiornati con il medesimo coefficiente.
- Se per definire il nuovo prezzo si fa riferimento ai prezzi dell’Elenco Prezzi PAT in vigore al momento della formulazione del nuovo prezzo, questi sono omogeneizzati a quelli di progetto (non aggiornati) applicando l’inverso del coefficiente di rivalutazione di cui all’articolo 10 comma 2, lettera d) della
L.P. 26/93 e s.m.
per appalti con offerta a prezzi unitari
I nuovi prezzi sono così determinati:
(per appalti con progetti redatti con prezziario successivo al 2007)
NP= Prif*(1-(Rcon/100))
con:
Prif= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi PAT
Rcon= ribasso convenzionale derivante dall’offerta globale dell’impresa
(per appalti con progetti redatti con prezziario antecedenti al 2007)
NP= Prif*(1-(Isic/100))*(1-(Rcon/100))
con:
Prif= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi PAT
Isic= percentuale degli oneri della sicurezza riferita alla categoria dei lavori di appartenza del nuovo prezzo ottenuta dal rapporto tra importo globale della sicurezza per quella categoria (prevalente o scorporabile) e l’importo globale di progetto di quella categoria Rcon= ribasso convenzionale derivante dall’offerta globale dell’impresa
Il Nuovo prezzo è quindi al netto degli oneri di sicurezza.
(per appalti con offerta a xxxxxxx xxxxxxx)
I nuovi prezzi sono così determinati:
(per appalti con progetti redatti con prezziario successivo al 2007)
NP= Prif*
con:
Prif= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi PAT
(per appalti con progetti redatti con prezziario antecedenti al 2007)
NP= Prif*(1-(Isic/100))
con:
Prif= prezzi di riferimento, ovvero prezzi dell’Elenco prezzi PAT
Isic= percentuale degli oneri della sicurezza riferita alla categoria dei lavori di appartenza del nuovo prezzo ottenuta dal rapporto tra importo globale della sicurezza per quella categoria (prevalente o scorporabile) e l’importo globale di progetto di quella categoria
Il ribasso percentuale di offerta verrà successivamente applicato sull’importo lordo globale del SAL o del saldo.
Il Nuovo prezzo è quindi al netto degli oneri di sicurezza.
• CRITERIO DELL’ANALISI DEI PREZZI.
Qualora non sia possibile applicare i precedenti criteri, il NP sarà formulato con Analisi dei Prezzi utilizzando per quanto possibile l’elenco Prezzo PAT di progetto nella descrizione delle voci di costo elementari del NP medesimo (mano d’opera, noli, materiali).
In mancanza il NP si formula mediante Analisi dei Prezzi di mercato omogeneizzato ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
(per appalti con offerta a prezzi unitari)
I nuovi prezzi sono così determinati:
(per appalti con progetti redatti con prezziario successivo al 2007)
NP= Pan*(1-(Rcon/100))
Con:
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita
Rcon= ribasso convenzionale derivante dall’offerta globale dell’impresa Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.
(per appalti con progetti redatti con prezziario antecedenti al 2007)
NP= Pan*(1-(Isic/100))*(1-(Rcon/100))
Con:
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita
Isic= percentuale degli oneri della sicurezza riferita alla categoria dei lavori di appartenenza del nuovo prezzo ottenuta dal rapporto tra importo globale della sicurezza per quella categoria (prevalente o scorporabile) e l’importo globale di progetto di quella categoria Rcon= ribasso convenzionale derivante dall’offerta globale dell’impresa
Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.
(per appalti con offerta a ribasso unico percentuale)
I nuovi prezzi sono così determinati:
(per appalti con progetti redatti con prezziario successivo al 2007)
NP= Pan*
Con:
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita Il NP è quindi al netto degli oneri della sicurezza.
(per appalti con progetti redatti con prezziario antecedenti al 2007)
NP= Pan*(1-(Isic/100))
con:
Pan= prezzo derivante da regolare “Analisi prezzi” come sopra definita
Isic= percentuale degli oneri della sicurezza riferita alla categoria dei lavori di appartenza del nuovo prezzo ottenuta dal rapporto tra importo globale della sicurezza per quella categoria (prevalente o scorporabile) e l’importo globale di progetto di quella categoria
Il ribasso percentuale di offerta verrà successivamente applicato sull’importo lordo globale del SAL o del saldo.
Il Nuovo prezzo è quindi al netto degli oneri di sicurezza.
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 29
Norme di sicurezza generale
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 30 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire al sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisione del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 31
Piano operativo di sicurezza
1. L’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l’obbligo di trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice prima dell’inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare all’ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l’appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l’amministrazione aggiudicatrice affida l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria.
3. L’appaltatore ha l’obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
4. L’appaltatore ha l’obbligo di indicare, all’atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
Art. 32
Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 33 Subappalto
1. Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dall’art. 42 della L.P. 26/93 e dell’art. 25, del relativo Regolamento di Attuazione, nonché dell’art. 118 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art. 141 del D.P.R. 554/1999, e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.
2. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare ai sensi dell’articolo 118 D.Lgs. 163/2006 .
3. L’affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta nonché nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 118 de d.lgs. 163 del 2006, producendo la seguente documentazione:
documentazione dell’Impresa aggiudicataria:
o Richiesta in bollo di autorizzazione al subappalto corredata di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto)
o Contratto di subappalto (o copia autentica) con indicazione dei prezzi unitari delle lavorazioni che si intendono subappaltare e con il relativo ribasso del subappaltatore, con la clausola sospensiva. Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n.81 del 2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullita' i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.
o Dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, circa la sussistenza o meno di forme di collegamento/controllo ai sensi dell’art. 2359 C.C. con l’impresa destinataria del subappalto.
o Dichiarazione dell’appaltatore, resa ai sensi del dpr. 445/2000, attestante l’eseguita verifica dell’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, secondo le modalità di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.
documentazione dell’Impresa destinataria del subappalto:
o Se impresa subappaltatrice è una società per azioni o una società in accomandita per azioni o una società a responsabilità limitata o una società cooperativa o consortile per azioni o a responsabilità limitata: Dichiarazione , resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, relativa alla composizione societaria sia nominativa che per quote percentuali, all’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, ai soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno antecedente la dichiarazione.
o Per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= (al lordo dell’IVA): Modello GAP
o Per subappalti di importo inferiore ad Euro 150.000,00.=:
certificazione della Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 34 L.P. n. 26/1993) non in bollo e di data non anteriore ai 6 mesi.
o Per subappalti di importo superiore ad Euro 150.000,00.=: attestazione SOA (D.P.R. 34/2000).
o Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07.=: certificazione della Camera di Commercio riportante la seguente dicitura “Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.” di data non anteriore a 6 mesi al fine di consentire l’avvio delle informazioni prefettizie.
o Per subappalti di importo superiore ad Euro 1.239.495,60.= (comprensivo dell’aumento del 20% di cui all’art.3 del DPR 34/2000)
certificazione sistema di qualità
o dichiarazione, resa ai sensi del dpr. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.
4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all’inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento in subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo di contratto di appalto o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti della metà.
5. Le lavorazioni previste in contratto con un’unica voce nella lista delle categorie non possono essere affidate in subappalto separando la posa in opera dalla fornitura, ad eccezione delle seguenti:
6. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonchè dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 95, comma 4 D.P.R. 554/99, determina, nei confronti dell’appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste
ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all’obbligo stabilito dall’art. 37 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.
Art. 34
Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 35 Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.
3. In mancanza degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applica l’art. 25 del regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 emanato con DPGP 30 settembre 1994, 12-10/Leg.
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 36 Identificabilità dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
Art. 37 Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
4. A garanzia dell’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti relativamente all’appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei dipendenti ai sensi dell’art. 13 del DM 145/2000, con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatici possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
6. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’esecuzione dei lavori, mediante consegna
da parte dell’appaltatore del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito
all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti degli eventuali subappaltatori che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L’appaltatore comunica all’amministrazione aggiudicatrice la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l’amministrazione aggiudicatrice chiede all’autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all’accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l’accertamento, l’amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell’appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell’appaltatore corredata dalla dichiarazione dell’effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall’impegno di provvedere al diretto adempimento Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall’Autorità competente, nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo S.A.L. liquidato .
7. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
▪ Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
▪ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall’appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.
8. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all’impresa o all’ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
9. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 38 Controversie
1. Ai sensi dell’art. 58 bis della l.p. 26/1993, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici possa variare per più del 10 percento del corrispettivo contrattuale o comunque in misura
sostanziale, il responsabile del procedimento acquisisce le osservazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo eventualmente costituito e, sentito l’appaltatore formula una proposta motivata di accordo bonario entro novanta giorni dal ricevimento delle osservazioni dell’organo di collaudo eventualmente costituito. Il responsabile della struttura competente per la realizzazione dell’opera si pronuncia sulla proposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, la risoluzione delle controversie è devoluta all’Autorità giudiziaria ordinaria competente del foro di Trento, escluso l’arbitrato.
2. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’importo delle riserve iscritte nei documenti contabili non soddisfi le condizioni di cui al comma 1, la definizione delle stesse riserve verrà rinviata a collaudo.
5. Ai sensi dell’art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 39
Cause espresse di risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 anche nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell’inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell’appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 131 comma 2 lettera a) e c) del D.Lgs. 163/2006 integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza.
2. Nei casi di risoluzione del contratto in conformità di quanto previsto dall’articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. La Stazione Appaltante nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché l’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall’art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006.
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 40
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art.41.
Art. 41
Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
Per lavori di importo superiore a €.1.000.000,00
1. Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
Per lavori di importo non superiore a €.1.000.000,00
1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non superi l'importo di un milione di euro. Per lavori di importo compreso tra 200.000,00 euro e 1.000.000,00 di euro l'amministrazione può richiedere l'atto di collaudo, anziché il certificato di regolare esecuzione, solo qualora nel corso dei lavori siano stati evidenziati problemi tecnici particolari o siano state approvate varianti superiori al quinto dell'importo originario del contratto. Il certificato di regolare esecuzione deve
essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo tecnico amministrativo, qualora necessario o richiesto, verrà effettuato entro il termine di un anno dall’ultimazione dei lavori accertata dal certificato del Direttore dei lavori.
2. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione venga nominato un collaudatore in corso
d’opera, visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali saranno effettuate anche durante l’esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
4. Oltre agli oneri di cui all’art. 193 del D.P.R. 554/99, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
Art. 42
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate, alle condizioni di cui all’art. 200 del DPR 554/1999.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può richiedere che sia redatto verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l’agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione dell'opera.
CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 43
Qualità e accettazione di materiali in genere
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie ( dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l’appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 44
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. 554 del 1999; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Capitolato Generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:
a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:
- protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
- passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico- sanitari,
- tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
- allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
- la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
- l’osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori.
c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.
e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l’organo di collaudo, se costitutito, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione Lavori). La Direzione Lavori o l’organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell’appaltatore.
Ove ritenuto necessario in relazione alla tipologia o dimensione dell’opera
L’Appaltatore è tenuto altresì ad installare laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali impiegati per la costruzione del corpo stradale, della sovrastruttura e delle opere d'arte.
f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.
La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646).
L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e ad eseguire la riparazione conseguente.
In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino ad approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione), rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e l'incolumità pubblica, addossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.
La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.
g) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art. 139 del D.P.R. 554 del 1999 e dell'art. 348 della legge 2248/1865.
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del D.M.145 del 2000 e dall'art. 139 del D.P.R. 554 del 1999, sempre che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.
Sono perciò a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere il corroso da invasione di acque provocate dall'Appaltatore sia per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.
Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all’appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interramenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l’appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni ed alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.
h) La fornitura ed il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla stazione appaltante, salvo diversa espressa previsione.
L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.
Soltanto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di carattere eccezionale non ricorrente, l'Amministrazione provvederà anche al mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata.
i) La protezione delle opere: l'Impresa dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
j) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.
L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore del cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del comma 3 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.
k) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici ecc.. L’appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti Enti nonchè ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti.
l) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
m) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l’esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell’opera. In
particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell’ opera.
n) Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
o) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
p) Osservare le norme in applicazione della legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine, senza possibilità di chiedere alla stazione appaltante indennizzi o maggiori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
q) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
a) L'Appaltatore é obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
b) L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
c) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L’appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
d) E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
e) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all’art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
f) L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione. Resta inteso che l’attività di cui alla presente lettera non costituisce subappalto.
g) L'Impresa è obbligata a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
h) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
i) L’impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera. .
j) L’appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
k) Alla presentazione alla D.L. dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a.,
c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
l) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della L. 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.
m) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
n) L’appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
6. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.
Art. 45
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all’art. 112 del D.P.R. 554/1999 ed all’art. 8 del DM 145/2000;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
2. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d’appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.