Contract
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
La presente comunicazione viene messa a disposizione del pubblico nei locali dell’intermediario, anche mediante apparecchiature tecnologiche.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, l’intermediario consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione.
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS
n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità̀, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità̀;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità̀
civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità̀ civile auto), nonché́ per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Da fornire in caso di intermediario assicurativo e riassicurativo iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI):
DATI DELL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome | Xxxxxxxxxx Xxxxxxx | Qualifica | • Amministratore delegato • Responsabile per l’intermediazione • Rappresentante legale |
Ragione sociale | Lettera Insurance Broker s.r.l. | ||
Sede legale | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx | xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xx | |
Sede operativa | Via Xxxxxx Xxxxx, 3 – 00000 Xxxxxx | ||
Telefono | + 00 000 000 00 000 | Fax | + 00 000 000 00 000 |
Sito web | |||
N° Iscrizione RUI persona fisica | B 000 128 132 | Data di iscrizione | 17/05/2012 |
N° Rui società | B 000 41 66 93 | Data di iscrizione | 17/05/2012 |
DATI DEL SECONDO INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Qualifica | Intermediario assicurativo - collaboratore dell’intermediario Lettera Insurance Broker s.r.l. |
N Iscrizione RUI | E 000 38 11 37 | Data di iscrizione | 18/05/2011 |
Telefono | + 00 000 000 00 000 | Fax | + 00 000 000 00 000 |
Email - Xxx | Xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx - xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx |
EVENTUALE TERZO INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome | Qualifica | ||
N Iscrizione RUI | Data di iscrizione | ||
Telefono | Fax | ||
Email - PEC |
Siti web nei quali è possibile trovare informazioni per acquistare coperture assicurative: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – xxx.xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xxx
IVASS è l’istituto competente alla vigilanza dell’attività svolta.
Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx)
Sezione II - Informazioni sull’attività̀ svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) L’intermediario Lettera Insurance Broker s.r.l. agisce su incarico del cliente;
b) Dato l’elevato numero di collaborazioni il contraente può richiedere l’elenco aggiornato delle dei rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Con riferimento al pagamento dei premi:
a. i premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Avvertenza: L’intermediario iscritto nella sezione B del Registro, che non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, comunica al contraente che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice.
Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni
a. la natura del compenso è composta da una provvigione variabile riconosciuta dalle compagnie di assicurazione con cui il broker ha rapporti di collaborazione; l’importo della provvigione è basato su di una percentuale del premio imponibile e varia a seconda del ramo assicurativo e della compagnia di assicurazione.
b. l’importo del compenso fatturato direttamente al cliente è una percentuale variabile calcolata sul premio lordo; tale compenso è proporzionato alla difficoltà di reperire la copertura del rischio sul mercato assicurativo, alla mole di lavoro necessaria alla gestione del contratto assicurativo ed è proporzionalmente inferiore man a mano che il costo del premio assicurativo cresce.
c. nel caso di polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni percepite (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice);
Compagnia di assicurazione | Provvigioni ricorrenti R.C. Auto |
UnipolSai S.p.A | 6% |
Itas Assicurazioni S.p.A | 7% |
Axa Assicurazioni S.p.A | 6% |
Groupama Assicurazioni S.p.A. | 6% |
Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
a. La Lettera Insurance Broker s.r.l. dichiara di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
b. Nessuna impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Lettera Insurance Broker s.r.l.;
con riguardo al contratto proposto:
a. La Lettera Insurance Broker s.r.l. fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119- ter, comma 3, del Codice, tale consulenza è fornita su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
b. la Lettera Insurance Broker s.r.l. non distribuisce nessun contratto in modo esclusivo; non sono quindi presenti vincoli di esclusività con nessuna compagnia di assicurazione.
Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a. l’attività̀ di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità̀ civile professionale che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà̀ dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
Tale copertura assicurativa è garantita da: Alcuni sindacati dei Lloyd’s di Londra
b. il contraente ha facoltà, fermo restando la possibilità̀ di rivolgersi all’Autorità̀ Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente scrivendo a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx o chiamando il numero 011 198 38 168 o scrivendo a
Lettera Insurance Broker s.r.l.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17
dicembre 2012, n. 221;
c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
d. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività̀ dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx tel 00 000000, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività̀ di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a);
e. La Lettera Insurance Broker s.r.l., in forza di un accordo sottoscritto con le seguenti imprese di assicurazioni è autorizzato/non autorizzato ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell’art. 118 del Codice*.
Compagnia di Assicurazione | Autorizzazione all’incasso |
Lloyd’s Insurance Company S.A. | Sì |
UnipolSai | Sì |
Groupama | No |
Itas Assicurazioni | Sì |
Abc Assicurazioni | No |
Millenium | No |
EuropAssistance | Sì |
Uca Assicurazioni | Sì |
Elba Assicurazioni | Sì |
Net Insurance | No |
Dual Italia (Arch Insurance) | Sì |
Reale Mutua | Sì |
Coface | No |
Das Assicurazioni | Sì |
Am Trust | No |
AIG Europe S.A. | Sì |
QBE Insurance Europe ltd | Sì |
S2c | Sì |
Xxxxxx | Xx |