REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI SAINT DENIS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI SAINT DENIS
Scrittura Privata n. 00 CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE RELATIVO ALLA STRUTTURA ECOSOSTENIBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITA IN LOCALITÀ
LAVESE’ NEL COMUNE DI SAINT-DENIS
L’anno duemiladieci, addì
tra
Il Comune di Saint Denis (cod. fisc./P.Iva 00101630077), con sede in Saint Denis, località Capoluogo 14, nella persona della D.ssa Xxxx Xxxxxxxx, nata ad Aosta il 27.10.1973, la quale interviene nel presente atto in qualità di segretario comunale, domiciliata presso il Comune, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Saint-Denis, di seguito per brevità “ Comune”
e
, partita I.V.A. , con sede legale in , nella persona di , nato a
il , il quale interviene nel presente atto nella propria qualità di presidente e legale rappresentante pro- tempore, di seguito per brevità “affittuario”
premesso che:
- il Comune di Saint-Denis è proprietario di immobile e relativo complesso aziendale per attività ricettiva extra alberghiera qualificata “ostello per la gioventù” ai sensi dell’art. 5 della L.R. Valle d’Aosta n. 11/1996 e successive modificazioni ed attività di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla
X.X. Xxxxx x’Xxxxx x. 0/0000;
con provvedimento n. del veniva aggiudicata la gestione della struttura ecosostenibile di proprietà comunale in località Lavesé a
Ciò premesso, e ritenuto le premesse, parte sostanziale e integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue
Articolo 1 – oggetto
Il Comune di Saint-Denis concede in affitto il complesso di beni costituenti la struttura aziendale di proprietà comunale sita in località Lavesé di Saint-Denis.
Gli impianti, messi a disposizione dell’Amministrazione comunale sono composti:
a) immobile principale che insiste sul foglio n. 1, mappale n. 14, di circa mq. 224,00 composto come segue:
- piano seminterrato destinato a camere con servizi
- piano terra con cucina e salone di uso comune
- piano primo con camere con servizi
b) deposito di mq. 24,00
c) arredamenti ed attrezzature di cui al successivo art. 3. L’affittuario si impegna a prendere in consegna ed a gestire l’intera struttura nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, rinunciando ad ogni azione ed eccezione nei confronti dell’Amministrazione comunale.
Articolo 2 – destinazione d’uso
L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a:
- Attività turistico ricettive,
- Erogazione di servizi socio-ricreativi,
- Attività didattiche e formative (seminari, convegni, campi estivi),
- Attività finalizzate a realizzare momenti di aggregazione e confronto,
- Proposte legale alla scoperta del territorio,
- Attività destinate alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali.
L’affittuario si impegna a gestire il complesso aziendale senza modificarne l’attuale destinazione, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Articolo 3 – patrimonio aziendale
L'immobile viene concesso in gestione completo dell'arredamento e delle suppellettili di cui all’inventario che viene allegato al presente contratto a formarne parte integrante, firmato dalle parti, a seguito di sopralluogo effettuato in contraddittorio, in segno di
accettazione e benestare in ordine alla consistenza ed al buono stato di conservazione del patrimonio aziendale.
Ogni altro arredamento, non compreso nell’inventario allegato al presente contratto, è ad esclusivo carico dell’affittuario e dovrà essere rimosso a cura e spese dello stesso al termine del periodo di gestione. Tuttavia è data facoltà al Comune di acquisire la proprietà di detto arredamento, previa corresponsione di un prezzo determinato in contraddittorio tra le parti avuto riguardo al valore di mercato stimato al momento dell’acquisto e al deprezzamento dovuto all’usura del bene.
Articolo 4 – canone
Il canone di affitto annuo è fissato in €. , oltre oneri IVA. Il canone di affitto dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate, entro il giorno 15 del mese di gennaio ed entro il 15 di luglio.
Articolo 5 - durata
Il presente contratto ha la durata di anni tre con decorrenza dal giorno 1/07/2010 e termine al 30/06/2013, fatta salva la facoltà di una sola proroga per un periodo di un ulteriore anno (fino al 30/06/2014), da concordarsi unanimemente tra le parti entro sei mesi dalla data di scadenza naturale del contratto (entro il 31.12.2012). Articolo 6 – obblighi del gestore
L’affittuario si obbliga alla manutenzione ordinaria e pulizia della struttura e dell’area di pertinenza immediatamente circostante. La manutenzione ordinaria e la sorveglianza comprendono:
- controllo del corretto comportamento dei frequentatori nell'utilizzo della struttura di proprietà comunale e delle attrezzature esistenti;
- pulizia dell'area immediatamente circostante l’azienda, non solo per la raccolta o rimozione dei rifiuti eventualmente lasciati in trasgressione, ma anche per il mantenimento dello stato del luogo da normali effetti naturali.
Articolo 7 – sorveglianza
Nell'ambito della sorveglianza l’affittuario, non avendo alcun potere di polizia, dovrà richiedere il tempestivo intervento delle autorità comunali e forestali in caso di trasgressioni circa le modalità di
utilizzo dell'area da parte dei frequentatori, in particolare in caso di deposito rifiuti, pernottamenti e parcheggi non autorizzati.
Articolo 8 – rifiuti
Per lo smaltimento dei rifiuti si conviene che i sacchi delle immondizie, vengano raccolti dall’affittuario e depositati negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti siti nella frazione Xxxxx di Saint-Denis.
Articolo 9 – manutenzione straordinaria
Ogni manutenzione straordinaria e le sostituzioni di attrezzature deteriorate sono ad esclusivo carico del Comune e l’affittuario avrà l'onere della tempestiva segnalazione scritta all’Amministrazione.
Articolo 10 – autorizzazione amministrativa
Premesso che l’autorizzazione amministrativa è intestata al Comune di Saint-Denis, l’affittuario dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti necessari per ottenere una autorizzazione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in caso contrario l’Amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento della gestione.
Articolo 11 – restituzione del bene
Alla scadenza del presente contratto e, comunque, al momento della riconsegna dell’azienda, l’affittuario si obbliga a restituire l'immobile ed i relativi arredi in buono stato di conservazione e comunque nello stato di consegna con particolare riferimento agli intonaci ed agli impianti idrosanitari. L’affittuario non potrà pretendere alcuna indennità a titolo di buona uscita o avviamento commerciale.
Allo scadere del contratto, l’affittuario dovrà lasciare i locali completamente liberi e sgombri di arredi, attrezzature e scorte di sua proprietà; i locali dovranno essere perfettamente puliti ed ordinati. In tale occasione si provvederà a controllare le attrezzature, i locali e gli arredi come da allegato inventario.
Al termine dell’affitto, le eventuali differenze con le consistenze dell’inventario all’inizio del rapporto saranno regolate a norma dell’art. 2561, quarto comma, codice civile.
Danneggiamento, logorio e perimento dei beni componenti l’azienda, salvo l’ipotesi di caso fortuito e/o vetustà, saranno a carico dell’affittuario.
Gli eventuali danni arrecati, dall’affittuario o da suoi dipendenti soci, agli immobili ed ai mobili dell'ente o di proprietà di terzi, dovranno essere risarciti nella misura che sarà determinata di volta in volta dall'amministrazione; sarà inoltre ad esclusivo carico dell’affittuario ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni arrecati a cose o persone, di proprietà ed alle dipendenze dell’affittuario, nonché per danni arrecati a terzi.
Articolo 12 – responsabilità
L'Amministrazione comunale di Saint-Denis non risponderà per eventuali incidenti causati da fattori esterni (mancanza di elettricità, di acqua ecc.) i quali sono a completo rischio della parte locataria e nessun indennizzo o rivalsa potrà essere avanzata al Comune per mancati incassi o improvvise chiusure. Dovrà essere stipulata dall’affittuario, per il periodo di contratto, adeguata assicurazione per la responsabilità civile sull’attività svolta presso la struttura aziendale.
L’affittuario è costituito custode dell’immobile e dei beni affittati e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che i fatti sono accaduto per cause a lui non imputabili.
Articolo 13 – cauzione
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’affittuario ha versato la somma di €. 1.000,00 a titolo di cauzione definitiva. Detta somma sarà restituita, in qualunque momento abbia termine il contratto, sempreché tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto siano stati adempiuti e salvo il diritto dell'Amministrazione di incamerare in tutto o in parte la suddetta somma, per il risarcimento degli eventuali danni apportati e salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.
Articolo 14 – risoluzione del contratto
Qualora l’affittuario venisse meno all’osservanza di uno degli obblighi convenuti e previsti nel presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto per inadempimento dell’affittuario,
senza necessità di diffida scritta o di messa in mora e senza che l’affittuario possa pretendere indennità alcuna. Il Comune potrà recedere dal presente contratto, senza necessità di preavviso, in qualunque momento in caso di abuso nella gestione, per gravi carenze igienico sanitarie o altre gravi violazioni di qualsiasi tipo accertate dalle autorità competenti di P.S.
Articolo 15 – clausola compromissoria
Le controversie che possano insorgere in relazione al presente contratto, e che per legge non siano inderogabilmente riservate al giudizio dell’Autorità Giudiziaria, saranno decise dal Servizio conciliazione della Camera di Commercio di Aosta.
Articolo 16 – spese del contratto
Saranno a totale carico dell’affittuario tutte le spese per la stipulazione del presente contratto nonché l'onere per tutte le imposte e tasse presenti e future, nessuna esclusa, che ne potessero derivare. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
Articolo 17 – gestione dell’’azienda
Il Comune garantisce il pieno e pacifico godimento dell’azienda, in particolare s'impegna a sollevare l’affittuario da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed altri oneri relativi all'azienda stessa, nascenti da cause anteriori all'inizio della locazione.
Gli utili ricavabili e derivanti dalla gestione del complesso aziendale saranno di totale spettanza ed esclusivo vantaggio dell’affittuario.
Tutti i debiti e i crediti afferenti l’esercizio dell’azienda concessa in affitto, sorti posteriormente alla data di inizio del presente contratto sono rispettivamente a carico ed a favore dell’affittuario.
Articolo 18 – manutenzione ordinaria
Sono a carico dell’affittuario le manutenzioni e riparazioni ordinarie, relative ai macchinari ed impianti di qualsiasi specie, necessarie per mantenerli in normale efficienza. Sono altresì a completo carico dell’affittuario, le spese relative all'acquisto dell'attrezzatura varia e minuta per il locale pubblico e per la cucina destinate al pubblico, le tovaglie, i tendaggi e tutto quanto
ritenuto utile al funzionamento dell'azienda da parte dell’affittuario stesso e non presenti nell'esercizio. Si intendono a carico dell’affittuario le spese relative alle forniture, acquisto di merci, personale ed oneri contributivi relativi, luce interna ed esterna all'edificio, forza motrice, acqua e riscaldamento, tassa smaltimento rifiuti, assicurazione responsabilità civile, tasse di concessioni governative, imposte dirette ed indirette, tasse comunali e regionali, contributi vari e quanto altro graverà sull'azienda.
Articolo 19 – poteri di controllo
L’affittuario si impegna ad usare i locali dell'azienda affittata, con la diligenza del buon padre di famiglia. S'impegna inoltre a restituirli alla scadenza della locazione, nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dal Comune.
Il locatore ha diritto, ai sensi dell’art. 1619 c.c., di controllare la corretta gestione dell’azienda affittata e all’uopo di effettuare sopralluoghi anche a mezzo di proprio personale o di propri tecnici incaricati.
Articolo 20 – modifiche e migliorie
E' fatto esplicito divieto all’affittuario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali affittati, senza il consenso scritto del Comune. In ogni caso, a fine contratto, il Comune avrà il diritto di pretendere la messa in pristino, a spese dell’affittuario, oppure di tenere le nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell'affitto, qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il suddetto consenso scritto.
Articolo 21 – Cessione del contratto e subaffitto
L’affittuario non può cedere o subaffittare l’azienda senza il consenso scritto del locatore.
Articolo 22 – trattamento dati personale
Il comune, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, informa l’affittuario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.