Contract
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO DELL’INFANZIA COMUNALE IL SALICE PER IL PERIODO DA SETTEMBRE 2014 AD AGOSTO 2017 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE.
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
ART. 3 – CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI DEL SERVIZIO ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO – PROROGA.
ART. 5 – CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA.
a – modalità di gestione del servizio. b - attività aggiuntive e integrative
c - materiale didattico e di consumo:
d – locali, arredi e attrezzature e - utenze
f - refezione scolastica
g - servizio di pulizia sia dei locali che delle aree verdi (compreso il
servizio di raccolta siringhe), servizio di lavanderia,
ART. 6 –FIGURE PROFESSIONALI
a) personale insegnante nido d’infanzia.
b) addetti ai servizi generali (personale ausiliario e personale di cucina)
c) coordinamento pedagogico
ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO ART. 8 – DIRITTO DI SCIOPERO
ART. 9 - LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE ASSEGNATI IN COMODATO D’USO
ART. 10 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI AI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PAGATE AL COMUNE DI FERRARA DALL’UTENZA - COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI UTENTI AL GESTORE
ART. 11 - FORME RAPPRESENTATIVE DELL'UTENZA
ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ISTITUZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE – MONITORAGGIO
ART. 13 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CD. “COSTO POSTO BAMBINO.
ART. 14 – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO ART. 15 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
ART. 17 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA – DVR - ONERI DELLA SICUREZZA ART. 18 – REVISIONE DEI PREZZI
ART. 19 - SOPRALLUOGO TECNICO (non obbligatorio)
ART. 20 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
ART. 22 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 23 - RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
ART.. 24 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART.. 25 – VARIANTI
ART.. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITA’
ART. 28- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 29 - CONTESTAZIONI
ART. 30 - PENALITA'
ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 32 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 33 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO ART. 34 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART 36 - DOMICILIO
ART. 37 - FORO COMPETENTE
ART. 38 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA ART. 39 - NORME DI RINVIO
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è la gestione del Nido “IL SALICE” sito in xxx xxx Xxxxxx x.x.x.. (Xxxxxxx), inserito nel POLO PER L’INFANZIA “IL SALICE”, nel quale sono collocati anche il Centro Bambini e Genitori “LE MILLE GRU”, lo Spazio Bambini ”LE PICCOLE GRU” e uffici amministrativi dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara.
ART. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Nido d’infanzia è un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
Il Nido ha finalità di:
- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- affiancamento delle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
ART 3 CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI DEL SERVIZIO
Il calendario di apertura annuale dovrà coincidere con quello adottato dall'Amministrazione per i nidi e scuole dell’infanzia. Di norma il calendario prevede il funzionamento del servizio per 10 mesi, da settembre a giugno, per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
Per quanto attiene nello specifico l’orario di apertura giornaliera l’ente gestore dovrà garantire il servizio dalle ore 7,30 alle 17,00, con possibilità di entrata fino alle ore 9,00 e di uscita dalle 12,30 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 17,00.
Per l’anno scolastico 2014-2015 il calendario scolastico prevede l’apertura del Servizio all’utenza in data 8 settembre 2014 e la chiusura in data 26 Giugno 2015, fatto salvo eventuale slittamento dovuto a cause di forza maggiore .
ART 4 - DURATA DELL’APPALTO – RINNOVO - PROROGA
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di tre anni scolastici (2014/2015-2015/2016- 2016/2017), corrispondenti 30 mesi di servizio, e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, con inizio indicativo nel mese di settembre 2014 e con scadenza al 31 agosto 2017.
L’inizio e la fine del servizio annuale sono determinati annualmente secondo il calendario scolastico di cui all’art 3.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Istituzione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di Xxxxxxxx, l’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, anno per anno nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, secondo quanto previsto dall’art.57, comma 5 lett. B del D.Lgs n.163/2006.
Ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà di anno in anno.
Il rinnovo del contratto è subordinato alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti contraenti da rendersi nota a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Direttore dell’Istituzione, dovrà essere resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.
ART. 5 – CARATTERISTICHE/DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA.
L’affidamento della gestione del Nido d’infanzia al concorrente affidatario comporterà l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di conduzione dei servizi educativi e di quanto previsto nel “Regolamento dei Servizi Educativi 0-6 anni dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara”, approvato con deliberazione di CC 10558/2011 del 7 marzo 2011, nel presente capitolato e nel progetto proposto in sede di gara.
Più in generale, il gestore si obbliga al rispetto degli standard qualitativi inerenti l’offerta educativa e organizzativa comunque erogati dalla struttura pubblica, uniformandosi alle linee pedagogiche ed educative individuate dal Coordinamento e dalla Direzione Pedagogica dell’Istituzione.
Tra gli standard qualitativi, si evidenzia in particolare l’organizzazione della giornata educativa e i tempi di compresenza tra il personale nei nidi comunali, in grado di garantire una equivalente qualità dell’offerta formativa nella fascia oraria di maggiore presenza dei bambini.
MODELLO DI GIORNATA EDUCATI VA NEL NIDO COMUNALE [a titolo esemplificativo]. Accoglienza e momento di scambio con i genitori: dalle 7.30 alle 9.00.
Dalle 9.00 alle 11.00:
Inizio della giornata educativa Spuntino del mattino a base di frutta Ricomposizione del gruppo- sezione
Proposte di gioco ed attività (differenziate per età e/o con momenti di intersezione e di piccolo gruppo, prevedendo anche il riposo mattutino, se necessario, per i più piccoli), specificate nel Progetto pedagogico pluriennale e nel Progetto educativo annuale del Nido.
Preparazione e momento del pranzo: dalle 11.00 alle 12.30. Uscita e ricongiungimento con i familiari : 12.30/13.30-14.00).
Preparazione e momento del sonno pomeridiano: dalle 13.00 circa alle 15.00. Risveglio, merenda e avvio verso la conclusione della giornata : dalle 15.00 alle 16.00
Uscita e ricongiungimento con i familiari: 16.00/16.30
Durante la giornata educativa, si intercalano gli importantissimi momenti di cura.
Gli orari sono naturalmente indicativi in quanto anche modulati sui bisogni specifici dei bambini.
TEMPI DI COMPRESENZA NEL NIDO COMUNALE. I e II SEZIONE MEDI.
N. 3 insegnanti per sezione, di cui:
n. 1 dalle 7.30 alle 13.30
n. 1 dalle 8.00 alle 14.00
n. 1 dalle 10.30 alle 17.00
IIII SEZIONE GRANDI.
N.. 2 insegnanti di cui:
n. 1 dalle 7.30 alle 13.30
n. 1 insegnante dalle 10.30 alle 16.30
N. 1 ausiliaria dalle 8.48 alle 16.00
Orario insegnanti:
n. 30 ore frontali
Orario ausiliari:
n. 36 ore frontali
Tutto il personale docente e non docente comunale possiede un MONTE ORE ANNUALE (n.200 ore i docenti e n.57 ore e ‘36 i non docenti), dedicato alla formazione/aggiornamento, gestione sociale, organizzazione, rapporti con i genitori ed interistituzionali.
Le pulizie di fine giornata vengono effettuate da ditta esterna, dopo le 16.30. Tale ditta effettua, nelle prime ore pomeridiane (dalle 15.30) il servizio di lavanderia.
a - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO.
L’Ente gestore deve organizzare il servizio di nido rivolto fino ad un massimo di complessivi n. 50 bambini da suddividersi come di seguito indicato. Non è garantito al gestore un numero minimo di bambini, come specificato all’art. 14 del CSA.
Si precisa che, salvo diverso accordo tra le parti, è possibile estendere la ricettività della struttura fino a 60 bambini e avvalersi della previsione di cui alla Direttiva Reg.85/2012:
1° SEZIONE NIDO – MEDI per totale numero 16 bambini di età 10-20 MESI 2° SEZIONE NIDO – MEDI per totale numero 16 bambini di età 10-20 MESI
3° SEZIONE NIDO – GRANDI per totale numero 18 bambini di età 21-32 MESI
Per il nido IL SALICE è previsto il convenzionamento con l’Università di Ferrara fino a n. 10 posti-bambino, in età compresa tra i 3 e i 32 mesi.
Pertanto nel caso di iscrizione e frequenza di bambini di età inferiore ai 10 mesi, si provvederà con il loro inserimento nella sezione MEDI, e mediante apposita istruttoria verranno determinate eventuali modifiche del servizio offerto qualora siano inseriti lattanti e degli eventuali maggiori costi che verranno riconosciuti alla ditta nella gestione del servizio
La composizione per età delle sezioni riferisce al compimento dell’età al 31 ottobre di ciascun anno, come da regolamento vigente nel Comune di Ferrara.
Le modalità organizzative e di funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, devono essere contenute nella proposta progettuale presentata dall’Ente gestore al Comune di Ferrara in sede di gara.
b - ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE
All'ente gestore è lasciata facoltà di gestire direttamente, gratuitamente o con onere aggiuntivo per le famiglie che lo richiedono, prolungamento orario, attività integrative nei mesi estivi di Luglio e Agosto, sabato e altre giornate che il calendario scolastico comunale indica come giornate di chiusura ordinaria di servizio.
Di tale attività l'ente gestore si assume diretta e completa responsabilità di organizzazione e gestione. Pertanto, nell’ambito della presentazione dell’offerta di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione del servizio, sarà richiesto alla ditta di presentare unitamente al progetto generale di funzionamento e coordinamento educativo e didattico della struttura, una proposta di regolamentazione di tale offerta educativa aggiuntiva, nel rispetto delle norme vigenti e dei rapporti numerici educatore-insegnante/bambino.
Non è richiesta in questa fase l’indicazione delle tariffe che si intenderanno applicare, obbligandosi l’ente gestore a darne comunicazione all’Istituzione prima della eventuale attivazione delle attività in oggetto.
All’inizio di ogni anno scolastico, o comunque prima dell’avvio del servizio, la ditta invia al Direttore dell'Istituzione il calendario scolastico annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi (es. prolungamento orario, sabato, servizio estivo, …) offerti dalla stessa.
c - MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO:
L’Ente gestore si impegna, nel corso del primo anno di attività, ad acquistare il materiale didattico e di consumo per l’avvio e la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: giochi, materiale didattico, libri, cancelleria, materiale fotografico e audiovisivo, materiale cartaceo, igienico, sanitario, materiale per le
pulizie e materiale necessario al servizio di refezione e corredo per il sonno, in particolare lenzuolini) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino ed all’ordinario funzionamento del servizio.
Sulla base di presentazione di fattura della Ditta corredata da documentazione comprovante le spese sostenute, l’Istituzione provvederà al rimborso delle stesse fino ad un massimo di euro 5.000,00 (Iva inclusa).
d - LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE
All’ente gestore verranno assegnati in comodato d’uso gratuito i locali, le aree verdi, le attrezzature e gli arredi con le modalità previste all’art.9 del presente capitolato.
Su tutto quanto assegnato in comodato d’uso l’ente gestore avrà l’obbligo della ordinaria manutenzione. L’Ente gestore si impegna ad acquistare a proprie spese, previo accordo con l’Istituzione, gli arredi e le attrezzature che dovessero rendersi necessari in sostituzione o in aggiunta a quelli assegnate in comodato d’uso, fino alla somma di € 2.500,00 (Iva inclusa) annuali.
Al termine del rapporto contrattuale gli arredi e le attrezzature acquistate dall’ente gestore diverranno proprietà del Comune.
e - UTENZE
Le utenze, intese come spese relative alle utenze di Energia elettrica, Acqua, TIA, Riscaldamento e gas cucina, sono a carico dell’Istituzione Scolastica.
f - REFEZIONE SCOLASTICA
L’Ente gestore deve provvedere alla organizzazione e gestione della refezione scolastica nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx vigenti in materia. Il sistema di refezione deve prevedere la somministrazione di colazione, merenda di frutta di metà mattina, pranzo e merenda pomeridiana preparati in loco.
La gestione del servizio è completamente a carico del gestore e comprende tutte le fasi necessarie ad una corretta erogazione del servizio stesso, dal reperimento e l’acquisto delle derrate alimentari, al loro stoccaggio, alla preparazione dei pasti e loro somministrazione all’utenza.
Al fine di una verifica del corretto svolgimento del servizio da parte dell’Ente gestore deve essere garantita l’attivazione di un sistema di Controllo Qualità interno.
Ai bambini utenti del Nido deve essere garantita l’applicazione del dietetico (menù e grammature) previsto per i Nidi d'Infanzia del Comune di Ferrara, di cui all’allegato A.
Si ricorda che le Ditte che si rivolgono anche parzialmente ad una utenza sensibile sono tenute a seguire scrupolosamente la programmazione dietetica approvata dal dipartimento di Sanità Pubblica e/o, a seconda dei casi, dal Servizio Salute Infanzia.
I seguenti generi alimentari utilizzati per la preparazione dei pasti devono obbligatoriamente possedere le sottoelencate qualità:
a. Prodotti biologici: pane, pasta, semolino, riso, legumi secchi, pomodori pelati, passata di pomodoro, farina, confettura, orzo perlato, orzo solubile, camomilla, succo di frutta, carne bovina, insalata, patate, carote, mele, banane, verdure surgelate, uova pastorizzate;
b. Prodotti a produzione integrata: tutta la restante frutta e verdura non indicata al precedente punto
a) ed al successivo punto d);
c. Prodotti a denominazione di origine protetta: prosciutto crudo di Parma e Parmigiano Reggiano.
d. Prodotti provenienti dal commercio equo e solidale: banane.
e. L’olio deve essere del tipo extravergine d’oliva.
f. Pane di produzione locale (ferrarese) nei seguenti formati: filoncino, panino, rosetta, coppiette ferraresi
g. Tutte le derrate alimentari, ad eccezione di prodotti ortofrutticoli biologici, sono richieste di provenienza CEE.
h. Le uova (qualora non biologiche) devono provenire da allevamenti all’aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007
relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.
i. Devono inoltre essere fornite carni macellate secondo i riti religiosi ebraico od islamico (DM 11/06/80) per la preparazione dei pasti degli utenti che per scelte personali, abbiano fatto richiesta di non consumare carni di altra tipologia
È prevista l’osservanza scrupolosa di eventuali diete speciali imposte da motivazione di carattere medico- sanitario, che dovranno essere assicurate a seguito di presentazione di certificato medico.
Compatibilmente con i principi generali di sana e corretta alimentazione rivolta ai minori l’ente gestore deve, inoltre, tener conto delle consuetudini alimentari rispettose di scelte religiose/culturali delle famiglie a condizione che non configgano con le direttive del Ministero della salute e con l’organizzazione generale del sistema di reperimento delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti.
In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE 852/2004 e del regolamento CE 178/2002 la Ditta dovrà applicare, nella gestione del servizio di refezione, procedure basate sui principi del sistema HACCP e procedure di rintracciabilità degli alimenti, predisponendo documenti e registrazioni al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.
Il personale addetto alla preparazione/somministrazione dei pasti deve avere ottemperato agli obblighi di formazione per il personale alimentarista ai sensi della Legge Regionale 11/2003, di formazione sull’autocontrollo alimentare HACCP ai sensi del Reg. CE 852/2004, di formazione per produzione alimenti senza glutine previsto dalla Determinazione della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n°16963 del 29/12/2011.
Sarà obbligo dell’Ente gestore fornire all’Istituzione copia dei contratti che regolano i rapporti contrattuali tra l’Ente stesso e i fornitori delle derrate alimentari o il gestore della refezione, nel caso di gestione indiretta.
Si richiede all’Ente gestore di effettuare, a cadenza almeno annuale, un’indagine di gradibilità del servizio
erogato presso l’utenza (bambini, adulti); i risultati di tale indagine dovranno essere trasmessi all’Istituzione
g - SERVIZIO DI PULIZIA SIA DEI LOCALI CHE DELLE AREE VERDI (COMPRESO IL SERVIZIO DI RACCOLTA SIRINGHE), SERVIZIO DI LAVANDERIA,
Le pulizie devono essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie.
Per le operazioni di pulizia l’Ente gestore si obbliga ad utilizzare materiale a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dei responsabili dell’Istituzione scolastica.
Le pulizie devono essere eseguite a regola d’arte in modo che non si danneggino i pavimenti,i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali.
Analogamente il servizio di lavanderia deve essere eseguito a regola d’arte e nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara.
Il lavaggio di tutta la biancheria, compresi bavaglini, lenzuoli e asciugamani, è a carico della ditta.
In ogni caso l’Ente gestore si obbliga ad utilizzare materiale a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido d’infanzia allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dei responsabili dell’Istituzione scolastica.
La struttura è dotata delle attrezzature per consentire di svolgere internamente il servizio, in particolare lavatrice e asciugatrice professionale, ma è facoltà dell’ente gestore optare per la gestione esterna del Servizio di lavanderia: sarà obbligo dell’ente gestore fornire all’istituzione copia dei contratti che regolano i rapporti contrattuali tra l’ente stesso e il fornitore del servizio.
ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI
Il funzionamento del nido d’infanzia deve essere assicurato da personale insegnante e da personale addetto ai servizi generali in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente regionale e nazionale in materia. All’inizio dell’anno scolastico l’Ente gestore deve inviare all’Istituzione l’elenco nominativo di tutto il personale impegnato nel servizio (insegnanti, ausiliari e personale di cucina), le specifiche mansioni e il titolo professionale.
Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d’anno scolastico dovrà essere tempestivamente comunicata all’Istituzione,
Le assenze a qualsiasi titolo del personale impegnato nel Servizio, dovranno essere regolarmente sostituite, in modo da assicurare la funzionalità del servizio secondo i parametri previsti dalla legge, con personale in possesso degli stessi titoli del personale titolare, garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento. A tal fine si chiede di predisporre e comunicare le modalità di sostituzioni che garantiscano in tempi brevi e certi il reclutamento del personale.
L’ente gestore dovrà inviare all’Istituzione l’elenco nominativo del personale supplente.
Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell’utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro.
Per quanto riguarda adempimenti generali relativi al personale, l’ente gestore deve attenersi a quanto previsto nel presente capitolato.
L’ente gestore, oltre ad inviare al Direttore dell'Istituzione il calendario scolastico annuale comprensivo degli ulteriori servizi integrativi offerti dalla stessa, come previsto al punto c), provvederà ad inviare ad inizio anno scolastico lo schema orario giornaliero e settimanale di intervento del personale della struttura (turnazione oraria).
In caso di presenza di bambini disabili verrà valutata fra l’Ente gestore e la Direzione dell’Istituzione l’opportunità di personale di supporto, al quale provvederà la stessa Istituzione.
a) PERSONALE INSEGNANTE.
Il personale educativo deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi di infanzia di cui alla Direttiva della Regione Xxxxxx Xxxxxxx approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n.85/2012.
I titoli di studio sono i seguenti:
diploma di maturità magistrale
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio diploma di dirigente di comunità
diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile diploma di operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia diploma di laurea in pedagogia
diploma di laurea in scienze dell'educazione
diploma di laurea in scienze della formazione primaria
lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4.08.2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
master universitari di primo e di secondo livello e corsi di perfezionamento di alta formazione purché vertenti su tematiche educative per l'infanzia;
altri corsi di alta formazione (post-laurea) di almeno 600 ore vertenti su tematiche educative per l'infanzia, svolti presso centri riconosciuti o accreditati dalle regioni;
titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.
Per quanto riguarda i titoli conseguiti all’estero, è necessario siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del D.Lgs. 165/2001 – art. 2 del D.P.R. n.189/2009).
Nella gestione del servizio l’Ente gestore deve garantire il rapporto insegnante/ bambini stabilito dalla Legge Regionale n.1/2000 e ss.mm.ii. e dalle conseguenti Direttive Regionali in materia.
All’interno dell’orario di lavoro deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale, per un minimo 180 ore annuali (in misura proporzionale all’orario di servizio prestato) da destinare, secondo le competenze delle relative figure professionali, all'organizzazione del lavoro, alla progettazione, all'osservazione, alla documentazione e alla valutazione dell'attività educativa, al rapporto con le famiglie ed
all'aggiornamento professionale. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato nel progetto rimesso in sede di gara.
Del monte ore sopraindicato un minimo 30 ore annuali (in misura proporzionale all’orario di servizio prestato) dovrà essere dedicato agli Incontri di programmazione, monitoraggio e verifica dell’attività didattica, oltre che ad aggiornamenti e alla formazione organizzati dall’Istituzione o dal Comune di Ferrara per tutti i lavoratori impegnati in questi servizi.
A tal fine, sono previsti i necessari incontri tra la Direzione Pedagogica dell’Istituzione e il Coordinamento pedagogico dell’ente gestore, durante la fase di predisposizione del suddetto programma di aggiornamento.
Sempre all’interno del monte ore sopraindicato la parte aggiudicataria è tenuta comunque a prevedere ulteriori autonome forme di aggiornamento per un minimo di 20 ore annuali (in misura proporzionale all’orario di servizio prestato), oltre a quelle dovute per obblighi di legge (es. D.Dgs. 81/2008).
b) ADDETTI AI SERVIZI GENERALI (personale ausiliario e personale di cucina)
Nella gestione del servizio l’Ente gestore deve garantire il rapporto personale addetto ai servizi generali/ bambini stabilito dalla Legge Regionale n.1/2000 e ss.mm.ii. e dalla Direttiva n. 85/2012 per quanto attiene al servizio di nido d’infanzia.
L’Ente gestore si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai servizi generali, le pulizie e il riordino dei locali, dei materiali e di tutti gli spazi assegnati per la gestione del servizio, nel rispetto delle indicazioni del competente servizio AUSL ed in applicazione delle procedure di tutela della garanzia dell’igiene prescritte dalla normativa vigente in materia.
L’Ente gestore si obbliga a garantire, mediante personale addetto ai servizi generali, lo svolgimento dei compiti relativi alla preparazione e distribuzione della colazione, del pranzo e della merenda, nel rispetto di tutte le procedure previste dal manuale di autocontrollo (preparazione e distribuzione della colazione, del pranzo e della merenda, sanificazione e apparecchiatura dei tavoli, lavaggio e riordino delle stoviglie, sanificazione dei locali ecc).
Il personale addetto ai servizi generali deve essere formato per:
- garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti (pulizia, sanificazione, riordino, controllo e cura di ambienti e arredi) ;
- garantire l'igiene e la sanificazione di materiali didattici e degli oggetti personali dei bambini (es. ciucci, giochi, biberon ecc.);
- attenersi scrupolosamente alla metodologia di controllo di cui al Decreto Legislativo n.115/97 e successive integrazioni, sia per quanto riguarda l’igiene degli alimenti, che per la pulizia e l’igiene degli ambienti;
- controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- predisporre materiali ed allestire spazi per le attività educative/didattiche;
- garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- collaborare con il personale insegnante, affiancandolo e supportandolo per lo svolgimento sia dei momenti di cura (cambio, pasto, sonno, attività) che di vigilanza dei bambini;
- attuare un’attenta sorveglianza dei bambini all’interno del Servizio educativo, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei loro confronti , prevenendo anche eventuali situazioni di rischio o difficoltà;
- mantenere un comportamento rispettoso e disponibile nei confronti dei familiari dei bambini;
- attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini, evitando assolutamente di comunicare dati personali a persone che non sono autorizzate dai genitori e dal Servizio;
- preparare, distribuire e somministrare (così come previsto dall’art. 3 – punto G) i pasti, osservando attentamente le istruzioni circa l’applicazione del dietetico per i bambini, nonché le diete speciali per i bambini che presentano patologie certificate permanenti o temporanee;
- partecipare, per quanto di competenza, al lavoro di gruppo con gli educatori e ai momenti di incontro con i genitori (colloqui, incontri di sezione, assemblee, laboratori, consigli di partecipazione, ecc.);
- collaborare e/o coordinare le operazioni relative alla sicurezza.
Analogamente a quanto previsto per il personale insegnante, all’interno dell’orario di lavoro anche per il personale addetto ai servizi generali deve essere previsto un monte ore di minimo 60 ore (in misura proporzionale all’orario di servizio prestato).
Di queste un minimo di 12 ore (in misura proporzionale all’orario di servizio prestato) dovranno essere dedicate agli aggiornamenti e alla formazione organizzati dall’Istituzione per tutti i lavoratori impegnati negli specifici servizi. In ogni caso, all’interno del suddetto monte ore, la parte aggiudicataria è tenuta comunque a prevedere ulteriori autonome forme di aggiornamento, oltre a quelle dovute per obblighi di legge (es. D.Lgs. 81/2008)
c) COORDINAMENTO PEDAGOGICO
L’attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall’Ente gestore attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico, così come regolamentato dalle norme regionali previste in materia.
L’Ente gestore assicura le funzioni di coordinamento pedagogico del servizio tramite una o più figure professionali dotate di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi socio-educativi e di laurea specialistica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
Il Coordinatore Pedagogico dovrà mantenere un costante rapporto di collaborazione con il Coordinamento Pedagogico Comunale e con il Coordinamento Pedagogico Provinciale.
Al Coordinatore Pedagogico sono attribuiti compiti organizzativi di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze nonché di promozione e valutazione della qualità del servizio e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.
Al termine e durante l’anno scolastico il coordinatore pedagogico dispone appositi report e relazioni da inviare alla Dirigente della Direzione Pedagogica che avranno anche il compito di controllare e verificare la corretta attuazione del progetto pedagogico e di intervenire ponendo in essere le azioni correttive necessarie.
ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Istituzione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Istituzione, si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR. 207/2010.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Istituzione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come da art.22 del CSA
l funzionari comunali sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con il contratto in essere con il Comune.
La Ditta può anche utilizzare personale che abbia con la stessa un rapporto di lavoro autonomo. In tal caso, la Ditta comunica preventivamente all'Istituzione l’utilizzo di tale personale e, in ogni caso, l’utilizzo di lavoro
autonomo può avvenire solo nel pieno rispetto della normativa vigente, tale per cui, stante la natura del servizio, non è consentito l’impiego di personale educatore con rapporto di collaborazione a progetto.
ART.8 – DIRITTO DI SCIOPERO
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
ART. 9 - LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE ASSEGNATI IN COMODATO D’USO
I locali sede del servizio di nido d’infanzia, le aree di pertinenza, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nella struttura di via del Salice, vengono assegnati in comodato d'uso all’Ente gestore che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con massima diligenza e con l’obbligo di restituirli al termine dell’appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.
L’elenco dei locali e degli arredi dati in consegna ed il relativo stato d’uso risulterà da apposito verbale redatto e sottoscritto congiuntamente fra l’istituzione dei servizi educativi e l’Ente gestore prima dell’inizio del servizio oggetto dell'appalto.
L'Ente Gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature, dei locali e dell'area verde di proprietà dell'amministrazione, per l’area di competenza del nido d’infanzia.
Dovrà, inoltre, provvedere alla sostituzione degli arredi e delle attrezzature qualora ciò si rendesse necessario, così come previsto al punto E) dell’art.3 del presente Capitolato.
ART. 10 - AMMISSIONE AI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO – DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE PAGATE AL COMUNE DI FERRARA DALL’UTENZA – COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI UTENTI AL GESTORE
L’ammissione dei bambini avverrà su individuazione dell’Istituzione Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara tramite proprie graduatorie valevoli per tutti i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, convenzionati e a gestione indiretta come da regolamentazione definita con atto del Consiglio Comunale. La regolamentazione, valevole anche per quanto attiene le iscrizioni e assegnazioni in corso di anno, è reperibile sul sito del Comune di Ferrara.
Per il nido IL SALICE è previsto il convenzionamento con l’Università di Ferrara fino a n. 10 posti- bambino in età dai 3 ai 32 mesi.
Per quanto riguarda le modalità di determinazione delle tariffe verrà applicata la regolamentazione disposta dal Comune di Ferrara valevole per tutti gli iscritti ai nidi comunali, convenzionati e a gestione indiretta. Le tariffe così stabilite dovranno essere corrisposte dall’utenza all’Istituzione Servizi Educativi del Comune di Ferrara.
Salvo la fase di avvio del servizio, l’amministrazione comunicherà al gestore il nominativo degli utenti iscritti entro il mese di giugno di ogni anno.
Le assegnazioni che si verificheranno durante l’anno verranno comunicate tempestivamente.
ART. 11 - FORME RAPPRESENTATIVE DELL'UTENZA
L'Ente Gestore è tenuto, nell'ambito dell'attività socio-educativa e organizzativa, a regolamentare la presenza attiva dell'utenza e del personale educativo e paraeducativo alla vita e organizzazione generale dei servizi, così come avviene nei nidi Comunali, ai sensi degli artt. 10 e ss del “Regolamento dei Servizi Educativi 0-6 anni dell’Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara” approvato con deliberazione di CC 10558/2011 del 7 marzo 2011.
Tali forme rappresentative dovranno essere istituite mediante modalità assimilabili a quelle regolamentate per i servizi a gestione diretta, oltre ad avere le medesime funzioni e competenze (Consigli di Partecipazione e Assemblea dei Presidenti).
ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI DELL'ISTITUZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE - MONITORAGGIO
L'Istituzione si riserva il diritto in ogni momento di accedere ai locali destinati al nido d’infanzia, al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse e si riserva inoltre la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio.
I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall’Istituzione attraverso:
- la richiesta all’Ente Gestore di report periodici sull’attività effettuata;
- la richiesta all’Ente Gestore di copia di materiali di documentazione del Servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali, fotografie)
- osservazioni e ispezioni nei plessi all’interno dei quali si svolge l’attività, anche mediante personale esterno incaricato dal Direttore dell’esecuzione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore pedagogico dell’ente gestore;
- partecipazione del Coordinatore pedagogico dell’Istituzione ad incontri del Gruppo di lavoro, alla presenza del Coordinatore pedagogico dell’Ente gestore;
- incontri di confronto-scambio tra il personale operante nei Servizi educativi a gestione diretta e a gestione indiretta alla presenza dei Coordinatori pedagogici dell’Istituzione e dell’Ente gestore.
- effettuazione diretta di rilevazioni sull’utenza (questionari, interviste, colloqui individuali, ecc…);
- incontri periodici con i rappresentanti dei Consigli di partecipazione e/o in Assemblea dei Presidenti.
Tali controlli saranno effettuati dal Direttore dell’Istituzione, dalla Dirigente Pedagogica e dai Coordinatori Pedagogici dell’Istituzione, e/o personale incaricato dalla stessa.
Le modalità di attuazione di tali verifiche, effettuate alla presenza dei responsabili dell'Ente Gestore, e le relative valutazioni conclusive, espresse per iscritto e comunicate all'Ente Gestore, saranno effettuate in conformità a quanto previsti all’art. 29 del presente Capitolato.
ART. 13 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL. “COSTO POSTO BAMBINO”
La base d’asta viene calcolata sul criterio del costo medio del servizio per ciascun posto bambino al mese. Al fine di determinare il costo bambino vengono tenute in considerazione diverse voci di spesa quali:
− personale educativo, ausiliario, e amministrativo comprensivo delle eventuali sostituzioni;
− coordinamento pedagogico
− oneri per la sicurezza ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: equipaggiamento necessario al personale per espletare in sicurezza il servizio oggetto di gara; formazione obbligatoria; …)
− formazione del personale;
− refezione scolastica (derrate, controllo qualità, materiali di consumo necessari al servizio di refezione,
…);
− manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dei locali e degli spazi esterni;
− sostituzione piccole attrezzature di cucina e lavanderia e piccoli arredi interni ed esterni;
− materiale didattico (a titolo esplicativo e non esaustivo: cancelleria, materiale fotografico, audiovisivo, giochi, ecc., …);
− materiale di consumo per la gestione del servizio (a titolo esplicativo e non esaustivo: materiale cartaceo, igienico-sanitario, materiale per le pulizie e materiale necessario al servizio di mensa).
Si precisa che all’ente gestore non verrà chiesto né il canone per uso locali, essendo gli stessi conferiti in comodato d’uso gratuito, ne’ le utenze di cui all’art.5 del CSA.
Il costo bambino a base d’asta è pari a € 670,00 mensili.
ART. 14 – MODALITÀ DI CALCOLO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
L’importo stimato per l’appalto in oggetto per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017, è pari a
€1.005.000,00 (Iva esclusa) più oneri per la sicurezza derivanti da "interferenze" pari a € 1.000,00 (Iva esclusa)
L’Istituzione pagherà all’Ente gestore un corrispettivo mensile per ciascuno dei 30 mesi di durata dell’appalto, calcolato moltiplicando l’importo mensile offerto per posto bambino, determinato come previsto all’art. 13 del capitolato, per il numero di bambini assegnati, che abbiano effettivamente iniziato a frequentare. Non è garantito al gestore un numero minimo di bambini.
Per quanto attiene l’inserimento in corso di mese, ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, questo sarà proporzionato al periodo di effettivo inizio della frequenza del bambino al nido d’infanzia.
Analogamente, ai fini del pagamento del corrispettivo mensile, questo sarà proporzionato al periodo di effettivo svolgimento del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni dello stesso dovute a forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze speciali che ne impediscano lo svolgimento.
L’Istituzione si riserva inoltre di riconoscere una somma ulteriore rispetto alla base d’appalto, fino ad un massimo di € 12.000,00 IVA inclusa per anno scolastico, per incentivare la continuità e la qualità della prestazione professionale del personale del presente appalto.
L’attribuzione della somma sarà subordinata alla presentazione di un progetto annuale da parte dell’ente gestore relativo alla continuità educativa e delle prestazioni professionali effettuate che sarà oggetto di valutazione da parte dell’Istituzione al termine di ogni anno scolastico, a cui seguirà la relativa liquidazione.
La mancata presentazione del progetto da parte della ditta comporta applicazione di penalità di cui all’art. 30 del presente capitolato.
ART.15 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Istituzione corrisponderà alla Ditta il compenso dovuto per le attività di cui all’art.1, a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere emessa al termine del mese di servizio svolto, una volta rilasciata la dichiarazione di regolare esecuzione del servizio. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Nulla è dovuto alla Ditta per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie – (C.F. 00297110389) – via G. d’Arezzo 2 – 00000 Xxxxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Il pagamento del corrispettivo sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
ART. 16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso l’Istituzione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Istituzione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ai fini dell’art.3, co.7, della L.136/2010 l’appaltatore è tenuto altresì a comunicare all’Istituzione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il seguente codice identificativo gara (CIG):
L’appaltatore, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi.
Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l’appaltatore si obbliga a trasmettere all’Istituzione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e smi, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e smi, restando inteso che l’Istituzione si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.
ART. 17 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA – DVR - ONERI DELLA SICUREZZA
L’Impresa ha l’obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall’art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” della Legge n. 123/2007.
L’Aggiudicatario, dall’inizio del servizio, dovrà disporre il Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e trasmettere all’Istituzione dei Servizi Educativi la comunicazione dell’avvenuto deposito presso il luogo di lavoro del DVR.
Ai sensi dell'art. 26 del citato X.Xxx. 9 Aprile 2008, n. 81 comma 3, il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento che indichi le misure adottate per eliminare ridurre al minimo i rischi da interferenze. Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice.
Allo stato attuale non si intravedono costi per l’azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti se non quelli derivante dalla presenza nello stabile di via del Salice di diverse tipologie di servizi educativi e di uffici amministrativi aperti al pubblico, afferenti a diversi datori di lavoro, tali per cui sarà necessario che il personale formato dalla ditta aggiudicataria partecipi, in quanto personale operante presso la struttura, alle procedure per la gestione dell’emergenza (emergenza, primo soccorso, lotta antincendio , …. ) rispettando le indicazioni divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dal committente. A tal fine si quantificano in € 1.000,00 i cd. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
ART. 18 - REVISIONE DEI PREZZI
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 – co. 4, lett.c) e co. 5 - del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
ART. 19 - SOPRALLUOGO TECNICO (non obbligatorio)
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta, è previsto sopralluogo tecnico. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta partecipante,ovvero da soggetto munito di delega del Titolare o del Legale Rappresentante, alla presenza del tecnico comunale incaricato, previa prenotazione telefonica alla segreteria del Direttore dell’Istituzione al numero 0532-418.137, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 o tramite mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx;
Il sopralluogo può avvenire fino a cinque giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.
I concorrenti dovranno presentarsi per l’effettuazione del sopralluogo presso l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, ubicata in xxx X. X’Xxxxxx, 0, osservando la massima puntualità.
ART. 20 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi previsti al comma 2 dell’art. 302 del regolamento attuativo del codice dei contratti, il responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’articolo successivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.
Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.
Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.
ART. 22 – RESPONSABILITÀ’ E COPERTURA ASSICURATIVA
La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice.
La Ditta provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori.
Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi, compresi i bambini, per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.
La polizza dovrà avere massimali almeno pari a quelli stipulati dal Comune per lo stesso servizio per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone. Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:
RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;
RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona INFORTUNI 150.000,00 per morte
150.000,00 per invalidità permanente 10.000,00 per spese mediche 500,00 per spese di trasporto
diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno
Detta polizza sarà inviata all’Istituzione Scolastica prima dell’inizio del servizio fornito.
La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
Eventuali danni derivati a personale, utenti o terzi causati dalla struttura potranno essere posti a carico della Ditta qualora la stessa non abbia provveduto, per quanto di competenza, ad avvisare l’Istituzione di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio.
Saranno a carico della Ditta i danni all’immobile ed alle attrezzature causati dalla gestione della Ditta, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.
ART. 23 - RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
Il direttore dell’esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti dall’art. 301 del DPR 207/10.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Istituzione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Istituzione.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Istituzione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Istituzione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto e quindi inserito nell’apposito verbale di cui all’articolo successivo.
Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Istituzione.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all’interno della società mandataria.
ART.. 24 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al fine di determinare l’avvio dell’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione, autorizzato dal R.U.P., redige, in conformità all’art. 304 del DPR 207/2010, apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
ART.. 25 – VARIANTI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.311 del D.P.R.207/2010.
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera fornitura.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Ai sensi dell’art.310 del D.P.R. n.207/2010, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del DPR 207/2010.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
ART.. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.308 del D.P.R. 207/2010.
L’Istituzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
ART. 27 - VERIFICA DI CONFORMITA’
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell’esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l’amministrazione ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattale il direttore dell’esecuzione invita ai controlli sia l’esecutore che un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
Verifiche e valutazioni del direttore dell’esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Con apposita relazione riservata il direttore dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Certificato di verifica di conformità
Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art.322 del regolamento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
In caso di irregolarità.
In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
ART. 28- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 29 - CONTESTAZIONI
Xxx l’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall’Istituzione al coordinatore referente dell’Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
Art. 30 - PENALITA'
Ove ad insindacabile giudizio dell’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie le controdeduzioni di cui all’art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità:
- in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Istituzione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell’importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.
La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici (15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Istituzione.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato,
incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:
- non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa;
- compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
- non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante;
- non provveda a nominare il Responsabile/Referente di cui all’art.27 del Capitolato;
- presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto;
- versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ;
- si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi;
- violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione;
- abbandoni l'appalto.
L'Istituzione si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.
Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Istituzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del d. lgs. n. 163/2006;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione.
L’Istituzione valuta la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 135 del D.Lgs 163/06. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 36 del Capitolato.
La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà partecipare alla successiva gara per il servizio oggetto di tale capitolato indetta dall'Istituzione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ulteriori formalità.
ART. 32 DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Istituzione, salvo maggiori danni accertati.
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale per ciò che riguarda i SOLI servizi ausiliari: es. servizio di refezione, servizi di pulizia e sanificazione, servizio di lavanderia, servizi di manutenzione, ecc…
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006.
In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell’Istituzione dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Istituzione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Art. 33 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D. Lgs 163/2006.
In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Istituzione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 34 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Istituzione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituzione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Istituzione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Istituzione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.
La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.
La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.
ART. 36 - DOMICILIO
L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Ferrara.
ART. 37 – FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie insorte tra l’Istituzione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 239 del D.Lgs. 163/2006) è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Ferrara.
ART. 38 - POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA
La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.
La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.
L'Istituzione porterà a conoscenza dell’Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale.
Nell’ambito dell’esecuzione dl servizio in oggetto,la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia ambientale.
ART. 39 - NORME DI RINVIO
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi,con particolare riguardo al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.