COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.237 del 13 ottobre 2022 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Attuazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Xxxxx Xxxx System G.E.I.E., in liquidazione – Approvazione accordo di scioglimento tra il Comune di Venezia e l’Associazione centrale dei comuni e delle comunità della Grecia. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23
comma 1 lett. D del d.lgs. 33/2013.
L'anno 2022 il giorno 13 ottobre, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza.
Presiede il Sindaco Xxxxx Xxxxxxxx collegato in videoconferenza da Ca’ Farsetti - Venezia.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Xxxx.ssa Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx collegato in videoconferenza da Ca’ Farsetti - Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione.
Presenti | Assenti | |||
X | Xxxxx | XXXXXXXX | Xxxxxxx | |
X | Xxxxxx | XXXXXXXX | Vice Sindaco Videoconferenza | |
X | Xxxxx | XXXXX | Assessore videoconferenza | |
X | Xxxxxx | XXXXXX | Assessore videoconferenza | |
X | Xxxxxxxxxx | XXXXXXXXXX | Assessore videoconferenza | |
X | Xxxxxxxxxxxx | XX XXXXXX | Xxxxxxxxx | |
X | Paola | MAR | Assessore videoconferenza | |
X | Xxxxxxxxxx | XXXXX | Assessore | |
X | Xxxxxx | XXXXXXXXX | Assessore videoconferenza | |
X | Xxxxxxxxx | XXXXXXXXXXX | Assessore videoconferenza | |
X | Xxxxxxx | XXXX | Assessore videoconferenza |
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l’oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.
P.D. 2022/255 SEDUTA DEL 13 ottobre 2022
N. 237 - Attuazione della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Xxxxx Xxxx System G.E.I.E., in liquidazione – Approvazione accordo di scioglimento tra il Comune di Venezia e l’Associazione centrale dei comuni e delle comunità della Grecia. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 comma 1 lett. D del d.lgs. 33/2013.
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società partecipate Premesso che:
• in data 10 febbraio 2000 il Comune di Venezia e la “Associazione centrale dei comuni e delle comunità della Grecia – KEDKE” (ora “Unione Centrale dei Comuni della Grecia – KEDE”) hanno costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato “Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.) Xxxxx Xxxx System” (di seguito, GEIE), oggi in liquidazione, con lo scopo di favorire la cooperazione internazionale “per progettare e realizzare iniziative in materia di cultura, turismo culturale, sviluppo territoriale, gestione del patrimonio culturale e comunicazione, per favorire il contatto e la cooperazione tra i popoli europei e del Mediterraneo, attraverso la valorizzazione delle loro tradizioni, radici e valori comuni”;
• in data 1 giugno 2010 veniva sottoscritto un ulteriore contratto tra gli associati con il quale si consentiva alla Provincia di Venezia di recedere dal G.E.I.E.;
• in tale occasione veniva approvata la vigente versione dello Statuto del GEIE che all’art. 5 prevedeva una durata del GEIE pari a cinque anni, rinnovabili per altri cinque, salvo decisione unanime di scioglimento anticipato da parte degli associati;
• con la deliberazione di Giunta Comunale n. 266 del 31/7/2015 si era dato atto della scadenza del termine del GEIE evidenziando la necessità di porre in liquidazione detto organismo;
• in esito alla contrarietà manifestata dall’associato K.E.D.E. l’Amministrazione Comunale con la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 2/2/2016 ha avviato un contenzioso volto a “promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale Ordinario di Venezia al fine di ottenere la dichiarazione di scioglimento del GEIE Xxxxx Xxxx System, ai sensi dell'art. 31 Reg. CE-2137/1985, per decorso del termine;”
• in esito a detto contenzioso il Tribunale di Venezia, con ordinanza 24/01/2017, rep. 381/2017, nel rigettare il ricorso proposto dal Comune di Venezia volto a far accertare lo scioglimento del Gruppo alla data del 21/06/2015, ha evidenziato come invece la sua scadenza naturale dovesse essere ricondotta alla data del 21/06/2020;
• la predetta decisione è stata gravata dal Comune di Venezia avanti la Corte d’Appello di Venezia che con sentenza n. 3118 del 25/7/2019 ha respinto l’appello confermando la sentenza del Tribunale di Venezia;
• nelle more il Comune di Venezia, accertava gravi e reiterati inadempimenti del vincolo di mandato da parte dell’amministratore unico del G.E.I.E.;
• alla luce di tale situazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 12/12/2007 si era autorizzata l’Avvocatura Civica “a promuovere azione giudiziale avanti il Tribunale di Venezia nei confronti dell’Amministratore Unico del GEIE Xxxxx Xxxx System, di quest’ultimo e dell’associato KEDE al fine di ottenere, anche mediante l’eventuale richiesta di una misura cautelare, l’accertamento della violazione del limiti del mandato conferito all’Amministratore, la pronuncia della risoluzione del mandato medesimo”;
• a fronte dell’instaurazione di detto contenzioso con ordinanza n. ruolo 4494/2018-1 del 28/4/2019 il Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa - ha revocato l’amministratore unico del G.E.I.E.;
• in esito a detto provvedimento gli associati, con atto in data 7 agosto 2019 del Notaio Xxxxxx Xxxxxxxx di Treviso al n. 2240 di Rep., hanno deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del Xxxxx Xxxx System G.E.I.E.; con la nomina di due liquidatori;
• con Deliberazione n. 54 del 17/12/2021 il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi delle previsioni dell’art. 20 e 24 del Decreto legislativo 175/2016 prevedendo di procedere con la dismissione di detto Organismo tramite la conclusione della procedura di liquidazione;
Rilevato che:
• in data 16/12/2016, il Comune di Venezia riceveva la notifica, da parte del Xxxxx Xxxx System G.E.I.E, del decreto ingiuntivo n. 3059/2016, emesso dal Tribunale Venezia ed avente ad oggetto un preteso credito in suo favore di complessivi € 151.542 in quanto l’allora Amministratore Unico riteneva che il Comune di Venezia fosse debitore del G.E.I.E. per alcuni lavori effettuati dallo stesso nell’area di Forte Marghera;
• con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, instaurando la causa
R.G. n 928/17, il Comune di Venezia contestava la pretesa creditoria asserita dal Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna del G.E.I.E. al pagamento di un credito pari ad Euro 388.800 relativo ad anticipazioni di liquidità erogate dalla stessa Amministrazione comunale negli anni 2009-2011 a titolo di anticipazione per un progetto comunitario denominato “ACT4PPP” approvato nell’ambito del programma comunitario “Central Europe” avente ad oggetto il riuso e la conservazione di Forte Marghera;
• a fronte della domanda riconvenzionale del Comune di Venezia, il G.E.I.E. costituendosi in giudizio eccepiva l’esistenza di ulteriori crediti oltre a quelli già richiesti con il Decreto ingiuntivo, chiedendo così che gli venissero riconosciuti crediti per un totale di euro 520.978,28, sempre per lavori effettuati nell’area di Forte Marghera;
• con sentenza depositata il 5 febbraio 2022, il Tribunale di Venezia nella causa
R.G. n 928/17 ha stabilito che: “Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando: - accoglie l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 3059/2016 Ing. del 9.12.2016, n. 12265/2016 RG, che pertanto
viene revocato in ogni sua parte; - accoglie la domanda riconvenzionale dispiegata dall'attrice opponente e per l'effetto condanna Xxxxx Xxxx System
G.E.I.E. a corrispondere al Comune di Venezia l'importo di €388.800,00, con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo; - condanna Xxxxx Xxxx System
G.E.I.E. a rifondere in favore dell'attrice opponente le spese di lite che liquida in
€1.241,00 per anticipazioni, €3.375,00 per la fase di studio della controversia,
€2.227,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.500,00 per la fase istruttoria e €4.000,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% per spese generali, c.p.a. e iva se dovuta come per legge.”;
• l’art. 6 dello statuto del Gruppo Europeo di Interesse Economico Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. in liquidazione stabilisce che: “Ciascun membro ha uguali diritti e uguali obblighi. Xxxxxxx membro è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Statuto e ogni altra prescrizione o regola che fosse approvata dagli organi competenti del G.E.I.E. I membri del G.E.I.E. rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni, qualsiasi natura di quest’ultimo...(omissis)”;
• dal combinato disposto dei precetti contenuti nella sentenza e nello statuto, il Comune di Venezia è, quindi, creditore nei confronti del K.E.D.E. del 50% della somma come definita in Sentenza in quanto il G.E.I.E. non ha alcuna disponibilità economica o patrimoniale per poter pagare, nemmeno in parte, la somma oggetto di condanna nella predetta sentenza;
• nel caso in cui il K.E.D.E. gravasse la citata sentenza il Comune di Venezia, in caso di esito sfavorevole, non solo rischierebbe il venir meno del riconoscimento del credito del 50% di Euro 388.800, ma anche il rischio di soccombenza che, spese legali a parte, ammonterebbe circa ad almeno Euro 540.000;
• attualmente l’Ente Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. in liquidazione vanta una posizione debitoria nei confronti di creditori terzi per Euro 170.000 escluso il debito di cui alla citata sentenza del Tribunale di Venezia R.G. n 928/17;
• tali creditori, alla luce dell’incapienza patrimoniale del G.E.I.E. e della responsabilità illimitata degli associati, potrebbero, a breve, procedere ad intentare dei contenziosi monitori contro il Comune di Venezia;
Considerato che:
• il K.E.D.E., dopo una serie di interlocuzioni avvenute nel corso degli ultimi mesi e da ultimo nel collegio degli associati del 21 luglio 2022, con nota pervenuta in data 29 luglio 2022 in atti, ha manifestato l’intenzione di voler rinunciare ad ogni gravame avverso la citata sentenza versando, a titolo di accordo di scioglimento con contestuale cancellazione, al G.E.I.E. l’importo di € 85.000,00 a condizione che il Comune di Venezia si obblighi a porre in essere un versamento dello stesso importo e si impegni a non ostacolare la procedura di estinzione del G.E.I.E.;
• a tal fine è stato predisposto lo schema di accordo di scioglimento allegato sub
A) alla presente deliberazione;
• la stipula dell’accordo di scioglimento consentirà il soddisfacimento dell’intera massa dei creditori terzi del G.E.I.E., da effettuarsi preliminarmente all’estinzione dell’ente;
• la stipula dell’accordo di scioglimento consentirà l’estinzione del G.E.I.E. adempiendo così alle previsioni del Piano di Razionalizzazione delle partecipate
approvato con deliberazione n. 54 del 17/12/2021del Consiglio Comunale e alle previsioni del predetto Decreto Legislativo 175/2016 che vietano alle amministrazioni pubbliche di detenere partecipazione in organismi societari diversi dalle S.p.A. o dalle S.r.l.;
• la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 54/2021 ha previsto di dare mandato alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di Razionalizzazione Periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
Rilevato che:
• sussiste un evidente interesse pubblico alla conclusione del suddetto accordo, atteso che, pur a fronte dell’esito vittorioso del giudizio di primo grado succitato, non può in astratto escludersi un ribaltamento in caso di impugnazione della sentenza da parte del K.E.D.E.;
• l’accordo appare vantaggioso per l’Amministrazione Comunale in quanto con l’esborso effettivo di 85 mila euro si chiude il contenzioso tra gli associati del
G.E.I.E. iniziato nel 2016, si soddisfano i creditori del GEIE, si chiude in bonis la fase liquidatoria dello stesso e si scongiurano azioni di terzi nei confronti del Comune di Venezia per crediti del G.E.I.E.;
• l’importo necessario alla sottoscrizione del predetto accordo è già stato previsto nel Bilancio di previsione del Comune di Venezia con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14 luglio 2022;
Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di accordo allegato sub A) alla presente e dare mandato al competente Settore di adempiere e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti e necessari alla presente deliberazione, al fine di portare a compimento la procedura di estinzione del G.E.I.E.;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Società, Organismi partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni e il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell'Area Economia e Finanza, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.
DELIBERA
1. di approvare, in adempimento del “Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Venezia al 31/12/2020 - art. 20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175” lo schema di accordo di scioglimento del Xxxxx Xxxx System G.E.I.E. allegato sub A) alla presente deliberazione;
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni ed Enti esterni a sottoscrivere l’ accordo di scioglimento di cui al punto precedente e a porre in essere ogni ulteriore incombente necessario per il perfezionamento e l’esecuzione dell'accordo e per la chiusura definitiva del Xxxxx Xxxx System G.E.I.E.;
3. di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. D del d.lgs. 33/2013;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
DG 237/2022
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale Il Sindaco
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Firmato Digitalmente