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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
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Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità con sede in Novara, X.xx Mazzini 18 (Codice Fiscale/P. I.V.A. 01521330033), in persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxx Xxxxxx, domiciliato – ai fini del presente contratto – presso la sede dell’Amministrazione rappresentata - di seguito: “Committente”;
E
la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx nata a il e
residente in , in Via - (C.F.
- P. IVA ) - di seguito: “Prestatore”;
PREMESSE
Le parti condividono le sottoestese premesse.
La Committente, per le motivazioni esposte nell’atto deliberativo di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell’attività professionale del Prestatore tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex artt. 2222 ss. c.c.;
Il Prestatore è soggetto dotato di un livello culturale, e di un’esperienza, tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto alla Committente), nel rapporto economico qui disciplinato.
Art. 1 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli 3 e 6.
Art. 2
OGGETTO DEL RAPPORTO
Oggetto del presente contratto è costituito da attività lavorativa di carattere prevalentemente professionale che il prestatore si impegna a rendere a favore della Committente.
Art. 3 AUTONOMIA DEL PRESTATORE
Il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione né professionale né organizzativa da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue:
3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore.
3.2.) La Committente potrà, solo, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l’attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.
In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull’autonoma determinazione del Prestatore, sui modi e tempi di esecuzione della prestazione.
3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l’organizzazione interna di quest’ultima.
A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “gestire” tale coordinamento, la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Assistenza, che fungerà da “referente operativo” dell’esecuzione del presente contratto.
Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s’è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l’organizzazione delle strutture aziendali della Committente e comunque in misura non inferiore alle trenta ore settimanali.
3.4.) La presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest’ultima non integrano un “inserimento” del Prestatore nell’organizzazione della Committente; ciò in quanto il Prestatore espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta.
Il collegamento funzionale con gli operatori dell’Azienda si configura, quindi, come condizione indispensabile per l’esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione ove il prestatore non coordini la propria attività con l’organizzazione del Committente.
3.5) Il Prestatore dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n° 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.
Art. 4 DURATA
Il presente contratto ha durata dal 15.3.2014 e sino all'espletamento delle procedure per l'affidamento di incarico di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 5 COMPENSO
La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, il compenso omnicomprensivo mensile di € 1.700/00= (€ millesettecento/00).
Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Prestatore sia delle spese (generali e speciali) da quest’ultimo sostenute, per rendere la prestazione.
Il pagamento del compenso verrà effettuato in rate mensili posticipate con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro trenta giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del “referente operativo” individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.
Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2222 ss. codice civile).
La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 4) è
meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l’onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), nei termini sotto indicati:
- per la Committente, quindici giorni;
- per il Prestatore, quindici giorni.
In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l’art. 2237 cod.civ. e non l’art. 2227 cod.civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell’art. 2237 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell’obiettivo, al momento dell’effettiva interruzione della prestazione.
Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente ogni comportamento del “referente operativo” o di altri soggetti dell’Azienda, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull’autonomia di cui all’art. 3.
Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03.
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al
prestatore le facoltà di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003.
All’attività di consulenza (R.C. professionale ) è ricompressa nella copertura assicurativa fornita dalla polizza aziendale.
Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo, telefono cellulare).
Art. 7
BOLLO E REGISTRAZIONE
Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d’uso [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40
D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 [Allegato B, n. 25].
Letto, approvato e sottoscritto. Novara, lì
A.O.U. MAGGIORE della CARITA’ IL PRESTATORE
di Novara dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
xxxx. Xxxxx Xxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 – 2° comma – del Codice Civile la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx dichiara di approvare espressamente quanto previsto
dagli art. 4 e 6 del presente contratto. Novara, lì
IL PRESTATORE
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx