CONTRATTO APPALTO SERVIZI TECNICI REP. n.
CONTRATTO APPALTO SERVIZI TECNICI REP. n.
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DELLE STRADE COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA BARONIA.
CUP: I95H21000090001 - CIG: 8848944B96
L’anno il giorno del mese di in Ariano Irpino il sottoscritto
, ai sensi dell’art. 32, ultimo comma, del D.Lgs 50 del 2016, attesta che dinnanzi a me, aventi i requisiti di legge e senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinunzia fatta dai comparenti, d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparse le seguenti parti, per la stipula del presente atto in forma pubblica amministrativa:
la Comunità Montana dell’Ufita, con sede in Xxxxxx Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx, 000 - codice fiscale e partita IVA 81000330647 - rappresentato dal , nato a il
, in qualità di , soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente»,
e
il dott. Arch./Ing , nato a il , residente a , iscritto all’Ordine professionale degli Architetti/Ingeneri di _ al n. , libero professionista, con studio in , via n. , c.f.: _ e partita IVA di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato», il quale agisce quale
Delle identità e delle piene capacità delle parti di cui sopra io ufficiale rogante sono personalmente certo.
P R E M E S S O C H E
- con determinazione dell’Area Tecnica n. del , R.G. n. , sono state
approvate le risultanze dei verbali di gara n. del , della procedura
ed è stato aggiudicato l’appalto dei Servizi Tecnici di Progettazione, Definitiva ed Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle strade comunali del territorio della Baronia” al Professionista/RTP , con sede legale in in via , per l’importo complessivo di € ( ), al netto del ribasso del %, oltre IVA e CNPAIA (nel seguito semplicemente “contratto”);
- le risorse pari a complessivi Euro sono finanziate con D. D. del Ministero e previste nel quadro economico complessivo dell’opera;
- con determina dell’Area Tecnica n. del - R.G. n. _ - sono state accettate:
a) la Garanzia fideiussoria n. del rilasciata
dal Agenzia di – per la somma garantita di Euro
;
b) la Polizza Assicurativa (RTC) n. del _ rilasciata
dal – Agenzia di – per la somma garantita di Euro
, quale percentuale del % sul costo complessivo dei lavori par ad Euro
- il Prof. Arch/ing , rappresentante legale del _ dichiara di eleggere presso la Sede Municipale del Comune di Ariano Irpino – Piazza Plebiscito n. 1;
- il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii non essendo ad oggi pervenuto, il rilascio delle informative antimafia per alcuni componenti del RTP ( ,) richieste ai sensi dell’art. 91 del succitato D.lgs. n. 159/2011tramite il sistema BDNA;
Tutto ciò premesso è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Oggetto dell’incarico
1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria di cui al codice CPV 71340000-3 del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi degli articoli 23, 46, comma 1, e 101, del D.Lgs. n. 50/2016, come individuati all’articolo 3 del presente contratto e sono relativi agli interventi di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle strade comunali del territorio della Baronia”.
2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato nella documentazione indicata all’articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall’articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti, e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per quanto non derogate dall’Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti
4. Ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 8848944B96;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: I95H21000090001
Art. 2. Obblighi legali
1. Il Tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all’osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l’Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono all’Ente;
4. Ferme restando le attribuzione di rappresentanza legale, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, del Tecnico incaricato, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico incaricato.
Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Disciplinare, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico incaricato, avvalendosi dei predetti professionisti;
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, dovrà essere indicato il professionista a cui sarà affidato il coordinamento fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile.
6. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Art. 3. Descrizione delle prestazioni
1. L’intervento oggetto delle prestazioni contrattuali è così individuato negli atti dell’Amministrazione committente: “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico delle strade comunali del territorio della Baronia”.
Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, l’entità economica stimata dell’intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del D.M. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffa»), è il seguente:
ID opere | Classe e categ. | Grado complessità G | Declaratoria sintetica | Stima dell’importo lavori |
S.04 | Strutture | 0,90 | Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse | € 1.700.000,00 |
D.02 | Idraulica | 0,45 | Sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani | € 300.000,00 |
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI | IMPORTO NETTO A BASE D’ASTA |
Progettazione definitiva | € 102.575,19 |
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione | € 54.509,92 |
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA | € 157.085,11 |
3. Il dettaglio delle prestazioni da affidare nell’Allegato – Determinazione dei corrispettivi professionali ai sensi del DM 17 giugno 2016 GURI n. 174 del 27 luglio 2016 – per la parte progettazione, relazione ed indagini geologiche e relazione archeologica che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che viene sottoscritto dalle parti unitamente al contratto stesso.
4. Il Tecnico incaricato:
a) è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, per lo svolgimento delle prestazioni a quanto contenuto nel progetto di fattibilità tecnico ed in particolare:
- per le modalità di redazione della progettazione esecutiva e definitiva;
- per l’esecuzione delle indagini geognostiche, geologiche necessarie;
b) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
c) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo gli eventuali rimedi e/o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
d) deve contro dedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico rendano incongruo lo stanziamento economico previsto proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, purché corredati da idonee motivazioni;
e)deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 4, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
f) dichiara di aver preso visione e il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 89 del 06.05.2019;
g) ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il tecnico incaricato deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa in fase di progettazione definitiva ed esecutiva, il Prezziario Ufficiale vigente della Regione Campania integrando i prezzi non previsti mediante specifica analisi;
5. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
a) Conseguire gli obiettivi del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 23, comma 9, nonché dell’art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente ad ogni singolo livello di progettazione affidato, e conseguire, altresì, la validazione positiva ai sensi dell’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettuale da porre a base di gara;
c) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente;
d) la sequenza cronologica delle varie prestazioni, fermo restando quale condizione minima il
rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 8, comma 2, deve essere impostata secondo le istruzioni dell’Amministrazione committente, con la possibilità di svolgere talune delle prestazioni in sovrapposizione tra di loro o in parallelo.
6. Nel caso in cui al Tecnico incaricato non venga affidata la direzione lavori il progettista può esprimersi, con parere non vincolante, sulle eventuali varianti in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lettera c) sub 1), del decreto legislativo n. 50 del 2016. In ogni caso egli accetta sin d’ora che l’Amministrazione committente possa introdurre qualunque variante alla progettazione senza possibilità di sindacato sotto il profilo della legittimità o della opportunità rinunciando così, sin d’ora, a qualunque possibile diritto di riservatezza, d’autore o di veto su tali variazioni.
7. L’offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
8. Sono escluse dall’incarico le prestazioni non individuate al comma 1 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 10, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all’articolo 2, comma 3 primo periodo, del presente contratto, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
b) verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 26, decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) rilascio della certificazione energetica di cui all’articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, nonché relativi provvedimenti attuativi;
d) collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;
e) collaudo tecnico-amministrativo di cui all’articolo 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. Sono altresì escluse dall’incarico eventuali altre prestazioni non ricomprese nell’Allegato CP e non offerte dal tecnico incaricato in sede di gara che l’Amministrazione committente dovrà affidarle a terzi, oppure, se affidate al Tecnico incaricato, saranno oggetto di apposito e successivo contratto o atto aggiuntivo al presente contratto, con la determinazione dei relativi corrispettivi.
Art. 4. Prestazioni da espletare Il tecnico incaricato dovrà svolgere l’attività progettuale attenendosi agli indirizzi e obiettivi fissati nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 8 del 13.01.2021.
(Progettazione definitiva)
1. La progettazione definitiva di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del D.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto ordinate dall’Amministrazione committente;
2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall’Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità;
3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all’articolo 10, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico- economiche o temporali;
4. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall’ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio.
(Progettazione esecutiva)
1. La progettazione esecutiva di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall’Amministrazione committente;
2. Deve consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente;
3. Ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l’Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la progettazione definitiva di cui all’articolo 7 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l’eventuale omissione di elementi di quest’ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo
(Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)
1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
b) il Fascicolo informativo di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) e comma 2, dello stesso decreto.
2. Il Tecnico incaricato provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008;
3. Considerata la specificità della prestazione e la necessità di individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dovrà essere indicato il professionista a cui sarà affidato il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, in quanto prestazione infungibile.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento, delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei princìpi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, comprese le prime indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza integranti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1 lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
5. Per l'incarico di cui al presente articolo, fermo restando che i rapporti economici relativi all'incarico, anche per quanto riguarda le prestazioni di cui al presente articolo, intercorrono esclusivamente tra l’Amministrazione committente e il Tecnico incaricato, la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di al comma 2, lettera a), è assunta dal
6. L’Amministrazione committente si riserva la più ampia e discrezionale facoltà, ai sensi dell'articolo 90, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, di nominare e incaricare un soggetto diverso quale coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere anche dopo la sottoscrizione del presente contratto. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca da parte
dell’Amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n.
81 del 2008. Nei casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non ancora eseguite dal Tecnico incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva.
7. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili relativamente all'incarico di cui al presente paragrafo, sono i medesimi previsti per la progettazione definitiva/esecutiva.
Art. 5. Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate e compensate solo in quanto necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione committente concernente la singola prestazione, in applicazione dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in ogni caso, dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
a) prestazioni di servizi tecnici riconducibili all’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) interventi minori o accessori già previsti nel quadro economico dell’intervento tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
c) perizie modificative (di variante, suppletive o riduttive) con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento di atti contabili, con o senza aggiornamento di elaborati grafici, sempre che non siano imputabili ad errori od omissioni del Tecnico incaricato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13.
Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l’incarico
1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo, vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.
2. L’Amministrazione committente ha messo a disposizione del Tecnico incaricato, all’inizio dell’incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o, anche, solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo, in particolare (da specificare allatto di sottoscrizione del contratto)
a.
b.
c.
d.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
a) produrre un numero minimo di (cinque) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi
(concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l’accesso agli atti ecc.);
b) produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG o
.PLN, senza protezione da lettura e da scrittura, con il file delle impostazioni delle penne (spessore e colore) e delle impostazioni di stampa;
4. Qualora al professionista verrà affidata anche la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione il medesimo dovrà produrre, a prestazioni ultimate:
a)una planimetria quotata e aggiornata dei manufatti oggetto dell’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento, sia cartacea che con le modalità di cui al precedente p. 4 lett. b);
b) prima delle operazioni di collaudo provvisorio, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi - as built - in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b);
c) prima delle operazioni di collaudo provvisorio, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo di cui all’articolo 4, comma 2 lettera a), in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera b).
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche, ma non solo, in relazione all’obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.
6. Per quanto previsto al comma 6, in capo all’Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all’indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d’opera di cui all’articolo 106, comma 1 lettera c) sub 1) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che potranno recare l’indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione “autore del progetto originario” o altra precisazione analoga.
7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto e dell’allegato «CP»;
b) sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della Giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all’interno del presente contratto.
Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali
1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto,
anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualsiasi causa anche per forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l’Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dall’Ente.
Art. 8. Durata dell’incarico e termini
1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni, qualora la comunicazione ne preveda più di una.
2. I termini per l’espletamento delle prestazioni nelle fasi di progettazione di cui all’art. 3, comma 1, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente e sono così determinati:
FASI DI PROGETTAZIONE Prestazioni normali (fasi di progetto) | GIORNI |
Progettazione definitiva | 60 giorni dal verbale di consegna del servizio. |
Progettazione esecutiva | 30 giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo |
Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. 81/2008 | da effettuare contestualmente al livello di progettazione cui si riferisce |
3. I termini di cui al comma 2 si intendono determinati e vincolanti con le seguenti condizioni:
a) il termine previsto per la progettazione definitiva b.II) comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse al progetto definitivo;
b) il termine previsto per la progettazione esecutiva b.III) comprende anche i termini per le prestazioni complementari connesse al progetto esecutivo;
4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L’Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.
5. I termini di cui ai commi 2 e 3 non decorrono nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto, restano sospesi dalla data di consegna all’Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell’atto di assenso e riprendono a decorrere all’emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l’assenso tacito se previsti dall’ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell’acquisizione di uno o più atti di assenso:
a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;
b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla
predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra loro, quando invece gli stessi possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:
- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;
c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell’emissione dell’atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;
d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990.
6. I termini per l’espletamento delle prestazioni nelle fasi di esecuzione (PN.2) di cui all’articolo 3, comma 1, sono determinati, con successiva procedura e contratto aggiuntivo, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell’Amministrazione committente. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
7. L’Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione, ai sensi del presente comma, non comportano indennizzi, risarcimenti o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
8. Successivamente alla consegna degli elaborati, per ogni livello di progettazione l’Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione committente si riserva, per ridurre i tempi di realizzazione dell’opera, di procedere alla verifica del progetto per il solo livello esecutivo e ad alla conseguente validazione dello stesso. Qualora l’Amministrazione decida di non procedere alla verifica della progettazione definitiva, la stessa sarà approvata in linea tecnica dall’Ente, dopo l’acquisizione dei pareri o atti di assenso obbligatori per legge.
Solo ad avvenuta verifica positiva del progetto esecutivo lo stesso è approvato dall’Amministrazione committente, previa validazione positiva del livello di progettazione, da porre a base della successiva gara d’appalto.
Art. 9. Penali
1. Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate comporta una penale pari all’uno per mille dell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 12 per ogni giorno oltre i termini stabiliti all’articolo 8.
2. Le penali, per qualunque ritardo, nella fase di progettazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, si applicano all’intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e, pertanto, sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all’articolo 8, comma 2, la penale è ridotta e applicata all’importo del singolo segmento progettuale di cui allo stesso comma 2, lettera a), oppure lettera b), per il quale si è verificato il ritardo.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno
per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
4. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno del Tecnico incaricato.
5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.
6. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1 applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione nell’eventuale contratto aggiuntivo oggetto di successiva procedura.
Art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione
1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo, siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli, altresì, prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 11. Risoluzione del contratto
1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento qualora il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E’, altresì, facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 3, o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 4.
3. Il contratto può, altresì, essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico
incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non disponga di una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 18;
g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7, del D.lgs. 50/2016, o all’articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010;
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5;
i) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d’appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 12. Determinazione dei corrispettivi
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa del presente contratto, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni di progettazione descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento all’Allegato «CP» e all’articolo 24, determinato ai sensi del DM del 17.06.2016 come segue:
FASI DI PROGETTAZIONE | IMPORTO |
Prestazioni normali | |
Progettazione definitiva | € 102.575,19 |
Progettazione esecutiva e coordinamento, sicurezza in fase di esecuzione | € 54.509,92 |
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA | € 157.085,11 |
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione, ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.
3. L’importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di qualunque tipologia di modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sull’importo dei lavori assunto come base per il calcolo della parcella.
4. Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base della percentuale proposta nell’offerta del tecnico incaricato, solamente se l’importo lavori subirà incremento o decremento uguale o maggiore del 30%. Al di sotto di tale percentuale l’importo pattuito è da ritenersi invariabile.
5. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
6. Gli importi delle prestazioni accessorie sono liquidati con le medesime modalità e nei medesimi termini delle varie fasi di progettazione e di esecuzione alle quali sono connesse, come previsto nell’Allegato «CP».
7. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole fasi di progettazione e di esecuzione, proporzionalmente secondo l’incidenza del loro importo come determinato nell’Allegato «CP».
8. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all’articolo 14 della Legge n. 143 del 1949 ai soli fini certificativi, nonché in base alle identificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016.
9. Gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori di cui al comma 7 in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva, quale primo livello di progettazione affidato al Tecnico incaricato.
10. Qualora i lavori, oggetto delle prestazioni, siano appaltati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 art. 95, comma 3 lett. b), nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile all’intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei lavori.
11. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
Art. 13. Adeguamento dei corrispettivi
1. Nel caso in cui per successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, si renda necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall’Allegato «CP».
2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 12, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di:
a) affidamento di prestazioni non previste in origine;
b) incremento dell’importo dei lavori riconosciuto espressamente dall’Amministrazione Committente nel provvedimento di approvazione di un livello progettuale successivo, semprechè non rientri in quanto previsto nell’art. 12 comma 4.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi mediante i parametri di cui all’Allegato «CP»; sono, altresì, adeguati gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri. Gli importi di riferimento, sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all’articolo 12, comma 8, per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di progettazione; a tal fine, per importo in sede di redazione o approvazione dei singoli livelli di progettazione, si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia; non si tiene conto delle somme a disposizione dell’amministrazione.
4. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:
a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
b) comportano una variazione dell’importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta.
5. Gli adeguamenti in aumento o in riduzione del corrispettivo per le fasi di esecuzione – opzionale saranno determinati nell’eventuale e successivo contratto aggiuntivo.
6. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il corrispettivo è adeguato nella misura più vantaggiosa per l’Amministrazione committente tra quelle risultanti dall’applicazione dei seguenti criteri alternativi:
a) utilizzando i parametri previsti per il calcolo del compenso per la redazione delle varianti in corso d’opera a seconda che la variante comporti o meno anche la modifica sostanziale di elaborati grafici;
b) utilizzando i parametri previsti dall’Allegato «CP» come segue:
- limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, con riferimento all’importo contrattuale della variante (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa, senza che rilevino le opere omesse o espunte);
7. Gli adeguamenti non trovano applicazione nei casi di cui al comma 4 e quando riguardano varianti di cui all’articolo 106, comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016.
8. Il Tecnico autore delle varianti è obbligato a redigere una relazione tecnica e prestazionale a supporto di ogni variante e, nei casi di cui all’articolo 37, comma 1, della legge n. 114 del 2014, fornisce, a semplice richiesta della Stazione appaltante, copia della documentazione progettuale e contabile ai fini della trasmissione della variante all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Art. 14. Modalità di corresponsione dei corrispettivi
1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente diminuiti delle penali di cui all’articolo 9, sono corrisposti secondo le scadenze e modalità contenute di seguito riportate sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:
• 10% dell’importo contrattuale quale acconto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
contratto;
FASI DI PROGETTAZIONE | DECORRENZA DEI TERMINI | |
Progettazione definitiva | Consegna del progetto definitivo | Acconto del 30% del relativo Corrispettivo (con decurtazione della quota parte di acconto) |
Approvazione del progetto definitivo o entro trenta giorni dell’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo. | Saldo del restante 70% del relativo corrispettivo (con decurtazione della quota parte di acconto) |
Progettazione esecutiva | Consegna del progetto esecutivo | Acconto del 50% del relativo Corrispettivo (con decurtazione della quota parte di acconto) |
Approvazione del progetto Esecutivo | Saldo del restante 50% del relativo corrispettivo (con decurtazione della quota parte di acconto) | |
Coordinamento sicurezza art. 91 d.lgs. n. 81/2008 | Approvazione del progetto al quale è connessa la prestazione. | Saldo del relativo corrispettivo con le modalità sopra specificate |
2. Qualora per cause non imputabili al Tecnico incaricato le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:
a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso
B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di percentuali.
4. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui al comma 1, e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese forfetarie nelle proporzioni di cui all’articolo 12, comma 5. Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte connessa alle predette fasi, purché effettivamente e utilmente eseguite.
5. In ottemperanza alle previsioni dell’articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente dedicato, che il tecnico si impegna a comunicare allegando le necessarie dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” da rendere prima dei pagamenti e/o contestualmente alla presentazione delle fatturazioni.
6. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo articolo 23, comma 1.
7. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’impegno al rilascio della polizza assicurativa di cui all’articolo 16, comma 1 e, a partire dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, della polizza vera e propria, al permanere dell’efficacia temporale dell’assicurazione di cui allo stesso articolo 16, comma 4, e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal D.M. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 5;
(per tecnici incaricati con dipendenti o con collaboratori iscritti alla gestione separata oppure con soci di capitale non iscritti alle Casse professionali autonome):
d) documentazione unificata necessaria all’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), di cui all’articolo 86, co. 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;
e) annotazione, sui documenti di cui alle lettere a) oppure b), degli estremi della comunicazione di
avvenuta assunzione dell’impegno di spesa e della copertura finanziaria;
8. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 6.
9. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento degli importi di cui al comma 1, relativi alle fasi di progettazione, in acconti proporzionali all’accertato stato di avanzamento delle prestazioni, fatti salvi i termini per il saldo.
Art. 15. Conferimenti verbali
1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche indette dall’Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 10 (dieci). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica, o conferenza, è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.
4. Fermo e impregiudicato quanto previsto dall’articolo 3, commi 3 e 4, sono compresi nei corrispettivi di cui all’articolo 12 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al precedente comma 3:
a) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti di assenso, con particolare riferimento a quello relativo al vincolo storico-architettonico e a quello in materia di prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e gli organismi competenti al rilascio;
b) gli incontri necessari al coordinamento e all’adeguamento della progettazione ai sensi delle predette disposizioni.
Art. 16. Garanzie
1. Il Tecnico incaricato ha prodotto, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva mediante Garanzia fideiussoria n. del rilasciata dal
– Agenzia di – per la somma garantita di Xxxx accettata con determinazione dirigenziale Area Tecnica R.G. n. del .
2. Il tecnico incaricato ha prodotto una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, Polizza Assicurativa (RTC) n. del rilasciata da
– Agenzia di – conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, per la somma garantita di Euro , quale percentuale del % sul costo complessivo dei lavori pari ad Euro
3. Il tecnico incaricato con la sottoscrizione della presente si impegna a mantenere e rinnovare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati da porre a base di gara, dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario dei lavori e fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Qualora siano accertate interruzioni dei lavori o non ultimazione degli stessi nel termine contrattuale per fatti non imputabili ad errori o omissioni progettuali, è fatta salva la possibilità da parte del tecnico incaricato di richiedere il rimborso della polizza assicurativa. La decadenza della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applicano l’articolo 24, comma 4 ultimo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. La polizza di cui al comma 2 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni progettuali l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa .
Art. 17. Adempimenti legali
1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:
a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili, come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è stata inoltrata richiesta di informazione antimafia, come precisato in premessa.
3. Ai sensi dell’art. 80, c. 4 quarto periodo, ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza mediante la verifica effettuata dei certificati contributivi che risultano regolari.
Articolo 18. Subappalto - prestazioni di terzi
1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 lett. a), del D.lgs. 50/2016 l’affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto.
3. L’Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 non è ammesso il subappalto non essendovi alcuna indicazione a tale scopo in sede di offerta.
Art. 19. Definizione delle controversie
1. Ai sensi dell’articolo 206 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo decreto si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa la corretta valutazione dell’esattezza della prestazione pattuita.
2. Ai sensi dell’articolo 208 del D.lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. La proposta di transazione può essere formulata sia
dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all’accordo bonario, ai sensi del comma 1, o alla transazione, ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro di Benevento ai sensi dell’articolo 4, comma 14, del decreto- legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 20. Prestazioni opzionali sin dall’origine
1. Fermo restando quanto previsto dal presente contratto, nonché dall’articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell’articolo 35, comma 4, secondo periodo del D.lgs. 50/2016.
Art. 21. Domicilio, rappresentanza delle parti
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, il tecnico incaricato viene informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia. A tutti gli effetti del presente contratto, il tecnico elegge domicilio nella Casa Comunale di Ariano Irpino, in Piazza Plebiscito n. 1 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione
della seguente PEC: . Qualunque comunicazione effettuata
dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
b) sé stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del D.lgs. 50/2016.
Il tecnico incaricato si impegna a comunicare all’Amministrazione Committente eventuali soggetti, comunque appartamenti al , ai quali riferirsi per eventuali ed ulteriori aspetti tecnici di dettaglio anche in riferimento a materie specifiche
3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, l’Arch./Ing. .
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire
all’Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.
Art. 22. Altre condizioni particolari disciplinanti l’incarico
1. Il Tecnico incaricato dovrà svolgere le prestazioni professionali secondo le indicazioni e le modalità contenute nella documentazione allegata.
Art. 23. Tracciabilità dei pagamenti
1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali titolari di altri rapporti contrattuali, ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 15(quindici) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali sub - contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all’articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 24. Disposizioni integrative e interpretative dell’Allegato «CP»
1. L’importo dei corrispettivi posti a base di gara è stato determinato dall’Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni; a tali fini è stato ritenuto congruo e ragionevole fare riferimento ai parametri di
cui al Decreto Ministeriale del 17 giugno 2016, di aggiornamento del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, attuativo dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.
2. Le classificazioni selezionate nella tabella dell’Allegato «CP» sono utilizzate anche ai fini dell’emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del D.lgs. 50/2016. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi previsti dal presente contratto.
3. Le prestazioni normali selezionate nell’allegato «CP» devono essere eseguite in conformità alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del D.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui al contenuto del predetto «CP» non coincida con le disposizioni richiamate. Il compenso della singola prestazione non è corrisposto in caso di mancata esecuzione di quest’ultima. Le prestazioni normali contemplate dell’allegato «CP», che individuano prestazioni previste dagli articoli da 14 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, devono ritenersi automaticamente comprensive alle prestazioni analoghe previste dagli articoli da 241 a 246 dello stesso D.P.R. n. 207 del 2010, qualora necessarie.
4. Le prestazioni complementari e accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del
d.P.R. n. 207 del 2010 (per quanto vigente), oppure riconducibili a prestazioni normali dell’allegato «CP», sono comprese nell’incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente individuate, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione committente.
5. Le prestazioni complementari e accessorie dell’allegato «CP», per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate da vacazioni orarie e restano fisse e invariabili nel loro importo per la singola prestazione selezionata ed eseguita, a prescindere dal tempo impiegato per la relativa esecuzione. Il relativo compenso non è corrisposto in caso di mancata esecuzione della singola prestazione.
6. L’importo del corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato dopo aver accertato che esso non è superiore a quello determinabile in base al DM 17 giugno 2016 pubblicato sulla GURI in data 27 luglio 2016. Qualora, per qualunque motivo, tale condizione venisse meno, in qualunque fase prima del pagamento del saldo del corrispettivo, l’importo di quest’ultimo è ridotto automaticamente nella misura necessaria a ristabilire la predetta condizione.
Art. 25. Norme di comportamento
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l’incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell’incarico.
2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall’ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1, con riferimento all’attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell’articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all’articolo 6, alla violazione dell’obbligo di astensione di cui all’articolo 7, comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo del 1% ( uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.
3. In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma 2, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l’Amministrazione committente, quest’ultima può procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso trova applicazione l’articolo 9, commi 4 e 5, del presente contratto.
4. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.
Art. 26. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa.
4. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.
6. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.26 aprile1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve ed unitamente a me lo sottoscrivono in formato pdf, alla mia presenza, con firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. s), del d.lgs n. 82/2005 del CAD, rinunciando alla lettura degli allegati.
Del che, io sottoscritto, Segretario Comunale, ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e su espressa richiesta delle stesse, ho redatto e stipulato il presente contratto in formato elettronico, su numero 20 fogli interi.
Il Tecnico incaricato
( x.xx in modalità elettronica)
L’Amministrazione committente
( x.xx in modalità elettronica)
Il Segretario Rogante
( x.xx in modalità elettronica)