Laboratorio SOFTECH-ICT
Laboratorio SOFTECH-ICT
Facsimile di Contratto (e Allegato Tecnico)
Redatto con riferimento a:
Requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico della Regione Xxxxxx-Romagna
Revisioni
Nr. | Data | Modifiche |
00 | 17/06/2011 | Prima stesura |
01 | 04/04/2019 | Revisione in seguito all’emanazione del Disciplinare per l’accreditamento delle struttura di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, Delibera 1467 del 10/09/2018. |
Indice
CONTRATTO TIPO (IN ITALIANO) 4
Note per la realizzazione del contratto ed ulteriori clausole 16
NOTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLEGATO TECNICO 19
CONTRATTO TIPO (ENGLISH) 22
Contratto Tipo (In italiano)
(su carta intestata del Laboratorio)
Prot. N° allegato/i Tit. cl. fasc.
Sede
Via …….., , Italia
T +39 ….. – F +39 …..
e-mail: …..@xxxxxxx.xx – P.E.C @xxx.xxxxxxx.xx
xxx.xxxxxxx.xx www xxxxxxx.xx
………………, ……………… CONTROPARTE ………………
Via ……………… n. ………………
OGGETTO: CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO XXXXXX - CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SOFTECH-ICT (SOFTECH-ICT)
E LA CONTROPARTE (sostituire il termine controparte con il nome dell’ente/impresa) ………………
L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Centro di Ricerca Interdipartimentale Softech-ICT (SOFTECH-ICT), con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Centro”, rappresentato dal Prof. ………………, nato a il
………………, in qualità di Direttore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione del Consiglio di Centro del giorno ;
E
Il Prof./Dott. ………………, nato a ……………… (………………) il ,
codice fiscale n. ………………, afferente al Centro di Ricerca Interdipartimentale Softech-ICT dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx, nel prosieguo del presente atto chiamato “Sperimentatore" o "Responsabile scientifico del Centro”;
E
1 Qualora la controparte non disponga di firma digitale e di indirizzo PEC, inviare a mezzo Raccomandata A.R.
2 Sostituire con RACCOMANDATA A.R. se subentra il caso di cui alla nota 1
la CONTROPARTE ……………… con sede legale in ……………… Via ………………
n. ………………, codice fiscale e partita IVA n. ………………, nel prosieguo del presente atto denominata “Committente” rappresentata da ……………… nato a
……………… il ………………, in qualità di ………………, autorizzato alla stipula del presente contratto con ;
Premesso che
- il Committente (indicare il motivo di interesse del Committente alla esecuzione dell’attività di ricerca/consulenza);
- il “Centro” dispone di risorse umane e strumentali per l’esecuzione della ricerca/consulenza oggetto del presente contratto;
- (è possibile inserire altre premesse)
convengono e stipulano Articolo 1 - OGGETTO (nota n. 3)
Il Committente affida al Centro, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo “………………” da svolgersi presso lo stabilimento del Centro ubicato in ……………… Via ……………… n. sotto la Direzione scientifica del
Prof./Dott. ………………, che accetta; il Prof./Dott. ……………… ha il compito di coordinare il programma di ricerca/consulenza, interfacciarsi con il Committente e con le unità operative, supervisionare il personale che attenderà all'esecuzione della ricerca/consulenza.
Il programma di ricerca/consulenza consiste in ………………, come dettagliato nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante di questo contratto.
Il Centro garantisce il Committente della corretta esecuzione del contratto e dell'idoneità dei mezzi utilizzati anche da parte degli eventuali collaboratori/subappaltatori.
E’ possibile inserire queste clausole se si verificano i seguenti casi:
(Per operazioni eseguite da soggetto esterno al Centro o subappaltate ad altro nodo della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE) Il Centro dichiara che l'esecuzione delle operazioni indicate ai punti dell'Allegato
Tecnico sarà affidata all'Operatore economico ……………… con sede legale in
……………… Via ……………… n , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di ……………… (eventuali altri dati identificativi dell'Operatore economico: capitale sociale, ecc ).
(Per rilievi strumentali con finalità di validazione dei risultati) Il Centro garantisce che l’incertezza di misura dei rilievi strumentali e dei risultati rientrerà nella tolleranza
3 Con riferimento ai contratti di ricerca stipulati nell'ambito della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE, si invita a prendere visione delle "Note per la realizzazione del contratto ed ulteriori clausole inseribili" e delle "Note per la realizzazione dell'allegato tecnico"; la consultazione può essere utile anche per la stipula degli altri contratti di ricerca.
concordata con il Committente, indicata nell'Allegato Tecnico.
Articolo 2 – REVISIONE DEL CONTRATTO
Le Parti - congiuntamente tra loro - valuteranno periodicamente lo stato di avanzamento della ricerca/consulenza in funzione dello sviluppo del programma di lavoro.
Al termine di ogni fase le Parti provvederanno a revisionare il programma di ricerca/consulenza, comunicando all’altra parte l’insorgere di ritardi e di difficoltà nell’esecuzione della ricerca/consulenza, le relative conseguenze sugli obiettivi da raggiungere e sugli impegni delle Parti (tempi, costi, risorse coinvolte, punti di riesame dell’attività svolta, ecc…)
Qualunque revisione del programma di ricerca/consulenza comporta l'adeguamento del corrispettivo spettante al Centro, compresa la copertura delle maggiori spese; tuttavia:
Opzione 1: il Committente può decidere di proseguire il contratto o interromperlo od orientarlo diversamente, concordando con il Centro le relative variazioni (anche ai tempi di esecuzione) per iscritto, mediante scambio di corrispondenza; in caso di interruzione della ricerca/consulenza, si applica l'art. 11 "Recesso";
Opzione 2: il Centro può rifiutare di apportare le variazioni il cui ammontare superi il sesto del corrispettivo iniziale/complessivo (indicare ciò che interessa) o la cui esecuzione risulti ad esso impossibile, tenuto conto delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie in quel momento in sua dotazione; in tal caso il Centro dà tempestiva comunicazione al Committente, indirizzandolo verso altre Strutture che possano farsene carico, con priorità verso soggetti della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE (nota n. 4) ed il Committente corrisponderà al Centro l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso del Centro; si applica l'art. 11 "Recesso".
Articolo 3 - DURATA
Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione (è possibile indicare altra data di entrata in vigore del contratto) e avrà la durata di ………………
Il presente contratto potrà essere rinnovato o prorogato nelle more della stipula di altro contratto e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) tramite accordo scritto tra le parti, mediante scambio di corrispondenza.
Articolo 4 – RELAZIONI PERIODICHE
Il Centro si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.
Tali relazioni dovranno essere approvate dal Centro ed inoltrate al Committente alle seguenti scadenze (indicare le scadenze dell’inoltro delle relazioni):
1) ………………
4 La priorità dei soggetti della RETE si applica ai contratti stipulati in tale ambito.
2) ………………
3) una relazione finale a conclusione della attività di ricerca.
Il Centro si obbliga per la durata di a mantenere traccia e a conservare
tutta la documentazione ed i giustificativi dei rapporti tenuti con il Committente.
Articolo 5- CORRISPETTIVO
Per lo svolgimento dell’attività di ricerca/consulenza il Committente si impegna a versare al Centro la somma di € ……………… (euro ) oltre IVA di legge.
a) Tale somma verrà corrisposta in unica soluzione alla data di sottoscrizione del presente contratto.
L’opzione a) può essere sostituita dalla successiva opzione
b) Tale somma verrà corrisposta in nr rate da pagarsi rispettivamente
1) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
2) euro ……………… oltre IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al termine dell’attività di ricerca/consulenza.
o dalla successiva opzione (ossia dall’ipotesi di un numero di pagamenti rateali superiore a due)
c) Tale somma verrà corrisposta in nr rate da pagarsi rispettivamente
1) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
2) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, alla data del ;
3) euro ……………… oltre all’IVA di legge, pari a ………………% dell’intero corrispettivo, al termine dell’attività di ricerca/consulenza
qualunque sia l’opzione scelta (opzioni a, b o c) dovrà essere inserita la seguente frase Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l’attività svolta.
I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro.
"Le fatture dovranno essere inviate al Committente in originale all'indirizzo
……………… Via ……………… n ".
Le somme dovranno essere erogate dal Committente mediante accredito sul c\c n. IBAN IT ……………… presso UniCredit S.p.A., Sede Centrale di Modena, Piazza Grande n. 40, intestato al Xxxxxx xx xxxx’Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx Xxxxxx
x Xxxxxx Xxxxxx.
Articolo 6 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Opzione 1: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili i quali, non essendo prevedibili a priori, rappresentano un indubbio valore aggiunto creato dall'attività di ricerca. Titolare dei potenziali risultati brevettabili è il Committente, il quale dovrà riconoscere al Centro un corrispettivo in termini di premi e/o royalty per il loro raggiungimento) Benché in forza del presente contratto non sia previsto lo svolgimento da parte del Centro di un'attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi, suscettibili di brevettazione, viene comunque
riservata al Committente la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività oggetto del presente contratto, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore ai sensi delle vigenti leggi; il Committente si impegna ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell'inventore. Nel caso in cui l'esecuzione della ricerca portasse al deposito di domande di brevetto, al Committente spetterà il diritto di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all'estero sopportandone le relative spese; in tal caso l’Università sarà tenuta esclusivamente nei confronti del Committente a fornire allo stesso tutta la documentazione scientifica necessaria per l'ottenimento dei suddetti brevetti. Nel caso in cui le attività oggetto del presente contratto portassero al deposito di domande di brevetto, il Committente sarà tenuto a comunicare all’Università, nel termine di 30 giorni, l'avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa. Per ogni brevetto il Committente riconoscerà al Centro, ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito: a) dal 10% (o percentuale superiore) del corrispettivo previsto per la ricerca all'atto di deposito della domanda di brevetto e il 10% del corrispettivo stesso (o percentuale superiore corrispondente alla precedente) all'atto della concessione del brevetto; (eventuale) b) ed inoltre, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), una royalty sul fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale del brevetto effettuato dal Committente e/o da eventuali licenziatari del brevetto stesso, per l'intera durata del brevetto (più quella di eventuali estensioni temporali), nella misura del ………………% del fatturato di riferimento, con le seguenti modalità: ……………… (in alternativa: "nella misura e secondo modalità che saranno definite al momento della concessione del primo brevetto").
Opzione 2: (Contratti di ricerca/consulenza che per loro natura oggettiva possono dar luogo a risultati brevettabili e, a differenza degli altri casi, esiste una condivisione/contitolarità dei risultati tra le parti, giustificata in riferimento all'entità degli apporti finanziari e delle risorse fornite da entrambe le parti contraenti). Considerato che entrambe le parti contraenti si fanno carico dei costi e della messa a disposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, esse si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti convengono sin d'ora che la quota di proprietà del Committente sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali sarà pari al ………………%, e quella del Centro al % e che nella stessa misura
saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. (nota
n. 5). Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui
5 E' possibile rapportare i diritti delle parti sulla proprietà intellettuale ai rispettivi apporti scientifici, strumentali e finanziari: "Le parti convengono sin d'ora che le quote di proprietà sui risultati della ricerca, sui relativi Diritti di Proprietà Intellettuale o sulle sue utilizzazioni industriali derivanti direttamente
risultati della ricerca, per quanto non disciplinato dalle norme del codice civile in tema di comunione, sarà regolato da apposito contratto.
Opzione 3. (Si prevede la piena titolarità al Committente dei diritti derivanti dai potenziali risultati brevettabili, senza un'espressa previsione di premi e/o royalty a favore del Centro).
Considerato che lo scopo della ricerca affidata dal Committente al Centro è quello di conseguire risultati innovativi e possibilmente brevettabili, e che di ciò si è espressamente tenuto conto nel determinare il corrispettivo spettante al Centro, le parti convengono che la proprietà di qualunque risultato, inventivo, brevettabile o meno, derivante direttamente dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto spetterà in via esclusiva al Committente.
Qualunque sia l’opzione scelta (opzioni a, b o c) dovrà essere inserita la seguente frase
I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.
E' fatto salvo il diritto del/dei ricercatore/i di essere nominato/i quale/i autore /i in eventuali brevetti relativi a tali risultati.
Articolo 7 – DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO
Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 4 "Proprietà intellettuale", 1° comma, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico. (inserire eventualmente anche la seguente frase “previa autorizzazione scritta del Committente”).
Articolo 8 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Il Centro, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 4 "Proprietà intellettuale".
Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi
……………… (si consiglia di inserire un periodo temporale non inferiore ai cinque anni) anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.
Articolo 9 – ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA
Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti (di seguito, "Informazioni") di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto
dall'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta nel presente contratto saranno ripartite tra loro in proporzione ai rispettivi apporti scientifici, strumentali e finanziari.".
stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 6 "Obbligo di segretezza" e garantisce il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei propri collaboratori ai sensi degli artt. 2048 e 2049 c.c.
Ciascuna Parte si impegna a limitare l'accesso alle Informazioni al solo personale che attende all'esecuzione della ricerca/consulenza. Detto personale dovrà essere reso edotto del carattere riservato delle Informazioni e delle conseguenze della divulgazione di dati e dovrà impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi di segretezza previsti in questo contratto; a tal fine, una copia di questo contratto dovrà essere sottoscritta per accettazione incondizionata da ciascun collaboratore all'esecuzione della ricerca/consulenza ed un'ulteriore copia dovrà essere consegnata ai collaboratori. L'impegno dovrà recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dell'Università, ivi compresa l'autorizzazione alla trasmissione ed al trattamento dei dati da parte di terzi.
Gli obblighi di segretezza non troveranno applicazione quando la divulgazione è espressamente imposta dalla legge ovvero da enti amministrativi o giudiziari; in tal caso il Centro si impegna ad informare per iscritto il Committente della sussistenza di tali imposizioni, compatibilmente con la normativa vigente; resta inteso che il Committente non potrà pretendere che il Centro si renda inadempiente all'obbligo imposto per provvedimento amministrativo o giudiziale.
Le Parti ed il loro personale non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.
Articolo 10 – COPERTURE ASSICURATIVE (nota n. 6)
Il Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx ha stipulato le seguenti coperture assicurative:
6 In assenza di scambio di personale e di materiali tra le parti si può inserire questa clausola:
<<Articolo 10 – COPERTURE ASSICURATIVE - Il Dipartimento/Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx ha stipulato adeguate polizze assicurative a copertura “Responsabilità civile verso terzi” ed “Infortuni”.
Il Committente dichiara di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura “Responsabilità civile verso terzi” ed “Infortuni”
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti assicurativi in conformità alle condizioni generali predisposte dall'Università nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di personale o di materiali tra le parti. >>
- polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 52981/23/65/136655447/4 stipulata con la Compagnia Assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con scadenza al giorno 31 marzo 2022, per danni a persone e cose causati a terzi, con massimale pari ad € 10.000.000,00. Si precisa che detta copertura opera solo per i danni materiali e diretti.
Il Committente dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa con un massimale pari ad € (preferibilmente non inferiore ad € 3.000.000,00) a
copertura “Responsabilità civile verso terzi” n. ……………… rilasciata dalla Compagnia ……………… con scadenza al giorno per danni a persone
e cose dei quali sia tenuto a rispondere.
Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.
L’Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell’Ateneo
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Il Centro dichiara che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx garantisce la copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Committente garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, o compagnia assicuratrice.
In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si conviene:
- se il fatto è avvenuto presso il Committente, il Committente si impegna a segnalare immediatamente (facendo riferimento al numero di polizza) l’evento al Centro onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l’Università, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l’evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Committente onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.
Resta inteso che l’esistenza di dette polizze non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.
Articolo 10 BIS - PERSONALE E RESPONSABILITÀ PER DANNI AL PERSONALE (nota n. 7)
(Se la partecipazione all’attività di ricerca comporta la frequentazione dei locali del Centro da parte di soggetti inviati dal Committente) Le attività indicate ai punti
7 Inserire l'articolo se si verifica il caso e far approvare specificamente le sue disposizioni dal Committente (artt. 1341 e 1342 c.c.)
……………… dell'Allegato Tecnico saranno realizzate presso lo stabilimento del Dipartimento Centro ubicato in ……………… Via ……………… n. ..., da parte di personale incaricato dal Committente indicato nell'Allegato Tecnico.
Il Committente potrà pertanto far partecipare all’attività di ricerca detti soggetti. Tale personale o altro personale, comunque esterno al Centro, autorizzato a partecipare alla ricerca, sarà compensato e coperto dal punto di vista assicurativo (sia per infortuni che per responsabilità civile verso terzi) direttamente dal Committente, mentre sotto il profilo scientifico, la loro opera sarà svolta in collaborazione e sotto la direzione scientifica del Responsabile Scientifico del Centro.
E' onere del Responsabile dell’attività di ricerca fornire formazione ed informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla ricerca specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L’informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l’eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d’uso e quant’altro utile per lo svolgimento dell’attività in sicurezza. Per l’eventuale Sorveglianza Sanitaria, dovuta all’attività di ricerca nella sede del Centro, sarà a carico del Committente.
Il Committente esonera il Centro da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal personale dallo stesso incaricato ai sensi del precedente comma. (Se la partecipazione all’attività di ricerca comporta la frequentazione dei locali del Committente da parte di soggetti inviati dal Centro)
Le attività indicate ai punti ……………… dell'Allegato Tecnico saranno realizzate presso lo stabilimento del Committente ubicato in ……………… Via n.
..., da parte di personale incaricato dal Centro indicato nell'Allegato Tecnico.
Il Committente consente che detto personale possa accedere ai propri locali per l’esecuzione dell’attività di ricerca/consulenza.
(in entrambi i casi)
Il Centro assicura che il proprio personale partecipante all’attività di ricerca è coperto da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione della attività attinenti il presente contratto. La struttura ospitante si impegna, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, a considerare il personale del Centro alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.
Le spese di trasferta, vitto, alloggio o comunque sostenute e documentate dal personale per la partecipazione alle attività di ricerca/consulenza restano a carico del Committente.
Articolo 11- RECESSO
Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di
……………… (si suggerisce tre mesi) da comunicare al Centro con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Nell'ipotesi di recesso da parte del Committente, questo corrisponderà al Centro l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso; verranno altresì definiti pattiziamente i compensi spettanti al Centro e, in difetto di accordo, la determinazione sarà fatta dal Giudice.
Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.
Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 6 "Proprietà intellettuale", 7 "Diritti spettanti al Centro", 8 "Obbligo di segretezza", 9 "Ulteriori obblighi di segretezza".
Articolo 12- COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le relazioni e la corrispondenza dovranno essere comunicate dal Centro al Committente all'indirizzo ……………… Via ……………… n. ..., fatto salvo quanto eventualmente stabilito per l’invio delle fatture.
La corrispondenza dovrà essere comunicata dal Committente al Centro all'indirizzo
……………… Via ……………… n. ... .
Articolo 13 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
Articolo 14 - PRIVACY
Le parti si impegnano, l’una nei confronti dell’altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l’esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il “Regolamento”) nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.
In particolare, garantiscono l’osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l’adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.
Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:
- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 31 del Regolamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra,
nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.
Articolo 15 - SPESE
Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico del Committente.
Il presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata8, è soggetto ad imposta di bollo in caso d’uso (art. 24, Tariffa, Allegato , Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Il presente contratto viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata XXXXXX che è pregata di sottoscriverlo digitalmente ed inviarla all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: .
Il presente contratto consta di nr pagine scritte sin qui
.Modena/Reggio Xxxxxx, lì
Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx CENTOR DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SOFTECH-ICT
IL DIRETTORE
(Prof. )
IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO DI ………………
(Prof./Dott )
Per accettazione: ………………, lì ………………
IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(………………)
8 In caso di invio a mezzo Raccomandata A.R., inserire in sostituzione: Il presente contratto, redatto in forma di lettera contratto, sarà perfezionato mediante invio a mezzo posta, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda -DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.
Il presente contratto viene trasmesso all’ente/impresa in n. 2 esemplari. L’ente/impresa è pregato di sottoscrivere entrambi gli originali e di restituire uno degli esemplari al Dipartimento di dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Xxxxxx (all’indirizzo: Via ………………, n 41100 Modena / 00000
Xxxxxx Xxxxxx).
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute negli artt. 1 (Oggetto),
2 (Revisione del contratto) 8 (Obbligo di segretezza), 9 (Ulteriori obblighi di segretezza), 10 (Coperture assicurative), 10 BIS (Personale e responsabilità per danni al personale) e 12 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.
Per accettazione: ………………, lì ………………
IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(………………)
Note per la realizzazione del contratto ed ulteriori clausole
Di seguito alcune note per la realizzazione del contratto; in particolare, vengono riportate alcune clausole che possono/debbono essere inserite nel testo, per rispondere a specifiche esigenze della ricerca/consulenza o alle disposizioni della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna.
Art. 1 - Oggetto
Con specifico riferimento ai contratti di ricerca stipulati nell'ambito della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE, precisare che "Il Dipartimento/Centro garantisce al Committente di aver conseguito l'accreditamento istituzionale nella Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE e si obbliga a rispettare e ad applicare nell'esecuzione di questo contratto i relativi principi - anche deontologici e di tutela della riservatezza - , disposizioni e requisiti.". (Per collaudi) Il Dipartimento/Centro si obbliga ad informare il Committente degli eventuali limiti di garanzia circa l’affidabilità o la validazione dei risultati a seguito del collaudo.
(Per la particolare natura della ricerca)
- Le parti riconoscono che la ricerca oggetto di questo contratto ha carattere sperimentale ed innovativo, non essendo scontato né prevedibile a priori il suo esito; il Dipartimento/Centro, pertanto, non fornisce alcuna garanzia al Committente circa l'ottenimento di risultati sperati o circa il possibile sfruttamento economico dei risultati della ricerca.
- Le parti riconoscono che la ricerca/consulenza implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ossia la soluzione di , ai sensi e per gli effetti dell'art.
2236 c.c. (si riporta il contenuto dell'articolo 2236 c.c. : "Responsabilità del prestatore d'opera" "Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.")
Art. 4 - Relazioni periodiche
Nel caso in cui dall'attività di ricerca/consulenza possano emergere aspetti rilevanti per il buon utilizzo o la buona realizzazione dei risultati, occorre integrare il testo con questa clausola: "Il Dipartimento/Centro, unitamente alle relazioni ed ai risultati, inoltra al Committente tutti i dati occorrenti per il buon utilizzo o la buona realizzazione dei risultati della ricerca/consulenza, propone gli occorrenti programmi di formazione ausiliaria del personale ed azioni per rendere pienamente operativi i risultati da parte del Committente."
Art. 5 - Corrispettivo
Con specifico riferimento ai contratti di ricerca stipulati nell'ambito della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE si precisa che le fatture devono indicare eventuali elementi delle prestazioni che hanno beneficiato di aiuti pubblici.
Art. 6 – Proprietà intellettuale
Possono essere concordate con il Committente specifiche modalità di gestione dei diritti di proprietà intellettuale; si veda altresì la nota in materia di segretezza pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxx- istituzionale.html , alla voce "Contratti e accordi".
Art. 9 – Ulteriori obblighi di segretezza
Si veda la nota in materia di proprietà intellettuale e di segretezza sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxx- istituzionale.html .
E' possibile dettagliare gli obblighi di segretezza con la previsione che ciascuna Parte si impegna a:
- far uso delle Informazioni esclusivamente per l’esecuzione del contratto;
- restituire le Informazioni all’altra Parte, su richiesta della medesima e in ogni caso entro il termine di esecuzione del presente contratto;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività oggetto del presente contratto.
- mantenere segreti le Informazioni, l'oggetto della ricerca/consulenza, i lavori e le attività svolti e da svolgere, i risultati del programma sperati od ottenuti, salva esplicita autorizzazione scritta del legale rappresentante dell'altra Parte;
- prevenire indebiti accessi da parte di terzi estranei alle Informazioni riservate. A tale scopo, il Dipartimento/Centro si impegna - d'intesa con il Committente che si impegna a fornire la necessaria collaborazione - ad adottare e mantenere aggiornate opportune procedure per la tutela della riservatezza, e a sensibilizzare in merito il proprio personale.
Con specifico riferimento ai contratti di ricerca stipulati nell'ambito della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE occorre inserire anche queste clausole:
Art. :::: - Questionario di gradimento
Al termine del contratto, verrà somministrato al Committente un questionario di gradimento sull'attività svolta.
Il Committente dovrà compilare e restituire il questionario al Dipartimento/Centro entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.
Art. :::: - Accesso al Background knowledge
Nel corso dell’esecuzione del contratto le Parti hanno reciprocamente libero accesso alle informazioni, alle conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute da ciascuna Parte prima della sottoscrizione del contratto (Background Knowledge) e necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca/consulenza, ad eccezione di quelle eventualmente contenute in un’apposita
lista inserita nell’Allegato Tecnico (nota n. 9);
Tali conoscenze - comunque - restano di proprietà della Parte che le apporta al progetto.
Art. :::: - Accesso ai locali del Dipartimento/Centro
Il Dipartimento/Centro consentirà al Committente o a suoi rappresentanti, muniti di specifica delega scritta da consegnarsi al Dipartimento/Centro per la conservazione agli atti, il ragionevole accesso alle aree dei laboratori interessati allo svolgimento della ricerca/consulenza per poter assistere, a titolo di testimone, alle attività sperimentali eseguite, o per l’utilizzo degli impianti speciali.
Le modalità e i tempi di accesso saranno concordati con il Dipartimento/Centro al fine di salvaguardare adeguatamente la riservatezza dei dati prodotti o in corso di produzione per altri o della proprietà intellettuale del Dipartimento/Centro che non costituisce oggetto di questo contratto.
Altre clausole eventualmente inseribili nel corpo del contratto: Art. :::: - Attrezzature acquistate a spese del Committente
Si precisa che le attrezzature ……………… saranno acquistate dal Dipartimento/Centro a spese del Committente; al termine del contratto la proprietà sarà trasferita al Committente, che le accetterà in restituzione nello stato di fatto in cui si troveranno, senza avere nulla a pretendere per il normale uso e deterioramento. Le spese, le attività ed i rischi della restituzione sono a carico del Committente.
Art. :::: - Attrezzature, mezzi e materiali in comodato d’uso
(Per materiali, mezzi, o apparati di supporto messi a disposizione da una parte in favore dell'altra)
Si precisa che le attrezzature ……………… saranno concesse in comodato d'uso gratuito da ……………… a ………………, mediante apposito contratto, in conformità allo schema-tipo pubblicato sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx- tipo.html .
9 Qualora il Dipartimento/Centro si trovi nell’impossibilità di fornire in tutto o in parte la "Background Knowledge" e la relativa documentazione, si farà apposita menzione nell’Allegato Tecnico, con indicazione delle ragioni dell'impossibilità.
NOTE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLEGATO TECNICO
L'Allegato Tecnico costituisce il fondamentale capitolato tecnico-prestazionale e deve contenere una dettagliata descrizione del programma di ricerca/consulenza. Tale considerazione vale per qualunque contratto di ricerca stipulato dall'Ateneo.
Devono essere inseriti nell’Allegato Tecnico:
1. Tipo di attività: indicare se si tratta di un’attività di Ricerca o di Trasferimento Tecnologico;
2. Descrizione nel dettaglio del piano di attività [descrivere in dettaglio le attività da svolgere, indicando obiettivi specifici, attività previste e risultati attesi, da suddividere in workpackage (WP) operativi e da completare con un report per la formalizzazione dei risultati ottenuti];
3. Tempistica (eventualmente attraverso un diagramma di GANTT con date previste per il completamento delle singole attività e relativi risultati);
4. Elenco risultati previsti;
5. Elenco risorse umane (descrivere le risorse umane coinvolte con relative qualifiche e descrizione del ruolo svolto nella ricerca) e materiali.
Con specifico riferimento ai contratti di ricerca stipulati nell'ambito della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE si precisa che:
a) il programma di ricerca/consulenza deve essere articolato in fasi, corrispondenti a momenti di possibile riorientamento dei lavori, indicate nell'Allegato Tecnico. Nel caso di ricerche/consulenze di semplice esecuzione, la fase può anche essere unica;
b) il Dipartimento/Centro è tenuto ad impegnarsi specificamente rispetto alle risorse indicate nell'Allegato Tecnico da utilizzare per la realizzazione della prestazione: risorse umane, comprese le eventuali qualifiche del personale coinvolto, e risorse materiali (apparecchi, macchine, eventuali caratteristiche di taratura di queste ultime, tempo di utilizzo). L'Allegato Tecnico deve pertanto indicare tali risorse, siano esse di proprietà o messe a disposizione dal Dipartimento/Centro, oppure di proprietà o messe a disposizione da soggetti esterni o da subappaltatori o dallo stesso committente (in quest'ultimo caso, il Dipartimento/Centro coordinerà il personale e valuterà l'idoneità delle attrezzature messe a disposizione dal committente, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per danni arrecati dal proprio personale e dalle proprie attrezzature non riconducibili a difetto di coordinamento o di valutazione del Dipartimento/Centro). La messa a disposizione di personale/attrezzature deve comunque essere regolata con apposito atto (nota n. 10);
10 Le disposizioni della Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna - RETE prevedono che
<<Nel caso in cui alcune attività debbano essere realizzate presso la sede dei committenti, le procedure di intervento della Struttura [Dipartimento/Centro] devono contemplare in particolare le condizioni d’uso dei mezzi di produzione, l’obbligo del rispetto delle regole alle quali i committenti sono soggetti, riferite esplicitamente agli aspetti di sicurezza e alle regole interne, l’elenco degli obblighi e le spese derivanti
d) con riferimento alle risorse umane, di regola, il Dipartimento/Centro deve utilizzare per l'esecuzione della ricerca/consulenza proprio personale dipendente o ad esso legato da un contratto; tuttavia, è possibile che il Dipartimento/Centro si avvalga anche di soggetti esterni o subappaltatori e che alle attività di ricerca/consulenza partecipi anche personale del committente. Può essere inserita questa clausola, se si verifica il caso:
(Per operazioni eseguite da soggetto esterno al Dipartimento/Centro o subappaltate ad altro nodo della Rete) Il Dipartimento/Centro dichiara che l'esecuzione delle operazioni indicate ai punti ……………… di questo Allegato Tecnico sarà affidata all'Operatore economico ……………… con sede legale in Via
……………… n , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di ……………… (eventuali altri dati identificativi dell'Operatore economico: capitale sociale, ecc );
e) con riferimento alle risorse materiali, occorre prevedere che le apparecchiature - ivi comprese le apparecchiature fornite dal Committente od acquistate a spese del Committente - che sono state soggette a sovraccarichi o a manovra errata, che forniscono risultati dubbi, o che si sono rilevate essere difettose o al di fuori dai limiti specificati, devono essere messe fuori servizio; dette apparecchiature devono essere ritirate dal servizio per prevenirne l’utilizzo o chiaramente identificate o etichettate, indicando lo stato di fuori servizio, finché non siano state riparate ed abbiano dimostrato, tramite taratura o prova, di funzionare correttamente;
f) con riferimento specifico alle apparecchiature e al software, le disposizioni Rete dell'Alta Tecnologia della Regione Xxxxxx-Romagna prevedono che le registrazioni delle apparecchiature e del software comprenderanno: <<a) l’identificazione dell’elemento dell’apparecchiatura e del relativo software; b) il nome del costruttore, l’identificazione del tipo, il numero di serie o altra identificazione univoca; c) le verifiche di conformità delle apparecchiature alle specifiche; d) la loro collocazione; e) le istruzioni del costruttore, se disponibili, o i riferimenti della loro collocazione; f) le date, i risultati e le copie dei rapporti e dei certificati di tutte le tarature, regolazioni, criteri di accettazione e la data di scadenza della prossima taratura, con indicazione delle funzioni responsabili dell’attuazione e della valutazione dei risultati; g) il piano di manutenzione, ove appropriato, e lo stato aggiornato delle manutenzioni, con indicazione delle funzioni responsabili dell’attuazione e della valutazione dei risultati;
h) ogni danno, malfunzionamento, modifica o riparazione dell’apparecchiatura.>>. Può essere inserita questa clausola, se si verifica il caso:
per i committenti, le eventuali assicurazioni per coprire rischi particolari, ecc.>> e che <<Nel caso in cui alcune prestazioni siano effettuate da parte del personale del committente, ma su mezzi della Struttura (es. utilizzo impianti), e nel caso in cui materiali, mezzi, o apparati di supporto siano messi a disposizione da parte del committente, devono essere stabilite le condizioni di utilizzo e le assicurazioni necessarie per la copertura dei rischi particolari sia per la Struttura che per il committente>>.
(Per rilievi strumentali con finalità di validazione dei risultati) Il Dipartimento/Centro garantisce che l’incertezza di misura dei rilievi strumentali e dei risultati rientrerà nella tolleranza concordata con il Committente, e precisamente ;
g) con riferimento all'esecuzione della prestazione di ricerca/consulenza, risulta importante la tracciabilità delle operazioni poste in essere, mediante registrazione delle attività di ricerca/consulenza; infatti, il Dipartimento/Centro si deve obbligare per un certo tempo a mantenere traccia e a conservare la documentazione ed i giustificativi dei rapporti con il Committente, del personale che prende parte all'attività di ricerca e delle attività svolte da ciascuno, a identificare e a registrare ogni elemento delle apparecchiature e del relativo software che sia significativo per le prove eseguite ed a registrare le attività svolte e gli stati di avanzamento, con le modalità indicate nell'Allegato Tecnico. E' possibile inserire, su richiesta del Committente, l'obbligo per il Dipartimento/Centro di documentare le certificazioni del personale coinvolto in attività specifiche;
h) è infine previsto che il Dipartimento/Centro collabori con il Committente nell'individuare forme di incentivazione (es. cofinanziamenti, strumenti per il credito di imposta, ecc ), assista il Committente negli adempimenti necessari per le eventuali
domande verso gli Enti istruttori ed erogatori ed informi il Committente circa gli eventuali rischi di attribuzione parziale o mancata attribuzione degli incentivi.
Contratto Tipo (English)
(su carta intestata del Laboratorio)
Prot. N° allegato/i Tit. cl. fasc.
www xxxxxxx.xx
Sede
Via …….., , Italia
T +39 ….. – F +39 …..
e-mail: …..@xxxxxxx.xx – P.E.C @xxx.xxxxxxx.xx
………………, on ………………
Dear COUNTERPARTY ………………
n. ………………, Street
………………
REGISTERED LETTER
RE: AGREEMENT FOR RESEARCH AND CONSULTANCY BETWEEN THE UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO XXXXXX – DEPARTMENT/CENTRE OF ……………… AND THE
COUNTERPARTY (substitute the term “counterparty” with the name of the entity/business) ………………
The University of Modena and Reggio Emilia – Department/Centre of
………………, with its registered office in ……………… Via n.
………………, tax code and VAT No.00427620364, hereinafter referred to as the “Department/Centre”, represented by Prof. ………………, born in on the
………………, in their capacity as Acting Director, authorized to enter this agreement by resolution of the Departmental/Centre Board at the session on ;
AND
Prof./Dott. ………………, born in ……………… on the ………………, housed within the Department/Centre of ……………… at University of Modena and Reggio Xxxxxx, later in this document called "Investigator" or "Scientific Coordinator of the Department/Centre"
AND
The COUNTERPARTY ……………… with its registered office in ………………, n.
………………, ……………… Street, tax code and VAT No , hereinafter
referred to as the “Purchaser” represented by ……………… born in on
the ………………, in their capacity as ………………, authorized to enter this agreement with ;
whereas
- the “Purchaser” (indicate the purchaser’s motivating interests in carrying out the research and consultancy activity);
- the “Department/Centre” provides human resources and equipment for carrying out the research and consultancy as detailed below in Article 1 of this agreement:
- (other premises may be inserted here)
agree and undertake: Article 1 – PURPOSE (note no. 11)
The purchaser entrusts to the Department/Centre, which accepts, the following research and consultancy programme entitled “ ” to be undertaken within
the said establishment of the Department/Centre, located in address
……………….., under the scientific direction of Prof./Dott. ………………, which accepts. The duty of Prof./Dott. …………………… is to coordinate the research and consultancy programme, liaise with the Purchaser and the operational units, supervise the staff involved in the research and consultancy programme.
The research and consultancy programme consists of ………………, as explained in details in the Technical Attachment, which is an integral part of this contract.
The Department/Centre ensures the Purchaser a proper implementation of the contract and the reliability of the devices used, even by other participants/subcontractors.
The following clauses can be included in case of the following circumstances:
(For operations carried out by a party external to the Department/Centre or subcontracted to another hub of the High Technology Regional Network (RETE) The Department/Centre declares that the execution of the operations specified in points
…………. of the Technical Attachment will be carried out by the Agent with
registered office in …………. Address……………..…., tax code , VAT
no. ……………. and Business Register of ………………enrolment no.
…………(further details of the Agent: share capital, etc, …)
(For instrument measurement so to validate results) The Department/Centre ensures that the level of reliability of instrument measurement and its results will be within the tolerance band agreed with the Purchaser, as indicated in the Technical Attachment.
11 With reference to the research contracts within the High Technology Regional Network (RETE), please refer to “Information on the fulfilment of the contract and further additional clauses” and to “ Information on the fulfilment of the technical attachment”. Reference to these texts is useful for the signing of other research contracts.
Article 2 – CONTRACT REVISION
Both Parties will periodically evaluate the progresses made depending on the programme development.
At the end of each stage the Parties will revision the research and consultancy programme, apprising the other Party of any delay or difficulty in the execution of the research/consultancy, any related consequence on the objectives to be fulfilled and on the obligations of the Parties (times, costs, involved resources, re-examination of the activity carried out, etc…)
Any revision to the research and consultancy programme requires an adjustment of the payment due to the Department/Centre, including the covering of further expenses. However:
Option 1: The Purchaser can decide to let the programme carry on, to terminate or revise the contract, by making a written agreement with the Department/Centre on the related amendments (including those concerning times of execution). In case of termination of the research/consultancy the terms of the Article 11 “Withdrawal” will be applied.
Option 2: The Department/Centre can refuse to accept amendments that lead to an increase of more than a sixth of the total/initial amount (indicate the amount) or that make the execution impossible, having considered the available human, instrumental, logistic and financial resources. Should this be the case the Department/Centre must promptly inform the Purchaser and suggest other companies which can carry out the research, giving priority to those within the High Technology Regional Network (RETE) (note no. 12). The Purchaser will pay the Department/Centre the expenses already incurred or those that under the legislation in force or subject to the contract must be refunded. The terms of the Article 11 “Withdrawal” will be applied.
Article 3- DURATION
This agreement takes effect from the date of the parties’ signature (an alternative date for the agreement coming into force may be inserted) and is valid for ……………… .
This agreement may be renewed or extended through the signing of a new agreement, in both cases for a period no longer than 6 (six) months by written agreement between the parties.
Article 4 – PERIODIC REPORTS
The Department/Centre undertakes to provide periodic reports indicating the activities currently being carried out in the research and consultancy project referred to in Article 1, with particular reference to any results that may have been obtained.
Such reports must be forwarded by the following deadlines (indicate the deadlines for forwarding the reports)
1) ………………
2) ………………
12 Priority to companies within the High Technology Regional Network - RETE is subject to related contracts.
3) a final report at the conclusion of the research activity.
The Department/Centre commits for a period of ………… to file and store all documentation
Article 5 - REMUNERATION
For carrying out the research and consultancy activities the Purchaser undertakes to pay to the Department/Centre the sum of € ……………… (……………… euros) plus VAT.
a) Such sum is to be paid in full on the date this agreement is signed by the parties.
Option a) can be substituted by the following option
b) Such sum is to be paid out in (number) instalments as follows:
1) ……………… euros plus VAT, equal to % of the entire sum payable,
upon the signing of this agreement;
2) ……………… euros plus VAT, equal to % of the entire sum payable,
at the conclusion of the research and consultancy activity.
or by the following option (if payment is made in more than two instalments)
c) Such sum is to be paid in (number) instalments, as follows:
1) ……………… euros plus VAT, equal to % of the entire sum payable,
upon the signing of this agreement;
2) ……………… euros plus VAT, equal to % of the entire sum payable,
on the date of ;
3) ……………… euros plus VAT, equal to % of the entire sum payable,
at the conclusion of the research and consultancy activity.
whichever option is selected (options a, b or c), the following sentence must be inserted The above-indicated sums include all costs and any expense incurred by the Department/Centre for the activity carried out.
Payments are to be made following presentation of a standard invoice issued by the Department/Centre.
Original copy of invoices must be sent to the Purchaser to the following address
…………………………..
The sums are to be paid out by the purchaser by bank transfer to C/C No. IBAN IT
……………… at UniCredit Banca S.p.A. Sede Centrale di Modena, Xxxxxx Xxxxxx x. 00, made payable to the Department of of the University of Modena and
Reggio Xxxxxx.
Article 6 – INTELLECTUAL PROPERTY
Option 1: (Agreements for Research and Consultancy which by their very nature can give rise to patentable results which, not being previously foreseeable, represent an undoubted added value created by the research activity. The owner of any such patentable results is the Purchaser, who must recognise to the Department/Centre remuneration in the form of bonuses and/or royalties for obtaining the said results). Although this agreement does not anticipate the carrying out of work by the Department/Centre aimed at attaining inventive results, which may be patentable, the Purchaser nonetheless reserves the right to full ownership of all knowledge, even that not patentable, as well as patents and all other private industrial rights resulting from
the activities carried out under this agreement, except for the author or inventor’s moral rights in accordance with the laws in force; the Purchaser undertakes to indicate the name of the inventor in the patent application. In the event that the carrying out of the research requires an application for a patent to be filed, the Purchaser retains the right to apply for the patenting of the results under its own name in Italy and abroad, bearing the relevant costs in doing so; in such a case the University undertakes to supply exclusively to the Purchaser all scientific documentation necessary for obtaining the above-mentioned patents. In the event that the activities which are the object of this agreement lead to a patent application being made, the Purchaser must communicate to the University, within 30 days, the fact of the deposit of the patent application, indicating the date and the number of the application. For every patent, the Purchaser will recognise to the Department/Centre, even if the right to apply for the patent has been transferred to third parties, an additional payment consisting of the following: a) at least 10% (or a higher percentage) of the anticipated cost of the research necessary for the document depositing the patent application and 10% of the said anticipated cost (or a higher percentage of the said payment) for the document granting the patent; (possible) b) and furthermore, in addition to that set out at letter a), a royalty based on sales deriving from the commercial use of the patent made by the Purchaser and/or any licensees of the said patent, for the full duration of the patent (plus any extensions of time on the duration of the patent) in the proportion of % of the relevant
sales, in the following way: ……………… (alternatively: "the percentage and method of payment will be agreed at the time of the granting of the first patent").
Option 2: (Agreements for Research and Consultancy which by their purpose and nature can give rise to patentable results and, unlike other cases, share ownership of the results between the parties, justified to the entity by the financial contributions and resources supplied by both contracting parties). Considering that both contracting parties undertake to be responsible for the costs and for making the necessary means available to carry out the research activity, they also undertake to keep the other party informed of the results which can be achieved during the course of the research and in particular of any results which may be patentable or of industrial use, meaning any type whatsoever of invention, idea, method, industrial process, information or other data realized, attained, and developed, and undertake to refrain from any action which may damage the patentability of the said results. The parties hereby furthermore agree and accept that the Purchaser’s share of ownership of the research results, over the relevant Intellectual Property Rights and their industrial use will be equal to
………………%, and that of the Department/Centre equal to ………………%, and all proceeds deriving from the financial exploitation of such rights will be apportioned accordingly.(note no. 13) The parties agree that the management and use of the industrial property rights over the research results, in so far as they are not governed
13 It is possible to weigh the rights of the parties on the intellectual property depending on their respective scientific, instrumental and financial contributions: “ The Parties hereby agree that the property shares of the research results, of the related Rights of Intellectual Property or of an industrial use of the results of the research/consultancy programme of this contract will be divided among the parties depending on their respective scientific, instrumental and financial contributions”
by the provisions of the Italian civil code on shared ownership, are governed by this agreement.
Option 3. (Provision for the Purchaser to have full ownership over rights deriving from any patentable results, without an express provision for bonuses and/or royalties in favour of the Department/Centre.)
Considering that the purpose of the research entrusted by the Purchaser to the Department/Centre is to pursue innovative results which may be patentable, and that which is expressly taken into account in determining the payment due to the Department/Centre, the parties agree that the ownership of any result or invention, whether patentable or not, deriving directly from the research and consultancy activity specifically set out in this agreement, will be held exclusively by the Purchaser, with the exception of the right of the researcher(s) to be named as author(s) in any patents relating to such results.
Whichever option is selected (a, b, or c) the following paragraph must be inserted. Any patentable inventive results or those arising from carrying out research and consultancy activities, but which are not directly linked to the research and consultancy specifically outlined in this contract, are the property of the University.
Article 7 – THE RIGHTS OF THE DEPARTMENT/CENTRE
The Department/Centre has the right to use the results of the research freely, diversely from those set out in Article 6 “Intellectual Property” above, paragraph 1, for the purpose of producing publications of a scientific nature. (“prior written authorization of the Purchaser” may also be inserted).
Article 8 – OBLIGATION OF CONFIDENTIALITY
The Department/Centre, the Scientific Coordinator of the Department/Centre and the Purchaser undertake to consider as absolutely private and confidential every piece of data, information, every document, and all knowledge of facts relating to the technological innovations set out in Article 6 “Intellectual Property” above. In relation to the patentable inventive results, the obligations of confidentiality and privacy will cease on the date of publication of the relevant application for a patent, or after
……………… (it is advisable to insert a duration of no less than five years) years from the expiry date of this agreement, except in the case of previous written authorization by the owner of the right to take out the patent and/or the patent itself.
Article 9 – FURTHER OBLIGATIONS OF CONFIDENTIALITY
Each of the parties signatory to this agreement is held to maintain confidentiality in dealing with any unauthorized persons, concerning facts, information, knowledge, documentation and matters (hereafter “Information”) which have come to their knowledge or which have been communicated to them by the counterparty as a result of this agreement, and which are not governed by Article 8 “Obligation of Confidentiality” above and ensure the respect of the obligations of confidentiality of the staff under articles 2048 and 2049 of the Italian civil code.
Each of the parties undertakes to restrict the access to the Information only to the staff
involved in the research/consultancy. The staff must be informed of the confidentiality of the Information and of the consequences in case of data disclosure and must undertake to respect all obligations of confidentiality provided for by this agreement. For this reason, a copy of this contract must be signed for unconditional acceptance by each researcher/consultant and an additional copy must be hand over to the other participants. This includes the consent for the use of personal data by the University, including the consent of transmission to and use of the data by third parties.
Obligations of confidentiality are not applicable when the disclosure is explicitly fixed by law and administrative or judicial authorities; in this case the Department/Centre undertakes to inform the Purchaser about these dispositions. It is to be understood that the Purchaser cannot demand the Department/Centre not to comply with the obligations fixed by administrative or judicial provision. The parties will not be held responsible for any damage which may arise from the breach of the provisions set out in this Article, provided the said breach arose despite the use of normal diligence in relation to the circumstances.
Article 10 – INSURANCE COVER (note no. 14)
The Department declares that the University of Modena and Reggio Emilia has taken out the following insurance cover:
- "Civil Liability Towards Third Parties and Employers" policy no. 52981/23/65/136655447/4 issued by the company UnipolSai Assicurazioni S.p.A. valid until March 31, 2022, for personal and property damage to third parties, with a maximum limit of € 10,000.000.00. The said cover relates only to material and direct damage.
The Purchaser declares that it has taken out the appropriate insurance policy with an indemnity limit of € ……………… (preferably not lower than € 3,000,000.00) covering “Public liability towards third parties” no issued by the Insurer
……………… expiring on for personal injury and damage to property for
which it is held liable.
The parties undertake, upon the expiry of the said insurance policies, to renew insurance cover for the aforementioned types of risk, reserving the right to vary the cover - if necessary – to meet the required provisions and the indemnity limits and to
14 In case of no exchange of personnel between the parties the following clause may be inserted:
<<Article 10 – Insurance Cover – The Department/Centre declares that the University of Modena and Reggio Xxxxxx has taken out insurance covers for “Civil Liability towards Third Parties” and “ Accidents”. The Purchaser declares to have taken out insurance covers for “Civil Liability towards Third Parties” and “Accidents”.
The parties undertake, upon the expiry of the said insurance policies, to renew insurance cover for the aforementioned types of risk, reserving the right to vary the cover - if necessary – to meet the required provisions and the indemnity limits and to provide to the other party a copy of the said policy.
The University undertakes to publish its own insurance policies on the website xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx ; such publication will constitute notification to all intents and purposes.
In case of need to exchange personnel or instruments throughout the research/consultancy programme
, the Parties undertake to comply with the insurance dispositions, in accordance with the general conditions set by the University.>>
provide to the other party a copy of the said policy.
The University undertakes to publish its own insurance policies on the website xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx ; such publication will constitute notification to all intents and purposes.
The Department declares that the University of Modena and Reggio Emilia guarantees insurance cover for teaching staff, researchers and technicians, against accidents in the workplace with INAIL, with the system of insurance cover laid down by the State, in accordance with DPR 30th June 1965, No.1124 and its subsequent amendments. The Purchaser similarly guarantees insurance cover against accidents in the workplace with INAIL, or an insurance company. In the event of an accident occurring whilst carrying out the activities under this agreement, it is agreed that:
- if the event occurred at the premises of the Purchaser, the Purchaser undertakes to notify immediately (with reference to the policy number) the Department of the event, as well as the University of Modena and Reggio Xxxxxx – Rectorate - Xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx (XX) in order to enable the same Department/University to make the appropriate declaration as required by law and by the insurance contract;
- if the event occurred at the premises of the University, the Department of
……………… undertakes to notify the Purchaser immediately of the event (with reference to the policy number) to enable the same Purchaser to make the appropriate declaration as required by law and by the insurance contract.
It is understood that the existence of the said policies does not prejudice the right to commence legal proceedings for liability, damages, and compensation against third parties.
Article 10 BIS – PERSONNEL AND LIABILITY FOR PERSONAL INJURY (note
no. 15)
(Should the participation in the research activity requires personnel sent by the Purchaser to work at the premises of the Department). Activities mentioned in paragraphs ……….. of the Technical Attachment will be carried out at the establishment of the Department/Centre located in …………..……
address………………………………. by the personnel appointed by the Purchaser as specified in the Technical Attachment.
The Purchaser is able to participate in the research activity for which it contracts in this agreement. Any staff or other personnel, in any event external to the Department, authorized to participate in the research, will be compensated and covered for insurance purposes (both for accidents in the workplace and for liability towards third parties) directly by the Purchaser, whereas from the scientific point of view, their work carried out in the collaboration will be under the scientific direction of the Scientific Coordinator of the Department/Centre.
It is the obligation of the Coordinator of the research activity to provide training and information on the risks and preventive and protective measures which must be adopted for the specific research and the activities carried out, and supervise and
15 Insert this article when needed and let the Purchaser approve its dispositions (art. 1341 and 1342 of the Italian Civil Code).
check the actions of such persons. The information provided must also relate to the risks of the structure, the system for supervising emergencies and administering first aid, the names of persons trained in these areas, the location of the first aid cupboard, the possible supply of individual protective devices (“DPI”), reasons for and methods of their use, and any other useful information for the carrying out of the activity in safety. The Purchaser is responsible for any health monitoring necessitated by the research activity carried out at the premises of the Department/Centre.
The Purchaser exonerates the Department/Centre from any responsibility for damages caused to persons and/or property arising from the carrying out of the research which is the subject of this contract, caused by persons charged by the said Purchaser to participate in the research activity in accordance with the preceding paragraph. (Should the participation in the research activity requires personnel sent by the Department/Centre to work at the premises of the Purchaser)
Activities mentioned in paragraphs of the Technical Attachment will be carried
out at the establishment of the Purchaser located in …………..……
address………………………………. by the personnel appointed by the Department/Centre as specified in the Technical Attachment.
The Purchaser permits the Department/Centre personnel to access the Purchaser’s premises for carrying out the research and consultancy activity.
(in both cases)
The Department/Centre guarantees that its own personnel participating in the research activity, is insured against accidents in the workplace and liability towards third parties. The personnel of both contracting parties must comply with the safety regulations in force at the premises where the research takes place relating to this agreement.
The host structure undertakes, in compliance with Legislative Decree 81/08, to consider the Department/Centre personnel in the same manner as its own, and thus visiting personnel will benefit from exactly the same safeguards and information, with regard to safety, which are adopted for the function of the Purchaser’s own personnel. Travel, board and lodging and other expenses paid and provided by the personnel participating in the research/consultancy activity are to be paid by the Purchaser.
Article 11 - WITHDRAWAL
The contracting parties can withdraw from this agreement by providing written notice of …… months (a three-month notice is advisable) , communicated by recorded delivery letter with acknowledgement of receipt.
In the event that the Purchaser wishes to withdraw from the contract, payment will be made by the Purchaser to the Department/Centre of the total sum of expenses already incurred, or for which the legal obligation to make payment has already arisen by law and under contract, at the moment of the withdrawal from the agreement. Agreements will be made between the Parties on what concerns the amount due to the Department/Centre. In case of lack of an agreement it is the Judge’s duty to decide upon the amount due.
Save for as set out in this article, no further claim or demand can be made to any right by the parties as a result of the premature termination of the contractual relationship. Even in the case of withdrawal from the agreement, the parties remain bound by the
obligations set out in the preceding articles 6 “Intellectual Property”, 7 “The Rights of the Department/Centre”, 8 “Obligations of Confidentiality” and 9 “Further Obligations of Confidentiality”.
Article 12 – COMMUNICATION BETWEEN THE PARTIES
Reports and other communication from the Department/Centre must be sent to the Purchaser at the address ………………………………., unless any other possible address has to be used to send invoices.
Communication from the Purchaser must be sent to the Department/Centre at the address …………………………………………………
Article 13 – JURISDICTION AND APPLICABLE LAW
The parties undertake to resolve amicably any disputes arising from this agreement. Any dispute that should arise between the parties relating to the interpretation, execution and resolution of this agreement shall be governed exclusively by the Court of Modena. This contract is subject to Italian law.
Article 14 - PRIVACY
In accordance with Art. 13 of Legislative Decree 196/2003, personal data contained within this agreement shall be treated by the parties in accordance with the principles of lawfulness, propriety, transparency and confidentiality and used or communicated to other organizations for institutional purposes only.
The Personal Data Manager is ………………
Article 15 - EXPENSES
All direct and indirect duties payable deriving from this agreement, including stamp duty, are payable by the Purchaser.
This agreement, drawn up in form of a letter agreement, will be refined by sending it by mail, is subject to stamp duty in case of use (Article 24 "Tariffa", Attachment A, Part Two annexed to DPR-26 October 1972 No 642 as amended) and be subject to registration only in the event it is to be used in accordance with article 1 of the “Tariffa”, Part Two, annexed to DPR April 26, 1986, n. 131 and subsequent amendments.
This agreement comprises …… written pages and three copies will be sent to the Purchaser. The Purchaser must undersign all original copies and send two copies to the Department/Centre of …………………., of the University of Modena and Reggio Xxxxxx (address: ………………………………….. – 41100 Modena/ 42100 Reggio Xxxxxx).
Modena/Reggio Xxxxxx, the ……………… day of ……………… ……………… .
UNIVERSITY OF MODENA AND REGGIO XXXXXX, DEPARTMENT/CENTRE
THE DIRECTOR
(Prof )
THE SCIENTIFIC COORDINATOR OF THE DEPERTMENT/CENTRE
(Prof./Dott )
signature for acceptance: at ………………, the ……………… day of
……………… ………………
THE PURCHASER
THE LEGAL REPRESENTATIVE
(………………)
In respect of articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, the undersigned, in their above-stated capacity, hereby specifically approves the provisions contained within articles 1 (Purpose), 2 (Contract Revision), 8 (Obligations of Confidentiality), 9 (Further Obligations of Confidentiality), 10 (Insurance Cover), 10 BIS (Personnel and Liability for Personal Injury) and 12 (Jurisdiction and applicable law) of this agreement. signature for acceptance: at ………………, the ……………… day of
……………… ………………
THE PURCHASER
THE LEGAL REPRESENTATIVE
(………………)