REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 47 del 1-2-2016
O G G E T T O
Convenzione tra l'Azienda ULSS n. 6 `Vicenza" e l'Associazione L’Ancora di Vicenza Onlus per la realizzazione del Progetto "Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale - Ospedale San Bortolo di Vicenza": anno 2016.
Proponente: Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 14
Il Direttore del Servizio “Affari Legali e Amministrativi Generali” riferisce:
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 01.02.2011 è stata approvata la stipula, a valere per il biennio 2011/2013, della convenzione tra questa Azienda ULSS e l’associazione di volontariato “L’Ancora” di Vicenza, regolarmente iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato al numero di classificazione 0454/A/2005 giusta D.P.G.R. 25.11.2002 n. 157, per la realizzazione, del Progetto denominato “Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza”.
Detta convenzione è stata successivamente rinnovata annualmente con Deliberazioni n. 236 del 02.04.2013, n. 70 del 05.02.2014 e n. 111 del 06.03.2015, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e per
l’anno 2015.
In virtù della scadenza della convenzione di cui si tratta alla data del 31 dicembre 2015 il Presidente della Associazione di Volontariato L’Ancora, con nota in data 25.11.2015, ha chiesto il rinnovo della medesima alle stesse condizioni previste per l’anno 2015.
A tale proposito, si dà atto che il testo della convenzione che si propone di approvare anche per il 2016, in ottemperanza alle previsioni di cui alla Legge n. 266 del 1991 e alla Legge Regionale del Veneto 30 agosto 1993 n. 40, reca disposizioni idonee a garantire le condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione (art. 3 e 4), nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti (art. 5).
Detta convenzione prevede, inoltre, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità (art. 8 e 9), apposite forme di copertura assicurativa per il personale delle organizzazioni (art. 6), nonché specifiche modalità di rimborso delle spese sostenute dalla organizzazione interessata (art. 7).
Si rappresenta inoltre che, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione, le attività oggetto dell’accordo di collaborazione verranno svolte sotto la supervisione del Dirigente Responsabile della U.O.S. di Psicologia Ospedaliera, cui spetterà il compito di organizzare, coordinare e monitorare l’attività dei soci volontari psicologi impegnati nelle attività di integrazione e di supporto psicologico, rapportandosi a tal fine con il Direttore della U.O.C. di Pronto Soccorso ed Accettazione Medica.
Per quanto concerne, infine, i costi relativi al rinnovo della convenzione in parola per l’anno 2016, si dà atto che la convenzione (articolo 7) prevede la possibilità, a favore dell’associazione interessata, di un rimborso “fino ad un importo annuo massimo di € 13.500.= dei costi sostenuti dalla associazione per dare esecuzione alla presente convenzione e sulla base di rendicontazioni trimestrali a firma del Presidente de “L’Ancora”; ai volontari che utilizzeranno il proprio autoveicolo per raggiungere l’Ospedale San Bortolo nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, spetterà un rimborso chilometrico nella misura prevista per il personale dipendente del S.S.R. autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per missioni istituzionali diverse dall’attività ispettiva, di verifica e di controllo”.
Alla luce di tali premesse, lo scrivente Servizio, con nota in atti del 09 dicembre 2015 prot. n. 80409, ha chiesto alla Direzione Medica funzione organizzativo-gestionale ed alla Direzione Aziendale indicazioni in merito all’eventuale rinnovo dell’accordo per l’anno 2016.
Poiché con nota del 18.12.2015 il Responsabile della U.O.S. di Psicologia Ospedaliera e il Direttore della U.O.C. di Pronto Soccorso hanno chiesto di procedere al rinnovo dell’accordo di cui si tratta e il
Direttore f.f. della Direzione Medica funzione organizzativo-gestionale nonché il Direttore Generale hanno espresso, con note in atti, parere favorevole al rinnovo della convenzione, si propone di rinnovare la convenzione anche per l’anno 2016, alle stesse condizioni previste nell’accordo stipulato nel 2015 e di cui al documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare la stipula, con l’Associazione di volontariato “L’Ancora” di Vicenza, della Convenzione per la realizzazione del Progetto “Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale – Ospedale San Bortolo di Vicenza”, a valere per l’anno 2016 e con decorrenza 01.01.2016, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che i costi da rimborsare all’Associazione L’Ancora a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della convenzione, sono determinati fino ad un importo annuo massimo di € 13.500,00=; importo che sarà calcolato sulla base di rendicontazioni trimestrali presentate a questa ULSS a firma del Presidente de “L’Ancora”, sono imputati al Bilancio Sanitario anno 2016 – conto 55.06.31;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx Xxxxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xxxxxx Date: 2016.02.01
12:16:20 CET
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
CONVENZIONE
tra l’Azienda ULSS n. 6 ‘Vicenza’ e l’Associazione L’Ancora di Vicenza per la realizzazione del Progetto:
“Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale – Ospedale San Bortolo di Vicenza”
Anno 2016
TRA
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 ‘Vicenza’ (di seguito denominata X.X.XX. n. 6) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale X. Xxxxxxx n. 37, codice fiscale / partita IVA 02441500242, nella persona del Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxxx
E
l’Associazione di Volontariato L’Ancora di Vicenza Onlus (di seguito denominata Associazione), con sede in Vicenza, via X. Xxxxxxx n. 11, codice fiscale 95037000247, nella persona del suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO CHE
la Repubblica Italiana, con legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali;
l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;
la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, conformemente a quanto disposto dalla precitata Legge n. 266/1991, ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;
l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;
la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;
con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato;
CONSIDERATO
che l’Associazione di volontariato L’Ancora, con sede in Vicenza in via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 11, è un’associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con numero di classificazione VI0454 / A, la quale da molti anni svolge attività nell’ambito delle strutture dell’ULSS di Vicenza e con la quale sono state sottoscritte, fin dal 1996, convenzioni per l’attuazione di programmi di attività per l’integrazione dei servizi medico-infermieristici e socio-assistenziali in favore della popolazione residente nel territorio di questa ULSS e per il miglioramento del decoro delle strutture dedicate all’assistenza dei pazienti nonché della qualità dell’accoglienza nei confronti di coloro che devono accedere ai diversi servizi dell’Azienda.
che l’Associazione in parola persegue le finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le attività di carattere medico-infermieristico e socio-assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, offrendo ai pazienti calore umano e aiuto per lottare contro la sofferenza e l’isolamento;
che con Deliberazione del Direttore Generale n. 71 del 01.02.2011 è stato approvata la stipula di una prima convenzione tra l’Associazione L’Ancora di Vicenza e questa Azienda ULSS per la realizzazione, nel biennio 2011-2013, del Progetto “Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza”; si tratta di un progetto avviato nel 2006 che ha avuto una costante e positiva evoluzione ed ha incontrato un sempre maggiore apprezzamento sia da parte del personale sanitario operante nel Pronto Soccorso, sia soprattutto da parte degli stessi utenti e familiari che spesso hanno espresso soddisfazione e gratitudine per gli interventi attuati in loro favore dagli psicologi operanti; collaborazione che è stata rinnovata anche per il 2013 con Delibera n. 236/2013, per il 2014 con Delibera n. 70/2014 e per il 2015 con Delibera n. 111/2015.
che dai dati rilevati nel corso del biennio 2009 - 2011 sono stati attuati, da parte degli psicologi, n. 9316 interventi in favore sia degli utenti che degli accompagnatori (il 5,6% degli accessi in media per anno). La gran parte degli interventi effettuati sono stati di ascolto, accoglienza, breve supporto psicologico, contenimento emotivo e mediazione informativa, sia su iniziativa diretta dello psicologo, che su richiesta del paziente o del familiare, e su segnalazione dello stesso personale del Pronto Soccorso. Nel totale complessivo degli interventi sono inclusi i colloqui che vanno da un minimo di 30 minuti sino ad un’ora circa, ad esclusione di tutti quelli che hanno soddisfatto una richiesta più tempestiva (orientamento, mediazione informativa, supporto breve di altro tipo).
che in considerazione di quanto sin qui esposto, la Direzione Aziendale dell’ULSS 6, sulla base della proposta avanzata dal Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Psicologia Ospedaliera e dal Direttore della U.O.C. di Pronto Soccorso, ha manifestato la volontà di proseguire con il Progetto di ‘Umanizzazione in Pronto Soccorso’ anche nel corso dell’anno 2016, secondo le modalità organizzative rappresentate nel testo dell’accordo approvato per il precedente anno.
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Finalità della convenzione
L’X.X.XX. n. 6 e l’Associazione L’Ancora convengono sull’opportunità di stipulare un accordo di collaborazione che preveda il coinvolgimento di almeno quattro, cinque psicologi volontari soci della stessa associazione che, con adeguata esperienza in merito, possano proseguire nella realizzazione del ‘Progetto di Umanizzazione aziendale: interventi psicologici in Pronto Soccorso Generale - Ospedale San Bortolo’.
L’obiettivo generale del Progetto in questione è il miglioramento continuo dell’umanizzazione dell’assistenza da erogarsi in un’ottica di costante miglioramento della qualità delle prestazioni fornite dalla UOC in questione a favore degli utenti del Pronto Soccorso.
L’opera dell’Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto a quella del personale sanitario e non potrà mai configurarsi come sostitutiva dell’attività del personale dell’Azienda X.X.XX. n. 6.
Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell’Associazione parteciperanno ad apposite riunioni con il Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Psicologia Ospedaliera e con il personale sanitario impegnato presso il Pronto Soccorso per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per garantire il migliore coordinamento fra l’attività di volontariato e quella istituzionale resa dal personale strutturato.
L’Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall’X.X.XX. n. 6 ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.
Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto, segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.
Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità con l’X.X.XX. n. 6, con le altre associazioni di volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore degli utenti del Pronto Soccorso.
Art. 2 - Ambito e coordinamento delle attività
Le Parti si attivano per la realizzazione delle iniziative sopra descritte volte ad assicurare l’attività di supporto psicologico in favore degli utenti che accedono alla U.O.C. di Pronto Soccorso ed Accettazione Medica dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.
Le attività sono eseguite con l’impiego, da parte dell’X.X.XX. n. 6, del personale sanitario e dei locali ed attrezzature occorrenti e, da parte dell’Associazione, del personale volontario psicologo a ciò messo a disposizione.
Le suddette attività verranno svolte sotto la supervisione del Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Psicologia Ospedaliera, cui spetterà il compito di organizzare, coordinare e monitorare l’attività dei soci volontari psicologi impegnati nelle attività di integrazione e di supporto psicologico, rapportandosi a tal fine con il Direttore della U.O.C. di Pronto Soccorso ed Accettazione Medica.
Le Parti accerteranno inoltre, con periodicità, lo stato di attuazione della collaborazione, al fine di procedere alla verifica dei risultati.
Art. 3 – Garanzia per l’attività di collaborazione
L’Associazione L’Ancora si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.
Allo scopo, si impegna a trasmettere, all’inizio di ogni anno di applicazione della convenzione, l’elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell’U.L.S.S. n. 6; tali elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte del Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Psicologia Ospedaliera.
Art. 4 – Compiti dell’associazione
L’attività dell’Associazione viene prestata con l’opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti alla Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell’X.X.XX. n. 6.
I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti, in particolare in materia di rispetto della privacy nel trattamento dei dati personali e sensibili (D.lgs. 196/2003).
Art. 5 – Responsabilità
L’Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l’X.X.XX. n. 6.
I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla Legge 266/1991 e dalla L.R. Veneto 40/1993.
In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l’Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.
Art. 6 – Aspetti assicurativi
L’associazione si impegna, come stabilito dall’articolo 4 della Legge 266/1991 e dall’articolo 9 della L.R. 40/1993, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell’ambito della presente convenzione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Come stabilito dall’articolo 7 della Legge 266/1991 e dall’articolo 9 della L.R. 40/1993, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS,
che si impegna a rimborsarli previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall’associazione alle attività previste in convenzione.
Art. 7 – Rimborsi spese
Nessun compenso è dovuto all’Associazione o ai singoli soci volontari per l’attività oggetto del presente accordo, resa a titolo del tutto gratuito e nei limiti della presente convenzione.
L’ULSS n. 6 si impegna a rimborsare, fino ad un importo annuo massimo di € 13.500,00.=, i costi sostenuti dalla associazione per dare esecuzione alla presente convenzione e sulla base di rendicontazioni trimestrali a firma del Presidente de “L’Ancora”; ai volontari che utilizzeranno il proprio autoveicolo per raggiungere l’Ospedale San Bortolo nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, spetterà un rimborso chilometrico nella misura prevista per il personale dipendente del S.S.R. autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per missioni istituzionali diverse dall’attività ispettiva, di verifica e di controllo.
Art. 8 – Relazione
L’Associazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della Convenzione, a predisporre una breve relazione sull’attività svolta, da trasmettere al Responsabile della U.O.S. a valenza dipartimentale di Psicologia Ospedaliera, nonché alla Direzione Medica dell’Ospedale di Vicenza e al Direttore della UOC di Pronto Soccorso ed Accettazione Medica.
Art. 9 – Verifica della collaborazione
Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.
Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell’Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.
Art. 10 – Durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data del 01.01.2016 e sino al 31.12.2016, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 11 – Controversie
In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.
Art. 12 – Adempimenti in materia di privacy
L’Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Articolo 13 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Vicenza,
Il Presidente pro tempore Il Direttore Generale Associazione L’Ancora di Vicenza Azienda X.X.XX. n. 6 Vicenza
(Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxx)