Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra l’Università degli studi di ****
Convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra l’Università degli studi di ****
e
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati
L’Università degli studi di *******, con sede in ******, alla xxx ***** x. ** CAP*****, C.F.***************, legalmente rappresentata dal prof.*******, nella qualità di Rettore,
e
il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, con sede in via in Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, nella persona del legale rappresentante per. ind. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di Presidente,
Premesso che
I. l’Università degli studi di ******* è impegnata nella ricerca scientifica, formazione e diffusione della cultura nelle varie aree disciplinari.
II. L’Università svolge le attività didattiche e ogni tipo di formazione di livello superiore, universitario e post-universitario, ivi compresi l'orientamento, la formazione permanente e l'aggiornamento culturale e professionale, utilizzando innovative metodologie e tecnologie anche di e-learning.
III. L’Università, al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali, in specie per meglio diffondere la propria offerta formativa, supportare l’apprendimento e l’orientamento degli studenti, oltre che per sviluppare la ricerca applicata, diffondere la cultura scientifica e partecipare a progetti, bandi, iniziative e attività esterne, può stipulare convenzioni con Enti pubblici rappresentativi di categorie professionali interessate.
IV. L’Ordine professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, istituito dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395, regolamentato con Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, è composto da circa 45 mila iscritti, muniti di 26 specializzazioni trasversali che coprono l’intero ambito dell’attività ingegneristica, distribuiti nei 98 collegi territoriali provinciali.
V. I nuovi profili professionali dei Periti Industriali Laureati, attraverso i processi di riforma in atto, si stanno accorpando in sette principali aree di attività professionale regolamentata, per legge riservata agli iscritti all’albo, riconducibili a tre macro settori di intervento civile, tecnologico e informazione.
VI. In attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016, per l’accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale è necessario il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle richiamate 14 classi stabilite dall’art. 55, lett. b) dpr 328/2001, unitamente al un tirocinio di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante l’ultimo anno del corso di studi, tramite convenzioni stipulate tra gli Ordini o Collegi e le Università (art. 6 D.P.R. n. 328/01). In data 12 aprile 2018, il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca e quello della Giustizia hanno sottoscritto con l’Ordine la convenzione quadro "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Perito industriale laureato.
VII. L’Ordine professionale è rappresentato dal Consiglio nazionale dei Periti Industriali (di seguito semplicemente CNPI) che, tra le proprie finalità istituzionali, ha anche quella di predeterminare per
i propri iscritti le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione, sviluppo, aggiornamento e specializzazione delle competenze professionali.
VIII. Il CNPI intende favorire l’acquisizione di una elevata preparazione di livello universitario per tutti i Periti Industriali, sia tra quanti sono già iscritti all’Ordine in base alla precedente normativa che non richiedeva il possesso del diploma di laurea, sia tra i nuovi Periti Industriali Laureati in uno dei corsi accademici abilitanti per l’accesso alla professione. In tal senso, da tempo è stata sollecitata una revisione in senso professionalizzante e abilitante delle lauree triennali che rispondano finalmente alle esigenze formative dei nuovi profili professionali operanti in ambito ingegneristico.
IX. In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016 nel quale è prevista, all’art. 8 sia una maggiore flessibilità dell’offerta formativa per gli atenei (comma 1) e sia l’istituzione in via sperimentale delle nuove lauree ad orientamento professionale, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzate da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, all’interno di convenzioni con gli ordini professionali, nel rispetto di specifici criteri (comma 2). Il MIUR, con successivo
D.M. del 29 novembre 2017, n. 935, ha modificato tale disciplina e dato avvio alla fase sperimentale dall’A.A. 2018/2019.
X. In base ai principi generali dell’ordinamento ex lege 241/1990, oltre che alle disposizioni contenute nelle altre normative sulla formazione e le professioni, è prevista la possibilità di stipulare accordi tra le istituzioni pubbliche del mondo accademico e del sistema ordinistico per sviluppare la collaborazione istituzionale e definire, in termini condivisi, l’attuazione di alcune discipline di comune interesse.
XI. L’Università e il CNPI (di seguito denominati anche Parti) intendono collaborare, in partenariato anche con altre amministrazioni, enti, imprese e associazioni, nell’ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle proprie attività.
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Finalità e oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione quadro che le parti stipulano con la finalità di collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse.
La collaborazione tra le parti, anzitutto, si riferisce a cinque principali aree tematiche: formazione universitaria per gli iscritti; l’orientamento formativo; i tirocini formativi e professionali; la formazione continua obbligatoria dei Periti Industriali e le nuove lauree ad orientamento professionale.
L’ambito della presente convenzione quadro si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione.
La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.
Art. 2 – Percorsi di formazione universitaria per gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali
In base alle rinnovate normative europee e nazionali, per accedere all’attività professionale di Perito Industriale Laureato occorre il possesso di un diploma di laurea almeno triennale, in una delle seguenti classi:
L-3 | Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda L-4 | Disegno Industriale
L-7 | Ingegneria civile e ambientale L-8 | Ingegneria dell’informazione L-9 | Ingegneria industriale
L-17 | Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-23| Scienze e Tecniche dell'Edilizia
L-25 | Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
L-26 | Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari L-27 | Scienze e tecnologie chimiche
L-30 | Scienze e tecnologie fisiche
L-31 | Scienze e tecnologie informatiche L-34 | Scienze geologiche
corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, per legge riservata agli iscritti all’albo, raccolte nei tre settori:
Settore aree attività lauree
1. CIVILE, 1.1. Costruzione, ambiente e territorio, L7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO, 2.1. Meccanica e efficienza energetica, L 9, 30
2.2. Impiantistica elettrica e automazione, L 9, 30
2.3. Chimica, L 25, 26, 27
2.4. Prevenzione e igiene ambientale, L 27, 30
3. INFORMAZIONE,
3.1. Informatica, L 8, 31
3.2. Design, L 3, 4
Le parti intendono collaborare nella costruzione dei percorsi formativi universitari più adeguati alle esigenze dei Periti Industriali, sia per i 45 mila professionisti iscritti all’ordine e sia per coloro che si iscriveranno nei prossimi anni. Per un verso, infatti, sono interessati alla formazione universitaria i professionisti che, in base al precedente regime, si sono potuti iscrivere all’Ordine dei Periti Industriali senza la laurea, ma che adesso intendono conseguirla per innalzare il livello della propria formazione e, in base al sistema europeo delle qualifiche professionali, riuscire a competere a pieno titolo sui mercati nazionali e internazionali. Per altro verso, all’ottenimento dei diplomi di laurea triennale aspirano gli studenti delle scuole superiori che si devono iscrivere ai predetti corsi universitari per accedere alla professione di Perito Industriale Laureato e riuscire a specializzarsi nelle molteplici aree di attività, in base all’attuale regime ordinistico.
Nella collaborazione rientra la disponibilità a condividere gli adeguamenti dell’offerta formativa universitaria e post universitaria (Master, Corsi di alta formazione, etc.) maggiormente funzionali alle esigenze di innalzamento del titolo di studio e di specializzazione dei Periti Industriali.
Ai sensi delle discipline vigenti (D.M. 270/2004), le parti si impegnano altresì a collaborare per il riconoscimento all’interno dei predetti corsi di laurea dei crediti formativi universitari spettanti ai Periti Industriali per le conoscenze e abilità professionali e formative conseguite attraverso la partecipazione ad attività svolte all’esterno degli atenei. In quanto coerenti con i corsi di laurea, tra le attività esterne legate all’abilitazione professionale e allo svolgimento dell’attività di perito industriale si segnalano: i tirocini formativi e professionali, la formazione professionale, le attività lavorative e i corsi di specializzazione, le abilità informatiche e le conoscenze di lingue straniere.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la catalogazione delle principali attività esterne e l’individuazione dei criteri per il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari spettanti per ciascuno dei predetti corsi di laurea attivati dall’Ateneo, in modo da rendere per tempo l’informazione ai Periti Industriali e agli studenti interessati.
Art. 3 – Lauree triennali ad orientamento professionale
In data 12 dicembre 2016 il MIUR ha pubblicato il D.M. n. 987/2016, successivamente modificato dal DM 935 del 29 novembre 2017, nel quale è previsto, all’art. 8 comma 2, che ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con collegi o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti. Nell’ambito delle convenzioni stesse con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese.
b. il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
c. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell’art. 2 della L. 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di 50 studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo. Al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all’80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del Corso stesso dall’a.a. 2021/2022 nonché al fine dell'accreditamento iniziale di altri Corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe.
Nell’ambito dei percorsi di studio professionalizzanti, da realizzare in parternariato anche con imprese qualificate e loro associazioni, le parti intendono sviluppare la collaborazione per l’avvio sperimentale delle lauree triennali ad orientamento professionale per i Periti Industriali Laureati, che rispondano ai loro diversi profili professionali.
Le parti si impegnano, in particolare, a costruire delle proposte di progetti formativi condivisi che prevedano il tirocinio formativo semestrale, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 328/01) organizzato in diretto raccordo con il sistema dell’abilitazione professionale dei Periti Industriali Laureati.
Art. 4 – Orientamento degli studenti ai corsi di laurea e alla professione di Perito industriale L’attività di orientamento è fondamentale per supportare gli studenti nelle scelte consapevoli dei percorsi di studio universitari e degli sbocchi professionali più adeguati.
Le parti si impegnano a collaborare nella predisposizione e svolgimento delle varie iniziative informative, di supporto e di orientamento per gli studenti, in fase sia di entrata che in uscita dai corsi universitari finalizzati all’accesso alla professione di perito industriale.
Anzitutto, l’orientamento si riferisce all’assistenza da prestare nell’individuazione dei percorsi di studio universitari, per quanto attiene all’iscrizione alle lauree triennali abilitanti per la professione di Perito Industriale Laureato e all’esercizio delle conseguenti opzioni accademiche legate alla scelta da parte dello studente dell’indirizzo, del curriculum, degli insegnamenti non vincolati e delle restanti attività formative professionalizzanti interne ed esterne all’Ateneo, comprese quelle organizzate in collaborazione e accreditate dall’Ordine dei Periti Industriali.
Le attività di orientamento, inoltre, favoriscono la conoscenza tra gli studenti universitari della professione di Perito Industriale Laureato e delle modalità dell’accesso al relativo Ordine per i laureati interessati che siano in possesso del necessario diploma accademico. La collaborazione tra le parti si concreta nella condivisione delle attività di informazione sulle competenze e le specializzazioni dei Periti Industriali e nello stimolare la partecipazione degli studenti universitari e dei neolaureati alle iniziative divulgative e formative patrocinate dall’Ordine, comprese quelle legate allo svolgimento presso gli studi professionali dei tirocini formativi e di quelli professionali propedeutici all’esame di abilitazione per perito industriale.
Le parti, avvalendosi anche delle proprie piattaforme web e delle nuove tecnologie comunicative, si impegnano a realizzare e condividere materiali informativi, iniziative divulgative, attività di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti Industriali sui comuni percorsi formativi e professionali.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la definizione delle modalità di condivisione delle principali attività di orientamento, in modo da rendere per tempo l’informazione sui corsi di laurea e la professione di Perito Industriale Laureato.
Art. 5 – Tirocini formativi e professionali presso i Periti Industriali, in parternariato con imprese e amministrazioni, in Italia e all’estero
I percorsi formativi universitari e postuniversitari prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio presso studi professionali, con funzione sia formativa pratica che di orientamento professionalizzante verso il mondo del lavoro. All’interno dei corsi di laurea, i tirocini permettono agli studenti di specializzare e completare il proprio piano di studi, conseguendo i corrispondenti crediti formativi universitari. Dopo la laurea, lo svolgimento del tirocinio favorisce l’acquisizione di ulteriori conoscenze e competenze utili a prendere contatto con il modo produttivo e a favorire l’occupazione dei neolaureati.
Lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli studi professionali dei Periti Industriali e gli uffici tecnici delle aziende e delle amministrazioni convenzionate con l’Ordine e l’Università realizza un’importante sinergia istituzionale che contribuisce alla formazione e all’orientamento degli studenti verso l’accesso alla professione tecnica e la scelta tra le varie specializzazioni.
Per l’accesso alla professione di perito industriale, oltre al possesso di una laurea almeno triennale, occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l’università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed
è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione della professione di perito industriale.
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l’accesso alla professione, all’art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. Siffatto accordo quadro con il CNPI è in fase di approvazione ad opera dei Ministeri competenti.
Tale convenzione quadro "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato, ai sensi dell'art. 6 DPR 137/2012, è stata di recente sottoscritta dal MIUR, dal Ministero della Giustizia e dal CNPI. Tale accordo quadro detta le prescrizioni minime (tra l'altro, quanto all'inserimento del tirocinio professionale in tutti i corsi appartenenti alle 14 classi di laurea triennali per l'accesso alla professione di Perito industriale e riconoscimento di almeno 30 C.F.U.) che devono essere recepite nei protocolli aggiuntivi tra l'Ordine e le Università.
Le parti, tramite propri delegati, si impegnano individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei Periti Industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti Industriali interessati.
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all’interno dei corsi di laurea.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la condivisione delle principali attività di supporto dei tirocini presso gli studi professionali dei Periti Industriali, in modo da rendere per tempo l’informazione agli studenti interessati.
Art. 6 – Formazione professionale continua obbligatoria per i Periti Industriali
Per i Periti Industriali, così come per gli altri ordini professionali, da alcuni anni è prescritto l’obbligo della formazione professionale continua.
Più precisamente, il D.P.R. 137/2012, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, all’art. 7 stabilisce anche per i Periti Industriali l’assoggettamento alla formazione continua obbligatoria, prevedendo al comma 4: “Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere scritte regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.” e al comma 5: “L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e dai collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.”
Il regolamento del 20 novembre 2013 emanato dal CNPI, approvato dal Ministero della Giustizia, disciplina l’attività di formazione professionale obbligatoria dei Periti e, tra l’altro, all’art. 4, prevede: “1. Il Consiglio Nazionale: a) predispone linee guida finalizzate all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti ed alla gestione e organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati ed effettua attività di monitoraggio; b) stipula convenzioni con le università e con altri ordini per stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari a norma dell’art. 7, comma 4, del DPR 137/12”.
Per garantire l’elevata qualità, la completezza per tutte le aree si specializzazione dei Periti Industriali, nonché il collegamento della loro formazione continua professionale ai corsi universitari occorre la stretta collaborazione tra il sistema delle professioni e il mondo accademico. La formazione universitaria e quella professionale, infatti, si devono raccordare e integrare dando vita alla costruzione di più ampi e articolati percorsi formativi che siano capaci di soddisfare le rinnovate esigenze di apprendimento tanto degli studenti quanto dei professionisti.
Le attività della formazione universitaria e post universitaria, compresa quella professionale dell’Ordine dei Periti Industriali, quindi, devono tradursi nell’elaborazione di nuovi percorsi che, in maniera convenzionale, riescano a condividere i programmi, oltre che le regole di riconoscimento e i sistemi di reciproco accreditamento. Così, da un lato, si permette ai Periti Industriali di fruire degli insegnamenti impartiti nei corsi di laurea e post lauream d’ateneo ottenendo il riconoscimento dei crediti formativi universitari e di quelli formativi professionali, da utilizzare per assolvere all’obbligo di formazione continua. Dall’altro lato, anche agli studenti universitari si garantisce la possibilità di fruire dell’aggiornamento della formazione professionale dei Periti Industriali all’interno delle carriere universitarie, mediante il riconoscimento dei corrispondenti crediti formativi universitari utili ai fini del conseguimento della laurea.
Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti dei programmi e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di attività formative universitarie e professionali dei periti industriali che siano di comune interesse. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti Industriali interessati.
Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione delle predette attività formative e le regole comuni per il reciproco riconoscimento dei crediti formativi universitari e professionali spettanti agli studenti all’interno dei corsi di laurea e ai Periti Industriali nell’ambito del sistema della formazione continua obbligatoria.
A tal fine, le parti affidano alla Commissione bilaterale di cui al successivo art. 8 la condivisione delle principali attività di supporto per la formazione di comune interesse universitaria e professionale, in modo da rendere per tempo l’informazione agli studenti e ai Periti Industriali interessati.
Art. 7 – Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai Periti Industriali
La presente convenzione quadro è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai Periti Industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università-CNPI.
Le parti si danno la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.
Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all’esecuzione della convenzione quadro e degli accordi integrativi e attuativi della collaborazione sulle aree tematiche di interesse comune. Inoltre, le parti assentono alla pubblicazione della convenzione e alla diffusione dei relativi contenuti tra gli studenti e i Periti Industriali che possono chiedere di beneficiare delle attività oggetto della collaborazione istituzionale. Le parti, ancora, acconsentono alla comunicazione all’esterno della collaborazione, nonché all’utilizzo della stessa
convenzione nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, comprese la partecipare a progetti, iniziative e attività con altre pubbliche amministrazioni ed enti terzi.
Infine, le parti possono convenire di mantenere coperti da riservatezza alcuni accordi aggiuntivi o singoli profili della collaborazione che non ritengono opportuno divulgare o portare a conoscenza di terzi.
Art. 8 – Commissione bilaterale Università-CNPI per la collaborazione con i Periti Industriali Ciascuna parte, in conformità al proprio ordinamento e alle regole di funzionamento, provvede all’esecuzione della presente convenzione quadro e di quelle integrative e attuative della collaborazione sulle tematiche di interesse comune riferite ai Periti Industriali.
Nei reciproci rapporti, per l’esecuzione della convenzione, ciascuna delle parti designa almeno un
proprio delegato, comunicando le generalità alla controparte. I delegati si occupano di supportare la corretta attuazione degli obblighi attuativi della parte che li ha nominati e di segnalare alla controparte le eventuali difficoltà da superare.
I delegati delle parti compongono una Commissione bilaterale che si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.
Art. 9 – Durata
Le parti prevedono la periodica revisione della convenzione quadro di collaborazione ogni quinquennio, ovvero allorquando si renda necessario apportare delle significative novità per adeguarsi al mutato quadro normativo e organizzativo.
Per gli accordi aggiuntivi o su punti specifici della collaborazione le parti possono concordare limitazioni di durata e ulteriori meccanismi di revisione.
Art. 10 – Mancanza di oneri aggiuntivi
La presente convenzione quadro di collaborazione non comporta oneri aggiuntivi per le parti, in quanto si riferisce alle rispettive attività istituzionali.
Per singole attività o iniziative le parti possono concordare, con uno specifico accordo, il pagamento di somme a titolo di rimborso spese o compensi, in conformità alle normative vigenti.
La fruizione della formazione universitaria e professionale, dell’orientamento, dei tirocini e delle altre attività di collaborazione in favore degli studenti e dei Periti Industriali interessati, di regola, avviene secondo il regime universitario o ordinistico di erogazione. Le parti, tuttavia, possono concordare regimi differenti, nei reciproci rapporti e verso tutti o alcuni dei beneficiari dell’attività di collaborazione. Le parti possono anche attivare dei progetti comuni per abbattere i costi a carico degli studenti universitari e dei Periti Industriali, eventualmente richiedendo di accedere ai finanziamenti disponibili per singole attività oggetto della collaborazione.
Art. 11 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione quadro di collaborazione, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.
Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo sin dall´origine ai sensi dell’art. 2, Allegato A, tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le spese di bollo sono a carico di entrambe i contraenti in parti uguali. Ai sensi dell´art. 15.2. della legge 241/1990 la presente convenzione è firmata digitalmente e quindi l´imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 131/86, con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente (Art. 57 DPR 131/86).
Università degli studi di ******
Il Magnifico Rettore Prof. *********
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
il Presidente
per. ind. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Protocollo aggiuntivo sul “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio della professione di Perito industriale laureato”
nell’ambito della collaborazione istituzionale tra Università degli studi di *******
e
Ordine Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
L’Università degli studi di *******, con sede in*******, alla Piazza ***** n. **, CAP ******, C.F.
***************, legalmente rappresentata dal prof.************, nella qualità di Rettore,
e
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, con sede in via in Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxx, nella persona del legale rappresentante per. ind. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di Presidente,
Il Consiglio territoriale dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di
********, con sede in via ******, n. ****, CAP ********, *******, nella persona del legale rappresentante per. ind. ********, in qualità di Presidente,
Premesso che
I. L’Università degli studi di **** (di seguito semplicemente Università) e il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito semplicemente CNPI) hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione istituzionale (di seguito convenzione quadro generale) in data ……… (all. 1).
II. Con la convenzione quadro, ai sensi dell’art. 1 (Finalità e oggetto), le parti si sono impegnate a collaborare istituzionalmente per sviluppare insieme progetti, iniziative e attività su tematiche di comune interesse, anzitutto riferite a quattro principali aree: formazione universitaria per gli iscritti; orientamento formativo; tirocini formativi e professionali; formazione continua obbligatoria dei periti industriali. L’ambito della convenzione quadro, inoltre, si può estendere ad altre aree tematiche di comune interesse che le parti ritengano opportuno ricondurre ai principi generali della loro collaborazione. La convenzione quadro di collaborazione può essere seguita da convenzioni specifiche su singole aree tematiche o per particolari progetti, iniziative e attività.
III. Nella convenzione quadro generale, ai sensi dell’art. 4 (Tirocini formativi e professionali presso i Periti industriali), si prevede la collaborazione delle parti nello svolgimento delle attività di tirocinio, sia quelli formativi interni ai corsi di laurea e sia quelli propedeutici all’accesso alla professione dei periti industriali. Le parti, tramite propri delegati, si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento delle predette tipologie di tirocini formativi e professionali da svolgere presso gli studi professionali dei Periti industriali. Le parti si impegnano, inoltre, a svolgere le attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti industriali interessati. Le parti definiranno mediante apposite convenzioni i reciproci rapporti nella gestione dei tirocini e il riconoscimento dei crediti formativi universitari spettanti agli studenti all’interno dei corsi di laurea.
IV. La convenzione quadro generale, ai sensi dell’art. 6 (Integrazioni e specificazioni della convenzione quadro di collaborazione sui temi comuni riferiti ai periti industriali), è suscettibile di essere integrata e specificata con riferimento alle aree tematiche di comune interesse riferite ai periti industriali, mediante la stipulazione di accordi aggiuntivi e attuativi della collaborazione Università‐CNPI. Le parti si sono date la reciproca disponibilità a stipulare gli accordi aggiuntivi e a compiere gli ulteriori atti esecutivi che si rendessero necessari per la piena realizzazione della condivisa collaborazione.
V. Per l’accesso alla professione di Perito industriale, ai sensi della legge 89/2016, oltre al possesso di una laurea almeno triennale (ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. b, D.P.R. 328/01), occorre un tirocinio professionale di sei mesi, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi tramite convenzioni stipulate tra gli ordini o collegi professionali e le Università o con istituti secondari superiori (art. 6 D.P.R. n. 328/01). Il tirocinio professionale svolto in convenzione con l’università, pertanto, è compreso nei percorsi formativi accademici e attribuisce crediti utili al conseguimento del diploma di laurea. Il medesimo tirocinio ha pure carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione della professione di Perito industriale.
VI. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, quanto al tirocinio per l’accesso alla professione, all’art. 6 stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.
VII. Il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014 (d’ora in poi Regolamento Tirocinio), detta una disciplina organica, che all’art. 13 si occupa proprio del tirocinio in convenzione.
VIII. In data 12 aprile 2018, il C.N.P.I. e i due Ministeri hanno sottoscritto la convenzione quadro sul “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle professione di Perito industriale laureato” (d’ora in poi convenzione quadro tirocinio, all. 2), contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio nazionale, dagli ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea. Al tirocinante si applica l’accordo siglato dall’università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con il Consiglio nazionale o un ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l’iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio.
IX. Più precisamente, ai sensi dell’art.6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con la citata convenzione quadro tirocinio (art. 1) si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno del corso di studio ai fini dell’iscrizione all’albo degli organismi territoriali dell’ordine dei Periti Industriali. La stessa convenzione quadro (art. 2) stabilisce che gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art.3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1 e 2 anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all’art. 9, comma 6, del D.L.
24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n. 27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali. A tal fine, le Università, in accordo con i Consigli Territoriali dell’Ordine, prevedono nei percorsi formativi fino a 30 CFU in conformità ai piani di studio triennali, nell’ambito dei settori scientifico‐ disciplinari previsti dagli ordinamenti delle attuali 14 classi di laurea triennale di interesse per i Periti Industriali (art. 3 della convenzione quadro), provvedendo a precisare gli obblighi reciproci tra Università e Ordini in appositi accordi attuativi (art. 6).
X. L’Università e l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati (di seguito denominanti parti), quest’ultimo tramite il C.N.P.I. e i Consigli territoriali interessati, intendono dettagliare la collaborazione in partenariato relativa all’attuazione delle predette convenzioni quadro generale e tirocinio (all. 1 e 2), nell’ambito delle proprie finalità e competenze istituzionali, per la realizzazione e lo sviluppo delle attività relative ai tirocini,
convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Oggetto
Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo aggiuntivo della convenzione quadro generale stipulata dal CNPI con l’Università per attuare la collaborazione istituzionale sulle tematiche di comune interesse legate alle attività di orientamento e tirocinio presso gli studi professionali dei Periti industriali.
Il presente protocollo aggiuntivo, inoltre, attua e specifica il contenuto della convenzione quadro tirocinio stipulata dal CNPI con i Ministeri dell'istruzione, università e ricerca e quello vigilante della Giustizia sul “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle professione di perito industriale laureato”.
Art. 2 – Collaborazioni nei tirocini universitari da svolgere presso gli studi professionali dei Periti industriali, in parternariato con imprese e amministrazioni, in Italia e all’estero
Le parti si impegnano a individuare e condividere i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocini formativi, di orientamento e professionali indicati in premessa che gli studenti universitari e i laureati intendono svolgere presso gli studi professionali dei Periti industriali, anche in parternariato con imprese e amministrazioni, sia in Italia che all’estero.
Le parti intendono collaborare, inoltre, nello svolgimento delle attività informative, di supporto e di orientamento per gli studenti e i Periti industriali interessati.
In particolare, in attuazione della citata convenzione quadro tirocinio, le parti si impegnano a collaborare nella realizzazione delle attività inerenti al “Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle professione di Perito industriale laureato”, assumendo i relativi obblighi, in conformità alla vigente normativa accademica e ordinistica.
Art. 3 – Ambiti, principi e regole della collaborazione
Costituiscono oggetto della presente convenzione di collaborazione le condizioni e le norme di regolamentazione dei tirocini che saranno svolti da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di master o di perfezionamento, e laureati dell’Università, presso gli studi professionali dei Periti industriali, in partenariato con le imprese e le amministrazioni, in Italia e anche all’estero.
I tirocini formativi, di orientamento e professionali, che si configurano come integrazione e completamento dei percorsi formativi, dovranno perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo e lavorativo anche al fine di agevolare le scelte professionali dei discenti nell’iscrizione all’Ordine dei Periti industriali e nelle opzioni relative, ai settori e alle aree di specializzazioni.
In attuazione dell’art. 3 della predetta convenzione quadro tirocinio, in particolare, le parti si impegnano affinché il tirocinio professionale semestrale da svolgere in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle professione di Perito industriale laureato sia inserito nei piani di studio di tutti i corsi di laurea attivati dall’Università nelle seguenti 14 classi triennali:
L‐3 (Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda), L‐4 (Disegno industriale),
L‐7 (Ingegneria civile e ambientale), L‐8 (Ingegneria dell’informazione), L‐9 (Ingegneria industriale),
L‐17 (Scienze dell’architettura),
L‐21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale), L‐23 (Scienze e tecniche dell’edilizia),
L‐25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L‐26 (Scienze e tecnologie agro‐alimentari), L‐27 (Scienze e tecnologie chimiche),
L‐30 (Scienze e tecnologie fisiche),
L‐31 (Scienze e tecnologie informatiche), L‐34 (Scienze geologiche).
In attuazione dell’art. 4 della medesima convenzione quadro tirocinio, l’iscrizione dei laureati dell’albo avverrà secondo i seguenti criteri di confluenza, corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, già assentite nel Decreto 15 aprile 2016 del Ministero della Giustizia sul “Regolamento di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato”, raccolte nei tre settori:
Settore aree attività Lauree
1. CIVILE, 1.1. Costruzione, ambiente e territorio, L 7, L 17, L 21, L 23, L 34
2. TECNOLOGICO, 2.1. Meccanica e efficienza energetica,
2.2. Impiantistica elettrica e automazione,
2.3. Chimica,
2.4. Prevenzione e igiene ambientale,
L 9, L 30
L 9, L 30
L 25, L 26, L 27
L 27, L 30
3. INFORMAZIONE, 3.1. Informatica, L 8, L 31
3.2. Design, L 3, L 4.
Art. 4 – Obblighi delle parti
L’Università si impegna a inserire i predetti tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97, e quelli professionali, ai sensi dell’art. 6
D.P.R. n. 328/01 e dell’art. 6 D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, all’interno dei percorsi di laurea triennali che abilitano all’accesso della professione di Perito industriale e a riconoscere adeguati crediti formativi utili ai fini del conseguimento dei corrispondenti diploma di laurea triennale.
L’Ordine tramite i Consigli territoriali, con il coordinamento del Consiglio nazionale, si impegna a raccogliere le disponibilità degli studi professionali dei Periti industriali, nonché delle imprese e delle amministrazioni che, in Italia e all’estero, possano ospitare le attività di tirocinio nelle varie aree di specializzazione, supportando e garantendo il corretto svolgimento delle attività.
Durante lo svolgimento dei tirocini, l’attività di formazione è seguita e verificata dallo studio professionale del Perito industriale ospitante che ne stabilisce tempi, calendario e modalità di svolgimento.
Art. 5 Tirocini svolti in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle professione di perito industriale laureato, ai sensi dei citati art. 6, DPR 137/2016 e 13 Regolamento tirocini.
In attuazione dell’art. 6 della citata convenzione quadro tirocinio, con il presente accordo, le parti prevedono espressamente che la reciproca collaborazione si riferisca anche ai seguenti aspetti:
‐ il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio è stabilito per ciascun anno accademico dalla Commissione paritetica di cui al successivo art. 12, in conformità alle richieste degli studenti e alle disponibilità dei tutores, per ogni corso di laurea, in corrispondenza ai settori e alle varie aree di attività professionale dell’albo dei Periti Industriali;
‐ lo svolgimento del tirocinio può avvenire sia presso lo studio professionale di un Perito industriale o altro professionista, che eserciti l’attività nel settore corrispondente al percorso di studi, nonché mediante la partecipazione ad attività di tirocinio professionalizzante svolte in partenariato con le imprese e le amministrazioni, in Italia e all’estero, conformità alle discipline universitarie e ordinistiche;
‐ l’indicazione di almeno un referente organizzativo per ciascuna delle parti che, in rappresentanza delle rispettive istituzioni, università e ordine professionale, supporti le attività di tirocinio. Tali nominativi saranno indicati con atto separato e potranno anche essere gli stessi componenti della commissione paritetica di cui al successivo art. 12;
‐ le modalità di individuazione degli studi professionali e delle altre strutture pubbliche e private, da indicare in apposito elenco, distinto per settori e aree di attività professionale, che siano disponibili a ricevere i tirocinanti saranno dettagliate dalla commissione paritetica di cui al successivo art. 12, in conformità ai requisiti di qualificazione stabiliti dalle discipline universitarie e ordinistiche;
‐ la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere per realizzare il tirocinio dovrà impegnare, attraverso la commissione paritetica di cui al successivo art.
12, entrambe le parti che si avvalgono dei propri referenti e dell’elenco di tutores selezionati;
‐ la clausola che disponga la verifica da parte dell’Università dell’effettivo compimento del presente tirocinio semestrale, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 citato.
Articolo 6 ‐ Principali modalità di svolgimento del tirocinio professionale
Per facilitare l’attuazione della collaborazione tra le parti, si richiamano in sintesi la nozione e le principali modalità di svolgimento del tirocinio professionale dettate dai vigenti Regolamenti dell’Ordine dei Periti Industriali (Regolamento tirocinio, all. 3, e Xxxxxxxxx praticantato, all. 4).
Più precisamente, ai sensi dell’art. 1 (Nozione e finalità), Regolamento tirocinio (ai sensi dell’art. 6, comma 10, DPR 137/2012, cit.: <<1. Il tirocinio professionale è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio. 2. Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990. 3. A norma dell’art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. d) del DPR appena citato, consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato. 4. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in convenzione con l’università, è compreso nei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. 5. Tutti gli aspiranti all’esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti. 6. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presentazione della domanda>>.
La disciplina ordinistica dell’attività di tirocinio deve considerare anche quanto stabilito dalla direttiva sul praticantato resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 5, L. 2 febbraio 1990,
n. 17 (direttiva praticantato).
Le attività di tirocinio professionale, nel rispetto della disciplina ordinistica vigente, ai sensi dell’art. 6 del citato D.P.R. 137/2012 e del richiamato Regolamento attuativo del CNPI, nonché delle linee guida sul praticantato, in via esemplificativa, possono svolgersi con le seguenti principali modalità:
‐ tirocinio pratico, consistente nella pratica svolta presso un professionista, un’azienda o un’amministrazione convenzionata con l’Ordine (art. 6, comma 9, DPR 137/2012 e art. 1 ss., Regolamento tirocini),
‐ tirocinio formativo, consistente nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale, di base e di specializzazione, organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione, ciascuno della durata di almeno 200 ore, da svolgere in maniera presenziale e anche e‐learning, possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti,
autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi (art. 6, comma 9, DPR 137/2012, art. 12 ss. Regolamento tirocini). I contenuti essenziali dei predetti corsi di formazione (art. 12 regolamento tirocini), che possono essere utilizzati anche ai fini dei tirocini in convenzione con le università (art. 13), sono stabiliti all’art. 18: “1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, devono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale del Perito Industriale nell’ambito degli argomenti di seguito trattati: a. Regolamento per la libera professione del perito industriale e del perito industriale laureato e leggi collegate; b. Aspetti deontologici della libera professione; c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’esercizio della libera professione; d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale attinenti all’esercizio della libera professione; e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici; f. La funzione peritale nell’ambito professionale e giudiziario: impostazione della perizia tecnica; g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica; h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia dell’ambiente ed i consumi energetici; i. Cenni sulla prevenzione incendi; j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro secondo la normativa vigente; k. L’informatica nella progettazione e nella produzione industriale, nonché per la gestione dell’attività specifica dei vari settori della professione. 2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quelle soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all’impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali. 3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore”.
‐ tirocinio in convenzione, consistente nello svolgimento delle attività di tirocinio, attributivo di almeno 30 C.F.U., nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il ministro dell’istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all’articolo 55, commi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Consiglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, anche all’esito del corso di studi. (art. 6, comma 9, DPR e art. 13 Regolamento tirocini);
‐ tirocinio nelle lauree ad orientamento professionale, tirocinio attributivo di 50‐60 C.F.U., svolto all’interno delle lauree ad orientamento professionale attivate, ai sensi dell’art. 8, comma 2, D.M. MIUR n. 987/2016 xx.xx., dai singoli atenei in convenzione con l’Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, in partenariato con le imprese e le amministrazioni (artt. 3 e 4, comma 4, Xxxxxxxxx praticantato);
‐ tirocinio all’estero, consistente nello svolgimento delle attività formative pratiche o teoriche, anche in convenzione con atenei, enti o con professionisti, fuori dall’Italia (art. 14, comma 8, Direttiva praticantato). Tale tirocinio, peraltro, può inserirsi nei progetti europei e internazionali di mobilità per gli studenti, i laureati e i professionisti.
Articolo 7 ‐ Progetto formativo del tirocinio
I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione delle attività oggetto del tirocinio sono contenuti nel Progetto formativo, secondo uno schema predisposto dall’Università e condiviso dall’Ordine. Nel progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei referenti delle parti incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo delle attività oggetto del tirocinio.
Più precisamente, il progetto del tirocinio si ricollega direttamente al sistema del tirocinio professionale per il sostenimento dell’esame di Stato di abilitazione all’iscrizione all’albo dei Periti Industriali Laureati, nelle diverse aree di specializzazione previste per ciascuno dei tre settori di attività, in base alla normativa vigente (art. 6, DPR 328/2001, art. 6, DPR 137/2012).
Pertanto, il tirocinio professionale attributivo dei C.F.U. si svolgerà, con l’iscrizione dello studente nel registro dei praticanti dell’ordine territoriale, durante l’ultimo anno del corso di laurea e, inoltre, potrà avere carattere pratico (frequenza di uno studio professionale, amministrazione o azienda convenzionata) e formativo (frequenza di corsi che preparano all’esame di Stato in relazione alle varie specializzazioni) e, infine, si potrà svolgere sia in Italia e sia all’estero, ai sensi della disciplina ordinistica vigente.
Per ciascuno studente dei richiamati corsi di laurea triennali, pertanto, si predisporrà uno specifico piano di attività di tirocinio professionale, comprensivo di attività pratiche, da svolgere in Italia e all’estero, di partecipazione a un corso di formazione di base per la preparazione all’esame di Stato di abilitazione professionale e di un corso di specializzazione legato allo specifico profilo professionale da formare, ai sensi della richiamata disciplina.
La definizione dei programmi e dei piani di attività di tirocinio professionale, con la partecipazione in parternariato delle imprese che aderiscono alla presente convenzione, è affidata alla Commissione bilaterale paritetica di cui al seguente art. 12.
Articolo 8 – Copertura assicurativa
L’Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività formativa presso lo studio professionale del perito industriale ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dello studio professionale e rientranti nel progetto formativo del tirocinio.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, lo studio professionale del perito industriale ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’Università affinché operi le comunicazioni agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Università).
Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo del tirocinio.
Articolo 9 – Dichiarazione di impegno del tirocinante
L’Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’impegno di:
a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
b) Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili dell’Università e del CNPI nonché rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nello studio professionale del perito industriale ospitante.
Lo studio professionale, l’azienda o l’amministrazione ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto formativo di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).
Al termine del tirocinio, lo studio professionale, l’azienda o l’amministrazione ospitante rilascia al tirocinante un’attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.
Il tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio delle libera professione di Perito industriale laureato, inoltre, deve attuarsi in conformità alle normative ordinistiche, mediante l’iscrizione al relativo registro dei praticanti.
Articolo 10 – Mancanza di oneri finanziari
La realizzazione del tirocinio non comporta per lo studio professionale del Perito industriale ospitante, l’Ordine e l’Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
Le parti si danno la reciproca disponibilità a presentare progetti in materia di tirocinio che possano essere oggetto di finanziamenti e altre agevolazioni per gli studenti e i laureati che intendano accedere alla professione di perito industriale.
Articolo 11 – Xxxxxx e rinnovazione
La presente convenzione decorre dalla data della stipula, ha la durata di anni cinque e s’intende rinnovata tacitamente per un periodo di pari durata, in mancanza di una disdetta da comunicare per iscritto con sei mesi di anticipo.
Art. 12 – Commissione bilaterale Università‐CNPI per la collaborazione con i periti industriali
La Commissione bilaterale Università – CNPI per la collaborazione con i periti industriali, ai sensi dell’art. 8 della convenzione quadro, si occupa del supporto e del monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, anche per quanto attiene alle questioni attinenti al presente protocollo sui tirocini, segnalando eventuali criticità da superare o migliorie da apportare, anche mediante la stipula di ulteriori accordi.
Art. 13 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente protocollo, nella convenzione quadro di collaborazione istituzionale, ovvero negli accordi integrativi, si applicano le disposizioni vigenti in materia universitaria e ordinistica, in quanto compatibili.
Art. 14 – Adesione di altri Ordini Territoriali
Il presente accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, è aperto all’adesione di altri Ordini territoriali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che, mediante la sottoscrizione del presente testo, ne accettano integralmente il contenuto e si impegnano a collaborare per attuarlo.
Allegati:
1) Convenzione quadro generale tra Università di *** e CNPI;
2) Convenzione quadro Tirocinio tra Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Ministero della Giustizia e CNPI;
3) Regolamento tirocinio dell’Ordine;
4) Direttiva praticantato dell’Ordine.
Università degli studi di ****** Il Magnifico Rettore
Consiglio Nazionale Dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Il Presidente
Consiglio territoriale dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di
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Il Presidente
Anno CXXXV - Numero 18 Roma, 30 settembre 2014
Pubblicato il 30 settembre 2014
B O L L E T T I N O U F F I C I A L E
del Ministero
della Giustizia
PUBBLICAZIONE QUINDICINALE
Nomina..................................... | Pag. | 14 |
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti ... | » | 14 |
Conferimento di funzioni semidirettive requirenti ... | » | 15 |
Conferimento di funzioni giudicanti .............. | » | 16 |
Conferimento di funzioni requirenti .............. | » | 16 |
Trasferimenti, destinazione, riassegnazioni alle sedi di provenienza nonché rettifica e revoca decreto di trasferimento .............................. | » | 16 |
Richiami nel ruolo giudiziario, collocamenti fuori ruo- lo e conferme.............................. | » | 17 |
Applicazioni extradistrettuali.................... | » | 18 |
Rettifica dei dati anagrafici ..................... | » | 18 |
Positivo superamento della settima valutazione di pro- fessionalità................................ | » | 18 |
Positivo superamento della quinta valutazione di pro- fessionalità................................ | » | 19 |
Nomine a magistrato ordinario a seguito di conferi- mento delle funzioni giurisdizionali , destinazioni e rettifica decreto ............................ | » | 20 |
DEFUNTI Magistrati ................................... Pag. 21 |
PARTE PRIMA DOSPOSIZIONI GENERALI
CONCORSI E COMMISSIONI DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIA-
RIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Or- ganizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi – Concorso, per esami, a 10 posti di ma- gistrato ordinario per gli uffici giudiziari della provincia di Bolzano, di cui 7 riservati al gruppo di lingua tedesca, 2 riservati al gruppo di lingua italiana ed 1 riservato al gruppo di lingua ladi- na, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 2014 (Pubblicato nella G.U. n. 71 del 12 settem-
bre 2014 - 4° serie speciale – Concorsi ed Esami). Pag.1
LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Regolamento sul ti- rocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 6
PARTE SECONDA
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE
DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIA- RIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
MAGISTRATURA
Conferme negli incarichi ....................... Pag. 13
6 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Mini- stero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudizia- ria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati
– Xxxxxxx XXX Xxxxxxxx, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore
del suddetto Xxxxxxx XXX Concorsi.
I risultati delle prove scritte ed i riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito del Ministe- ro della Giustizia, alla voce Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni.
Art. 15 Comunicazioni con i candidati
Scaduti i termini di vigenza del bando, i candidati, possono comunicare con l’amministrazione, nel corso della procedura con- corsuale, con una delle seguenti modalità:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indi-
xxxxx xxxxxxx0.xxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx;
dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata all’indi- xxxxx xxxxxxx0.xxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxx.xx;
per posta raccomandata A/R, all’indirizzo: Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del per- sonale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx;
via fax (06/00000000).
I candidati già in possesso di documenti comprovanti stati o qualità personali rilevanti per la procedura possono, altresì, procede- re al deposito diretto, o tramite delegato, presso l’Xxxxxxx XXX concorsi.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candi- dato a causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non impu- tabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Roma, 4 settembre 2014.
Il Ministro: Xx. Xxxxxx Xxxxxxx
Vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 5 settembre 2014.
Allegato
MODALITÀ OPERATIVE DI COMPILAZIONE ED INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla compilazione del form.
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LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industria- li Laureati - Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Approvato il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18)
Titolo I Capo I
Principi Generali ed Ambito di Applicazione
Art. 1
Nozioni e finalità
1. Il tirocinio professionale è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista, un Ente, una Società ovvero gli altri liberi professionisti, di cui all’art. 2, comma 4 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di tirocinio deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria area di specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3. A norma dell’art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo, svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. d) del DPR appena citato, consente l’accesso all’esa- me di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato.
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4. Il tirocinio, di cui al comma precedente, svolto in conven- zione con l’università, è compreso nei percorsi formativi accademi- ci. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionaliz- zante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
5. Tutti gli aspiranti all’esame di Stato devono essere iscritti nel Registro dei Praticanti.
6. Il Consiglio territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta giorni dalla presen- tazione della domanda.
Art. 2 Durata
1. Il tirocinio professionale può avere la durata massima di diciotto mesi.
2. Il tirocinio professionale è obbligatorio per tutti coloro che, ai fini dell’iscrizione all’albo dell’ordine, abbiano conseguito il di- ploma di maturità tecnica di perito industriale o titolo equipollente, valido ai fini dell’accesso alla professione, rilasciato da un istituto secondario superiore statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, D.M. 9 marzo 1994, D.M. 27 aprile 1995, n. 263 e Allegato B del decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.
3. L’iscritto nell’albo professionale il quale, dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo di- ploma di maturità tecnica industriale, se intende ottenere l’iscrizione nell’Albo professionale, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedu- ra del tirocinio ovvero a una delle altre forme di attività equivalenti.
Art. 3 Titolo di studio
1. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854;
b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al de- creto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell’Istruzione 27 dicembre 1991,
n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto
dalla legge di pari valore ai fini dell’accesso alla professione;
2. Per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti finalizzata alla partecipazione all’esame di Stato, senza lo svolgimento del tiroci- nio della durata di diciotto mesi, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
a) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conse- guita nelle classi, X0, X0, X0, X0, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, di cui al decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, pub- blicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, come previsto dall’articolo 55, comma 2, lett. d),
D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
b) laurea, comprensiva di un tirocinio di sei mesi, conseguita nelle classi X0, X0, X0, X0, X0, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, X00, di cui al decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, di modifica del decreto ministeriale 4 agosto 2000, di cui alla lettera d);
c) diploma universitario triennale, di cui alla legge 19 no- vembre 1990, n. 341, tra i titoli indicati dalla Tabella A, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubbli- ca 5 giugno 2001, n. 328;
d) diploma, di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), con successiva frequenza, con esito positivo di:
- corso di istruzione tecnica superiore (I.T.S.) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55, comma 3, d.P.R. 328 del 2001, DPCM 26 gennaio
2008 e decreto ministeriale 7 settembre 2011 e s.m.i..
- corso di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di ti- rocini non inferiori a sei mesi, coerenti con le attività libero professionali previste dalle aree di specializzazione a cui si chiede di accedere.
Capo II Obblighi
Art. 4 Obblighi del praticante
1. Il tirocinante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il tirocinio professionale, per sua natura e finalità, deve es- sere effettivo e continuativo. Esso esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, mentre è compatibile con rap- porti di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità.
Art. 5
Obblighi del Professionista affidatario
1. Il professionista affidatario, sia in forma singola, associata o societaria, deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscri- zione all’albo ed è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.
2. Non può assumere la funzione per più di tre praticanti con- temporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal com- petente consiglio territoriale dell’ordine, purché il professionista affi- datario risponda almeno a uno dei seguenti criteri: fatturato di natura professionale dell’ultimo anno superiore a 300.000 euro, dipendenti e collaboratori a tempo pieno dello studio pari o superiori a tre unità.
3. Il professionista deve impegnarsi all’istruzione del tirocinan- te ed a produrre le dichiarazioni previste dal presente regolamento.
Capo III Registro dei Praticanti
Art. 6 Registro dei praticanti
1. Presso il consiglio territoriale dell’ordine è tenuto il Regi- stro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgi- mento del tirocinio professionale e delle forme equivalenti, al fine di essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
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2. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
- Il numero d’ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, il titolo di studio posse- duto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializza- zione/sezione, codice fiscale, l’attestazione dell’Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;
- data di decorrenza dell’iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo Professionale, presso il quale si svolge il tirocinio, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita I.V.A. ed indirizzo dello studio;
- ovvero, in alternativa, tutti i dati comprovanti l’avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al tirocinio, ai sensi dell’art. 2, commi 3.a - 3.b - 3.c della Legge 17/1990, dell’art. 6 del DPR 137/12 e dell’articolo 55, comma 3, del decreto del Pre- sidente della Repubblica n. 328 del 2001, ovvero, in alternativa, i dati identificativi del tutor, ove previsto, o dell’azienda o società presso cui si svolge l’attività di tirocinio equivalente;
- data di presentazione delle relazioni semestrali,
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di rilascio del certificato di compiuta pratica o il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui all’art. 6, d.P.R. 5 giugno 2001, n.328;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il tirocinante e lo svolgimento del tirocinio;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
3. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Xxxxxxxxx xxxxx- toriale dell’ordine, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio, anche elettronico, dal Presidente del Consiglio.
4. Il tirocinio deve essere effettuato presso un Perito Indu- striale, Ingegnere, Ente, o altro professionista, di cui all’articolo 2, comma 4, delle legge 17/1990 o Società tra professionisti, iscrit- ti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio, che esercitino l’attività nelle aree di specializzazione relativa al diplo- ma del tirocinante
5. Inoltre, sono considerati altri professionisti in settori affi- ni, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in
Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale, Chimico:
Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo;
f) per le specializzazioni Arti Grafiche, Arti Fotografiche e Disegno di Tessuti: Dottore in Disegno Industriale;
6. Durante il periodo di pratica di cui al precedente art. 2 c.1, possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione in- tegrata superiore o altri corsi, organizzati dai Consigli territoriali dell’ordine, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici, come previsto al successivo Titolo II.
7. Il riconoscimento dei corsi predetti viene deliberato dal Con- siglio territoriale dell’ordine ed avviene sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con l’attività professionale del perito industriale;
- durata non inferiore a 200 ore, da svolgersi nell’arco mas-
simo di mesi sei, valutando il periodo formativo in proporzione;
Art. 7
Iscrizione nel Registro dei Praticanti
1. L’iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale, rivolta al Consiglio territoriale dell’ordine di residenza o di domicilio del richiedente.
2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno ovvero a tempo parziale, come definito al precedente art. 4 c.2, di non svolgere tirocinio per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver ac- quisito uno dei requisiti equivalenti ed alternativi al tirocinio, nelle forme indicate dal presente regolamento.
3. La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del richiedente comprovanti i propri dati anagrafici nonché il possesso dei requisiti per l’iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 403/1998 e succ. mod. ed integr.
4. Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro dell’Unione Europea, può chiede- re l’iscrizione al Registro dei praticanti, previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici del Ministero dell’Istruzione.
Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Eu- ropea, che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve docu- mentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscri- zione al Registro dei praticanti, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall’art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante “Disposizioni in materia di istruzio- ne”, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
5. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3 del presente regolamento, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2 del presente articolo;
6. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione del professionista/ente/società, di cui all’art. 2, comma 3. d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svol- gimento del tirocinio. Il professionista/ente /società deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio;
b) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio territoriale ai sensi dell’art. 7, secondo comma, del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382;
c) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
d) codice fiscale.
7. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio territoriale dell’ordine deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
8. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l’esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento, l’impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravve- nute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
9. Al tirocinante deve essere rilasciata ricevuta di presentazio- ne se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio territo- riale. Per le domande inoltrate tramite l’Amministrazione Postale, altro operatore autorizzato o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) nelle forme consentite, avrà valore la data di spedizione del- la raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.
10. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Consiglio territoriale dell’ordine con la data di ricevimento.
11. Coloro che intendono essere ammessi agli esami di Stato, in possesso dei titoli di cui al presente regolamento, devono preliminarmen- te iscriversi nel Registro dei Praticanti, in modo da consentire la vigilanza del Consiglio territoriale dell’Ordine del periodo di tirocinio, svolto in qualsiasi forma, per l’intero periodo di svolgimento del medesimo.
12. La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà es- sere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio territoriale dell’ordine per gli iscritti all’Albo professionale.
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13. Il tirocinante può frequentare uno studio di un professionista / ente / società sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 8 Delibera di iscrizione
1. Il Consiglio territoriale dell’ordine provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salva la non compiuta istruzione della stessa per motivi non im- putabili al Consiglio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. La Segreteria del Consiglio territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne co- municazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali sog- getti, i cui riferimenti sono dichiarati ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del presente regolamento, a mezzo di raccomandata / pec con avviso di ricevimento nelle forme consentite.
3. Se il tirocinante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista/ente /società residente in altra provincia, la delibera- zione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio territo- riale dell’ordine di detta provincia.
Art. 9 Trasferimento del tirocinante
1. In caso di trasferimento di residenza del tirocinante in al- tra provincia, lo stesso, per non perdere l’anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscri- zione nel Registro dei Praticanti al Consiglio dell’ordine territorial- mente competente unendo il certificato di residenza, e deve notifi- care il trasferimento al Consiglio territoriale di provenienza.
2. Il Consiglio territoriale di provenienza deve trasferire al Consiglio territoriale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il tirocinante.
3. Al Consiglio territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all’art. 7, comma 6b) del presente regolamento, in misura proporzionale al tempo di tirocinio ancora da espletare.
4. Il tirocinante viene iscritto con l’anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento.
5. Il tirocinante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti/enti/società deve darne comunicazione scritta al Consiglio territoriale, allegando le attestazioni di cessa- zione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti.
6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletato il tirocinio, la relativa attestazione è sostituita da idonea documenta- zione probante da esibire a cura del tirocinante.
Art. 10
Convalida del periodo di tirocinio
1. Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di tiroci- nio, il tirocinante, al termine di ogni semestre dalla data di iscrizione o in caso di passaggio da una sede all’altra e al termine del periodo di tirocinio, deve presentare al Consiglio territoriale dell’ordine un attestato sottoscritto dal professionista/ente/società comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al po- sitivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di tirocinio trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento del tirocinio.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell’art. 11 del presente Regolamento, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell’ultima attestazione presentata. In mancanza di invio del- la prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di tirocinio.
Art. 11
Sospensione del tirocinio - Cancellazione – Ricongiunzione
1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata del tirocinio e dovrà essere comunicata al Consiglio territoriale entro quindici gior- ni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indica- zione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.
2. Il Consiglio territoriale deve deliberare l’interruzione del tirocinio:
a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del
tirocinante o del professionista/ente/società o del datore di lavoro;
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità
previste dall’art. 6 del presente regolamento;
c) quando vengono a mancare l’attestazione semestrale di
frequenza e di profitto del tirocinante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professio- nista/ente/società o il datore di lavoro cessino anche temporanea- mente la loro attività.
3. L’interruzione che può dar luogo alla sospensione e alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al tirocinante ed al professionista/ente/società (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata / pec con avviso di ricevimento nel- le forme consentite entro 15 giorni dalla delibera.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, il tiroci- nio antecedente alla sospensione si cumula con quello successiva- mente compiuto .
5. Qualora, dopo una interruzione, il tirocinante voglia comple- tare il periodo di tirocinio, dovrà darne comunicazione al Consiglio territoriale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione.
6. Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia deter- minata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è fa- coltà del Consiglio territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del tirocinio.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’inter- ruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la ces- sazione temporanea dell’attività da parte del professionista / ente/ società (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissio- ne agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di tirocinio, di contratto di formazione e lavoro, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di tirocinio.
Titolo II Tirocinio Professionale
Capo I
Art. 12
Tirocinio professionale e corsi di formazione
1. Il tirocinio professionale può essere svolto altresì con un corso di formazione professionale della durata massima di sei mesi, in misura non inferiore a 200 ore, completato per i restanti dodici mesi dallo svolgimento del tirocinio presso un professionista/ente/ società, nelle forme stabilite dal presente regolamento.
2. Tale corso di formazione professionale viene computato nella durata complessiva del tirocinio professionale, di cui all’ar- ticolo 2.
10 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18
3. I corsi, di cui al precedente comma, sono organizzati dal consiglio territoriale dell’ordine dei periti industriali e dei periti in- dustriali laureati, al quale è riconosciuta la piena ed esclusiva discre- zionalità in ordine alla valutazione della sostenibilità dei medesimi.
4. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dal Con- siglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laurea- ti, come definiti dall’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante rilasciato dal Ministro vigilante.
Art. 13 Tirocinio in convenzione
1. Il tirocinio può essere altresì svolto nella misura massima di sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale, il ministro dell’istruzione università e ricerca, e il Ministro della giustizia, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, di cui all’articolo 55, com- mi 1 e 2, lettera d) d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e succ. mod. ed integr.
2. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra il Con- siglio Nazionale e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di studi.
Art. 14
Tirocinio e pubblico impiego
1. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pub- blico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale di- sposizione vigila il consiglio territoriale dell’ordine.
Art. 15
Divieto di rapporto di lavoro subordinato
1. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto di- sposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Capo II
Disciplina del Tirocinio Svolto per il Tramite di Corsi di Formazione Professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 7
AGOSTO 2012 N. 137
Art. 16
Corsi di formazione professionale
1. Quando i soggetti, di cui al precedente art. 12, deliberano sulla domanda di autorizzazione, il Consiglio Nazionale trasmette motivata proposta di delibera al Ministro della Giustizia, al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
Art. 17
Modalità e condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione
1. I consigli territoriali dell’ordine, nonché le associazioni di iscritti all’albo ed i soggetti formatori, debitamente autorizzati dal Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali Lau- reati previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, predispon- gono i corsi formativi sulle materie oggetto della prima prova scritta o scritto – grafica, comune a tutti gli indirizzi, indicate nell’Allegato
A del decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., oltre che su altre materie, di cui al successivo articolo 20, per le quali siano stati preventivamente determinate le modalità ed il luogo di svolgimento e sia stato attribuito il relativo numero di ore.
2. Al fine di assicurare la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale del tirocinante, l’ente or- ganizzatore, sia esso il consiglio territoriale dell’ordine sia altro ente formatore, autorizzato ai sensi del comma 1, comunica il programma formativo al consiglio territoriale dell’ordine che viene pubblicato sul sito istituzionale, assicurandone la massima evidenza e diffusione.
3. La comunicazione dovrà indicare: luogo di svolgimento del corso, durata, contenuti formativi, modalità di svolgimento delle attività formative, di verifica, intermedia e finale, del profitto.
Art. 18
Contenuti formativi essenziali
1. I corsi di formazione, della durata non inferiore a 200 ore, de- vono avere ad oggetto le tematiche inerenti l’attività professionale del Perito Industriale nell’ambito degli argomenti di seguito trattati:
a. Regolamento per la libera professione del perito indu-
striale e del perito industriale laureato e leggi collegate;
b. Aspetti deontologici della libera professione;
c. Elementi di diritto pubblico e privato attinenti all’eserci-
zio della libera professione;
d. Elementi di economia ed organizzazione aziendale atti-
nenti all’esercizio della libera professione;
e. Progettazione, direzione dei lavori, contabilità, procedure
tecniche ed amministrative, cenni su lavori pubblici;
f. La funzione peritale nell’ambito professionale e giudizia-
rio: impostazione della perizia tecnica;
g. La ricostruzione delle dinamiche di eventi accidentali, partendo dagli effetti prodotti, ai fini della individuazione delle cause e della relativa stima economica;
h. Problematiche di base concernenti la salvaguardia
dell’ambiente ed i consumi energetici;
i. Cenni sulla prevenzione incendi;
j. Cenni sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavo-
ro secondo la normativa vigente;
k. L’informatica nella progettazione e nella produzione in- dustriale, nonché per la gestione dell’attività specifica dei vari set- tori della professione.
2. Possono, altresì, essere predisposti corsi specifici nelle materie legate alle singole specializzazioni professionali e quel- le soggette a particolari regolamentazioni, con specifico riguardo all’impiego delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
3. Ogni progetto formativo deve riportare le materie, oggetto di approfondimento, e la corrispondente durata oraria, prevedendo un carico didattico non inferiore a 200 ore.
Art. 19 E-learning
1. I corsi di formazione professionale possono essere svolti anche in modalità̀ e- learning, nel quale operi una piattaforma in- formatica, che consenta ai discenti di interagire con i tutor ovvero anche tra loro.
2. Per tali finalità il Consiglio territoriale dell’ordine, in quali- tà di diretto soggetto erogatore del corso, può avvalersi di soggetti esterni per la fornitura della piattaforma tecnologica idonea per il conseguimento delle finalità didattiche del corso di formazione.
Nel caso il Collegio dell’Ordine per la erogazione del corso di formazione in modalità e-learning intenda avvalersi di associazioni di iscritti all’albo e degli altri soggetti formatori, deve far riferi- mento a quanto previsto al successivo punto 3 del presente articolo.
30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18 11
3. Le associazioni di iscritti all’albo e gli altri soggetti for- matori che intendono erogare il corso di formazione in modalità e-learning, devono preventivamente essere accreditati e ricono- sciuti dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti In- dustriali Laureati, su approvazione del Ministero della Giustizia
4. L’attività di formazione a distanza non consiste nella sem- plice fruizione di materiali didattici via internet, ma è uno strumen- to di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico, che consenta al discente di partecipare in modo interattivo alle didatti- che formative.
Il corso telematico dovrà pertanto essere in grado di garantire la raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli uten- ti, attraverso un sistema di interazione, onde garantire un continuo confronto tra discenti e docenti.
5. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svol- gimento del percorso formativo e deve garantire il riconoscimento del tirocinante destinatario della formazione.
6. La durata del tempo di studio previsto deve essere indicata preliminarmente e ripartito su unità didattiche omogenee.
7. Deve essere garantita la possibilità di memorizzare i tempi di fruizione in ore di collegamento ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato.
8. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e- learning.
9. Il linguaggio utilizzato, nonché quello impiegato per il ma- teriale didattico, deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
10. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valu- tazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.
11. Al fine di evitare abusi, l’accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato, che non consenta di evitare una parte del percorso.
Art. 20
Luogo di svolgimento dei corsi
1. I corsi saranno tenuti:
a) presso la sede istituzionale del Collegio dell’ordine lad- dove lo stesso assume la funzione di diretto soggetto formatore:
b) Presso le sedi dei soggetti formatori autorizzati di cui al
c.4 dell’art. 12;
c) Presso il domicilio del tirocinante nel caso di formazione
a distanza;
2. Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione è
fissato in 40 discenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso di formazione in
modalità e-learning è definito dal soggetto formatore
3. Il programma e il materiale didattico devono essere distri- buiti al momento dell’iscrizione/accreditamento del tirocinante al corso di formazione professionale.
Art. 21 Docenti e Tutor
1. Per ogni corso di formazione il soggetto formatore designa; a Il responsabile del progetto formativo;
b Il coordinatore/tutor del corso;
c gruppo di docenti con esperienza almeno biennale in ma-
teria afferente l’oggetto del corso formativo;
2. Il “Responsabile del Progetto Formativo:
a. espleta i compiti di preparazione del corso,
b. individua il coordinatore/tutor,
c. effettua le opportune valutazioni circa l’idoneità di do- centi specialisti nelle materie dei moduli formativi, attenendosi ai decreti emanati in relazione alla qualifica dei formatori per le varie materie oggetto del corso di formazione;
d. ottiene l’approvazione del Soggetto Formatore stesso che in tal modo ne autorizza l’attuazione.
3. Il “Coordinatore/Tutor
a. deve essere in possesso dei requisiti utili per il compito
affidato,
b. gestisce l’intero percorso formativo e assicura la tenuta del Registro delle presenze.
Art. 22 Valutazione
1. Sono previste attività di verifica intermedie, distribuite lun- go il percorso formativo, al fine di valutare il grado di apprendi- mento del tirocinante.
2. Nel caso di formazione a distanza, dovranno essere previ- ste prove di autovalutazione intermedie, che saranno effettuate in presenza telematica.
3. Alla valutazione finale saranno ammessi tutti coloro che avranno seguito il carico didattico previsto dal corso. Non potrà essere ammesso alla prova di valutazione finale, il tirocinante il quale maturi un numero di assenze superiore al 10% del numero di ore complessive previste.
4. In ogni caso, sia le verifiche intermedie sia quelle di ap- prendimento finale devono essere effettuate con la presenza del ti- rocinante, da una commissione composta da professionisti, presidi di istituti tecnici e docenti universitari, in pari numero, presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.
5. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
Titolo III Conclusione del Tirocinio
Capo I Certificazione e Attestati
Art. 23
Certificato di compiuto tirocinio
1. Il consiglio territoriale dell’ordine dei periti industriali e dei periti industriali laureati, presso il quale è compiuto il tirocinio, rilascia il relativo certificato.
2. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Il certificato ri- lasciato prima dell’entrata in vigore del DPR 137/2012 perde efficacia decorsi 5 anni dall’entrata in vigore del citato Decreto presidenziale.
3. Quando il certificato perde efficacia, il competente consi- glio territoriale dell’ordine provvede alla cancellazione del sog- getto dal registro dei praticanti e ne dà comunicazione all’inte- ressato.
12 30-09-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 18
Art. 24 Attribuzione di fondi regionali
1. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribu- zione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
Titolo IV Vigilanza
Capo I Vigilanza ed Xxxxx
Art. 25
Vigilanza e compiuta pratica – Certificato
1. Il Consiglio territoriale, vigila sul regolare svolgimento del tirocinio professionale.
2. Il periodo di tirocinio professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall’ordinanza con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale lau- reato.
3. Il Consiglio territoriale, verificata la maturazione del periodo di tirocinio, ne prende atto, deliberando la cancellazio- ne del tirocinante dal Registro per compiuto tirocinio, dandone comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento o PEC.
4. Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, il Consiglio ter- ritoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento del tirocinio.
5. In caso di rigetto della richiesta il Consiglio territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.
Art. 26
Corsi preparatori all’esame di Stato
1. I Consigli territoriali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera profes- sione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2. Il Presidente del Consiglio territoriale dell’ordine, su con- forme parere di apposita Commissione istituita dal Consiglio, ri- lascerà al termine degli stessi un attestato di regolare frequenza. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del tirocinio.
Titolo V Impugnazioni Capo I
Art. 27 Ricorsi
1. Contro le deliberazioni del Consiglio territoriale riguardan- ti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l’interessato può ricorrere al Giudice ordinario od am- ministrativo a seconda dei casi.
Capo II Disposizioni Comuni
Art. 28 Disposizioni comuni
1. I tirocinanti osservano gli stessi doveri e norme deontolo- giche dei professionisti iscritti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
Titolo VI Disposizioni Transitorie e Finali
Capo I
Entrata in Vigore del Regolamento
Art. 29
Disposizione finale
1. Il Ministro della giustizia, previa verifica, su indicazione del Consiglio Nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del presente re- golamento, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione, di cui all’articolo 6, comma 9 d.P.R. n. 137/2012, è applicabile.
Art. 30 Norma transitoria
1. I periodi di tirocinio svolti fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compi- mento del tirocinio anche nelle forme equivalenti.
2. Sono fatti i salvi i diritti acquisiti dai tirocinanti, che si siano iscritti nel Registro dei praticanti ovvero abbiano presentato istanza di ammissione agli esami di stato per l’abilitazione dall’esercizio della libe- ra professione di perito industriale e di perito industriale laureato, secon- do la normativa applicabile al momento di presentazione della domanda.
3. A cura dei Consigli territoriali degli ordini, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento deve essere comunicato ai tirocinanti iscritti nel Registro.
presente delibera.
************
8) modifica direttiva sul praticantato e proposta di modifica DM 445 e 447 per gli esami di Stato con l’entrata in vigore della legge 89/2016
Il Consigliere Perra illustra le modifiche legislative intervenute e che devono essere introdotte nella direttiva sul praticantato per consentire l’avvio del praticantato nel corso dello svolgimento degli studi universitari. In sostanza si vuole modificare una parte della direttiva sul praticantato per permettere agli studenti universitari di iscriversi al registro dei praticanti e poter fare quindi il tirocinio presso gli studi professionali. Tutto il lavoro svolto da parte dell’Ufficio Legale è apprezzato e sembra soddisfare l’esigenza di fidelizzare già dal tirocinio i possibili nuovi laureati. Per quanto riguarda l’art. 27 si decide di ridurre al 10% la tassa di iscrizione all’albo rispetto alla quota annuale fissata dal Consiglio. Il Consigliere Xxxx’Xxxx esprime il suo dissenso, tranne che per l’art. 27 che prevede la riduzione al 10% della quota di iscrizione, perché vorrebbe evitare ulteriore confusione.
Il testo modificato della direttiva è riportato di seguito:
<< DIRETTIVA SUL PRATICANTATO
Disciplina delle modalità di iscrizione, di svolgimento del praticantato e del tirocinio, nonché della tenuta dei relativi registri
Le precedenti direttive risalgono al 24 maggio 1990, successivamente aggiornata e modificata con delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996 e quindi aggiornata e modificata con delibera n. 444/44 del 14 novembre 2007 In vigore dal 20 marzo 2008.
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Visto l’articolo 2, comma 5, della Legge n. 17del 2 febbraio 1990;
Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007; Visto l’articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;
Visto l’articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;
Visto l’articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto l’articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
Visto l’art. 1 septies legge 26 maggio 2016, n. 89; Visto l’art. 8 comma 2 D.M. n. 987/2016.
Considerato:
che alla sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:
(1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;
(1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)
(1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo (DPCM 25.01.2008)
(1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)
(1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l’accesso all’esame di Stato per l’esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)
(1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);
(1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).
CONSIDERATO
che il MIUR – Ufficio di Gabinetto, con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015, ha diffuso un “appunto” dell’Ufficio Legislativo, recante “parere sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico richiesto dalla DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, datato 16 giugno 2015, con il quale l’Ufficio si dichiara “favorevole all’equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell’accesso all’esame di
abilitazione. Ciò argomentando da quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 6, comma 4, dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 87/2010, per quanto concerne i diplomi di istruzione professionale, e dal compianto disposto dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88 del 2010, per quanto riguarda, invece, i diplomi di istruzione tecnica”;
che “Tali disposizioni – prosegue la nota – salvaguardano il valore del nuovo diploma a tutti gli effetti previsti dall’ordinamento giuridico e ulteriori rispetto all’iscrizione all’università e alle istituzioni dell’AFAM. Inoltre, l’equipollenza è, altresì, sostenibile alla luce dell’articolo 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che riconosce la possibilità di accesso agli esami abilitanti alle citate professioni ai soggetti in possesso di idoneo diploma di istruzione superiore, nonché, a soggetti che, privi di detti specifici diplomi di istruzione superiore, abbiano conseguito la specifica laurea (comprensiva di un tirocinio di sei mesi)”.
che il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all’articolo 45 disciplina il procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate.
che l’accesso all’esame di stato per l’esercizio della professione del perito industriale e del perito industriale laureato è possibile attraverso l’iscrizione ai corsi di laurea professionalizzanti, previa iscrizione nel registro dei praticanti.
che ai sensi e per gli effetti della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in data 28 maggio, l’iscrizione all’albo professionale dei periti industriali è consentita solo con il possesso del titolo di laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. La norma prevede altresì un periodo transitorio di cinque anni, durante il quale sarà possibile accedere all’albo con i titoli di studio indicati nel presente preambolo e fino al 28 maggio 2021, salvo ulteriori proroghe.
che conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge n.89/2016 per un periodo di cinque anni dalla sua data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo ulteriori proroghe. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.
che la presente direttiva conserva validità ed efficacia fino a quando sarà consentito l’accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato previo il conseguimento dei titoli di studio e di formazione previsti dal previgente ordinamento.
emana la seguente direttiva
Art. 1
Ambito di applicazione
La presente direttiva disciplina le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte degli Organismi territoriali dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati di cui dall’articolo 2, comma 5, Legge n. 17/1990.
La legge 26 maggio 2016 n. 89 ha modificato la legge 2 febbraio 1990, n. 17, come segue:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 septies, comma 2, Legge 26 maggio 2016 n. 89, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione infrascritta per un periodo di cinque anni dalla medesima data.
Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.
La presente direttiva conserva validità ed efficacia fino a quando sarà consentito l’accesso alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato previo il conseguimento dei titoli di studio e di formazione previsti dal previgente ordinamento.
Art. 2
Nozioni e finalità del praticantato e del tirocinio
1. Xxxxx restando quanto stabilito all’articolo 1, il praticantato è l’istituto in forza dal quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all’art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. Il periodo di praticantato deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente alla propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto all’art. 2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3. All’esame di Stato abilitante all’esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, commi 3.a), 3.b), 3.c) della Legge 17/1990.
4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5. A norma dell’art. 6 DPR 5 giugno 2001, n. 328, il tirocinio è il periodo svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi universitari, che, insieme alla laurea triennale, di cui all’art. 55, comma 2, lett. d), consente l’accesso all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale.
6. Il tirocinio semestrale può essere svolto secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente con gli istituti di istruzione secondaria o con enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
7. Il tirocinio può essere anche obbligatorio (stabilito dalle università) o curriculare (scelto dall’interessato nell’ambito delle opzioni consentite o approvate dalle università) ed è svolto all’interno dei percorsi formativi accademici. Esso produce crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo. Altresì ha carattere professionalizzante ed è utile al candidato per la scelta della sezione alla quale accedere ai fini dell’ammissione all’esame di Stato.
Art. 3
Iscrizione nel registro dei praticanti
1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l’osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l’iter formativo per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di perito industriale, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico per gli indirizzi, di cui all’art. 4, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88:
a) Meccanica, Meccatronica ed Energia;
b) Trasporti e Logistica;
c) Elettronica ed Elettrotecnica;
d) Informatica e Telecomunicazioni;
e) Grafica e Comunicazione;
f) Chimica, Materiali e Biotecnologie;
g) Sistema Moda;
h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
i) Costruzioni, Ambiente e Territorio.
3. I diplomi del vecchio ordinamento di geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale sono equipollenti ai nuovi diplomi di istruzione tecnica, di cui all’art. 6 comma 4, D.P.R. n. 88, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione, ivi compresa la professione di perito industriale nelle relative specializzazioni.
4. A norma dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 9 agosto 2012, n. 137, tutti gli aspiranti all’esame di Stato, ivi compresi coloro che siano iscritti ai corsi di laurea professionalizzante, dovranno essere iscritti nel Registro dei Praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
5. L’Organismo Territoriale deve provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 4.
Durata del praticantato e del tirocinio
1. La durata del praticantato e delle forme equivalenti indicate all’art. 2, comma 3 della Legge 17/1990 è di 18 mesi.
2. La durata del tirocinio per i candidati in possesso di laurea triennale è stabilita all’art. 55, comma 1, DPR 5 giugno 2001, n. 328. Esso non può essere inferiore ai sei mesi, che siano reali o convenzionali, anche nel caso in cui la durata risulti stabilita in ore.
3. Ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione con la laurea triennale, è possibile riconoscere il periodo di tirocinio, svolto attraverso il superamento di materie di laboratorio, compresi nel piano di studio, o nei periodi di alternanza scuola/lavoro, laddove risultanti dal certificato di esami superati, emesso dall’Ateneo.
4. Con il titolo di laurea ad orientamento professionale il tirocinio è assolto automaticamente durante il percorso formativo.
Art. 5
Modalità di svolgimento del praticantato e Obblighi del praticante e del professionista
1. Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all’osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2. Il praticantato, per sua natura e finalità, deve essere effettivo e continuativo. Di conseguenza, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti ed è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
3. Esso è altresì incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, se questi ne pregiudicano i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 2.
4.– Al fine di garantire l’ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario, non potrà ammettere contemporaneamente più di tre praticanti presso il proprio studio, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.P.R. n. 137/2012.
5. Il professionista affidatario deve impegnarsi all’istruzione del praticante, ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche, che sono poste a fondamento della professione, nonché a produrre le dichiarazioni previste dalla presente Direttiva.
6. E’ facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un’apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.
7. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all’esame di stato; tale documento è previsto dall’Ordinanza Ministero Istruzione per l’indizione degli esami di stato per l’abilitazione della professione di perito industriale e di perito industriale laureato.
8. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.
9. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti1.
10. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.
Art. 6
Titolo di studio
1. Fermo restando quanto prescritto all’articolo 3 della presente direttiva, per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso della laurea triennale di cui all’art. 55 comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giungo 2001 n. 328.
1 Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n.1399 la quale chiarisce che “… i praticanti, per l’attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo.”
2. Fino al 28 maggio 2021, in mancanza di deroghe stabilite dall’ordinamento, sarà possibile chiedere l’iscrizione nel Registro a coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico (D.P.R. n. 88/2010).
3. Vengono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti ai soli fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione:
a) coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, hanno conseguito la laurea triennale, comprensivo del tirocinio semestrale di cui all’art. 1, nelle classi indicate all’art. 55, comma 2, lett. d) DPR 5 giugno 2001, n. 328;
b) coloro i quali, in possesso del diploma specifico di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto ovvero diploma di istruzione tecnica o ad esso equipollente , hanno frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’art. 55, comma 3, DPR n. 328/2001;
c) coloro i quali hanno conseguito il diploma universitario triennale, secondo la Tabella A allegata al DPR 5 giugno 2001, n. 328 (art. 8, comma 3, DPR 328/2001);
d) coloro i quali hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo (DPCM 25.01.2008).
4. Sono altresì iscritti nel Registro dei Praticanti anche coloro che, pur non avendo conseguito il titolo finale, siano iscritti all’Università ai corsi di laurea professionalizzante, come previsto dall’art. 8 comma 2 D.M. n. 987/2016, oppure ad altri corsi di laurea convenzionati con l’ordine territoriale ai fini del tirocinio.
Art. 7.
Registro dei Praticanti
1. Ciascun Organismo Territoriale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti, nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui all’art. 6 della presente Direttiva, intendono svolgere la pratica professionale, ovvero essere ammessi all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
2. Nello stesso Registro saranno iscritti tutti coloro che siano in possesso della laurea triennale nonché coloro che siano iscritti nei corsi di laurea professionalizzante.
3. Fino al 28 maggio 2021, salvo ulteriori proroghe stabilite dalla legge, sono iscritti altresì coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 2, comma 3.a), 3.b), 3.c) della Legge n. 17/1990, nonché dei titoli di studio previsti all’art. 4, comma 2, e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione.
4. Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
a) il numero d’ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza o domicilio , il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico o Università presso il quale è stato conseguito e la data di conseguimento, specializzazione/sezione, codice fiscale, l’attestazione dell’Università recante il compiuto svolgimento del previsto tirocinio;
b) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;
c) data di decorrenza dell’iscrizione;
d) data di iscrizione nel Registro;
e) ove previsto, dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell’Albo Professionale, presso il quale si svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, codice fiscale, numero di partita IVA ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l’avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell’art. 2, commi 3.a), 3.b), 3.c) della Legge 17/1990;
f) data di presentazione delle relazioni semestrali,
g) eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
h) data di compimento del periodo di praticantato;
i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
l) ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
m) data della cancellazione con relativa motivazione;
n) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.
5. Il Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
6. La pratica deve essere effettuata presso un Perito Industriale, Ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3, lett. d) e comma 4 della Legge 17/1990 che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.
7. Sono considerati altri professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 2 della citata legge n. 17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
- per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
- per la specializzazione Chimica Industriale, ovvero Chimico: Dottore in Chimica e Biologo;
- per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
- per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
- per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.
8 L’iscritto nell’albo professionale il quale, dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, ovvero dei titoli di studio di cui all’art. 3 e 6 della presente direttiva, se intende ottenere l’iscrizione nell’Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.
Art. 8
Iscrizione nel Registro dei Praticanti
1. L’iscrizione nel Registro dei Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Presidente dell’Organismo Territoriale di residenza o domicilio del richiedente e, ove non esista, all’Organismo Territoriale viciniore.
2. In quanto applicabile, nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:
a) luogo e data di nascita;
b) codice fiscale;
c) la propria residenza anagrafica o domicilio professionale;
d) titoli di studio di cui all’articolo 3 e 6, anno di conseguimento e Istituto Scolastico;
e) godimento dei diritti civili;
f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica.
g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999.
h) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
i) di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altra specializzazione e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2, comma 3, lett. a), b), c) Legge 17/1990).
l) certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71, 75 e 76.
4. Sono parte integrante dell’istanza:
a) dichiarazione del professionista affidatario, di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica, precisando quanti praticanti frequentano il proprio studio e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;
b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l’accettazione delle presenti direttive. professionista
5. - Il cittadino comunitario, che sia in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro della Unione Europea, può chiedere l’iscrizione al Registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo dai competenti Uffici Scolastici Regionali.
6. - Il cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità Europea, che abbia conseguito il titolo di studio all’estero,deve documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscrizione al Registro dei Praticanti, secondo quanto previsto dall’art. 48 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall’art. 387 D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante disposizioni in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
7. Può, altresì, essere iscritto al Registro dei Praticanti colui che è in possesso del diploma di Perito Industriale, ovvero di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3 e 6 della presente Direttiva, anche in difetto della cittadinanza italiana purché documenti uno dei requisiti stabiliti dal comma 2, lettera c), del presente articolo;
8.- -ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dall’Organismo Territoriale ai sensi dell’art. 7, secondo comma del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, secondo quanto indicato all’art. XX della presente Xxxxxxxxx;
9 .- Ai sensi del citato DPR n. 403/1998, i controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive, di cui alle lettere che precedono, devono essere effettuati dai Collegi, i quali possono sempre richiedere i documenti in originale.
10. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l’esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l’accettazione della presente Xxxxxxxxx, l’impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
11. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione l’Organismo Territoriale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
12. Al praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente all’Organismo Territoriale. Per le domande inoltrate tramite l’Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento ovvero la data di consegna se effettuata a mezzo posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
13. La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
14. Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
15. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.
Art. 9
Delibera di iscrizione
1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 della presente direttiva, l’Organismo Territoriale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 59/2010, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2. La Segreteria dell’Organismo Territoriale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all’interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al comma 6dell’art. 7 della presente Direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i, evidenziando che “i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare” (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).
3. L’eventuale carenza dei requisiti di cui all’articolo 6, della presente direttiva comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e
s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l’indicazione dell’autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento “è dato ricorso al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell’articolo 15 del Regio Decreto n.275/1929 entro trenta giorni dalla notificazione”).
4. Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche all’Organismo Territoriale di detta provincia.
L’inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.
Art. 10
Trasferimento del praticante
1. In caso di trasferimento di residenza o domicilio professionale del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l’anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti all’Organismo Territoriale territorialmente competente unendo il certificato di residenza ovvero dichiarazione di elezione di domicilio professionale, e deve notificare il trasferimento all’Organismo Territoriale di provenienza.
2. L’Organismo Territoriale di provenienza deve trasferire all’Organismo Territoriale di nuova residenza o domicilio tutta la documentazione riguardante il praticante. Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti, riferita al praticante, tutta la documentazione presentata all’atto della prima iscrizione.
3. All’Organismo Territoriale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dall’Organismo Territoriale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all’art. 8, comma 8 della presente direttiva, in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4. Il praticante viene iscritto con l’anzianità già maturata e la deliberazione dell’Organismo Territoriale è assunta e comunicata con le modalità previste dall’art. 9 della presente Direttiva.
5. Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altro professionista affidatario, deve darne comunicazione scritta all’Organismo Territoriale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dal nuovo professionista.
6. Qualora il trasferimento sia conseguenziale al decesso del professionista od alla chiusura dello studio dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.
7. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di praticantato precedentemente svolto.
Art. 11
Cancellazione dal registro dei praticanti
1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica
2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l’esame di Stato ai sensi dell’articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.
3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell’ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.
4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l’indicazione dell’autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento “è dato ricorso al Consiglio Nazionale Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ai sensi dell’articolo 15 del Regio Decreto n. 275/1929 entro trenta giorni dalla notificazione”).
Art. 12
Convalida del periodo di pratica
1. Ai fini della vigilanza sull’espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all’altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare, in carta libera, all’Organismo Territoriale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l’indicazione delle attività svolte. Per coloro che espletano la pratica con attività subordinata, analoga attestazione dovrà essere rilasciata dal datore di lavoro. Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2. La presentazione dell’attestazione convalida il periodo di pratica trascorso.
3. Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell’articolo 13 della presente direttiva, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell’ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di praticantato.
Art. 13
Sospensione del praticantato – Cancellazione – Ricongiunzione
1. Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata all’Organismo Territoriale entro quindici giorni dall’inizio dell’interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l’interruzione e la durata.
2. L’Organismo Territoriale deve deliberare l’interruzione del praticantato:
a) seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall’art. 6 della presente Xxxxxxxxx;
c) quando vengono a mancare l’attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. L’interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i entro 15 giorni dalla delibera, oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
4. Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto .
5. Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione all’Organismo Territoriale indicando i motivi che hanno determinato l’interruzione.
6. Qualora l’interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà dell’Organismo Territoriale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attività da parte del professionista (o del datore di lavoro).
8. Al fine del raggiungimento dei periodi necessari per l’ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, contratti di inserimento o reinserimento e periodi di attività tecnica subordinata comunque disciplinato dall’ordinamento. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
9. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.
Articolo 14
Provvedimenti disciplinari
1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.
2. Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell’ipotesi di sospensione si applica l’articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista affidatario. Nell’ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.
Art.15
Corso formazione professionale
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del
D.P.R. n. 137/2012.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.
Articolo 16
Equiparazione alla pratica professionale
1. Coloro i quali, pur non in possesso del diploma di perito industriale o di istruzione tecnica, indirizzi di cui all’articolo 3 comma 2 e 3 della presente direttiva2 e dei titoli di cui all’articolo 6, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, geologia, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica, biologia, tecnico della prevenzione degli ambienti e nei luoghi di lavoro ovvero lauree vecchio ordinamento, purché coerenti con le attività professionali del perito industriale, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio del Collegio. La documentazione deve essere composta da: istanza di riconoscimento, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
2. Il Consiglio del Collegio, verificata la documentazione, dispone l’equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso. Nell’ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.
Art. 17
Altri percorsi formativi
1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri3 - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore4.
2. Il riconoscimento dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza con l’attività professionale del perito industriale;
b) esperienze professionalizzanti;
c) insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie:
- ordinamento professionale;
- materie caratterizzanti la specializzazione/indirizzo tecnologico conseguito con il diploma,
- estimo e attività peritale;
- elementi di diritto civile e legislazione;
2 Settore tecnologico per gli indirizzi, di cui all’art. 4, comma 1, D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88:
a) Meccanica, Meccatronica ed Energia;
b) Trasporti e Logistica;
c) Elettronica ed Elettrotecnica;
d) Informatica e Telecomunicazioni;
e) Grafica e Comunicazione;
f) Chimica, Materiali e Biotecnologie;
g) Sistema Moda;
h) Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
i) Costruzioni, Ambiente e Territorio.
3. I diplomi del vecchio ordinamento di geometra, perito agrario, agrotecnico e perito industriale sono equipollenti ai nuovi diplomi di istruzione tecnica, di cui all’art. 6 comma 4, D.P.R. n. 88, ai fini dell’accesso all’esame di abilitazione, ivi compresa la professione di perito industriale nelle relative specializzazioni.
3 La durata del corso deve essere certificata dall’Istituto o ente formatore che ha curato il corso
4 Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica
3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell’ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.
Art. 18
Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
1. Il richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l’entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività tecnica relativa al diploma per almeno (18) diciotto mesi, può partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2. Lo svolgimento, da parte dell’interessato, del periodo di attività tecnica subordinata alternativa alla pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l’attività tecnica subordinata si è svolta, con l’esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3. La dichiarazione dovrà contenere l’indicazione esatta del periodo durante il quale l’attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell’affidamento all’interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
4. L’attività stessa dovrà essere riconosciuta dall’Organismo Territoriale idonea ai fini della pratica di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 12 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell’attività svolta dal datore di lavoro e dell’oggetto del contratto di assunzione.
5. Qualora l’attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo di tirocinio, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L’intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 13, della presente Direttiva.
6. È facoltà dell’interessato chiedere all’Organismo Territoriale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell’attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del periodo di pratica professionale.
Art. 19
Praticantato equivalente svolto in attività di insegnamento
1. Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno 18 (diciotto) mesi, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall’art. 2, comma 3, lett. a), della Legge 2 febbraio 1990, n. 17.
2. Il periodo di cui al primo comma si considera validamente compiuto anche se l’attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l’interessato ha prestato servizio.
3. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all’applicazione dell’art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell’approvazione del presente articolo.
Art. 20
Praticantato equivalente svolto con contratto di inserimento o di reinserimento
1. Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato coloro che siano stati assunti con contratto di inserimento o di reinserimento in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell’art. 54 e ss D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. ed integr., mediante un progetto individuale finalizzato all’acquisizione di competenze professionali inerenti alla specializzazione conseguita con il diploma.
2. Il richiedente, che ha usufruito di contratto di inserimento o di reinserimento, tenuto conto che questi hanno una durata minima di 9 mesi e non superiore ai 18, può cumulare più periodi contrattuali o ricongiungere forme di praticantato, con le modalità di cui all’art. 13.
Art. 21
Periodi di pratica presso Uffici Tecnici e Laboratori della P.A. o professionisti dell’Unione Europea
1. Gli Organismo Territoriale possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici degli Enti Locali, al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l’apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.
2. Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale ed allegato alla presente Direttiva.
3. Nell’ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l’obbligo assicurativo dei praticanti.
4. Qualora le convenzioni predette siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale ed abbiano finalità tecnico-professionali, il periodo potrà essere riconosciuto ai fini dello svolgimento del praticantato per la durata massima di 12 mesi.
5. La pratica professionale di durata di almeno (18) diciotto mesi, può essere svolta anche presso le strutture delle Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, purché svolgano attività inerenti alla specializzazione o indirizzo specifico relativo al diploma.
6. Per tale forma di praticantato valgono le stesse modalità previste per la pratica svolta presso uno studio professionale. La forma contrattuale di svolgimento della pratica professionale presso le Amministrazioni pubbliche è libera ed esclude ogni rapporto di dipendenza.
7. L’istruzione dei praticanti dovrà essere curata da un funzionario, anche non iscritto all’Ordine o Collegio professionale, il quale sia in possesso di titolo di studio inerente alla specializzazione/indirizzo relativo al diploma del praticante. Nell’ambito di tali forme contrattuali deve essere previsto l’obbligo di cui al comma 3.
8. È consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo di sei mesi, svolto nell’ambito dell’Unione Europea presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 6 comma 4 D.P.R. n. 137/2012, i quali esercitino attività professionali attinenti le specializzazioni di Perito Industriale.
9. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l’inizio, ii) l’ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l’ente.
10. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all’estero.
11. I predetti periodi devono essere debitamente documentati al fine di essere riconosciuti validi per il periodo di pratica previsto dall’art. 9 comma 5 D.L. n. 1/2012, conv. in Legge n. 27/20125, che modifica l’art. 2, comma 3, L. n. 17/1990 (18 mesi).
Art. 22.
Validità della pratica svolta con attività tecnica subordinata in epoca precedente il 15 agosto 2012
1. Ai fini della partecipazione agli esami di Stato, restano validi i periodi di praticantato, svolti nelle forme di attività tecnica subordinata, nei cinque anni precedenti il 15 agosto 2012 ovvero dalla data di pubblicazione del D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137, anche in mancanza della preliminare iscrizione ne registro dei praticanti6.
Art. 23.
Vigilanza e compiuta pratica – Certificato
1. L’Organismo Territoriale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2. Il periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine previsto dall’ordinanza con la quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ogni anno fisserà la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale.
3. L’Organismo Territoriale, verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone comunicazione all’interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
4. A richiesta del praticante ed ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, l’Organismo Territoriale rilascia, in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica.
0.Xx certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti.
6. In caso di rigetto della richiesta l’Organismo Territoriale è tenuto a motivare compiutamente le ragioni di xxxxxxx.
Art. 24
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione
1. Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2. I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca designerà per l’Organismo Territoriale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 25
Corsi preparatori all’esame di Stato
1. Gli Organismo Territoriale potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2. Il Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.
Art. 26 Ricorsi
Contro le deliberazioni dell’Organismo Territoriale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l’interessato può ricorrere al Giudice ordinario od amministrativo a seconda dei casi ovvero al Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti Industriali Laureati, a norma dell’art. 15 X.X. 00 febbraio 1929 n. 275.
Art. 27
Elenco dei professionisti formatori per praticantato e tirocinio
Presso il Consiglio Nazionale, è istituito un elenco di professionisti, presso i quali svolgere il tirocinio. In tale elenco sono indicate le generalità e i recapiti del professionista; la professione svolta, l’albo, la data e il numero di iscrizione; la specializzazione e il settore di attività.
Tale elenco è aggiornato annualmente su designazione dell’Organismo Territoriale, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti.
Per ogni Organismo Territoriale, l'elenco deve comprendere un numero di professionisti sufficiente a coprire i settori di specializzazioni in cui l'albo è stato ripartito. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni Organismo Territoriale.
Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del Organismo Territoriale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.
Art. 28
Tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti
1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2^ del D.Lgs. Lgt. 23.11.1944 n. 382, l’ammontare della tassa relativa all’iscrizione nel Registro dei praticanti e potrà essere determinata nella misura del 10% della quota annuale fissata dall’Organismo Territoriale per gli iscritti all’Albo professionale.
2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria.
Art. 29
5 DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009) (GU Serie Generale n.19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18): Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
6 Solo con l’entrata di vigore del D.P.R. 9 agosto 2012 n. 137 è stato introdotta l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro dei praticanti, affinché fosse ritenuto validamente svolto il tirocinio, così come prescrive l’articolo 6 comma 2, D.P.R. cit. Dal momento che l’ordinamento professionale, per i periodi di praticantato svolto nelle forme dell’attività tecnica subordinata, di cui alla Legge 2 febbraio 1990 n. 17, non stabiliva tale obbligatorietà, vale il principio della successione delle leggi nel tempo “tempus regit actum”.
Entrata in vigore della Direttiva
1. La presente Direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con Delibera n. del , ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
2. Sono espressamente abrogate tutte le precedenti Direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.
Art. 30
Norma transitoria
1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore della presente Direttiva conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi anche nelle forme equivalenti.
2. Sono assoggettati alle norme, di cui alla presente direttiva, anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Perito Industriale prima dell’entrata in vigore della riforma dell’esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l’esame – colloquio prima dell’entrata in vigore della L. 2.2.1990, n. 17, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all’Albo professionale.
3. A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, la presente Direttiva deve essere comunicata ai praticanti iscritti nel Registro.
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Dopo un ampio dibattito sull’argomento, a maggioranza di voti resi palesi nei modi di legge, con il voto contrario del Consigliere Dell’Osso
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELIBERA N. 362/62 del 26 gennaio 2017
1) di approvare la modifica della direttiva sul praticantato nel testo riportato in narrativa;
2) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della presente delibera.