Capitolato d’Appalto per la realizzazione delle attivita’ di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza fissa dimora nell’ambito del programma operativo nazionale citta’ metropolitane emarginate quali i Rom
Capitolato d’Appalto per la realizzazione delle attivita’ di accoglienza residenziale a bassa soglia per persone senza fissa dimora nell’ambito del programma operativo nazionale citta’ metropolitane
“Pon Metro” 2014/2020 (asse 3 “servizi per l’inclusione sociale”) Priorità di investimento 9ii L'integrazione socioeconomica delle comunità
emarginate quali i Rom
Obiettivo specifico 3.2 - Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti –
azione 3.2.2 Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o assimilati (stranieri in emergenza abitativa estrema)
CUP: B69J16003440006 CIG:7055932349
Capo I
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Articolo 1 Oggetto
Il Comune di Napoli, da anni, garantisce le attività di Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora, al fine di soddisfare l'esigenza di servizi più vicini ai bisogni primari di tipo emergenziale delle persone che vivono in condizioni di grave emarginazione e disagio.
Dall’esperienza dei Servizi a Bassa Soglia, nel corso degli ultimi anni, e dal relativo monitoraggio delle stesse attività, si è reso evidente un progressivo aumento del numero di persone che si trovano ad avere, per ragioni di ordine economico e sociale un limitato accesso a beni essenziali primari, ovvero a beni e servizi di importanza vitale. Ciò determina condizioni di grave vulnerabilità sociale in cui la capacità di autodeterminazione delle stesse viene minacciata da un inserimento instabile e precario nei sistemi di integrazione sociale, nelle politiche e nei servizi e dalla mancanza di un sistema relazionale forte in grado di sostenere circostanze o eventi di particolare fragilità.
Nell’ambito della rete dei servizi di contrasto alla povertà, le strutture di accoglienza a bassa soglia si collocano in un’area che si può definire di primo intervento in quanto volte a soddisfare il bisogno primario di sopravvivenza ad una categoria di persone che temporaneamente non riescono a provvedervi personalmente e che in ragione delle proprie condizioni di fragilità sono fortemente esposte a condizioni di abbandono e grave
emarginazione. Tali servizi non possono configurarsi come risposta completa e definitiva ai bisogni di queste persone, ma rappresentano un punto di transito per l’accesso a servizi più strutturati.
In ragione del costante aumento della domanda di Accoglienza a bassa soglia da parte di persone adulte in difficoltà e della necessità di assicurare servizi stabili e strutturati all’interno di un approccio strategico complessivo alla grave emarginazione che assicuri la fuoriuscita durevole dei soggetti senza dimora da tale condizione, l’attività di Accoglienza a Bassa Soglia rientra tra le azioni progettuali che sono state ammesse a finanziamento a valere sul PON METRO.
L’Amministrazione comunale intende selezionare, ai sensi del D.Lgs 50 del 18/04/2016 di seguito “Codice degli appalti”, operatori economici con i quali stipulare un Accordo Quadro di cui all’art 54 D. Lgs. 50/2016 comma 4 lett a) del Codice (più operatori senza riapertura del confronto competitivo) al fine di garantire il servizio di Accoglienza a Bassa Soglia per il periodo 2017-2019 a valere sul Fondo Sociale Europeo, nell’ambito dell’azione 3.2.2 del PON METRO.
Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro di durata biennale saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base dei flussi di utenza registrati e delle risosre disponibili
.Il Programma operativo nazionale plurifondo Città metropolitane 2014-2020 (in seguito “Programma” o “PON METRO”) si inserisce nel quadro dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020 (in seguito “AP”), in linea con gli obiettivi e le strategie della costituenda Agenda urbana europea che identifica le aree urbane come territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile proprie della Strategia Europa 2020.L’Accordo di Partenariato, nel quadro più ampio della “Strategia nazionale di lotta e contrasto alla povertà”, assegna al PON METRO il compito di contribuire a rispondere alle sfide legate alla riduzione della marginalità estrema attraverso la riduzione dell’emergenza abitativa e più in generale della povertà e della grave deprivazione.
Il complessivo quadro dei servizi per le persone senza dimora è attualmente oggetto di un complessivo ripensamento, in relazione agli approcci e alle metodologie anche alla luce delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate in conferenza unificata nel mese di novembre 2015. Pertanto, anche a livello cittadino, all'interno della programmazione del Piano Sociale di Zona, è in corso un complessivo cambiamento del sistema di intervento in particolare in relazione alle strutture di accoglienza.
La transizione da un approccio emergenziale o a gradini verso un approccio housing led, dovrà necessariamente essere graduale. In tal senso nell'attivazione degli interventi a bassa soglia si dovrà evitare la compresenza di un numero eccessivo di persone nella medesima struttura suddividendo eventuali immobili di grandi dimensioni in spazi di accoglienza più piccoli e differenziati in base alla tipologia di persone accolte e preferire l’accoglienza in stanze di piccole dimensioni possibilmente dotate di un numero dispari di letti.
In tal senso l'Amministrazione intende selezionare enti in grado di offrire Moduli di Accoglienza a Bassa soglia di massimo n.25 posti per un massimo di n.150 posti.
Ciascun punto di offerta territoriale potrà ospitare al massimo n.4 moduli di accoglienza a bassa soglia.
Ciascun ente potrà candidarsi per uno o più punti di offerta Territoriali.
Nell'ambito dell'offerta complessiva l'ente proponente dovrà rispettare le seguenti quote: 70% accoglienza maschile, 30% accoglienza femminile.
Articolo 2 Durata
La durata dell'Accordo Quadro per l'Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia è di 730 giorni a decorrere dalla stipula dello stesso. Le attività saranno avviate a seguito della sottoscrizione dei contratti applicativi per la durata orevista dagli stessi previo nota formale di avvio delle attività. Eventuali ritardi nell'avvio delle attività conseguenti alle occorrenti procedure amministrative o a qualsivoglia procedura interna o esterna al Comune, non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'affidatario.
Il Dirigente, qualora gli attuali presupposti generali, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previo assunzione di un motivato provvedimento, di modificare la durata del contratto fino a recedere dallo stesso, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti o compensazioni di sorta, ai quali fin d'ora dichiara di rinunciare.
L’Amministrazione si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 50/16.
Articolo 3 Importo
La tariffa giornaliera che verrà corrisposta per la realizzazione di tutte le attività previste dal presente Capitolato è pari ad euro 19,12 procapite, al netto dell'IVA se dovuta in base alla personalità giuridica dell'operatore.
Il valore complessivo presunto dell’accordo quadro è pari ad € 2.093.640,00 al netto dell’IVA per una durata di 24 mesi.
I corrispettivi non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata della convenzione.
La tariffa procapite giornaliera è comprensiva dei seguenti elementi (come da prospetto economico allegato) :
− costo personale
− spese generali di gestione (pari al 40% )
I costi sono da intendersi comprensivi di di tutto quanto necessario al corretto ed efficace funzionamento del servizio e riconducibili alle spese ammissibili.
I corrispettivi di cui al presente Capitolato non saranno oggetto di variazioni nel corso dell'anno.
Articolo 4
Obiettivi e Prestazioni da erogare
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha l'obiettivo di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con più soggetti attuatori in grado di offrire le attività di Accoglienza a Bassa Soglia, durante il periodo di vigenza dell’Accordo.
L'ente che avrà conseguito il maggior punteggio nella selezione di cui al presente capitolato dovrà offrire al Comune di Napoli l'organizzazione e gestione di moduli di accoglienza a bassa soglia di max 25 posti per un massimo di 4 moduli per il polo di offerta territoriale candidato.
Agli operatori economici classificatisi nelle posizioni successive verrà affidata la gestione di ulteriori moduli, secondo la capacità di ricezione dichiarata in sede di offerta, per un massimo
di n. 4 moduli per ciascun polo di offerta territoriale e comunque fino a concorrenza dei n.150 posti previsti.
Ciascun modulo composto da max 25 posti prevede l’impiego di personale così come indicato all’art. 7 e 8 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero n. 1 coordinatore e n. 2 operatori di II livello .
Nel caso di aggiudicazione di più moduli di accoglienza da parte dello stesso operatore economico, si prevede l’impiego di max n. 1 Coordinatore e il monte ore previsto per le attività del coordinatore/educatore saranno espletate da operatori in possesso dei requisiti di cui all’art 7 punto 1) del presente CSA.
Gli operatori economici selezionati garantiranno i Servizi di Accoglienza a Bassa Soglia, sulla base degli standard di prestazioni definiti all’interno del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
In linea generale, gli obiettivi degli interventi a bassa soglia comportano, all’interno di un sistema di servizi strategicamente orientati verso il perseguimento del maggior grado di inclusione sociale per ciascuna persona in stato di bisogno, il fronteggiamento primario dei bisogni delle persone senza dimora mediante servizi e strutture di facile accessibilità, in una dimensione di prossimità rispetto alla persona bisognosa.
Tali interventi si propongono di creare le condizioni per una sopravvivenza dignitosa dalle quali muovere verso successivi percorsi socio-assistenziali.
L'Accoglienza “a bassa soglia” rappresenta un modello di intervento sociale indirizzato agli adulti in situazione di estrema difficoltà. In linea di massima, a contraddistinguere una struttura di bassa soglia concorrono diversi fattori:
- Massima accessibilità: non ci sono condizioni che impediscano a monte l'accesso al servizio, tranne la maggiore età e l'effettiva necessità di accedervi.
- Rapporto tra operatori e utenti: la relazione che si instaura non è di tipo terapeutico, l'utente non deve rispettare alcun percorso o patto, ma semplici ed elementari regole di convivenza.
- Lavoro di rete tra diversi servizi sia di bassa soglia ( unità mobili, dormitori) che socio- sanitari (ambulatori, ospedali, servizi sociali, Ser.t), per facilitare la risposta a bisogni più specifici manifestati dall'utenza.
Gli Obiettivi principali dell'Accoglienza a Bassa Soglia sono:
• offrire una risposta concreta a bisogni primari fondamentali, la cui soddisfazione è importante per la salute fisica e mentale (dormire, mangiare, lavarsi, vestirsi, avere materiale sterile, un luogo dove passare il tempo e socializzare, ecc…) e dove potersi riappropriare della propria libertà, intesa come libertà di scelta;
• adottare un approccio ad personam e multi-dimensionale anche in fase di prima accoglienza, dando priorità alla progettazione di percorsi di reinserimento puntando sulle capacità di autonomia ed autodeterminazione secondo l’approccio housing first;
• favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio;
• agganciare le persone che non afferiscono ai servizi;
• promuovere il mutuo auto aiuto, favorire processi di cittadinanza attiva
Le strutture di accoglienza devono dunque garantire le seguenti prestazioni:
• accoglienza notturna in ambienti attrezzati a tale scopo;
• cena e prima colazione attraverso distribuzione viveri (cd. Xxxxxxx, pacco viveri, pasto preconfezionato... ) o mensa;
• fornitura di prodotti per l'igiene personale;
• distribuzione di indumenti e calzature;
• attività di sostegno sociale e ricreative;
• attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla rete dei servizi.
Nel rispetto delle Linee Guida per il contrasto alla grave emarginazione adulta tali strutture dovranno, in ogni caso:
• garantire l’accoglienza in edifici che, nel rispetto delle norme vigenti, siano dichiarati idonei dalle autorità competenti dal punto di vista della sicurezza, dell’igiene, della salubrità e del risparmio energetico;
• evitare la compresenza di un numero eccessivo di persone nella medesima struttura suddividendo eventuali immobili di grandi dimensioni in spazi di accoglienza più piccoli e differenziati in base alla tipologia di persone accolte;
• preferire l’accoglienza in stanze di piccole dimensioni possibilmente dotate di un numero dispari di letti;
• prevedere una disponibilità di servizi igienico-sanitari tale da consentire un sufficiente rispetto della privacy individuale;
• allestire in ogni struttura box, armadietti o altri spazi che possano essere utilizzati dalle persone in via esclusiva o riservata per la custodia dei beni personali;
• prevedere periodi di accoglienza congruenti con le esigenze progettuali di ciascuno così come definite nei relativi percorsi di presa in carico individuale;
• stabilire circuiti di comunicazione continui ed efficaci tra la struttura e tutti gli altri servizi rivolti agli ospiti accolti;
• coinvolgere le persone ospiti della struttura nel maggior numero di attività possibili relative alla manutenzione e alla cura degli ambienti a meno che non si tratti di prime accoglienze a transito rapido;
• curare la comunicazione e la relazione con il contesto sociale ambientale in cui la struttura è inserita per mediare eventuali conflitti e rendere meno stigmatizzante per le persone l’accesso alla struttura stessa;
• prevedere specifiche azioni mirate all’attivazione e al potenziamento della partecipazione degli ospiti in modo da creare, negli ambiti in cui questo sia possibile, una gestione parzialmente condivisa tra operatori e persone accolte.
Le strutture a Bassa soglia sono attive tutti i giorni comprese domeniche e festivi. Di norma sono aperte al pubblico dalle ore 19,00 alle ore 8,30. L'orario di accoglienza è, almeno, dalle ore 19,00 alle 23,30.
Le strutture sono aperte al pubblico per l'accoglienza notturna e possono offrire agli ospiti anche accoglienza diurna (attività laboratoriali, distribuzione viveri o servizio mensa, lavanderia, servizi igienici...). In caso di emergenza climatica o di particolari condizioni di salute potrà essere prevista una Accoglienza h24.
Articolo 5
Tipologia di utenza, modalità di accesso e tempi di permanenza L'Accoglienza a bassa soglia è rivolta a persone adulte in difficoltà (senza dimora, immigrati, persone con problemi di dipendenze...) di entrambi i sessi.
L’accoglienza è garantita anche ai non residenti e ad adulti stranieri regolarmente presenti sul territorio cittadino con problemi indifferibili e urgenti o in condizioni non compatibili con la vita in strada.
Nell'ambito della capienza complessiva il 30% dei posti dovrà essere riservato all'accoglienza femminile.
Risulta evidente come la risposta emergenziale del dormitorio protratta nel lungo periodo sia predittiva di una regressione del livello di “capacitazioni” e di “funzionamenti” della persona e come progressivamente la inducano a rinunciare ad un percorso progettuale di uscita dalla propria condizione di senza dimora. In questo senso risulta fondamentale prevedere periodi di accoglienza congruenti con le esigenze progettuali di ciascuno e non protrarre oltre il tempo strettamente necessario la sistemazione in un alloggio di emergenza.
Ciascun utente potrà essere accolto presso le strutture a bassa soglia per un periodo compreso tra i tre giorni e i tre mesi eventualmente rinnovabili.
La Deroga rispetto ai tempi di permanenza previsti dovrà essere motivata ed autorizzata dal Servizio Politiche di Inclusione Sociale – Città Solidale.
Ogni inserimento dovrà essere registrato in apposito Data Base.
Per ciascun modulo dovrà essere riservato ogni giorno un posto letto per eventuali emergenze o inserimenti non programmati richiesti da Servizio Politiche di inclusione Sociale Città Solidale.
Tale posto dovrà essere disponibile fino alle ore 19,00.
Successivamente a tale orario il posto potrà essere occupato da utenti in accesso spontaneo.
Articolo 6
Modalità organizzative e strutturali del Servizio
Articolo 7
Qualifiche e standard degli operatori impegnati
L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una équipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati:
1. Educatore/Coordinatore d'equipe: in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con documentata esperienza almeno triennale in materia di accoglienza, integrazione e tutela in favore del target in parola;
2. Figure professionali di II livello (Ai sensi del R.R. 4/2014) Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l’accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria superiore con formazione specifica su tematiche socio-
assistenziali e di assistenza alla persona, con esperienza di almeno dodici mesi nell'ultimo triennio (2014- 2016) in interventi a bassa soglia per persone senza dimora
;
Al Coordinatore spetta il compito di organizzare il lavoro dell'equipe e coordinare le attività operative, prevedendo riunioni di equipe anche al fine di svolgere un'azione di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione condivisa.
Il Coordinatore curerà la promozione di reti territoriali definendo ogni possibile sinergia con altri servizi, progettualità e agenzie territoriali, nonché il raccordo costante con il Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale.
Il Coordinatore adotterà tutti gli strumenti, anche informatici, per il costante monitoraggio delle attività, per l’elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione della rispondenza del servizio effettuato, in costante raccordo con il Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale.
Il gestore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa delle professionalità richieste, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente pre-informandone l’Amministrazione comunale. Il gestore è tenuto a fornire, prima della aggiudicazione definitiva dell’appalto ed entro un termine massimo di 10 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti attraverso la presentazione dei relativi curricula che l'ente selezionato produrrà unitamente agli unilav (laddove il personale impiegato nell’appalto sia legato al soggetto affidatario da un rapporto di lavoro dipendente) e a tutta la documentazione ritenuta necessaria.
Gli operatori dell’ente aggiudicatario dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all’uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell’attività ed il Comune di Napoli.
Articolo 8
Monte ore complessivo di prestazioni
Il monte ore settimanale da utilizzare nell'ambito della Programmazione operativa, per ciascuna figura professionale viene di seguito individuato:
FIGU RA PROFESSI ON ALE | N .RO | ORE Front ali |
EDUCATORE/COORDINATORE | 1 | 42 |
FIGURE II LIVELLO RR 4/14 (diurne) | 1 | 28 |
FIGURE II LIVELLO RR 4/14 (notturne) | 1 | 56 |
Articolo 9
Coordinamento, Monitoraggio e valutazione
L'Amministrazione comunale si riserva le funzioni di programmazione delle attività, nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle stesse.
Ai fini del monitoraggio e valutazione degli interventi si prevede di utilizzare gli strumenti di lavoro di seguito descritti:
1. Data Base Ospiti: Il Data Base dovrà comporsi di diversi campi quali: Anagrafe utente, data accesso, tempo permanenza previsto, data uscita, prestazioni erogate, particolari criticità riscontrate , in conformità a quanto previsto dal PON METRO per il raggiungimento degli
indicatori.
Il DB consente di monitorare i diversi aspetti dell'Accoglienza e, in particolare, il rispetto dei tempi di permanenza, l'utilizzo di più strutture, la frequenza di uso dei servizi assistenziali da parte di utenti di strutture a bassa soglia, lo stato di salute complessivo e la frequenza dell’accesso ai servizi sanitari.
2. Gruppo per la qualità: In considerazione della complessità delle azioni di monitoraggio e valutazione unita all’elevato numero di servizi e strutture ha richiesto l'istituzione di uno specifico “Gruppo per la qualità dei servizi per le persone senza dimora” con i seguenti compiti:
1. attività mirate di monitoraggio e valutazione da realizzarsi mediante Audit e incontri da realizzarsi anche presso le stesse strutture;
2. individuazione dei punti di criticità e attivazione con gli enti gestori dei servizi di percorsi per il miglioramento della qualità;
3. adozione di strumenti di verifica e valutazione elaborati congiuntamente agli assistenti sociali dei Centri servizi sociali territoriali:
4. eventuale proposta di revoca della convenzione adeguatamente motivata in relazione all'attività di monitoraggio e valutazione realizzata.
L’ente selezionato dovrà produrre, con cadenza mensile, un report riassuntivo circa le attività svolte, con la specificazione dei dati aggregati relativi all’utenza con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
• nome e cognome
• età
• genere
• nazionalità
• segnalante
• periodo di accoglienza
• informazioni ulteriori sull’utenza finalizzate all’invio presso altri servizi per percorsi di presa in carico e di accompagnamento sociale.
L’ente selezionato si impegna a trasmettere al Comune di Napoli tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione economica delle spese delle attività di progetto secondo i tempi, i criteri e le modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio Comune di Napoli, al fine di ottemperare a tutti gli obblighi presenti all’interno dello stesso SIGECO, con particolare riferimento all’ammissibilità della spesa ed al raggiungimento degli indicatori previsti dal PON METRO per l’azione di riferimento.. L'Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, l'esatto adempimento delle prestazioni. L'ente selezionato diverrà il diretto interlocutore del Comune di Napoli per la gestione dei servizi di accoglienza; a questo stesso il Comune conseguentemente indirizzerà ogni eventuale comunicazione, richiesta di relazioni o report dettagliati, nonché di ogni doglianza o pretesa.
Articolo 10
Obblighi dell’aggiudicatario
L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
• eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
• modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività;
• concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.
L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento:
• a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
• a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a:
• erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
• svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale;
• rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
• garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
• garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
• relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
• relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
• garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
• garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
• garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo;
• farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
• farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).
L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Articolo 11 Modalità di pagamento
I pagamenti relativi alle prestazioni finanziate con fondi trasferiti saranno subordinati all'effettivo introito delle somme finanziate.
Il Comune di Napoli provvederà alla liquidazione delle somme spettanti previa presentazione di apposita fattura.
Alle fatture andrà allegata la rendicontazione corredata da prospetto di dettaglio relativo alle presenze degli ospiti nella struttura, con i dati richiesti all’art.9 del presente CSA.
Nel testo della fattura dovrà essere esposta l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3/2/2015).
Con riferimento alla fatturazione elettronica di cui al Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, nell'intestazione della fattura dovrà essere riportato il codice IPA relativo al Servizio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Tutte le spese non previste all’interno del presente progetto e non concordate preventivamente con l’Amministrazione Comunale saranno contestate per iscritto e decurtate dalla richiesta di pagamento. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si richiede fatturazione separata sulla base delle quote di attività che ciascun ente dovrà svolgere così come dichiarato nell'istanza di partecipazione e indicato nell'atto costituivo del raggruppamento.
L’Ente gestore dovrà comunicare i riferimenti del proprio conto dedicato a commesse pubbliche ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 13/08/2010, n.136 e succ. modifiche ed integrazioni, per gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 12 Rapporti con il Comune
Tra il Comune di Napoli e il soggetto attuatore selezionato sarà stipulata apposita convenzione per disciplinare la realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi di accoglienza a bassa soglia a favore di persone senza fissa dimora e i necessari rapporti di carattere organizzativo ed economico. La convenzione conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti dei servizi e delle attività svolte dal soggetto attuatore.
Il soggetto attuatore e gestore si impegna, nelle more dei controlli di cui all'art. 17 del Disciplinare di gara, ad attivare i servizi di accoglienza a bassa soglia a far data dall'aggiudicazione definitiva.
A seguito della comunicazione del Comune di Napoli dell’aggiudicazione definitiva, è fatto obbligo di produrre garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. 50/2016.
La convenzione potrà essere revocata al venir meno dei requisiti indicati, sulla scorta di un processo di valutazione continua della qualità delle prestazioni rese.
La stipula di detta convenzione sarà comunicata al soggetto collaboratore con apposita comunicazione da parte del Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, dietro presentazione di idonea documentazione richiesta.
L'Amministrazione comunale, inoltre, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitario nelle strutture di ricettività, potrà attivare verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL.
Qualunque danno dovesse derivare a persone, comprese quelle che operano presso la sede operativa, od a cose, causato dall’operatore afferente all’affidatario nell'espletamento delle
attività del Progetto, dovrà intendersi, senza riserve o eccezioni, interamente a carico dell’affidatario medesimo.
In caso di danni arrecati a terzi, l’affidatario sarà comunque obbligato a darne immediata notizia al competente Servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.
Articolo 13 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 196/2003 e successive integrazioni l’aggiudicatario è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli.
Vengono affidati all’aggiudicatario l’organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi allo svolgimento delle attività. L'affidatario è tenuto agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
L’aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
L’aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
L’aggiudicatario accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.
L’aggiudicatario riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.
L’aggiudicatario si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.
L’aggiudicatario provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.
Articolo 14 Deposito cauzionale
A garanzia della piena osservanza del contratto e dell'esecuzione del servizio l’ente affidatario effettuerà la costituzione del deposito cauzionale, anche in formula fideiussoria, ai sensi dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza e dopo l'avvenuta regolare esecuzione del servizio.
Articolo 15
Contestazione disservizi e procedure di addebito
Il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale è deputato a contestare all'affidatario i disservizi che si verificassero durante il periodo contrattuale. Le contestazioni di detti disservizi dovranno essere sempre comunicate per iscritto al rappresentante dell'affidatario che avrà cinque giorni di tempo dalla ricezione della contestazione per controdedurre.
Xxx le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative dal responsabile sopra nominato, il medesimo provvederà all'applicazione di una penalità su ogni contestazione, non inferiore a € 260,00 (duecentosessanta euro) e non superiore a €1.550,00 (millecinquecentocinquanta euro), secondo la gravità dell'inadempienza. Le sanzioni applicabili al soggetto affidatario in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014, sono le seguenti: pena pecuniaria variabile dallo 0,5% allo 0,8% del valore del contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno d'immagine.
Qualora il soggetto aggiudicatario reiteri la violazione delle norme di cui al codice di comportamento si applicherà la pena pecuniaria variabile dallo 0,8% all'1% del contratto. In caso di eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato Codice di Comportamento si procederà alla risoluzione del contratto.
Il soggetto affidatario ha l'obbligo, inoltre, di adottare nella realizzazione delle attività oggetto del presenta capitolato, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico del soggetto affidatario, intendendosi integralmente sollevato il Comune di Napoli da ogni responsabilità.
Articolo 16
Risoluzione del contratto, affidamento a terzi
L’Amministrazione Comunale, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione del contratto di progetto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni, provvedendo al servizio direttamente o ricorrendo ad altro ente, a spese del soggetto affidatario, trattenendo la cauzione definitiva.
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:
• grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato;
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’ente affidatario del servizio affidato;
• impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
• gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori;
• gravi ed accertate inosservanze del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di GC n. 254 del 24 aprile 2014
In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, fermo restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno.
L’Amministrazione Comunale potrà altresì ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessione dell’ente affidatario, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell’ente in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.
L’affidamento a terzi viene notificato all’inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.
Articolo 17 Definizione delle controversie
La definizione delle controversie che possono insorgere in dipendenza del progetto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa è demandata ai sensi dell’art. 204 del D.L.gvo 50/16 .
Protocollo di legalità
Articolo 18
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
L’appaltatore nel partecipare alla gara conferma e dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, ha preso atto del “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007 - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - e di accettarne le condizioni. Nel presente CSA sono riportati integralmente gli articoli 2 e 3 del predetto Protocollo contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l’articolo 8 contenente le otto clausole cui deve attenersi l’appaltatore, ed inoltre la clausola relativa all’applicazione dell’art. 3 comma 2, che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall’aggiudicatario, ove ricorrano gli ambiti applicativi.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)
ART. 2
La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese
interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti
elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
ART. 3
La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nel confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.
ART. 8
La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Programma 100
In attuazione del Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica del Comune di Napoli, che prevede l’applicazione di nuove regole nei rapporti con l’Amministrazione Comunale, in particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione dell’appaltatore, ove dovuta, nell’anagrafe dei contribuenti, ed alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali.
Patto d'Integrità
La Deliberazione di G.C. n. 797 del 3/12/2015 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015/2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” ha approvato il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volti a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi
di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti. Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente concorrente ed allegato alla domanda, a pena di esclusione.
Articolo 19
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 20 Normative contrattuali
Il Progetto sarà regolato dal presente Capitolato sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L’ente affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del progetto e, quindi, si impegna anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche prestazioni oggetto del presente rapporto.
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la successiva convenzione che ne scaturirà per l'ente/i selezionato/i sarà impegnativo per l’affidatario dalla data di affidamento mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.
Articolo 21
Norme di rinvio e altre clausole
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare e dagli atti di gara tutti si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore al momento della gara o che saranno emanate nel corso di validità della convenzione, se e in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale del Comune di Napoli, tel. 081/000 0000 /66, e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.
Trattamento dati personali
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura e che il relativo trattamento informatico verrà effettuato dall'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. I dati di cui trattasi non saranno diffusi, fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
Comunicazioni
Il Comune di Napoli provvederà a pubblicare sul proprio sito l’esito della presente procedura di selezione ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.
Per ogni ulteriore informazione in merito al presente Capitolato Pubblico potrà essere contattata l'Unità Interservizi “Emergenze Sociali” del predetto Servizio al numero 081/7958162 o 081/7958166.