Criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del...
Criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, per la predisposizione dello schema di bando di gara per la selezione dei progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, previsto dal Piano triennale 2015-2017 della ricerca di sistema elettrico nazionale
1. Criteri di carattere generale
1.1. Ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività di valutazione e verifica, il CERSE si avvale della la Segreteria operativa di cui all’art. 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006 e degli Esperti di cui all’art. 11 del medesimo decreto.
1.2. Tutti gli scambi di informazioni tra il CERSE e i Proponenti/Assegnatari (trasmissione di documenti, richieste, comunicazioni, ecc.) avvengono per il tramite della Segreteria operativa.
2. Temi di ricerca, risorse finanziarie e loro ripartizione
2.1. L’ammontare massimo delle risorse del Fondo per la ricerca di sistema di cui all'art.11 del decreto 26 gennaio 2000 destinate al finanziamento dei progetti ammessi alla contribuzione ai sensi del bando è stabilito in massimo 26 MEuro, ripartiti tra i temi di ricerca come previsto dal Piano triennale 2015-2017.
3. Soggetti ammissibili e requisiti
3.1. Possono presentare proposte di progetto ed essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui al presente Bando i seguenti soggetti:
a) Imprese, già costituite alla data della presentazione della Proposta di progetto, che esercitano attività dirette alla produzione di beni e/o di servizi;
b) Organismi di ricerca.
4. Caratteristiche delle Proposte di progetto
4.1. Le Proposte di progetto devono prevedere attività di Ricerca industriale e/o di Sviluppo sperimentale e devono essere finalizzate all’innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico, come definito all’art. 10, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000.
4.2. Nel caso di una Proposta di progetto presentata congiuntamente da più Proponenti, la stessa Proposta individua il Capofila.
4.3. Gli Organismi di ricerca e le Piccole imprese e Microimprese non possono presentare Proposte di progetto autonomamente, né assumere il ruolo di Capofila.
4.4. Il costo di ciascun progetto è compreso tra 1 milioni di euro e 3 milioni di euro, con un costo delle attività di Ricerca Industriale non superiore al 70% del costo complessivo.
4.5. Il costo delle attività di ciascun Proponente è pari almeno al 10% del costo del Progetto, salvo quanto previsto ai commi successivi.
4.6. Il costo delle attività del Capofila è superiore al costo delle attività di ogni singolo Proponente e comunque non inferiore al 40% del costo del Progetto.
4.7. Il costo delle attività svolte complessivamente dagli Organismi di ricerca non può eccedere il 30% del costo del Progetto.
4.8. Per ciascun Proponente, compreso il Capofila, il costo complessivo per l’acquisto di servizi, anche di consulenza, e per attività con contenuto di ricerca e sviluppo, commissionate a terzi, sia in quanto persone fisiche, sia in quanto persone giuridiche, non può eccedere il 20% del costo totale delle attività preventivate per ciascun Proponente. Tale requisito deve essere mantenuto per l’intera durata del Progetto.
4.9. La durata di ciascun Progetto, come risultante dalla Proposta, non deve essere inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta del Capofila, il CERSE può dispone una proroga in relazione alle difficoltà intervenute nella realizzazione, alle caratteristiche tecniche del progetto e all'effettiva possibilità di ultimazione dello stesso nel rispetto delle condizioni prestabilire.
4.10. Nel caso di una Proposta di progetto presentata congiuntamente da più Proponenti, i rapporti tra i Proponenti, ai fini della realizzazione del progetto, sono regolati attraverso accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzare mediante appositi contratti. Tali accordi, sinteticamente ma puntualmente descritti nella Proposta di progetto, regolamentano i rapporti tra le parti, in particolare tra il Capofila e i Proponenti, e definiscono, per ciascun Proponente, la quota di partecipazione, l’attività da realizzare ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto e i relativi costi. Gli Accordi, inoltre, formalizzano gli aspetti relativi alla proprietà e al futuro utilizzo dei risultati del Progetto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2010.
5. Formulazione delle Proposte di progetto
5.1. Ciascuna Proposta di progetto deve riferirsi ad uno solo dei temi di ricerca previsti dal Bando.
5.2. Ciascuna Impresa può presentare, singolarmente o congiuntamente, una sola Proposta di progetto afferente al medesimo Tema di ricerca.
5.3. Ciascun Organismo di ricerca può presentare più Proposte di progetto afferenti al medesimo Tema di ricerca, a condizione che le attività che l’Organismo di ricerca intende svolgere e gli obiettivi, anche parziali, che intende perseguire nell'ambito delle diverse Proposte di progetto siano diversi e chiaramente distinguibili.
5.4. Ciascuna Proposta di progetto è redatta in lingua italiana compilando i moduli informatici messi a disposizione sullo sportello telematico xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
6. Forma e intensità dei contributi
6.1. L’intensità del contributo, calcolato in base ai costi ammissibili del Progetto, ammonta al 50% per le attività di Ricerca industriale (RI) e al 25% per le attività di Sviluppo sperimentale (SS), salvo quanto previsto ai commi successivi.
6.2. Le intensità di Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 5 punti percentuali per le Medie imprese, e di 10 punti percentuali per le Piccole imprese e le Microimprese. Di tali maggiorazioni potrà beneficiare solo la quota parte di costi ammissibili sostenuti dalle singole PMI e non l’intero Progetto. Qualora, anche in corso di svolgimento, venissero a mancare le condizioni richieste, non si potrà beneficiare delle maggiorazioni previste.
6.3. Le intensità del Contributo di cui al comma 1 sono maggiorate di 10 punti percentuali se il Progetto comporta un'effettiva collaborazione fra imprese e Organismi di ricerca, purché ricorrano le seguenti condizioni:
a. gli Organismi di ricerca sostengono complessivamente almeno il 20% dei costi ammissibili del progetto, come esposti in sede di consuntivo;
b. l'Organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.
6.4. Ai fini del precedente punto, il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.
6.5. In accordo con la comunicazione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 giugno 2014, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni, ove ricorrano le condizioni, non si applicano per gli Organismi di ricerca; pertanto a questi ultimi è riconosciuta un’intensità di aiuto pari al 75% dei costi ammissibili. Gli Organismi di ricerca sono comunque tenuti a specificare quali attività da loro svolte sono classificabili come Ricerca Industriale e quali come Sviluppo Sperimentale.
6.6. Nel caso in cui un Organismo di ricerca partecipi ad una Proposta di progetto deve essere garantita l’insussistenza di aiuti indiretti alle imprese, ai sensi del paragrafo 3.2 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
7. Affidabilità tecnico-scientifica dei Proponenti
7.1. Ciascun Proponente deve essere in possesso delle competenze, dell’esperienza, delle risorse umane, delle infrastrutture e delle dotazioni necessarie per portare efficacemente a termine le attività di Ricerca fondamentale previste dal Progetto.
7.2. Dovranno essere identificati i parametri più idonei a qualificare sotto il profilo economico-finanziario e societario ciascuna Impresa proponente. E’ necessario disciplinare casi particolari, quali i casi di Imprese di recente costituzione e di soggetti interessati da modifiche sostanziali dell’assetto aziendale. E’ necessario disciplinare la partecipazione di soggetti direttamente o indirettamente collegati.
8. Affidabilità economico-finanziaria e societaria dei Proponenti
8.1. Dovranno essere identificati i parametri più idonei a qualificare sotto il profilo economico-finanziario e societario ciascuna Impresa proponente. E’ necessario disciplinare casi particolari, quali i casi di Imprese di recente costituzione e di soggetti interessati da modifiche sostanziali dell’assetto aziendale. E’ necessario disciplinare la partecipazione di soggetti direttamente o indirettamente collegati.
9. Modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili
9.1. Le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili dovranno essere definiti in un documento, da allegare al Bando, predisposto sulla base dell’analogo documento approvato con deliberazione dell’Autorità del 24 gennaio 2013 n. 19/2013/rds, fatte salve le necessarie modifiche derivanti dalle diverse modalità di finanziamento delle attività di ricerca.
10. Procedura concorsuale e criteri di valutazione
10.1. Il Bando definisce i requisiti di ammissibilità formale delle Proposte di progetto.
10.2. Il possesso dei requisiti di ammissibilità formale delle Proposte di progetto è verificato dalla Segreteria Operativa, che, entro 30 giorni dal termine di ricevimento, invia al CERSE un prospetto delle Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione e un prospetto di quelle escluse, specificando, per queste ultime, le motivazioni che hanno portato all'esclusione.
10.3. Entro 30 giorni dalla ricezione dei prospetti delle Proposte di progetto, il CERSE individua gli Esperti o i gruppi di Esperti a cui affidare la valutazione delle Proposte di progetto risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità formale.
10.4. Gli Esperti, entro 60 giorni dalla formalizzazione dell’incarico da parte di CSEA, valutano le Proposte di progetto e redigono una Relazione di valutazione per ogni singola Proposta, contenente tutti gli elementi per predisporre porre le graduatorie e
lo schema di ammissione delle medesime ai contributi del Fondo e la trasmettono al CERSE, nonché una relazione per ogni Organismo di ricerca che abbia presentato più Proposte di progetto ammesse alla fase di valutazione afferenti al medesimo tema di ricerca, che certifichi il rispetto dell’art. 5, comma 3.
10.5. I criteri di valutazione delle Proposte di progetto sono i seguenti:
X. Xxxxxxxxxxx nella conoscenza e nello sviluppo tecnologico, valutata rispetto allo stato dell'arte, nazionale ed internazionale, ed al grado di innovazione, nonché al contributo rispetto all'avanzamento tecnologico (punti 0-30, soglia minima 20).
B. Benefici attesi per il sistema elettrico nazionale, valutati con riferimento ai benefici diretti per gli utenti, con particolare riguardo agli aspetti tecnologici, economici ed ambientali, nonché all’incremento di competitività per le imprese del settore (punteggio 0-15, soglia minima 9).
C. Valorizzazione dei risultati, valutata con riferimento all'utilizzo dei risultati, alla validità del piano di sviluppo industriale, alla valorizzazione della proprietà, alle ricadute industriali e agli eventuali benefici economico-finanziari per i Proponenti, alla potenzialità di generare diritti di cui all'art. 10, comma 11, e al loro ammontare stimato (punteggio 0-15, soglia minima 9).
D. Qualità scientifica e tecnologica dei Proponenti, valutata rispetto all’adeguatezza tecnico-scientifica e manageriale (in particolare per il Capofila) dei Proponenti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, al ruolo previsto per i diversi Proponenti, alla presenza contemporanea di imprese industriali ed Organismi di ricerca, alla complementarietà, bilanciamento e completezza delle competenze (punti da 0-20, soglia minima 12).
X. Xxxxxxxx e qualità della Proposta di progetto, valutate rispetto alla chiarezza del programma di ricerca, all'identificazione degli obiettivi, all’allocazione delle risorse tecniche ed umane, alla fattibilità tecnica ed economica, all'organizzazione interna del Progetto (con particolare attenzione alle attività previste per il controllo e il coordinamento dei Proponenti da parte del Capofila e l'individuazione e la gestione dei rischi), all’adeguatezza del piano di lavoro e al piano di rischio (punteggio 0-20, soglia minima 12).
10.6. Sono ammesse alle graduatorie esclusivamente le Proposte di progetto che conseguono sia la soglia minima per ciascuno dei criteri di valutazione sub lettere A, B, C, D ed E, sia la soglia minima complessiva di 75 punti.
10.7. Per determinare il Contributo ammissibile, gli Esperti valutano la pertinenza di ciascuna attività ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Progetto, verificano la corretta identificazione di ciascuna attività come Ricerca industriale o Sviluppo sperimentale e valutano la pertinenza, la congruità e l’ammissibilità dei relativi costi, proponendo, ove necessario, prescrizioni relativamente alle attività e ai costi del Progetto. Gli esiti di tali verifiche e valutazioni costituiscono parte integrante
delle relazioni di valutazione predisposte dagli Esperti per ogni singola Proposta di progetto ammessa alle graduatorie.
10.8. Il CERSE, sulla base delle Relazioni di valutazione finale redatte dagli Esperti, predispone una graduatoria di merito per ciascun Tema di ricerca, una per ciascuna Area prioritaria di intervento, nonché una graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
10.9. I contributi sono assegnati alle Proposte di progetto secondo l’ordine di graduatoria, nell’ambito del singolo Tema di ricerca, a partire dalla proposta con il punteggio più elevato, nei limiti delle risorse previste per il Tema stesso.
10.10. I residui che si rendessero disponibili nell’ambito del singolo Tema di ricerca, come differenza tra l’ammontare massimo di risorse previste per ciascun Tema e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie secondo il comma 7, sono assegnati in base alla graduatoria relativa all’Area prioritaria di intervento a cui il Tema afferisce.
10.11. Eventuali ulteriori importi residui che si rendessero disponibili nell’ambito delle singole Aree prioritarie di intervento, come differenza tra l’ammontare massimo di contributo previsto per ciascuna Area e la somma dei contributi delle Proposte di progetto assegnatarie, sono assegnati al finanziamento delle Proposte di progetto risultate più meritevoli, ai sensi della graduatoria generale di tutti i Progetti ammessi.
10.12. In caso di parità di punteggio per ciascuna delle fattispecie precedenti, è data priorità alla Proposta di progetto che abbia il punteggio più elevato per il criterio di cui al punto 10.5, sub lettera A. In caso di ulteriore parità verrà ammessa la Proposta di progetto presentata cronologicamente prima. In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.
10.13. Le graduatorie decadono trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del decreto con cui vengono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento. Trascorso tale termine non è più consentita la stipula dei contratti di ricerca.
10.14. I soggetti utilizzatori dei risultati del Progetto sono tenuti a pagare un diritto a favore del Fondo, il cui ammontare, unitamente alle condizioni per l'utilizzo dei risultati medesimi, é regolato ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 settembre 2010.
11. Accettazione e Contratto di ricerca
11.1. Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui vengono approvate le graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento, il CERSE comunica al Capofila di ciascun Progetto ammesso al finanziamento l’importo del contributo e trasmette al medesimo la Relazione di valutazione finale redatta dagli Esperti ai fini
dell'inserimento in graduatoria delle Proposte di progetto, contenente eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto stessa, nonché la richiesta di documentazione necessaria alle verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della Proposta di progetto.
11.2. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, il Capofila comunica al CERSE l’accettazione dell’importo concesso e delle eventuali prescrizioni alla Proposta di progetto; in relazione alle prescrizioni, Il Capofila presenta al CERSE richiesta di eventuali aggiustamenti al progetto.
11.3. Il CERSE verifica la coerenza degli aggiustamenti con le prescrizioni previste dagli Esperti e con gli elementi che hanno determinato il posizionamento in graduatoria del Progetto e comunica al Capofila l’esito della verifica; nel caso in cui tale verifica conduca ad un esito negativo, il Capofila comunica, entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione del CERSE, l’accettazione integrale delle prescrizioni e dell’importo concesso o, in alternativa, la rinuncia al Contributo.
11.4. Entro 90 giorni dall'accettazione di cui al comma 2, il Capofila trasmette al CERSE il Capitolato tecnico del progetto; in caso di richiesta di aggiustamenti, il termine decorre dalla ricezione della comunicazione da parte del CERSE. Contestualmente all’invio del Capitolato tecnico del progetto, il Capofila trasmette alla CSEA la documentazione necessaria per verificare l’assenza di cause di esclusione dalle graduatorie.
11.5. Il Capitolato tecnico di ciascun Progetto deve essere coerente con la Proposta di progetto, con le eventuali prescrizioni indicate nella Relazione di valutazione finale e con gli eventuali aggiustamenti valutati positivamente. La verifica di coerenza è effettuata dal CERSE.
11.6. Al momento della stipula del Contratto di ricerca, il Capofila può richiedere una quota del Contributo a titolo di anticipo. In tal caso è prevista una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari all’anticipo erogato, che verrà restituita al momento dell’erogazione della quota di contribuzione a saldo. Non deve essere consentito svincolare progressivamente le quote di cauzione.
11.7. La data di inizio del Progetto non può essere antecedente alla data della firma del Contratto di ricerca, né successiva al sessantesimo giorno e deve essere tempestivamente comunicata alla CSEA.
12. Sviluppo del progetto
12.1. Il Capofila è il responsabile dell’attuazione del Progetto, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico del progetto richiamato nel Contratto di ricerca.
12.2. Il Capofila può presentare al CERSE richiesta di Xxxxxxxx di progetto, secondo quanto previsto da un apposito documento, allegato al Bando, che definisce i termini, le
condizioni e le modalità per la presentazione di varianti di progetto. Le varianti sono valutate dal CERSE, che le approva se non alterano gli obiettivi finali del Progetto e se non inficiano l'efficace svolgimento delle attività di ricerca.
12.3. Il ritiro del Capofila e la sua sostituzione con altra Impresa è consentito in casi eccezionali e debitamente motivati ed è soggetta a valutazione del CERSE, secondo quanto previsto nell’allegato che regola i termini, le condizioni e le modalità per la presentazione di varianti di progetto.
12.4. Il Capofila è tenuto a presentare al CERSE una relazione semestrale di sintesi contenente gli elementi per una valutazione dello Stato di avanzamento del progetto, con esclusivo riferimento alle attività tecnico-scientifiche ed ai risultati conseguiti complessivamente e da ogni singolo assegnatario facente parte della compagine.
12.5. A conclusione del Progetto, il Capofila è tenuto a presentare al CERSE una relazione descrittiva delle attività di ricerca svolte e dei principali risultati ottenuti e una liberatoria alla pubblicazione della medesima relazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Va comunque garantita la salvaguardia di elementi rilevanti ai fini di eventuali diritti di privativa.
13. Verifiche e modalità di erogazione dei contributi
13.1. Il Contributo è liquidato in più quote correlate allo stato di avanzamento del Progetto.
13.2. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, può essere richiesta nel limite massimo del 30% dell’intero ammontare.
13.3. Le successive quote di contributo possono essere richieste in relazione allo stato di avanzamento del Progetto (intermedio o finale) dietro presentazione al CERSE di Relazioni inerenti le attività tecnico-scientifiche e i risultati conseguiti, complete della rendicontazione dei costi sostenuti.
13.4. Può essere richiesta al massimo una quota di contributo intermedia per progetti con durata di 36 mesi e al massimo due quote di contributo intermedie per progetti con durata maggiore di 36 mesi; non possono essere richiesti stati di avanzamento prima dei 12 mesi dalla data di inizio del progetto.
13.5. La quota a saldo non può essere inferiore al 20% dell’ammontare dell’intero contributo.
14. Accertamenti, esclusioni, revoche
14.1. Il bando disciplina le cause di esclusione e di revoca e gli effetti conseguenti.
14.2. Lo Stato di avanzamento dei progetti di ricerca, il conseguimento dei risultati intermedi e finali, la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese documentate sono verificati e valutati dal CERSE sulla base di un documento di
riferimento, allegato al bando, riportante le modalità di rendicontazione e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili.
14.3. Il CERSE può disporre in ogni momento accertamenti sull’effettivo progresso delle attività e sulle spese sostenute nell’ambito del Progetto e sulla sussistenza di eventuali motivi che possano essere causa di risoluzione dei Contratti di ricerca e revoca dei contributi concessi. A tal fine, il CERSE può richiedere una relazione sullo Stato di avanzamento del Progetto, completa della rendicontazione dei costi sostenuti e della relativa documentazione, e/o effettuare verifiche presso i luoghi di svolgimento del Progetto. A tal fine, il CERSE si avvale degli esperti e riferisce l’esito al Ministero dello sviluppo economico. In esito alle verifiche effettuate, il CERSE propone al Ministero dello Sviluppo Economico le azioni da intraprendere.
15. Modalità di presentazione delle Proposte di progetto
15.1. Per la presentazione delle Proposte di progetto ci si dovrà avvalere dell’applicativo web messo a disposizione dalla ricerca di sistema.