CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. NORMATIVA CONTRATTUALE
1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizio- ni generali del Compratore non troveranno applicazione se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno venir coordinate. Il termine Prodotti indica le merci che formano oggetto del singolo contratto di compravendita disciplinato dalle presenti Con- dizioni Generali (in seguito denominato "il Contratto").
1.2. Il riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) si intenderà fatto agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del Contratto.
1.3. In caso di vendita internazionale, tutti i contratti di vendita fra le parti, nonché le presenti Condizioni Generali, sono disciplinati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980 e, per gli aspetti non regolati dalla suddetta convenzione, dalla legge italiana.
1.4. L'accettazione di un contratto da parte del Compratore, comunque effettuata, comporta la sua adesione alle presenti Condizioni Generali. Nel caso in cui il Venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d'ordine o conferma di vendita, si applicheranno gli eventuali termini aggiuntivi o modificativi del Contratto con- tenuti nella conferma d'ordine o di vendita, sempreché il Compratore non obietti tempestivamente per iscritto.
1.5 Fatto salvo quanto stabilito all'art. 1.4 qui sopra, eventuali modifiche dei termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.
2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - TOLLERANZE
2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche elo specifiche tecniche dei Prodotti ed il loro uso, come pesi, dimensioni, ecc., e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunzi pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del Venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente menzionati nel- l'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
2.2 Eventuali differenze qualitative entro i margini di tolleranza usuali nel settore elo normalmente accettati nei rapporti tra le parti saranno considerate conformi al Contratto. Per quanto riguarda le quantità, è ammessa, salvo diverso accordo, una tolleranza in più o in meno del 10 % rispetto al quantitativo ordinato. Per i Prodotti fatturati a peso è ammessa una tolle- ranza del 3 ‰ (tre per mille) in più o in meno sul peso spedito. Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno perciò formare oggetto di reclami, né comportare modi- fiche all'ammontare complessivo del prezzo fatturato. Le differenze eccedenti il limite di tolleranza sopra indicato verranno riconosciute solamente se comprovate da pesa pubblica.
2.3 Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti e le tolleranze secondo le norme EN 10305l3l5. Il Venditore non garantisce in alcun modo, salvo specifica pattuizione scritta, le ca- ratteristiche o specifiche dei manufatti realizzati attraverso la trasformazione dei Prodotti.
2.4 Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere richiesti espressamente dal Compratore all'atto dell'ordinazione e saranno fat- turati al costo.
3. TERMINI DI CONSEGNA
3.1 I termini di consegna eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non vincolano quindi il Venditore. Tuttavia, qualora il Venditore preveda di non esse- re in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto e, ove possibile, indicare la data di consegna prevista. E' inteso che, qualora il ritardo imputabile al Venditore superi i 90 giorni, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di 20 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via telefax) al Venditore.
3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 8) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata o ritarda- ta comunicazione di dati necessari per l'evasione dell'ordine, mancato pagamento, anche se riferito ad una fornitura precedente, ecc.).
3.3 E' espressamente escluso ogni risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.
3.4 In caso di revoca dell'ordine da parte del Compratore, il Venditore ha diritto al risarcimento dei danni che ne derivano. In tal caso il Compratore corrisponderà al Venditore il prezzo pattuito alla scadenza convenuta e tale importo, dedotti i danni subiti dal Venditore, verrà trattenuto dal Venditore come acconto sui successivi ordini del Compratore.
4. RESA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETA'
4.1 Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s'intende Xxxxxx Xxxxxxxx e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
4.2 I rischi passano al Compratore al momento della consegna dei Prodotti al primo trasportatore, presso lo stabilimento del Venditore.
4.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore, a pena di decadenza, mediante apposizione di una riserva annotata sul documento di trasporto al ricevimento dei Prodotti; il documento di trasporto con la riserva dovrà essere inoltrato via fax al Venditore entro 24 ore. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre novanta giorni dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce.
4.4 E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di restituire i Prodotti senza l'approvazione preventiva del Venditore, né di sospendere o comunque ri- tardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
4.5 I Prodotti rimangono di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo. In caso di vendita internazionale, la riserva di proprietà si estende anche ai Prodotti incorporati nelle merci fabbricate utilizzando i prodotti, nonché al prezzo ottenuto dalla rivendita degli stessi, nella misura consentita dalla legge del paese del compratore, che disciplina questa clausola.
5. PREZZI
5.1 Il prezzo dei Prodotti sarà quello del Venditore in vigore al momento della spedizione dei Prodotti. Salvo patto contrario, i prezzi si intendono franco fabbrica, imballo normale com- preso. Salvo diverso accordo scritto, non sono inclusi nel prezzo eventuali imballaggi speciali richiesti dal Compratore, l'assicurazione, il trasporto, nonché qualsiasi altra prestazione o costo accessorio.
5.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, di eventuali imposte o tasse, nonché di tributi, diritti ed oneri fiscali o di qualsiasi specie eventualmente gravanti sul contratto.
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
6.1 Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini e nella valuta pattuiti. In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita, il Compratore sarà tenuto a corrispondere al Vendito- re, senza che sia necessaria la messa in mora del Compratore, un interesse di mora pari all'EURIBOR 3 mesi, più cinque punti percentuali, a partire dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato. L'eventuale ritardo di pagamento superiore a 15 gg. darà al Venditore il diritto di risolvere il Contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei Prodotti forniti, a cura e spese del Compratore, salvo il risarcimento del danno.
6.2 Il Compratore non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, se non previo accordo scritto con il Venditore.
6.3 Qualora il Venditore abbia motivo di temere che il Compratore non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data pattuita, egli potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla pre- stazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria). Inoltre, in caso di ritardi di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente i termini di pagamento di eventuali altre forniture elo sospenderne l'esecuzione fino all'ottenimento di adeguate garanzie di pagamento.
7. GARANZIA PER VIZI
7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 90 giorni dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.3., provvedendo alla sostituzione dei Prodotti risultati difettosi o all'eliminazione dei difetti, secondo le modalità qui di segui- to indicate. In caso di scoperta di prodotti difettosi il Compratore dovrà segregare il materiale sospetto ed interromperne immediatamente l'utilizzo, invitando il Venditore a verificare i pretesi difetti, pena la decadenza dal diritto di far valere il difetto. Qualora venga accertata la sussistenza dei difetti e la loro imputabilità al Venditore, quest'ultimo provvederà, nei tempi più brevi, alla sostituzione dei Prodotti difettosi o all'eliminazione dei difetti. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di Prodotti non stoccati in luogo e condizioni idonee o in imballi non originali. Le spese di trasporto dei prodotti da sostituire e dei prodotti sostituiti sono a carico del Venditore.
7.2 Il Venditore garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel Contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.
7.3 In caso di vizi o difetti di conformità dei Prodotti, il Venditore sarà tenuto unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi o all'eliminazione dei difetti. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di sostituire i Prodotti o eliminare i difetti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).
8. FORZA MAGGIORE
8.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipenden- te dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, terremoto, inondazione, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, em- bargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo indicato sopra verificatesi prima della conclusione del contratto da- ranno diritto alla sospensione di cui sopra solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione dello stesso.
8.2 La parte che desidera avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
8.3 Qualora la sospensione dovuta alla previsione di cui sopra al punto 8.1 duri più di 120 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
9. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui il Compratore abbia sede in un Paese extra-CE, tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o collegate alle stesse, così come quelle derivanti o collegate ai futuri Contratti di vendita tra le parti, anche relative ad obblighi extracontrattuali, saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato in conformità al Regolamento della Ca- mera Arbitrale del Piemonte.
In tutti gli altri casi, per le suddette controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.