Accordo
Traduzione
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito
di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita
Concluso il 25 gennaio 2019
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2021
(Stato 1° gennaio 2021)
0.961.367
Sommario dell’accordo
1. Accordo principale
Preambolo
Sezione 1: Disposizioni di base (art. 1–6)
Sezione 2: Condizioni di accesso (art. 7–14)
Sezione 3: Condizioni di esercizio (art. 15–26)
Sezione 4: Revoca dell’autorizzazione (art. 27–29)
Sezione 5: Collaborazione delle autorità di controllo (art. 30–33)
Sezione 6: Disposizioni generali e finali (art. 34–44) Formula di firma
2. Allegato 1: Classificazione dei rami assicurativi che rientrano nel
campo d’applicazione dell’Accordo
3. Allegato 2: Definizione delle assicurazioni, delle operazioni e delle
imprese che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo
4. Allegato 3: Elenco delle forme giuridiche ammesse
5. Protocollo 1: Margine di solvibilità
6. Protocollo 2: Programma di attività
7. Protocollo 3: Agenzie e succursali di imprese la cui sede sociale è
situata al di fuori dei territori nei quali è applicabile il presente Accordo
RU 2020 6697
Preambolo
La Confederazione Svizzera,
da un lato,
il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,
dall’altro,
(le «Parti contraenti»)
considerando gli stretti rapporti esistenti fra la Confederazione Svizzera (la «Sviz- zera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord;
desiderosi di consolidare le relazioni economiche nel settore dell’assicurazione e di promuoverne, nell’osservanza di eque condizioni di concorrenza, lo sviluppo armo- nioso, garantendo la protezione degli assicurati;
risoluti a eliminare a tal fine, su una base di reciprocità e di non discriminazione e con la garanzia delle condizioni giuridiche necessarie in materia di vigilanza, gli ostacoli all’accesso all’attività e all’esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e risoluti quindi a introdurre nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento in materia;
sottolineando che ciò non pregiudica in alcun modo il loro potere di legiferare nei limiti stabiliti dal diritto internazionale pubblico;
adoperandosi per quanto possibile affinché i rispettivi ordinamenti giuridici interni in materia evolvano in modo reciprocamente compatibile;
constatando che nell’interesse delle rispettive economie occorre sviluppare e appro- fondire in tal senso i loro rapporti in un settore finora non soggetto a una disciplina convenzionale e contribuire in tal modo al coordinamento del diritto dell’economia fra le due Parti contraenti;
dichiarandosi disposti ad esaminare, in base a qualsiasi elemento di valutazione e, in particolare, all’evoluzione del diritto delle assicurazioni, la possibilità di concludere altri accordi nel settore delle assicurazioni private;
hanno convenuto, per raggiungere i suddetti scopi, di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:
La Confederazione Svizzera:
Signor Xxxx Xxxxxx,
Presidente della Confederazione Svizzera, Capo del Dipartimento federale delle finanze;
Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord: Signor Xxxxxx Xxxxxxx,
Cancelliere dello Scacchiere, HM Treasury;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Sezione 1: Disposizioni di base
Art. 1 Scopo dell’Accordo
Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per permettere alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente e che desi- derano stabilirsi o che sono stabilite nel territorio dell’altra Parte contraente di accedere all’attività non salariata dell’assicurazione diretta diversa dall’assicura- zione sulla vita o di esercitare tale attività.
Art. 2 Campo d’applicazione materiale
L’allegato 1 definisce i rami assicurativi che rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo.
Art. 3 Eccezioni al campo d’applicazione materiale
L’allegato 2 enumera le assicurazioni, le operazioni e le imprese che non rientrano nel campo d’applicazione del presente Accordo.
Art. 4 Applicazione del diritto interno
Il diritto in vigore in ciascuna Parte contraente è applicabile:
– ai punti non espressamente disciplinati dal presente Accordo; e
– alle questioni che rientrano nell’ambito dei punti contemplati dal presente Accordo, nella misura in cui non sono disciplinate dall’Accordo stesso.
Art. 5 Principio di non discriminazione
5.1 Le Parti contraenti s’impegnano a recepire e ad applicare le disposizioni del presente Accordo secondo il principio della non discriminazione.
5.2 L’obbligo della non discriminazione concerne esclusivamente l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che conce- de l’autorizzazione.
Art. 6 Autorità di controllo
Ai fini del presente Accordo, si intende per autorità di controllo ogni autorità situata nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord o in Svizzera competente per la vigilanza di un’assicurazione diretta che rientra nel campo di applicazione del
presente Accordo. A scanso d’equivoci, rientrano in questa definizione tutte le autorità di controllo situate nei territori di cui all’articolo 43.
Sezione 2: Condizioni di accesso
Art. 7 Obbligo d’autorizzazione
7.1 Ciascuna Parte contraente subordina all’autorizzazione dell’autorità di controllo l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta nel suo territorio di un’impresa che vi stabilisca la sua sede sociale.
7.2 Ciascuna Parte contraente subordina all’autorizzazione dell’autorità di controllo l’apertura nel proprio territorio di un’agenzia o succursale di un’impresa la cui sede sociale si trovi nel territorio dell’altra Parte contraente.
7.3 Ciascuna Parte contraente subordina all’autorizzazione dell’autorità di controllo anche l’apertura nel proprio territorio di un’agenzia o succursale di un’impresa la cui sede sociale si trovi al di fuori dei territori ai quali, ai sensi dell’articolo 43, è appli- cabile il presente Accordo.
Art. 8 Efficacia territoriale dell’autorizzazione
8.1 L’autorizzazione è valida per la copertura dei rischi situati nell’intero territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che rilascia l’autorizzazione, a meno che, qualora la legislazione applicabile lo permetta, il richiedente domandi l’autorizzazione ad esercitare la propria attività soltanto in una parte di detto territo- rio.
Le disposizioni vigenti in ciascuna Parte contraente in merito alla possibilità per un’impresa assicuratrice di coprire rischi situati al di fuori del territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che le ha rilasciato l’autorizzazione rimangono impregiudicate dagli obblighi di cui al primo periodo del presente paragrafo.
8.2 Un rischio è situato nel territorio soggetto alla competenza di un’autorità di controllo:
– quando l’assicurazione si riferisce a beni immobili oppure a beni immobili e al loro contenuto (purché questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa) ubicati in tale territorio;
– quando l’assicurazione si riferisce a veicoli di qualsiasi tipo immatricolati in tale territorio;
– quando il contraente assicurato abbia stipulato in tale territorio un contratto di durata pari o inferiore a quattro mesi per la copertura dei rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, a qualunque ramo essi appartengano;
– in tutti i casi non espressamente previsti dai trattini precedenti, quando il contraente assicurato risieda abitualmente in tale territorio o, se il contraente è una persona giuridica, quando lo stabilimento di quest’ultima, al quale si riferisce il contratto, si trova in tale territorio.
8.3 L’autorizzazione è concessa per ramo. Essa si estende all’intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto taluni dei rischi che rientrano in detto ramo definiti alla lettera A dell’allegato 1.
Tuttavia:
– l’autorità di controllo ha facoltà di concedere l’autorizzazione per i gruppi di rami indicati alla lettera B dell’allegato 1, dandole la denominazione corri- spondente ivi prevista;
– l’autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera C dell’allegato 1.
Art. 9 Forma giuridica
L’allegato 3 elenca le forme giuridiche che può assumere l’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente.
Art. 10 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
10.1 Ciascuna Parte contraente esige che l’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente e che chiede l’autorizzazione per l’apertura nel suo territorio di un’agenzia o di una succursale soddisfi le condizioni seguenti:
a) comunicazione dello statuto e dell’elenco degli amministratori;
b) presentazione di un certificato, rilasciato dall’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale attestante:
– che l’impresa richiedente ha assunto una delle forme giuridiche di cui all’allegato 3,
– che la medesima limita il proprio oggetto sociale all’attività di assicura- zione e alle operazioni che ne derivano direttamente, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale,
– i rami che l’impresa è abilitata a praticare,
– che essa dispone del fondo di garanzia minimo di cui all’articolo 2 del protocollo 1 oppure, se del caso, del margine di solvibilità minimo cal- colato conformemente all’articolo 1 di tale protocollo, se il margine di solvibilità minimo è più elevato del fondo di garanzia minimo,
– i rischi che l’impresa garantisce effettivamente,
– la disponibilità dei mezzi finanziari di cui all’articolo 1 lettera f) del protocollo 2;
c) presentazione di un programma di attività conforme al protocollo 2, accompagnato dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite dell’im- presa relativi agli ultimi tre esercizi sociali.
L’impresa che non abbia ancora chiuso il suo terzo esercizio sociale è tenuta a fornire la documentazione suddetta limitatamente ai soli esercizi pregressi se si tratta:
– di una nuova impresa nata dalla fusione di imprese preesistenti, oppure
– di una nuova impresa costituita da una o più imprese preesistenti al fine di esercitare un determinato ramo assicurativo precedentemente gestito da una di esse;
d) designazione di un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente interessata e abbia poteri sufficienti per impegnare l’impresa nei riguardi di terzi e rappresentarla dinanzi alle autorità amministrative e giudi- ziarie di tale Parte contraente.
Se la legge di una Parte contraente ammette che il mandatario sia una persona giuri- dica, quest’ultima deve avere la sede sociale nel territorio di tale Parte contraente e designare a sua volta a rappresentarla una persona fisica che possieda i requisiti di cui sopra.
Il presente Accordo non osta a che il mandatario generale di cui al paragrafo 10.1 lettera d) e al paragrafo 11.4 dell’Accordo, nonché all’articolo 1 lettera d) del proto- collo 3, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell’agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l’autorizzazione.
10.2 Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti applichino a tutte le imprese assicuratrici disposizioni che subordinano il rilascio dell’autorizzazione all’approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di ogni altro documento necessario all’esercizio normale del controllo.
Tuttavia, per i rischi di cui all’articolo 2 del protocollo 2, le Parti contraenti non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un’approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, di formulari ed altri stampati che l’impresa abbia inten- zione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l’osservanza delle disposizioni legislative e amministrative relative a tali rischi esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l’impresa una condizione per l’esercizio delle sue attività.
Ai fini del presente Accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.
Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono l’autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell’allegato 1 al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale e attrezzatura, comprese la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui dette imprese dispongono per far fronte agli impegni da esse assunti in questo ramo.
Art. 11 Rilascio dell’autorizzazione
11.1 Ciascuna Parte contraente s’impegna a rilasciare l’autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 10 e sempre che siano osservate le
altre disposizioni alle quali sono soggette le imprese la cui sede sociale è situata sul suo territorio.
11.2 Le Parti contraenti non subordinano il rilascio dell’autorizzazione ad un depo- sito o ad una cauzione.
La Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immo- bili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all’iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizio- ne del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un’iscrizione d’ipoteca.
11.3 Inoltre, le Parti contraenti s’impegnano a che le domande di autorizzazione non vengano esaminate in funzione delle necessità economiche del mercato.
11.4 Il mandatario generale designato può essere ricusato dall’autorità di controllo solo per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualificazione tecnica.
Art. 12 Estensione del campo d’applicazione dell’autorizzazione
12.1 Ciascuna Parte contraente subordina a una nuova autorizzazione ogni estensio- ne dell’attività per la quale è stata rilasciata la prima autorizzazione a norma degli articoli 7 e 8.
12.2 Ciascuna Parte contraente esige, per l’estensione delle attività dell’agenzia o succursale ad altri rami oppure nel caso di cui al paragrafo 8.1, che il richiedente presenti un programma di attività conforme al protocollo 2 e fornisca il certificato di cui al paragrafo 10.1 lettera b).
Art. 13 Procedura di autorizzazione
13.1 L’autorizzazione deve essere chiesta all’autorità di controllo dall’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente.
13.2 Il programma di attività, redatto conformemente al protocollo 2 e corredato dalle osservazioni dell’autorità di controllo competente per il rilascio dell’autorizza- zione è trasmesso da quest’ultima all’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa richiedente.
L’autorità consultata comunica il suo parere alla prima entro tre mesi dalla ricezione dei documenti. Qualora allo scadere del termine l’autorità consultata non si sia pronunciata, il silenzio equivale a parere favorevole.
13.3 L’autorità di controllo alla quale è stata chiesta l’autorizzazione notifica all’impresa richiedente la propria decisione nel termine di sei mesi dalla ricezione della domanda.
Art. 14 Rifiuto dell’autorizzazione
14.1 Il rifiuto dell’autorizzazione dev’essere motivato e notificato all’impresa interessata.
14.2 Ciascuna Parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro ogni decisione di rifiuto. Un ricorso è previsto anche qualora l’autorità di controllo non decida in merito alla domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla presentazione della stessa.
Sezione 3: Condizioni di esercizio
Art. 15 Scelta degli attivi
Le Parti contraenti non fissano alcuna norma per la scelta degli attivi che superano quelli rappresentanti le riserve tecniche di cui agli articoli 19–23. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 18.2, 20, 21, 23, 29.2 e 29.3, le Parti contraenti non re- stringono la libertà di disporre degli attivi mobiliari e immobiliari che fanno parte del patrimonio delle imprese.
Art. 16 Costituzione del margine di solvibilità
16.1 Ciascuna Parte contraente impone alle imprese aventi la sede sociale nel suo territorio la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l’insieme delle sue attività.
16.2 La definizione, le modalità di calcolo e la rappresentazione di tale margine di solvibilità e la fissazione del fondo di garanzia minimo figurano nel protocollo 1.
Art. 17 Controllo dello stato di solvibilità
17.1 L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa deve verificare lo stato di solvibilità di tale impresa per l’insieme delle sue attività.
17.2 L’autorità di controllo dell’altra Parte contraente è tenuta a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica, se ha rilasciato all’impresa l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o succursale.
17.3 Ciascuna Parte contraente impone alle imprese che hanno la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni effettuate, della loro situazione e della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la sua legislazione preveda un controllo di tali mezzi.
Art. 18 Ristabilimento della situazione finanziaria
18.1 Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un’impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto dall’articolo 1 del protocollo 1, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.
18.2 Qualora il margine di solvibilità di un’impresa non raggiunga più il fondo di garanzia definito dall’articolo 2 del protocollo 1, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige dall’impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.
Essa può inoltre restringere o vietare la libera disposizione degli attivi dell’impresa. Essa ne informa l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l’impresa dispone di agenzie o succursali autorizzate. Detta autorità adotta, a richie- sta della prima, le stesse disposizioni.
Nell’ipotesi prevista dal presente paragrafo, l’autorità di controllo può inoltre adot- tare ogni provvedimento al fine di tutelare gli interessi degli assicurati.
Art. 19 Costituzione delle riserve tecniche
19.1 Ciascuna Parte contraente nel cui territorio un’impresa di assicurazioni esercita la propria attività impone a detta impresa di costituire riserve tecniche sufficienti.
19.2 L’ammontare di tali riserve viene determinato in base alle norme stabilite in ciascuna Parte contraente o, se no ve ne sono, in base alla prassi seguita in ciascuna Parte contraente.
Art. 20 Congruenza e localizzazione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche
20.1 Le riserve tecniche devono avere come contropartita attivi equivalenti, congrui e localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo di ciascuna Parte contraente. Ciascuna Parte contraente ha facoltà di accordare un temperamento delle norme in materia di congruenza e localizzazione degli attivi.
20.2 Per «congruenza» s’intende che gli impegni esigibili in una valuta devono avere come contropartita attivi espressi o realizzabili nella stessa valuta.
20.3 Per «localizzazione degli attivi» s’intende la presenza di attivi mobiliari o immobiliari sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente interessata, senza tuttavia obbligo di deposito per gli attivi mobiliari e senza che gli attivi immobiliari debbano essere soggetti a restrizioni quali l’iscri- zione di ipoteca. Gli attivi rappresentati da crediti si considerano localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente in cui essi sono realizzabili.
20.4 Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 20.1–20.3, le modalità della localizzazione sono disciplinate dalla normativa vigente in ciascuna Parte contraen- te.
20.5 Per quanto riguarda il paragrafo 20.3, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicuratrici al fondo di garanzia, di procedere all’iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un’iscrizione d’ipoteca.
Art. 21 Definizione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche
21.1 La normativa in vigore in ciascuna Parte contraente sul cui territorio un’impresa esercita la propria attività stabilisce la natura degli attivi e, se del caso, i limiti entro i quali questi possono essere ammessi in contropartita delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di detti attivi.
21.2 L’espressione «natura degli attivi» designa le varie categorie di valori mobilia- ri e immobiliari e le loro differenziazioni specifiche quali, per i crediti che costitui- scono la contropartita delle riserve tecniche, quelle relative ai singoli debitori.
21.3 La Parte contraente che ammette, in contropartita delle riserve tecniche, i crediti verso i riassicuratori, ne fissa anche la percentuale ammessa o prende le disposizioni necessarie per la sua fissazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 20.1, essa non può esigere la localizzazione di questi crediti.
Art. 22 Bilancio
L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa vigila affinché il bilancio della stessa presenti, per le riserve tecniche, attivi equivalenti agli impegni contratti in tutti i Paesi in cui l’impresa esercita la sua attività.
Art. 23 Inosservanza di prescrizioni relative alle riserve tecniche
23.1 Qualora un’agenzia o una succursale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 19–21, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare la libera disposizione degli attivi localizzati nel suo territorio, previa notifica all’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale.
23.2 L’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l’agenzia o la succursale esercita la propria attività può prendere ogni provvedimento atto a tute- lare gli interessi degli assicurati.
Art. 24 Trasferimento del portafoglio
24.1 Nell’osservanza delle norme vigenti nella Parte contraente interessata, l’auto- xxxx di controllo autorizza le imprese stabilite nel territorio soggetto alla propria competenza a trasferire in tutto o in parte il loro portafoglio di contratti a un cessio- nario stabilito nello stesso territorio dell’impresa cedente, qualora l’autorità di con- trollo della Parte contraente nella quale il cessionario ha la sede sociale attesti che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.
24.2 Il trasferimento autorizzato in conformità del paragrafo 24.1 è oggetto, nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente in cui sono stabiliti il cedente e il cessionario, di una pubblicità nell’osservanza delle norme ivi vigenti. Detto trasferimento è opponibile ipso iure ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti o obblighi derivanti dai con- tratti trasferiti. Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non ostano a che
ciascuna Parte contraente preveda la facoltà del contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.
Art. 25 Approvazione delle condizioni e delle tariffe
25.1 Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti applichino disposizioni che subordinano l’esercizio dell’attività assicurativa, per tutte le imprese e tutti i rami, all’approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all’esercizio normale del controllo.
Tuttavia, per i rischi di cui all’articolo 2 del protocollo 2 le Parti contraenti non prevedono disposizioni che esigano l’approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e della modulistica che l’impresa intende utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti assicu- rati. Per controllare l’osservanza delle disposizioni legislative e amministrative relative a tali rischi, esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica delle condizioni e dei documenti anzidetti.
Per i rischi suddetti le Parti contraenti possono mantenere o introdurre l’obbligo di notifica preventiva o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.
25.2 Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l’autorizzazione per l’esercizio del ramo 18 della lettera A dell’allegato 1 al controllo dei mezzi diretti e indiretti, quanto a personale e ad attrezzature, compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrez- zature, di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.
25.3 Ai sensi del presente Accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.
Art. 26 Documentazione
Le Parti contraenti esigono che le imprese che esercitano la propria attività nel loro territorio forniscano i documenti necessari per l’esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Per quanto riguarda la copertura dei rischi di cui al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, le Parti contraenti esigono che le imprese precisino i mezzi di cui dispongono per far fronte ai loro impegni, se e in quanto le loro legisla- zioni prevedano un controllo di tali mezzi.
Sezione 4: Revoca dell’autorizzazione
Art. 27 Presupposti della revoca
L’autorità di controllo di una Parte contraente può revocare l’autorizzazione per l’apertura di un’agenzia o succursale rilasciata ad un’impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell’altra Parte contraente quando l’agenzia o la succursale:
a) non soddisfi più le condizioni di accesso; ovvero
b) commetta gravi violazioni degli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione ad essa applicabile, in particolare per quanto riguarda la costituzione delle riserve tecniche.
Art. 28 Procedura di revoca
28.1 L’autorità di controllo che intende procedere alla revoca dell’autorizzazione consulta previamente l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa.
Se reputa necessario sospendere l’attività di un’agenzia o succursale di cui all’arti- colo 27 prima che sia ultimata tale consultazione essa ne rende immediatamente edotta la stessa autorità.
28.2 Qualsiasi decisione che revochi l’autorizzazione o sospenda l’attività deve essere motivata e notificata all’impresa interessata.
28.3 Ciascuna Parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro tale decisione.
Art. 29 Revoca dell’autorizzazione rilasciata alla sede sociale
29.1 Quando l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale revoca l’autorizzazione rilasciata all’impresa, ne informa l’autorità di controllo dell’altra Parte contraente se questa ha rilasciato all’impresa l’autorizza- zione per l’apertura di una agenzia o succursale. Quest’ultima autorità deve del pari disporre la revoca dell’autorizzazione.
29.2 Nell’ipotesi contemplata dal paragrafo 29.1, l’autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale adotta, con il concorso dell’autorità di controllo dell’altra Parte contraente, tutte le misure atte a salvaguar- dare gli interessi degli assicurati e, in particolare, restringe la libera disposizione degli attivi dell’impresa, qualora tale misura non sia già stata presa a norma del paragrafo 18.2 e dell’articolo 23.
29.3 Il paragrafo 29.1 e, se del caso, il paragrafo 29.2, si applicano anche quando l’impresa rinunci di propria iniziativa all’autorizzazione accordatale.
Sezione 5: Collaborazione delle autorità di controllo
Art. 30 Condizioni della collaborazione
Le Parti contraenti adottano tutte le misure idonee a consentire alle rispettive auto- xxxx di controllo di collaborare strettamente per l’applicazione del presente Accordo.
Art. 31 Obiettivi della collaborazione
31.1 Le autorità di controllo collaborano per verificare il rispetto da parte delle imprese delle garanzie finanziarie quali definite dagli articoli 16, 19–21 e, in partico- lare, per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 18 e 23.
31.2 Se le imprese sono autorizzate a coprire rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, le autorità di controllo collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare, se e in quanto le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.
Art. 32 Scambio di informazioni
Le autorità di controllo si trasmettono reciprocamente tutti i documenti e tutte le informazioni utili all’esercizio del controllo.
Art. 33 Obbligo di riservatezza
33.1 Gli articoli 30–32 non possono in alcun caso essere interpretati nel senso d’imporre a una delle autorità di controllo l’obbligo di trasmettere informazioni che rivelino un segreto commerciale dell’impresa o la cui comunicazione sia contraria all’ordine pubblico.
33.2 Tuttavia, i vincoli di riservatezza cui sono soggette le autorità di controllo non devono ostacolare la collaborazione di tali autorità e l’assistenza reciproca previste dal presente Accordo.
33.3 Le informazioni scambiate potranno essere utilizzate da tali autorità soltanto a fini di controllo.
Sezione 6: Disposizioni generali e finali
Art. 34 Disposizioni particolari
34.1 Le seguenti disposizioni particolari sono applicabili al Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord:
a) per quanto riguarda il paragrafo 10.1 lettera c):
per quanto riguarda la corporazione di assicuratori denominata Lloyd’s, alla comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite si sostituisce
l’obbligo di presentare i conti globali annui relativi alle operazioni di assicu- razione, corredati dall’attestato che per ciascun assicuratore sono stati forniti i certificati dei revisori dei conti dai quali risulta che le responsabilità sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall’attivo. Tali docu- menti devono permettere alle autorità di controllo di avere una visione com- parativa dello stato di solvibilità dell’associazione;
b) per quanto riguarda il paragrafo 10.1 lettera d) dell’Accordo:
per quanto riguarda la corporazione di assicuratori denominata Lloyd’s, in caso di controversie nel Paese ospitante derivanti da impegni assunti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che avrebbe- ro incontrato in caso di controversie con imprese di tipo classico; tal fine, le competenze del mandatario generale devono includere, in particolare, la le- gittimazione processuale passiva in tale qualità nonché il potere di impegna- re i sottoscrittori interessati di Lloyd’s.
34.2 Il protocollo 3 contiene le disposizioni applicabili alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi dell’articolo 43.
Art. 35 Parti integranti dell’Accordo
Gli Allegati e i Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte inte- grante.
Art. 36 Violazione degli obblighi
36.1 Le Parti contraenti si astengono dal porre in essere qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente Accordo.
36.2 Esse adottano tutte le misure generali o particolari atte a garantire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
36.3 Se una Parte contraente ritiene che l’altra Parte abbia violato un obbligo deri- vante dal presente Accordo si applica la procedura di cui al paragrafo 37.2.
Art. 37 Comitato misto
37.1 È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord («Comitato misto»), incaricato della gestione dell’Accordo e della sua corretta esecuzione, nonché di adottare decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato si pronuncia di comune accordo.
37.2 Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in sede di Comi- tato misto. Quest’ultimo non è competente ad esercitare il controllo di cui alla sezio- ne 5 del presente Accordo.
37.3 Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
37.4 La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, il Comitato misto si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqual- volta una necessità specifica lo richieda.
37.5 Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 38 Composizione delle controversie
38.1 In caso di controversia fra le Parti contraenti sul funzionamento del presente Accordo, in particolare sulla sua interpretazione o esecuzione, che non possa essere risolta né mediante la collaborazione delle Autorità di controllo di cui alla Sezione quinta del presente Accordo né tramite il Comitato misto di cui all’articolo 37, le Parti contraenti si consultano per le vie diplomatiche.
38.2 La controversia che non sia stata risolta mediante le procedure indicate al paragrafo 38.1 sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti contraenti, ad un colle- gio arbitrale composto da tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi due anni dalla prima edizione del Comitato misto di cui all’articolo 37, a meno che le Parti contraenti decidano di comune accordo di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna Parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbitro che non deve essere cittadino né della Svizzera né del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
38.3 Se una delle Parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere a tale designazio- ne nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su richiesta di tale Parte contraente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
38.4 Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accor- dano sulla scelta di un capoarbitro, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti contraenti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.
38.5 Qualora, nei casi previsti dai paragrafi 38.3 e 38.4, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o qualora egli sia cittadino della Svizzera o del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest’ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, gli arbitri sono designati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino né della Svizzera né del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
38.6 Xxxxx disposizioni diverse delle Parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.
38.7 Le decisioni del collegio arbitrale sono obbligatorie per le Parti contraenti.
Art. 39 Evoluzione del diritto interno delle Parti contraenti
39.1 Fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione e delle disposi- zioni del presente articolo, l’Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle Parti contraenti di modificare autonomamente la propria legislazione interna su un punto disciplinato del presente Accordo.
39.2 La Parte contraente che abbia avviato il procedimento per l’adozione di un progetto di modifica della sua legislazione interna relativa alle condizioni di accesso e di esercizio, mediante lo stabilimento, dell’attività di assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, ne informa l’altra Parte contraente tramite il Comitato misto di cui all’articolo 37. Il Comitato misto valuta in uno scambio di opinioni le conseguenze che siffatta modifica comporterebbe per il buon funzionamento dell’accordo.
39.3 All’adozione della legislazione modificata, ad ogni modo entro otto giorni da tale adozione, la Parte contraente interessata notifica all’altra Parte contraente il testo delle nuove disposizioni.
39.4 Per garantire la certezza del diritto, la Parte contraente interessata deve preve- dere un periodo minimo di dodici mesi fra l’adozione della legislazione modificata e l’inizio dell’applicazione di qualunque modifica legislativa che si discosti dalle disposizioni dell’Accordo.
39.5 Il Comitato misto è adito in merito a qualunque modifica legislativa che abbia formato oggetto delle procedure di cui ai paragrafi 39.2 e 39.3 e che, a giudizio di una delle Parti contraenti, si discosti dalle disposizioni dell’Accordo. Il Comitato misto si riunisce al più tardi sei settimane dopo la notifica di cui al paragrafo 39.3.
39.6 Il Comitato misto:
– adotta una decisione recante revisione delle disposizioni dell’Accordo per recepirvi, se necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla le- gislazione interessata; oppure
– sempre che all’assicurato sia garantita una tutela equivalente a quella previ- sta dall’Accordo, adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi all’Accordo; oppure
– prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire il buon funziona- mento dell’Accordo.
39.7 Le decisioni del Comitato misto vengono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella pubblicazione ufficiale equivalente del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord. Ogni decisione specifica la data della sua entrata in vigore nelle due Parti contraenti come pure qualsiasi altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Le decisioni sono soggette, se del caso, alla ratifica o all’approvazione delle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure.
Le Parti contraenti si notificano l’espletamento di tale formalità. Se allo scadere del periodo di cui al paragrafo 39.4 la notifica non è ancora avvenuta, le decisioni del Comitato misto si applicano in via provvisoria fino al momento in cui le Parti con- traenti le ratificano o le approvano. Se una delle Parti contraenti notifica all’altra
Parte che una decisione del Comitato misto non è stata ratificata o non è stata appro- vata, si applica per analogia il paragrafo 39.8 dalla data di questa notifica.
39.8 Se nel termine di sei mesi dal momento in cui è stato adito il Comitato misto non raggiunge un accordo sulle decisioni da adottare ai sensi del paragrafo 39.5, l’Accordo si reputa cessato il giorno in cui, conformemente al paragrafo 39.4, entra in applicazione la legislazione in questione, nel qual caso le disposizioni dell’articolo 38 non sono applicabili. Le disposizioni del paragrafo 42.2 si applicano per analogia.
Art. 40 Revisione dell’Accordo
40.1 La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all’altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per le vie diplomatiche.
40.2 Le modificazioni apportate al presente Accordo entrano in vigore secondo la procedura prevista all’articolo 44.
40.3 Tuttavia, le modificazioni apportate agli Allegati e ai Protocolli allegati al presente Accordo sono adottate dal Comitato misto di cui all’articolo 37, che fissa la data della loro entrata in vigore.
Art. 41 Settori non disciplinati dall’Accordo
41.1 Ciascuna Parte contraente, qualora lo ritenga utile nell’interesse delle due Parti, può proporre all’altra Parte di avviare negoziati allo scopo di sviluppare le relazioni stabilite dal presente Accordo estendendole ad attività di assicurazione privata che non sono comprese nel suo campo di applicazione.
41.2 Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 41.1 sono sottoposti alla ratifica o all’approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.
Art. 42 Denuncia
42.1 Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Accordo con notifica all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica.
42.2 In caso di denuncia, le Parti contraenti disciplinano di comune accordo la situazione delle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione conformemente al paragrafo 11.1. In mancanza di accordo allo scadere dei dodici mesi di cui al para- grafo 42.1, tali imprese saranno sottoposte allo statuto applicabile alle imprese dei Paesi terzi. Tuttavia, le Parti contraenti si impegnano sin d’ora a che l’autorizzazione ottenuta conformemente al paragrafo 11.1 non venga ritirata in funzione delle esi- genze economiche del mercato durante un periodo minimo di cinque anni a decorre- re dalla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore.
Art. 43 Efficacia territoriale dell’Accordo
Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da un lato, al Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e ai seguenti territori delle cui relazioni interna- zionali è responsabile:
a) Gibilterra;
e, dall’altro, alla Confederazione Svizzera.
Art. 44 Entrata in vigore
44.1 Il presente Accordo, che è stato negoziato in lingua inglese, è redatto in dupli- ce esemplare in lingua inglese e tedesca. Ciascuno di tali testi fa ugualmente fede.
44.2 Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle Parti contraenti confor- memente alle rispettive procedure interne. Ciascuna Parte notificherà all’altra Parte la conclusione delle procedure.
44.3 Il presente Accordo entrerà in vigore all’ultima delle seguenti date:
a) la data in cui l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità eco- nomica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicura- zione sulla vita1 cessa di essere applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord; o
b) il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ulti- ma notifica delle Parti sulla conclusione delle procedure interne.
44.4 a) Fino all’entrata in vigore del presente Accordo le Parti applicano provviso- riamente il presente Accordo a decorrere dalla data in cui l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita cessa di essere applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
b) Ciascuna Parte può porre fine all’applicazione provvisoria dell’Accordo me- diante notifica scritta all’altra Parte. La fine dell’applicazione provvisoria avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
Fatto a Davos, il 25 gennaio 2019
Per la
Confederazione Svizzera: Xxxx Xxxxxx
Per il Regno Unito
di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord: Xxxxxx Xxxxxxx
1 RS 0.961.1
Allegato 1
Classificazione dei rami assicurativi che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo
A. Classificazione dei rischi per ramo
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
– prestazioni forfettarie,
– indennità temporanee,
– forme miste,
– persone trasportate.
2. Malattia
– prestazioni forfettarie,
– indennità temporanee,
– forme miste.
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)
Ogni danno subito da:
– veicoli terrestri automotori,
– veicoli terrestri non automotori.
4. Corpi di veicoli ferroviari
Ogni danno subito da veicoli ferroviari.
5. Corpi di veicoli aerei
Ogni danno subito da veicoli aerei.
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali
Ogni danno subito da:
– veicoli fluviali,
– veicoli lacustri,
– veicoli marittimi.
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)
Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.
8. Incendio ed elementi naturali
Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
– incendio,
– esplosione,
– tempesta,
– elementi naturali diversi dalla tempesta,
– energia nucleare,
– cedimento del terreno e frana.
9. Altri danni ai beni
Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al ramo 8.
10. Responsabilità civile per autoveicoli terrestri
Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsa- bilità del vettore).
11. Responsabilità civile per aeromobili
Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).
12. Responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali
Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (com- presa la responsabilità del vettore).
13. Responsabilità civile generale
Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai rami 10, 11 e 12.
14. Credito
– insolvibilità generale,
– credito all’esportazione,
– vendita a rate,
– credito ipotecario,
– credito agricolo.
15. Cauzione
– cauzione diretta,
– cauzione indiretta.
16. Perdite pecuniarie di vario genere
– rischi relativi all’occupazione,
– insufficienza di entrate (generale),
– intemperie,
– perdite di utili,
– persistenza di spese generali,
– spese commerciali impreviste,
– perdita di valore venale,
– perdita di fitti e di redditi,
– perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente,
– perdite pecuniarie non commerciali,
– altre perdite pecuniarie.
17. Tutela giudiziaria
Tutela giudiziaria.
18. Assistenza turistica
Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domi- cilio o dal luogo di residenza.
I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati alla lettera C di questo allegato.
B. Denominazione dell’autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami
Qualora l’autorizzazione riguardi contemporaneamente:
(a) i rami 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione «infortuni e malattia»;
(b) i rami 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione
«Assicurazioni auto»;
(c) i rami 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione
«Assicurazioni marittime e trasporti»;
(d) i rami 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione
«Assicurazioni aeronautiche»;
(e) i rami 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;
(f) i rami 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabili- tà civile»;
(g) i rami 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;
(h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dalla Parte con- traente interessata, che verrà comunicata all’altra Parte contraente.
C. Rischi accessori
1. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l’autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i mede- simi:
– sono connessi con il rischio principale;
– riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale; e
– sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.
I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 non possono essere considerati rischi accessori di altri rami.
2. Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) può considerarsi rischio accessorio del ramo 18 quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 lettera C del presente allegato e il rischio principale riguardi solo l’assistenza prestata alle persone in difficoltà durante spostamenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.
3. L’assicurazione tutela giudiziaria può del pari considerarsi rischio accessorio alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettera C del presente allegato allorché riguardi controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.
D. Assistenza
1. L’attività di assistenza riguarda l’assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consi- ste nell’impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere a immediata disposi- zione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.
L’aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzatu- re proprie del prestatario.
L’attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione o riparazione, l’assistenza alla clientela e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.
2. Ciascuna Parte contraente può sottoporre, nel suo territorio, attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui al primo paragrafo lettera D del presente allegato al regime istituito dal presente Accordo. La Parte contraente che si avvale di questa facoltà, equipara, ai fini di questa applicazione, le suddette attività e quelle classificate al ramo 18 lettera A dell’allegato 1, fatta salva la lettera C.
Questo non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell’allegato 1 del presente Accordo per le attività di assistenza appartenenti in modo evidente ad altri rami.
L’autorizzazione richiesta per un’agenzia o una succursale non può essere rifiutata per il solo motivo di una differenza di classificazione delle attività previste dal presente paragrafo nella Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell’impresa.
Allegato 2
Definizione delle assicurazioni, delle operazioni e delle imprese che non rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo
A. Assicurazioni escluse
Il presente Accordo non riguarda:
1. il ramo vita, cioè quello comprendente, in particolare, l’assicurazione in caso di vita, l’assicurazione in caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicura- zione sulla vita con controassicurazione, le tontine, l’assicurazione di nuzia- lità, l’assicurazione di natalità;
2. l’assicurazione di rendita;
3. le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione sulla vita, ossia le assicurazioni per danni alle persone, compresa l’incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando le predette assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazio- ni sulla vita;
4. le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;
5. l’assicurazione praticata nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord con la denominazione di «permanent health insurance not subject to cancellation» (assicurazione malattia di lunga durata, per la quale non è ammesso il recesso).
B. Operazioni escluse
Il presente Accordo non riguarda:
1. le operazioni di capitalizzazione, quali risultano definite dalla legislazione di ciascuna Parte contraente;
2. le operazioni degli istituti di previdenza e di assistenza le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;
3. le operazioni effettuate da un’organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi e alla costituzione di riserve tecniche;
4. le operazioni di assicurazione crediti all’esportazione per conto o con la ga- ranzia dello Stato o quando lo Stato è l’assicuratore;
5. l’attività di assistenza in cui l’impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia:
– soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri,
– trasporto dei veicoli fino all’officina più prossima o più idonea per ef- fettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi,
– se le disposizioni vigenti nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo che ha rilasciato l’autorizzazione al fornitore della garanzia lo prevedono, il trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno di questo stesso territorio,
salvo se tali operazioni sono effettuate da un’impresa soggetta al presente Accordo.
Nei casi previsti dai due primi trattini la condizione che l’incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia:
(a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presenta- zione della tessera di membro, senza pagamento di sovrappremio, da parte di un organismo analogo del Paese interessato, in base ad un accordo di reci- procità;
(b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord da parte di uno stesso organismo ope- rante in questi due Stati.
Nel caso previsto dal terzo trattino, se l’incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell’Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, nel territorio dell’Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domi- cilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno dell’uno o dell’altro di detti territori.
Le imprese soggette all’Accordo possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l’autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, fatta salva la lettera C dello stesso. In questo caso l’Accordo si applica a tali operazioni.
C. Esclusione di imprese in situazioni specifiche
Il presente Accordo non riguarda:
1. Le imprese che soddisfano le seguenti condizioni:
– non esercitano nessuna attività disciplinata dal presente Accordo diversa da quella di cui al ramo 18 della lettera A dell’allegato 1;
– tale attività è limitata a un ambito puramente locale e consiste soltanto in prestazioni in natura; e
– l’importo annuale delle entrate connesse all’attività di assistenza alle persone in difficoltà non è superiore a 175 000 lire sterline, se la sede sociale dell’impresa si trova nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, o a 228 000 franchi svizzeri, se la sede sociale dell’impresa si trova in Sviz- zera.
2. Per le imprese che hanno la loro sede sociale in Svizzera:
Le imprese che, al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, non realiz- zino nell’esercizio delle attività contemplate dal presente Accordo un ammontare di premi superiore a 3 milioni di franchi svizzeri e la cui attività sia limitata al territorio svizzero, fino a quando ricorrano tali condizioni. Una volta soggetta al regime dell’Accordo un’impresa non può più usufruire di questa deroga, neppure se ricor- ressero le due condizioni suddette.
3. Per le imprese che hanno la loro sede sociale nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord:
Le mutue che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti:
– lo statuto prevede la possibilità di procedere a un richiamo di contributi o di ridurre le prestazioni;
– l’attività non copre i rischi di responsabilità civile – salvo se questi costitui- scono una garanzia accessoria ai sensi della lettera C dell’allegato 1 – né i ri- schi di credito e di cauzione;
– l’ammontare annuo dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al pre- sente Accordo non è superiore a 900 000 lire sterline; e
– la metà almeno dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente Accordo proviene da persone iscritte alla mutua.
Le mutue che hanno concluso con un’impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti d’assicurazione da essa sotto- scritti o la sostituzione dell’impresa cessionaria all’impresa cedente per l’esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.
In tal caso, l’impresa cessionaria è soggetta al presente Accordo.
D. Esclusione di imprese specifiche
Salvo modifiche dei relativi statuti per quanto riguarda la loro competenza, le impre- se di cui ai numeri 1 e 2 lettera D dell’allegato 2 non sono soggette al presente Accordo.
La competenza territoriale delle imprese di cui al numero 1 lettera D dell’allegato 2 non si considera modificata nel caso di fusione o di scissione di tali imprese effettua- ta allo scopo di mantenere a favore della nuova impresa o delle nuove imprese la competenza territoriale dell’organismo scisso o degli organismi fusi: del pari, la competenza relativa ai rami esercitati non si considera modificata se uno di tali organismi subentra nello stesso territorio, ad uno degli organismi citati nell’esercizio di uno o più rami
1. In Svizzera
I seguenti organismi cantonali di diritto pubblico che godono di un monopolio:
(a) Aargau: Aargauisches Xxxxxxxxxxxxxxxx, Aarau;
(b) Appenzell Ausserrhoden: Brand und Elementarschadenversicherung Appen- zell AR, Herisau;
(c) Basel Landschaft: Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal;
(d) Basel Stadt: Gebäudeversicherung des Kantons Basel Stadt, Basel;
(e) Bern/Berne: Gebäudeversicherung des Kantons Bern, Bern/ Assurance im- mobilière du Canton de Berne, Berne;
(f) Fribourg/Freiburg: Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments du Canton de Fribourg, Fribourg/ Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Frei- burg, Freiburg;
(g) Glarus: Kantonale Sachversicherung Glarus, Glarus;
(h) Graubünden/Grigioni/Grischun: Gebäudeversicherung Graubünden, Chur/Assicurazione fabbricati dei Grigioni, Coira/Assicuranza d’edifizis dal Grischun, Cuera;
(i) Jura: Assurance immobilière de la République et Canton du Jura, Saignelé- gier;
(j) Luzern: Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern;
(k) Neuchâtel: Etablissement cantonal d’assurance immobilière contre l’incen- die, Neuchâtel;
(l) Nidwalden: Kantonale Brandversicherungsanstalt Nidwalden, Stans;
(m) Schaffhausen: Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhausen, Schaffhau- sen;
(n) Solothurn: Solothurnische Gebäudeversicherung, Solothurn;
(o) St. Gallen: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xx. Xxxxxx, Xx. Xxxxxx;
(x) Xxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx des Kantons Thurgau, Frauenfeld;
(q) Vaud: Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud, Lausanne;
(r) Zug: Gebäudeversicherung des Kantons Zug, Zug;
(s) Zürich: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx.
0. Xxx Xxxxx Xxxxx di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
i mandatari della Corona.
Elenco delle forme giuridiche ammesse
Allegato 3
Le imprese aventi la sede sociale nel territorio di una Parte contraente devono adot- tare una delle forme giuridiche qui appresso elencate.
Le Parti contraenti possono inoltre creare, ove occorra, imprese che possono assu- mere qualsiasi forma di diritto pubblico, se il solo scopo di tali organismi è di svol- xxxx operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.
A. In Svizzera
– Aktiengesellschaft / société anonyme / società anonima
– Genossenschaft / coopérative / cooperativa
B. Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord
– incorporated companies limited by shares or by guarantee, or unlimited soci- eties registered under the Co-operative and Community Benefit Xxxxxxxxx Xxx 0000;
– societies registered under the Credit Unions and Co-operative and Commu- nity Benefit Societies Act (Northern Ireland) 2016;
– the association of underwriters known as Lloyd’s;
– Friendly societies registered under the Friendly Societies Xxx 0000 and/or incorporated under the Friendly Societies Xxx 0000.
Protocollo 1:
Il margine di solvibilità
Art. 1 Definizione del margine di solvibilità
Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede sociale nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è il requisito patrimoniale di solvibilità di cui agli articoli 100 e 101 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Il margine di solvibilità per le imprese aventi la sede sociale nel territorio della Confederazione Svizzera è il capitale previsto, che è definito, assieme a concetti correlati quali la valutazione delle attività e delle passività e il capitale sopportante i rischi del test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test – SST), dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori3 e dall’ordinanza sulla sorveglianza4.
Art. 2 Definizione del fondo di garanzia
Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede sociale nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord è costituito dal requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129 della direttiva 2009/138/CE5.
Il fondo di garanzia per le imprese aventi la sede sociale nel territorio della Confede- razione Svizzera è costituito dal capitale minimo (livello più basso di intervento) del test svizzero di solvibilità.
Art. 3 Riferimenti alla legislazione UE
I riferimenti alla legislazione UE nel presente Accordo sono da intendere come riferimenti alla legislazione UE così come incorporata, attuata o recepita in altro
2 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibi- lità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/51/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità euro- pea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx) (XX L 153 del 22.5.2014, pag. 1), e modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
3 L sulla sorveglianza degli assicuratori (RU 2005 5269), modificata da ultimo il 19 giu. 2015 (RU 2015 5339).
4 O sulla sorveglianza (RU 2005 5305), modificata da ultimo il 25 nov. 2015 (RU 2015 5413).
5 Modificata dalla direttiva 2014/51/UE e modificata da ultimo dalla direttiva (UE)
2016/2341.
modo nel diritto interno del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord alla data in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord lascia l’UE (i), o alla data a decorrere dalla quale non è più obbligato al rispetto della pertinente legislazione UE (ii).
Tra la firma e l’entrata in vigore del presente Accordo, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord non può adottare o mantenere una misura che riduce la conformità dell’Accordo agli articoli 100, 101, 128 e 129 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 così come applicati al Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord prima che l’Accordo tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita7 cessi di essere applicato al Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord.
6 Modificata dalla direttiva 2014/51/UE e modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2016/2341.
7 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 205 del 27.7.1991, pag. 3; RU 1992 1894), modificato dalla decisione n. 1/2001 del Comitato misto Xxxxxx-
xx-XX, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 291 dell’8.11.2001, pag. 52; RU 2002 3056) e modifica- to da ultimo dalla decisione n. 1/2018 del Comitato misto XX-Xxxxxxxx, xxx 0 xxxxxx 0000 (XX C 255 del 20.7.2018, pag. 9).
Protocollo 2:
Il programma di attività
Art. 1 Contenuto del programma
Il programma di attività dell’agenzia o succursale deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:
(a) la natura dei rischi che l’impresa si propone di garantire;
(b) le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;
(c) le tariffe che l’impresa intende applicare per ciascuna categoria di opera- zioni;
(d) i principi direttivi in materia di riassicurazione;
(e) la situazione del margine di solvibilità dell’impresa di cui al protocollo 1;
(f) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte nonché, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 della lettera A dell’allegato 1, i mez- zi di cui l’impresa dispone per fornire l’assistenza promessa;
e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:
(g) le previsioni relative alle spese di gestione;
(h) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri, in ragione delle attività nuove;
(i) la situazione probabile di tesoreria dell’agenzia o succursale.
Art. 2 Deroghe
Non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 1 del presente protocollo se si tratta dei rischi seguenti:
(a) i rischi classificati nei rami 1, 3–7, 9–18 della lettera A dell’allegato 1;
(b) i rischi classificati nel ramo 8 della lettera A dell’allegato 1, non causati da eventi naturali.
Protocollo 3:
Agenzie e succursali di imprese la cui sede sociale è situata al di fuori dei territori ai quali è applicabile il presente Accordo
Art. 1 Condizioni dell’autorizzazione
Alle imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi del suo articolo 43, ciascuna Parte contraente può accorda- re l’autorizzazione per l’apertura nel proprio territorio di un’agenzia o succursale se l’impresa richiedente soddisfa almeno le condizioni seguenti:
(a) essere abilitata a svolgere le operazioni di assicurazione a norma della legi- slazione nazionale da cui essa dipende;
(b) creare un’agenzia o succursale nel territorio della Parte contraente interessa- ta;
(c) impegnarsi a stabilire nella sede dell’agenzia o succursale una contabilità specifica per l’attività che essa vi esercita, nonché a tenervi tutta la docu- mentazione relativa agli affari trattati;
(d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall’autorità di controllo;
(e) disporre nel Paese di esercizio di attivi di ammontare almeno pari alla metà del minimo prescritto all’articolo 2 del protocollo 1 per il fondo di garanzia e depositare a titolo di cauzione un quarto del minimo prescritto;
(f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conforme alle disposizioni dell’articolo 3 del presente protocollo;
(g) presentare un programma di attività conforme alla lettera c) del paragrafo
10.1 dell’Accordo e al protocollo 2. Per quanto riguarda lo stato patrimonia- le e il conto profitti e perdite che devono accompagnare il programma di at- tività, ciascuna Parte contraente, se le norme in essa vigenti lo permettono, può esigere che un’impresa con meno di tre esercizi sociali presenti soltanto i conti degli esercizi chiusi.
Art. 2 Riserve tecniche
A norma del presente protocollo, ciascuna Parte contraente applica alle agenzie o succursali create nel suo territorio, per quanto riguarda le riserve tecniche, un regime che non può essere più favorevole di quello previsto dagli articoli 19–21 della pre- sente Accordo.
Art. 3 Margine di solvibilità
3.1 A norma del presente protocollo, ciascuna Parte contraente impone alle agenzie e succursali create nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attivi liberi da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato conformemente al protocollo 1. Tuttavia, per il calcolo di tale margine, sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi e i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall’agenzia o succursale.
3.2 Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dall’articolo 2 del protocollo 1. Su di esso è imputata la cauzione iniziale versata conformemente all’articolo 1 lettera e) del presente protocollo.
3.3 Gli attivi rappresentativi del margine di solvibilità devono essere localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell’autorità di controllo della Parte contraente interessata.
Art. 4 Controllo e ristabilimento della situazione finanziaria
Il paragrafo 17.3 e l’articolo 18 della presente Accordo sono applicabili, per quanto di ragione, alle agenzie e succursali delle imprese di cui al presente protocollo.
Art. 5 Accordi con Stati terzi
Ciascuna Parte contraente può, mediante accordi conclusi con uno o più Stati terzi, concordare l’applicazione di disposizioni diverse da quelle previste nel presente protocollo, purché garantisca, a condizioni di reciprocità, la tutela dei suoi assicurati.