Contrattualistica nell’industria della moda: le scelte di innovazione interna o su commessa esterna e le strategie di subfornitura
Summer School “Univr Fashion Week”
Edizione 2017
Contrattualistica nell’industria della moda: le scelte di innovazione interna o su commessa esterna e le strategie di subfornitura
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxx
Foro di Venezia
Programma
• Scelte di innovazione interna
• Scelte di innovazione su commessa esterna
• Subfornitura
• La redazione del contratto
Avv. Xxxxxxxxxx Xxxx
Innovazione nell’industria della moda
Portfolio di disegni e modelli
avv. Xxxxxxxxxx Xxxx
Scelte di innovazione interna o su commessa esterna
• Innovazione interna: contratti di lavoro subordinato
• Innovazione su commessa esterna: contratti con professionisti autonomi o con società
Scelte di innovazione interna
• Contratto di lavoro subordinato
• Ragioni:
– soddisfare internamente le esigenze del modellismo e della prototipia
– conservare know-how di produzione
– disporre di una certa capacità interna di riserva
Scelte di innovazione su commessa esterna
• Contratto d’opera
• Subfornitura
• Ragioni:
– Cause specifiche (riduzione dei costi, flessibilità, ricerca di competenze specialistiche);
– Scelta di concentrarsi su funzioni immateriali, scaricando le attività manifatturiere;
Contratto d’opera
Art. 2222 c.c. : “..una persona si obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente...”
- Anche se la materia è fornita dal prestatore d’opera
- Se le parti hanno prevalentemente in considerazione la materia: vendita
Capsule Collection
Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Versace, Lanvin, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Maison Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx&Xxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx.
Scelte di innovazione interna o su commessa esterna
La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni ?
I diritti di proprietà intellettuale sulle creazioni dell’industria della moda
• Disegno e modello
– Nazionale o comunitario
– Registrato o non registrato
• Diritto d’autore
Il diritto d’autore sulle creazioni dell’industria della moda
• Diritto esclusivo dell’autore sull’opera
• Nasce per il solo effetto della creazione
• Carattere creativo
• 70 anni post mortem
• Opere di cui all’art. 2, l.d.a.:
– Opere dell’industrial design dotate di valore artistico
Il diritto d’autore sulle creazioni dell’industria della moda
Diritti di utilizzazione economica | Diritti morali |
Diritto di prima pubblicazione | Diritto alla paternità |
Diritto di riproduzione | Diritto all’integrità dell’opera |
Diritto di distribuzione | Diritto di ritirare l’opera |
Diritto di inedito |
Il titolo di disegno o modello
• Registrato
– 5 anni dalla registrazione, rinnovabili per un massimo di 5 volte
– Nazionale (UIBM) o comunitario (EUIPO)
• Non registrato
– 3 anni dalla prima divulgazione
• Requisiti
– Novità
– Carattere individuale
Il titolo di disegno o modello
Art. 41, c.p.i., : la fabbricazione, l’offerta, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione o l’impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini
Scelte di innovazione interna Diritto d’autore
Art. 12 bis l.d.a. : “Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera”
Scelte di innovazione interna Disegni e modelli
Art. 38, n. 3, c.p.i. : “Salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, in quanto rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto autore del disegno o modello”
Scelte di innovazione interna
• Cessione automatica dei diritti Ip in capo al datore di lavoro
• Disciplina derogabile
• Missione inventiva
• Diritti morali in capo allo stilista
Contratto d’opera
I diritti di utilizzazione economica si trasferiscono in capo al committente?
Contratto d’opera e diritti IP nella giurisprudenza
• Diritti patrimoniali ceduti entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto
• Cessione automatica per effetto del contratto d’opera → non si applica art. 110 l.d.a. (forma scritta ad substantiam per trasferimento diritti)
• Prova del contratto d’opera
Oggetto e finalità del Contratto d’opera nella moda
• Oggetto: creazione di disegni e modelli
• Finalità: lo sfruttamento di quei disegni e modelli da parte della committente mediante la loro produzione in serie e la successiva commercializzazione
→ applicazione analogica dell’art. 12, l.d.a.: cessione dei diritti di utilizzazione economica
[…]
Subfornitura - un imprenditore si impegna nei confronti di un’impresa committente…
a. Subfornitura di lavorazione
b. Subfornitura di prodotto
“in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente” (c.d. tecnologia del committente)
Subfornitura
• No contratto nuovo, “fattispecie trasversale” a vendita, appalto, contratto d’opera, somministrazione
• Necessario trasferimento di tecnologia dal committente al subfornitore (supremazia economica del committente)
• Tecnologia del committente: diritti IP (industrial design e opere dell’ingegno)
Subfornitura - motivazioni
• Ricerca di costi inferiori – fascia di mercato media
• Ricerca di flessibilità
• Ricerca di know-how specialistico – fascia del lusso
• Assenza di capacità produttiva
Subfornitura
• Scarsa differenziazione delle attività realizzate in
outsourcing
• Concorrenza si sposta su fattori immateriali
Scelta del subfornitore
• Velocità di consegna
• Specifiche tecniche e di qualità
• Prezzo
• Solidità finanziaria
• Flessibilità dei volumi
• Capacità tecnologiche e progettuali
Subfornitura
• Oggetto: tipo di lavorazione da effettuare es. Façon – assemblaggio e cucitura dei capi, taglio, finissaggio (candeggio, tintoria, stamperia), progettazione e modellismo
• Art. 2, co. 5, lett. a: disposizioni di lavorazione e specifiche tecniche relative alle singole forniture
• Subfornitura affidata ad altra impresa solo entro il 50%, oltre va autorizzata
Subfornitura e diritti IP
• Art. 7, l. 192/1998: Il committente conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi.
Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi
Subfornitura e diritti IP
• Art. 6.3, l. 192/1998:
È nullo il patto con cui il subfornitore disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale
Differenze
Contratto d’opera | Subfornitura |
La realizzazione del disegno o modello viene commissionata a un designer | La produzione di un articolo viene affidata a una società a partire da disegni e modelli già realizzati dalla Committente |
Proprietà intellettuale appartiene al commissionario | Proprietà intellettuale (disegni e modelli/opere dell’ingegno) appartiene al committente |
Proprietà intellettuale viene trasferita al committente entro i limiti e le finalità del contratto | Proprietà intellettuale viene comunicata al subfornitore per l’esecuzione del contratto, ma resta di titolarità del committente |
Proprietà intellettuale su opere derivate è del subfornitore, salvo patto contrario |
Modellismo e prototipia
• Tecnologia del Committente?
• IP su Disegni e modelli è della società subfornitrice (opera dei dipendenti) e viene ceduta alla Committente
I diritti morali del designer
• Diritto di paternità dell’opera: diritto di essere menzionato come autore sul prodotto, sui cataloghi o in altro modo che le parti andranno fra loro a definire
Design nr. 21398-0001
Design nr. D095169-0002
avv. Xxxxxxxxxx Xxxx
La redazione del contratto
Lettera di assunzione designer
Le sue mansioni consisteranno in particolare, ma non esclusivamente, in:
- svolgimento di attività creativa a favore della nostra Società;
- realizzazione di modelli e disegni industriali direttamente connessi alle tipologie di prodotti realizzati nella nostra Società;
- .......
Proprietà industriale
“Fermo restando che tutti i diritti di sfruttamento economico dei risultati delle attività che rientrino nelle Sue mansioni vengono riservati alla nostra Società (anche ai sensi dell’art. 12-ter della Legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore), e che tali diritti riguardano tanto il mercato italiano quanto ogni mercato estero nel quale intendiamo procedere allo sfruttamento commerciale di detti risultati, ovvero cedere ad altri tali diritti, si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma II, del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, qualora l’attività da Lei svolta dovesse comportare la realizzazione di disegni o modelli industriali per i quali la nostra Società ritenga di procedere alla registrazione, la relativa domanda di registrazione verrà presentata esclusivamente dalla Società stessa, sostenendone questa tutte le spese. Resta comunque fermo il Suo diritto di essere riconosciuto autore del disegno o modello di cui venisse presentata domanda di registrazione e di vedere anche il Suo nominativo inserito nell’attestato di registrazione.”
Retribuzone
“La retribuzione sopra prevista Le viene riconosciuta anche specificatamente quale Xxx compenso per lo svolgimento di attività creativa a favore della nostra Società, ed in particolare per la realizzazione di modelli e disegni industriali.”
Fedeltà e riservatezza
“Fermo restando l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 del Codice civile, Lei è altresì vincolato all’obbligo di riservatezza circa tutti i dati, i risultati, i processi e quant’altro costituisca informazione riservate di cui sia venuto a conoscenza in conseguenza e per effetto del rapporto di lavoro.”
“Dovranno inoltre considerarsi confidenziali, e come tali coperti dall’obbligo di segretezza, tutti i risultati dell’attività creativa da Lei svolta. Resta altresì inteso che Lei si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, materiali ricevuti dalla Società o prodotti per la Società medesima. La presente disposizione sarà vincolante anche dopo la cessazione, comunque determinata, del rapporto di lavoro, al termine del quale Lei si impegna a restituire eventuali supporti, di ogni tipo, contenenti informazioni confidenziali della Società. Le Parti hanno inteso espressamente e specificamente remunerare gli obblighi di riservatezza in costanza di rapporto qui previsti nell’ambito del compenso annuo lordo sopra specificato, comprensivo di una percentuale del 10% a titolo di corrispettivo per il presente obbligo di riservatezza.”
“Ogni e qualsivoglia singolo atto di accertata violazione dell’obbligo di riservatezza, importerà, a carico del Prestatore, l’obbligo di corrispondere alla Società, a titolo di penale, e salva la risarcibilità del danno ulteriore, la somma di Euro ”
Contratto d’opera - Oggetto
“Con il presente contratto, la Committente affida al Designer, alle
condizioni e per i compensi di seguito riportati, l’incarico di:
a) predisporre i disegni ed i modelli necessari realizzazione, sviluppo ed industrializzazione di ;
b) fornire l’assistenza tecnica nelle varie fasi di industrializzazione dei
prodotti ricavati da detti disegni e modelli;
c) provvedere alla realizzazione di campioni o prototipi;
d) ;
Il Designer si impegna ad apportare ai propri disegni e modelli le modifiche che si rendessero necessarie per una migliore industrializzazione dei prodotti.
Tali modifiche non comporteranno comunque alcuna variazione dei compensi dovuti al Designer ai sensi del presente accordo.”
Proprietà industriale
• Ipotesi 1
– Cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica alla Committente
– Diritto alla registrazione dei modelli attribuito alla committente, che ne sopporterà tutti i costi
• Ipotesi 2
– diritto di proprietà intellettuale attribuiti al designer
– diritto della committente di ottenere una licenza di regola a titolo oneroso (royalty)
Proprietà industriale – Ipotesi 1
“La Committente acquista tutti i diritti di sfruttamento economico sulle opere e le creazioni realizzate in esecuzione del contratto
I documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato dal Designer in esecuzione del presente contratto, verrà consegnato dal Designer alla Committente e sarà di esclusiva proprietà di quest’ultima.
La Committente si riserva il diritto di richiedere a livello nazionale, estero, comunitario ed internazionale, nei casi previsti dalla legge, la protezione del design creato a proprio nome e a proprie spese, indicando come autore il Designer.”
Proprietà industriale – Ipotesi 1 Corrispettivo
“Per la realizzazione dei disegni e modelli, nonché per l’assistenza tecnica necessaria alla realizzazione dei prodotti, la Committente riconoscerà al Designer un compenso di complessivi Euro ...............,00 più Iva, da corrispondersi, con separati anticipi, nella misura di .................., alle seguenti scadenze: ”
“Il compenso sopra indicato deve intendersi, per espressa volontà delle parti, remunerativo di tutti gli oneri derivanti dall’incarico nonché remunerativo anche dell’attività creativa e, quindi, remunerativo anche della cessione di tutti i diritti connessi ai sensi del precedente art del
presente contratto.”
“Pertanto non potrà essere sollevata dal Designer alcuna richiesta di royalties, fees od altri corrispettivi anche successivamente alla conclusione del presente contratto per lo sfruttamento da parte della Committente di quanto creato” oppure “Quale compenso ulteriore, la Committente verserà al Designer una percentuale del ...% sul fatturato di vendita del prodotto, al prezzo di listino al rivenditore, al netto di .............. Tale riconoscimento avrà valore fino alla cessata produzione e/o commercializzazione del prodotto.”
Proprietà industriale – Ipotesi 2
“Il Designer rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale dei progetti, disegni o modelli e loro modifiche, prendendo parte in ogni decisione riguardante il design, i materiali impiegati nella produzione ed i colori prescelti per la realizzazione di ciascun pezzo della collezione. Il Designer agirà in autonomia, avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche e tecnologiche e senza alcun vincolo di subordinazione.
Il Designer conferisce alla Committente, la quale accetta, l’incarico di vendere e distribuire in esclusiva mondiale le opere realizzate in base ai propri disegni e modelli appartenenti al progetto, come da immagine allegata, nonché delle relative modifiche e declinazioni, il tutto come specificato nel documento descrittivo che, allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante, concedendo in licenza alla Committente, conseguentemente, i diritti di sfruttamento economico”
Proprietà industriale – Ipotesi 2
“Le parti convengono che ogni profitto di vendita (da intendersi quale l’eccedenza, al netto di imposte sul valore aggiunto, rimanente dopo aver dedotto dal ricavato di vendita i costi di produzione e distribuzione, gli sconti e le eventuali provvigioni a terzi soggetti) verrà ripartito nella misura del 70% (settanta) a favore della Committente e del 30% (trenta) a favore del Designer.”
“La Committente fornirà trimestralmente l’elenco delle fatture relative alle vendite effettuate. Il Designer avrà diritto di controllare direttamente o tramite persona da lui autorizzata, e gradita al Committente, l’entità delle vendite.”
Xxxxxxxx di esclusiva a favore della committente
“Il Designer si obbliga a non utilizzare documenti, disegni e quanto complessivamente realizzato in esecuzione del presente contratto anche nell’esecuzione di altre commesse né a realizzare opere che costituiscano imitazioni di quelle oggetto del contratto stesso”
Clausola di riservatezza
“L’obbligo di riservatezza si estenderà su tutti gli elaborati, disegni, modelli ed altro realizzati dallo stesso Designer in esecuzione del presente incarico, senza limitazione temporale alcuna.
In attuazione di quanto sopra disposto, il Designer si obbliga pertanto a non rivelare a terzi (Società, enti o persone fisiche) o ad utilizzare in proprio od altrui favore, se non ai fini dell’esecuzione dell’incarico, elaborati, disegni, modelli ed informazioni coperti dal presente vincolo di riservatezza. Il Designer garantisce tale riservatezza adottando anche tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale collaborano all’esecuzione dell’incarico, anche ai sensi dell’art. 1381c.c..
Tutta la documentazione coperta dal presente vincolo di riservatezza (sia in forma cartacea che informatica) rimangono di esclusiva proprietà della Committente e dovrà essere prontamente restituita alla Committente ad ultimazione dell’incarico.
(eventuale) In caso di violazione del vincolo di riservatezza come sopra determinato, il Designer corrisponderà alla Committente a titolo di penale convenzionale, la somma di Euro ........,00 (...................../00), fatti salvi gli eventuali maggiori danni che dovessero essere dimostrati”
Clausola di garanzia del designer
“Il designer garantisce che non sussistono diritti di terzi su quanto realizzato ed acquisito dalla Committente e che le opere realizzate non violano i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi”
Altre clausole
• tempi di consegna dell’elaborato, tempi per eventuali modifiche, tempi per la consegna di eventuali prototipi
• sorte dei bozzetti scartati
• durata del contratto ed eventuali cause di risoluzione anticipata
• le conseguenze dello scioglimento del rapporto contrattuale es. smaltimento del magazzino
• margine di vizi tollerabili
Contratto tipo di subfornitura
Contratto tipo di subfornitura
Grazie per l’attenzione!