ALLEGATO SUB.A)
Firma per accettazione: il concorrente 1
ALLEGATO SUB.A)
Comune di San Xxxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “ PALESTRA COMUNALE”
PERIODO DALL’ 01.07.2017 AL 30.06.2020
Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO E DURATA
Il COMUNE DI SAN XXXXXXXX intende affidare in concessione a terzi la gestione dell'impianto sportivio comunale costituito da una palestra comunale sita in xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx;
La concessione a gestire l’impianto avrà la durata di anni tre a decorrere, fatta salva la conclusione della procedura di gara, dall’ 01.07.2017 fino al 30.06.2020. Potrà essere concessa la proroga per il tempo strettamente necessario l’espletamento di nuova gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revoca dell’affidamento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ai sensi della L. 241/90 con un preavviso di almeno mesi 3.
In tal caso l’importo corrisposto dall’amministrazione sarà rideterminato in proporzione al minore periodo di gestione.
Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
In ottemperanza alla legge regionale n. 5/2012 la gestione dell’impianto sarà concessa a seguito di apposita selezione pubblica, alla quale saranno ammessi a partecipare, purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di adeguata capacità tecnico-professionale ed economica, Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive, che potranno gestire l’impianto anche con la collaborazione di società sportive affiliate.
Sono escluse dalla partecipazione le società e le associazioni sportive che, pur avendone l’obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).
La gestione dell’impianto sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste nel presente capitolato.
E’ consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati, in possesso dei prescritti requisiti che sono indicati nel bando di gara d’appalto ai quali l'aggiudicazione potrà avvenire in via subordinata nel caso in cui le procedure di selezione dei soggetti definiti “non economici”abbiano esito infruttuoso.
L’affidamento avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i sotto indicati criteri, che saranno valutati da un’apposita commissione, con attribuzione dei punteggi sotto riportati:
A) OFFERTA ECONOMICA - CONTRIBUTO EROGATO DAL COMUNE 20 punti
Ribasso percentuale sul contributo massimo annuo di € 30.000,00 IVA esclusa, messo a disposizione dal Comune per la gestione dell’impianto.
Il punteggio massimo pari a 20 punti verrà attribuito all’offerta che presenterà il maggior ribasso rispetto al contributo massimo fissato. Per le altre offerte il punteggio sarà calcolato con un criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:
punteggio assegnato = (Ribasso % presentato / xxxxxxx xxxxxxx presentato) x 20
L’ attribuzione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente così determinato:
V(a)i = Ra/Rmax dove:
Ra= percentuale di ribasso offerto dal concorrente
Rmax = percentuale di ribasso più alto offerto in sede di gara
B) OFFERTA TECNICA
ELEMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA la valutazione dell’offerta tecnica max punti 80 così ripartiti:
B A) Esperienza nel settore gestionale degli impianti sportivi
a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014 compresa la stagione 2016/2017 purchè con 8 mesi di continuità - Punteggio max punti 10
Un anno sportivo è inteso quando la gestione si è svolta continuativamente per almeno 8 mesi nel periodo da settembre a giugno (si possono sommare i punti sino al raggiungimento massimo)
Il concorrente dovrà produrre l’atto costitutivo dell’associazione e il numero e la data di registro al CONI regionale e indicare gli impianti sportivi gestiti specificando il periodo di gestione e se in concessione da parte di Enti Locali:
• Esperienza per gestione di impianti sportivi rispondenti a palestre → 2 punti per ogni anno sportivo
• Esperienza per gestione di impianti sportivi rispondenti a palestre di proprietà degli Enti Locali→ 4 punti per ogni anno sportivo
L’esperienza potrà essere valutata solo se la gestione non si è risolta anticipatamente per inadempienze o colpa del concorrente
A parità di punteggio costituirà valore preferenziale la consistenza dei tesseramenti nella presente stagione sportiva
Al concorrente con meno tesserati verrà assegnato un punto inferiore a quello con più tesserati.
B B) Esperienza nell’ attività di promozione alla pratica sportiva a decorrere dalla stagione sportiva 2013/2014 - Punteggio max punti 10 (si possono sommare i punti sino al raggiungimento massimo)
verranno valutate le attività già svolte dal concorrente :
• Da due a quattro attività promozionali alla pratica dello sport a decorrere dal 2013 → 4 punti
• Da quattro a sei attività promozionali alla pratica dello sport a decorrere dal 2013 → 6 punti
• Ciclo di almeno quattro incontri informativi e/o formativi alla pratica dello sport rivolti ai bambini e alle loro famiglie → 6 punti
• Ogni Evento sportivo con finalità benefiche → 2 punti
A parità di punteggio costituirà valore preferenziale la consistenza dei tesseramenti nella presente stagione sportiva come riferito al criterio BA).
BC) Livello di attività sportive svolte ( professionistico - dilettantistico – amatoriale- livello di partecipazione delle squadre che afferiscono al concorrente) e qualificazione del personale tecnico - Punteggio fino ad un max totale di punti 8 Potranno essere valutate solo le attività svolte rispondenti al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticate.
BCa) livello delle attività sportive compatibili all’impianto sportivo a decorrere dall’anno sportivo 2013 /2014 punteggio fino ad un max di punti 4
• Da uno a due campionati federali → 1 punto
• Da tre a quattro campionati federali →2 punti
• Da cinque a sei campionati federali → 3 punti
• Da sette campionati federali → 4 punti
BCb) Qualificazione professionale documentata del personale sportivo, tecnico,
dirigenziale per attività sportive compatibili all’impianto sportivo – punteggio fino ad un max di punti 4 (da curriculum)
• Fino a due istruttori /allenatori per ogni stagione a ritroso dall’anno sportivo 2016/2017 →½ punto per ogni anno
• da tre a quattro istruttori /allenatori per ogni stagione a ritroso dall’anno sportivo 2016/2017 →1 punto per ogni anno
A parità di punteggio costituirà valore preferenziale l’anzianità di esperienza degli istruttori /allenatori.
Al concorrente con istruttori/ allenatori con meno anzianità di esperienza verrà assegnato un punto inferiore a quello con istruttori/ allenatori con più anzianità di esperienza.
B D) Predisposizione di un progetto di utilizzo della struttura sportiva e relativo all’organizzazione di :
Attività sportive, educative, motorie, culturali e ricreative che si intendono svolgere nell' impianto (programmazione attività, calendario, modalità di utilizzo, promozione sportiva, centri di aggregazione giovanile, collaborazione con le scuole, con le associazioni giovanili e di promozione sociale e di volontariato)
Punteggio fino ad un max punti 12
Iniziative per l’incentivazione all’utilizzo della struttura sportiva rivolte al pubblico in generale e come di seguito ripartiti:
B D a) Iniziative e programma delle attività per l’incentivazione all’utilizzo della struttura sportiva da parte dei minori → max punti 4
BD b) Iniziative e programma delle attività per l’incentivazione all’utilizzo della struttura sportiva da parte dei giovani → max punti 4
B D c) Iniziative e programma delle attività per l’incentivazione all’utilizzo della struttura sportiva da parte degli adulti, degli anziani e/o dei disabili → max punti 4
Dovrà essere indicato l’elenco delle attività che si intendono attivare.
A parità di punteggio costituirà valore preferenziale la consistenza dei tesseramenti nella presente stagione sportiva come riferito al criterio BA).
B E ) Qualità del progetto di attuazione del servizio di gestione. Punteggio fino ad un max punti 30
L’offerta tecnica dovrà essere corredata dal progetto (max 15.00 caratteri esclusi gli spazi e foto per un massimo di pagine 12 ) contenente nel dettaglio:
B E a) i profili economici e tecnici della gestione.
In particolare dovrà essere indicata la composizione della struttura con cui si intende operare, il numero delle unità operative impiegate con l’attribuzione delle varie mansioni che dovranno prevedere anche uno o più addetti abilitati all’attività di primo soccorso, alla prevenzione di incendi rischio medio in possesso di attestato finale, un direttore tecnico, un responsabile delle pulizie e della manutenzione ordinaria →un punto per ogni addetto impiegato, fino a un max di 8 punti;
B E b) modalità di frequenza delle pulizie e orario di apertura → fino ad un massimo di 8 punti
- programma e descrizione dell’attività di pulizia ordinaria e straordinaria;
- modalità organizzative di conduzione e di funzionamento degli impianti, nonché dei servizi di custodia e vigilanza;
- livello di organizzazione, orario di apertura, qualificazione del personale impiegato;
- ulteriori elementi ritenuti significativi dal concorrente ai fini della valutazione.
B E c) progetto di gestione → fino ad un massimo di 8 punti
Modalità e tempi di svolgimento delle varie attività manutentive, eventuali attività complementari; organizzazioni, programma manutenzioni, attività di prevenzione e sicurezza con particolare riferimento all’impiego di attrezzature per le pulizie e per le attività; sistemi di controllo adottati per verificare e garantire la qualità del servizio indicando gli organi tecnici di riferimento, strategie e misure di controllo.
B E d )Implementazione di attrezzature→ fino ad un massimo di 6 punti
Proposte e programma delle migliorie all’impianto: rilevanti ai fini gestionali, con eventuale indicazione di fornitura arredi e attrezzature di vario genere (che diverranno proprietà del Comune di San Xxxxxxxx al termine della concessione ) che agevolino e migliorino le attività sportive che si svolgono all’interno dell’impianto, con indicazione esatta del valore monetario (documentato con preventivo o documento di acquisto rilasciati dalle imprese installatrici o fornitrici: da valutarsi sulla base di un piano di interventi comprendenti l’implementazione e/o sostituzione, a cura e spese del soggetto concorrente, delle attrezzature degli arredi esistenti (o parte di essi) con nuovi beni che, al temine della concessione resteranno di proprietà del Comune.
Per i sottocriteri BEb) BEc) BEd) la Commissione a suo insindacabile giudizio assegnerà il punteggio tenendo conto della chiarezza e adeguatezza delle proposte presentate.
La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante alla gara di predisporre un piano complessivo degli interventi di manutenzione
ordinaria e di implementazione che intenderà proporre per una migliore gestione della Palestra.
Dovranno essere elencati gli interventi da prevedersi secondo un prestabilito crono- programma.
Dovrà essere prodotta la descrizione dettagliata e puntuale delle attività che si intendono avviare durante il periodo dell’affidamento ed il livello di attività.
B F) Numero di tesserati per le attivtia’ che possono svolgersi nell’impianto Punteggio fino ad un max punti 10
La Società dovrà produrre un elenco nominativo dei tesserati per le attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione (allegare elenco nominativo, nome e cognome dei tesserati suddiviso per gli sport praticabili nell’impianto e per le tre categorie: minori, giovani, disabili/ adulti/ anziani)
oltre 120 tesserati punti 10
da 101 a 120 tesserati punti 7
da 71 a 100 tesserati punti 5
da 51 a 70 tesserati punti 3
fino a 50 tesserati punti 1
Varrà la consistenza complessiva del numero dei tesserati alla data 30/04/2017. I tesserati che:
non hanno compiuto 18 anni sono considerati minori;
hanno compiuto 18 anni e non hanno compiuto 30 anni sono considerati giovani hanno compiuto 30 anni e non hanno compiuto 65 anni sono considerati adulti hanno compiuto 65 anni sono considerati anziani
IL Concorrente prima di presentare l’offerta dovrà aver effettuato il sopralluogo dell’impianto .
Il Concorrente che non raggiungerà il punteggio minimo di 48 punti limitatamente all’offerta tecnica (lettere da BA a BF), non risultando l’offerta prodotta congrua rispetto agli elementi tecnico-gestionali-qualitativi minimi richiesti, pari al 60% del punteggio massimo disponibile di 80 punti; oppure, sebbene raggiunto il suddetto limite di punteggio, non dimostrerà di aver effettuato il sopralluogo dell’Impianto sportivo in concessione non sarà ammesso alla valutazione dell’offerta economica.
L’affidamento dell’impianto verrà effettuato a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio maggiore.
Art. 3 – UTILIZZO DELL’ IMPIANTO SPORTIVO
PALESTRA COMUNALE
La Palestra comunale che costituisce l’edificio a carattere sportivo a completamento e al servizio del complesso scolastico sito in via della Santa Selvino, è adibita all’attività scolastica ed extra-scolastica. Durante le ore mattutine e negli orari stabiliti dall’Istituto Comprensivo “ E Fermi” e dal Comune, deve essere dato libero accesso per le attività organizzate dalla Scuola.
L’impianto è costituito da due volumi adiacenti di forma parallelepipeda in parte interrati.
Gli ingressi alle tribune sono accessibili dal piano stradale;
le tribune possono ospitare 75 spettatori più due spettatori disabili in carrozzina.
I locali di servizio sono accessibili da un ingresso centrale, raggiungibile scendendo due rampe esterne una delle quali è dotata di servo scala.
I locali sono costituiti come risulta da piantina allegata, da un campo gioco i cui volumi rientrano nei valori della normativa CONI, due spogliatoi per i giocatori, due spogliatoi per gli istruttori, l’infermeria, un locale adibito a magazzino, due depositi e la sottocentrale con accesso indipendente.
Il complesso viene affidato in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il Gestore si obbliga a gestire la Palestra Comunale con l’impianto di illuminazione, tribuna e annessi uffici, bagni di Via Della Santa Selvino anche durante l’utilizzo dell’impianto da parte delle scuole. La gestione dell’uso dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme contenute ai successivi articoli del presente capitolato, in particolare nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 4.
Per l’utilizzo dell'impianto sportivo è data priorità a gruppi o società sportive operanti nel
territorio di San Xxxxxxxx che promuovono attività sportiva di base, secondo il seguente criterio:
a) attività ufficiali comprendenti incontri di campionato, partite di coppa, tornei federali o di Enti di promozione sportiva;
b) attività di promozione sportiva, corsi campus per minori;
c) allenamenti;
d)attività amatoriali.
Dovrà inoltre essere consentito il libero accesso a tutti i gruppi locali che ne facessero richiesta scritta al Gestore, compatibilmente con la disponibilità degli spazi e degli orari.
I Gruppi di non residenti possono svolgere attività, compatibilmente con la disponibilità di calendario, una volta soddisfatta la domanda locale.
Il Gestore si obbliga, nei limiti della disponibilità ad autorizzare l’accesso agli impianti sportivi a tutti i gruppi, associazioni e società sportive che intendono svolgere attività sportiva negli stessi.
Il Gestore concorda con coloro che richiedono l’uso degli impianti i giorni e le fasce orarie di utilizzo da assegnare a ciascun soggetto richiedente, garantendo priorità nella fascia oraria pomeridiana anteriore alle 20.00, dei giorni da lunedì a venerdì, ai settori minorili e giovanili delle associazioni e società sportive dilettantistiche locali. Si precisa che, ai fini del servizio oggetto del presente documento, con la locuzione “locali” si intendono le associazioni, i gruppi e società sportive che abbiano sede legale ed operativa nel Comune di San Xxxxxxxx o che svolgano attività sportiva con squadre composte prevalentemente (almeno il 50%) da residenti nel Comune di San Xxxxxxxx, con precisazione che, per il calcolo della suddetta percentuale, si fa riferimento alla singola squadra che utilizza la struttura e non al complesso degli iscritti all’associazione o società sportiva.
Art. 4 - GESTIONE della PALESTRA COMUNALE
comprende l’utilizzo, la custodia, la pulizia, la manutenzione ordinaria, la gestione della sicurezza, il pagamento delle utenze e consumi in genere, le assicurazioni, il personale quantitativamente e qualitativamente idoneo alla gestione, i rimborsi spese per l’eventuale attività di volontariato, la gestione dell’uso dell’impianto secondo quanto disciplinato nel presente capitolato.
Utilizzo da parte delle Scuole
Dovrà essere garantita la fruizione dell’impianto da parte delle Scuole collocate sul territorio comunale di SAN XXXXXXXX da lunedì al sabato al mattino dalle 8.00 alle 13.00, il pomeriggio di lunedì e di mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30, dal 12 settembre all’ 8 giugno.
La fruibilità da parte delle scuole di San Xxxxxxxx potrà essere estesa anche nel periodo estivo per progetti educativi di competenza dell’Istituto Scolastico.
Utilizzo da parte del Comune
La struttura dovrà essere concessa per le manifestazioni programmate dalla stessa amministrazione comunale o in collaborazione con le associazioni locali per un numero massimo di cinque giornate all’anno da concordare tra l’Amministrazione Comunale e il Gestore.
Durante il periodo di affidamento, nei mesi estivi, la palestra potrebbe essere sottoposta ad interventi manutentivi straordinari di competenza comunale, qualora programmabili.
Nel periodo di durata temporale della concessione, qualora per motivi imprevedibili e di causa di forza maggiore sopravvenisse la necessità, per motivi di sicurezza e di salvaguardia della incolumità dell’utenza, di chiusura, parziale e/o temporanea, della Palestra, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.
Il Comune avrà la possibilità di apportare alla Palestra le modifiche, gli ampliamenti e le migliorie che riterrà necessari e improcrastinabili per motivi di pubblico interesse.
Nel qual caso il Comune formalizzerà un accordo con il Concessionario, integrativo del contratto in essere, nel quale saranno stabiliti tempi e modalità per la realizzazione degli interventi ritenuti necessari e improcrastinabili nonché l’eventuale riduzione del contributo comunale proporzionalmente al periodo di chiusura.
ART. 5 - BENI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E UTENZE
Dell’impianto, delle attrezzature e del materiale, affidati in gestione verrà redatto apposito inventario, che sottoscritto dal gestore, sarà allegato nel verbale di consegna.
Utenze
L’immobile è completo di tutti gli allacci ai servizi idrico, elettrico e gas, è sprovvisto di servizio telefonico per il quale il gestore in caso di installazione si obbliga a servirsi delle linee predisposte.
Il gestore dovrà provvedere alla volturazione dei contratti entro 2 (due) mesi dalla firma della convenzione.
Nelle more della volturazione dei contratti, il gestore si obbliga a conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del precedente Concessionario o al proprietario.
Alla scadenza della concessione, il gestore uscente sarà obbligato a non chiudere le utenze in attesa della volturazione al gestore entrante. Spetterà al gestore uscente l’eventuale conguaglio delle spese per il periodo di propria gestione.
Alla data della scadenza della gestione verranno effettuate le letture dei vari contatori in contraddittorio tra il Concessionario uscente ed il Concessionario entrante, alla presenza di un rappresentante dell’Ufficio Tecnico /Comunale – LLPP.
Il gestore si obbliga a stipulare in proprio, i contratti con gli Enti erogatori dell'acqua, del gas e servizio telefonico (nonché con gli altri Enti preposti per l'erogazione di altri servizi), manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti.
Il gestore provvederà, a sua cura e spese, alla volturazione ed al pagamento delle utenze di acqua e depurazione, metano per riscaldamento, con intestazione al Concessionario medesimo dei relativi contratti.
La fornitura dell’energia elettrica rimarrà provvisoriamente intestata al Comune e la relativa spesa dovrà essere rimborsata dal gestore all’ Amministrazione comunale.
Il gestore è obbligato a gestire gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia ed a richiedere agli Enti di controllo preposti (A.S.U.R., ARPAM, ecc.), i periodici collaudi esonerando il Comune da ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti, infortuni al personale addetto ed a terzi che potessero verificarsi in ragione della eventuale installazione di impianti dopo la consegna o dell'uso degli impianti stessi, anche in riferimento alle ottemperanze del D.Lgs. 81/2008. Per qualsiasi guasto, infortunio o incidente al personale addetto e/o a terzi, che derivi da difetti di costruzione e/o installazione e/o funzionamento delle strutture ed impianti tecnologici indicati nel verbale di consegna, se ne farà carico, manlevando il gestore, il Comune, che provvederà alle necessarie riparazioni.
Le tariffe per l'utilizzo dell’ impianto sportivo sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e saranno riscosse e trattenute direttamente dal Concessionario. Il Concessionario sarà tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno della Palestra, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.
Per l’utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, non strettamente
inerenti l’uso per il quale la Palestra è stata concessa, il Concessionario potrà determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione e dandone formale comunicazione al Comune.
In caso di presenza di pubblico, dovrà essere valutata la necessità di convocare la competente Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e ogni spesa conseguente ad adeguare la Palestra sarà a carico del Concessionario.
ART. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE
Il gestore dovrà erogare il servizio oggetto della presente convenzione nel rispetto degli standards qualitativi, quantitativi, tecnici ed economici previsti nella Convenzione stessa impegnandosi a mantenere in perfetta efficienza, per l’intera durata di validità della gestione, tutti i beni e gli impianti, garantendo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di sicurezza.
In relazione si obbliga ad apportare tutte le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di mantenere perfettamente efficienti ed idonei all’uso, i beni, gli impianti e le attrezzature, per l’intera durata della presente convenzione e di riconsegnare quanto affidato, allo scadere della stessa convenzione, in perfetta efficienza al Comune.
Nell’espletamento di tale servizio, il gestore si impegna ad osservare tutte le norme
di legge e di regolamento statali, regionali e comunali vigenti in materia. Il Gestore, inoltre, si impegna a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza della presente convenzione e a risarcire il Comune stesso degli eventuali danni che ad esso derivassero in dipendenza o conseguenza della gestione.
Sono a carico del gestore, oltre a quanto meglio specificato negli articoli successivi, i seguenti obblighi:
- custodia della struttura, compresa la pulizia dei locali;
- programmazione attività;
- riscossione tariffe;
- tenuta delle relazioni con gli utenti;
- manutenzione ordinaria a proprie spese della struttura e implementazione e/o sostituzione delle relative attrezzature proposte in sede di gara;
Saranno, inoltre, a carico del gestore eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune o da altri soggetti Istituzionali.
Il gestore ha la facoltà, previa comunicazione al Comune e formale autorizzazione, di effettuare gli investimenti che si riterranno necessari per lo svolgimento del servizio.
Alla scadenza del contratto il gestore comunicherà al Comune l’elenco delle sostituzioni e/o implementazione delle attrezzature e la situazione degli investimenti effettuati durante la concessione unitamente ai certificati di sicurezza.
PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE
Il Concessionario provvederà alla gestione della Palestra con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l’utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, verrà instaurato tra il Comune ed il personale del Gestore.
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d’opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi. In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individuerà un responsabile gestionale della Palestra.
Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro saranno a carico del Gestore che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare, il Gestore dovrà porre in
essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti e azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
Il gestore dovrà rispettare tutti gli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii. e alle norme di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive quali il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 “Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, al DM 388/2003, oltre al D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori.
Il gestore dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:
- all’individuazione dell’esecutore degli eventuali interventi di miglioria, nel caso in cui il gestore non possegga la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16 ;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica e la salute dei lavoratori.
CANONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il gestore è tenuto a corrispondere all’amministrazione comunale un canone annuo relativo alla gestione della struttura nella misura di € 3.000,00, oltre l’IVA, da versare in due rate ogni sei mesi posticipate rispetto al periodo di riferimento.
Il gestore non potrà apportare alcuna trasformazione e/o miglioria strutturale all’impianto sportivo senza il preliminare e formale accordo con l’amministrazione comunale e senza l’acquisizione dei regolari permessi previsti dalle norme vigenti.
Per eventuali migliorie strutturali e alle attrezzature che il gestore ritenesse utili apportare all’impianto, per ottimizzare la gestione delle attività o per ridurre il costo d’esercizio, che saranno realizzate a cura e spese del gestore, il Comune all’atto dell’autorizzazione potrà stabilire l’eventuale rimborso o compartecipazione alle spese e le modalità e tempi di rimborso.
Nulla sarà dovuto dal Comune per le migliorie dallo stesso apportate e non
autorizzate.
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune mette a disposizione del Gestore, in occasione degli eventi organizzati dallo stesso o da terzi, le aree adibite a parcheggio adiacenti.
L’amministrazione comunale riconosce al Gestore la facoltà di definire accordi pubblicitari, provvedendo a rispettare gli adempimenti conseguenti, come previsto dalla normativa.
Nel caso in cui le sponsorizzazioni dovessero essere procacciate dallo stesso Comune, gli introiti spetteranno all’amministrazione comunale.
II Comune svolge un monitoraggio costante sull’andamento dei servizi erogati all’interno dell’impianto.
Tale monitoraggio riguarda:
- la qualità erogata e la qualità percepita dai clienti-utenti,
- il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.
Contributo del Comune per la gestione
L’impianto sportivo comunale è privo di rilevanza economica in quanto è un centro sportivo di dimensioni ridotte con affluenza prevalentemente locale; pertanto gli introiti prodotti dalle attività in esso svolte sono del tutti insufficienti a coprire i costi di gestione senza l’apporto di specifici contributi comunali.
Il Comune corrisponderà al Gestore un indennizzo annuo pari risultante dall’offerta presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, corrispondente all’importo offerto con Ribasso percentuale sul contributo a base d’asta annuo di euro 30.000,00 oltre IVA, che erogherà in tre rate, previa emissione di regolare fattura xxxxxxxxxxx.Xx prima rata verrà liquidata entro il mese di ottobre, la seconda rata verrà liquidata entro il mese di aprile.
Il saldo del contributo annuo verrà erogato con l’ultima rata e potrà essere liquidato solo dietro presentazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione e della verifica da parte del Comune della correttezza nella gestione dell’impianto.
In sede di prima applicazione la prima rata verrà versata entro il secondo mese dall’ affidamento.
L’indennizzo corrisposto dal Comune è riconosciuto a fronte degli oneri sostenuti per la gestione dell’impianto comprensivo di tutte le spese per le utenze.
Il saldo del contributo annuo potrà essere liquidato solo dietro presentazione del
rendiconto economico finanziario annuale della gestione.
Il rendiconto annuo di gestione dovrà contenere il valore di tutti gli introiti in aggiunta al contributo comunale erogato e dovrà tendere al pareggio di bilancio.
ART. 8 – CONTROLLO E VIGILANZA
Le attività oggetto della presente convenzione vengono eseguite sotto il controllo e la vigilanza del Comune che esercita tutte le funzioni di regolazione previste dalla normativa.
Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull’uso dell’impianto e delle attrezzature da parte del gestore al fine di garantire costantemente che lo stesso non ponga in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.
Il Comune potrà, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:
-sull’effettuazione delle prestazioni e sull’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sull’esecuzione degli adempimenti a garanzia dell’esecuzione del contratto;
- su eventuali azioni o comportamenti del Gestore o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione della Palestra;
- in ordine alla funzionalità complessiva della gestione della Palestra e delle singole tipologie di servizi;
- in ordine all’efficacia delle relazioni tra essa ed il Gestore sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori della Palestra, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Gestore con le finalità delle attività e delle iniziative nell’ambito delle quali sono realizzate le attività;
- sui bilanci consuntivi del Gestore che dovranno essere presentati ogni anno;
- sulla corretta applicazione delle tariffe d’uso praticate dal Gestore che non dovranno essere superiori a quelle approvate dal Comune.
A tal fine il Comune, tramite i propri referenti procede a visite di controllo almeno semestrali.
Il gestore è tenuto a fornire al Comune, in sede di controllo, la più ampia collaborazione e a fornire tutti i chiarimenti necessari, ad esibire la documentazione richiesta, consentendo l’accesso alle strutture.
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di controllo degli adempimenti previsti nel presente capitolato, che si riserva di esercitare in qualsiasi momento a mezzo di propri funzionari, di chiedere al gestore di documentare a che titolo si avvale del
personale con cui svolge il servizio oggetto del presente Capitolato.
Si riserva altresì di revocare, a suo giudizio insindacabile, la concessione, in qualsiasi momento, in presenza di violazione degli obblighi contrattuali da parte del concessionario.
Il gestore si impegna altresì a fornire documentate e motivate relazioni scritte ai competenti funzionari degli Uffici comunali entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
Ai fini della predetta attività di controllo e vigilanza sull’erogazione del servizio il gestore deve tenere altresì una contabilità che consenta una rilevazione dei costi e dei ricavi del servizio affidato, articolata per centro di costo.
ART. 9 - SISTEMA DI SANZIONI E PENALITA’
Nel caso in cui si verifichi un espletamento del servizio non corretto secondo gli impegni disciplinati dalla convenzione, per colpa attribuibile al gestore, o gravi e reiterate infrazioni, da parte di questi alle vigenti norme di legge, il Comune notificherà al gestore una diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale rimuovere le irregolarità e rimediare alle infrazioni.
Ove il gestore non provveda nel termine stabilito il Comune potrà applicare una penale di € 100,00 al giorno o per ogni intervento che si fosse reso necessario in ragione delle irregolarità e delle violazioni accertate.
Nel caso in cui si verifichi un’interruzione completa del servizio, imputabile alla responsabilità del Gestore, il Comune potrà applicare una penale di € 200,00 per ogni giorno di interruzione.
L’eventuale ritardo nell’assolvimento degli obblighi di trasmissione dei rapporti sui servizi previsti dal disciplinare comporta una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00 in caso di mancata trasmissione.
Valutate le eventuali giustificazioni l’Amministrazione procederà, se del caso, all’applicazione delle sanzioni previste trattenendone l’importo dalla rata da corrispondere.
Si elencano le seguenti inadempienze a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti
- mancata attuazione o carenza della pulizia dei locali
- irregolarità nella affissione delle tariffe
- mancato rispetto della programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria
- mancato rilascio di documentazione attestante il pagamento delle tariffe.
L’applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell’ulteriore danno e l’applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora la gestione divenisse insoddisfacente.
Art. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E GARANZIE ASSICURATIVE
Il gestore è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti, cagionati durante il periodo di affidamento, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata dell’affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o eccezioni.
Il gestore dovrà quindi provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, a garanzia degli eventuali danni cagionati nel corso dell’attività, nonché una polizza infortuni nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori e dirigenti.
Prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una massimale unico non inferiore ad €.3.000.000,00# per sinistro,
€.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad
€.3.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:
- contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Palestra e gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente;
- per responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività.
- per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi gli eventi e le cause di cui agli articoli 1900 e 1906 del codice civile.
Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima la stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamento.
Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell’impianto, il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi.
Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all’interno dell’impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme vigenti in materia disicurezza e spettacoli pubblici).
Il gestore è obbligato nei confronti del proprio personale (collaboratori - volontari e non – ed altro personale di cui si avvale per lo svolgimento del servizio di gestione) ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti in materia.
Art.11 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il personale impiegato dal gestore dovrà essere moralmente e fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti e mantenere un comportamento educato e civile, rapportandosi correttamente con quanti, per motivi di lavoro si troverà ad entrare in contatto.
Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013, come integrato dalle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Xxxxxxxx, approvato con atto della G.C. n.109/2013 e pubblicato sul sito del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la Sezione - Disposizioni generali - Atti generali.
In particolare, si dovrà rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia, mirato ad inasprire la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Secondo l’art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile 2014, di integrazione al Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, si prevede che, prima di stipulare un contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609- undecies del codice
penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere l’allontanamento dal servizio del personale non ritenuto idoneo o per condotta reprensibile.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del gestore, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo.
Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sull’uso dell’impianto e delle attrezzature da parte del Concessionario al fine di garantire costantemente che il Concessionario non ponga in essere attività pregiudizievoli per l’interesse pubblico o che, comunque, allontani la gestione delle attività concesse dai principi di buona amministrazione ad esse sottesi.
Art. 12- CALENDARIO D’USO
Il calendario d’uso delle strutture per le attività sportive promosse dal gestore correlato dalle domande delle Associazioni, Società e privati che ne hanno fatto richiesta di utilizzo, dovrà essere predisposto entro il 31 AGOSTO di ogni anno e trasmesso entro tale data alla Giunta comunale per eventuali valutazioni. In particolare la Giunta comunale potrà richiedere una maggiore differenziazione delle attività sportive svolte.
Su richiesta, dovranno essere previsti spazi e orari finalizzati a favorire l’inserimento per i soggetti portatori di handicap residenti nel Comune di San Xxxxxxxx.
Art. 13- MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese allo svolgimento di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie a mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura sportiva, dei beni, delle attrezzature esistenti e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.
Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e di quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idrico, igienico-sanitario, termico, ecc.).
Le spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo sono a carico del gestore.
Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti si intendono le seguenti mansioni :
1. Pulizia giornaliera di tutti i locali di uso e frequenza pubblica, palestra, spogliatoi, servizi igienici,
attrezzature ed aree esterne di pertinenza dell’impianto, compreso marciapiede perimetrale. La pulizia deve essere controllata ed eventualmente ripetuta anche durante lo svolgimento delle attività ed in particolare nelle ore di maggiore utilizzo. Nei periodi di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati interventi di pulizia di carattere straordinario.
2. Manutenzione costante della superficie di gioco con prodotti/attrezzature specifici per la tipologia di pavimento;
3. Mantenimento delle tracciature di gioco;
4. Controllo dello stato di efficienza e manutenzione delle strutture pertinenti al campo da gioco (canestri basket, reti pallavolo, pali calcetto/pallamano, ecc.);
5. Riparazioni a pavimenti interni ed esterni, vetri, infissi, pareti piastrellate;
6. Controllo dell’efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi, ecc.), sostituzione di lampade, prese o spine, interruttori, deterioratesi manomessi o rotti presenti nel complesso in muratura comprendente spogliatoi, magazzini, sala adibita ad attività ricreative, Palazzetto dello Sport, ecc.;
7. Riparazione di maniglie, serrature, arredi e sostituzione di porte e vetri rotti;
8. Ritocchi alle Tinteggiature interne degli ambienti di pertinenza alla palestra ove deteriorate e/o nei punti particolarmente esposti.
9. Gestione e conduzione della centrale termica, comprese le funzioni di “terzo responsabile” tramite affidamento ad una ditta abilitata che provvederà alla conduzione secondo la vigente normativa in materia. Il gestore degli impianti termici provvederà alla corretta compilazione e tenuta del libretto di centrale o impianto.
Ogni sei mesi il concessionario provvederà a fornire all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP, copia della documentazione attestante la regolarità della manutenzione e della tenuta dei registri necessari per legge delle verifiche annotate sul libretto di centrale.
10. Controllo del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili, ecc.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature;
11. Gestione e conduzione degli impianti elettrici e relativi componenti incluso gruppo elettrogeno dell’impianto elettrico di sicurezza tramite ditta abilitata che garantisca il rilascio delle necessarie certificazioni nel rispetto della normativa vigente in materia ed annotazione dell’apposito Registro di Sicurezza e dei Controlli periodici.
La verifica biennale dell’impianto elettrico di messa a terra del quadro elettrico di fornitura della Palestra, rimanendo la fornitura elettrica intestata al Comune, è a carico del Comune.
12. Controllo e verifica tramite ditta abilitata dei dispositivi di sicurezza presenti nell’impianto (estintori, maniglioni antipanico, vie di esodo, uscite di emergenza, ecc.) che garantisca la regolare verifica della funzionalità degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia oltre al rilascio delle eventuali certificazioni ed annotazione nell’apposito Registro di Sicurezza e dei Controlli periodici.
12. Controllo e verifica dell’efficienza delle docce, turche/WC, lavandini e rubinetterie, nonché pulizia periodica delle relative condotte con xxxxxxx e disinfezioni accurate;
13. Sostituzione di tutte le rubinetterie e suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto delle altre;
14. Sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e delle pilette dei pavimenti degli spogliatoi;
15. Pulizia e manutenzione dei pozzetti dei pluviali onde garantirne il perfetto funzionamento;
16. Operazioni di sgombero neve, quando necessario, nell’area esterna pertinenziale alla palestra (compreso marciapiede perimetrale).
In generale nella gestione degli impianti tecnologici, delle relative componenti e dei dispositivi di sicurezza il gestore, ogni sei mesi provvederà a fornire all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP, copia della documentazione attestante la regolarità delle manutenzioni, verifiche e controlli oltre a dimostrare la regolare tenuta del Registro della Sicurezza e dei Controlli periodici compreso il Libretto di Centrale Termica.
Il gestore provvederà altresì a fornire adeguata assistenza tecnica per verifiche da parte di organismi di controllo quali ARPAM – ISPESL ecc.
Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.
Il Concessionario non potrà richiedere alcun risarcimento o compenso aggiuntivo
se alcune fasi lavorative dovessero comportare la chiusura temporanea della Palestra.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche la struttura dovrà essere messa a disposizione
dell’Amministrazione comunale per l’eventuale organizzazione di attività. Pertanto in questo specifico periodo l’utilizzo della struttura da parte del Gestore dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale che ne ha la priorità e in caso d’uso da parte del Comune il gestore dovrà garantire la pulizia e la sorveglianza.
Saranno altresì a carico del gestore le spese necessarie per il personale addetto alle sorveglianze, pulizie, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relative ai rapporti fra il Concessionario medesimo ed i propri collaboratori.
Si precisa che in caso di collaboratori dipendenti sarà necessario su richiesta del Comune dimostrare la regolarità dei pagamenti previdenziali ed assicurativi ai fini dell’erogazione del contributo.
Il gestore dovrà tenere l’impianto sportivo sempre in perfetto stato, curando in particolar modo l’efficienza e la pulizia. Il gestore dovrà provvedere all’accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e degli impianti elettrici e di illuminazione, con costante verifica del regolare funzionamento degli stessi segnalando tempestivamente ogni anomalia in merito all’Ufficio Tecnico Comunale – Area LLPP.
Eventuali manutenzioni straordinarie resesi necessarie a seguito di danni imputabili al gestore per negligenza, incuria o cattivo uso dell’impianto sportivo, sono a carico del gestore stesso, il quale ha l’obbligo di eseguirle a propria cura e spese. Qualora il gestore non eseguisse gli interventi necessari, il Comune procederà d’Ufficio e detrarrà la relativa spesa dal contributo annuo di cui all’ art. 5 oppure dal contributo di più anni, qualora la spesa risultasse superiore, salva la facoltà del Comune stesso di procedere alla risoluzione della convenzione ed il diritto al risarcimento dei danni.
Il rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica di cui all’art. 1 lettera B) costituisce obbligo del gestore nell’adempimento del servizio di gestione di cui al presente Capitolato.
Sono a carico del Comune gli oneri di manutenzione di seguito indicate:
1. Riparazione componenti degli impianti idrici e di riscaldamento quali caldaie, bruciatori, centraline elettroniche e tubature interne;
2. Manutenzione straordinaria all’impianto di illuminazione degli impianti sportivi;
3. Sostituzione attrezzature sportive primarie quale l’impianto rete per la pallavolo, le porte sul campo e tabelloni del basket qualora non più idonei e/o funzionali.
4. Sostituzione sistemi di recinzione aree esterne, quali paletti, reti, muretti;
5. Opere murarie esterne quali intonaci, riparazione tetti, e tinteggiature;
6. Cambio infissi quali finestre e porte rotte o in condizioni di pericolo, qualora dovuti a ordinario deterioramento e non derivanti da uso improprio o manomissioni;
7. Ripristino tubazioni di scarico acque e fognature;
8. Messa a norma per la sicurezza degli impianti, in conformità con le disposizioni vigenti.
Nel caso si rendessero necessari lavori urgenti di manutenzione, fra quelli previsti al presente articolo,indispensabili per assicurare la funzionalità e l’agibilità della struttura, il gestore deve urgentemente segnalare gli interventi da effettuare al Comune, che provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori, o in accordo scritto col gestore lo autorizzerà ad eseguirli rimborsandolo successivamente.
Art. 14 - TARIFFE e BILANCIO DI GESTIONE
Il gestore dovrà applicare le tariffe determinate dal Comune.
Per l’anno sportivo 2017/2018 le tariffe sono state determinate con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 30/03/2017
Il gestore ha il diritto di esclusiva per l’eventuale pubblicità all’interno dell’impianto, fatti salvi gli oneri relativi ai diritti comunali.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe d’uso dell’impianto e dai proventi pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore.
Il gestore con l’assunzione della gestione degli impianti accetta le tariffe in vigore determinate dal Comune di San Xxxxxxxx con deliberazione di Giunta comunale n 36/2017. Il gestore dovrà emettere ricevuta dei corrispettivi introitati ai sensi del presente articolo, ai fini della redazione del rendiconto economico finanziario annuale della gestione.
Le tariffe per l’uso della struttura sarà stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale, avendo riguardo a che gli introiti dalle tariffe in aggiunta al contributo comunale e ad eventuali altri introiti del gestore, devono tendere al pareggio di bilancio. Ai fini della registrazione fiscale si riconosce tra le parti che la gestione oggetto del presente capitolato comporta attività e servizi assoggettabili al regime normativo dell’IVA.
Il gestore deve esporre bene in vista, all’interno degli impianti, le tariffe in vigore. Egli dovrà inoltre presentare all’Amministrazione comunale il bilancio di gestione degli impianti e quello della società se questa eventualmente coincidesse con il gestore entro il 31 agosto di ogni anno.
Dovrà presentare inoltre una Relazione sullo stato della struttura e sui lavori di manutenzione straordinaria che essa necessita e sugli interventi di miglioria.
ART. 15 - CAUZIONE
E’ facoltà, altresì, del gestore prevedere depositi cauzionali da parte degli utenti in relazione all’entità d’uso delle strutture da parte dei singoli soggetti.
La gestione delle cauzioni verrà effettuata dal gestore che sarà obbligato a tenere un registro delle cauzioni contenente l’elenco degli importi riscossi e l’indicazione di quelli restituiti o incamerati.
Art. 16 - FINALITA’ SOCIALI e PROTEZIONE CIVILE
Il gestore metterà a disposizione del Comune di San Xxxxxxxx a titolo gratuito la Palestra comunale ed i relativi spogliatoi in occasione di particolari eventi organizzati dal Comune di San Xxxxxxxx per cinque giornate all’anno che saranno concordate tra le parti.
In caso di eventi eccezionali, che richiedano interventi di Protezione Civile, il Comune ha facoltà di sospendere il rapporto e di utilizzare l’impianto per le necessità del caso anche senza il congruo preavviso.
ART. 17 - ORARIO DI APERTURA.
Il gestore garantirà l'apertura dell'impianto nelle fasce orarie concordate con il Comune e gli utenti e comunque secondo il piano di utilizzo delle strutture da loro presentato.
In ossequio alla legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 23.00; dalle ore 23.00 alle ore 24.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l’impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Il predetto termine delle ore 23.00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 00.30 previa presentazione da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta
per l’autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 6 della legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.
Art. 18 - SEDE LEGALE DEL GESTORE
Il gestore potrà tenere la propria sede legale presso l’impianto sportivo oggetto del presente capitolato.
ART. 19 – REVOCA e RECESSO
Il Comune di San Xxxxxxxx ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto per
inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi previsti per l’affidamento del servizio
- perdita dei requisiti minimi previsti per l’affidamento del servizio
- accertamento di subappalto del servizio da parte del concessionario
- accertata consapevolezza di reati di evasione fiscale, frode o contro la persona o il patrimonio
- fallimento, messa in liquidazione
- accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l’utenza
- ogni altra inadempienza, anche non espressamente prevista nel presente articolo, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile
Il gestore potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno sei mesi di preavviso all’Amministrazione Comunale con raccomandata A/R. In caso di recesso, prima della scadenza della convenzione, il gestore non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune e sarà tenuto a rimborsare allo stesso il corrispettivo di gestione già introitato proporzionalmente ridotto per il numero di mesi di mancata gestione.
In caso di mancato rispetto del termine di preavviso il Comune potrà rivalersi applicando una penale pari all’intero corrispettivo dovuto per la gestione degli impianti.
Art. 20 - AREE ESTERNE
Il gestore , in accordo con l’Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le Associazioni e Gruppi Sportivi, può organizzare manifestazioni culturali e/o ricreative o di spettacolo anche nelle aree esterne, in particolare durante il periodo estivo.
Art. 21 - REGISTRAZIONE
Gli obblighi ed oneri derivanti dal presente capitolato saranno regolati da apposita convenzione tra le parti che sarà sottoposta a registrazione fiscale ai sensi
dell’articolo 5 del D.P.R. 131/1986. Tutte le spese contrattuali comprese le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla presente concessione saranno a carico del Gestore.
Tutte le spese relative a tasse, imposte, diritti di segreteria di cui alla L. n. 602/1962, ed altre previste per legge, sono a carico del Gestore senza diritto di rivalsa. Le parti ai fini fiscali dichiarano che la prestazione oggetto del presente appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui le stesse ne richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 22 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE
E’ vietato al gestore di concedere e subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione pena l’immediata
risoluzione della stessa e conseguente risarcimento dei danni subiti.
Art. 23 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e applicazione della presente concessione, se non composta bonariamente tra le parti, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria e il competente Foro è quello di Pesaro.
Per tutti gli effetti del presente atto le parti eleggono il proprio domicilio legale:
- Il Comune di San Xxxxxxxx, presso la residenza municipale, xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00 - Xxx Xxxxxxxx;
- Il Concessionario in , via .
Art. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il gestore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Il il gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il gestore adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
E’ fatto assoluto divieto al il gestore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).
Art. 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Responsabile del Settore Servizi Sociali e al cittadino” del Comune di San Xxxxxxxx.
Art. 26 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il gestore assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
Art. 27 - GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Sono a carico del gestore la fornitura dei sacchetti per la raccolta della frazione secca, della plastica, della carta e della frazione umida. E’ obbligo dell’appaltatore svolgere la raccolta differenziata dei rifiuti e di riporre i rifiuti differenziati nei cassonetti secondo le modalità previste dal regolamento comunale.
ALLEGATI
1. Planimetria catastale degli impianti sportivi esistenti.
2. Delibera tariffe