SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
TRA
Il CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA, nella persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Cannara (PG) il 19.09.1961, domiciliato, per la carica, presso la sede dell’Ente ossia in Spoleto – Via Arco di Druso n. 37, C.F. 02806890543, in seguito denominata, per brevità, Consorzio;
E
, con Sede in ( ), Via
n. ; Codice fiscale e Partita IVA , iscritta nel registro delle Imprese di al numero , in persona del legale rappresentante Sig. , in seguito denominata, per brevità, l’appaltatore;
PREMESSO CHE
- il Consorzio con delibera n. 23/CA del 16/04/2018 ha approvato il “Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016”;
- il Consorzio, per quanto sopra indicato, deve rinnovare la gara per lo svolgimento del servizio di vigilanza su alcuni immobili del Consorzio;
- l’Appaltatore, ai sensi della legislazione vigente, è autorizzato a svolgere l’attività posta a base di gara ed è iscritto negli appositi registri eventualmente previsti dalla legislazione vigente in materia di Istituti di Vigilanza.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’Appaltatore dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto dell’appalto. Modalità di esecuzione del servizio e frequenza delle prestazioni.
Il Consorzio affida in appalto all’Appaltatore, che accetta, lo svolgimento del servizio di vigilanza su alcuni immobili del Consorzio:
1) “Commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento” per la proprietà di Spoleto – Xxx Xxxx xx Xxxxx x. 00;
2) “Commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento” per la proprietà di Spoleto – Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx snc;
3) “Commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento” per la proprietà di Spoleto – Località Arezzo (diga);
4) “Commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento” per la proprietà di Trevi – Via Faustana snc;
5) “Commissione di servizio di ricezione di segnali d’allarme e/o servizio ispettivo di pronto intervento” per la proprietà di Foligno – Via degli Xxxxxxxx snc.
Il servizio dovrà comprendere la gestione di un sistema antintrusione e di allarme (già esistente). Dovrà essere inoltre compreso l’avvertimento al responsabile del Consorzio e l’eventuale intervento delle guardie giurate. Il servizio di pronto intervento dovrà essere h24, giorni festivi inclusi.
Sarà a cura e spese dell’aggiudicatario l’eventuale installazione di tutte le apparecchiature che l’aggiudicatario riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie.
Articolo 3 - Durata del Contratto.
Il presente contratto ha durata triennale, decorrente dal settembre. Tale contratto potrà essere rinnovato oltre il termine di durata, previo accordo delle parti, per un massimo di ulteriori 3 (tre) anni ad esclusivo ed insindacabile interesse del Consorzio.
Articolo 4 - Corrispettivo dell’appalto.
Il corrispettivo annuo dell’appalto è stabilito in € (Euro /00), oltre I.V.A., per l’importo complessivo di € (Euro _ /00).
Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio direttamente all’Appaltatore. Il pagamento degli acconti avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture. Il pagamento avverrà mediante
accreditamenti bancari da eseguire sul conto corrente n.
- ABI - CAB .
c/o la Banca
Il corrispettivo dell’appalto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, essendo esclusa ogni possibilità di revisione.
Il Fornitore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
Articolo 5 - Personale da impiegare nello svolgimento del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni richieste, nonché di provata capacità, onestà e moralità, per il quale l’Appaltatore sarà tenuto ad applicare le condizioni normative e retributive conformi a quelle stabilite nelle vigenti disposizioni legislative e nei contratti collettivi di lavoro della categoria cui appartengono i Dipendenti.
I nominativi delle Persone preposte allo svolgimento del servizio dovranno essere comunicati al “Responsabile del Contratto” del Consorzio, da aggiornarsi ogni qual volta si verifichino delle variazioni del personale addetto all’espletamento del servizio.
Il Consorzio potrà richiedere in qualsiasi momento, pena la risoluzione del contratto, l’immediato allontanamento delle Persone ritenute, a proprio insindacabile giudizio, non idonee allo svolgimento del servizio o che abbiano mancato ai propri doveri.
Articolo 6 - Responsabilità ed obblighi.
L’Appaltatore sarà responsabile verso il Consorzio dell’esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell’operato dei propri Dipendenti.
L’Appaltatore sarà obbligato ad osservare tutte le Leggi e le disposizioni vigenti in materia, relative in particolar modo, alla sicurezza dei Lavoratori ed alla prevenzione degli infortuni.
L’Appaltatore sarà obbligato a rispettare, per il proprio Personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni che si dovessero verificare nello svolgimento del servizio.
A tale scopo stipulerà, a sue spese, regolare polizza per responsabilità civile.
Il Consorzio si intende completamente esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o sinistri verificatisi durante l’esecuzione del servizio.
Articolo 7 - Controlli.
Il Consorzio avrà la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che riterrà più opportune per ottenerne la regolare esecuzione. Resta inteso che in caso di inadempienze gravi o ripetute, il Consorzio avrà, comunque, la facoltà di risolvere il contratto e di ottenere dall’Appaltatore il risarcimento del danno subito.
Il Consorzio farà pervenire all’Appaltatore, per iscritto, tramite raccomandata a mano o A.R., le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati.
Comunicherà altresì le eventuali prescrizioni, alle quali l’Appaltatore è inoltre tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni del Consorzio entro 48 ore dalla ricezione della contestazione.
Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali, nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Articolo 8 - Cessione del contratto e subappalto.
E’ vietato all’Appaltatore di cedere ad altri il contratto o subappaltare in tutto o in parte il servizio o di avvalersi di prestazioni anche occasionali di altre Società per lo svolgimento del servizio.
Articolo 9 - Risoluzione.
Il Consorzio si riserva il diritto di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 1456 c.c., il presente contratto, nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni:
- violazione delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli;
- sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi previdenziali contributivi ed assicurativi;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso registri/albi, cessazione ovvero sospensione nell’esercizio delle attività oggetto dell’Accordo.
La risoluzione di verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione del Consorzio, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (fax, telegramma, raccomandata A.R., PEC), direttamente al responsabile di contratto. In caso di risoluzione l’Appaltatore avrà diritto ad ottenere soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte del Consorzio con l’importo a quest’ultimo dovuto per i danni subiti.
Articolo 10 - Obbligo di riservatezza.
L’appaltatore terrà strettamente riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente contratto.
Tali dati ed informazioni non potranno in alcun modo essere divulgati a terzi senza il preventivo assenso del Consorzio.
L’obbligo di riservatezza assunto dall’Appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell’esecuzione del presente mandato.
L’eventuale violazione di tali obbligazioni configura un’ipotesi di risoluzione espressa del presente atto.
Articolo 11 – Autorizzazioni.
L’Appaltatore dichiara, a pena risoluzione di diritto del presente contratto, e del risarcimento dei danni, di aver ottenuto le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc., iscrizioni presso registri/albi e di aver compiuto le formalità occorrenti per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, secondo norme, leggi e regolamenti vigenti.
L’Appaltatore darà immediata comunicazione al Consorzio qualora subisca da parte della P.A. o dell’Ente preposto, anche per cause ad esso non imputabili, atti di revoca, di cancellazione, di sospensione o quant’altro sia suscettibile di impedire l’esecuzione, in tutto o in parte, del servizio. In tal caso, la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, in tutto o in parte, in relazione all’evento che si è verificato, riservandosi di richiedere il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 12 – Oneri.
L’Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base di tutto quanto considerato ed espressamente riconosce che il corrispettivo offerto remunera altresì tutti gli oneri diretti ed indiretti, relativi all’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, ivi compresi quelli della sicurezza ai sensi della legislazione vigente.
In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, restano a totale carico dell’Appaltatore:
- gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e trattamenti retributivi e sindacali in genere, relativamente al personale impiegato, nonchè tutti quelli relativi all’eventuale svolgimento di attività lavorativa su più turni, ivi incluse quindi le eventuali attività nei giorni festivi e prefestivi e nelle ore notturne;
- tutti gli oneri a qualsiasi titolo sostenuti in materia di trasporti, noli, forniture, in occasione di interventi straordinari, necessari ad assicurare l’esecuzione delle attività previste nel presente contratto;
- il risarcimento dei danni di qualunque genere derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle leggi, regolamenti, circolari, o di prescrizioni impartite dal Consorzio, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone di cui esso di avvale, sia a personale proprio o di altre ditte ed a terzi comunque presenti, a proprietà pubblica e privata od a persone in dipendenza della esecuzione delle attività, restando il Consorzio esonerato da qualsiasi responsabilità, in caso di sinistro o infortunio;
- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione di qualsiasi genere derivanti da qualsiasi causa, ivi incluse le difficoltà derivanti dalla specificità del luogo di esecuzione delle attività;
- gli oneri di prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza sul lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia nel periodo di esecuzione del servizio.
Articolo 13 - Trattamento dei dati personali.
L’Appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso il Consorzio e nell’esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di privacy. In particolare:
- effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordati con il Consorzio e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale;
- richiederà l’autorizzazione al Consorzio, qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere operazioni sui dati personali diverse da quelle strettamente attinenti l’oggetto della prestazione contrattuale;
- osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, o accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, o uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta, o uso non consentito dei dati utilizzati;
- procederà alla comunicazione a terzi dei dati – qualora necessaria per l’adempimento degli obblighi contrattuali – nel rispetto delle prescrizioni di legge e garantendosi che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti;
- avvertirà il Consorzio di qualsiasi evento che a seguito dell’esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l’alterazione dei dati.
Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra il Consorzio e l’Appaltatore, ognuno di loro nei confronti dell’altro riveste la posizione di interessato e di titolare del trattamento. Quali titolari dei trattamenti le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi della vigente normativa, che le informazioni raccolte presso l’interessato, per le finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi
automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l’impossibilità di eseguire la presente scrittura.
La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per le finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti relativi alla privacy tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle Parti indicate nel presente contratto.
Articolo 14 - Responsabile del contratto ed elezioni di domicilio.
Il Consorzio della Bonificazione Umbra nomina sin d’ora il proprio Direttore dell’esecuzione del presente contratto il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx. Al Direttore dell’esecuzione del presente contratto competerà l’esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto. Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.
L’Appaltatore nomina quale proprio responsabile del contratto il
.
Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del contratto dell’altra parte.
Le parti, agli effetti fiscali e giudiziari eleggono il proprio domicilio come segue:
− Consorzio della Bonificazione Umbra – Xxx Xxxx xx Xxxxx x. 00 – Xxxxxxx (XX);
−
Articolo 15 – Registrazione.
Il presente contratto attiene a prestazioni soggette ad IVA ed è esente da registrazione sino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell’imposta fissa giusto il disposto dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86. Le spese di bollo, e della eventuale registrazione del presente contratto saranno a carico dell’Appaltatore e, ove anticipate dal Consorzio, saranno ad essa rimborsate dall’Appaltatore medesimo.
Articolo 16 – Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviano al Codice Civile.
Articolo 17 - Variazioni contrattuali e forma delle modificazioni contrattuali.
Il Consorzio si riserva la facoltà, e l’Appaltatore accetta, di apportare variazioni al servizio per qualsiasi ammontare rispetto all’importo contrattuale, senza che l’Appaltatore possa rifiutare di eseguire le prestazioni richieste, e senza che possa per questo eccepire contestazioni di sorta nè richiedere a qualsiasi titolo indennizzi o risarcimenti. Le variazioni potranno essere sia in aumento, sia in diminuzione, temporanee o permanenti. Le variazioni saranno comunicate dal Consorzio in forma scritta.
Articolo 18 - Foro Competente.
Tutte le controversie che insorgessero tra le parti in relazione al presente contratto, saranno decise dall’Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxx,