Schema del Contratto di servizio
ALL. A
Schema del Contratto di servizio
per la realizzazione di operazioni a valere sul Programma Operativo Regione Lazio obiettivo “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013
tra
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, rappresentata dalla Dott.ssa. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Direttore della suddetta Direzione, nella qualità di Autorità di Gestione (di seguito: “AdG” del Programma Operativo Regionale (di seguito: “POR”), domiciliato presso la Regione Lazio Via Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 7 – 00000 Xxxx
e
Laziodisu , con sede legale in Roma, via Xxxxxx Xx Xxxxxx n. 24/b – cap 00185 – rappresentato dal Commissario Straordinario, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
VISTI
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii;
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del il Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i;
il Regolamento (CE) della Commissione del 6 Agosto 2008 n. 800/2008;
il Regolamento (CE) della Commissione del 15 Dicembre 2006 n. 1998/2006;
il Regolamento (CE) del Consiglio Europeo del 22 Marzo 1999 n. 659/1999;
il Regolamento (CE) del Consiglio Europeo del 22 luglio 2013 n. 734/2013 di modifica del Reg. (CE) n.
659/1999;
il Quadro Strategico Nazionale italiano (di seguito: “QSN”) per la politica regionale di sviluppo 2007 – 2013, di cui alla decisione della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329 def.;
il POR “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio, adottato con decisione della Commissione C(2007) 5769 del 21/11/2007;
l’Atto di indirizzo e di direttiva in ordine al sistema di governance per l’attuazione del Programma Operativo del FSE, Obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013 (di seguito “Atto di indirizzo”), approvato con DGR 1029 del 21/12/2007;
il Piano Esecutivo Triennale 2008 – 2010 (di seguito: PET) approvato con DGR 213/2008;
la legge 24 giugno 1997, n. 196 concernente “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
la legge n. 845 del 21.12.1978, legge quadro in materia di formazione professionale;
lo Statuto della Regione Lazio;
la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 23 e successive modificazioni, relativa all’ordinamento della formazione professionale;
la legge regionale 25 luglio 1996 n. 29. Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale 7 luglio 1998 n. 38. Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro”;
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “ Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;
la legge regionale 18 giugno 2008, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari”;
la legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25);
la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
il Regolamento del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” — e successive modificazioni;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale e/o comunitario;
la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 41 del 15/12/2003, concernente la tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE;
PREMESSO che:
la crisi economica che investe da tempo il mercato del lavoro regionale ha particolarmente colpito i giovani e, in particolare, coloro i quali stanno frequentando un percorso universitario, o lo hanno terminato, e non garantisce alcuna prospettiva di reale possibilità di ingresso nel mondo del lavoro;
di contro, la programmazione del POR Lazio Ob 0 0000-0000 si trova nella fase terminale del processo di attuazione delle attività finanziabili con il Fondo Sociale Europeo richiedendo quindi grande attenzione per la destinazione delle risorse in questo momento disponibili;
l’Amministrazione regionale considera di alta priorità indirizzare l’intervento del FSE verso la crescita delle risorse umane e, in particolare, degli studenti universitari o laureati, che costituiscono un patrimonio in crescita e uno strumento indispensabile per i processi di rilancio dell’economia regionale in particolare nei settori dell’industria culturale, dello spettacolo e dell’audiovisivo;
occorre realizzare un piano di interventi, attraverso la costituzione di scuole tematiche permanenti sul territorio laziale, che si inserisce anche in un processo di sperimentazione di nuovi modelli nell’ottica di dare spunti e strumenti anche alla nuova programmazione FSE 2014-2020.
La costituzione di una scuola delle Arti, della Canzone e del Teatro costituisce un’opportunità in grado di rispondere alle esigenze sul territorio in termini di:
1. Creazione di un laboratorio culturale che permetta ai ragazzi di riconquistare fiducia nell’arte, nella cultura, nell’immaginario;
2. Realizzazione di un progetto che preveda un sistema integrato di azioni formative e azioni non formative nell’ambito della Canzone e del Teatro, con attività di accompagnamento, attività seminariali, incontri con professionisti affermati, laboratorio pratico di apprendimento.
3. Costituzione di un polo di riferimento per il settore culturale che attragga contributi e sinergie da tutte le realtà e dai professionisti del settore, in stretta connessione e collaborazione con le iniziative e le attività del mondo universitario presenti sul territorio laziale;
CONSIDERATO che:
1. Laziodisu è un ente pubblico dipendente della Regione, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto, per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio, dotato di autonomia amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale (art. 11, comma 2, della l.r. n. 7/2008);
2. ai sensi dell’art. 55, comma 7, dello Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo su Laziodisu (art. 26, comma 1, della l.r. n. 7/2008);
3. Laziodisu, ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. n. 7/2008, assicura l’attuazione di interventi, servizi e prestazioni per favorire il diritto agli studi universitari, per l’alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
4. nell’ambito del POR-FSE Lazio 2007-2013, Xxxxxxxxx può rivestire la qualifica di soggetto tecnico di progetti specifici dedicati alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro sia di laureati che di studenti che si trovano nella fase conclusiva degli studi universitari;
5. Xxxxxxxxx rientra certamente nella tipologia dei soggetti proponenti e attuatori, in quanto ente pubblico dipendente dalla Regione (quale soggetto preferenziale, alla luce delle attività di competenza dello Statuto – allegato A DGR n. 851 del 13/11/2009, art. 5, lett. c);
RITENUTO OPPORTUNO per i motivi esposti
affidare il servizio di realizzazione della “Scuola delle Arti, della Canzone e del Teatro”, a Laziodisu, con sede legale in Roma, via Xxxxxx Xx Xxxxxx n. 24/b – C.a.p. 00185 – rappresentato dal Commissario Straordinario, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx;
assicurare, nell’ambito della realizzazione delle operazioni da parte di Laziodisu, la gestione delle attività cofinanziate dal FSE in un’ottica di economicità ed efficienza;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 2
Oggetto e limiti del Contratto
Con il presente Contratto vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’AdG del POR Lazio FSE 2007-2013 Ob. CRO e Laziodisu per la realizzazione del servizio di realizzazione della “Scuola delle Arti, della Canzone e del Teatro”
Art. 3 Obblighi di Laziodisu
Nell’esercizio delle funzioni di gestione delle operazioni oggetto del presente Contratto, Laziodisu ha l’obbligo di:
1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
2. garantire l'esistenza di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione e la conservazione dei dati contabili relativi alle operazioni attribuite. A tal fine Laziodisu è tenuto ad utilizzare il sistema informativo e gestionale dell’AdG;
3. assicurare, nel corso dell’intero periodo di attuazione delle iniziative affidate, i necessari raccordi con l’AdG, impegnandosi ad adeguare le attività ad eventuali indirizzi o specifiche richieste formulate dall’AdG medesima;
4. garantire l’alimentazione del sistema informativo attraverso la registrazione dei dati finanziari, fisici e di avanzamento procedurale relativi agli interventi affidati, assicurando la raccolta di tutti i dati relativi all’attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
5. predisporre la dichiarazione delle spese sostenute da Laziodisu da inviare all’AdG del POR anche per il tramite del sistema informativo e gestionale dell’AdG;
6. fornire all’AdG e all'Autorità di Certificazione del POR tutte le informazioni relative alle procedure in relazione alle spese oggetto delle dichiarazioni;
7. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni nell'attuazione degli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
8. esibire la documentazione giustificativa delle attività svolte e dei relativi pagamenti ricevuti ad ogni richiesta dei competenti organi di controllo regionali, nazionali e comunitari;
9. conservare la predetta documentazione, in originale, per il periodo di tre anni dall’acquisizione da parte della Regione dell’ultimo saldo comunitario (tale data sarà comunicata al momento opportuno da parte della stessa Regione);
10. predisporre la presenza di personale idoneo ad assistere ed agevolare i funzionari incaricati del controllo;
11. inviare secondo la periodicità prevista dal POR i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
12. inviare le previsioni di spesa, per contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;
13. fornire la necessaria collaborazione all’Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
14. garantire che le attività cofinanziate attraverso il Programma Operativo Lazio FSE Ob. CRO 2007 - 2013 non beneficino di altri finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari;
15. assicurare l’esercizio della funzione di presidio tecnico-scientifico, metodologico e organizzativo, garantendo la corretta realizzazione delle attività previste nelle schede di dettaglio delle operazioni e il rispetto degli obiettivi dichiarati;
16. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e degli artt. 1-10 del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
17. osservare la normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici;
Art. 4
Obblighi di informazione e pubblicità
Laziodisu si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’art. 8 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e accetta di venire incluso nell’elenco pubblicato dall’Adg a norma dell’art. 7, par. 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 1828/2006.
Art. 5 Durata
Il presente Contratto ha validità di 14 mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente atto a Laziodisu, il termine per l’espletamento del Servizio è comunque fino alla conclusione delle attività previste dal presente contratto.
Art. 6 Modalità di esecuzione
Laziodisu si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto.
Xxxxxxxxx è tenuto ad attuare il “Progetto” presentato con nota prot. n. 45/C del 10/04/2014 secondo le modalità ed il programma in esso descritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto.
È facoltà dell’AdG di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle opportune verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e, a tal fine, Xxxxxxxxx si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Art. 7
Verifiche sui prodotti e proprietà degli stessi
Salva ogni diversa modalità di verifica che l’AdG intenderà disporre in corso d’opera, i prodotti realizzati da Laziodisu saranno verificati sotto il profilo della corrispondenza, adeguatezza e tempestività.
Tutti i prodotti realizzati nel corso dello svolgimento delle attività saranno di proprietà esclusiva della Regione Lazio. Xxxxxxxxx non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Regione.
Art. 8
Risorse e finanziamenti
Le operazioni oggetto del presente Contratto saranno interamente finanziate nell’ambito del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale ed occupazione” FSE 2007-2013 della Regione Lazio di cui alla premessa.
Il corrispettivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell’affidatario ammonta alla somma complessiva di
€ 987.400,00.
Art. 9 Rendicontazione e pagamenti
Il trasferimento del finanziamento a Laziodisu avverrà secondo le seguenti modalità:
un acconto pari al 50%, a seguito della notifica della determinazione di approvazione del presente atto;
un trasferimento intermedio, fino a concorrenza del 90% del finanziamento, a seguito del raggiungimento documentato di un livello di spesa pari ad almeno l’80% dell’acconto e presentazione di relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
il saldo del 10% dell’ammontare del finanziamento sarà trasferito al termine delle singole operazioni affidate, salvo riduzioni della spesa sostenuta conseguenti le verifiche amministrativo-contabili eseguite dalla Regione, ad avvenuta approvazione del rendiconto finale.
Tutti i pagamenti saranno effettuati, dietro presentazione della documentazione di spesa secondo le modalità indicate nella DGR n. 269 del 1 giugno 2012, a mezzo di mandati di pagamento intestati a Laziodisu.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla struttura amministrativa della Direzione regionale competente in materia di FSE, a seguito delle verifiche sulla documentazione e in mancanza di ragioni ostative imputabili a Laziodisu, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle richieste di pagamento.
Art. 10
Norme regolatrici del Contratto
Il Contratto deve essere eseguita con l’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previste dalle clausole del presente atto, dalle vigenti norme della contabilità di Stato, dalle disposizioni del codice civile e dai principi e dalle norme in materia di affidamenti “in house” ricavabili dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
I sottoscrittori del presente Contratto si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
È espressamente convenuto che il presente atto si risolva qualora si accerti che la gestione dei finanziamenti non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità del presente accordo.
Art. 11 Manleva
Xxxxxxxxx si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi danno a terzi derivante dall’esecuzione del presente Contratto.
Art. 12 Recesso
L’AdG si riserva la facoltà di recedere del presente Contratto dandone congruo preavviso senza diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, purché tenga indenne l’affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (art. 1671 c.c.).
Art. 13 Risoluzione
Qualora Laziodisu non osservi uno o più degli obblighi indicati all’art. 3, l’AdG si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale del presente Contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.).
Art. 14 Tutela della privacy
Xxxxxxxxx si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Art. 15 Oneri fiscali
Ogni spesa relativa al presente Contratto è a carico di Laziodisu.
Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari
Xxxxxxxxx si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nell’ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dall’AdG instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.
Art. 17 Domicilio delle parti
Agli effetti del presente Contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Art. 18 Foro competente
Foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.
Art. 19 Disposizioni finali
Il presente Xxxxxxxxx viene redatto mediante scrittura privata da registrare solo in caso d’uso.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Contratto, le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
Roma lì
Autorità di Gestione Laziodisu
POR FSE 2007-2013 Ob. CRO Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx