TRA
ai sensi del comma 4 art.8 l.r.13/1997
TRA
L’Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" E
le Unioni Montane dell’Egato6
Premesso che:
- gli interventi di manutenzione del territorio montano e quelli connessi alla tutela delle risorse idriche costituiscono un’attività prioritaria e fondamentale per la difesa dal dissesto idrogeologico, non solo perché contribuiscono alla conservazione dell’ambiente ed alla sicurezza della popolazione, ma anche perché concorrono alla valorizzazione dell’occupazione nelle zone montane piemontesi;
- il comma 4, dell’art.8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n.13 (sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e sulle forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali) prevede che gli Enti di Governo d'ambito destini una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano e che i suddetti fondi siano assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio;
- la legge regionale 28 settembre 2012, n.11 (Disposizioni organiche in materia di Enti Locali) ha introdotto un’importante riassetto dei livelli di governo del sistema delle Autonomie locali del Piemonte, fornendo la nuova regolamentazione della gestione associata e il superamento delle Comunità montane e collinari;
- la successiva legge regionale 14 marzo 2014, n.3 (Legge sulla Montagna) ha declinato le funzioni amministrative delle Unioni montane prevedendo in particolare all’articolo 4 che quelle già conferite alle Comunità montane siano trasferite alle Unioni montane e ai Comuni montani non inclusi nel relativo ambito purché questi ultimi le esercitino in convenzione con un’Unione montana;
- nell’ambito delle funzioni già conferite assumono particolare rilievo quelle attinenti alla sistemazione idrogeologica, idraulico-forestale e tutela delle risorse idriche, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 lettera c) e 3 lettera b) della L.R. 3/2014;
- il titolo 6 degli schemi regolatori del metodo tariffario idrico 2016-2019 comprende, tra i costi ambientali previsti nella componente tariffaria, anche gli oneri locali per la parte in cui le medesime voci siano destinate all’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idriche o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o ancora siano finalizzati a contenere o mitigare il costo - opportunità della risorsa;
- l’Egato6 Alessandrino sulla base dei dati di fatturato forniti dai gestori ha stabilito l’ammontare delle risorse disponibili per le annualità di gestione 2016 e 2017;
- nell’ambito delle politiche di tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione delle risorse idriche, preordinate al raggiungimento delle finalità primarie della loro tutela assumono rilevanza gli Enti di governo del servizio idrico integrato e le Comunità Montane (oggi Unioni Montane) per il loro incontestato e fondamentale ruolo di salvaguardia dell’assetto idrogeologico dei territori montani;
- le anzidette funzioni non possono che collocarsi in un contesto di obiettivi condivisi, tra le Unioni montane e i relativi Enti di Governo d’ambito di riferimento e per tale ragione occorre definire un programma di azioni comuni finalizzate all’efficace ed efficiente destinazione delle risorse individuate dal legislatore regionale nel richiamato articolo 8, comma 4, della L.R. 13/1997;
- la definizione del suddetto programma si può qualificare come interesse comune ai fini della stipulazione del presente accordo, ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990;
Tutto ciò premesso, tra
l'EGATO6, in persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, a ciò espressamente incaricato con la Deliberazione della Conferenza dell’Egato6 n. ……,
e
le Unioni Montane dell’Egato6
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. Ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della L.R. 13/1997, il presente accordo stabilisce:
a) i criteri per l’erogazione dei fondi destinati all'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano;
b) le tipologie degli interventi ammissibili e i criteri per l’attuazione degli stessi.
Articolo 2
(Criteri di redazione e contenuti dell’Elenco degli Interventi)
1. Le Unioni Montane, eventualmente anche in forma associata, predispongono uno specifico Elenco annuale degli interventi, sulla base delle criticità territoriali di dissesto e delle necessità di tutela delle risorse idriche e delle risorse naturali e con riferimento ai bacini territoriali dei comuni classificati montani secondo la normativa statale e regionale vigente.
2. L’Elenco annuale degli interventi è accompagnato da una prima parte descrittiva (Relazione) finalizzata ad un inquadramento territoriale valido all’individuazione di obiettivi di carattere generale coerenti con le politiche ed i piani di tutela delle risorse idriche, di difesa del suolo e delle risorse naturali definiti a livello europeo, nazionale e regionale nonché in coerenza con i Piani d’Ambito di cui all’art. 149 del d.lgs. 3 aprile2006, n. 152.
3. L’Elenco annuale degli interventi che si intendono realizzare è redatto secondo criteri di priorità conseguenti all’urgenza e al grado di rischio connesso, distinguendo tra nuovi interventi, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle risorse naturali o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa. Ciascun intervento è identificato da una scheda comprendente:
- il soggetto attuatore dell’intervento e l’eventuale soggetto realizzatore;
- la descrizione delle criticità, del dissesto e le connesse proposte di intervento definite secondo le tipologie di cui al successivo articolo 3;
- l’ordine di priorità, formulato in ordine decrescente (1. priorità massima, 2. priorità media, 3. priorità bassa) in funzione delle classi di rischio o di pericolosità cui l’area di intervento è soggetta;
- i costi e le previsioni temporali di progettazione e di realizzazione;
- la descrizione e la valutazione dei potenziali effetti significativi sull’ambiente;
- lo stralcio cartografico riportante la localizzazione dell’intervento.
Articolo 3
(Tipologia degli interventi ammissibili a finanziamento)
1. Gli interventi finanziabili a valere sui fondi di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 13/97 devono perseguire la gestione ambientale del territorio montano attraverso la realizzazione di interventi volti alla tutela e produzione delle risorse idriche e di quelle naturali al fine di garantire continuità nella fornitura di “servizi ecosistemici" ed essere conformi alle seguenti tipologie:
1) interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:
- garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
- mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque;
2) interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmatura di depressioni ed erosioni;
3) interventi di sistemazione e protezione spondale, intesi come risagomatura, ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali;
4) interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo;
5) interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;
6) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;
7) manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali);
8) interventi di manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica;
9) interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d’acqua principale;
10) interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d’acqua. Sono ricompresi interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose
per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;
11) opere di sostegno delle sponde e dei versanti latistanti il corso d’acqua a carattere locale e opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
12) attività di monitoraggio e di verifica periodica dello stato manutentivo;
13) interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, relativi alla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, ricadenti nelle seguenti tipologie:
- interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione, ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
- opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l’eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...);
- interventi mirati alla manutenzione di piccoli impianti di depurazione e/o all’eliminazione/messa a norma di scarichi non adeguatamente depurati;
- interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzati per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato;
- interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico;
- interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l’abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito territoriale di appartenenza a norma della l.r. 13/1997.
2. Gli interventi di cui al precedente punto 13 sono ammissibili a finanziamento, previo concerto con i Gestori del servizio idrico integrato di riferimento.
3. In via del tutto eccezionale, vista la grave crisi idrica che ha colpito il territorio dell’ATO6 nell’estate 2017, e considerato che nei territori montani vi sono ancora numerose frazioni in cui la sostanziale assenza di infrastrutture pubbliche (situazione impiantistica estremamente disaggregata determinata dalla presenza di numerosi acquedotti consortili) e l’esiguità del numero di abitanti per cui la cessione del servizio non consentirebbe un effettivo miglioramento della qualità del servizio offerto alle utenze, le parti concordano che le Unioni Montane possono destinare parte delle risorse disponibili anche per interventi di sistemazione e adeguamento degli impianti consortili.
4. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere proposti all’Unione Montana dal Comune nel cui territorio ricade l’acquedotto interessato dai lavori e le infrastrutture su cui è prevista la realizzazione degli interventi devono avere specifico vincolo di destinazione ad uso pubblico.
Articolo 4 (Disponibilità finanziarie)
1. Le risorse complessive disponibili per gli interventi sono indicate nella tabella sottostante.
U.M. | RESIDUI 2014-2015 | 2016 | 2017 | TOTALE |
UM SUOL D'ALERAMO | 204.045,71 | 215.400,72 | 419.446,43 | |
UM TRA LANGA E ALTO MONFERRATO | 69.914,22 | 73.804,90 | 143.719,12 | |
UM ALTO MONFERRATO ALERAMICO | 107.695,28 | 113.688,45 | 221.383,74 | |
UM LANGA ASTIGIANA XXX XXXXXXX | 173.168,46 | 182.805,17 | 355.973,62 | |
UM DAL TOBBIO AL COLMA | 217.996,10 | 230.127,43 | 448.123,53 | |
UM XXX XXXXX | 82.467,23 | 87.056,47 | 169.523,70 | |
UM VALLI BORBERA E SPINTI | 139.292,05 | 147.043,56 | 286.335,62 | |
UM TERRE ALTE | 151.625,53 | 278.833,33 | 294.350,22 | 724.809,08 |
UM VALLI CURONE GRUE OSSONA | 69.606,91 | 73.480,48 | 143.087,39 | |
TOTALE | 151.625,53 | 1.343.019,29 | 1.417.757,40 | 2.912.402,22 |
2. In via del tutto eccezionale, vista la grave crisi idrica che ha colpito il territorio dell’ATO6 nell’estate 2017, le parti concordano di destinare alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento d’Ambito le seguenti somme:
U.M. | contributo eccezionale per gli interventi di messa in sicurezza del sistema di approvvigionamento dell'ATO6 |
UM SUOL D'ALERAMO | 125.000 |
UM TRA LANGA E ALTO MONFERRATO | 43.000 |
UM ALTO MONFERRATO ALERAMICO | 66.000 |
UM LANGA ASTIGIANA XXX XXXXXXX | 106.000 |
UM DAL TOBBIO AL COLMA | 134.000 |
UM XXX XXXXX | 16.000 |
UM VALLI BORBERA E SPINTI | 28.000 |
M TERRE ALTE | 72.000 |
UM VALLI CURONE GRUE OSSONA | 14.000 |
TOTALE | 604.000 |
0.Xx fine di non gravare eccessivamente sulle annualità 2016/2017 oggetto del presente accordo, le Unioni Montane potranno ripartire gli importi di cui al punto precedente anche in quota parte sulla successiva annualità 2018.
4.Eventuali modificazioni di confini delle Unioni Montane non determineranno variazioni sul presente accordo ma produrranno effetto a partire dal successivo accordo di programma.
5. Le Unioni Montane, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2 e 3, predispongono l’elenco degli interventi finanziabili a valere sui fondi di cui all’art. 8, comma 4 della l.r. 13/1997, da sottoporre all’Egato6 per le necessarie verifiche di ammissibilità al finanziamento, e ne danno comunicazione alla Regione, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.
Articolo 5 (Spese ammissibili)
1. Sono considerate ammissibili le spese attinenti ai lavori a misura, a corpo o in economia ed alle relative imposte delle quali gli stessi sono gravati.
2. Sono inoltre considerate ammissibili le spese tecniche per l’attuazione degli interventi mediante appalto a terzi, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici. L’importo complessivo delle spese generali e di quelle tecniche riconosciute quale contributo non potrà di norma superare il 12% dell'importo a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza), al netto dell’IVA e di altre imposte, ove dovute. Rientrano tra dette spese i costi per progettazione, direzione lavori, adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008, contabilità lavori, oneri previdenziali, eventuali consulenze e certificazioni che si rendessero necessarie per l’effettuazione di acquisti e le spese di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, secondo il regolamento di ciascuna singola Amministrazione.
3. La percentuale sopra richiamata non costituisce un limite fisso, ma l’indicazione del limite massimo. Pertanto, le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base dei parametri e delle tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.
4. Sono ammissibili lavori in amministrazione diretta, realizzati con l’impiego di personale e mezzi a disposizione dell’Unione Montana o eseguiti tramite convenzione con la Regione Piemonte o suo Ente strumentale. Le spese complessivamente sostenute per personale, forniture, mezzi d’opera e progettazione, sono riconosciute e liquidate sulla base della presentazione di specifica rendicontazione.
5. All’Unione Montana potrà essere assegnato un riconoscimento per le spese generali relative alla redazione ed all’attuazione delle attività di cui alla presente disciplina nella misura percentuale massima del 10% delle risorse annue disponibili ed effettivamente erogate. Detto riconoscimento del 10% è definito a copertura delle seguenti spese:
- spese generali, tecniche ed amministrative strettamente connesse con l’attuazione del Piano (redazione, gestione) e monitoraggio degli interventi;
- spese per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni funzionali e necessarie alla redazione e gestione dei piani e degli interventi;
Articolo 6
(Trasferimento delle risorse, attuazione e rendicontazione degli interventi)
1. Una volta effettuata la verifica di competenza, l’Egato6 provvede al trasferimento dei fondi spettanti alle Unioni Montane, sulla base dell’effettiva disponibilità di cassa e tenuto conto delle priorità degli interventi indicate nell’Elenco degli Interventi secondo le seguenti modalità:
a) la quota per le spese generali relative all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 comma 5 a seguito della verifica di coerenza;
b) le risorse per la realizzazione degli interventi a seguito dell’avvenuto affidamento dei lavori.
2. Le Unioni Montane realizzano gli interventi in autonomia secondo le seguenti modalità operative:
- tramite affidamento, secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici;
- gli interventi di rinaturazione, nonché quelli di manutenzione, oltre che ai sensi del codice dei contratti possono essere realizzati secondo le modalità previste dagli artt. 17 della legge 97/1994 e 2, comma 134, della legge 244/2007 nell’ambito dei criteri di ricerca della massima occupazione nelle zone montane e di valorizzazione delle risorse umane presenti;
- tramite altro Ente individuato come soggetto attuatore;
- tramite il Gestore del servizio idrico integrato operante nel territorio interessato, quale soggetto attuatore.
3. La rendicontazione finale è approvata dall’Unione montana e dovrà contenere il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, il quadro economico riepilogativo dettagliato delle spese sostenute per i lavori, nonché apposita dichiarazione che quantifichi le spese sostenute di cui all’articolo 5 comma 2. La documentazione relativa alla rendicontazione finale degli interventi dovrà essere prontamente trasmessa all’Ente di Governo d’Ambito.
4. Onde garantire l’efficace utilizzo dei fondi, i lavori devono essere:
- affidati entro 12 mesi dall’erogazione della prima tranche del contributo;
- conclusi e rendicontati entro 2 anni dalla data di affidamento.
5. Le Unioni Montane sono tenute annualmente, entro il 31 marzo, alla presentazione della rendicontazione attestante i lavori eseguiti e le somme effettivamente spese nell’anno precedente, sottoscritta dal Presidente dell’Unione Montana e dal Responsabile finanziario.
6. Il mancato affidamento o la mancata conclusione e rendicontazione entro i termini sopra indicati, senza congrua giustificazione, costituiscono motivo ostativo al trasferimento dei fondi spettanti per gli anni successivi. L’Egato6 si riserva inoltre la facoltà di chiedere la restituzione delle somme già anticipate e non debitamente rendicontate.
Articolo 7
(Economie e loro riprogrammazione)
1. Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi sono prioritariamente utilizzate per il completamento delle opere da realizzare.
2. Nel caso invece fossero destinate a nuovi interventi, saranno riprogrammate negli anni successivi e integrano la quota destinata alla copertura finanziaria del nuovo elenco degli interventi. Al fine di beneficiare delle suddette economie, le Unioni Montane, presentano apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale finalizzata ad attestare l’importo delle economie accertate che si intende riutilizzare.
Articolo 8 (Obblighi delle Parti)
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo, evitando altresì di porre in essere provvedimenti che violino o contrastino con gli obblighi assunti con il presente Accordo.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano a:
a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi;
c) eseguire le attività di monitoraggio utili alla verifica dello stato avanzamento degli interventi;
d) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la corretta destinazione delle risorse finanziarie e la regolarità della spesa.
Egato6 Alessandrino
UM LANGA ASTIGIANA XXX XXXXXXX
UM TRA LANGA E ALTO MONFERRATO
UM DAL TOBBIO AL COLMA
UM SUOL D'ALERAMO
UM VALLI BORBERA E SPINTI
UM VALLI CURONE GRUE OSSONA
UM ALTO MONFERRATO ALERAMICO
UNIONE XXX XXXXX
UM TERRE ALTE