Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro
Allegato 4 – Schema di Accordo Quadro
Accordo Quadro per l’assistenza legale alle Regioni ai fini delle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni, ai sensi dell’art. 45, del D.L. n. 66 del 24/04/2014.
La Regione Marche rappresentata da ●, in virtù di ● e
lo Studio Legale ●, rappresentato da ●, in qualità di ● come documentato dall’Allegato (a)
al presente Accordo Quadro
PREMESSO:
- che la Regione Marche con Decreto del Dirigente n. ● del ●/●/●, ha avviato una procedura selettiva per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro, tramite Mepa, per la fornitura dell’assistenza legale necessaria alle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni;
- che la Regione Marche, con Decreto del Dirigente n. ● del ●/●/●, a seguito di espletamento della prevista procedura selettiva, ha aggiudicato la procedura allo Studio Legale ●;
- che le sopra descritte Parti sono ben a conoscenza degli atti sopra citati e, anche se non materialmente allegati al presente accordo, ad essi intendono fare riferimento, rinunciando a qualsiasi contraria eccezione;
STIPULANO IL PRESENTE ACCORDO QUADRO
ART. 1 (Oggetto)
Il presente Accordo disciplina i servizi di assistenza legale necessari alle Regioni:
1) per le operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni, previste dall’art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014. In particolare l’assistenza dovrà comprendere anche:
- la negoziazione degli accordi con i singoli investitori, comprendenti la prospettazione di soluzioni diversificate con i relativi rischi;
- l’assistenza nella interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti nell’attività di ristrutturazione del debito, con particolare riferimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alle altre autorità, sia nazionali che estere;
- la revisione dei documenti prodotti dalle Regioni, in ordine alla loro correttezza dal punto di vista legale;
- cura di eventuali traduzioni di documenti inerenti la procedura di ristrutturazione;
- la legal opinion in merito ai poteri delle Regioni e all’operazione in generale;
- la chiusura di eventuali contratti derivati a copertura del debito.
Le premesse del presente Accordo sono da considerarsi parte integrante dello stesso.
ART. 2 (Adesioni all’Accordo Quadro)
Le Regioni di cui all’art. 1, nel termine di dodici mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, possono chiedere allo Studio Legale ● l’adesione per l’assistenza legale relativa alle operazioni connesse alla ristrutturazione del debito delle Regioni previste dall’art. 45 del D.L. n. 66 del 24/04/2014, di rispettiva competenza. A seguito dell’adesione di cui sopra, lo Studio Legale
● e ciascuna regione stipuleranno apposita Convenzione riportante le condizioni generali previste dal presente Accordo e le clausole speciali concordate tra le parti.
Tutti gli atti di cui al presente Accordo e quelli consequenziali derivanti dalla sottoscrizione delle Convenzioni dovranno essere redatti in lingua Italiana ovvero accompagnati da traduzione in lingua italiana asseverata da perizia giurata.
ART. 3 (Durata)
Il presente Accordo ha la durata di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione. I rapporti convenzionali con le singole regioni avranno durata pari a mesi dodici dalle rispettive
date di sottoscrizione, salva la possibilità di proroga, concordata tra le parti, nel caso che le operazioni di riacquisto o rinegoziazione non siano state completate nei termini di cui sopra.
ART. 4 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)
Il prezzo delle prestazioni di assistenza legale è commisurato al valore nozionale del debito da ristrutturare per ciascuna regione, nella misura pari allo ●% del debito stesso. La determinazione di tale compenso deve intendersi al netto di IVA. Tale prezzo, comunque, si riferisce a prestazioni quantitativamente e qualitativamente conformi agli standard professionali connessi alla tipologia delle prestazioni. È, in ogni caso, esclusa qualsiasi altra forma di onere accessorio o rimborso spese.
Il pagamento avverrà attraverso l’emissione di fattura a saldo a seguito di una relazione conclusiva che documenti il completo espletamento dell’attività di supporto correlata alle operazioni di riacquisto di cui in premessa.
ART. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)
Lo Studio Legale ● provvederà, attraverso propri professionisti all’espletamento delle attività di assistenza legale. Lo Studio Legale potrà, altresì, richiedere consulenze, perizie o supporti esterni di altro tipo mantenendo indenne le regioni che stipuleranno le Convenzioni di cui all’art. 2 da qualsiasi responsabilità e spesa ulteriore.
È, comunque, esclusa ogni forma di cessione anche parziale del presente Accordo e delle successive Convenzioni stipulate con le regioni e, altresì, forme di sub affidamento, comunque denominate.
ART. 6 (Oneri per la sicurezza)
In relazione alle prestazioni da svolgere per le singole regioni che stipuleranno le Convenzioni di cui all’art. 2, in base all’art. 26, comma 3 bis del D. Lgs n. 81/2008, sono da escludersi oneri derivanti da rischio interferenze e, pertanto, non è stato predisposto il relativo documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).
ART.7 (Recesso)
Le singole regioni hanno diritto di recedere dalle relative Convenzioni in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà consentita ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione della regione da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.
In caso di recesso lo Studio Legale ha diritto a percepire compensi per le attività poste in essere e debitamente documentate fino alla data del recesso, senza possibilità di ulteriori pretese per qualsiasi titolo o ragione.
ART.8 (Condizione risolutiva)
L’efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione risolutiva dell’esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione in ordine al possesso da parte dello Studio Legale dei requisiti oggettivi e soggettivi dallo stesso attestati nel corso della procedura di gara.
ART. 9 (Tracciabilità flussi finanziari)
Lo Studio Legale assume, a seguito della sottoscrizione delle Convenzioni con le regioni, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge n. 136/2010. In particolare lo Studio Legale si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto delle Convenzioni con le regioni.
In caso di inadempimento la Convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell’art.
1456 del Codice Civile.
ART. 10 (Trattamento dati personali)
I dati relativi allo Studio Legale affidatario verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente accordo e con le garanzie previste dal D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Regione Marche che sottoscrive il presente Accordo.
ART. 11 (Foro competente)
Per ogni controversia relativa al presente Accordo le Parti stabiliscono che il Foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.
Lo Studio Legale ● dichiara di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, in forma specifica, gli articoli:
- ART. 2 (Adesioni all’Accordo Quadro)
- ART. 3 (Durata)
- ART. 4 (Prezzo delle prestazioni e modalità di pagamento)
- ART. 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni)
- ART. 7 (Recesso)
- ART.8 (Condizione risolutiva)
- ART. 11 (Foro competente)
Per lo Studio Legale (●) Per la Regione Marche (●)