Allegato 4.1.d
Allegato 4.1.d
Contratto di Ricerca – Titolarità IPR congiunta con cessione al committente
Il presente schema regola lo svolgimento di una prestazione di attività di ricerca di base o applicata svolta per conto di soggetti terzi.
CONTRATTO DI RICERCA
Tra
il Politecnico di Torino, C.F. n. 00518460019, per il tramite del Dipartimento (di seguito, per brevità, anche indicato come “Contraente”) rappresentato dal suo Direttore Prof.
(oppure, per i contratti dell’Amministrazione: “rappresentato da ”), nato a il
domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi n. 24, delegato dal Rettore con D.R.
, nella seduta del
a seguito di approvazione da parte di
e
la società/ente , C.F./P.I. , con sede legale in , via
, (di seguito, per brevità, anche indicato come “Committente”), rappresentata da
, nato/a a il , domiciliato/a per la presente carica presso la sede della società/ente
Politecnico e la Società nel seguito anche indicate singolarmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”
con la presente scrittura privata le parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 – Definizioni
Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
a. “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto.
b. “Sideground”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
c. “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modificazioni ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) con riguardo ai marchi e
agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali.
d. “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale.
e. “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto e in ragione di essa.
Articolo 2 – Oggetto
1. Il Committente affida al Dipartimento del Politecnico di Torino, che accetta, l'esecuzione del programma di ricerca relativo a .
2. Le prestazioni relative all’esecuzione del programma sono dettagliatamente elencate nell’allegato tecnico al presente contratto che costituisce parte integrante dello stesso.
Articolo 3 – Responsabile scientifico e referente aziendale
1. Il Contraente svolgerà l’attività di ricerca sotto la direzione scientifica del Prof. , cui compete la responsabilità della stessa e dei rapporti con il Committente e la cui sottoscrizione è apposta per assenso sul presente atto. L’eventuale sostituzione del responsabile scientifico da parte del Contraente deve essere comunicata tempestivamente al Committente per iscritto.
2. Il Committente indica quale referente aziendale per i rapporti con il Contraente inerenti il presente contratto; l’eventuale sostituzione del referente deve essere comunicata tempestivamente al Contraente per iscritto.
3. Tutte le comunicazioni e la documentazione tecnica riguardanti il presente contratto dovranno essere trasmesse ai responsabili sopra indicati, ai seguenti indirizzi:
- per il Committente ; [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
- per il Contraente: Politecnico di Torino, Dipartimento . [indicare nome, cognome, xxxxxxxxx, telefono, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di PEC]
Articolo 4 – Durata e rinnovo
1. Il presente contratto ha durata di anni a partire dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato alla scadenza tramite scambio di lettera fra le parti.
Articolo 5 – Impegno economico
1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art. 1, riconosce al Politecnico di Torino, a favore del Dipartimento, un corrispettivo economico pari a € oltre I.V.A.
2. Il pagamento dell’ammontare predetto avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) nei seguenti termini:
o Prima rata per € oltre I.V.A. entro giorni dalla firma del contratto;
o Seconda rata per € oltre I.V.A. entro giorni da ;
o
Oppure:
Tale importo verrà corrisposto in un'unica soluzione entro giorni dal ricevimento della fattura elettronica che, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017, sarà inviata attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento) (specificare “alla firma del contratto”, “al termine dell’attività”, o altra data)
3. Il Committente dichiara, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al comma 1, di essere: soggetto privato oppure Pubblica Amministrazione rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 oppure Pubblica Amministrazione NON rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72.
Articolo 6 – Variazione del programma di ricerca
1. Qualora durante l’esecuzione del programma di ricerca e delle relative prestazioni emerga la necessità di operare una variazione del programma stesso, tale modifica deve essere concordata fra le parti mediante scambio di corrispondenza. Le ragioni della necessità della variazione devono risultare dallo scambio sopramenzionato.
Articolo 7 – Collaborazioni esterne
1. Nello svolgimento delle attività di ricerca di cui al presente Contratto, il Contraente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno al Politecnico, anche mediante assegni di ricerca o borse di studio. In tale caso della somma prevista all’art. 5 può essere destinata ai collaboratori esterni impegnati allo svolgimento di specifiche attività relative al programma di ricerca di cui al presente contratto.
Articolo 8 – Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature
1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca.
2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.
(Eventualmente può inserirsi, in aggiunta, quanto segue)
“Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente può consentire al personale del Committente l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.”
3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi.
4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile.
5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
(Eventualmente può inerirsi, in aggiunta, quanto segue)
“Il Committente concede in uso a titolo gratuito al Contraente le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. , fino al , affinché siano utilizzate dal Contraente per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico del Committente (Eventualmente: In questo caso il Contraente si impegna a rimborsare al Committente un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate).
Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente dichiara inoltre che la strumentazione concessa in uso è esente da vizi.”
Articolo 9 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
2. Le Parti sono responsabili per l’attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del Politecnico di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Società, essa dovrà fornire:
- una dichiarazione di idoneità alla mansione;
- copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
- la scheda rischio-mansione,
- relativi all’attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del Politecnico fornire al personale della Società le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l’addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell’Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del Politecnico aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione della Società. Reciprocamente, la Parte Terza provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso luoghi di lavoro della Parte Terza di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del Politecnico.
6. Il Politecnico e la Società si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall’Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all’Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.
8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all’altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.
9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i datori di lavoro di Politecnico e Società, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza. Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione delle Parti e nello specifico:
- Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
- Società - Servizio prevenzione e protezione, ………….
Articolo 10 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale
1. Le parti si impegnano a darsi pronta comunicazione del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di Diritti di Proprietà Industriale, nonché di Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale, entro giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati stessi.
2. I Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, nonché i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale realizzati dall’inventore nell’ambito dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto spettano congiuntamente alle parti in pari quota, salva la possibilità di concordare per iscritto nel corso dell’attività la modifica delle quote di contitolarità, tenuto conto degli apporti di ciascuna delle parti all’attività inventiva, fermo restando il riconoscimento dei diritti morali spettanti a ciascun inventore ai sensi della vigente normativa.
3. Qualora le parti decidano concordemente di procedere alla tutela dei Risultati e/o dei programmi per elaboratore e delle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, il Committente depositerà a propria cura e spese il relativo titolo di privativa in contitolarità tra le parti.
4. Il Contraente si impegna a cedere, a titolo oneroso, al Committente la propria quota di titolarità una volta ottenuto il rilascio del titolo di privativa, con apposito atto di cessione tra le parti, cui sarà demandata altresì la definizione del corrispettivo che il Committente verserà al momento della sottoscrizione dell’atto di cessione. Fino al momento della cessione del titolo, al Committente sarà garantito l’esclusivo sfruttamento dei diritti di cui al comma 2. Il Politecnico potrà comunque sempre utilizzare i Risultati per finalità di didattica e di ricerca.
5. Il corrispettivo di cui al comma precedente dovrà essere quantificato tenendo conto del valore di mercato del titolo, nonché dei prevedibili utili derivanti dal suo sfruttamento. Qualora le parti non raggiungano un accordo sul corrispettivo, la quantificazione dello stesso verrà demandata ad un perito scelto concordemente dalle parti.
6. Le parti concordano sin d’ora che ogni spesa e onere connesso alla cessione di cui al comma 4, ivi inclusa la sua trascrizione, saranno ad esclusivo carico del Committente.
7. Qualora il Committente non abbia interesse al deposito della domanda di privativa sui Risultati, ne darà comunicazione scritta al Contraente nel termine di giorni dalla comunicazione dei Risultati di cui al comma 1. In tale ipotesi, il Contraente avrà la facoltà di ottenere dal Committente la cessione a titolo gratuito della quota parte di titolarità di quest’ultimo dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati, e/o dei Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai programmi per elaboratore e alle opere del disegno industriale, che sarà formalizzata con idoneo atto scritto tra le parti.
8. Il Contraente valuterà in piena autonomia l’opportunità di procedere in proprio al deposito di titoli di privativa sui Risultati ceduti ai sensi del comma precedente.
Articolo 11 – Accesso ai Risultati e alle conoscenze
1. Il Committente avrà in ogni caso pieno diritto di accesso e utilizzo delle relazioni sui Risultati eventualmente elaborate dal Contraente in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 14.
2. Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
4. Fermo restando quanto disposto al co. 2, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
5. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Articolo 12 - Divulgazione e pubblicazione dei Risultati
1. Ciascuna Parte potrà divulgare e pubblicare, previo assenso del contitolare a cui sarà sottoposto l’eventuale testo da pubblicare, i Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa conseguiti in esecuzione dell’attività di ricerca oggetto del presente contratto, nei limiti in cui tale divulgazione non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 14.
2. Nel caso di cui all’art. 10 comma 4 il Contraente si riserva il diritto di pubblicare e divulgare, liberamente e gratuitamente, detti Risultati a fini scientifici e didattici interni, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all’art. 14.
3. Le Parti potranno divulgare e pubblicare liberamente i Risultati non suscettibili di formare oggetto di diritti di privativa.
Articolo 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti
1. Il presente contratto non conferisce alle parti alcun diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra Parte.
Articolo 14 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo;
c) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
e) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
a) quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
b) le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
c) le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di ricerca;
d) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
e) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
Articolo 15 – Trattamento dei dati
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte
5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
• Per il Politecnico di Torino: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx.
• Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è
6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.
Articolo 16 – Recesso e risoluzione
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto solamente per giustificati motivi o di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso minimo di .
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l’avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite, il Contraente si riserva il diritto di sospendere l’attività di ricerca, previa comunicazione al Committente con lettera raccomandata A/R o PEC. In tal caso i termini relativi all’esecuzione dell’attività di ricerca sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.
5. (Opzionale. Se inserito dovrà essere riportato il riferimento in calce al contratto per sottoscrizione specifica di questa clausola) “Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata del programma di ricerca;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente, quest’ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Contraente, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultimo patito.”
Articolo 17 - Clausola di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà reciprocamente responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da ritardi o inadempienze nell'esecuzione totale o parziale dei propri obblighi contrattuali, qualora tali ritardi o inadempienze derivino da un evento di forza maggiore o ad altri eventi, occorrenze o cause comunque al di fuori del proprio controllo e ad esse non imputabili.
2. In particolare, ciascuna Parte potrà sospendere l'esecuzione dei propri obblighi qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di un evento imprevedibile, indipendente dalla sua volontà quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pandemie, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo,
interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime, terremoti e altre calamità naturali.
3. La Parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente, per iscritto o tramite PEC, all'altra Parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Articolo 18 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Le parti, nell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente contratto, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è il foro di Torino.
Articolo 19 – Registrazione e spese
1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna parte.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del
D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131, a spese della parte che ne chiede la registrazione.
3. Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico di .
Torino,
PER IL POLITECNICO | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETÀ / ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ) |
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli 4 (Durata e rinnovo), 5 (Impegno economico), 10 (Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale), 11 (Diritti di sfruttamento dei Risultati e accesso alle conoscenze ), 12 (Divulgazione e pubblicazione dei risultati), 14 (Riservatezza), 16 (Recesso e risoluzione), 17 (Clausola di forza maggiore) e 18 (Legge applicabile e Controversie).
PER IL POLITECNICO | |
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ( ) | IL RESPONSABILE SCIENTIFICO ( ) |
PER LA SOCIETÀ / ENTE | |
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ( ) |