LOTTO N. 3
LOTTO N. 3
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PER DIPENDENTI
CAPITOLATO TECNICO
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione;
Franchigia: l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne;
Scoperto: la percentuale di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato;
Sinistro: la notifica dell’atto con la richiesta di risarcimento per il quale è prestata la garanzia assicurativa; sono equiparate a richieste di risarcimento danni le denunce presentate dal Contraente;
Società: la Compagnia di Assicurazione.
Mercedi: ammontare delle retribuzioni lorde e dei compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai lavoratori interinali e parasubordinati
Xxxxxxxx: ammontare totale delle retribuzioni lorde , al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato risultanti dai libri paga corrisposte al personale non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (non INAIL)
Retribuzioni: La somma delle mercedi e degli stipendi
Stabilimenti: Le sedi, gli uffici, i depositi, gli impianti di qualsiasi tipo (anche senza presenza di personale) e in genere qualsiasi sede ovunque ubicata sul territorio Europeo, anche occasionalmente o presso terzi, in cui l’Assicurato esercita la sua attività.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della società che concede la copertura assicurativa.
Art. 2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXX XXX XXXXXX
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a’ sensi dell’art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx, compresi anche tutti gli Stati membri della CEE.
Art. 8 - FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 - BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di
corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 - FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l’Assicurato o il Contraente.
Art. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 14 – COASSICURAZIONE
E’ consentito il ricorso alla coassicurazione alle seguenti inderogabili condizioni:
a) l’Impresa aggiudicataria dovrà tenere in proprio almeno il 60% del rischio;
b) non potranno essere coassicuratrici nel contratto le imprese che hanno partecipato alla gara.
Art. 15 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma indirizzata alla Società ed analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art.16 – REGOLAZIONE DEL PREMIO
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione.
Resta fermo il diritto della Società di procedere per l’accertamento dei dati ed il pagamento dell’eventuale regolazione dovuta.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 17 - Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitale, interessi, spese ) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, dovuti a morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di eventi verificatisi nello svolgimento delle attività istituzionali, comunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività alla stessa attribuite per legge, regolamento, atto amministrativo ed ogni altra fonte.
L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate all’attività svolta, nessuna esclusa né eccettuata.
Art. 18 – Rischi inclusi nell’Assicurazione
A titolo esemplificativo e non limitativo, si conferma l’operatività delle seguenti garanzie:
a) Committenza - l’assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni provocati da altri soggetti della cui opera il Contraente si avvalga pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori pubblici e/o di forniture, professionisti, ecc…… Resta fermo il diritto di rivalsa della società nei confronti dei medesimi, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno.
b) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico – la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; questa garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.
c) Veicoli dei dipendenti – la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente.
d) RC attività varie - L’Assicurazione si intende estesa inoltre alla responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge:
- dalla proprietà, gestione ed esistenza di distributori automatici di cibi e bevande;
- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto;
- dall’organizzazione di visite agli uffici, musei, biblioteche ed agli impianti di proprietà o in uso alla Contraente e dalla presentazione e dimostrazione e di impianti ed attrezzature dell’assicurato stesso;
- dall’esistenza di cani e/o altri animali domestici nell’ambito dell’Ufficio o Studio;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose ed opere sulle quali gli stessi sono installati; Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall’esistenza di servizio di vigilanza ( con guardie armate e non ) e di servizi antincendio;
- dalla proprietà di cani da guardia;
- dall’esistenza di attività sociali, assistenziali e ricreative direttamente o gestite da terzi.
- la Responsabilità derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo, ma non limitativo:
⮚ attività istituzionali/didattiche;
⮚ civili abitazioni/uffici;
⮚ attività rurali;
⮚ attività industriali e/o di deposito merci anche esercitati da Terzi.
e) Inquinamento accidentale - La garanzia comprende i danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di eventi esclusi dall’art. 5d) che precede, a seguito di fatto improvviso e accidentale.
Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10 % del danno indennizzabile, con il minimo di Euro 10.000,00 ed un massimo di Euro 30.000,00 con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
f) Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi – la garanzia comprende entro il limite massimo di € 50.000,00 In aggregato, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriale, commerciale, artigianale, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; in tal caso il risarcimento del danno verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.600,00;
g) Norme per la sicurezza sul lavoro – L’assicurazione comprende la responsabilità del personale del Contraente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D.Lgs 626/94, con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della società;
h) Responsabilità Civile personale dei dipendenti – L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e quindi entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l’Assicurato o tra loro; la presente garanzia è prestata con una franchigia fissa per sinistro di € 2.000,00;
L'assicurazione comprende anche la Responsabilità civile personale di tutti i borsisti che svolgono attività teorico pratiche presso uffici e/o aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.
i) Qualifica di terzi – non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT solamente:
j) il Legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
k) limitatamente ai danni alla persona, i dipendenti del Contraente, soggetti che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 19 - Esclusioni
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) alle cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e dalla cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
d) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto all’art. 18 punto d);
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
f) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
g) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
h) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto scarico o carico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
i) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
n) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
o) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile per l’uso ed aperta al pubblico;
p) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali; artigianali, agricole o di servizi salvo quanto previsto dall’art. 19 punto 11);
r) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall’art. 19 lett. A) punto 5).
s) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni.
Art. 20 - Recupero franchigie
La Società si impegna a risarcire al terzo danneggiato il danno intero al lordo della franchigia. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Società presenterà l'elenco dei sinistri corredati dalla fotocopia dell'atto di quietanza, debitamente sottoscritto dal terzo danneggiato, oppure copia dell'assegno di liquidazione.
Entro 40 giorni dalla scadenza dell'annualità medesima o dal ricevimento della documentazione, il Contraente provvederà al reintegro degli importi rientranti in franchigia così come risultanti dalla documentazione probatoria citata.
Art. 21 - Operatività delle garanzie
In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se le medesime non esistessero.
Art. 22 - Rinuncia alla rivalsa - La Società rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell'art. 1916 del codice civile nei confronti di:
• Associazioni, Patronati ed Enti in genere (comprese le aziende Comunali per il diritto allo studio universitario) senza scopo di lucro, che possono collaborare con l'Assicurato per le sue attività;
• Persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività;
• Persone giuridiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività ed a cui abbia rilasciato clausola di manleva preventivamente approvata dalla Società.
E' fatto salvo sempre il caso di dolo
Art. 23 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O./R.C.I.) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE R.C.O. / R.C.I.
a) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di Legge contro gli Infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
(parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.
La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto sempre ché sia stata esperita l’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.
a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 1.000,00.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
a.3) buona fede I.N.A.I.L.
L’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l’I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
Art. 24 - Equiparazione ai dipendenti
Agli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cui all’art. 2.1 lett. a) e b), sono equiparati a prestatori di lavoro dipendenti dall’Assicurato i soci a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione (escluso il legale rappresentante), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. la garanzia è estesa ai soci a responsabilità illimitata, ai soci aventi qualifica di legali rappresentanti, ai familiari dell’Assicurato (o dei soci), purché addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione.
Art. 25 - Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 26 - Soci non dipendenti - Associati in parte-cipazione - Familiari dell’assicurato (o dei soci) - Amministratori - Legale rappresentante
Si precisa che ai fini della Garanzia di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O.-R.C.I.) di cui agli articoli 2.1-2.2-2.3 le persone sopraindicate devono intendersi Assicurate.
La Compagnia quindi si obbliga a tenere indenni tali persone di quanto queste siano tenute a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per rivalsa esercitata dall’I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. in conseguenza di infortuni (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o non all’I.N.A.I.L.
Art. 27- Validità territoriale
L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.
Art. 28 - Effetto e durata della polizza
La durata di questa assicurazione è di 24 mesi a partire dalle ore 24.00 del / /2008 fino alle ore 24.00 del / /2010. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto alla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 3 mesi prima della suddetta scadenza.
Art. 29 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto.
Deve inoltre fornire alla Società ed ai Suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirle richieste.
Art. 30 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione, in sede giudiziale penale, della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione.
E’ facoltà della Società procedere comunque alla tacitazione dei danneggiati in qualsiasi momento nel corso dell’istruttoria sia giudiziale che stragiudiziale.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.
La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.
Relativamente alla responsabilità verso dipendenti, la Società assume a proprio carico le spese legali sia in sede civile che penale, compresa l'assistenza legale in caso di convocazione giudiziaria ed in caso di procedimento penale, per il quale sia prevista istanza di oblazione.
Art. 31 - Pagamento dell'indennizzo
Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla firma dell’atto di liquidazione amichevole o, se anteriore, del verbale definitivo di perizia.
Art. 32 - Imposte
Sono a carico del Contraente tutte le imposte relative al contratto.
Art. 33 - Clausola broker
Alla Società Assigeco s.r.l., sede di Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx,00 - è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker del Contraente ai sensi della Legge 28.11.1984 n 792.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker.
DATI DI RIFERIMENTO
AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
MASSIMALE RCT Euro 5.000.000,00 unico
MASSIMALE RCO Euro 2.500.000,00 con limite di Euro 1.000.000,00 a persona
MONTE RETRIBUZIONI PREVISTO Euro 9.546.000,00