CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 1
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 1
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 1
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 2
Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari 3
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 3
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 4
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 4
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 4
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 4
Art. 8. Modifiche dell’Operatore Economico 5
Art. 9. Rappresentante dell’Operatore Economico e domicilio 5
Art. 10. Risoluzione del contratto. 5
Art. 11. Recesso 7
Art. 12. Cessione del contratto 8
Art. 13. Ordini di Servizio 8
Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 8
Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini 9
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 10
Art. 16. Consegna e inizio del servizio 10
Art. 17. Durata del servizio 11
Art. 18. Proroghe 11
Art. 19. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC 11
Art. 20. Sospensioni del servizio ordinate dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 13
Art. 21. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione del servizio 13
Art. 22. Programma esecutivo del servizio dell’Operatore Economico 14
Art. 23. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio 14
Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 14
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 15
Art. 25. Servizi a misura 15
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 16
Art. 26. Pagamenti in corso di esecuzione 16
Art. 27. Pagamenti a saldo 16
Art. 28. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 16
Art. 29. Ritardo nei pagamenti 17
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 18
Art. 31. Anticipazione del pagamento dei materiali 18
Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei di crediti 18
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 19
Art. 33. Garanzia definitiva 19
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico 20
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 21
Art. 35. Modifiche al contratto 21
Art. 36. Modifiche al contratto per errori o omissioni progettuali 22
Art. 37. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 22
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 24
Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 24
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 26
Art. 40. Subappalto e cottimo 26
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto 27
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori 28
Art. 43. Sub-contratti 28
Art. 44. Avvalimento 29
CAPO 10. CONTROVERSIE 30
Art. 45. Riserve, Accordo bonario e transazione 30
Art. 46. Arbitrato e Definizione delle controversie 31
Art. 47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico 31
CAPO 11. MANODOPERA 33
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 33
Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 34
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 35
Art. 50. Ultimazione del servizio 35
Art. 51. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione 35
CAPO 13. NORME FINALI 36
Art. 52. Sinistri alle persone e danni 36
Art. 53. Danni cagionati da forza maggiore 36
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico 36
Art. 55. Obblighi dell’Operatore Economico riguardo alla viabilità autostradale 37
Art. 56. Requisiti ambientali 38
Art. 57. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 38
Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 39
Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti 39
Art. 60. Disciplina antimafia 40
Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse 40
Art. 62. Riservatezza delle informazioni 40
Art. 63. Trattamento dei dati personali 41
Art. 64. Disposizioni finali 41
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di cui al comma 2.
2. Il servizio è così individuato: “Servizio effettuazione campionamenti e analisi chimiche 2017‐2020”. Sono compresi nell’appalto tutte le attività, le prestazioni e la manodopera necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e dall’Allegato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nell’Allegato Tecnico, del quale l’Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l’offerta e sul quale l’ Operatore Economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
3. L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuato secondo le regole dell’arte e l’Operatore Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
4. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;
d) Operatore Economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
e) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
i) Costo della manodopera: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
j) Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere l’Operatore Economico per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
k) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3‐ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre
2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:
Importi in Euro | TOTALE | ||
1 | Servizi (Sm) A MISURA | 165.080,00 | |
2 | Servizi (Sc) A CORPO | 0 | |
3 | Servizi (S=Sm+Sc) | 165.080,00 | |
4 | Di cui manodopera | 65.712,00 | |
Importi in Euro | a corpo (OSc) a misura (CSm) | TOTALE CS | |
5 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) | ‐‐‐ 150,00 | 150,00 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +5) | 165.230,00 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo del servizio (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’Operatore Economico in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 5, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in Euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 2 | Servizi (S) colonna (TOTALE) Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE) | 165.080,00 | |
150,00 |
4. All’interno dell’importo per la prestazione del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
a) il costo della manodopera;
b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore Economico;
c) le spese generali;
d) l’utile d’impresa.
5. Per quanto riguarda il costo della manodopera:
a. L’onere per il costo complessivo del personale stimato dalla Stazione appaltante è dato dalla somma dei prodotti dei costi unitari dei singoli lavoratori (determinati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione) per il tempo impiegato da ciascuno di essi, stimato su ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’Impresa che si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e
dalle modalità operative dalla stessa impiegate.
b. Fermo restando che il costo unitario dei lavoratori è fissato sulla base dei minimi salariali definiti dai CCNL, il costo complessivo del personale può essere ribassato dal concorrente poiché dipende anche dal numero di ore/uomini e/o giorni/uomini necessario alle lavorazioni e quindi si determina in base alla reale capacità organizzativa d’impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale.
c. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta che il costo unitario rispetta i minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.
Art. 3. Modalità di determinazione del corrispettivo contrattuale e prezzi unitari
1. Il corrispettivo contrattuale viene determinato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole lavorazioni individuate dall’elenco prezzi unitari di cui all’elaborato “Offerta Economica” del progetto effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi unitari contrattuali dell’«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 37 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie
1. In ragione della natura omogena della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione appaltante per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’Operatore Economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale, l’Allegato Tecnico, il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14‐bis del Codice dei contratti;
b) tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara
c) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto completo delle relative analisi prezzi ed elenco prezzi elementari se presenti nel progetto posto a base di gara;
d) DUVRI;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e di ambiente e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati e s.m.i..
c) il decreto legislativo n. 152 del 2006, con i relativi allegati e s.m.i..
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica e all’accettazione del progetto posto a base di gara, all’esame della viabilità di accesso alle aree, dei luoghi della fornitira, delle
interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione del servizio del presente Capitolato speciale, troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Direttore dell’Esecuzione, Responsabile Unico del Procedimento ed esecuzione e contabilizzazione del servizio.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Operatore Economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Art. 8. Modifiche dell’Operatore Economico
1. In caso di fallimento dell’Operatore Economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate temporaneamente esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento temporaneo sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati il servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 9. Rappresentante dell’Operatore Economico e domicilio
1. L’Operatore Economico deve eleggere domicilio presso la propria sede legale; a tale domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Operatore Economico, tramite il preposto nominato dall’Operatore stesso, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del preposto nominato dall’Operatore Economico e del personale dell’Operatore stesso per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Operatore Economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata.
Art. 10. Risoluzione del contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 35 del presente Capitolato;
d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
e) l'Operatore Economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
2. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1‐bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21‐nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal responsabile del procedimento;
d) sospensione del servizio o mancata ripresa della stessa senza giustificato motivo;
e) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
h) accertamento in corso di esecuzione del contratto da parte del Responsabile Unico del Procedimento che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
j) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
k) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore Economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore Economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore Economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguita,
decurtata dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all’Operatore Economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore Economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore Economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
a) affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo del servizio in contratto e l’ammontare lordo del servizio utilmente eseguito dall’Operatore Economico inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio;
b) ponendo a carico dell’Operatore Economico inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Operatore Economico inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
9. Nel caso l’Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
Art. 11. Recesso
1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art.
109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.
2. Il DEC, ai sensi del comma 4 dell’art. 109 procede in contraddittorio con l’Operatore Economico, o in caso di sua assenza in presenza di due testimoni, a redigere apposito verbale di consistenza da cui risultino i materiali accettati presenti in cantiere, nonché le eventuali opere provvisionali ed impianti ritenuti riutilizzabili dallo stesso DEC ai sensi del comma 5 dell’art. 109.
Art. 12. Cessione del contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 13. Ordini di Servizio
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’Operatore Economico tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del DEC.
2. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’Operatore Economico che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. In alternativa l’ordine di servizio può essere trasmesso con posta elettronica certificata (PEC). In tal caso l’ordine di servizio si dà per conosciuto dall’Operatore Economico acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.
3. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal DEC, deve essere vistato dal Responsabile del procedimento.
4. L’Operatore Economico è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.
Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le attività, e nell’impiego di attrezzature, forniture, e componenti, l’Operatore Economico deve rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale e nel progetto e nel capitolato speciale d’appalto – norme tecniche .
2. Il DEC provvede ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti all’accettazione di attrezzature, forniture, e componenti, verificando che questi corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti o riparati. Le attrezzature, forniture, e componenti possono essere utilizzati dall’Operatore Economico solo dopo l’accettazione del DEC.
3. Il DEC può rifiutare in qualunque tempo attrezzature, forniture, e componenti deperiti dopo l‘utilizzo in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi agli obblighi di legge o alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’Operatore Economico di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Operatore Economico non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, il DEC può provvedervi direttamente a spese dell'Operatore Economico, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivare alla Stazione appaltante per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. L’accettazione di attrezzature, forniture, e componenti non fa venir meno in alcun modo l’esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico nei confronti della Stazione appaltante in merito a vizi e difformità del servizio che dovessero manifestarsi successivamente all’accettazione definitiva.
5. L’Operatore Economico, sia per sé che per i propri subappaltatori, subcontraenti e fornitori, su richiesta del DEC fornisce copia di tutta la necessaria documentazione di certificazione e marcatura CE.
6. L’Operatore Economico è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità del servizio, in qualunque momento essi si manifestino, anche nel caso la responsabilità dei vizi e delle difformità sia riconducibile a qualunque altro subcontraente (subappaltatore, cottimista, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, fornitore, ecc.).
7. L’Operatore Economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l’esecuzione del servizio sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
8. Nel caso l’oggetto del subcontratto rientri tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell’apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. “white list”) ai sensi dell’art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.
9. L’Operatore Economico che di sua iniziativa abbia utilizzato attrezzature, forniture, materiali e componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se detti strumenti e materiali avessero le caratteristiche stabilite nel progetto.
10. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del DEC l'impiego di attrezzature, forniture, componenti e materiali aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, può essere applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che il servizio sia accettabile senza pregiudizio.
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal DEC, imputando la spesa a carico delle somme previste nel quadro economico.
12. Il DEC o il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti o a verificare la corretta esecuzione del servizio, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell’Operatore Economico.
Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta s’intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, s’intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 16. Consegna e inizio del servizio
1. Il DEC previa autorizzazione del responsabile del procedimento, dà avvio all’esecuzione del contratto.
2. Il DEC comunica all’Operatore Economico il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio, munito del personale idoneo. Sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri per le spese relative alla consegna.
3. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
4. Il responsabile del procedimento accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi relativi agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza prima della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e ne comunica l’esito al DEC. La redazione del verbale di avvio è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale è inefficace e il servizio non può essere iniziato.
5. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l’Operatore Economico; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della fornitura. Il verbale di consegna contiene la dichiarazione che i luoghi in cui deve il servizio sono liberi da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione del servizio. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al responsabile del procedimento.
6. Se sono riscontrate sostanziali differenze fra le condizioni locali e il capitolato speciale d’appalto – norme tecniche, non si procede alla consegna, e il Direttore dell’esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
7. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui l’importo netto del servizio non eseguibile per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo di contratto e sempre che l’eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità del servizio, dispone che il direttore dell’esecuzione del contratto proceda alla consegna parziale.
8. Qualora l’Operatore Economico intenda far valere pretese derivanti da difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna indicando con precisione le ragioni delle pretese.
9. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale del servizio, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l’Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi del comma 6. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
10. Se nel giorno fissato e comunicato l’Operatore Economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all’Operatore Economico. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l’Operatore Economico non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
11. E’ facoltà del DEC, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determinasse un grave danno all'interesse pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale che è destinato a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore Economico.
12. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Operatore Economico per rimborsare le relative spese.
13. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l’Operatore Economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Operatore stesso ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull’importo del contratto. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio.
14. Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Operatore Economico.
15. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso, debitamente quantificata, è inoltrata dall’Operatore Economico a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rigetto dell’istanza di recesso è formulata dall’Operatore Economico a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna del servizio e da confermare, debitamente quantificata.
16. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Anche in tal caso, comunque, all’Operatore Economico potrà essere riconosciuto unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 15.
Art. 17. Durata del servizio
1. La durata del servizio è fissato in mesi 36 (trentasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.
2. Ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 18. Proroghe
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Nei casi in cui si manifestasse l’esigenza di una tale proroga, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ne dà comunicazione quanto prima all’Operatore Economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga l’Operatore Economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
Art. 19. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC
1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il DEC può disporre la sospensione del servizio redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Operatore Economico, deve contenere:
a) l’adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento del servizio e delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Operatore Economico e deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Operatore Economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al responsabile del procedimento che, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differita di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Operatore Economico, il responsabile del procedimento non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Operatore Economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Operatore Economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l’importo del servizio sospesa e l'importo totale del servizio prevista nello stesso periodo secondo il programma esecutivo del servizio. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara,
indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato o che le opere siano state oggetto di variante migliorativa proposta dall’Operatore Economico.
9. L’Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio, senza che il responsabile del procedimento abbia disposto la ripresa del servizio stesso, può diffidare per iscritto lo stesso responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l’Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore Economico.
11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all’Operatore Economico alcun compenso o indennizzo.
Art. 20. Sospensioni del servizio ordinate dal RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO può disporre la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all’Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Lo stesso responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione del servizio e dispone la ripresa della fornitura, trasmettendo tempestivamente l’ordine all’Operatore Economico e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni dell’Art. 19 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali di sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
Art. 21. Penali in caso di ritardo nell’ultimazione del servizio
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali stabiliti nel capitolato speciale d’appalto e nei suoi allegati, saranno applicate le penali previste in Allegato Tecnico.
2. Il DEC riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento del servizio rispetto a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto – norme tecniche, riportando la quantificazione temporale del ritardo. Il responsabile del procedimento calcola la penale e ne dà comunicazione all’Operatore Economico.
3. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal responsabile del procedimento:
a) in sede di liquidazione dei singoli stati di avanzamento;
b) in sede della di saldo e della relativa conferma da parte dello stesso Responsabile del Procedimento;
c) in sede di redazione del certificato di verifica di conformità.
4. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
5. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all’Operatore Economico.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell’Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all’Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Operatore Economico. Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il DEC.
Art. 22. Programma esecutivo del servizio dell’Operatore Economico
1. Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle tempistiche previste in allegato tecnico e sulla base degli ordinativi predisposti e trasmessi dal DEC.
Art. 23. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio
1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Operatore Economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del servizio, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.
Art. 24. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore Economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore Economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al responsabile del procedimento.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del responsabile del procedimento, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore Economico.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’Art. 21, comma 1, del presente Capitolato Speciale d’appalto è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma esecutivo dettagliato del servizio e il termine assegnato dal DEC per completare il servizio ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall’Operatore Economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidata a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore Economico in ragione del servizio eseguita nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei Contratti.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 25. Servizi a misura
1. La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci in elenco prezzi.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione delle forniture a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti nel progetto.
3. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’Operatore Economico, ha validità esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Pagamenti in corso di esecuzione
1. In corso di esecuzione saranno effettuati i pagamenti relativi alle attività effettivamente eseguite, sulla base degli stati di avanzamento della prestazione da emettersi con scadenza mensile.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo determinato nella documentazione di contabilità:
a) calcolata con i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art. 3, comma 2, del presente Capitolato Speciale d’appalto;
b) incrementato della quota relativa dei costi per la sicurezza previsti nella tabella di cui all’ all'Art. 2, comma 1, colonna CS del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo.
3. Il DEC redige la contabilità nelle forme e con le procedure previste dalla Stazione Appaltante.
4. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 28 del presente Capitolato Speciale d’appalto, la Stazione appaltante provvede a corrispondere all’Operatore Economico la somma ammessa al pagamento così come desunta dallo stato di avanzamento delle prestazioni.
5. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.
Art. 27. Pagamenti a saldo
1. Il DEC entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultimazione del servizio, accerta con apposito verbale di avanzamento finale le prestazioni. Il verbale finale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al responsabile del procedimento.
2. Il verbale di avanzamento finale del servizio deve essere sottoscritto dall’Operatore Economico entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Operatore Economico non firma Il verbale di avanzamento finale del servizio nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento autorizza l’Operatore Economico all’emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.
3. La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore Economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.
Art. 28. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l’indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art. 49, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
b) agli adempimenti di cui all’Art. 42 del presente Capitolato Speciale d’appalto in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso d’inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di avanzamento delle prestazioni l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel servizio. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 48, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
5. La Stazione appaltante rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti ‐ split payment) come modificato dall'art. l D.L. 50/2017; pertanto le fatture emesse dall’Operatore Economico e i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.
Art. 29. Ritardo nei pagamenti
1. Qualora il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 26 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore Economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 27 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.
5. E’ facoltà dell’Operatore Economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Operatore Economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) IV periodo del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al decorrere della prima annualità contrattuale è previsto un adeguamento prezzi, calcolato, con cadenza annuale sulla base della variazione dell’indice NIC (senza tabacchi) pubblicato dall’ISTAT.
3. In ogni caso, il riconoscimento della revisione di cui al comma 2, è subordinato alle seguenti condizioni e con i seguenti limiti di importo costituiti da:
a) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è già stata prevista una diversa destinazione;
b) eventuali altre somme specificatamente individuate nel quadro economico approvato e non altrimenti già impegnate.
All’infuori di quanto sopra previsto, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante.
Art. 31. Anticipazione del pagamento dei materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 32. Cessione del contratto e cessione dei di crediti
1. Sarà fatto assoluto divieto all’Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto conferito dalla Società. In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.
2. Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.
3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell’emissione da parte dell’Operatore Economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
4. L’Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento è può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.
5. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l’Operatore Economico rimane l’unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Operatore Economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore Economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. L’Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Operatore Economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal responsabile del procedimento a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore Economico.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore Economico
1. L’Operatore Economico non è obbligato a produrre polizze assicurative.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35. Modifiche al contratto
1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al responsabile del procedimento la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il responsabile del procedimento, accertate le cause, le condizioni e i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il responsabile del procedimento approva il progetto e autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico del servizio, il responsabile del procedimento propone l’approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere introdotta dall’Operatore Economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di componenti difformi dal progetto autonomamente introdotte dall’Operatore Economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore Economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al responsabile del procedimento motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore Economico l’esecuzione di modifiche al servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Operatore Economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il responsabile del procedimento deve darne comunicazione all’Operatore Economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il responsabile del procedimento deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore Economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore Economico in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 37 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 30 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa
l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al responsabile del procedimento motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.
12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
13. L’autorizzazione del responsabile del procedimento e l’Ordine del DEC all’Operatore Economico relativo a una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l’ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.
Art. 36. Modifiche al contratto per errori o omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
2. Nel caso l’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
Art. 37. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari
1. Le eventuali modifiche alle prestazioni di cui all’Art. 35 e all’Art. 36 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l’Operatore Economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e
approvato dal responsabile del procedimento. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3;
d) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con utilizzando i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti utilizzati dalla Stazione Appaltante per calcolare i prezzi unitari posti a base di gara e, in subordine, i prezzi elementari dei prezziari di cui al comma 3.
3. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall’Operatore Economico.
4. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice dei contratti.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 38. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 26 e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l’Operatore Economico deve trasmettere al responsabile del procedimento, entro il termine prescritto da quest’ultimo con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto il DUVRI debitamente compilato e firmato.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere assolti:
a) dall’Operatore Economico, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione del servizio ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione delle prestazioni; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’Operatore Economico è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’Operatore Economico è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
3. L’Operatore economici comunica al responsabile del procedimento ed al DEC gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i..
4. L’Operatore Economico deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1, anche nel corso del servizio ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 39. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., l’Operatore Economico è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza del servizio affidata;
d) a osservare, se del caso, le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’Operatore Economico non può iniziare o continuare il servizio se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art. 38, commi 1 e 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO
Art. 40. Subappalto e cottimo
1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub‐contratto, di qualsiasi importo, con il quale l’Operatore Economico affida a terzi l’esecuzione di parte del servizio oggetto del contratto di appalto. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è considerato, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera (quali il servizio con posa in opera ed il nolo a caldo) nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) l’importo del sub‐contratto è superiore al 2% dell’ammontare del servizio oggetto del contratto di appalto e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto;
b) l’importo del sub‐contratto è superiore a 100.000 Euro e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto.
2. Tutte le prestazioni nonché le attività, sono subappaltabili; ai sensi del comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei contratti la percentuale di attività subappaltabile da parte dell’Operatore Economico è stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell’importo, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.
3. 4. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti, l’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
a) che l’Operatore Economico abbia indicato all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
c) che l’Operatore Economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società d’imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
e) che l’Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alle attività da realizzare in subappalto;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 Euro, il subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a 150.000 Euro, l’Operatore Economico deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. L’autorizzazione non potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’art. 91 e di cui al comma 2 dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, D.Lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi servizi, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potrà essere autorizzato unicamente se il subappaltatore / cottimista risulta iscritto all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.;
g) che l’Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività
subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei contratti, l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest’ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l’istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l’autorizzazione del subappalto. Per i subappalti o cottimi d’importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico deve praticare, per le attività affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d’appalto ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Operatore Economico corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea documentazione tecnica ed economica, che deve essere allegata al contratto di subappalto ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del Codice dei contratti, dalla quale emerga con chiarezza l’attività oggetto di subappalto. Tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l’Operatore Economico intenda subappaltare o affidare a cottimo lavorazioni non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, e in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all’elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le attività elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica. Sul punto si richiamano i precedenti commi 2 e 3 ed il successivo comma 8.
6. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC, che provvede anche alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione;
7. L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Operatore Economico, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
b) all’atto dell’emissione di ciascun Stato di Avanzamento da parte del DEC, l’Operatore Economico deve predisporre per ciascun subappaltatore la contabilità di quanto da questi eseguito, far sottoscrivere per accettazione detta contabilità al subappaltatore e quindi sottoporla all’attenzione del DEC per verifica e conferma.
8. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.
Art. 41. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.
2. Il DEC e il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto e di cottimo.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente Capitolato Speciale d’appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.
Art. 42. Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del Codice dei contratti è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Operatore Economico;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
In tali casi, l’Operatore Economico, all’atto della redazione di ciascuno stato di avanzamento della prestazione da parte del DEC , deve trasmettere al DEC la contabilità relativa a quanto eseguito dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo. Le relative fatture del subappaltatore dovranno essere riferite esclusivamente ad attività eseguite e contabilizzate nel medesimo Stato di Avanzamento e dovranno essere sottoscritte per accettazione dall’Operatore Economico.
2. Se la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, l’Operatore Economico è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data del pagamento effettuato a proprio favore relativo a ciascun Stato Avanzamento , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle attività dagli stessi eseguite ed inserite nell’ultimo Stato Avanzamento liquidato. Qualora l’Operatore Economico non trasmetta le fatture quietanziate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Operatore Economico.
3. Con riferimento a quanto previsto in materia di tracciabilità dei pagamenti, ed ai sensi dell’Art. 59 del presente Capitolato Speciale d’appalto, i subappaltatori rimangono obbligati al rispetto dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 43. Sub‐contratti
1. Sono vietati quei sub‐contratti che, nella sostanza, mirano a raggiungere lo stesso risultato che si realizza con il subappalto, ossia l’esecuzione di parte del servizio oggetto dell’appalto. Il Direttore dell’esecuzione del contratto verifica, in fase esecutiva, l’effettiva sussistenza delle condizioni per poter considerare le attività oggetto del sub‐contratto non riconducibili in realtà ad un subappalto o un cottimo.
2. I sub‐contratti quali “fornitura con posa in opera” e “nolo a caldo” non devono comprendere l’esecuzione di servizi oggetto dell’appalto.
3. Nei casi in cui si è in presenza di un sub‐contratto è comunque obbligo dell’Operatore Economico provvedere
alla comunicazione preventiva al DEC e al RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.105, comma 2 del Codice dei contratti, anche per consentire alla Stazione Appaltante di condurre le eventuali verifiche previste dal D. Lgs. 159/2011 s.m.i..
4. Qualora tra le prestazioni oggetto del sub‐contratto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell’art. 1 della medesima Legge n. 190, il sub‐contratto può essere affidato unicamente ad impresa che risulta iscritta all’apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) ai sensi dell’art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere completata con tale informazione.
5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, non costituiscono subappalto e quindi non necessitano di autorizzazione:
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo che soddisfino una delle seguenti 2 condizioni:
a) l’importo non supera nel contempo la soglia del 2% dell’importo dell’appalto e i 100.000,00 Euro;
b) il costo della manodopera e del personale non deve risultare superiore al 50% dell’importo del subcontratto;
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura di materiali;
• i contratti aventi ad oggetto prestazioni di nolo a freddo.
Art. 44. Avvalimento
1. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la dettagliata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
2. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore Economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l’impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore Economico.
3. Ai sensi del comma 8 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore Economico.
4. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il programma esecutivo del servizio deve consentire l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l’Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.
6. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il responsabile del procedimentoha l’obbligo di trasmettere sia all’Operatore Economico sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione del servizio.
CAPO 10. CONTROVERSIE
Art. 45. Riserve, Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo Codice sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
2. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
3. Qualora l’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.
5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
6. Il responsabile del procedimento, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 6, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 2. Il responsabile del procedimento rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Il responsabile del procedimento prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale.
7. Il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell’organo di verifica, può:
a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 6 la proposta di accordo xxxxxxx così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
8. l responsabile del procedimento prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 11 lettera a), oppure il responsabile del procedimento ai sensi del comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l’Operatore Economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Operatore Economico. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Operatore Economico o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 46 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
10. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l’accordo bonario; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore Economico, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Operatore Economico, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Operatore Economico non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 46. Arbitrato e Definizione delle controversie
1. È escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore Economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.
Art. 47. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico
1. Il DEC o l’Operatore Economico comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio. Il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’Operatore Economico, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al responsabile del procedimento con le
eventuali osservazioni dell’Operatore Economico.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l’Operatore Economico non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione.
CAPO 11. MANODOPERA
Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Operatore Economico è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
a) nell’esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l’Operatore Economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Operatore Economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore Economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i., nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’Operatore Economico è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Operatore Economico risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dei subappaltatori e cottimisti autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto/cottimo. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento.
4. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente, anche occasionalmente, in cantiere che non sia dipendente dell’Operatore Economico o degli eventuali subappaltatori/cottimisti (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori, noleggiatori, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010 e gli estremi della comunicazione preventiva del sub‐contratto prevista dal comma 2 dell’art. 105 del Codice dei contratti.
5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede a esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore Economico, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Operatore Economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l’Operatore Economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’Art. 51 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore Economico e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 50. Ultimazione del servizio
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Operatore Economico per iscritto al DEC , il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Operatore Economico redigendo, nel caso constati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al responsabile del procedimento.
Art. 51. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice il servizio oggetto del contratto è soggetto a certificato di verifica di conformità.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del servizio di cui all’Art. 50 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
3. Durante l’esecuzione del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
2. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e approva il certificato di verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Operatore Economico e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso d’iscrizione di riserve sul certificato di verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 206, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’Operatore Economico.
CAPO 13. NORME FINALI
Art. 52. Sinistri alle persone e danni
1. Qualora nell’esecuzione del servizio avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC , sentito l’Operatore Economico, compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell’Operatore Economico, indipendentemente dall’esistenza di adeguata polizza assicurativa:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
Art. 53. Danni cagionati da forza maggiore
1. L’Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L’Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Operatore Economico all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Operatore Economico;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione del contratto;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
5. Il DEC redige apposito verbale dell’accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell’Operatore Economico.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 54. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore Economico
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto nel progetto e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) gli impianti, la segnaletica, e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, adeguato alla entità del servizio, completo di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione del servizio, la pulizia, la manutenzione e l’eventuale sostituzione di tutti i dispositivi di
delimitazione e segnalazione del cantiere, dei singoli veicoli e delle persone ivi operanti;
b) la pulizia, manutenzione e, ove occorra, la bonifica dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e altri subcontraenti e l’accurato lavaggio delle aree in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione del servizio;
c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC , in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti certificabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al DEC con congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato. In ogni caso l’Operatore Economico non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
d) l’esclusiva responsabilità sulla non rispondenza del servizio eseguita rispetto a quella progettata o prevista dal capitolato;
e) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Operatore Economico a termini di contratto;
f) l’adozione, nel compimento di tutti le attività, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette alle attività stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell’Operatore Economico in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.
g) la richiesta con congruo anticipo dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la eventuale limitazione o chiusura al transito veicolare delle aree interessate dagli interventi oggetto dell’appalto;
Art. 55. Obblighi dell’Operatore Economico riguardo alla viabilità autostradale
1. Disposizioni generali
L’Operatore Economico, durante ogni fase lavorativa, è obbligato a disporre di:
• personale idoneo, istruito ed attrezzato per affrontare l’esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico autostradale circolante;
• attrezzature per la comunicazione sempre in perfetta efficienza;
• scorta di segnali e dispositivi luminosi in numero sufficiente a far fronte a qualsiasi inconveniente si dovesse verificare durante ogni fase di presenza del cantiere in autostrada.
2. Prima dell’inizio del servizio L’Operatore Economico dovrà:
• richiedere preventivamente apposita “autorizzazione a manovre” per il personale che intende utilizzare nelle attività. Detta richiesta dovrà essere inviata a S.p.A. Autovie Venete, a mezzo fax/PEC, indicando l’elenco nominativo dei lavoratori per cui si richiede l’autorizzazione;
• comunicare al DEC o ai suoi collaboratori ed al Centro Radio Informativo (CRI) il nominativo ed il recapito
del telefono cellulare del preposto presente in cantiere;
• partecipare alla riunione di coordinamento.
3. Attività in sito
Per tutte le attività da eseguire in sito sono da rispettare le indicazioni date nel DUVRI o nel capitolato speciale d’appalto – norme tecniche.
Art. 56. Requisiti ambientali
1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Società richiede che le attività vengano svolti dall’Operatore Economico e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L’Operatore Economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L’Operatore Economico si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. L’Operatore Economico e il subappaltatore sono tenuti a:
- rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione appaltante mediante la documentazione di progetto e di gara;
- adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- prendere in carico i rifiuti prodotti dalla propria attività ed a provvedere a gestire gli stessi (smaltimento) secondo le disposizioni di legge e a proprio carico, ivi inclusi i costi di trasporto e gli oneri di discarica;
- nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
- informare la Stazione appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall’attività svolta;
- addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall’attività svolta.
6. L’Operatore Economico assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
7. L’Operatore Economico si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
8. Anche per le lavorazioni rese presso le sedi/stabilimenti dell’Operatore Economico si impegna all’osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione appaltante.
Art. 57. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BSOHSAS 18001 e UNI EN ISO 39001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l’andamento delle attività del servizio. In ogni momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli, in corso di esecuzione, sia presso le aree di intervento della Stazione appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie (audit di parte II). L’Operatore Economico non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Operatore Economico all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso del servizio non escludono né la responsabilità dell’Operatore Economico per vizi, difetti e/o difformità del servizio o di parte di essi e dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Operatore Economico per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Stazione appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.
4. L’Operatore Economico s’impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.
Art. 58. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 59. Tracciabilità dei pagamenti
1. L’Operatore Economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore Economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 60. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l’Operatore Economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o d’imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 61. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16‐bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del servizio e l’eventuale messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio;
2. Sono altresì a carico dell’Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma 1, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Operatore Economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 62. Riservatezza delle informazioni
1. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi e alla condotta del servizio.
2. L’Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L’Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione
dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
Art. 63. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.
2. L’Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
3. L’Operatore Economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 64. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.